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Aggiornato: 1 giorno 11 ore fa

La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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Ven, 31/03/2023 - 23:00
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Patrimonio artistico ed ecclesiastico europeo, bene comune. Il tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici

Ven, 31/03/2023 - 22:55

Estratto dall'intervento che il dott. Giovanni Benaglia ha tenuto sul tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici all'interno del Convegno, tenutosi il  26 novembre 2022 presso l'Auditorium della Conferenza episcopale italiana in Roma, sulle opportunità e sfide del Pnrr. L'incontro è stato organizzato da «Arte Fede» e Cast dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza episcopale italiana.

 

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Ven, 31/03/2023 - 22:55

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

Dom, 26/03/2023 - 15:46

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

Dom, 26/03/2023 - 15:46

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dom, 12/03/2023 - 15:56
Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge. Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento. L’AGEVOLAZIONE Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir. La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese. CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo. Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante. L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.   Notizie ImpreseOggi
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Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dom, 12/03/2023 - 15:56
Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge. Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento. L’AGEVOLAZIONE Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir. La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese. CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo. Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante. L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.   Notizie ImpreseOggi
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Regione Marche: al via i contributi a fondo perduto per imprese e studi professionali creati da disoccupati.

Dom, 19/02/2023 - 12:14
La Regione Marche, con delibera di Giunta Regionale n. 905/2022 ha previsto dei contributi a fondo perduto rivolti a disoccupati che intendono avviare attività imprenditoriali, anche in forma di impresa, o studi professionali, sia in forma singola che associata. Beneficiari del contributo. Possono essere beneficiari della misura di sostegno i disoccupati o gli inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego che sono residenti nei comuni delle Marche e che hanno una età compresa fra i 18 e i 65 anni. Il contributo è rivolto anche a chi è iscritto all’Aire, purchè al momento della presentazione della domanda sia già stata fissata la residenza nella Regione Marche e sia posseduto il requisito della inoccupazione. Requisiti per il contributo a fondo perduto. Potranno essere destinatari di contributo le nuove realtà costituite in qualsiasi forma (società o ditta individuali), sia esse imprese, studi professionali o singoli liberi professionisti, che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituiti dopo la data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 29 settembre 2022, e dopo la presentazione della domanda di contributo, cioè dopo il 01 maggio 2023;
  • nel caso di imprese, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà avvenire dopo la data di pubblicazione del bando e dopo la presentazione della domanda di contributo;
  • avere una sede operativa nella regione Marche;
  • essere micro, piccola o media impresa;
  • essere costituita esclusivamente da persone fisiche.
Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è forfettario ed è stabilito nella misura unica di euro 20.000,00. Termini per la presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata, in forma telematica, nel periodo tra il 01 maggio 2023 e il 31 luglio 2023. Criteri di selezione e valutazione delle domande. Il contributo verrà erogato sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. La richiesta dovrà avere ottenuto una valutazione minima di 60/100. Formano parte del punteggio anche i seguenti requisiti:
  • realizzabilità della proposta progettuale presentata
  • periodo di disoccupazione: il punteggio aumenta in base alla maggiore lunghezza del periodo di disoccupazione;
  • localizzazione: nel caso di localizzazione in borghi storici il punteggio potrà essere più alto.

 

 

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Regione Marche: al via i contributi a fondo perduto per imprese e studi professionali creati da disoccupati.

Dom, 19/02/2023 - 12:14
La Regione Marche, con delibera di Giunta Regionale n. 905/2022 ha previsto dei contributi a fondo perduto rivolti a disoccupati che intendono avviare attività imprenditoriali, anche in forma di impresa, o studi professionali, sia in forma singola che associata. Beneficiari del contributo. Possono essere beneficiari della misura di sostegno i disoccupati o gli inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego che sono residenti nei comuni delle Marche e che hanno una età compresa fra i 18 e i 65 anni. Il contributo è rivolto anche a chi è iscritto all’Aire, purchè al momento della presentazione della domanda sia già stata fissata la residenza nella Regione Marche e sia posseduto il requisito della inoccupazione. Requisiti per il contributo a fondo perduto. Potranno essere destinatari di contributo le nuove realtà costituite in qualsiasi forma (società o ditta individuali), sia esse imprese, studi professionali o singoli liberi professionisti, che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituiti dopo la data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 29 settembre 2022, e dopo la presentazione della domanda di contributo, cioè dopo il 01 maggio 2023;
  • nel caso di imprese, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà avvenire dopo la data di pubblicazione del bando e dopo la presentazione della domanda di contributo;
  • avere una sede operativa nella regione Marche;
  • essere micro, piccola o media impresa;
  • essere costituita esclusivamente da persone fisiche.
Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è forfettario ed è stabilito nella misura unica di euro 20.000,00. Termini per la presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata, in forma telematica, nel periodo tra il 01 maggio 2023 e il 31 luglio 2023. Criteri di selezione e valutazione delle domande. Il contributo verrà erogato sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. La richiesta dovrà avere ottenuto una valutazione minima di 60/100. Formano parte del punteggio anche i seguenti requisiti:
  • realizzabilità della proposta progettuale presentata
  • periodo di disoccupazione: il punteggio aumenta in base alla maggiore lunghezza del periodo di disoccupazione;
  • localizzazione: nel caso di localizzazione in borghi storici il punteggio potrà essere più alto.

 

 

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P.N.R.R.: al via gli incentivi per la ristrutturazione e il miglioramento degli alberghi e degli stabilimenti balneari.

Dom, 12/02/2023 - 12:25
Il Ministero del Turismo, con proprio decreto del 28.01.2023, ha previsto una serie di incentivi, rientranti nelle misure del P.N.R.R., rivolti alla riqualificazione del patrimonio immobiliare delle imprese operanti nel settore turistico. Interventi ammissibili. Gli interventi ammissibili, che devono essere di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10.000.000 di euro, devono riguardare il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, la loro riqualificazione sismica, la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione delle strutture e l’acquisto degli arredi. Beneficiari. I soggetti beneficiari delle misure sono le imprese alberghiere, gli agriturismi, i camping, gli stabilimenti balneari e termali, i porti turistici e i parchi tematici, compresi quelli acquatici e faunistici e, più in generale, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale. Possono accedere agli interventi le imprese che rientrano nella casistica sopra indicata e che gestiscono le strutture in quanto proprietarie o in forza di un contratto regolarmente registrato prima della presentazione della domanda. Spese ammissibili Le spese ammissibili sono quelle che riguardano
  • Progettazione per un importo non superiore al 2% del valore dell’intervento
  • Sistemazione dell’area del fabbricato, per un importo non superiore al 5% dell’intervento;
  • Interventi sui fabbricati, per un importo non superiore al 50% dell’intervento;
  • Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature purchè nuovi;
  • Digitalizzazione della struttura ricettiva, per un importo non superiore al 5% del valore dell’investimento.
Misura dell’incentivo. L’incentivo concesso è diviso in due parti: un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, questo è concesso nella misura massima del 100% del valore dell’investimento al netto di Iva. Il tasso di interesse è pari allo 0,50% e la durata va da un minimo di quattro anni a un massimo di quindici anni inclusi tre anni di preammortamento. Per quanto riguarda, invece, il contributo a fondo perduto questo è diverso a seconda dell’ubicazione dell’impresa se in area riconosciuta come in difficoltà o meno. Ad ogni, per le imprese ubicate nelle aree non in difficoltà, la misura del contributo è pari al 15% del valore dell’investimento se realizzato da micro o piccole imprese, e il 5% se realizzato da imprese di media dimensione. Termini per la domanda. Le domande potranno essere presentate, tramite il portale di Invitalia, dalle ore 12:00 del giorno 1 marzo 2023 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2023. Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico, per cui il termine di chiusura potrebbe essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse prima del 31 marzo 2023. Notizie ImpreseOggi
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P.N.R.R.: al via gli incentivi per la ristrutturazione e il miglioramento degli alberghi e degli stabilimenti balneari.

Dom, 12/02/2023 - 12:25
Il Ministero del Turismo, con proprio decreto del 28.01.2023, ha previsto una serie di incentivi, rientranti nelle misure del P.N.R.R., rivolti alla riqualificazione del patrimonio immobiliare delle imprese operanti nel settore turistico. Interventi ammissibili. Gli interventi ammissibili, che devono essere di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10.000.000 di euro, devono riguardare il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, la loro riqualificazione sismica, la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione delle strutture e l’acquisto degli arredi. Beneficiari. I soggetti beneficiari delle misure sono le imprese alberghiere, gli agriturismi, i camping, gli stabilimenti balneari e termali, i porti turistici e i parchi tematici, compresi quelli acquatici e faunistici e, più in generale, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale. Possono accedere agli interventi le imprese che rientrano nella casistica sopra indicata e che gestiscono le strutture in quanto proprietarie o in forza di un contratto regolarmente registrato prima della presentazione della domanda. Spese ammissibili Le spese ammissibili sono quelle che riguardano
  • Progettazione per un importo non superiore al 2% del valore dell’intervento
  • Sistemazione dell’area del fabbricato, per un importo non superiore al 5% dell’intervento;
  • Interventi sui fabbricati, per un importo non superiore al 50% dell’intervento;
  • Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature purchè nuovi;
  • Digitalizzazione della struttura ricettiva, per un importo non superiore al 5% del valore dell’investimento.
Misura dell’incentivo. L’incentivo concesso è diviso in due parti: un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto. Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, questo è concesso nella misura massima del 100% del valore dell’investimento al netto di Iva. Il tasso di interesse è pari allo 0,50% e la durata va da un minimo di quattro anni a un massimo di quindici anni inclusi tre anni di preammortamento. Per quanto riguarda, invece, il contributo a fondo perduto questo è diverso a seconda dell’ubicazione dell’impresa se in area riconosciuta come in difficoltà o meno. Ad ogni, per le imprese ubicate nelle aree non in difficoltà, la misura del contributo è pari al 15% del valore dell’investimento se realizzato da micro o piccole imprese, e il 5% se realizzato da imprese di media dimensione. Termini per la domanda. Le domande potranno essere presentate, tramite il portale di Invitalia, dalle ore 12:00 del giorno 1 marzo 2023 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2023. Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico, per cui il termine di chiusura potrebbe essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse prima del 31 marzo 2023. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa Gest Servizi si aggiudica un contributo a fondo perduto pari a 25.000 euro.

Dom, 22/01/2023 - 16:25
Gest servizi è una cooperativa, con sede a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro, e nasce con l’idea di unire le esperienze di più professionisti per offrire ai propri clienti, in una unica struttura, tutta una serie di servizi e di professionalità. L’obiettivo che si sono dati soci fondatori è quello di associare all’interno della propria struttura professionisti quali commercialisti, avvocati, esperti nel settore del disbrigo pratiche, medici sia per il rilascio di certificati sia per offrire visite mediche specialistiche. I servizi offerti dalla struttura vanno da quello CAF, compresa l’elaborazione e l’invio dei modelli 730, a quello del Patronato, con la possibilità di aiutare le persone nella compilazione delle domande di disoccupazione, per le pensioni di invalidità o altri bonus fiscali. Inoltre la struttura della cooperativa Gest servizi eroga anche il servizio di disbrigo pratiche e quello relativo all’infortunistica. Partendo dalle proprie attività, la cooperativa si è rivolta al socio Giovanni Benaglia per verificare la possibilità di ottenere dei finanziamenti agevolati o a fondo perduto per far crescere ulteriormente la propria realtà aziendale. Questa richiesta è stata presto soddisfatta e la cooperativa Gest servizi ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di venticinquemila euro dalla Regione Marche, nell’ambito del bando di finanziamento denominato “Contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative” di cui alla legge L.R. 5 del 16/04/2003 art. 5 e alla delibera di Giunta Regionale n. 683 del 06/06/2022. Il contributo ottenuto, in conto capitale e a fondo perduto, servirà per sostenere l’ambizioso piano degli investimenti intrapreso dalla cooperativa che, una volta realizzato, avrà come risultato anche un significativo aumento della forza lavoro sul territorio.   Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa Gest Servizi si aggiudica un contributo a fondo perduto pari a 25.000 euro.

Dom, 22/01/2023 - 16:25
Gest servizi è una cooperativa, con sede a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro, e nasce con l’idea di unire le esperienze di più professionisti per offrire ai propri clienti, in una unica struttura, tutta una serie di servizi e di professionalità. L’obiettivo che si sono dati soci fondatori è quello di associare all’interno della propria struttura professionisti quali commercialisti, avvocati, esperti nel settore del disbrigo pratiche, medici sia per il rilascio di certificati sia per offrire visite mediche specialistiche. I servizi offerti dalla struttura vanno da quello CAF, compresa l’elaborazione e l’invio dei modelli 730, a quello del Patronato, con la possibilità di aiutare le persone nella compilazione delle domande di disoccupazione, per le pensioni di invalidità o altri bonus fiscali. Inoltre la struttura della cooperativa Gest servizi eroga anche il servizio di disbrigo pratiche e quello relativo all’infortunistica. Partendo dalle proprie attività, la cooperativa si è rivolta al socio Giovanni Benaglia per verificare la possibilità di ottenere dei finanziamenti agevolati o a fondo perduto per far crescere ulteriormente la propria realtà aziendale. Questa richiesta è stata presto soddisfatta e la cooperativa Gest servizi ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di venticinquemila euro dalla Regione Marche, nell’ambito del bando di finanziamento denominato “Contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative” di cui alla legge L.R. 5 del 16/04/2003 art. 5 e alla delibera di Giunta Regionale n. 683 del 06/06/2022. Il contributo ottenuto, in conto capitale e a fondo perduto, servirà per sostenere l’ambizioso piano degli investimenti intrapreso dalla cooperativa che, una volta realizzato, avrà come risultato anche un significativo aumento della forza lavoro sul territorio.   Notizie ImpreseOggi
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Regione Emilia Romagna: pubblicato il calendario con i prossimi finanziamenti a fondo perduto in uscita

Dom, 15/01/2023 - 22:18

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle uscite dei bandi di finanziamento che rientrano nella programmazione del Por - Fesr 2021 -2027. Per il momento la previsione di uscita riguarda i primi quattro mesi del 2023.  Come si potrà notare dall'elenco di seguito riportato, sono previsti incentivi rivolti al mondo del turismo e degli enti del terzo settore che sono iscritti al Registro imprese (come le cooperative, sia quelle ordinarie che quelle sociali)

Febbraio 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le piccole e medie imprese del settore turistico e ricettivo e i soggetti del terzo settore iscritti al Registro imprese.

Febbraio - marzo 2023

Misura prevista: Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese e gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

Marzo - aprile 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e dei pubblici esercizi e gli enti del terzo settore iscritti al Registro delle Imprese.  

Misura prevista: Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di Sistema per il digitale

Destinatari dell’incentivo sono esclusivamente gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Regione Emilia Romagna: pubblicato il calendario con i prossimi finanziamenti a fondo perduto in uscita

Dom, 15/01/2023 - 22:18

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle uscite dei bandi di finanziamento che rientrano nella programmazione del Por - Fesr 2021 -2027. Per il momento la previsione di uscita riguarda i primi quattro mesi del 2023.  Come si potrà notare dall'elenco di seguito riportato, sono previsti incentivi rivolti al mondo del turismo e degli enti del terzo settore che sono iscritti al Registro imprese (come le cooperative, sia quelle ordinarie che quelle sociali)

Febbraio 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le piccole e medie imprese del settore turistico e ricettivo e i soggetti del terzo settore iscritti al Registro imprese.

Febbraio - marzo 2023

Misura prevista: Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese e gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

Marzo - aprile 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e dei pubblici esercizi e gli enti del terzo settore iscritti al Registro delle Imprese.  

Misura prevista: Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di Sistema per il digitale

Destinatari dell’incentivo sono esclusivamente gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

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