La
Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna, con propria
sentenza n. 1118/2024 del 09.12.2024 e depositata il giorno 17 dicembre 2024, è tornata sulla ormai storica questione dell’
esenzione Imu prevista per gli immobili strumentali di proprietà degli
Enti del Terzo Settore.
Il caso.
Il
caso per cui è stata interpellata riguarda un immobile, di proprietà di una
Parrocchia, concesso in
comodato d’uso gratuito a una
associazione iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione sociale. Secondo il Comune l’
agevolazione Imu non sarebbe spettata all’ente religioso in quanto sia la norma che la giurisprudenza maggioritaria hanno sempre interpretato la disciplina di favore esclusivamente nel caso in cui l’utilizzatore è direttamente l’ente del terzo settore e non anche quando questi concede in comodato a terzi, ancorchè gratuito, l’immobile agevolato.
Normativa IMU ed Enti del Terzo Settore.
I Giudici, nel proprio dispositivo, si premurano di illustrare l’esenzione contenuta nell’
art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs. 504/1992. Condizione per il suo godimento è che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Rientrano in tale agevolazioni, per espresso rinvio normativo, anche gli
enti ecclesiastici.
Nonostante la già citata contrarietà della Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, il
Ministero delle Finanze con propria risoluzione
n. 4/DF del 04 marzo 2013 si era espresso a favore della concessione dell’agevolazione Imu anche in caso di comodato gratuito a favore di un altro
ente non commerciale.
Solo nel 2023 il Parlamento è intervenuto a mettere fine a queste ondivaghe interpretazioni della materia, emanando una norma di interpretazione autentica, contenuta nell’
art. 1 comma 71 della Legge 213/2023. In particolare si è specificato che l’agevolazione Imu sugli immobili degli enti no profit spetta anche nel caso in cui questi siano concessi in comodato a favore di altri enti simili, al ricorrere, però, delle seguenti condizioni:
-
Gli enti destinatari devono essere collegati funzionalmente o strutturalmente al soggetto concedente;
-
All’interno dell’immobile devono essere svolte, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il collegamento funzionale e strutturale
Per chiarire il concetto di “
collegamento funzionale e strutturale” necessario per ottenere l’
agevolazione IMU è intervenuto il Ministero delle Finanze con la
circolare 2/DF del 16 luglio 2024. Il collegamento esiste quando:
-
l’attività svolta all’interno dell’immobile è legata alla finalità dell’ente concedente ed è coerente con gli scopi istituzionali del concedente stesso;
-
l’immobile è concesso in comodato a favore di un ente che appartiene alla stessa struttura del concedente.
La decisione.
Nel caso esaminato, i
Giudici di Secondo Grado hanno richiamato le norme che regolano il funzionamento degli
enti ecclesiastici, contenute nella
legge 222/1985. In particolare l’
articolo 15, che stabilisce che gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di culto, e l’
articolo 16 che fa rientrare nelle attività svolte dagli enti religiosi anche quelle di religione, di culto, di assistenza, di beneficenza, istruzione educazione e cultura.
Nel caso trattato, il “
collegamento funzionale o strutturale” è presente in quanto l’ente a cui è stato concesso il comodato gratuito ha tra le proprie finalità anche quelle di promuovere l’aggregazione giovanile anche attraverso la realtà degli oratori, il tutto secondo “la concezione cristiana dell’uomo e per la sua elevazione sociale”.
Tale previsione è stata sufficiente per far decidere ai Giudici la presenza di quel nesso funzionale e strutturale necessario per far beneficiare alla
Parrocchia dell’esenzione ai fini Imu dell’
immobile concesso in comodato gratuito.
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