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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 5 giorni 16 ore fa

Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Sab, 15/01/2022 - 23:01
Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Sab, 15/01/2022 - 23:01
Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Sab, 15/01/2022 - 22:52
Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Sab, 15/01/2022 - 22:52
Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

Gio, 06/01/2022 - 19:44
NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

Gio, 06/01/2022 - 19:44
NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Fondo Impresa femminile: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria femminile.

Dom, 19/12/2021 - 18:58
Con Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto sia per la nascita di nuove imprese femminili sia per il consolidamento di quelle esistenti. Il Mise ha previsto un intervento, denominato “Fondo Impresa femminile”, che comprende un mix fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con diversa modulazione a seconda delle caratteristiche dell’impresa che farà richiesta di agevolazione. Il Decreto appena pubblicato si colloca all’interno di una iniziativa più ampia a favore dello sviluppo delle imprese femminili, nell’ambito anche di quanto previsto dalla Missione 5, denominata “Inclusione e Coesione” del PNRR. Definizione di “Impresa femminile”. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le azioni previste, è utile descrivere cosa si intende per “Impresa femminile”. Il concetto di base è che nell’impresa vi deve essere la prevalente partecipazione femminile, la cui quantificazione è differenziata a seconda che si tratti di una società o di una impresa individuale. In particolare:
  • le società cooperative e le società di persone, per essere definite “imprese femminili”, devono essere costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.), per rientrare nella definizione di “impresa femminile”, devono avere una maggioranza di soci pari ai due terzi di donne e le stesse devono essere presenti almeno per i due terzi negli organi di amministrazione;
  • nel caso di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, il requisito per accedere ai benefici del Decreto è soddisfatto, come si intuirà, con il fatto che la titolare deve essere una donna. Nel più ampio termine di “lavoratrice autonoma”, si ricomprendono anche le libere professioniste iscritte o meno ad un Ordine Professionale.
Incentivi per la nascita delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di tali misure sono le imprese femminili, che hanno sede legale oppure operativa su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte nel Registro Imprese e che sono costituite da meno di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Le lavoratrici autonome, non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, soddisfano il requisito della neo-costituzione attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di poter costituire l’impresa anche successivamente all’accoglimento della domanda di agevolazione. In questo caso, una volta ottenuto il contributo, le richiedenti avranno tempo sessanta giorni per costituirsi formalmente, sulla base della forma di impresa scelta al momento della presentazione della richiesta (società, impresa individuale, lavoro autonomo) Iniziative ammissibili. Sono ammissibili i progetti di investimento che rientrano nelle seguenti casistiche:
  • Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 250.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. L’agevolazione concessa è del tipo a fondo perduto ed è cosi parametrata:
  • Per programmi di investimento fino a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 50.000 euro. Nel caso di donne in stato di disoccupazione la percentuale è elevato al 90%;
  • Per programmi di investimento compresi tra 100.000 euro e 250.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali (solo nuove di fabbrica), immateriali, servizi in cloud, personale dipendente e capitale circolante netto nel limite, però, del 20% delle spese complessive. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di queste agevolazioni sono le imprese femminili, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratrici autonome non tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, il requisito viene verificato attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Iniziative ammissibili. Sono le stesse previste per le imprese femminili neocostituite o da costituire. Nello specifico i progetti di investimento devono rientrare nelle seguenti casistiche:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. Per le imprese femminile costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. Per il restante 50% è prevista l’erogazione di un finanziamento agevolato a tasso zero, fino alla copertura dell’80% delle spese ammissibili e sostenute. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, con un preammortamento di dodici mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima trance di agevolazione, e hanno rata semestrale. Per le imprese costituite da più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto, nella misura del 50%, si calcola solo sulle spese di investimento. Anche il finanziamento della restante parte a tasso zero, fermo restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, avviene solo sulla parte delle spese di investimento. Modalità di richiesta delle agevolazioni. La modalità di richiesta delle agevolazioni è “a sportello”, e cioè fino ad esaurimento delle risorse. La procedura sarà gestita da Invitalia, con modalità tecniche ancora da definire da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.       Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Fondo Impresa femminile: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria femminile.

Dom, 19/12/2021 - 18:58
Con Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto sia per la nascita di nuove imprese femminili sia per il consolidamento di quelle esistenti. Il Mise ha previsto un intervento, denominato “Fondo Impresa femminile”, che comprende un mix fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con diversa modulazione a seconda delle caratteristiche dell’impresa che farà richiesta di agevolazione. Il Decreto appena pubblicato si colloca all’interno di una iniziativa più ampia a favore dello sviluppo delle imprese femminili, nell’ambito anche di quanto previsto dalla Missione 5, denominata “Inclusione e Coesione” del PNRR. Definizione di “Impresa femminile”. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le azioni previste, è utile descrivere cosa si intende per “Impresa femminile”. Il concetto di base è che nell’impresa vi deve essere la prevalente partecipazione femminile, la cui quantificazione è differenziata a seconda che si tratti di una società o di una impresa individuale. In particolare:
  • le società cooperative e le società di persone, per essere definite “imprese femminili”, devono essere costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.), per rientrare nella definizione di “impresa femminile”, devono avere una maggioranza di soci pari ai due terzi di donne e le stesse devono essere presenti almeno per i due terzi negli organi di amministrazione;
  • nel caso di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, il requisito per accedere ai benefici del Decreto è soddisfatto, come si intuirà, con il fatto che la titolare deve essere una donna. Nel più ampio termine di “lavoratrice autonoma”, si ricomprendono anche le libere professioniste iscritte o meno ad un Ordine Professionale.
Incentivi per la nascita delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di tali misure sono le imprese femminili, che hanno sede legale oppure operativa su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte nel Registro Imprese e che sono costituite da meno di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Le lavoratrici autonome, non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, soddisfano il requisito della neo-costituzione attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di poter costituire l’impresa anche successivamente all’accoglimento della domanda di agevolazione. In questo caso, una volta ottenuto il contributo, le richiedenti avranno tempo sessanta giorni per costituirsi formalmente, sulla base della forma di impresa scelta al momento della presentazione della richiesta (società, impresa individuale, lavoro autonomo) Iniziative ammissibili. Sono ammissibili i progetti di investimento che rientrano nelle seguenti casistiche:
  • Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 250.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. L’agevolazione concessa è del tipo a fondo perduto ed è cosi parametrata:
  • Per programmi di investimento fino a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 50.000 euro. Nel caso di donne in stato di disoccupazione la percentuale è elevato al 90%;
  • Per programmi di investimento compresi tra 100.000 euro e 250.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali (solo nuove di fabbrica), immateriali, servizi in cloud, personale dipendente e capitale circolante netto nel limite, però, del 20% delle spese complessive. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di queste agevolazioni sono le imprese femminili, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratrici autonome non tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, il requisito viene verificato attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Iniziative ammissibili. Sono le stesse previste per le imprese femminili neocostituite o da costituire. Nello specifico i progetti di investimento devono rientrare nelle seguenti casistiche:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. Per le imprese femminile costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. Per il restante 50% è prevista l’erogazione di un finanziamento agevolato a tasso zero, fino alla copertura dell’80% delle spese ammissibili e sostenute. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, con un preammortamento di dodici mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima trance di agevolazione, e hanno rata semestrale. Per le imprese costituite da più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto, nella misura del 50%, si calcola solo sulle spese di investimento. Anche il finanziamento della restante parte a tasso zero, fermo restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, avviene solo sulla parte delle spese di investimento. Modalità di richiesta delle agevolazioni. La modalità di richiesta delle agevolazioni è “a sportello”, e cioè fino ad esaurimento delle risorse. La procedura sarà gestita da Invitalia, con modalità tecniche ancora da definire da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.       Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Superbonus 110%: la pertinenza staccata dall’edificio principale gode autonomamente del beneficio del Sismabonus.

Mer, 15/12/2021 - 12:52

Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.

La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuninon devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.

Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.

 

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Superbonus 110%: la pertinenza staccata dall’edificio principale gode autonomamente del beneficio del Sismabonus.

Mer, 15/12/2021 - 12:52

Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.

La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuninon devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.

Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.

 

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Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Rigenerazione urbana in Centro Storico a Rimini con la consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti.

Dom, 05/12/2021 - 12:17
Con la stipula degli ultimi due passaggi di proprietà si è concluso definitivamente l’intervento “Residenza Cavalieri”, ubicato nel Centro Storico di Rimini e realizzato dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, e che ha visto alternarsi nel cantiere la cooperativa CEV – Cooperativa Edile Viserbese per quanto riguarda la costruzione e le strutture, Ubisol srl per quanto riguarda tutta la parte impiantisca e di adeguamento energetico, e l’architetto Silvia Pulcinelli per quanto riguarda la progettazione architettonica e la direzione lavori. Un intervento questo che può essere considerato un esempio di “Rigenerazione Urbana”, la cui normativa è all’esame del Senato e per la quale si sta attendendo la sua approvazione. Dalla demolizione di un vecchio edificio abbandonato, risalente ai primi anni 60, si è arrivati, infatti, alla costruzione di nove unità immobiliari tutte in classe energetica A++++ e adeguate alla normativa antisismica. Noi, da parte nostra, abbiamo fatto questo:
  • Seguire la pratica di acquisto all’asta del vecchio fabbricato. La società Rimini Casa & Ambiente srl, infatti, ha acquisito la proprietà dell’immobile tramite un’asta giudiziaria, e il nostro Studio ha fornito tutta la consulenza specifica necessaria, dall’impostazione dell’offerta fino a seguire la relativa procedura di gara e successiva assegnazione;
  • Definizione del business plan dell’intervento, attività necessaria per pianificare l’effettiva sostenibilità economica finanziaria dell’investimento nonché per stabilire il posizionamento degli appartamenti all’interno del mercato immobiliare di Rimini;
  • Studio della normativa del settore e predisposizione della contrattualistica, sia quella necessaria per regolare i rapporti con i fornitori e i tecnici, sia quella relativa ai preliminari di vendita. Lo studio, poi, ha affiancato la società anche nella verifica dei rogiti di vendita definitivi;
  • Studio dei possibili bonus fiscali che l’intervento poteva beneficiare e la predisposizione delle pratiche necessarie alla loro effettiva fruizione. In tal senso gli acquirenti hanno potuto beneficiare del Super Sisma Bonus 110%, che la società ha scontato direttamente in fattura agli acquirenti, liberandoli dalle incombenze burocratiche e amministrative conseguenti. Quest’ultima, poi, grazie allo studio effettuato dai nostri professionisti, è riuscita a beneficiare dei bonus energetici ordinari. Ovviamente lo studio ha apposto anche i relativi visti di conformità, necessari per poter scontare i bonus fiscali di cui si aveva diritto.
A questo punto lo Studio non può che esprimere la propria soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata dalla società Rimini Casa & Ambiente srl e che ancora una volta dimostra come i propri professionisti siano preparati ad affrontare il tema della Transizione Energetica e della Rigenerazione delle aree urbane, soprattutto quelle dei centri storici, che tanta importanza avranno nel prossimo futuro.   Notizie ImpreseOggi
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Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Rigenerazione urbana in Centro Storico a Rimini con la consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti.

Dom, 05/12/2021 - 12:17
Con la stipula degli ultimi due passaggi di proprietà si è concluso definitivamente l’intervento “Residenza Cavalieri”, ubicato nel Centro Storico di Rimini e realizzato dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, e che ha visto alternarsi nel cantiere la cooperativa CEV – Cooperativa Edile Viserbese per quanto riguarda la costruzione e le strutture, Ubisol srl per quanto riguarda tutta la parte impiantisca e di adeguamento energetico, e l’architetto Silvia Pulcinelli per quanto riguarda la progettazione architettonica e la direzione lavori. Un intervento questo che può essere considerato un esempio di “Rigenerazione Urbana”, la cui normativa è all’esame del Senato e per la quale si sta attendendo la sua approvazione. Dalla demolizione di un vecchio edificio abbandonato, risalente ai primi anni 60, si è arrivati, infatti, alla costruzione di nove unità immobiliari tutte in classe energetica A++++ e adeguate alla normativa antisismica. Noi, da parte nostra, abbiamo fatto questo:
  • Seguire la pratica di acquisto all’asta del vecchio fabbricato. La società Rimini Casa & Ambiente srl, infatti, ha acquisito la proprietà dell’immobile tramite un’asta giudiziaria, e il nostro Studio ha fornito tutta la consulenza specifica necessaria, dall’impostazione dell’offerta fino a seguire la relativa procedura di gara e successiva assegnazione;
  • Definizione del business plan dell’intervento, attività necessaria per pianificare l’effettiva sostenibilità economica finanziaria dell’investimento nonché per stabilire il posizionamento degli appartamenti all’interno del mercato immobiliare di Rimini;
  • Studio della normativa del settore e predisposizione della contrattualistica, sia quella necessaria per regolare i rapporti con i fornitori e i tecnici, sia quella relativa ai preliminari di vendita. Lo studio, poi, ha affiancato la società anche nella verifica dei rogiti di vendita definitivi;
  • Studio dei possibili bonus fiscali che l’intervento poteva beneficiare e la predisposizione delle pratiche necessarie alla loro effettiva fruizione. In tal senso gli acquirenti hanno potuto beneficiare del Super Sisma Bonus 110%, che la società ha scontato direttamente in fattura agli acquirenti, liberandoli dalle incombenze burocratiche e amministrative conseguenti. Quest’ultima, poi, grazie allo studio effettuato dai nostri professionisti, è riuscita a beneficiare dei bonus energetici ordinari. Ovviamente lo studio ha apposto anche i relativi visti di conformità, necessari per poter scontare i bonus fiscali di cui si aveva diritto.
A questo punto lo Studio non può che esprimere la propria soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata dalla società Rimini Casa & Ambiente srl e che ancora una volta dimostra come i propri professionisti siano preparati ad affrontare il tema della Transizione Energetica e della Rigenerazione delle aree urbane, soprattutto quelle dei centri storici, che tanta importanza avranno nel prossimo futuro.   Notizie ImpreseOggi
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Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Ven, 12/11/2021 - 13:03
Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi. Procediamo con ordine. Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti: Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità. Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020 Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario. Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito. L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione. Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette. Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

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Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Ven, 12/11/2021 - 13:03
Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi. Procediamo con ordine. Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti: Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità. Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020 Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario. Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito. L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione. Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette. Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

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Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
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Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

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Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

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L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.

Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
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Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
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