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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 2 giorni 10 ore fa

CELLULARLINE ACQUISISCE COVERLAB: LA VENDITA E’ AVVENUTA CON LA CONSULENZA DELLO STUDIO GRASSI BENAGLIA MORETTI

Sab, 12/06/2021 - 16:02
La società Cellularline, quotata al segmento Star della Borsa di Milano e leader in Europa per quanto riguarda la commercializzazione di accessori rivolti a smartphone e tablet, ha acquisito il 55% del capitale sociale di Nicotina Group srl, produttrice nel segmento custom degli accessori per smartphone. La Nicotina Group srl si è avvalsa, come advisor, della consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti. In particolare gli aspetti legali sono stati seguiti dall’avvocato Grassi Davide il quale ha così commentato: ”Siamo orgogliosi di aver fatto parte del team di consulenti che ha reso possibile questa importante operazione. Nicotina Group, proprietaria del marchio Coverlab, è una giovanissima e già affermata realtà imprenditoriale riminese che in pochi anni si è fatta conoscere, anche all’estero, nell’accessoristica per la telefonia mobile”. Il socio Giovanni Benaglia ha, invece, seguito gli aspetti riguardanti la valutazione degli asset oggetto del M&A.   LA STORIA DI NICOTINA GROUP. Nicotina Group è stata fondata nel 2018 e ha sede a Rimini e commercializza accessori per smartphone, altamente personalizzabili attraverso applicativi sviluppati internamente, garantendo un'elevata capacità produttiva. I prodotti vengono venduti con il marchio Coverlab sul proprio sito e-commerce. Altra componente altamente innovativa è il fatto che la società ha sviluppato software proprietari che rendono particolarmente efficiente ed efficace l'acquisto online e la customer experience. LE REAZIONI DEI PROTAGONISTI La società acquirente così ha commentato l’acquisizione: “Attraverso questa operazione Cellularline potrà fare leva sul know-how innovativo di Coverlab e implementare avanzate strategie di promozione e vendita dei suoi prodotti anche attraverso i canali digitali. Inoltre, aprendosi al segmento custom dell'accessoristica per smartphone, potrà soddisfare le sofisticate esigenze di una nicchia di mercato premium ed intercettare la domanda delle nuove generazioni. Nel 2020, suo secondo anno di attività, Coverlab ha sviluppato un fatturato di Euro 0,24 mln - da Euro 0,13 mln del 2019 - di cui circa il 46% sui mercati internazionali. Nel primo trimestre del 2021 il tasso di crescita si conferma sostenuto, +30% circa, ed è prevista un'ulteriore accelerazione nel corso dell'anno grazie al progressivo allargamento e profondità della gamma prodotti. L'operazione di acquisto potrà rafforzare in maniera significativa il percorso di crescita di Coverlab, anche in sinergia con la capacità commerciale del Gruppo”. A questa dichiarazione fa seguito Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline, "Questa operazione, per quanto di economics contenuti, ha un valore strategico notevole perché innesta know-how altamente innovativi all'interno del gruppo Cellularline. Siamo certi che questo porterà il Gruppo a cogliere maggiori opportunità sul fronte del digitale, accelerando la strategia di rafforzamento del canale E-commerce. Inoltre, il segmento custom integra la nostra offerta e ci permette di aprirci a nuove e interessanti fasce di consumatori. Siamo certi che il marchio Coverlab potrà crescere significativamente e in maniera sinergica con gli altri marchi del Gruppo". Infine Andrea Fabbri, co-founder di Coverlab, ha così commentato l’operazione: "Siamo orgogliosi di essere stati notati e apprezzati da un Gruppo leader di mercato, in Italia e in Europa. Crediamo di poter apportare un contributo significativo, soprattutto nelle strategie di canale che ci sono proprie. Inoltre, siamo sicuri che grazie a questa operazione potremo ampliare l'offering di Coverlab e affermare la nostra unicità anche a livello europeo".. Notizie ImpreseOggi
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Recovery fund e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: siamo pronti a offrire la nostra consulenza agli imprenditori che credono nella ripartenza.

Mer, 02/06/2021 - 20:43
Siamo certi che il PNRR sia una grandissima opportunità per gli imprenditori che vogliono ripartire. A sua volta, per il nostro studio, rappresenta una grande occasione per mettere in gioco l’esperienza e la professionalità accumulata in tutti questi anni nella finanza agevolata”. Per questo, almeno da un anno a questa parte, abbiamo cominciato a studiare i documenti, gli accordi sottoscritti e, appena è stato possibile, abbiamo letto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Governo Draghi ha trasmesso a Bruxelles. Già nel 2020, in piena pandemia, all’indomani dell’annuncio da parte del Governo Conte di aver sottoscritto il Recovery fund da più di 200 miliardi di euro, ci siamo resi conto che ci saremmo trovati di fronte a una grandissima svolta storica, paragonabile a quello che è stato, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, l’approvazione del Piano Marshall. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E’ UN FORMIDABILE STIMOLO PER L’ECONOMIA L’intuizione iniziale che abbiamo avuto è stata confermata: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per questa generazione che vive nei fatti in una economia quasi post-bellica, con la fortuna di non avere, però, le distruzioni fisiche della guerra, è un punto di svolta fondamentale il quale, assieme al bilancio a lungo termine dell’Unione Europea, rappresenta il più ingente pacchetto di misure di stimolo per la ripresa mai finanziato in Europa. LO STUDIO VUOLE ESSERE PROTAGONISTA AL FIANCO DEGLI IMPRENDITORI Il nostro studio in tutto questo vuole esserci, perché siamo consapevoli che il mestiere di commercialista deve evolversi, non può più limitarsi a essere un mero e acritico digitatore di numeri, ma al contrario deve rappresentare una vera e propria guida al fianco dell’imprenditore che in questi lunghi mesi di pandemia non si è perso d’animo e che adesso vuole giustamente tornare a produrre e a crescere. Il PNRR appare a chi, come noi, lo ha letto e studiato come un corposo documento, che si sviluppa in 6 fondamentali ambiti di azione, chiamati “Missioni”. Per fare al meglio il nostro lavoro noi ci siamo concentrati su tre di queste Missioni, nelle quali abbiamo maturato già da molti anni professionalità e competenze. Ci riferiamo alle Missioni che riguardano l’Agricoltura, la Sanità e il Turismo e le energie rinnovabili e sulle quali, in questi giorni, abbiamo iniziato a coinvolgere i nostri clienti al fine di illustrargli le opportunità che li aspettano nei prossimi mesi e anni.  COMMERCIALISTI ESPERTI NELLE AREE CHE INTERESSANO IL P.N.R.R. Per sviluppare le iniziative che il P.N.R.R. contiene si dovrà ricorrere a persone che sappiano fare di conto, che sappiano predisporre business plan o che trovino soluzioni nell’ambito del diritto societario, tributario e amministrativo per intercettare questi fondi che arriveranno nel nostro Paese. In sostanza ci sarà bisogno di avere professionisti che sappiano compilare un project financing oppure seguire operazioni di Merger & Acquisition, di elaborazione di progetti di investimento: tutte capacità e competenza che i professionisti del nostro studio possiedono e che da oggi sono a disposizione di chi le vuole utilizzare per intercettare le risorse che stanno per arrivare dall’Europa. Notizie ImpreseOggi
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Recovery fund e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: siamo pronti a offrire la nostra consulenza agli imprenditori che credono nella ripartenza.

Mer, 02/06/2021 - 20:43
Siamo certi che il PNRR sia una grandissima opportunità per gli imprenditori che vogliono ripartire. A sua volta, per il nostro studio, rappresenta una grande occasione per mettere in gioco l’esperienza e la professionalità accumulata in tutti questi anni nella finanza agevolata”. Per questo, almeno da un anno a questa parte, abbiamo cominciato a studiare i documenti, gli accordi sottoscritti e, appena è stato possibile, abbiamo letto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Governo Draghi ha trasmesso a Bruxelles. Già nel 2020, in piena pandemia, all’indomani dell’annuncio da parte del Governo Conte di aver sottoscritto il Recovery fund da più di 200 miliardi di euro, ci siamo resi conto che ci saremmo trovati di fronte a una grandissima svolta storica, paragonabile a quello che è stato, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, l’approvazione del Piano Marshall. IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E’ UN FORMIDABILE STIMOLO PER L’ECONOMIA L’intuizione iniziale che abbiamo avuto è stata confermata: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per questa generazione che vive nei fatti in una economia quasi post-bellica, con la fortuna di non avere, però, le distruzioni fisiche della guerra, è un punto di svolta fondamentale il quale, assieme al bilancio a lungo termine dell’Unione Europea, rappresenta il più ingente pacchetto di misure di stimolo per la ripresa mai finanziato in Europa. LO STUDIO VUOLE ESSERE PROTAGONISTA AL FIANCO DEGLI IMPRENDITORI Il nostro studio in tutto questo vuole esserci, perché siamo consapevoli che il mestiere di commercialista deve evolversi, non può più limitarsi a essere un mero e acritico digitatore di numeri, ma al contrario deve rappresentare una vera e propria guida al fianco dell’imprenditore che in questi lunghi mesi di pandemia non si è perso d’animo e che adesso vuole giustamente tornare a produrre e a crescere. Il PNRR appare a chi, come noi, lo ha letto e studiato come un corposo documento, che si sviluppa in 6 fondamentali ambiti di azione, chiamati “Missioni”. Per fare al meglio il nostro lavoro noi ci siamo concentrati su tre di queste Missioni, nelle quali abbiamo maturato già da molti anni professionalità e competenze. Ci riferiamo alle Missioni che riguardano l’Agricoltura, la Sanità e il Turismo e le energie rinnovabili e sulle quali, in questi giorni, abbiamo iniziato a coinvolgere i nostri clienti al fine di illustrargli le opportunità che li aspettano nei prossimi mesi e anni.  COMMERCIALISTI ESPERTI NELLE AREE CHE INTERESSANO IL P.N.R.R. Per sviluppare le iniziative che il P.N.R.R. contiene si dovrà ricorrere a persone che sappiano fare di conto, che sappiano predisporre business plan o che trovino soluzioni nell’ambito del diritto societario, tributario e amministrativo per intercettare questi fondi che arriveranno nel nostro Paese. In sostanza ci sarà bisogno di avere professionisti che sappiano compilare un project financing oppure seguire operazioni di Merger & Acquisition, di elaborazione di progetti di investimento: tutte capacità e competenza che i professionisti del nostro studio possiedono e che da oggi sono a disposizione di chi le vuole utilizzare per intercettare le risorse che stanno per arrivare dall’Europa. Notizie ImpreseOggi
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Ristori Emilia Romagna per Bar e Ristoranti: cosa sono e come fare per ottenerli

Dom, 31/01/2021 - 20:19
Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, la Regione Emilia Romagna ha previsto una specifica forma di aiuto, sotto forma di ristori, per bar e ristoranti che hanno subito un calo di fatturato nel corso del 2020. La gestione di questo contributo è stata demandata alle Camere di Commercio della Regione. BENEFICIARI DEL RISTORO I beneficiari del ristoro sono le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica che hanno come codice ATECO primario il codice 56.10.11 o il codice 56.3, cioè quello delle imprese che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nella fattispecie, quindi, Bar e Ristoranti. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO Le imprese che vorranno accedere al contributo dovranno:
  • Essere già iscritte alla data del 01 novembre 2020  al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio;

  • Essere attive alla data di apertura del bando, cioè al 20 gennaio 2021 e non essere cessate alla data del provvedimento di liquidazione del contributo;

  • Avere la sede o una unità locale aperta al pubblico in Emilia Romagna;

  • Aver subito un calo del fatturato medio nel periodo ricompreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019. Non rileva il calo del fatturato nel caso di attivazione nel periodo dal 1/1/2020 al 1/11/2020;

  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. A tal fine dovrà essere prodotto, al momento della presentazione della domanda, un Durc regolare.

ENTITA’ DEL RISTORO CONCESSO Il contributo è pari ad euro 3.000,00, a prescindere dal valore del calo di fatturato, che potrà essere ridotto a seconda del numero di domande ammesse. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalle ore 10 del giorno 20 gennaio 2021 fino alle ore 10 del giorno 17 febbraio 2021 esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma messa a disposizione da Infocamere. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello Spid o della Firma digitale (nel formato CNS con Pin dispositivo) del soggetto avente la legale rappresentanza dell’impresa richiedente.   Per informazioni o per avere un aiuto nella presentazione delle domande si può contattare lo studio al numero 0541.708252      Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Ristori Emilia Romagna per Bar e Ristoranti: cosa sono e come fare per ottenerli

Dom, 31/01/2021 - 20:19
Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, la Regione Emilia Romagna ha previsto una specifica forma di aiuto, sotto forma di ristori, per bar e ristoranti che hanno subito un calo di fatturato nel corso del 2020. La gestione di questo contributo è stata demandata alle Camere di Commercio della Regione. BENEFICIARI DEL RISTORO I beneficiari del ristoro sono le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica che hanno come codice ATECO primario il codice 56.10.11 o il codice 56.3, cioè quello delle imprese che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nella fattispecie, quindi, Bar e Ristoranti. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO Le imprese che vorranno accedere al contributo dovranno:
  • Essere già iscritte alla data del 01 novembre 2020  al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio;

  • Essere attive alla data di apertura del bando, cioè al 20 gennaio 2021 e non essere cessate alla data del provvedimento di liquidazione del contributo;

  • Avere la sede o una unità locale aperta al pubblico in Emilia Romagna;

  • Aver subito un calo del fatturato medio nel periodo ricompreso tra il 1 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del 2019. Non rileva il calo del fatturato nel caso di attivazione nel periodo dal 1/1/2020 al 1/11/2020;

  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. A tal fine dovrà essere prodotto, al momento della presentazione della domanda, un Durc regolare.

ENTITA’ DEL RISTORO CONCESSO Il contributo è pari ad euro 3.000,00, a prescindere dal valore del calo di fatturato, che potrà essere ridotto a seconda del numero di domande ammesse. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalle ore 10 del giorno 20 gennaio 2021 fino alle ore 10 del giorno 17 febbraio 2021 esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma messa a disposizione da Infocamere. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello Spid o della Firma digitale (nel formato CNS con Pin dispositivo) del soggetto avente la legale rappresentanza dell’impresa richiedente.   Per informazioni o per avere un aiuto nella presentazione delle domande si può contattare lo studio al numero 0541.708252      Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Cartelle Equitalia e l'inutilità della loro rottamazione e del loro saldo e stralcio

Dom, 31/01/2021 - 18:19

La notizia dell’imminente invio di 50 milioni di cartelle esattoriali ha avuto la sua giusta dose di polemiche, giustificate dal momento che stiamo vivendo. In mezzo al clamore suscitato, però, nessuno ha avanzato la considerazione più banale e cioè che in caso di eventuale loro mancato pagamento, purtroppo, al trasgressore non accade nulla.

Il nostro sistema di accertamento dei tributi e della loro riscossione è fondamentalmente a pezzi. La Corte dei Conti, nella sua annuale Relazione al rendiconto Generale dello Stato, ha scritto che al 31 dicembre 2019 lo Stato italiano deve incassare cartelle esattoriali per un valore pari a 954,7 miliardi di euro, cioè una somma pari al 50% del PIL annuale del nostro Paese. Soldi che non si vedranno mai, perché circa 153,1 miliardi sono dovuti da soggetti falliti, 118,9 miliardi sono dovuti da soggetti deceduti o attività cessate, 109,5 miliardi sono dovuti da soggetti nullatenenti. Altri 410,1 miliardi si riferiscono a crediti per i quali lo Stato ha tentato un’azione di recupero ma questa è risultata parziale o inefficace. L’indice di riscossione medio negli ultimi 20 anni è del 13,30%, cioè per ogni 100 euro di credito esattoriale se ne recuperano 13,30 euro. Sulla fascia oltre i 100.000,00 euro di credito, questa percentuale cala al 2,7%.

Saranno pure 50 milioni di cartelle, ma passata l’indignazione iniziale, alla fine rimane solo poco più di uno spreco di carta.

Da cosa dipende questo sostanziale fallimento? La risposta non è univoca, è chiama in causa vari aspetti del nostro sistema tributario. Senza dubbio, la difficoltà nel recupero dei tributi dipende innanzitutto da una serie di paletti posti alla riscossione coattiva, quali ad esempio l’impossibilità di vendere all’asta la prima casa, il pignoramento dello stipendio limitato al quinto oppure l’impossibilità, fino a un paio di anni fa, di utilizzare le banche dati dei conti correnti per verificare le giacenze dei singoli debitori. A queste limitazioni vanno aggiunte quelle che impediscono all’incaricato della Riscossione di scegliere quale credito incassare e quale no, obbligandolo ad adoperarsi allo stesso modo sia per crediti che sa già essere inesigibili sia per crediti più credibilmente riscuotibili.

Infine si osserva che non è previsto nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare una transizione del credito con il contribuente, il quale vorrebbe anche adempiere al suo obbligo (non esistono solo i delinquenti e i furbacchioni nel nostro Paese) ma non è in grado di farlo perché, per colpa o destino, l’importo è troppo alto rispetto alle sue possibilità.

La riscossione tramite cartelle esattoriali, però, rappresenta l’ultimo anello di un processo che inizia con l’accertamento dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche questa fase non se la passa benissimo, nonostante il fatto che ogni Governo annualmente sbandiera il suo successo nella lotta all’evasione fiscale, glissando, però, sul fatto che quello che effettivamente si incassa è una percentuale infinitamente bassa. La Corte dei Conti ha calcolato che nel 2019 per tutti gli accertamenti di evasione emessi dall’Agenzia delle Entrate, il 40% di questi, una volta che il presunto evasore li ha ricevuti, li ha comodamente buttati nel cestino. Con la conseguenza che questi avvisi di accertamento, a loro volta, diventeranno cartelle esattoriali con il risultato visto sopra, cioè di sostanziale mancato incasso. Tanto per dire, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di crediti per 600 miliardi di euro, ha stimato che ad andare bene ne riuscirà a recuperare solo il 3%.

In tutta questa sostanziale inefficienza, una menzione merita anche la qualità e la quantità di accertamenti svolti, perché oltre a non incassare niente, spesso e volentieri il Fisco, invece di concentrarsi sui grandi evasori, intasa pure i tribunali e gli incaricati della riscossione con richieste tributarie quasi ridicole sia per l’importo che per il presupposto giuridico. Tanto per dire, nel 2019 l’Agenzia delle Entrate di Milano, con un unico controllo fiscale, ha recuperato e incassato da Kering (il gruppo proprietario, tra l’altro, di Gucci e Bottega Veneta) la considerevole cifra di 1,4 miliardi di euro, somma che ha consentito al Governo Italiano di chiudere la manovra aggiuntiva di 2 miliardi di euro evitando così la procedura di infrazione europea. Di contro, nello stesso periodo, sempre in Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ha usato i suoi funzionari per recuperare da un importante numero di contribuenti, la stratosferica cifra di 200 euro cadauno, paventando una presunta evasione dell’imposta di registro calcolata per la registrazione di alcuni contratti.

Il risultato è stato che qualche cittadino ha fatto ricorso e non solo l’ha vinto ma addirittura l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese legali, ammontanti ad euro 750,00. Per recuperare 200 euro, hanno lavorato almeno quattro funzionari del Fisco e tre Giudici Tributari, con il risultato finale non solo di non averli incassati ma di avere dovuto pagare i danni alla controparte. Questo caso potrà apparire estemporaneo e marginale. Tutt’altro, invece: la Corte dei Conti ha evidenziato che nel 2019 sono stati svolti 508.101 controlli, e ben 259.133 di questi, cioè il 51%, ha portato a recuperare una imposta evasa al massimo di euro 1.549,00. Cioè si sono dovuti fare la bellezza di quasi 260.000 controlli per accertare un terzo della cifra effettivamente incamerata con un solo controllo da Kering.

Diranno i puristi che l’evasione va perseguita a prescindere dall’importo. Ci mancherebbe che fosse il contrario. Però anche la Corte dei Conti, che non si può tacciare di essere favorevole all’evasione, suggerisce un mutamento di queste strategie di contrasto all’evasione, cercando di evitare di impegnarsi su posizioni non proficue né in termini di importo né in termine di esigibilità.

Ci troviamo, in conclusione, di fronte a un sistema che sia nella parte dell’accertamento che nella parte della riscossione presenta uno stato patologico straordinario che viene curato, però, con azioni anch’esse straordinarie ed emergenziali, come le proroghe delle scadenze, i saldi stralci, mini condoni o rottamazioni varie. La politica post-Covid 19, per essere nuova e credibile, dovrà inevitabilmente, in campo tributario, badare al sodo e rivolgere lo sforzo della sua struttura ad accertare somme che saranno con ogni probabilità incassate e non disperdere risorse in azioni forse utili più alla propaganda che alle Finanze dello Stato.

(articolo apparso su www.chiamamicitta.it il 18 gennaio 2021)

 

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Cartelle Equitalia e l'inutilità della loro rottamazione e del loro saldo e stralcio

Dom, 31/01/2021 - 18:19

La notizia dell’imminente invio di 50 milioni di cartelle esattoriali ha avuto la sua giusta dose di polemiche, giustificate dal momento che stiamo vivendo. In mezzo al clamore suscitato, però, nessuno ha avanzato la considerazione più banale e cioè che in caso di eventuale loro mancato pagamento, purtroppo, al trasgressore non accade nulla.

Il nostro sistema di accertamento dei tributi e della loro riscossione è fondamentalmente a pezzi. La Corte dei Conti, nella sua annuale Relazione al rendiconto Generale dello Stato, ha scritto che al 31 dicembre 2019 lo Stato italiano deve incassare cartelle esattoriali per un valore pari a 954,7 miliardi di euro, cioè una somma pari al 50% del PIL annuale del nostro Paese. Soldi che non si vedranno mai, perché circa 153,1 miliardi sono dovuti da soggetti falliti, 118,9 miliardi sono dovuti da soggetti deceduti o attività cessate, 109,5 miliardi sono dovuti da soggetti nullatenenti. Altri 410,1 miliardi si riferiscono a crediti per i quali lo Stato ha tentato un’azione di recupero ma questa è risultata parziale o inefficace. L’indice di riscossione medio negli ultimi 20 anni è del 13,30%, cioè per ogni 100 euro di credito esattoriale se ne recuperano 13,30 euro. Sulla fascia oltre i 100.000,00 euro di credito, questa percentuale cala al 2,7%.

Saranno pure 50 milioni di cartelle, ma passata l’indignazione iniziale, alla fine rimane solo poco più di uno spreco di carta.

Da cosa dipende questo sostanziale fallimento? La risposta non è univoca, è chiama in causa vari aspetti del nostro sistema tributario. Senza dubbio, la difficoltà nel recupero dei tributi dipende innanzitutto da una serie di paletti posti alla riscossione coattiva, quali ad esempio l’impossibilità di vendere all’asta la prima casa, il pignoramento dello stipendio limitato al quinto oppure l’impossibilità, fino a un paio di anni fa, di utilizzare le banche dati dei conti correnti per verificare le giacenze dei singoli debitori. A queste limitazioni vanno aggiunte quelle che impediscono all’incaricato della Riscossione di scegliere quale credito incassare e quale no, obbligandolo ad adoperarsi allo stesso modo sia per crediti che sa già essere inesigibili sia per crediti più credibilmente riscuotibili.

Infine si osserva che non è previsto nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare una transizione del credito con il contribuente, il quale vorrebbe anche adempiere al suo obbligo (non esistono solo i delinquenti e i furbacchioni nel nostro Paese) ma non è in grado di farlo perché, per colpa o destino, l’importo è troppo alto rispetto alle sue possibilità.

La riscossione tramite cartelle esattoriali, però, rappresenta l’ultimo anello di un processo che inizia con l’accertamento dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche questa fase non se la passa benissimo, nonostante il fatto che ogni Governo annualmente sbandiera il suo successo nella lotta all’evasione fiscale, glissando, però, sul fatto che quello che effettivamente si incassa è una percentuale infinitamente bassa. La Corte dei Conti ha calcolato che nel 2019 per tutti gli accertamenti di evasione emessi dall’Agenzia delle Entrate, il 40% di questi, una volta che il presunto evasore li ha ricevuti, li ha comodamente buttati nel cestino. Con la conseguenza che questi avvisi di accertamento, a loro volta, diventeranno cartelle esattoriali con il risultato visto sopra, cioè di sostanziale mancato incasso. Tanto per dire, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di crediti per 600 miliardi di euro, ha stimato che ad andare bene ne riuscirà a recuperare solo il 3%.

In tutta questa sostanziale inefficienza, una menzione merita anche la qualità e la quantità di accertamenti svolti, perché oltre a non incassare niente, spesso e volentieri il Fisco, invece di concentrarsi sui grandi evasori, intasa pure i tribunali e gli incaricati della riscossione con richieste tributarie quasi ridicole sia per l’importo che per il presupposto giuridico. Tanto per dire, nel 2019 l’Agenzia delle Entrate di Milano, con un unico controllo fiscale, ha recuperato e incassato da Kering (il gruppo proprietario, tra l’altro, di Gucci e Bottega Veneta) la considerevole cifra di 1,4 miliardi di euro, somma che ha consentito al Governo Italiano di chiudere la manovra aggiuntiva di 2 miliardi di euro evitando così la procedura di infrazione europea. Di contro, nello stesso periodo, sempre in Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ha usato i suoi funzionari per recuperare da un importante numero di contribuenti, la stratosferica cifra di 200 euro cadauno, paventando una presunta evasione dell’imposta di registro calcolata per la registrazione di alcuni contratti.

Il risultato è stato che qualche cittadino ha fatto ricorso e non solo l’ha vinto ma addirittura l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese legali, ammontanti ad euro 750,00. Per recuperare 200 euro, hanno lavorato almeno quattro funzionari del Fisco e tre Giudici Tributari, con il risultato finale non solo di non averli incassati ma di avere dovuto pagare i danni alla controparte. Questo caso potrà apparire estemporaneo e marginale. Tutt’altro, invece: la Corte dei Conti ha evidenziato che nel 2019 sono stati svolti 508.101 controlli, e ben 259.133 di questi, cioè il 51%, ha portato a recuperare una imposta evasa al massimo di euro 1.549,00. Cioè si sono dovuti fare la bellezza di quasi 260.000 controlli per accertare un terzo della cifra effettivamente incamerata con un solo controllo da Kering.

Diranno i puristi che l’evasione va perseguita a prescindere dall’importo. Ci mancherebbe che fosse il contrario. Però anche la Corte dei Conti, che non si può tacciare di essere favorevole all’evasione, suggerisce un mutamento di queste strategie di contrasto all’evasione, cercando di evitare di impegnarsi su posizioni non proficue né in termini di importo né in termine di esigibilità.

Ci troviamo, in conclusione, di fronte a un sistema che sia nella parte dell’accertamento che nella parte della riscossione presenta uno stato patologico straordinario che viene curato, però, con azioni anch’esse straordinarie ed emergenziali, come le proroghe delle scadenze, i saldi stralci, mini condoni o rottamazioni varie. La politica post-Covid 19, per essere nuova e credibile, dovrà inevitabilmente, in campo tributario, badare al sodo e rivolgere lo sforzo della sua struttura ad accertare somme che saranno con ogni probabilità incassate e non disperdere risorse in azioni forse utili più alla propaganda che alle Finanze dello Stato.

(articolo apparso su www.chiamamicitta.it il 18 gennaio 2021)

 

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Bonus pubblicità 2021: come funziona e come richiederlo

Dom, 31/01/2021 - 18:14
La Legge di Stabilità 2021 ha prorogato per il biennio 2021 – 2022 il credito di imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici, sia cartacei che on-line, purchè regolarmente registrati come tali nel ROC (Registro degli operatori della comunicazione). Rispetto agli anni precedenti, nella proroga vengono escluse le emittenti televisivi e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. Stante l’elenco tassativo riportato dalla norma, non si ha diritto all’agevolazione nel caso di acquisto di pubblicità sui motori di ricerca o sui social, oppure per campagne realizzate tramite manifesti stradali fissi o itineranti o, comunque, su tutti i media diversi rispetto a quelli previsti espressamente per legge e come sopra elencati.   BONUS PUBBLICITA’: LA PERCENTUALE RICONOSCIUTA

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, con un massimale pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni. Se le domande presentate supereranno l’ammontare delle risorse stanziate, quest’ultime verranno ripartite su tutti i richiedenti aventi diritto e, di conseguenza, la percentuale del 50% potrebbe essere ridotta. La Legge di Stabilità ha confermato il metodo di calcolo del contributo, che si calcola sull’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno di riferimento, a prescindere dall’incremento rispetto a quelli effettuati negli esercizi precedenti.  

COME SI USA IL CREDITO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. I tributi che si possono compensare sono, a titolo di esempio, i tributi erariali quali IVA, Imposte sui Redditi, contributi previdenziali sui dipendenti, ritenute effettuate a dipendenti o professionisti.

Per comprendere meglio il funzionamento del credito di imposta si evidenzia che per ogni euro 100,00 di investimento pubblicitario, il vantaggio per il soggetto beneficiario del contributo è il seguente:

  • Euro 27,90 (se si tratta di una società di capitali) sotto forma di risparmio delle imposte da pagare (Ires 24% + Irap 3,90%);
  • Euro 50,00 di credito da utilizzare per compensare, ad esempio, l’IVA da versare. 

In sostanza per ogni euro 100,00 di pubblicità acquistata e pagata il beneficiario recupererà una somma pari ad euro 77,90 (euro 27,90 + euro 50,00) e, quindi, l’effettivo costo dello spazio pubblicitario acquistato sarà pari ad euro 22,10, cioè alla differenza fra 100 euro e la somma del risparmio fiscale conseguito e il credito di imposta maturato. Si specifica, infine, che il credito di imposta maturato è esentasse e, quindi, non concorre al calcolo dell’imponibile fiscale alla fine dell’anno.

 

Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Bonus pubblicità 2021: come funziona e come richiederlo

Dom, 31/01/2021 - 18:14
La Legge di Stabilità 2021 ha prorogato per il biennio 2021 – 2022 il credito di imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici, sia cartacei che on-line, purchè regolarmente registrati come tali nel ROC (Registro degli operatori della comunicazione). Rispetto agli anni precedenti, nella proroga vengono escluse le emittenti televisivi e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. Stante l’elenco tassativo riportato dalla norma, non si ha diritto all’agevolazione nel caso di acquisto di pubblicità sui motori di ricerca o sui social, oppure per campagne realizzate tramite manifesti stradali fissi o itineranti o, comunque, su tutti i media diversi rispetto a quelli previsti espressamente per legge e come sopra elencati.   BONUS PUBBLICITA’: LA PERCENTUALE RICONOSCIUTA

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, con un massimale pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni. Se le domande presentate supereranno l’ammontare delle risorse stanziate, quest’ultime verranno ripartite su tutti i richiedenti aventi diritto e, di conseguenza, la percentuale del 50% potrebbe essere ridotta. La Legge di Stabilità ha confermato il metodo di calcolo del contributo, che si calcola sull’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno di riferimento, a prescindere dall’incremento rispetto a quelli effettuati negli esercizi precedenti.  

COME SI USA IL CREDITO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. I tributi che si possono compensare sono, a titolo di esempio, i tributi erariali quali IVA, Imposte sui Redditi, contributi previdenziali sui dipendenti, ritenute effettuate a dipendenti o professionisti.

Per comprendere meglio il funzionamento del credito di imposta si evidenzia che per ogni euro 100,00 di investimento pubblicitario, il vantaggio per il soggetto beneficiario del contributo è il seguente:

  • Euro 27,90 (se si tratta di una società di capitali) sotto forma di risparmio delle imposte da pagare (Ires 24% + Irap 3,90%);
  • Euro 50,00 di credito da utilizzare per compensare, ad esempio, l’IVA da versare. 

In sostanza per ogni euro 100,00 di pubblicità acquistata e pagata il beneficiario recupererà una somma pari ad euro 77,90 (euro 27,90 + euro 50,00) e, quindi, l’effettivo costo dello spazio pubblicitario acquistato sarà pari ad euro 22,10, cioè alla differenza fra 100 euro e la somma del risparmio fiscale conseguito e il credito di imposta maturato. Si specifica, infine, che il credito di imposta maturato è esentasse e, quindi, non concorre al calcolo dell’imponibile fiscale alla fine dell’anno.

 

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SISMA BONUS 110%, ECOBONUS 110% E QUALITA AMBIENTALE: RIMINI CASA & AMBIENTE SRL SCEGLIE LO STUDIO GRASSI BENAGLIA MORETTI PER IL SUO INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO DI RIMINI.

Dom, 29/11/2020 - 21:34
Lo Studio è stato scelto come consulente aziendale e fiscale dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, impresa edile attiva sul territorio di Rimini che ha appena dato il via a un intervento edilizio, denominato “Residenza Cavalieri”, ubicato in pieno Centro Storico di Rimini, che prevede la costruzione di nove appartamenti in classe energetica A++++, recuperando in tal modo un vecchio edificio disabitato e abbandonato da ormai decenni. In pratica si tratta del più alto livello di efficienza per una abitazione, che permette oltre alla riduzione dei costi in bolletta anche il rispetto dell’ambiente. Come studio di avvocati e commercialisti siamo attivi da anni nella consulenza rivolta alle imprese edili. Sulla base di questa professionalità pluriennale, la società Rimini Casa & Ambiente srl ci ha richiesto la consulenza dei nostri professionisti per la definizione del business plan dell’investimento e per la predisposizione della contrattualistica necessaria per sottoscrivere i contratti con i fornitori e con i clienti. Si è proceduto, poi alla pianificazione fiscale dell’intervento, con un occhio attento alla nuova normativa del Superbonus 110%, sulla quale ormai abbiamo accumulato esperienza e professionalità, facendoci diventare punto di riferimento di molte imprese e privati del territorio riminese. L’intervento che ha svolto il nostro cliente è da considerare il caso da manuale previsto dalla normativa sul Sisma bonus: si è provveduto, infatti, alla demolizione di un edificio risalente agli anni 60, con nessuna caratteristica antisismica, e alla sua successiva ricostruzione che, oltre a un netto miglioramento energetico, ha portato alla realizzazione di appartamenti dotati delle più moderne e avanzate tecniche costruttive contro il rischio sismico. Tutto questo farà sì che i clienti che acquisteranno gli alloggi della “Residenza Cavalieri” potranno ottenere lo sgravio del Sismabonus 110% che permetterà di conseguire un risparmio sull’acquisto fino a un massimo di 105.600 euro. Infine vogliamo sottolineare che la fiducia che ha riposto la società Rimini Casa & Ambiente srl, oltre a premiare l’indubbia professionalità maturata negli anni dai nostri professionisti nel settore dell’edilizia, sia come consulenti di imprese di costruzione che di privati, ci fa ancora più piacere per il fatto che l’intervento si colloca all’interno del centro storico di Rimini, luogo che fin da lontano 2006 abbiamo scelto per aprire la nostra sede, per coniugare il lavoro e il buon vivere, lontani dal traffico, dal caos e dalla monotonia di edifici tutti uguali e anonimi.

 

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SISMA BONUS 110%, ECOBONUS 110% E QUALITA AMBIENTALE: RIMINI CASA & AMBIENTE SRL SCEGLIE LO STUDIO GRASSI BENAGLIA MORETTI PER IL SUO INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO DI RIMINI.

Dom, 29/11/2020 - 21:34
Lo Studio è stato scelto come consulente aziendale e fiscale dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, impresa edile attiva sul territorio di Rimini che ha appena dato il via a un intervento edilizio, denominato “Residenza Cavalieri”, ubicato in pieno Centro Storico di Rimini, che prevede la costruzione di nove appartamenti in classe energetica A++++, recuperando in tal modo un vecchio edificio disabitato e abbandonato da ormai decenni. In pratica si tratta del più alto livello di efficienza per una abitazione, che permette oltre alla riduzione dei costi in bolletta anche il rispetto dell’ambiente. Come studio di avvocati e commercialisti siamo attivi da anni nella consulenza rivolta alle imprese edili. Sulla base di questa professionalità pluriennale, la società Rimini Casa & Ambiente srl ci ha richiesto la consulenza dei nostri professionisti per la definizione del business plan dell’investimento e per la predisposizione della contrattualistica necessaria per sottoscrivere i contratti con i fornitori e con i clienti. Si è proceduto, poi alla pianificazione fiscale dell’intervento, con un occhio attento alla nuova normativa del Superbonus 110%, sulla quale ormai abbiamo accumulato esperienza e professionalità, facendoci diventare punto di riferimento di molte imprese e privati del territorio riminese. L’intervento che ha svolto il nostro cliente è da considerare il caso da manuale previsto dalla normativa sul Sisma bonus: si è provveduto, infatti, alla demolizione di un edificio risalente agli anni 60, con nessuna caratteristica antisismica, e alla sua successiva ricostruzione che, oltre a un netto miglioramento energetico, ha portato alla realizzazione di appartamenti dotati delle più moderne e avanzate tecniche costruttive contro il rischio sismico. Tutto questo farà sì che i clienti che acquisteranno gli alloggi della “Residenza Cavalieri” potranno ottenere lo sgravio del Sismabonus 110% che permetterà di conseguire un risparmio sull’acquisto fino a un massimo di 105.600 euro. Infine vogliamo sottolineare che la fiducia che ha riposto la società Rimini Casa & Ambiente srl, oltre a premiare l’indubbia professionalità maturata negli anni dai nostri professionisti nel settore dell’edilizia, sia come consulenti di imprese di costruzione che di privati, ci fa ancora più piacere per il fatto che l’intervento si colloca all’interno del centro storico di Rimini, luogo che fin da lontano 2006 abbiamo scelto per aprire la nostra sede, per coniugare il lavoro e il buon vivere, lontani dal traffico, dal caos e dalla monotonia di edifici tutti uguali e anonimi.

 

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AUTOTRASPORTO, VEICOLI INQUINANTI E ROTTAMAZIONE: AL VIA GLI INCENTIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Mer, 18/11/2020 - 19:39
Con l’articolo 53 del D.L. 124/2019 sono stati previsti degli incentivi a favore delle aziende di autotrasporto finalizzate al rinnovamento del parco veicoli inquinante. Con il decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020 sono stati definiti le modalità di erogazione dell’incentivo.
Innanzitutto i beneficiari devono essere le imprese di autotrasporto di merci attive sul territorio nazionale e iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, la cui attività prevalentemente sia quella del trasporto di cose. 
Per avere diritto all’incentivo occorre procedere alla rottamazione di veicoli pesanti fino alla classe euro IV, detenuti da almeno tre anni, e sostituirli con veicoli con trazione a metano, gas naturale, ibrida, elettrica o con motorizzazione termica conforme alla classe euro VI. 
Il contributo è compreso fra euro 2.000,00 ed euro 20.000,00, a seconda della tipologia di veicolo acquistato in sostituzione. 
I mezzi di trasporto non possono essere ceduti, concessi in locazione o in noleggio, fino al 31 dicembre 2023.
I periodi di incentivazione sono divisi in due:
  • Il primo, relativo all’annualità 2020, prevede la presentazione della domanda dal giorno 11 novembre 2020 al 30 novembre 2020;
  • Il secondo, relativo all’annualità 2021, prevede la presentazione della domanda dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 21 giugno 2021.
La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC  all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it. Nella prima fase si dovranno prenotare le somme del contributo, mentre la rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata, per il 2020, dall’11.12.2020 al 20.05.2021utilizzando la piattaforma informatica del soggetto gestore. 
Per maggiori dettagli e per predisporre la domanda di contributo si può contattare lo studio, che fornirà tutta la consulenza in merito. 

 

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AUTOTRASPORTO, VEICOLI INQUINANTI E ROTTAMAZIONE: AL VIA GLI INCENTIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Mer, 18/11/2020 - 19:39
Con l’articolo 53 del D.L. 124/2019 sono stati previsti degli incentivi a favore delle aziende di autotrasporto finalizzate al rinnovamento del parco veicoli inquinante. Con il decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020 sono stati definiti le modalità di erogazione dell’incentivo.
Innanzitutto i beneficiari devono essere le imprese di autotrasporto di merci attive sul territorio nazionale e iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, la cui attività prevalentemente sia quella del trasporto di cose. 
Per avere diritto all’incentivo occorre procedere alla rottamazione di veicoli pesanti fino alla classe euro IV, detenuti da almeno tre anni, e sostituirli con veicoli con trazione a metano, gas naturale, ibrida, elettrica o con motorizzazione termica conforme alla classe euro VI. 
Il contributo è compreso fra euro 2.000,00 ed euro 20.000,00, a seconda della tipologia di veicolo acquistato in sostituzione. 
I mezzi di trasporto non possono essere ceduti, concessi in locazione o in noleggio, fino al 31 dicembre 2023.
I periodi di incentivazione sono divisi in due:
  • Il primo, relativo all’annualità 2020, prevede la presentazione della domanda dal giorno 11 novembre 2020 al 30 novembre 2020;
  • Il secondo, relativo all’annualità 2021, prevede la presentazione della domanda dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 21 giugno 2021.
La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC  all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it. Nella prima fase si dovranno prenotare le somme del contributo, mentre la rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata, per il 2020, dall’11.12.2020 al 20.05.2021utilizzando la piattaforma informatica del soggetto gestore. 
Per maggiori dettagli e per predisporre la domanda di contributo si può contattare lo studio, che fornirà tutta la consulenza in merito. 

 

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FONDO PERDUTO ED EVENTI CALAMITOSI: L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI NON DEVE ESSERE UNA SUCCURSALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Mar, 11/08/2020 - 10:18
Di seguito riporto la lettera che ho inviato al Presidente del coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, dopo che quest'ultimo ha avanzato una sorta di interpello all'Agenzia delle Entrate, per farsi dire quali sono le modalità corrette di applicazione della disciplina relativa al Fondo Perduto, erogato in seguito alla perdita di fatturato.    Egregio Presidente, ho preso conoscenza della richiesta di chiarimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, avanzata come coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, circa la “corretta” modalità di applicazione della disciplina del c.d. “fondo perduto”, nei comuni oggetto di eventi calamitosi. Mi sia consentito, da iscritto, di esprimere, su questa vostra richiesta, qualche perplessità fondata sia sul fatto che la norma, a mio parere, non necessita di alcun chiarimento essendo già chiara così com’è, sia sul fatto che nel nostro ordinamento non è l’Agenzia delle Entrate il soggetto deputato a fornire l’interpretazione autentica delle norme vigenti. Semmai è una commissione tributaria o, ancora meglio, la Cassazione a doverlo fare. Vi è da aggiungere poi qualche cautela anche sulla validità delle interpretazioni rese dal Fisco. Basti pensare, su questo punto, la costante interpretazione data circa la impossibilità, per le immobiliari di costruzione, di avvalersi della disciplina sull’ecobonus. Interpretazione basata su motivazioni abbastanza surreali, smontate da una serie costante di sentenze della Cassazione, le quali hanno costretto la stessa Agenzia delle Entrate a dover correggere recentemente l’errore. Con il quesito che abbiamo avanzato si è innescato un meccanismo che ci può sfuggire di mano: se la Direzione Regionale delle Entrate dà una interpretazione restrittiva della norma, noi ci adeguiamo a tale intendimento, quando l’evidenza giuridica dice esattamente il contrario? Scegliamo la via conservativa di accettare la loro idea, per non avere problemi? Così facendo, però, diventiamo una succursale degli uffici fiscali, meri esecutori di convincimenti altrui, che sono basati non sulla ricerca della giustizia fiscale, ma sulla massimizzazione dell’incasso delle somme dai contribuenti. Se così fosse diventiamo inutili come categoria professionale, senza alcun valore aggiunto per i nostri clienti e per i cittadini. Io avrei proposto di fare diversamente e fornire noi il chiarimento necessario, facendo valere il peso della nostra professionalità, della nostra cultura e della nostra esperienza. Il messaggio doveva essere chiaro e preciso: “poche storie ci sono da fare, il contributo a fondo perduto spetta, anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè 31 gennaio 2020. Se volete sapere quali sono questi comuni basta guardare questo link qui: http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/attivita/emergenza/stati-di-emergenza”. Questo avrei scritto io, certamente in termini meno perentori e più istituzionali. Abbiamo scelto un’altra strada, quella dell’insicurezza e della ricerca di certezze su altrui pensiero. Me ne dispiaccio, e di questo mi sono sentito in dovere di farglielo sapere come iscritto e come professionista.   Analisi e commenti ImpreseOggi
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FONDO PERDUTO ED EVENTI CALAMITOSI: L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI NON DEVE ESSERE UNA SUCCURSALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Mar, 11/08/2020 - 10:18
Di seguito riporto la lettera che ho inviato al Presidente del coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, dopo che quest'ultimo ha avanzato una sorta di interpello all'Agenzia delle Entrate, per farsi dire quali sono le modalità corrette di applicazione della disciplina relativa al Fondo Perduto, erogato in seguito alla perdita di fatturato.    Egregio Presidente, ho preso conoscenza della richiesta di chiarimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, avanzata come coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, circa la “corretta” modalità di applicazione della disciplina del c.d. “fondo perduto”, nei comuni oggetto di eventi calamitosi. Mi sia consentito, da iscritto, di esprimere, su questa vostra richiesta, qualche perplessità fondata sia sul fatto che la norma, a mio parere, non necessita di alcun chiarimento essendo già chiara così com’è, sia sul fatto che nel nostro ordinamento non è l’Agenzia delle Entrate il soggetto deputato a fornire l’interpretazione autentica delle norme vigenti. Semmai è una commissione tributaria o, ancora meglio, la Cassazione a doverlo fare. Vi è da aggiungere poi qualche cautela anche sulla validità delle interpretazioni rese dal Fisco. Basti pensare, su questo punto, la costante interpretazione data circa la impossibilità, per le immobiliari di costruzione, di avvalersi della disciplina sull’ecobonus. Interpretazione basata su motivazioni abbastanza surreali, smontate da una serie costante di sentenze della Cassazione, le quali hanno costretto la stessa Agenzia delle Entrate a dover correggere recentemente l’errore. Con il quesito che abbiamo avanzato si è innescato un meccanismo che ci può sfuggire di mano: se la Direzione Regionale delle Entrate dà una interpretazione restrittiva della norma, noi ci adeguiamo a tale intendimento, quando l’evidenza giuridica dice esattamente il contrario? Scegliamo la via conservativa di accettare la loro idea, per non avere problemi? Così facendo, però, diventiamo una succursale degli uffici fiscali, meri esecutori di convincimenti altrui, che sono basati non sulla ricerca della giustizia fiscale, ma sulla massimizzazione dell’incasso delle somme dai contribuenti. Se così fosse diventiamo inutili come categoria professionale, senza alcun valore aggiunto per i nostri clienti e per i cittadini. Io avrei proposto di fare diversamente e fornire noi il chiarimento necessario, facendo valere il peso della nostra professionalità, della nostra cultura e della nostra esperienza. Il messaggio doveva essere chiaro e preciso: “poche storie ci sono da fare, il contributo a fondo perduto spetta, anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè 31 gennaio 2020. Se volete sapere quali sono questi comuni basta guardare questo link qui: http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/attivita/emergenza/stati-di-emergenza”. Questo avrei scritto io, certamente in termini meno perentori e più istituzionali. Abbiamo scelto un’altra strada, quella dell’insicurezza e della ricerca di certezze su altrui pensiero. Me ne dispiaccio, e di questo mi sono sentito in dovere di farglielo sapere come iscritto e come professionista.   Analisi e commenti ImpreseOggi
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INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI E FISCO: UN WEBINAR PER DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DELLE TASSE.

Mer, 08/07/2020 - 11:50

Medicasa, società del Gruppo Air Liquide specializzata nella progettazione e nell’erogazione di servizi di assistenza domiciliare, promuove il webinar "Gestione fiscale e tasse per  libero professionisti".

L’evento vede anche la collaborazione di Nurse24.it e del portale Salute.live. Relatore dell’incontro è il socio dello studio Giovanni Benaglia. Obiettivo dell’evento, che è in programma lunedì 13 luglio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 sul portale salute.live, è quello di fornire una guida fiscale e previdenziale semplice e completa per l’infermiere libero professionista che vuole tentate l’avventura della libera professione.

Tra i temi che verranno trattati durante l’evento live ci sarà l’apertura della partita iva e la contestuale scelta del regime fiscale, un approfondimento sul funzionamento del regime forfettario e sul regime previdenziale. Si farà, inoltre, un breve cenno anche alla normativa sugli studi associati.

L’iscrizione, gratuita, si può effettuare al seguente link:

https://www.salute.live/evento/gestione-fiscale-e-tasse-per-liberi-professionisti

 

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INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI E FISCO: UN WEBINAR PER DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DELLE TASSE.

Mer, 08/07/2020 - 11:50

Medicasa, società del Gruppo Air Liquide specializzata nella progettazione e nell’erogazione di servizi di assistenza domiciliare, promuove il webinar "Gestione fiscale e tasse per  libero professionisti".

L’evento vede anche la collaborazione di Nurse24.it e del portale Salute.live. Relatore dell’incontro è il socio dello studio Giovanni Benaglia. Obiettivo dell’evento, che è in programma lunedì 13 luglio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 sul portale salute.live, è quello di fornire una guida fiscale e previdenziale semplice e completa per l’infermiere libero professionista che vuole tentate l’avventura della libera professione.

Tra i temi che verranno trattati durante l’evento live ci sarà l’apertura della partita iva e la contestuale scelta del regime fiscale, un approfondimento sul funzionamento del regime forfettario e sul regime previdenziale. Si farà, inoltre, un breve cenno anche alla normativa sugli studi associati.

L’iscrizione, gratuita, si può effettuare al seguente link:

https://www.salute.live/evento/gestione-fiscale-e-tasse-per-liberi-professionisti

 

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DECRETO CURA ITALIA E CREDITO DI IMPOSTA SULL'AFFITTO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI INVENTA PURE LE NORME SULLA SUA APPLICAZIONE.

Lun, 06/04/2020 - 21:24
Con la circolare 8/e del 03 aprile 2020 apprendiamo che i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate assumono carattere di Fonte primaria del diritto, al pari delle leggi del Parlamento. La svolta sul piano giuridico la si ha con l’interpretazione sul credito di imposta per le locazioni previste dall’art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosidetto "Decreto Cura Italia". FONTI PRIMARIE DEL DIRITTO Andiamo con ordine, però, e rinfreschiamo la memoria su quali sono le Fonti del diritto, nozione che si apprende durante la prima lezione di diritto del primo anno dell’Istituto Tecnico Commerciale. Le fonti sono quattro: Fonti Costituzionali, Fonti Primarie, Fonti Secondarie e Fonti terziarie. Le Fonti Costituzionali, come dice il nome stesso, sono costituite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, e dagli statuti regionali delle Regione a Statuto Speciale. Le fonti primarie sono quelle emanate dagli organi costituzionali che hanno funzione legislativa: leggi del Parlamento, leggi regionali, decreti legge e legislativi. Le Fonti secondarie sono le sentenze degli organi giurisdizionali, tipo quelle della Cassazione. Infine le Fonti terziarie sono gli usi e le consuetudini locali. Hanno un ordine gerarchico, cioè quella che sta sotto non può annullare quella che sta sopra. Quindi, una sentenza della Cassazione, per quanto autorevole, non può modificare il senso di una Legge emanata dal Parlamento. Quest’ultima non può modificare la Costituzione italiana o essere in contrasto con questa. E così via via per tutte le altre.  Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, a questo punto, dove stanno? Senza essere fini giuristi, sulla base di quanto detto, dovrebbero essere considerate fonti terziarie, cioè al pari degli usi e delle consuetudini. Vero è che se dessimo retta ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate le loro circolari sono almeno da considerare quali Fonti Primarie, al pari della Leggi del Parlamento, ma sospetto che in alcuni casi qualcuno le ritenga pure Fonti di rango costituzionale, soprattutto quando si prendono la briga di modificare il principio di presunzione di innocenza, vedi gli accertamenti sulla ristretta base sociale. Altra storia, però, che esula da quanto stiamo dicendo.   CREDITO DI IMPOSTA SUGLI AFFITTI DI BOTTEGHE E NEGOZI Fatto questo breve ripasso, riprendiamo da dove siamo partiti e cioè l’art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 il quale dice, testualmente, che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”. Francamente devo ammettere che, in tutti questi anni di frequentazione delle norme tributarie, e non solo di quelle, quello appena citato mi pare un testo abbastanza chiaro. Ma nel mio campo c’è sempre qualcuno che, anche di fronte alle cose chiare, pratica l’arte del dubbio, come novello San Tommaso, senza prenderle per come sono scritte e incomincia a fare domande inutili. Tipo: “ma posso avere il credito di imposta anche nel caso di affitto di un capannone?”. No, non si può, perché c’è scritto “immobile rientrante nella categoria catastale C/1”, altrimenti ci sarebbe stata una dicitura più ampia, come ad esempio “immobili commerciali”. Oppure anche: “ho diritto al credito di imposta anche in caso di affitto d’azienda?”. Anche qui, ovviamente no, perché si parla di canone di locazione di immobili. Però la più bella di tutte è questa: “se io non ho pagato l’affitto di marzo ho diritto ad avere lo stesso il credito di imposta?”. Queste domande sono riportate anche sulla stampa qualificata, la quale sollecita le risposte con la solenne affermazione “è necessario attendersi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Quindi, se un chiarimento lo sollecitiamo poi qualcuno si sente in diritto di darlo e non è detto che sia a favore del contribuente, anzi spesso succede il contrario. Ciò è avvenuto anche per la questione del credito di imposta per i canoni di locazione di cui si diceva all’inizio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta spetta solo per i negozi (categoria catastale C/1) e che questo credito non spetta se non è stato pagato il canone di affitto. La risposta alla domanda che non era da fare è questa: “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”. Quindi la stessa Agenzia ammette che la disposizione è generica e si riferisce al 60% del canone di locazione, però secondo il suo autorevole parere, avendo questa agevolazione la finalità di ristorare il conduttore dal costo sostenuto del canone, il credito spetta se il canone è stato pagato. Peccato che la legge non dice nulla in merito al pagamento e, quindi, se non dice nulla vuol dire proprio questo: non vi è alcun limite rispetto al suo percepimento. Altrimenti lo avrebbe esplicitato chiaramente. Se poi il Fisco vuole dare un’altra interpretazione, lo può fare ma pur sempre di interpretazione si tratta e, per la gerarchia delle Fonti vista prima, non essendo di derivazione nè giurisprudenziale e nemmeno normativa, lascia il tempo che trova. LA CORTE DI CASSAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME.  Tra l’altro, questa mania di fornire chiarimenti a leggi che non lo richiedono, ha trovato pure il biasimo della Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 29162 del 12/11/2019, tira le orecchie all’Agenzia delle Entrate dicendo che “nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o di una norma secondaria sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquista un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sicchè il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del teso da interpretare”. Cari miei funzionari del Fisco, sembrano dire i Giudici della Cassazione, le norme si interpretano quando non sono chiare perché, altrimenti, si può arrivare a conclusioni che non sono nella volontà del legislatore. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA ANCHE SE NON SI E' PAGATO IL CANONE.  In conclusione, siccome non c’è scritto da nessuna parte il contrario, il credito di imposta per gli affitti previsti dal Decreto Cura Italia si può avere anche se il canone non è stato pagato. Finito lì. Come dovrebbero finire lì anche molti miei colleghi, anche autorevoli, che fanno domande che non servono o quelle, peggio, che troverebbero risposta facendo ricorso a quel minimo di conoscenza del diritto che anche noi ragionieri di provincia dovremmo teoricamente avere.  

 

 

 

 

 

 

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DECRETO CURA ITALIA E CREDITO DI IMPOSTA SULL'AFFITTO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI INVENTA PURE LE NORME SULLA SUA APPLICAZIONE.

Lun, 06/04/2020 - 21:24
Con la circolare 8/e del 03 aprile 2020 apprendiamo che i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate assumono carattere di Fonte primaria del diritto, al pari delle leggi del Parlamento. La svolta sul piano giuridico la si ha con l’interpretazione sul credito di imposta per le locazioni previste dall’art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosidetto "Decreto Cura Italia". FONTI PRIMARIE DEL DIRITTO Andiamo con ordine, però, e rinfreschiamo la memoria su quali sono le Fonti del diritto, nozione che si apprende durante la prima lezione di diritto del primo anno dell’Istituto Tecnico Commerciale. Le fonti sono quattro: Fonti Costituzionali, Fonti Primarie, Fonti Secondarie e Fonti terziarie. Le Fonti Costituzionali, come dice il nome stesso, sono costituite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, e dagli statuti regionali delle Regione a Statuto Speciale. Le fonti primarie sono quelle emanate dagli organi costituzionali che hanno funzione legislativa: leggi del Parlamento, leggi regionali, decreti legge e legislativi. Le Fonti secondarie sono le sentenze degli organi giurisdizionali, tipo quelle della Cassazione. Infine le Fonti terziarie sono gli usi e le consuetudini locali. Hanno un ordine gerarchico, cioè quella che sta sotto non può annullare quella che sta sopra. Quindi, una sentenza della Cassazione, per quanto autorevole, non può modificare il senso di una Legge emanata dal Parlamento. Quest’ultima non può modificare la Costituzione italiana o essere in contrasto con questa. E così via via per tutte le altre.  Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, a questo punto, dove stanno? Senza essere fini giuristi, sulla base di quanto detto, dovrebbero essere considerate fonti terziarie, cioè al pari degli usi e delle consuetudini. Vero è che se dessimo retta ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate le loro circolari sono almeno da considerare quali Fonti Primarie, al pari della Leggi del Parlamento, ma sospetto che in alcuni casi qualcuno le ritenga pure Fonti di rango costituzionale, soprattutto quando si prendono la briga di modificare il principio di presunzione di innocenza, vedi gli accertamenti sulla ristretta base sociale. Altra storia, però, che esula da quanto stiamo dicendo.   CREDITO DI IMPOSTA SUGLI AFFITTI DI BOTTEGHE E NEGOZI Fatto questo breve ripasso, riprendiamo da dove siamo partiti e cioè l’art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 il quale dice, testualmente, che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”. Francamente devo ammettere che, in tutti questi anni di frequentazione delle norme tributarie, e non solo di quelle, quello appena citato mi pare un testo abbastanza chiaro. Ma nel mio campo c’è sempre qualcuno che, anche di fronte alle cose chiare, pratica l’arte del dubbio, come novello San Tommaso, senza prenderle per come sono scritte e incomincia a fare domande inutili. Tipo: “ma posso avere il credito di imposta anche nel caso di affitto di un capannone?”. No, non si può, perché c’è scritto “immobile rientrante nella categoria catastale C/1”, altrimenti ci sarebbe stata una dicitura più ampia, come ad esempio “immobili commerciali”. Oppure anche: “ho diritto al credito di imposta anche in caso di affitto d’azienda?”. Anche qui, ovviamente no, perché si parla di canone di locazione di immobili. Però la più bella di tutte è questa: “se io non ho pagato l’affitto di marzo ho diritto ad avere lo stesso il credito di imposta?”. Queste domande sono riportate anche sulla stampa qualificata, la quale sollecita le risposte con la solenne affermazione “è necessario attendersi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Quindi, se un chiarimento lo sollecitiamo poi qualcuno si sente in diritto di darlo e non è detto che sia a favore del contribuente, anzi spesso succede il contrario. Ciò è avvenuto anche per la questione del credito di imposta per i canoni di locazione di cui si diceva all’inizio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta spetta solo per i negozi (categoria catastale C/1) e che questo credito non spetta se non è stato pagato il canone di affitto. La risposta alla domanda che non era da fare è questa: “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”. Quindi la stessa Agenzia ammette che la disposizione è generica e si riferisce al 60% del canone di locazione, però secondo il suo autorevole parere, avendo questa agevolazione la finalità di ristorare il conduttore dal costo sostenuto del canone, il credito spetta se il canone è stato pagato. Peccato che la legge non dice nulla in merito al pagamento e, quindi, se non dice nulla vuol dire proprio questo: non vi è alcun limite rispetto al suo percepimento. Altrimenti lo avrebbe esplicitato chiaramente. Se poi il Fisco vuole dare un’altra interpretazione, lo può fare ma pur sempre di interpretazione si tratta e, per la gerarchia delle Fonti vista prima, non essendo di derivazione nè giurisprudenziale e nemmeno normativa, lascia il tempo che trova. LA CORTE DI CASSAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME.  Tra l’altro, questa mania di fornire chiarimenti a leggi che non lo richiedono, ha trovato pure il biasimo della Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 29162 del 12/11/2019, tira le orecchie all’Agenzia delle Entrate dicendo che “nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o di una norma secondaria sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquista un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sicchè il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del teso da interpretare”. Cari miei funzionari del Fisco, sembrano dire i Giudici della Cassazione, le norme si interpretano quando non sono chiare perché, altrimenti, si può arrivare a conclusioni che non sono nella volontà del legislatore. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA ANCHE SE NON SI E' PAGATO IL CANONE.  In conclusione, siccome non c’è scritto da nessuna parte il contrario, il credito di imposta per gli affitti previsti dal Decreto Cura Italia si può avere anche se il canone non è stato pagato. Finito lì. Come dovrebbero finire lì anche molti miei colleghi, anche autorevoli, che fanno domande che non servono o quelle, peggio, che troverebbero risposta facendo ricorso a quel minimo di conoscenza del diritto che anche noi ragionieri di provincia dovremmo teoricamente avere.  

 

 

 

 

 

 

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DISCORSO ATTORNO ALLA S.R.L. E SULLE SOSTANZIALI FALSE NOTIZIE CHE GIRANO SU DI ESSA

Gio, 12/03/2020 - 20:13
Quando ho iniziato a fare questo mestiere, a metà degli anni duemila, i miei concorrenti più temibili erano il lattaio, il fruttivendolo e il macellaio i quali, fra una caciotta e un etto di prosciutto cotto pesato pure abbondante, dispensavano consigli in materia fiscale ai loro attenti clienti. Quest’ultimi, poi, forti delle nozioni acquisite durante la spesa si presentavano davanti alla mia scrivania ed esordivano con “il fornaio mi ha detto che…”, quasi a suggestionarmi per l’autorevolezza della fonte, per concludere suggerendomi come avrei dovuto fare per permettergli di pagare meno tasse.

L’evoluzione della tecnologia e la sostanziale scomparsa dei negozi di vicinato (i supermercati, oltre che la cortesia, con la loro asettica organizzazione hanno ucciso pure il sottobosco di consulenza fiscale spicciola sostanzialmente abusiva) hanno cambiato i luoghi dove reperire utili suggerimenti per risparmiare le imposte. E così la prima cosa che fanno una volta seduti sulla poltrona è dire “ho letto su Internet che…”. A questo punto, giusto l’altro giorno, mi sono un po’ arrabbiato e forte dei miei vent’anni di esperienza, mi sono sentito in dovere, per vendicare finalmente tutti i miei silenti e remissivi colleghi, che si piegano alla forza di un algoritmo e all’importo della parcella comunque da staccare a fine mese, di rispondere a tono al mio malcapitato cliente. Anche al prezzo di offenderlo.

C’è da dire che molti di questi, in realtà, approcciano il problema delle tasse nella stessa maniera con cui gli antivaccinisti approcciano il problema della salute pubblica: noi, come i medici, siamo parte di una specie di complotto della finanza mondialista, organizzato da Soros e dalla lobby dei banchieri ebrei, che, nel caso delle cure mediche, li obbligano a consumare medicinali che non gli servono e, nel caso dei commercialisti, li obbligano a pagare più tasse del dovuto. Fortuna che c’è Internet che smaschera questo complotto globale, che vede noi e i medici al soldo di Soros, con l’unico scopo di arricchirlo ai danni del cittadino inerme!

Quindi l’altro giorno, dopo che il poveretto mi ha detto “ho letto su Internet che se faccio una SRL pago meno tasse, non rischio niente e poi chiudo senza pagare nessuno” non mi sono più trattenuto e ho letteralmente esondato. L’ho guardato con un misto di benevolenza, tristezza e forse pure pietà, e gli ho risposto, girando attorno alla scrivania e mettendogli entrambe le mani sulle spalle: “Adesso siediti qui comodo, che ti spiego tutto”. E ho iniziato.

PUNTO PRIMO: NON ESISTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO UN SISTEMA LEGALE PER EVITARE DI PAGARE QUALCUNO.

Mi dispiace disilluderti, mio caro cliente, ma nel nostro sistema non esiste nessun metodo legale che ti consente di non pagare i tuoi debiti.  Tesi contrarie, ovviamente, sono false e chi le spaccia per vere o ti prende in giro oppure è un ignorante o finanche in malafede. O forse tutte e tre le cose.

La verità è che, come giusto che sia, il nostro ordinamento tutela il creditore e non il debitore. Ciò per l’ovvia ragione che nessun soggetto, dotato di una minima logica, investirebbe tempo e capitali in una impresa sapendo che il proprio cliente potrebbe, con mezzi del tutto legali, non pagare il corrispettivo del bene o servizio ricevuto.

Girano, però, soprattutto sulla rete sedicenti esperti che si vantano di avere la scienza infusa e raccontano di metodi che impediscono a chi deve avere i soldi di conseguire il suo risultato sperato.  Questi metodi sono, ad esempio, intestare tutto al coniuge o al figlio, costituire dei Trust, oppure ancora meglio, per quelli più raffinati, creare un G.E.I.E. a cui girare tutti i propri averi. Su quest’ultima soluzione ricordo che tempo fa si presentò da me un tizio che aveva debiti, soprattutto con le Banche, di importo tale da non far dormire sonni sereni né a lui, né alla sua prole né ai suoi eventuali nipoti.

Debiti, sia ben chiaro, contratti non per un comportamento criminoso degli istituti bancari ma bensì per coprire buchi creati da una gestione aziendale che definire surreale era quasi fargli un complimento. Orbene, il tizio, con un atteggiamento di superiorità a suo dire intellettuale, mi spiegò che un consulente (non un commercialista, proprio un consulente in questo “tipo di cose per uno che ha debiti”, come lo definì) gli aveva suggerito di costituire un Geie a cui intestare il suo patrimonio in modo da “fregare le banche e il Fisco”. Si spinse, a testimoniare la genialità della sua idea, a mimare il gesto di arresa che avrebbero fatto i banchieri di fronte alla soluzione adottata. Ci fu qualcosa, forse la mia innata educazione o calma olimpica, che mi trattenne da mettergli le mani addosso e domandargli se fosse diventato improvvisamente deficiente. Mi limitai a osservare, invece, che ciò che mi stava illustrando era un po’ assurdo. Lui, ovviamente, mi disse che non capivo niente di queste cose e mi fece pure parlare con il suo consulente il quale ebbe l’ardire di affermare che “voi commercialisti siete rimasti un po’ indietro e non conoscete questi strumenti innovativi per proteggere il patrimonio”.

Vecchio probabilmente sì, ma truffatore no. Perché, a fare come suggerisce lui, capitano due cose. Se va bene chi deve avere i soldi fa una bella azione revocatoria e tutta la costruzione viene smontata in poco tempo. Risultato: si pagano i debiti, le spese processuali, i danni e pure le consulenze avute da chi proponeva queste strampalate soluzioni. Se ti va male, visto che c’è di mezzo pure il Fisco, si incorre in un bellissimo reato penale chiamato intestazione fittizia di beni, previsto dall’art. 512 bis del nostro codice penale. E’ il reato compiuto dalla persona che intesta fittiziamente ad altri la titolarità dei beni o del denaro, ma continua ad averne l'effettiva disponibilità materiale. Pena prevista: galera da due a sei anni. Ovviamente anche il consulente innovativo viene condannato, quale suggeritore materiale del reato. Ma del suo destino, ovviamente, non me frega niente.

PUNTO DUE: L’AFFERMAZIONE “SE FACCIO UNA SRL NON RISCHIO NIENTE” E’ SOLO PARZIALMENTE VERA.

E’ vero che con una SRL non si rischia il proprio patrimonio, ma semplicemente il capitale conferito nella società. Come peraltro è vero che non si fallisce in proprio o meglio, non si subiscono le limitazioni delle libertà personali e patrimoniali previste dalle norme fallimentari. Però dire che “se faccio una srl non rischio niente” è affermare una mezza verità perché ciò accade solo se si partecipa alla società a titolo di socio di capitale, cioè limitandosi a dare dei soldi e a lasciare ad altri la sua conduzione. Se, invece, si partecipa materialmente alla gestione diventandone amministratore, il profilo di responsabilità patrimoniale muta. Infatti, il nostro ordinamento giuridico prevede che per i debiti contratti dalla società a responsabilità limitata risponde questa con il proprio patrimonio ma, in caso di insufficienza quest’ultimo, entra in gioco il patrimonio personale dell’amministratore.  

In più l’amministratore della SRL, qualora la sua società fallisse, potrebbe incorrere nei reati fallimentari quali la bancarotta fraudolenta o semplice, oppure il ricorso abusivo al credito. Qui l’obiezione del mio ormai inquieto cliente, tramortito dalla mia sapienza giuridica, è stata: “E quando mai io faccio questi reati, non sono mica un delinquente e mica stupido!”. Sulla stupidità non ho titolo per giudicare, ma sulla probabilità di compiere inconsapevolmente qualche reato, avrei qualcosa da dire. Infatti, vedi mio ignaro cliente, poniamo ad esempio che la tua attività vada un po’ male e che tu sia a corto di soldini. Dopo aver omesso di versare l’IVA, che invece di dare allo Stato hai dato al tuo fornitore altrimenti non ti avrebbe scaricato la merce, su consiglio del tuo esperto in ristrutturazioni aziendali (quello “moderno” del GEIE) vai nella tua Banca e chiedi di allargare un po’ il fido, oppure ti fai concedere un bel mutuo a supporto, “tanto poi arriva l’estate, incasso e pago i miei debiti”. L’estate arriva, passa pure ma non riesci a pagare niente, la società per un motivo o l’altro fallisce e tu ti ritrovi, dopo qualche tempo, condannato senza sapere neanche il perché, per ricorso abusivo al credito cioè per avere chiesto dei prestiti bancari per tamponare delle falle invece di chiudere tutto ed eventualmente chiedere il fallimento. Pena prevista: da sei mesi a tre anni. Quindi, mio caro cliente, con la SRL non rischi niente se l’attività va bene, ma se va malino rischi esattamente come tutte le altre forme giuridiche e di sicuro non chiudi evitando di pagare i tuoi creditori. 

PUNTO TRE: CON LA SRL RISPARMI LE TASSE SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI.

Veniamo al punto che sta a cuore a tutti gli italiani: pagare meno tasse. Quando si dice che con la SRL paghi meno tasse si dice, anche qui, una mezza verità. E’ vero che si risparmiano le tasse, ma solo di fronte a una determinata soglia di utili e, comunque, di fronte alla relativa volontà di destinare quest’ultimi ad investimenti piuttosto che al sollazzo personale.

Prendiamo, come esempio, una parrucchiera che alla fine dell’anno registra un utile di 50.000 euro. Tralasciando la questione IRAP che pesa allo stesso modo a prescindere dalla forma giuridica adottata, vediamo la differenza di imposizione fra una ditta individuale e una SRL. Nel primo caso, la tassazione è progressiva, e il massimo di tasse che si paga sull’importo di euro 50.000,00 è di euro 15.138,24, pari a una aliquota media del 30,28%. Nel caso di una SRL, l’aliquota è del 24% cioè euro 12.000,00. “Ecco, vede dottore che si paga meno” mi obietta il mio cliente. Eh no, mio amico sprovveduto. Si paga meno se i soldi li lasci nella SRL, ma conoscendoti bene non credo che questo sia il tuo obiettivo. Tu vuoi usare quei quattrini per i tuoi vizietti personali, quindi se vuoi raggiungere questo risultato ti ritrovi davanti a due opzioni. La prima è che li fai uscire dalla società sotto forma di distribuzione degli utili. A questo punto ci paghi sopra un altro 26%, e cioè euro 9.880,00, calcolati sulla differenza fra l’utile di euro 50.000 e le tasse pagate dalla SRL. Quindi, complessivamente per goderti quei soldi hai pagato di tasse euro 21.880,00, cioè ben euro 6.741,76 in più delle tasse pagate come ditta individuale.  La seconda opzione che hai a disposizione è quella di percepire un compenso come amministratore ma, a questo punto, se ipotizziamo un compenso di euro 50.000,00 azzeriamo il vantaggio fiscale della SRL e paghi sul compenso le stesse tasse della ditta individuale. Quando si risparmia, quindi, utilizzando la forma della SRL? In due casi:

  • quando si decide di lasciare i soldi dentro la società e non spenderli per i propri piaceri personali. Accade, ad esempio, quando si vogliono fare degli investimenti per incrementare l’attività imprenditoriali. In tutti gli altri casi, difficilmente si ottengono risparmi di imposta rispetto a una ditta individuale o a una società di persone;
  • quando si ha un utile di impresa importante, indicativamente superiore ai duecentomila euro. Anche qui la condizione, però, è di lasciare gran parte di questi all’interno della società, destinando solo una residua all’utilizzo personale.
PUNTO QUATTRO: LA SRL NECESSITA DI UNA GESTIONE ORDINATA.

La SRL non va per niente bene agli imprenditori pastrocchioni, che nel caso italiano sfiorano il 94% del totale della categoria. Infatti, tutti noi abbiamo bisogno di utilizzare il reddito che produciamo per fare la spesa o per comprarci il macchinone, necessario a compensare la scarsa autostima rispetto alla nostra virilità. Quindi tendiamo a mettere le mani nel cassetto dell’azienda o a usare il bancomat per pagare spese voluttuose. Questo comportamento, in una ditta individuale o in una snc o sas, non ha conseguenze particolari.  Nell’ambito di una SRL, invece, nascono dei problemi proprio perchè vi è una netta separazione fra il patrimonio sociale e quello del socio. Prelevare denaro dalla cassa o dal conto corrente rientrano in quelle operazioni che fanno pensare o a un compenso all’amministratore, oppure a una distribuzione, più o meno occulta, di utili. A questo punto, come visto nel punto precedente, il risparmio fiscale va a farsi benedire con, in più, l’aggravante che occorre realizzare alcuni atti formali (convocare l’assemblea dei soci, ad esempio) per regolarizzare il prelievo del denaro. Ti puoi immaginare, mio ormai distrutto cliente, di dover convocare l’assemblea dei soci tutte le volte che devi fare la spesa con il bancomat della società e poi depositare la delibera all’Agenzia delle Entrate pagandoci sopra pure duecento euro di imposta di registro e le marche da bollo?

Come in ogni favola, alla fine c’è una morale. C’è pure in questa e prevede che, quando si parla di tasse, non esistono soluzioni che vanno bene per tutto, ma che devono essere ritagliate sulle esigenze di ciascun contribuente. Così vedi, mio errante cliente, come devi imparare a diffidare dei santoni in ambito medico, così devi imparare a diffidare pure dei santoni in ambito fiscale. Lui forse sì, ma tu non ne trai nessun beneficio ad ascoltarlo.

Adesso, però, vai pure che ho da fare. Ci vediamo alla prossima volta che leggerai una soluzione su Internet per risolvere i tuoi problemi con il Fisco italiano.

 

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