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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 1 ora 2 min fa

Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.

Mar, 07/06/2022 - 01:04
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza. Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
  • l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
  • la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%. L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa. Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”

 

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Fondo Impresa Creativa: al via la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto.

Mar, 07/06/2022 - 00:07
Finalmente, dopo mesi di attesa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2022 con il quale si dettano le linee per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le imprese creative, così come previsto dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Stabilità 2022) Beneficiari del Fondo Impresa Creativa Possono fare richiesta di agevolazione:
  • Le imprese creative, cioè quelle imprese che operano in settori che comprendono le attività volte alla produzione, alla diffusione, alla conservazione di beni o servizi che costituiscono espressioni culturali e di creatività. Rientrano in tale categoria le attività nell’ambito dell’architettura, dell’archivistica, delle biblioteche, dei musei, dell’artigianato artistico, dell’audiovisivo, del cinema, della televisione, del software, dei videogiochi, del design, dei festival, della musica, della letteratura, delle arti, dello spettacolo, dell’editoria, della radio, delle arti visive, della comunicazione e della pubblicità. L’impresa creativa deve rientrare nella classificazione dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 19 novembre 2021;
  • Le imprese non creative che, però, partecipano a progetti integranti con imprese creative.
  • Le imprese non creative le quali necessitano di un supporto per lo sviluppo nel settore creativo.  
Per entrambe le tipologie la condizione è che si tratti di micro, piccola e media impresa così come definita dai regolamenti dell’Unione Europea. Possono richiedere l’agevolazione anche imprese non costituite, purchè entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo comunichino al soggetto gestore (Invitalia, nel caso di specie) la documentazione che ne attesti l’effettiva costituzione. Infine possono presentare la domanda sia imprese neo costituite, cioè quelle non più anziane di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta, sia quelle costituite da più di tale periodo, per spese necessarie all’implementazione o sviluppo di nuove attività o servizi. Iniziative e spese ammissibili. Le spese, per essere ammissibili, non possono superare i 500.000,00 euro al netto d’iva, devono essere realizzate entro 24 mesi dalla concessione e devono riguardare:
  • Immobilizzazioni materiali, quali impianti, macchinari, e attrezzature. Sono esclusi i beni usati;
  • Immobilizzazioni immateriali, quali licenze d’uso o brevetti;
  • Opere murarie, nel limite del 10% delle spese ammissibili;
  • Capitale circolante, nel limite del 50% delle spese precedenti. Per capitale circolante si intende le spese relative a materie prime, affitti, servizi di carattere ordinario, spese del personale
Nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, le spese ammissibili devono riguardare interventi volti all’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo oppure l’ammodernamento dell’organizzazione aziendale. I servizi devono essere erogati da “imprese creative” e devono rientrare nei settori dello sviluppo del marketing, del brand o nella valorizzazione di design e design industriale. Entità dell’agevolazione. L’agevolazione è pari all’80% delle spese ammissibili, ed è così suddivisa:
  • 40% a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato a un tasso pari a zero e di durata pari a dieci anni.
Solamente nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, l’agevolazione dell’80% è interamente a fondo perduto, e comunque per un importo massimo pari ad euro 10.000,00. Scadenze per la domanda di contributo. Compilazione della domanda di agevolazione. Per gli interventi riguardanti la nascita o il consolidamento delle imprese creative la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10:00 del 20 giugno 2022. Per gli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo, la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022. Invio della domanda di agevolazione. Le domande relative agli interventi per la nascita o il consolidamento delle imprese creative devono essere spedite a partire dalle ore 10.00 del 05 luglio 2022. Le domande relative agli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo possono essere spedite a partire dal giorno 22 settembre 2022.       Notizie ImpreseOggi
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Fondo Impresa Creativa: al via la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto.

Mar, 07/06/2022 - 00:07
Finalmente, dopo mesi di attesa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2022 con il quale si dettano le linee per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le imprese creative, così come previsto dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Stabilità 2022) Beneficiari del Fondo Impresa Creativa Possono fare richiesta di agevolazione:
  • Le imprese creative, cioè quelle imprese che operano in settori che comprendono le attività volte alla produzione, alla diffusione, alla conservazione di beni o servizi che costituiscono espressioni culturali e di creatività. Rientrano in tale categoria le attività nell’ambito dell’architettura, dell’archivistica, delle biblioteche, dei musei, dell’artigianato artistico, dell’audiovisivo, del cinema, della televisione, del software, dei videogiochi, del design, dei festival, della musica, della letteratura, delle arti, dello spettacolo, dell’editoria, della radio, delle arti visive, della comunicazione e della pubblicità. L’impresa creativa deve rientrare nella classificazione dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 19 novembre 2021;
  • Le imprese non creative che, però, partecipano a progetti integranti con imprese creative.
  • Le imprese non creative le quali necessitano di un supporto per lo sviluppo nel settore creativo.  
Per entrambe le tipologie la condizione è che si tratti di micro, piccola e media impresa così come definita dai regolamenti dell’Unione Europea. Possono richiedere l’agevolazione anche imprese non costituite, purchè entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo comunichino al soggetto gestore (Invitalia, nel caso di specie) la documentazione che ne attesti l’effettiva costituzione. Infine possono presentare la domanda sia imprese neo costituite, cioè quelle non più anziane di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta, sia quelle costituite da più di tale periodo, per spese necessarie all’implementazione o sviluppo di nuove attività o servizi. Iniziative e spese ammissibili. Le spese, per essere ammissibili, non possono superare i 500.000,00 euro al netto d’iva, devono essere realizzate entro 24 mesi dalla concessione e devono riguardare:
  • Immobilizzazioni materiali, quali impianti, macchinari, e attrezzature. Sono esclusi i beni usati;
  • Immobilizzazioni immateriali, quali licenze d’uso o brevetti;
  • Opere murarie, nel limite del 10% delle spese ammissibili;
  • Capitale circolante, nel limite del 50% delle spese precedenti. Per capitale circolante si intende le spese relative a materie prime, affitti, servizi di carattere ordinario, spese del personale
Nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, le spese ammissibili devono riguardare interventi volti all’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo oppure l’ammodernamento dell’organizzazione aziendale. I servizi devono essere erogati da “imprese creative” e devono rientrare nei settori dello sviluppo del marketing, del brand o nella valorizzazione di design e design industriale. Entità dell’agevolazione. L’agevolazione è pari all’80% delle spese ammissibili, ed è così suddivisa:
  • 40% a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato a un tasso pari a zero e di durata pari a dieci anni.
Solamente nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, l’agevolazione dell’80% è interamente a fondo perduto, e comunque per un importo massimo pari ad euro 10.000,00. Scadenze per la domanda di contributo. Compilazione della domanda di agevolazione. Per gli interventi riguardanti la nascita o il consolidamento delle imprese creative la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10:00 del 20 giugno 2022. Per gli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo, la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022. Invio della domanda di agevolazione. Le domande relative agli interventi per la nascita o il consolidamento delle imprese creative devono essere spedite a partire dalle ore 10.00 del 05 luglio 2022. Le domande relative agli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo possono essere spedite a partire dal giorno 22 settembre 2022.       Notizie ImpreseOggi
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Regime forfettario: dal 01 luglio 2022 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica ma non per tutti.

Dom, 29/05/2022 - 19:40
Finalmente dopo tanti annunci, l’obbligo della fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario diventa realtà. A stabilirlo è l’articolo 18 comma 1 e 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 100 del 30.04.2022. Obbligo ma non per tutti. In perfetto stile italiano, però, l’obbligo c’è ma non per tutti. Infatti il comma 2 del citato articolo 18 stabilisce che, a partire dal 01 luglio 2022, sono tenuti ad adottare, la fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario e nel regime dei minimi che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Solo dal 01 gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i soggetti. Coloro i quali, invece, hanno aperto la partita iva nel 2022 non avranno l’obbligo di emettere la fattura elettronica dal 01 luglio 2022. L’obbligo scatterà nel 2023 nel caso in cui al 31.12.2022 abbiano superato i 25.000 euro di fatturato ragguagliati al periodo di apertura dell’attività. Esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il primo limite, quindi, all’adozione della fatturazione elettronica sta nel fatto di avere conseguito, nell’anno precedente (e cioè il 2021) ricavi o compensi superiori a euro 25.000. Il ragguaglio all’anno significa che se un soggetto, ad esempio, ha aperto la partita Iva a ottobre 2021, dovrà calcolare il limite per i 3/12 dello stesso (ottobre – novembre – dicembre). Nel caso, quindi, si dovranno emettere fatture nel formato elettronico se i ricavi lordi sono stati superiori ad euro 6.250,00. Il secondo limite, non esplicitato nel Decreto in commento ma dedotto dalla lettura delle norme attualmente in vigore, potrebbe riguardare, a prescindere dal fatturato realizzato nell’anno precedente, i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè sostanzialmente tutti gli esercenti le professioni sanitarie per le quali le relative prestazioni possono essere scaricate dalle dichiarazione dei redditi dei propri clienti. Infatti l’art. 10-bis del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, “i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, […] non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Al momento tale divieto di emissione della fattura elettronica vale solo per il 2022. Per cui, in caso di sua mancata proroga, dal 2023 anche per questi soggetti occorrerà procedere alla verifica del fatturato conseguito nel corso del 2022.  Conclusioni: chi sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica Per riepilogare, quindi, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime dei minimi che sono tenuti, a far data dal 01 luglio 2022, ad emettere la fattura elettronica sono esclusivamente quelli che nell’anno precedente hanno avuto più di 25.000 euro di fatturato su base annua e che svolgono una professione “non sanitaria”. Per tutti gli altri l’obbligo scatterà a far data dal 01 gennaio 2024.  C'è da osservare, però, che l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione è connesso alla conversione in legge del D.l. 36/2022, che non è scontata. Infatti alcune forze politiche hanno già presentato una serie di emendamenti volti al rinvio dell'introduzione dell'obbligo in commento o alla sua sostanziale modifica. Ovviamente solo l'approvazione definitiva della legge di conversione consentirà di avere la misura degli obblighi di fatturazione a carico dei contribuenti in regime forfettario.  Notizie ImpreseOggi
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Regime forfettario: dal 01 luglio 2022 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica ma non per tutti.

Dom, 29/05/2022 - 19:40
Finalmente dopo tanti annunci, l’obbligo della fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario diventa realtà. A stabilirlo è l’articolo 18 comma 1 e 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 100 del 30.04.2022. Obbligo ma non per tutti. In perfetto stile italiano, però, l’obbligo c’è ma non per tutti. Infatti il comma 2 del citato articolo 18 stabilisce che, a partire dal 01 luglio 2022, sono tenuti ad adottare, la fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario e nel regime dei minimi che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Solo dal 01 gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i soggetti. Coloro i quali, invece, hanno aperto la partita iva nel 2022 non avranno l’obbligo di emettere la fattura elettronica dal 01 luglio 2022. L’obbligo scatterà nel 2023 nel caso in cui al 31.12.2022 abbiano superato i 25.000 euro di fatturato ragguagliati al periodo di apertura dell’attività. Esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il primo limite, quindi, all’adozione della fatturazione elettronica sta nel fatto di avere conseguito, nell’anno precedente (e cioè il 2021) ricavi o compensi superiori a euro 25.000. Il ragguaglio all’anno significa che se un soggetto, ad esempio, ha aperto la partita Iva a ottobre 2021, dovrà calcolare il limite per i 3/12 dello stesso (ottobre – novembre – dicembre). Nel caso, quindi, si dovranno emettere fatture nel formato elettronico se i ricavi lordi sono stati superiori ad euro 6.250,00. Il secondo limite, non esplicitato nel Decreto in commento ma dedotto dalla lettura delle norme attualmente in vigore, potrebbe riguardare, a prescindere dal fatturato realizzato nell’anno precedente, i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè sostanzialmente tutti gli esercenti le professioni sanitarie per le quali le relative prestazioni possono essere scaricate dalle dichiarazione dei redditi dei propri clienti. Infatti l’art. 10-bis del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, “i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, […] non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Al momento tale divieto di emissione della fattura elettronica vale solo per il 2022. Per cui, in caso di sua mancata proroga, dal 2023 anche per questi soggetti occorrerà procedere alla verifica del fatturato conseguito nel corso del 2022.  Conclusioni: chi sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica Per riepilogare, quindi, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime dei minimi che sono tenuti, a far data dal 01 luglio 2022, ad emettere la fattura elettronica sono esclusivamente quelli che nell’anno precedente hanno avuto più di 25.000 euro di fatturato su base annua e che svolgono una professione “non sanitaria”. Per tutti gli altri l’obbligo scatterà a far data dal 01 gennaio 2024.  C'è da osservare, però, che l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione è connesso alla conversione in legge del D.l. 36/2022, che non è scontata. Infatti alcune forze politiche hanno già presentato una serie di emendamenti volti al rinvio dell'introduzione dell'obbligo in commento o alla sua sostanziale modifica. Ovviamente solo l'approvazione definitiva della legge di conversione consentirà di avere la misura degli obblighi di fatturazione a carico dei contribuenti in regime forfettario.  Notizie ImpreseOggi
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Lesioni stradali: ciclista assolto per mancanza di colpa in relazione al comportamento alternativo lecito

Dom, 20/03/2022 - 21:35
Il Giudice del Tribunale penale di Rimini il 13 settembre 2021 ha assolto un ciclista con la formula perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 c.p.p., per il delitto previsto e punito dall’art. 590 bis, comma 1, c.p. Il caso L’imputato aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna che lo aveva ritenuto responsabile per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del Codice della Strada e di aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni ad un altro cicloamatore con il quale era entrato in collisione. L’imputato, in sella ad una bicicletta, secondo il querelante, spostandosi all’interno della carreggiata sulla sinistra con l’intento di effettuare una svolta, aveva creato pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada ed era entrato in collisione con il suo velocipede, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia, facendolo poi rovinare al suolo. Il nostro studio legale avvalendosi di apposita consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’impossibilità per l’imputato di evitare l’impatto con l’altro velocipede. La sentenza In relazione all’illecito contestato risulta decisiva la completa verifica della causalità soggettiva in quanto, fra gli elementi connotanti l’addebito colposo, occorre sempre appurare, accanto alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata nel caso specifico tende a prevenire e alla causalità della colpa, se un comportamento alternativo lecito avrebbe con buone probabilità scongiurato il danno (o, secondo altra impostazione, se avrebbe diminuito significativamente il rischio del danno verificatosi). Pertanto, attraverso l’analisi cinematica, la difesa ha potuto asserire che, con riferimento all’età del soggetto, alla natura del velocipede, al posizionamento dello stesso e soprattutto alla velocità più moderata rispetto a quella del velocipede condotto dalla potenziale persona offesa, l’imputato non sarebbe stato, in ogni caso, posto nelle condizioni di poter evitare l’evento lesivo prodottosi. Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale sostenuta nel processo, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione ritenendo pertanto “[…] che non vi sia piena prova che la violazione di tale regola cautelare sia stata da sé sola causale alla realizzazione del fatto e che si possa configurare un comportamento alternativo lecito che, nelle condizioni di fatto sopra descritte, avrebbe evitato l’evento. […]. In sostanza, il concorso di colpa – da intendersi come concorso di violazione di regole cautelari - , pur non potendo incidere sotto il profilo della causalità materiale, può incidere su quello della causalità della colpa e sulla rimproverabilità della condotta, allorché, come nel caso di specie, sia provato che il rispetto della regola cautelare non avrebbe con ragionevole probabilità evitato l’evento lesivo.” - Sent. di merito 1742 /2021 depositata il 30.11.2021 a firma del Giudice Dott. Luca Gessaroli, Tribunale di Rimini, sezione penale. Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Lesioni stradali: ciclista assolto per mancanza di colpa in relazione al comportamento alternativo lecito

Dom, 20/03/2022 - 21:35
Il Giudice del Tribunale penale di Rimini il 13 settembre 2021 ha assolto un ciclista con la formula perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 c.p.p., per il delitto previsto e punito dall’art. 590 bis, comma 1, c.p. Il caso L’imputato aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna che lo aveva ritenuto responsabile per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del Codice della Strada e di aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni ad un altro cicloamatore con il quale era entrato in collisione. L’imputato, in sella ad una bicicletta, secondo il querelante, spostandosi all’interno della carreggiata sulla sinistra con l’intento di effettuare una svolta, aveva creato pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada ed era entrato in collisione con il suo velocipede, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia, facendolo poi rovinare al suolo. Il nostro studio legale avvalendosi di apposita consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’impossibilità per l’imputato di evitare l’impatto con l’altro velocipede. La sentenza In relazione all’illecito contestato risulta decisiva la completa verifica della causalità soggettiva in quanto, fra gli elementi connotanti l’addebito colposo, occorre sempre appurare, accanto alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata nel caso specifico tende a prevenire e alla causalità della colpa, se un comportamento alternativo lecito avrebbe con buone probabilità scongiurato il danno (o, secondo altra impostazione, se avrebbe diminuito significativamente il rischio del danno verificatosi). Pertanto, attraverso l’analisi cinematica, la difesa ha potuto asserire che, con riferimento all’età del soggetto, alla natura del velocipede, al posizionamento dello stesso e soprattutto alla velocità più moderata rispetto a quella del velocipede condotto dalla potenziale persona offesa, l’imputato non sarebbe stato, in ogni caso, posto nelle condizioni di poter evitare l’evento lesivo prodottosi. Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale sostenuta nel processo, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione ritenendo pertanto “[…] che non vi sia piena prova che la violazione di tale regola cautelare sia stata da sé sola causale alla realizzazione del fatto e che si possa configurare un comportamento alternativo lecito che, nelle condizioni di fatto sopra descritte, avrebbe evitato l’evento. […]. In sostanza, il concorso di colpa – da intendersi come concorso di violazione di regole cautelari - , pur non potendo incidere sotto il profilo della causalità materiale, può incidere su quello della causalità della colpa e sulla rimproverabilità della condotta, allorché, come nel caso di specie, sia provato che il rispetto della regola cautelare non avrebbe con ragionevole probabilità evitato l’evento lesivo.” - Sent. di merito 1742 /2021 depositata il 30.11.2021 a firma del Giudice Dott. Luca Gessaroli, Tribunale di Rimini, sezione penale. Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Decreto Sostegni Ter: nuovi aiuti per le imprese turistiche, i commercianti, i ristoranti, parchi tematici e di divertimento

Gio, 10/02/2022 - 00:16
Con il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, denominato Sostegni Ter, vengono introdotte alcune misure di sostegno a favore delle imprese colpite duramente dalla pandemia da Covid 19 e dalle successive chiusure e limitazioni. Misure di sostegno per le attività chiuse. L’art. 1 del D.L. 4/2022  prevede per le imprese o i professionisti destinatarie di misure di chiusura o sospensione dell’attività fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute fiscali e dell’Iva per il mese di gennaio 2022. I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi entro il giorno 16 settembre 2022. Fondo Sostegni ter per le attività di commercio al dettaglio L’art. 2 del D.L. 4/2022 introduce un fondo di sostegno per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. In particolare le imprese che vogliono beneficiare di questo fondo devono rientrare nei seguenti codici Ateco:  47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Possono richiedere beneficio tutti le imprese che hanno registrato un ammontare di ricavi nel 2019 inferiore ai due milioni di euro e che hanno subito, nel 2021, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019. Il contributo sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza fra i ricavi medi mensili del 2021 e quelli medi mensili del 2019. Le percentuali saranno le seguenti:
  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 €;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di €;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 2 milioni di €.
Con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Fondo Sostegni Ter per attività di wedding, parchi tematici, ristoranti, bar, piscine, organizzazione di feste e cerimonie. L’art. 3 del D.L. 4/22 prevede un sostegno a favore delle imprese che operano nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’Horeca. In particolare le attività incentivate sono quelle dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, bar, ristoranti piscine e organizzazione di feste e cerimonie. Condizione per accedere agli aiuti è quella di avere subito nell’anno 2021 una riduzione, rispetto al 2019, pari ad almeno il  40% del fatturato. Nel caso di imprese costituite nel 2020, il calo del fatturato del 2021 dovrà essere confrontato con il calo medio mensile conseguito nel 2020, riparametrato per i giorni di apertura nel primo anno. Sempre nell'art. 3 è riconosciuto un credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Queste imprese devono svolgere attività che rientrano nei seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72 Anche in questo caso con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili L’art. 5 del D.L. 4/2022 resuscita il credito di imposta per le imprese del settore turistico previsto dall'art. 28 del D.L. Rilancio 2020. Il credito è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2022. La condizione per la sua fruizione è aver subito un calo del fatturato nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Notizie ImpreseOggi
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Decreto Sostegni Ter: nuovi aiuti per le imprese turistiche, i commercianti, i ristoranti, parchi tematici e di divertimento

Gio, 10/02/2022 - 00:16
Con il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, denominato Sostegni Ter, vengono introdotte alcune misure di sostegno a favore delle imprese colpite duramente dalla pandemia da Covid 19 e dalle successive chiusure e limitazioni. Misure di sostegno per le attività chiuse. L’art. 1 del D.L. 4/2022  prevede per le imprese o i professionisti destinatarie di misure di chiusura o sospensione dell’attività fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute fiscali e dell’Iva per il mese di gennaio 2022. I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi entro il giorno 16 settembre 2022. Fondo Sostegni ter per le attività di commercio al dettaglio L’art. 2 del D.L. 4/2022 introduce un fondo di sostegno per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. In particolare le imprese che vogliono beneficiare di questo fondo devono rientrare nei seguenti codici Ateco:  47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Possono richiedere beneficio tutti le imprese che hanno registrato un ammontare di ricavi nel 2019 inferiore ai due milioni di euro e che hanno subito, nel 2021, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019. Il contributo sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza fra i ricavi medi mensili del 2021 e quelli medi mensili del 2019. Le percentuali saranno le seguenti:
  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 €;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di €;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 2 milioni di €.
Con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Fondo Sostegni Ter per attività di wedding, parchi tematici, ristoranti, bar, piscine, organizzazione di feste e cerimonie. L’art. 3 del D.L. 4/22 prevede un sostegno a favore delle imprese che operano nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’Horeca. In particolare le attività incentivate sono quelle dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, bar, ristoranti piscine e organizzazione di feste e cerimonie. Condizione per accedere agli aiuti è quella di avere subito nell’anno 2021 una riduzione, rispetto al 2019, pari ad almeno il  40% del fatturato. Nel caso di imprese costituite nel 2020, il calo del fatturato del 2021 dovrà essere confrontato con il calo medio mensile conseguito nel 2020, riparametrato per i giorni di apertura nel primo anno. Sempre nell'art. 3 è riconosciuto un credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Queste imprese devono svolgere attività che rientrano nei seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72 Anche in questo caso con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili L’art. 5 del D.L. 4/2022 resuscita il credito di imposta per le imprese del settore turistico previsto dall'art. 28 del D.L. Rilancio 2020. Il credito è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2022. La condizione per la sua fruizione è aver subito un calo del fatturato nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Notizie ImpreseOggi
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Bando Ristori 3 Emilia Romagna: la Regione in aiuto delle imprese colpite dalla crisi del COVID – 19.

Mer, 09/02/2022 - 23:20
La Regione Emilia Romagna, per tramite di Unioncamere Regionale che ne è il soggetto gestore, ha aperto il Bando Ristori 3 che prevede l’erogazione di contributi forfettari a favore delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia Covid 19 e dalle successive chiusure o restrizioni. Il Bando è composto da due distinte linee di finanziamento
  • Linea A, a favore delle imprese turistiche dei comprensori sciistici;
  • Linea B, a favore di tutte le altre tipologie di imprese.
LINEA A. I beneficiari. Le imprese che vogliono accedere al contributo per la linea A devono possedere i seguenti requisiti:
  • avere sede legale o unità locale nei Comuni della Regione Emilia Romagna che rientrano nell’ambito dei comprensori sciistici, così come indicati all’Allegato A del bando;
  • essere iscritte, alla data del 23 marzo 2021, alla Camera di Commercio con un codice Ateco primario o prevalente rientranti tra quelli elencati all’Allegato B del bando;
  • essere attive alla data di presentazione della domanda;
  • avere subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo compreso fra il primo novembre 2020 e il trenta aprile 2021, rispetto al periodo primo novembre 2018 – 30 aprile 2019. Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed attivate successivamente alla data del 01 novembre 2018 ed entro la data del 23 marzo 2021 non si verifica il calo del fatturato;
  • non essere alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • il rappresentate legale non deve essere stato destinatario di misura di restrizione in base alle norme antimafia;
  • essere in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto per le imprese rientranti nella Linea A. Il contributo forfettario previsto per le imprese che rientrano nella Linea A è di euro 3.000,00. Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse a disposizione il contributo sarà ridotto e ripartito su tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.   LINEA B. Settori ammessi al contributo. Le imprese che possono accedere al contributo a fondo perduto della Linea B sono quelle che operano nei seguenti settori:
  1. Trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  2. Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  3. Imprese che operano nel settore del wedding;
  4. Attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda;
  6. Sale bingo e scommesse;
  7. Discoteche e sale da ballo;
  8. Agriturismi;
  9. Imprese culturali;
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria.
I Beneficiari dei contributi della Linea B. Possono presentare domande le imprese, operanti nei suddetti settori che:
  • hanno sede legale o unità locale nella Regione Emilia Romagna;
  • sono iscritte alla Camera di Commercio competente alla data del 23 marzo 2021;
  • sono attive alla data di presentazione della domanda;
  • hanno subito un calo del fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Questa verifica non va fatta nel caso in cui l’impresa si sia costituita successivamente al 01 gennaio 2019;
  • alla data del 31 dicembre 2019 non si trovano in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • hanno il rappresentate legale che non si trova nelle condizioni di essere destinatario di restrizione in base alle norme antimafia;
  • sono in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto della Linea B. L’entità del contributo, che è forfettario e quindi non è calcolato sulla base del calo del fatturato registrato, varia a seconda della tipologia dell’attività svolta. In particolare:
  1. Imprese operanti nel settore del rasporto turistico di persone mediante autobus coperti: euro 2.000,00;
  2. Imprese operanti nel settore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: euro 3.000,00;
  3. Imprese operanti nel settore del wedding: euro 3.000,00;
  4. Imprese che gestiscono attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti: euro 4.000,00;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda: euro 3.000,00;
  6. Imprese che operano in sale bingo e scommesse: euro 3.000,00
  7. Imprese che gestiscono Discoteche e sale da ballo: euro 3.000,00
  8. Imprese che gestiscono Agriturismi: euro 2.000,00
  9. Imprese culturali: euro 4.000,00
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria: euro 4.000,00
Modalità di richiesta del contributo a fondo perduto per entrambe le Linee di finanziamento. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del giorno 15 febbraio 2022 fino alle ore 12 del giorno 08 marzo 2022, esclusivamente in maniera telematica sul portale RESTART https://restart.infocamere.it Notizie ImpreseOggi
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Bando Ristori 3 Emilia Romagna: la Regione in aiuto delle imprese colpite dalla crisi del COVID – 19.

Mer, 09/02/2022 - 23:20
La Regione Emilia Romagna, per tramite di Unioncamere Regionale che ne è il soggetto gestore, ha aperto il Bando Ristori 3 che prevede l’erogazione di contributi forfettari a favore delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia Covid 19 e dalle successive chiusure o restrizioni. Il Bando è composto da due distinte linee di finanziamento
  • Linea A, a favore delle imprese turistiche dei comprensori sciistici;
  • Linea B, a favore di tutte le altre tipologie di imprese.
LINEA A. I beneficiari. Le imprese che vogliono accedere al contributo per la linea A devono possedere i seguenti requisiti:
  • avere sede legale o unità locale nei Comuni della Regione Emilia Romagna che rientrano nell’ambito dei comprensori sciistici, così come indicati all’Allegato A del bando;
  • essere iscritte, alla data del 23 marzo 2021, alla Camera di Commercio con un codice Ateco primario o prevalente rientranti tra quelli elencati all’Allegato B del bando;
  • essere attive alla data di presentazione della domanda;
  • avere subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo compreso fra il primo novembre 2020 e il trenta aprile 2021, rispetto al periodo primo novembre 2018 – 30 aprile 2019. Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed attivate successivamente alla data del 01 novembre 2018 ed entro la data del 23 marzo 2021 non si verifica il calo del fatturato;
  • non essere alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • il rappresentate legale non deve essere stato destinatario di misura di restrizione in base alle norme antimafia;
  • essere in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto per le imprese rientranti nella Linea A. Il contributo forfettario previsto per le imprese che rientrano nella Linea A è di euro 3.000,00. Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse a disposizione il contributo sarà ridotto e ripartito su tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.   LINEA B. Settori ammessi al contributo. Le imprese che possono accedere al contributo a fondo perduto della Linea B sono quelle che operano nei seguenti settori:
  1. Trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  2. Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  3. Imprese che operano nel settore del wedding;
  4. Attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda;
  6. Sale bingo e scommesse;
  7. Discoteche e sale da ballo;
  8. Agriturismi;
  9. Imprese culturali;
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria.
I Beneficiari dei contributi della Linea B. Possono presentare domande le imprese, operanti nei suddetti settori che:
  • hanno sede legale o unità locale nella Regione Emilia Romagna;
  • sono iscritte alla Camera di Commercio competente alla data del 23 marzo 2021;
  • sono attive alla data di presentazione della domanda;
  • hanno subito un calo del fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Questa verifica non va fatta nel caso in cui l’impresa si sia costituita successivamente al 01 gennaio 2019;
  • alla data del 31 dicembre 2019 non si trovano in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • hanno il rappresentate legale che non si trova nelle condizioni di essere destinatario di restrizione in base alle norme antimafia;
  • sono in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto della Linea B. L’entità del contributo, che è forfettario e quindi non è calcolato sulla base del calo del fatturato registrato, varia a seconda della tipologia dell’attività svolta. In particolare:
  1. Imprese operanti nel settore del rasporto turistico di persone mediante autobus coperti: euro 2.000,00;
  2. Imprese operanti nel settore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: euro 3.000,00;
  3. Imprese operanti nel settore del wedding: euro 3.000,00;
  4. Imprese che gestiscono attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti: euro 4.000,00;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda: euro 3.000,00;
  6. Imprese che operano in sale bingo e scommesse: euro 3.000,00
  7. Imprese che gestiscono Discoteche e sale da ballo: euro 3.000,00
  8. Imprese che gestiscono Agriturismi: euro 2.000,00
  9. Imprese culturali: euro 4.000,00
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria: euro 4.000,00
Modalità di richiesta del contributo a fondo perduto per entrambe le Linee di finanziamento. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del giorno 15 febbraio 2022 fino alle ore 12 del giorno 08 marzo 2022, esclusivamente in maniera telematica sul portale RESTART https://restart.infocamere.it Notizie ImpreseOggi
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Regime Forfettario: nessun obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Dom, 23/01/2022 - 18:24
Contrariamente alle notizie che circolano in questo periodo, ad oggi non vi è nessun obbligo per i coloro che si avvalgono del regime forfettario di utilizzare la fattura elettronica. L’equivoco è stata generato, molto probabilmente, dalla notizia apparsa nel mese di dicembre 2021, nella quale si dava conto del fatto che il nostro Paese aveva ottenuto dal Consiglio della Ue la possibilità di obbligare i contribuenti all'impiego della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendo tale obbligo anche a quelli forfettari, che in sede di prima applicazione ne erano stati esclusi. BREVE CRONISTORIA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Un piccolo passo indietro è, quindi, necessario per capire i contorni della vicenda e l’equivoco nel quale molte persone sono cadute. L’obbligo, in generale, di utilizzo della fattura elettronica è una deroga ai principi generali che sovraintendono la disciplina IVA che, si ricorda, è una imposta di emanazione “europea”, la cui applicazione non è lasciata alla discrezione dei singoli Stati dell’Unione Europea, ma segue un rigido schema contenuto in una Direttiva Europea. Con una lettera inviata nel settembre 2017 il nostro Paese aveva chiesto di derogare la disciplina degli articoli 218 e 232 della Direttiva IVA che stabiliscono che ogni Stato è obbligato ad accettare le fatture sia formato cartaceo che elettronico e che l’impiego di quest’ultima forma può avvenire solo ed esclusivamente con il parere favorevole del destinatario. E' lapalissiano che l’imposizione dell’obbligo della fattura elettronica deroga le due citate disposizioni della Direttiva IVA, non essendo più possibile sostituirla, a discrezione di chi la riceve materialmente, con una in formato cartaceo. La deroga è stata chiesta in ottemperanza all'articolo 395 della direttiva Iva, ed è basato sul motivo evidente che tali strumenti informatici aiutano nella lotta contro l’evasione e contro l’elusione che affligge tale imposta nel nostro Paese. Con decisione del 05 aprile 2018 n. ST 6266 2018 COR 1 - 2018/0021 (NLE), il Consiglio Europeo ha concesso al nostro Stato la deroga richiesta limitandola fino al giorno 31.12.2021. In vista della scadenza, quindi, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 31 marzo 2021, il nostro Governo ha richiesto una proroga della facoltà concessa, chiedendo altresì di estendere l’obbligo anche ai soggetti che “si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA”, cioè i contribuenti in regime forfettario. Con decisione di esecuzione n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha accolto la richiesta avanzata dell’Italia e ha prorogato la possibilità di avvalersi dell’obbligo della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendendo tale facoltà anche ai contribuenti in regime forfettario. ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO. Ad oggi, quindi, l'Italia può obbligare i contribuenti forfettari ad utilizzare solo ed esclusivamente le fatture elettroniche. Però non l'ha ancora materialmente fatto, perchè il Governo o il Parlamento non hanno emanato norme in tal senso. Quindi, tutti i contribuenti possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, rifacendosi alle leggi vigenti. Si può osservare che, nel nostro ordinamento, al momento il contribuente in regime forfettario che vuole, non essendone per quanto detto sopra obbligato, utilizzare comunque la fattura elettronica ha il vantaggio di vedersi ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento fiscale.
Resteranno, comunque, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, a prescindere dal regime adottato, i contribuenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitario. Nulla cambia, invece, per i contribuenti in regime forfettario che emettono lo scontrino fiscale: in questo caso l'obbligo di scontrino telematico continua ad essere in vigore anche per il 2022.   Notizie ImpreseOggi
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Regime Forfettario: nessun obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Dom, 23/01/2022 - 18:24
Contrariamente alle notizie che circolano in questo periodo, ad oggi non vi è nessun obbligo per i coloro che si avvalgono del regime forfettario di utilizzare la fattura elettronica. L’equivoco è stata generato, molto probabilmente, dalla notizia apparsa nel mese di dicembre 2021, nella quale si dava conto del fatto che il nostro Paese aveva ottenuto dal Consiglio della Ue la possibilità di obbligare i contribuenti all'impiego della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendo tale obbligo anche a quelli forfettari, che in sede di prima applicazione ne erano stati esclusi. BREVE CRONISTORIA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Un piccolo passo indietro è, quindi, necessario per capire i contorni della vicenda e l’equivoco nel quale molte persone sono cadute. L’obbligo, in generale, di utilizzo della fattura elettronica è una deroga ai principi generali che sovraintendono la disciplina IVA che, si ricorda, è una imposta di emanazione “europea”, la cui applicazione non è lasciata alla discrezione dei singoli Stati dell’Unione Europea, ma segue un rigido schema contenuto in una Direttiva Europea. Con una lettera inviata nel settembre 2017 il nostro Paese aveva chiesto di derogare la disciplina degli articoli 218 e 232 della Direttiva IVA che stabiliscono che ogni Stato è obbligato ad accettare le fatture sia formato cartaceo che elettronico e che l’impiego di quest’ultima forma può avvenire solo ed esclusivamente con il parere favorevole del destinatario. E' lapalissiano che l’imposizione dell’obbligo della fattura elettronica deroga le due citate disposizioni della Direttiva IVA, non essendo più possibile sostituirla, a discrezione di chi la riceve materialmente, con una in formato cartaceo. La deroga è stata chiesta in ottemperanza all'articolo 395 della direttiva Iva, ed è basato sul motivo evidente che tali strumenti informatici aiutano nella lotta contro l’evasione e contro l’elusione che affligge tale imposta nel nostro Paese. Con decisione del 05 aprile 2018 n. ST 6266 2018 COR 1 - 2018/0021 (NLE), il Consiglio Europeo ha concesso al nostro Stato la deroga richiesta limitandola fino al giorno 31.12.2021. In vista della scadenza, quindi, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 31 marzo 2021, il nostro Governo ha richiesto una proroga della facoltà concessa, chiedendo altresì di estendere l’obbligo anche ai soggetti che “si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA”, cioè i contribuenti in regime forfettario. Con decisione di esecuzione n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha accolto la richiesta avanzata dell’Italia e ha prorogato la possibilità di avvalersi dell’obbligo della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendendo tale facoltà anche ai contribuenti in regime forfettario. ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO. Ad oggi, quindi, l'Italia può obbligare i contribuenti forfettari ad utilizzare solo ed esclusivamente le fatture elettroniche. Però non l'ha ancora materialmente fatto, perchè il Governo o il Parlamento non hanno emanato norme in tal senso. Quindi, tutti i contribuenti possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, rifacendosi alle leggi vigenti. Si può osservare che, nel nostro ordinamento, al momento il contribuente in regime forfettario che vuole, non essendone per quanto detto sopra obbligato, utilizzare comunque la fattura elettronica ha il vantaggio di vedersi ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento fiscale.
Resteranno, comunque, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, a prescindere dal regime adottato, i contribuenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitario. Nulla cambia, invece, per i contribuenti in regime forfettario che emettono lo scontrino fiscale: in questo caso l'obbligo di scontrino telematico continua ad essere in vigore anche per il 2022.   Notizie ImpreseOggi
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Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Sab, 15/01/2022 - 23:01
Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
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Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Sab, 15/01/2022 - 23:01
Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Sab, 15/01/2022 - 22:52
Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Sab, 15/01/2022 - 22:52
Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

Gio, 06/01/2022 - 19:44
NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

Gio, 06/01/2022 - 19:44
NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Fondo Impresa femminile: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria femminile.

Dom, 19/12/2021 - 18:58
Con Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto sia per la nascita di nuove imprese femminili sia per il consolidamento di quelle esistenti. Il Mise ha previsto un intervento, denominato “Fondo Impresa femminile”, che comprende un mix fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con diversa modulazione a seconda delle caratteristiche dell’impresa che farà richiesta di agevolazione. Il Decreto appena pubblicato si colloca all’interno di una iniziativa più ampia a favore dello sviluppo delle imprese femminili, nell’ambito anche di quanto previsto dalla Missione 5, denominata “Inclusione e Coesione” del PNRR. Definizione di “Impresa femminile”. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le azioni previste, è utile descrivere cosa si intende per “Impresa femminile”. Il concetto di base è che nell’impresa vi deve essere la prevalente partecipazione femminile, la cui quantificazione è differenziata a seconda che si tratti di una società o di una impresa individuale. In particolare:
  • le società cooperative e le società di persone, per essere definite “imprese femminili”, devono essere costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.), per rientrare nella definizione di “impresa femminile”, devono avere una maggioranza di soci pari ai due terzi di donne e le stesse devono essere presenti almeno per i due terzi negli organi di amministrazione;
  • nel caso di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, il requisito per accedere ai benefici del Decreto è soddisfatto, come si intuirà, con il fatto che la titolare deve essere una donna. Nel più ampio termine di “lavoratrice autonoma”, si ricomprendono anche le libere professioniste iscritte o meno ad un Ordine Professionale.
Incentivi per la nascita delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di tali misure sono le imprese femminili, che hanno sede legale oppure operativa su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte nel Registro Imprese e che sono costituite da meno di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Le lavoratrici autonome, non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, soddisfano il requisito della neo-costituzione attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di poter costituire l’impresa anche successivamente all’accoglimento della domanda di agevolazione. In questo caso, una volta ottenuto il contributo, le richiedenti avranno tempo sessanta giorni per costituirsi formalmente, sulla base della forma di impresa scelta al momento della presentazione della richiesta (società, impresa individuale, lavoro autonomo) Iniziative ammissibili. Sono ammissibili i progetti di investimento che rientrano nelle seguenti casistiche:
  • Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 250.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. L’agevolazione concessa è del tipo a fondo perduto ed è cosi parametrata:
  • Per programmi di investimento fino a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 50.000 euro. Nel caso di donne in stato di disoccupazione la percentuale è elevato al 90%;
  • Per programmi di investimento compresi tra 100.000 euro e 250.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali (solo nuove di fabbrica), immateriali, servizi in cloud, personale dipendente e capitale circolante netto nel limite, però, del 20% delle spese complessive. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di queste agevolazioni sono le imprese femminili, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratrici autonome non tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, il requisito viene verificato attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Iniziative ammissibili. Sono le stesse previste per le imprese femminili neocostituite o da costituire. Nello specifico i progetti di investimento devono rientrare nelle seguenti casistiche:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. Per le imprese femminile costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. Per il restante 50% è prevista l’erogazione di un finanziamento agevolato a tasso zero, fino alla copertura dell’80% delle spese ammissibili e sostenute. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, con un preammortamento di dodici mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima trance di agevolazione, e hanno rata semestrale. Per le imprese costituite da più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto, nella misura del 50%, si calcola solo sulle spese di investimento. Anche il finanziamento della restante parte a tasso zero, fermo restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, avviene solo sulla parte delle spese di investimento. Modalità di richiesta delle agevolazioni. La modalità di richiesta delle agevolazioni è “a sportello”, e cioè fino ad esaurimento delle risorse. La procedura sarà gestita da Invitalia, con modalità tecniche ancora da definire da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.       Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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