Messaggio di avvertimento

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

siti che curo

ACQUISTO CARBURANTE E FISCO: LA FATTURA RIEPILOGATIVA VA BENE CARTACEA MA IL PAGAMENTO DEVE ESSERE TRACCIABILE

Rifornimento di carburante e tracciabilità del pagamento: il dubbio aperto riguarda soprattutto i quei contribuenti che effettuano i rifornimenti nei distributori stradali senza provvedere, immediatamente, al pagamento ma posticipandolo solo a una scadenza successiva, ad esempio alla fine del mese.
Ipotesi, questa, non così rara, in quanto molti impianti stradali permettono ai clienti abituali di pagare il rifornimento non al momento della sua effettuazione ma in un momento successivo, come ad esempio solo alla fine del mese: si pensi alle prassi che coinvolgono gli agenti e rappresentanti, gli autotrasportatori, i procacciatori d’affari, gli artigiani
Da più parti si dice che tale comportamento non sia ammissibile, in quanto ogni volta che si effettua il rifornimento quest’ultimo deve essere regolato tramite strumenti tracciabili, pena l’inammissibilità del costo e della detrazione IVA. 
In realtà, invece, a parere dello scrivente tale affermazione non appare condivisibile. Vediamo il perché.
Il rinvio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante destinato all’autotrazione fatte presso i distributori stradali, non incide sulla disciplina riguardante il pagamento tracciabile del relativo prezzo. Ciò significa che, al di là dell’emissione o meno della fattura elettronica, il pagamento del rifornimento di carburante, per essere detraibile, deve sempre essere effettuato tramite strumenti tracciabili.
Tale principio lo si desume dalla lettura del combinato disposto fra quanto previsto dalla legge finanziaria 2018 e il testo del decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018 che ha materialmente disposto il rinvio del termine per l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante destinato all’autotrazione dall’originario 01 luglio 2018 all’attuale 01 gennaio 2019.
Il comma 922 della finanziaria stabilisce che “le spese per carburante per autotrazione  sono  deducibili […], se effettuate esclusivamente  mediante carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Il successivo comma 923, in materia di detraibilità ai fini IVA, a sua volta stabilisce che “L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da  operatori  finanziari  soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti  idoneo  individuato  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
E’ curioso notare, tra l’altro, che la diversa formulazione normativa rispetto ai mezzi di pagamenti ammessi, ha ingenerato una confusione: infatti per il costo è consentita la deducibilità solo se i pagamenti sono effettuati con carte di credito, debito o prepagate, mentre per quanto riguarda la detraibilità IVA è consentito il pagamento anche con altri mezzi pagamento. Per sanare questa oggettiva discrepanza, è intervenuta la circolare 8/e del 30.04.2018 la quale ha stabilito che “in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti (cioè quelli individuati dal Direttore dell’Ade) vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti”.
Gli altri mezzi di pagamento individuati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono: 

Appare quindi, del tutto evidente, che se il contribuente fa il pieno di benzina al distributore e la paga solo successivamente con una fattura riepilogativa, è sufficiente che tracci il pagamento con i mezzi ammessi per farlo, cioè, ad esempio,  con bonifico bancario. Non c’è nessun disposto normativo che lo obblighi a pagare tutte le volte che fa il rifornimento. E’ sufficiente che, quando provvederà materialmente al pagamento, questo avvenga con gli strumenti tracciabili previsti dal Legislatore. 
Non è nemmeno necessario, inoltre, che il corrispettivo sia certificato da una fattura elettronica: se il soggetto passivo fa benzina solo ed esclusivamente per uso di autotrazione stradale l’obbligo di emissione della fattura elettronica è rinviato al 01 gennaio 2019. 
Tale affermazione è supportata dal tenore del decreto normativo di proroga: il decreto legge 28 giugno 2018 n. 79 stabilisce che “al comma 917, lettera a), dopo le parole:  «per  motori»  sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  cessioni  di  carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019». Il comma 920 recita che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Per cui, per ritornare al caso oggetto di indagine iniziale, è sufficiente che il soggetto passivo paghi la fattura cartacea dei carburanti con un bonifico bancario alle scadenze indicate.
Di contro, se paga la benzina tutte le volte che fa il rifornimento, è abbastanza chiaro che deve tracciare il pagamento con i mezzi previsti. L’eventuale fattura successiva conterrà al suo interno gli estremi dei singoli pagamenti e, di conseguenza, sarà pari a zero. 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

ACQUISTO CARBURANTE E FISCO: LA FATTURA RIEPILOGATIVA VA BENE CARTACEA MA IL PAGAMENTO DEVE ESSERE TRACCIABILE

Rifornimento di carburante e tracciabilità del pagamento: il dubbio aperto riguarda soprattutto i quei contribuenti che effettuano i rifornimenti nei distributori stradali senza provvedere, immediatamente, al pagamento ma posticipandolo solo a una scadenza successiva, ad esempio alla fine del mese.
Ipotesi, questa, non così rara, in quanto molti impianti stradali permettono ai clienti abituali di pagare il rifornimento non al momento della sua effettuazione ma in un momento successivo, come ad esempio solo alla fine del mese: si pensi alle prassi che coinvolgono gli agenti e rappresentanti, gli autotrasportatori, i procacciatori d’affari, gli artigiani
Da più parti si dice che tale comportamento non sia ammissibile, in quanto ogni volta che si effettua il rifornimento quest’ultimo deve essere regolato tramite strumenti tracciabili, pena l’inammissibilità del costo e della detrazione IVA. 
In realtà, invece, a parere dello scrivente tale affermazione non appare condivisibile. Vediamo il perché.
Il rinvio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante destinato all’autotrazione fatte presso i distributori stradali, non incide sulla disciplina riguardante il pagamento tracciabile del relativo prezzo. Ciò significa che, al di là dell’emissione o meno della fattura elettronica, il pagamento del rifornimento di carburante, per essere detraibile, deve sempre essere effettuato tramite strumenti tracciabili.
Tale principio lo si desume dalla lettura del combinato disposto fra quanto previsto dalla legge finanziaria 2018 e il testo del decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018 che ha materialmente disposto il rinvio del termine per l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante destinato all’autotrazione dall’originario 01 luglio 2018 all’attuale 01 gennaio 2019.
Il comma 922 della finanziaria stabilisce che “le spese per carburante per autotrazione  sono  deducibili […], se effettuate esclusivamente  mediante carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Il successivo comma 923, in materia di detraibilità ai fini IVA, a sua volta stabilisce che “L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da  operatori  finanziari  soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti  idoneo  individuato  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
E’ curioso notare, tra l’altro, che la diversa formulazione normativa rispetto ai mezzi di pagamenti ammessi, ha ingenerato una confusione: infatti per il costo è consentita la deducibilità solo se i pagamenti sono effettuati con carte di credito, debito o prepagate, mentre per quanto riguarda la detraibilità IVA è consentito il pagamento anche con altri mezzi pagamento. Per sanare questa oggettiva discrepanza, è intervenuta la circolare 8/e del 30.04.2018 la quale ha stabilito che “in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti (cioè quelli individuati dal Direttore dell’Ade) vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti”.
Gli altri mezzi di pagamento individuati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono: 

Appare quindi, del tutto evidente, che se il contribuente fa il pieno di benzina al distributore e la paga solo successivamente con una fattura riepilogativa, è sufficiente che tracci il pagamento con i mezzi ammessi per farlo, cioè, ad esempio,  con bonifico bancario. Non c’è nessun disposto normativo che lo obblighi a pagare tutte le volte che fa il rifornimento. E’ sufficiente che, quando provvederà materialmente al pagamento, questo avvenga con gli strumenti tracciabili previsti dal Legislatore. 
Non è nemmeno necessario, inoltre, che il corrispettivo sia certificato da una fattura elettronica: se il soggetto passivo fa benzina solo ed esclusivamente per uso di autotrazione stradale l’obbligo di emissione della fattura elettronica è rinviato al 01 gennaio 2019. 
Tale affermazione è supportata dal tenore del decreto normativo di proroga: il decreto legge 28 giugno 2018 n. 79 stabilisce che “al comma 917, lettera a), dopo le parole:  «per  motori»  sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  cessioni  di  carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019». Il comma 920 recita che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Per cui, per ritornare al caso oggetto di indagine iniziale, è sufficiente che il soggetto passivo paghi la fattura cartacea dei carburanti con un bonifico bancario alle scadenze indicate.
Di contro, se paga la benzina tutte le volte che fa il rifornimento, è abbastanza chiaro che deve tracciare il pagamento con i mezzi previsti. L’eventuale fattura successiva conterrà al suo interno gli estremi dei singoli pagamenti e, di conseguenza, sarà pari a zero. 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Epistemologia convergente

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Dom, 22/07/2018 - 14:17

di Leonardo Montecchi

In primo luogo che cosa intendiamo quando parliamo di metodo? La parola viene dal greco μέϑοδος ed è composta di due parti: Meta che significa andare verso, e Odus che significa cammino, si tratta dunque di una via verso una meta, questo senso viene ampliato  perché la parola greca si può tradurre come ricerca.

E qui arriviamo all’interrogativo di oggi:

qual è il metodo della ricerca con il nostro Schema di riferimento concettuale e operativo?

Discendiamo anche noi dalla frattura che Descartes ha introdotto nel pensiero antico assieme a Galilei e Newton, per questo parliamo di metodo scientifico ma con tutti i cambiamenti che sono intervenuti nelle scienze nel secolo scorso non è più possibile parlare di “metodo scientifico” ma di metodi scientifici. Le vie per la conoscenza certa: la ἐπιστήμη, come dicevano i greci, diventano molteplici, non c’è più solo un unica via da seguire per conoscere l’oggetto.

Dobbiamo a questo proposito soffermarci sulla scoperta della esistenza del campo. Sto parlando del campo come oggetto fisico scoperto prima da Faraday ampliato da Maxwell come campo elettromagnetico e poi da Einstein nella relatività generale.

Il campo, come oggetto fisico, complica la relazione di conoscenza tra soggetto ed oggetto, immette la reciprocità.

Kurt Lewin introducendo il concetto di campo in psicologia parla di un passaggio dal pensiero aristotelico a quello galileiano. Ci dice Bleger in “Psicologia della conducta” a proposito del campo psicologico

“se define un campo come el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dado (…) La relazione sujeto-medio no es, entonces,una simple relacion linear de causa a efecto, entre dos objectos distintos e separados, sino que ambos son integrantes de una sola estructura total (…)”

Queste considerazioni ci fanno uscire da una teoria della conoscenza ingenua per cui il soggetto conosce l’oggetto in una sorta di “immacolata percezione”; in realtà il processo di conoscenza avviene in un campo in cui il soggetto modifica l’oggetto e contemporaneamente l’oggetto modifica il soggetto. Ci dice Merleau Ponty in “Fenomenologia della percezione”, nel capitolo IV intitolato “Il campo fenomenico”:

“Non diremo più che la percezione è la scienza ai suoi albori, ma viceversa che la scienza classica è una percezione che dimentica le sue origini e si crede compiuta. Il primo atto filosofico consisterebbe quindi nel ritornare al mondo vissuto al di qua del mondo oggettivo”.

Anche i coniugi Baranger nel loro fondamentale lavoro “La situazione analitica come campo bipersonale”  affermano:

“la coppia analitica è un trio, in cui uno dei tre membri, fisicamente assente, è presente dal punto di vista del vissuto”.

Così arriviamo alla psicoanalisi che per Freud era una pluralità di metodi, cioè un metodo di cura, un metodo di conoscenza ed in terzo luogo una teoria della mente.

Il metodo di cura si è sviluppato dalla relazione medico-paziente, è passato attraverso l’ipnosi ed è approdato alla coppia libera associazione ed attenzione fluttuante. Ma il dispositivo che rende possibile il processo psicoanalitico è, come ci dice Bleger, un non-processo: l’inquadramento, cioè:

“…il ruolo del analista, l’insieme dei fattori relativi allo spazio (ambiente) e al tempo e parte degli aspetti della tecnica (che comprende la fissazione e il mantenimento degli orari, gli onorari, le interruzioni concordate ecc.)”

Il dispositivo del metodo di cura che dura per anni e viene mantenuto in base ad un insieme di norme e di attitudini “altro non è, per sua stessa definizione, che una istituzione”

Ora, questa istituzione della cura psicoanalitica ha prodotto una specifica teoria della mente: la metapsicologia.

Quella istituzione ha prodotto un altro dispositivo: l’Associazione Psicoanalitica internazionale, il gruppo degli analisti che custodivano il metodo di cura ortodosso e che potevano includere ed espellere chi effettuava cambiamenti non autorizzati del dispositivo di cura o introduceva concetti innovativi che potevano essere percepiti come eretici.

Forse per questo Karl Popper riteneva che la psicoanalisi non fosse una scienza, perché i suoi costrutti sembravano non poter essere sottoposti alla sperimentazione ma all’autorità di una istituzione.

Qui entra in campo l’aspetto del metodo psicoanalitico come metodo di ricerca e dunque l’applicazione della psicoanalisi in campi diversi da quello abituale degli adulti nevrotici ricevuti negli studi privati.

Abbiamo una serie importante di nuovi campi con la pedagogia, l’antropologia, la letteratura, i bambini, gli psicotici e istituzioni come cliniche ospedali, scuole, asili ecc., via via altre applicazioni che ampliano enormemente i dispositivi clinici.

Ma queste sperimentazioni entrarono spesso in conflitto con l’associazione psicoanalitica perché si ponevano come un aspetto istituente a fronte di regole istituite.

Negli anni fra le due guerre si sono intrecciati conflitti politici e teorici importanti che si possono riassumere in una spaccatura fra una destra e una sinistra psicoanalitica. La destra continuava con la libera professione e gli studi privati.

La sinistra pensava all’applicazione dei dispositivi psicoanalitici fuori dallo studio libero professionale, pensava alla prevenzione, ai temi sociali, agli asili, alle scuole, ai quartieri operai.

Questi differenti metodi hanno prodotto diversi concetti metapsicologici, dalla parte “destra” si cerca di teorizzare una esperienza “individuale”, come se non esistesse il concetto di campo e si potesse regredire ad una concatenazione lineare di causa ed effetto in cui un soggetto con una “area dell’io libera da conflitti” fin dalle origini (Hartmann) potesse sviluppare la propria affermazione sociale indipendentemente dal vincolo con l’altro.

L’altra concettualizzazione, al contrario, prevede che l’io non sia libero nel proprio modo di agire ma che dipenda dall’es e dal super-io. Cioè dal biologico e dal sociale. Per riprendere il Reich di “Materialismo dialettico e psicoanalisi” che aveva allargato il metodo psicoanalitico al sociale e al politico con il movimento sexpol.

Inoltre, come sappiamo, il metodo di cura applicato ai bambini da Melania Klein ed agli psicotici da Rosenfeld e da Bion ha modificato la metapsicologia introducendo le relazioni oggettuali e l’identificazione proiettiva. Tutte queste ricerche e nuove concettualizzazioni hanno generato conflitti nell’istituzione psicoanalitica. Nei primi anni 50, Jacques Lacan fonda la sua scuola che si presenta come l’introduzione della dialettica idealista nella psicoanalisi. La dialettica hegeliana lo porta ad una diversa concezione del soggetto.

Secondo Bauleo, Lacan ci dice che nella fase dello specchio il bambino “esce dalla realtà dell’io vissuto, per riferirsi a quell’io immaginario di cui l’immagine speculare è l’inizio”.

Seguirà la “dialettica dell’identificazione con l’Altro”.

Questi concetti entrano in conflitto con la metapsicologia freudiana “ortodossa”.

Nello stesso periodo Pichon Rivière, usa la dialettica materialista per applicare il metodo di cura psicoanalitico agli psicotici e, in seguito alla sua esperienza istituzionale nell’Ospedale Psichiatrico, sperimenta il dispositivo del gruppo operativo.  Ripensando a questi passaggi nel prologo de “Il processo gruppale” Pichon usa il concetto elaborato da Bachelard di ostacolo epistemologico, concetto fondamentale che rientra a pieno titolo nella nostra metapsicologia, cioè nel nostro ECRO.

L’ostacolo, per lui, consisterebbe nella nozione di istinto e di narcisismo primario a cui contrappone il concetto di vincolo come “un protoapprendimento, come il veicolo delle prime esperienze sociali che costituiscono il soggetto come tale”.

Si tratta sicuramente di un cambiamento di paradigma di cui parla Thomas Khun, che si precisa meglio con l’applicazione del metodo clinico e del dispositivo psicoanalitico all’istituzione totale in un momento di emergenza, quando:

“si rese necessario formare, con un gruppo di pazienti, una equipe di infermieri per il Servizio”.

Pichon sente la necessità di una rottura epistemologica, come dice Althusser di Marx, cioè elabora dei concetti che rendono conto di una prassi differente da quella della applicazione del “pensiero psicoanalitico ortodosso”.

Il metodo di ricerca, in questo caso lo porta ad ipotizzare un “oggetto astratto” che poi elaborerà in seguito con Bauleo. Si tratta del compito. Peirce avrebbe parlato di una abduzione, ma si può parlare anche di una operazione dada per Pichon che conosceva Tzara, un ready-Made concettuale.

Un emergente dell’epistemologia convergente.

Ora, per riprendere un lavoro di René Kaes, il compito, che non cita quando parla delle sue differenze con Pichon, appartiene ad una metapsicologia che Kaes chiama di terzo tipo e che si riferisce alle applicazioni dei metodi analitici alle coppie, alle famiglie e ai gruppi. Non considera le istituzioni.

Bauleo aveva già ampliato lo schema concettuale e operativo, la nostra metapsicologia, e nella prefazione all’edizione italiana de “Il processo gruppale” dice:

“Il compito (o finalità) del gruppo sarà l’elemento chiave nella problematica della situazione gruppale; ora da me concepita come un vertice della triangolazione (compito-coordinazione-struttura gruppale)”

Ma il nostro Schema concettuale di riferimento e operativo l’ECRO, si è esteso in questo tempo grazie ad altre e numerose prassi. Sicuramente dobbiamo includere quella che Bauleo e De Brasi chiamavano “clinica istituzionale”, che si caratterizza per un dispositivo specifico e cioè l’assemblea generale. È un dispositivo particolarmente concettualizzata dagli analisti istituzionali come Georges Lapassade, ma che è stato ed è un dispositivo applicato anche nei processi di deistituzionalizzazione a partire dalla esperienza di Franco Basaglia a Gorizia. E dal movimento del ‘68.

Ora si sta sperimentando il dispositivo multifamigliare in diversi ambiti. Molti di noi organizzano dispositivi per pensare attraverso la differenza di genere. Altri elaborano dispositivi etnopsicanalitici con i migranti.

Sono convinto che le nostre ricerche costruiscano un arricchimento del nostro ECRO in un nuovo giro di spirale che ci porterà ad ipotizzare una metapsicologia del quarto tipo in grado di dialogare con le varie scuole psicoanalitiche per superare le scomuniche ed affermare attraverso pluralità di metodi la necessità della ricerca.

In questo siamo aiutati dal concetto di compito nel suo aspetto manifesto e latente che si articola in pre-compito, compito e progetto e descrive il funzionamento di un apparato psichico che si articola in situazioni e campi diversi e si dispone su ambiti che circoscrivono spazi specifici. Quello individuale o psicosociale, il gruppo interno, quello gruppale famigliare, il gruppo esterno o sociodinamico, quello istituzionale, quello comunitario e quello globale.

In ciascuno di questi ambiti organizziamo dispositivi analitici, di cura e di ricerca e da qui stiamo traendo nuovi oggetti per la teoria.

 L’epistemologia convergente significa dunque fare convergere sul compito diversi apporti di diverse discipline e di diverse esperienze e vissuti.

Sono convinto che l’epistemologia convergente sia indispensabile per affrontare la complessità senza riduzionismi e banalizzazioni.

Possiamo fare nostra l’affermazione di Edgar Morin che ne “Il metodo” dice:

“Il cerchio sarà la nostra ruota, la nostra strada sarà a spirale”

Non si può praticarla se non si effettua la rottura epistemologica con l’individualismo ed il narcisismo che alimentano un clima di lavoro caratterizzato da una ideologia gerarchica in cui il rappresentante di una disciplina cerca di prevalere sull’altra. Quando avviene questo si è perso di vista il compito.

La rottura implica la necessità della prassi perché è nella prassi che possono ricombinarsi i diversi saperi e costruire uno schema concettuale ed operativo specifico per quella situazione.

Dice Paul Feyerabend:

“L’idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida nell’attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli (…) (le scoperte più importanti) si verificarono solo perché alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche ovvie o perché involontariamente le violarono”

Per concludere voglio descrivere brevemente una esperienza che stiamo facendo a Rimini nel servizio per le dipendenze patologiche.

Da qualche anno si riunisce ogni mese un gruppo interdisciplinare che ha il compito di costruire la clinica della complessità. Che cosa significa?

Ci siamo resi conto che esiste una molteplicità di casi che transitano in diversi campi dal ricovero nel reparto ospedaliero di diagnosi e cura, al centro di salute mentale, al servizio ambulatoriale delle dipendenze patologiche, alle varie comunità terapeutiche del territorio e così via.

Agli incontri partecipano medici, infermieri, educatori, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti provenienti da diversi servizi pubblici e del privato sociale, come comunità terapeutiche, centri diurni, gruppi appartamento, educatori di strada, con lo stesso diritto alla presa di parola. Vengono presentati a turno i casi nella prima ora, poi si discute in un tempo fuori dall’urgenza, apportando informazioni o formulando ipotesi per capire meglio ed applicare i diversi saperi e per assumere decisioni concrete.

In questo lavoro diviene evidente l’ostacolo epistemologico quando, ad esempio, le diverse manifestazioni di un essere umano sono ricondotte ad una qualche diagnosi psichiatrica che pretende di spiegarle tutte, oppure ad una visione medico-biologica o pedagogica o sociale e così via. L’ostacolo è dato anche dalla visione parziale di una situazione, ad esempio in un servizio ospedaliero o in un altro segmento del dispositivo terapeutico, che viene generalizzata come “la verità” sul caso.

Emerge in questo, come in tutti i gruppi operativi, lo specifico criterio di verità.

Significa che non si può imporre una visione ma cercare un accordo che passa attraverso la comprensione del compito comune. Così i concetti sorgono come effetto della ricombinazione di diversi saperi applicati in un campo determinato.

L’ostacolo epistemologico si colloca nel pre-compito e si caratterizza per la prevalenza degli aspetti istituzionali. E come se gli integranti non avessero coscienza di trovarsi in un campo nuovo, la parte della loro personalità legata all’istituzione di appartenenza li fa vivere nella falsa coscienza. È in questa situazione che, come ci dicono Pichon Riviere e Bauleo, “appare il ‘come se’ o l’impostura del compito. Si fa ‘come se’ si affrontasse il lavoro specifico (o il comportamento richiesto)”.

Fu una ricerca del dipartimento del gruppo operativo del CIR a dimostrare che il passaggio da pre-compito a compito era ostacolato dalle appartenenze istituzionali.

Ecco, l’epistemologia convergente permette di usare gli strumenti derivati dalle più diverse discipline per applicarli al lavoro sul compito nel campo concreto quando si rompe la dissociazione e la ripetizione stereotipata e si “rende cosciente ciò che è inconscio” ed in questi passaggi sta l’aspetto produttivo del gruppo, la sua possibilità di creare concetti specifici per quel campo e quella situazione ma che possono circolare alimentando la spirale del nostro ECRO, come succederà in queste giornate.

Quale sia il metodo, cioè il cammino dell’epistemologia convergente ce lo dicono i versi di Machado:

“caminante no hay camino,

se hace camino al andar”

Adelante companeros.

 

Madrid 26 aprile 2018

Bibliografia

Enrique Pichon Rivière, “Il processo gruppale”, Lauretana

Willy e Madeleine Baranger, “La situazione analitica come campo bipersonale”, Raffaello Cortina

José Bleger, “Psicologia della conducta”, Paidos

“Simbiosi e ambiguità”, Lauretana

Armando Bauleo, “Ideologia, gruppo e famiglia”, Feltrinelli

Paul Feyerabend, “Contro il metodo”, Feltrinelli

Edgar Morin, “Il metodo, la natura della natura”, Raffaello Cortina

Maurice Merleau-Ponty, “Fenomenologia della percezione”, Bompiani

René Kaes, “La metapsychologie aujourdhui et l’exstension de la psychanalyse”, Conferenza a Bologna di “Psicoterapia e scienze umane”, 14/4/2018

 “A proposito del gruppo interno, del gruppo, del soggetto, del legame e del portavoce nell’opera di Pichon Riviere”, Interazioni 1/7/1996

Thomas Khun, “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, Einaudi

Karl Popper, “Logica della scoperta scientifica”, Einaudi

Categorie: siti che curo

FATTURA ELETTRONICA, CONSORZI E SUBAPPALTI: NESSUN OBBLIGO PER IL CONSORZIO AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO PUBBLICO

Fattura elettronica, consorzio e subappalto: nessun obbligo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/e del 02.07.2018 che finalmente fa un po' di luce sulla complessa tematica della fatturazione elettronica e stabilisce chiaramente che al consorzio aggiudicatario di un appalto di una Pubblica Amministrazione, o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, non si applica la disciplina riguardante l’obbligatorietà della fattura elettronica.

Infatti è prassi ormai consolidata che alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio si applica la stessa disciplina delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Da ciò ne consegue che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si trasferiscono anche ai rapporti interni fra consorzio e consorziati. Sul punto si può trovare riscontro anche nelle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016.

Da una lettura superficiale, quindi, la specifica natura del rapporto Consorzio – consorziato,  potrebbe far ritenere sussistente l’obbligo di procedere all’emissione della fattura elettronica anche nel rapporto tra consorzio e consorziato.

In realtà, però, se si passa ad una lettura più approfondita, si evidenzia che, ad esempio, la risoluzione 242/e del 27 agosto 2009 evidenzia che, «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)». In buona sostanza, l’obbligo della fatturazione elettronica in capo al consorzio discende da un elemento soggettivo che lo lega alla Pubblica Amministrazione: va emessa la fattura elettronica perché il ricevente è una pubblica amministrazione.  La norma richiamata dell’Iva, però, stabilisce chiaramente che il rapporto che lega il mandante e il mandatario (e per analogia consorzio-consorziato) è puramente oggettivo, cioè attiene alla natura della prestazione, e pertanto, tale rapporto trascina con sé solo la natura delle operazioni e non anche i rapporti soggettivi degli stessi. In sostanza, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, che è legato alla qualificazione soggettiva del committente della Pubblica Amministrazione non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

Inoltre, la circolare richiamata all’inizio, sottolinea che è “da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti”.

Tale affermazione si rifà a quanto già detto nella circolare n. 8/E del 2018 dove si è chiarito che quanto previsto dall’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).

Infatti secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.

Su questo punto giova ricordare che l’art. 1655 del codice civile stabilisce chiaramente che l’appalto è “un contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”. Di contro, per sua natura, il rapporto tra consorzio e consorziato non può ricondursi a un subappalto perché il primo è semplicemente un soggetto che tratta per i singoli consorziati. Infatti, il consorzio con attività esterna è un contratto, a mente dell’art. 2602, con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Per giurisprudenza costate il rapporto che lega consorzio e consorziato è quello del mandato.

Pertanto, se il Consorzio riveste il ruolo di appaltatore o di sub-appaltatore con la pubblica amministrazione, dovrà necessariamente, sulla base della normativa sopra riportata, provvedere all’emissione della fattura elettronica.

Di conseguenza, per quanto fino a qui detto, essendo il rapporto tra consorzio e consorzio un rapporto diverso da quello di subappalto, viene meno il requisito previsto dalle norme e, pertanto, non è necessario procedere all’emissione della fattura elettronica.

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

FATTURA ELETTRONICA, CONSORZI E SUBAPPALTI: NESSUN OBBLIGO PER IL CONSORZIO AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO PUBBLICO

Fattura elettronica, consorzio e subappalto: nessun obbligo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/e del 02.07.2018 che finalmente fa un po' di luce sulla complessa tematica della fatturazione elettronica e stabilisce chiaramente che al consorzio aggiudicatario di un appalto di una Pubblica Amministrazione, o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, non si applica la disciplina riguardante l’obbligatorietà della fattura elettronica.

Infatti è prassi ormai consolidata che alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio si applica la stessa disciplina delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Da ciò ne consegue che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si trasferiscono anche ai rapporti interni fra consorzio e consorziati. Sul punto si può trovare riscontro anche nelle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016.

Da una lettura superficiale, quindi, la specifica natura del rapporto Consorzio – consorziato,  potrebbe far ritenere sussistente l’obbligo di procedere all’emissione della fattura elettronica anche nel rapporto tra consorzio e consorziato.

In realtà, però, se si passa ad una lettura più approfondita, si evidenzia che, ad esempio, la risoluzione 242/e del 27 agosto 2009 evidenzia che, «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)». In buona sostanza, l’obbligo della fatturazione elettronica in capo al consorzio discende da un elemento soggettivo che lo lega alla Pubblica Amministrazione: va emessa la fattura elettronica perché il ricevente è una pubblica amministrazione.  La norma richiamata dell’Iva, però, stabilisce chiaramente che il rapporto che lega il mandante e il mandatario (e per analogia consorzio-consorziato) è puramente oggettivo, cioè attiene alla natura della prestazione, e pertanto, tale rapporto trascina con sé solo la natura delle operazioni e non anche i rapporti soggettivi degli stessi. In sostanza, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, che è legato alla qualificazione soggettiva del committente della Pubblica Amministrazione non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

Inoltre, la circolare richiamata all’inizio, sottolinea che è “da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti”.

Tale affermazione si rifà a quanto già detto nella circolare n. 8/E del 2018 dove si è chiarito che quanto previsto dall’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).

Infatti secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.

Su questo punto giova ricordare che l’art. 1655 del codice civile stabilisce chiaramente che l’appalto è “un contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”. Di contro, per sua natura, il rapporto tra consorzio e consorziato non può ricondursi a un subappalto perché il primo è semplicemente un soggetto che tratta per i singoli consorziati. Infatti, il consorzio con attività esterna è un contratto, a mente dell’art. 2602, con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Per giurisprudenza costate il rapporto che lega consorzio e consorziato è quello del mandato.

Pertanto, se il Consorzio riveste il ruolo di appaltatore o di sub-appaltatore con la pubblica amministrazione, dovrà necessariamente, sulla base della normativa sopra riportata, provvedere all’emissione della fattura elettronica.

Di conseguenza, per quanto fino a qui detto, essendo il rapporto tra consorzio e consorzio un rapporto diverso da quello di subappalto, viene meno il requisito previsto dalle norme e, pertanto, non è necessario procedere all’emissione della fattura elettronica.

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Rush finale per il bando di agevolazione per i liberi professionisti dell'Emilia Romagna.

La regione Emilia Romagna ha emanato un bando di finanziamento rivolto alle libere professioni con l'obiettivo di promuoverne l'innovazione, l'ampliamento e il potenziamento dei servizi offerti.
I beneficiari di tale iniziativa sono:
  • Liberi professionisti ordinistici,  titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell’art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria;
  • Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, o associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa), purchè siano iscritti alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013 
Sono ammessi al finanziamento:
  • gli interventi per l'innovazione tecnologica;
  • gli interventi per la ristrutturazione, l’organizzazione e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali
  • Interventi per diffusione della cultura dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica dell’attività professionale
Nel caso di forme aggregate le iniziative proposte dovranno favorire lo sviluppo dell’aggregazione, la diversificazione dei servizi, le azioni di comunicazione e marketing, i servizi promozionali, i servizi di supporto alle decisioni, i processi di internazionalizzazione, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio e dei professionisti del territorio
L’agevolazione è concessa a fondo perduto nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile.  Tale percentuale può essere elevata al 45%qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  • nel caso in cui il beneficiario realizzi un incremento occupazionale;
  • nel caso in cui il beneficiario caratterizzati dalla rilevanza della componente femminile/giovanile;
  • nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del rating di legalità;
  • nel cao in cui la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata in area montana oppure nelle aree 107.3.C. definite dalla Commissione Europea.
La dimensione minima di investimento ammesso deve essere pari a € 15.000, mentre l’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la somma complessiva di € 25.000.
La domanda deve essere presentata telematicamente entro le ore 17 del giorno 26 giugno 2018. Il bando potrà essere chiuso anticipatamente qualora si raggiungano le 200 domande.    Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Rush finale per il bando di agevolazione per i liberi professionisti dell'Emilia Romagna.

La regione Emilia Romagna ha emanato un bando di finanziamento rivolto alle libere professioni con l'obiettivo di promuoverne l'innovazione, l'ampliamento e il potenziamento dei servizi offerti.
I beneficiari di tale iniziativa sono:
  • Liberi professionisti ordinistici,  titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell’art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria;
  • Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, o associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa), purchè siano iscritti alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013 
Sono ammessi al finanziamento:
  • gli interventi per l'innovazione tecnologica;
  • gli interventi per la ristrutturazione, l’organizzazione e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali
  • Interventi per diffusione della cultura dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica dell’attività professionale
Nel caso di forme aggregate le iniziative proposte dovranno favorire lo sviluppo dell’aggregazione, la diversificazione dei servizi, le azioni di comunicazione e marketing, i servizi promozionali, i servizi di supporto alle decisioni, i processi di internazionalizzazione, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio e dei professionisti del territorio
L’agevolazione è concessa a fondo perduto nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile.  Tale percentuale può essere elevata al 45%qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  • nel caso in cui il beneficiario realizzi un incremento occupazionale;
  • nel caso in cui il beneficiario caratterizzati dalla rilevanza della componente femminile/giovanile;
  • nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del rating di legalità;
  • nel cao in cui la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata in area montana oppure nelle aree 107.3.C. definite dalla Commissione Europea.
La dimensione minima di investimento ammesso deve essere pari a € 15.000, mentre l’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la somma complessiva di € 25.000.
La domanda deve essere presentata telematicamente entro le ore 17 del giorno 26 giugno 2018. Il bando potrà essere chiuso anticipatamente qualora si raggiungano le 200 domande.    Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Cedolare secca agevolata anche nei piccoli Comuni dichiarati in “emergenza”

Il decreto casa (art. 9, comma 2 bis del d.l. 47 del 2014) estende l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 27 maggio 2014.

Il citato comma 2 bis recita, infatti che le disposizioni di cui “al comma 1 ( che prevedono la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati al 10% fino al 31.12.2019) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Come già accennato la data di entrata in vigore del decreto è il 27 maggio 2014 pertanto, sulla base del tenore normativo, occorre riferirsi agli eventi calamitosi accaduti nei 5 anni precedenti a tale data (e cioè fino al 2009). La norma non richiede, però, che questa condizione sia in corso al momento della redazione del contratto (lo stato di emergenza può durare al massimo 180 giorni prorogabili di uguale periodo). Ciò porta come conseguenza che l'agevolazione si applica sia nel caso in cui il contratto concordato è di recente stipula, sia, a maggior ragione, quando lo stesso è stato sottoscritto in anni precedenti dove la stessa agevolazione si sarebbe potuta applicare fin da subito. In questo caso si può estendere l'agevolazione agli anni contrattuali rimanenti. Non è possibile, invece, applicare l'agevolazione a Comuni i cui eventi calamitosi sono successivi al 28 maggio 2014, con la conseguenza, abbastanza discutibile, che l'agevolazione non si applica ad altri comuni che attualmente si trovano in emergenza. Tanto per citare un esempio, sarebbero esclusi tutti i comuni vittime di Terremoto nell'Italia Centrale.

Per quanto riguarda l’accordo territoriale da applicare per definire l’importo del canone concordato, laddove il Comune non ne abbia uno proprio, si può tenere conto di quello vigente nel “comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.” (così recita il D.M. del 14 Luglio 2004 all'art. 1 comma 2, possibilità ribadita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 08 aprile 2016).

Infine, per scoprire se un Comune è stato vittima di eventi calamitosi si può consultare questo link  o rivolgersi allo Studio tributario. In via generale, comunque, tutti i Comuni Emiliano romagnoli nel periodo indicato dalla normativa hanno avuto eventi per i quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.

 

 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Cedolare secca agevolata anche nei piccoli Comuni dichiarati in “emergenza”

Il decreto casa (art. 9, comma 2 bis del d.l. 47 del 2014) estende l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 27 maggio 2014.

Il citato comma 2 bis recita, infatti che le disposizioni di cui “al comma 1 ( che prevedono la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati al 10% fino al 31.12.2019) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Come già accennato la data di entrata in vigore del decreto è il 27 maggio 2014 pertanto, sulla base del tenore normativo, occorre riferirsi agli eventi calamitosi accaduti nei 5 anni precedenti a tale data (e cioè fino al 2009). La norma non richiede, però, che questa condizione sia in corso al momento della redazione del contratto (lo stato di emergenza può durare al massimo 180 giorni prorogabili di uguale periodo). Ciò porta come conseguenza che l'agevolazione si applica sia nel caso in cui il contratto concordato è di recente stipula, sia, a maggior ragione, quando lo stesso è stato sottoscritto in anni precedenti dove la stessa agevolazione si sarebbe potuta applicare fin da subito. In questo caso si può estendere l'agevolazione agli anni contrattuali rimanenti. Non è possibile, invece, applicare l'agevolazione a Comuni i cui eventi calamitosi sono successivi al 28 maggio 2014, con la conseguenza, abbastanza discutibile, che l'agevolazione non si applica ad altri comuni che attualmente si trovano in emergenza. Tanto per citare un esempio, sarebbero esclusi tutti i comuni vittime di Terremoto nell'Italia Centrale.

Per quanto riguarda l’accordo territoriale da applicare per definire l’importo del canone concordato, laddove il Comune non ne abbia uno proprio, si può tenere conto di quello vigente nel “comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.” (così recita il D.M. del 14 Luglio 2004 all'art. 1 comma 2, possibilità ribadita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 08 aprile 2016).

Infine, per scoprire se un Comune è stato vittima di eventi calamitosi si può consultare questo link  o rivolgersi allo Studio tributario. In via generale, comunque, tutti i Comuni Emiliano romagnoli nel periodo indicato dalla normativa hanno avuto eventi per i quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.

 

 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Presentazione della traduzione in italiano del libro di José Bleger “Psicologia della condotta”

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Ven, 25/05/2018 - 20:10

Il Centro Studio e Ricerche “José Bleger”

vi invita

alla presentazione della traduzione in italiano del libro
“Psicologia de la conducta” (1963) di José Bleger

      

“Psicologia della condotta”

(Armando Editore, 2018)

tradotto e curato da Lorenzo Sartini e Alejandro Fasanini,
contiene una prefazione di Leonardo Montecchi.

Sarà l’occasione per parlare del libro e della sua diffusione, e per festeggiare.

L’incontro si svolgerà venerdì 15 giugno, dalle 17.00 alle 19.00,
presso la sala di RM25 a Rimini in Corso d’Augusto 241

Intervenite numerosi.
Diffondete la notizia a chi credete opportuno.

Categorie: siti che curo

Trent’anni di Target Sinergie: doppia festa, per i soci delle cooperative consorziate e per il compleanno della general contractor fondata da Domenico Pirozzi nel 1988

Doppia festa quest'anno: 30 anni di Target Sinergie. L'annuale appuntamento con le assemblee delle cooperative Log - It e In Opera, aderenti al Consorzio Target Sinergie (e con la premiazione dei dipendenti) diventa la festa del trentennale della capofila. L’incontro del 19 maggio 2018, come di consueto al campo di Don Pippo a Rimini, è stato preceduto da un acceso torneo di calcetto, che ha visto scontrarsi amichevolmente i colleghi provenienti da 8 regioni italiane per tutto il pomeriggio.

A partire dalle 18 son ostate espletate le formalità delle assemblee dei soci di Log It e della cooperativa Sociale In Opera, al termine delle quali Davide Zamagni ha approfittato per illustrare l’andamento del 2017 per il Consorzio Target Sinergie, che lui presiede, e i risultati dei primi mesi del 2018. AL termine della presentazione, Zamagni, insieme alla madrina Susy Pirozzi, hanno consegnato i premi alle squadre ai dipendenti per il 2017 sia del Consorzio Target Sinergie, sia delle cooperative In Opera e Log It.

I premiati sono stati: squadra con maggior presenze 2017 alla commessa del Pastificio Cellino, gestione del magazzino, settore Logistica. Premio alla miglior soddisfazione dei cliente secondo l'indagine Customer satisfaction 2017 alla squadra pulizie del Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano. Premio Migliore Start up 2017 alla commessa di Maxion Wheels, settore Logistica. Premio per il miglior tasso di espansione 2017 alla commessa Hera Rimini, per il Facility Management Amministrativo.

I premi individuali: Premio per il miglior spirito di adattamento e disponibilità alle sinergie 2017 alla nostra Kimete Rama, del settore pulizie. Luna Bezzi si aggiudica il premio per la migliore crescita professionale 2017. Miglior caposquadra 2017 è Martin Marku. Il miglior "Rookie", ovvero Esordiente dell'anno 2017 è stato Paolo Longhi, della commessa Fette di Sole.

La serata è poi proseguita con la cena a buffet e il concerto musicale, con il clou del taglio dlela torta, per festeggiare il 30ennale della fondazione del Consorzio Target Sinergie, ocnil fondatore Domenico “Mimmo” Pirozzi al taglio, attorniato dai presidenti del Consorzio, di Log It e di In Opera.

domenico_mimmo_pirozzi_taglia_torta_30_anni_target_sinergie_rimini.jpg assemblea_soci_log-it_2018.jpg squadra_maggior_presenze_2017_commessa_pastificio_cellino_gestione_magazzino logistica.jpg premio_miglior_customer_satisfaction_2017_squadra_pulizie_riviera_golf_resort_san_giovanni_marignano.jpg premio_migliore_start_up_2017_commessa_maxion_wheels_logistica.jpg premio_miglior_tasso_espansione_2017_commessa_hera_rimini_facility_management_amministrativo.jpg premio_miglior_spirito_adattamento_2017_kimete_rama_settore_pulizie.jpg luna_bezzi_premio_migliore_crescita_professionale_2017.jpg miglior_esordiente_2017_paolo_longhi_commessa_fette_sole.jpg miglior_caposquadra_2017_martin_marku.jpg Eventi Notizie Facility Management Igiene e pulizie Logistica
Categorie: siti che curo

Bando per l'acquisto della casa rivolto alle giovani coppie: un aiuto a imprese e famiglie

Con delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16 aprile 2018 la Regione Emilia Romagna dà l'avvio al programma di incentivo rivolto a giovani coppie, single e nuclei familiari diversi per l'acquisto della prima casa. Un’iniziativa che in realtà è anche un aiuto indiretto per le imprese immobiliari della Regione che in questo modo possono, attraverso il bando, mettere a disposizione gli immobili già costruiti o che hanno intenzione di realizzare nei prossimi mesi.

Il programma è diviso in due distinti interventi, denominati LINEA 1 e LINEA 2.

LINEA 1. Qualificazione del patrimonio esistente.

Il primo intervento è rivolto alla Qualificazione del patrimonio: in questo caso l'obiettivo è promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa, anche attraverso patti di futura vendita, tramite incentivi volti alla ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti, migliorandone la qualità urbana ed architettonica nonché l’efficienza sismica ed energetica del patrimonio edilizio.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli riguardanti il recupero del patrimonio edilizio attraverso gli interventi ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere b), c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 – comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. In buona sostanza, si tratta di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria, restauro scientifico, interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono ammissibili anche gli interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione.

Il fabbricato oggetto di intervento deve essere di esclusiva proprietà dell’operatore che partecipa al bando per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà. Per accedere al contributo è sufficiente che si possieda un’opzione sui diritti di proprietà oppure il diritto di acquistare l’edificio entro una data stabilita e ad un prezzo determinato. Al termine dei lavori detti alloggi dovranno essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.

La misura dell'incentivo in conto capitale (per cui non deve essere restituito ma è a fondo perduto) è di euro 35.000,00 per alloggio.

LINEA 2. Utilizzo del costruito esistente.

Il secondo intervento è rivolto agli operatori che hanno già realizzato gli immobili. In questo caso il prezzo di cessione dei singoli alloggi non può essere superiore a € 300.000,00 per interventi collocati in un capoluogo di provincia o in un comune con più di 50.000 abitanti e di € 250.000 in tutti gli altri casi. Devono, infine, essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A7. In questo caso la misura del contributo è di euro 25.000,00 per alloggio

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

LINEA 1

Gli operatori che intendono partecipare al bando devono presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) pru@postacert.regione.emilia-romagna.it  dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16 del 21 maggio 2018 compilando il modulo di cui all’allegato 4, parte integrante del bando, reperibile all’indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative o sul portale regionale nella pagina dedicata al bando, pena la sua inammissibilità.

Il 13 luglio sarà pubblicata sul sito web regionale: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative la graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento.

LINEA 2

La procedura prevede due distinti momenti:

  1. selezione alloggi da ammettere a finanziamento;

  2. selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo:

1. Selezione alloggi

Dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16,00 del 7 maggio 2018 le imprese di costruzione o loro consorzi, le cooperative di abitazione o loro consorzi possono mettere a disposizione, sul portale regionale dedicato all'incentivo, i propri alloggi attraverso una procedura on-line.

L’offerta degli alloggi dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato. Per ogni operatore è prevista la possibilità di collocare solo un'offerta.

Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 12,00 sul portale regionale sarà pubblicato l’elenco degli alloggi che i nuclei interessati potranno proporsi di acquistare.

I possibili acquirenti hanno tempo fino al 29 giugno 2018 per individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto esclusivamente per l’acquisto di un alloggio compreso nella lista pubblicata sul portale regionale.

2. Selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo

I nuclei che hanno sottoscritto un pre-contratto entro il termine del 29 giugno 2018 potranno presentare la domanda di contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile sul portale regionale dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 2 luglio 2018.

Il 13 luglio 2018 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo.

 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Bando per l'acquisto della casa rivolto alle giovani coppie: un aiuto a imprese e famiglie

Con delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16 aprile 2018 la Regione Emilia Romagna dà l'avvio al programma di incentivo rivolto a giovani coppie, single e nuclei familiari diversi per l'acquisto della prima casa. Un’iniziativa che in realtà è anche un aiuto indiretto per le imprese immobiliari della Regione che in questo modo possono, attraverso il bando, mettere a disposizione gli immobili già costruiti o che hanno intenzione di realizzare nei prossimi mesi.

Il programma è diviso in due distinti interventi, denominati LINEA 1 e LINEA 2.

LINEA 1. Qualificazione del patrimonio esistente.

Il primo intervento è rivolto alla Qualificazione del patrimonio: in questo caso l'obiettivo è promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa, anche attraverso patti di futura vendita, tramite incentivi volti alla ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti, migliorandone la qualità urbana ed architettonica nonché l’efficienza sismica ed energetica del patrimonio edilizio.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli riguardanti il recupero del patrimonio edilizio attraverso gli interventi ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere b), c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 – comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. In buona sostanza, si tratta di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria, restauro scientifico, interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono ammissibili anche gli interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione.

Il fabbricato oggetto di intervento deve essere di esclusiva proprietà dell’operatore che partecipa al bando per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà. Per accedere al contributo è sufficiente che si possieda un’opzione sui diritti di proprietà oppure il diritto di acquistare l’edificio entro una data stabilita e ad un prezzo determinato. Al termine dei lavori detti alloggi dovranno essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.

La misura dell'incentivo in conto capitale (per cui non deve essere restituito ma è a fondo perduto) è di euro 35.000,00 per alloggio.

LINEA 2. Utilizzo del costruito esistente.

Il secondo intervento è rivolto agli operatori che hanno già realizzato gli immobili. In questo caso il prezzo di cessione dei singoli alloggi non può essere superiore a € 300.000,00 per interventi collocati in un capoluogo di provincia o in un comune con più di 50.000 abitanti e di € 250.000 in tutti gli altri casi. Devono, infine, essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A7. In questo caso la misura del contributo è di euro 25.000,00 per alloggio

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

LINEA 1

Gli operatori che intendono partecipare al bando devono presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) pru@postacert.regione.emilia-romagna.it  dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16 del 21 maggio 2018 compilando il modulo di cui all’allegato 4, parte integrante del bando, reperibile all’indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative o sul portale regionale nella pagina dedicata al bando, pena la sua inammissibilità.

Il 13 luglio sarà pubblicata sul sito web regionale: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative la graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento.

LINEA 2

La procedura prevede due distinti momenti:

  1. selezione alloggi da ammettere a finanziamento;

  2. selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo:

1. Selezione alloggi

Dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16,00 del 7 maggio 2018 le imprese di costruzione o loro consorzi, le cooperative di abitazione o loro consorzi possono mettere a disposizione, sul portale regionale dedicato all'incentivo, i propri alloggi attraverso una procedura on-line.

L’offerta degli alloggi dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato. Per ogni operatore è prevista la possibilità di collocare solo un'offerta.

Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 12,00 sul portale regionale sarà pubblicato l’elenco degli alloggi che i nuclei interessati potranno proporsi di acquistare.

I possibili acquirenti hanno tempo fino al 29 giugno 2018 per individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto esclusivamente per l’acquisto di un alloggio compreso nella lista pubblicata sul portale regionale.

2. Selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo

I nuclei che hanno sottoscritto un pre-contratto entro il termine del 29 giugno 2018 potranno presentare la domanda di contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile sul portale regionale dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 2 luglio 2018.

Il 13 luglio 2018 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo.

 

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Cooperative e finanziamenti: la nuova “Legge Marcora”.

Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.

L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.

Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.

I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:

  • la nascita sul territorio nazionale di cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative sociali o che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
  • la nascita, lo sviluppo o la ristrutturazione di cooperative, ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO.

I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:

- investimento.

Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
  • la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
  • l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:

  1. essere ammortizzabili;
  2. essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
  3. essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  4. figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 ann

In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.

- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.

In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.

BENEFICIARI

Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:

  • che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • destinatarie di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni del MiSE che non abbiano restituito, qualora previsto;
  • qualificabili come “imprese in difficoltà”;
  • che operano nei settori pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero.

Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

DOMANDA E TERMINI

Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:

  • domanda di finanziamento;
  • piano di investimento;

Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia. 

 

 

Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Categorie: siti che curo

Cooperative e finanziamenti: la nuova “Legge Marcora”.

Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.

L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.

Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.

I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:

  • la nascita sul territorio nazionale di cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative sociali o che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
  • la nascita, lo sviluppo o la ristrutturazione di cooperative, ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO.

I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:

- investimento.

Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
  • la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
  • l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:

  1. essere ammortizzabili;
  2. essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
  3. essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  4. figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 ann

In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.

- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.

In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.

BENEFICIARI

Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:

  • che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • destinatarie di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni del MiSE che non abbiano restituito, qualora previsto;
  • qualificabili come “imprese in difficoltà”;
  • che operano nei settori pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero.

Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

DOMANDA E TERMINI

Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:

  • domanda di finanziamento;
  • piano di investimento;

Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia. 

 

 

Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Categorie: siti che curo

Il gruppo multifamigliare: teoria e pratica

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Mer, 28/03/2018 - 21:34

La Scuola di prevenzione “José Bleger”

venerdì 13 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato 14 dalle 9,30 12.30

organizza il seminario

IL GRUPPO MULTIFAMIGLIARE: TEORIA E PRATICA

- Venerdì 13 aprile:

Massimo De Berardinis – Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore di Area Salute Mentale Adulti – ASL Toscana Centro (Firenze)

Marta De Brasi – Psicologa, psicoanalista, psicoterapeuta individuale, gruppale e della famiglia. Specialista in Clinica istituzionale (Buenos Aires)
– Sabato 14 aprile:

Massimo Mari – Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore del Dipartimento Salute Mentale Area Vasta 2 (Ancona)

Andrea Narracci – Psichiatra e psicoanalista, Direttore UOC 4° Distretto e Direttore ff del DSM della ASLRMA (Roma)

Il seminario ha l’obiettivo di discutere delle forme del gruppo multifamigliare, dei problemi e delle difficoltà che comporta ma anche delle potenzialità che racchiude.
Ci si interrogherà, mediante un costante riferimento alla pratica, alla tecnica e alla teoria, sul ruolo dei coordinatori dei gruppi multifamigliari, sui transfert multipli che si verificano all’internio di questi gruppi e sulla polarità gruppo-istituzione.

Il seminario si terrà nella sala di RM25 a Rimini in Corso d’Augusto 241.

Categorie: siti che curo

A.S.D. E SOCIETA' SPORTIVE: 30 MARZO ULTIMO GIORNO PER IL REGISTRO TELEMATICO DEL CONI

Con la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/

L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.

Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.

Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.

Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

A.S.D. E SOCIETA' SPORTIVE: 30 MARZO ULTIMO GIORNO PER IL REGISTRO TELEMATICO DEL CONI

Con la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/

L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.

Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.

Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.

Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Consulta: illegittima la sospensione dell'esecuzione della pena non superiore a 3 anni anziché 4

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

(Corte Costituzionale n. 41/2018)

Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Categorie: siti che curo

Consulta: illegittima la sospensione dell'esecuzione della pena non superiore a 3 anni anziché 4

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

(Corte Costituzionale n. 41/2018)

Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Categorie: siti che curo

Pagine

Abbonamento a Enrico Rotelli aggregatore - siti che curo