Messaggio di avvertimento

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

Abbonamento a feed Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti
Aggiornato: 2 giorni 9 ore fa

Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Ven, 12/11/2021 - 13:03
Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi. Procediamo con ordine. Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti: Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità. Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020 Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario. Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito. L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione. Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette. Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.

Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.

Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Contributo biennale per la revisione delle cooperative: il MISE ha pubblicato il Decreto che fissa l’importo per l'anno 2021

Gio, 19/08/2021 - 10:44
Con Decreto Ministeriale del giorno 11 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contributo biennale dovuto dalle cooperative per le spese di revisione, così come stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed  integrazioni,in particolare l'art. 8 che prevede, per l’appunto,  il  versamento  da  parte  delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione. La misura del contributo per le annualità 2021 e 2022 è così quantificato:     Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00     Si ricorda che per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile, cioè quello che stabilisce la classificazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale, cioè le cooperative che hanno un  fatturato  superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:  

 

Fasce e importo

Parametri

 

Numero soci

Totale attivo (migliaia di euro)

a)

€ 1.980,00

fino a 980

fino a 124.000

b)

€ 3.745,00

da 981 a 1680

da 124.001 a 290.000

c)

€ 6.660.00

oltre 1680

oltre 290.000

  Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.   Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato     Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo  La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020.  Esoneri e limitazioni nel pagamento.  Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021.  Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:   Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 16 novembre 2021.   Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Contributo biennale per la revisione delle cooperative: il MISE ha pubblicato il Decreto che fissa l’importo per l'anno 2021

Gio, 19/08/2021 - 10:44
Con Decreto Ministeriale del giorno 11 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contributo biennale dovuto dalle cooperative per le spese di revisione, così come stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed  integrazioni,in particolare l'art. 8 che prevede, per l’appunto,  il  versamento  da  parte  delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione. La misura del contributo per le annualità 2021 e 2022 è così quantificato:     Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00     Si ricorda che per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile, cioè quello che stabilisce la classificazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale, cioè le cooperative che hanno un  fatturato  superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:  

 

Fasce e importo

Parametri

 

Numero soci

Totale attivo (migliaia di euro)

a)

€ 1.980,00

fino a 980

fino a 124.000

b)

€ 3.745,00

da 981 a 1680

da 124.001 a 290.000

c)

€ 6.660.00

oltre 1680

oltre 290.000

  Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.   Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato     Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo  La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020.  Esoneri e limitazioni nel pagamento.  Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021.  Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:   Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 16 novembre 2021.   Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

“Colpevole fino a prova contraria” ovvero quando il Fisco ti costringe a dimostrare di non essere un evasore.

Sab, 14/08/2021 - 17:54
Sul fatto che siamo un popolo a cui non piace pagare le tasse, non vi è dubbio alcuno. Su questa breve e indubbia considerazione lo Stato si è sentito in diritto di creare un sistema di recupero dell’evasione basato sul principio “della presunta colpevolezza” del cittadino di fronte al Fisco. Il ragionamento svolto dai nostri governanti pare di sentirlo: perché spendere soldi per stanare il vero evasore, quando è sufficiente presumere che tutti i contribuenti di base lo siano, lasciando a loro l’onere economico di discolparsi? Di questi “sospetti evasori” e delle loro disavventure parla l’ultimo libro di Giovanni Benaglia, uscito da pochi giorni in libreria per i tipi di Bookstones e intitolato "Colpevole fino a prova contraria". Il sottotitolo, in fondo, non è casuale e spiega già tutto: “Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori”. Scritto in forma di “saggio divulgativo”, con un linguaggio semplice e non tecnico, il lavoro di Giovanni Benaglia racconta di come funziona il Fisco Inquisitore, che ti condanna prima ancora che un Tribunale abbia emesso una sentenza. Al suo interno, infatti, vengono riportati esempi di accertamenti basati su mere presunzioni, cause in cui l’Agenzia delle Entrate viene condannata per “lite temeraria”, controlli più simili a processi da Sant’Uffizio che a una corretta dialettica fra le parti in causa, finanche a contribuenti che, pur avendo riconosciuto la ragione da parte dei Giudici Tributari, non riescono ad avere indietro le somme che hanno ingiustamente pagato. Dalla sua lettura si arriva alla constatazione che in fondo l’abuso del diritto non è quello messo in pratica dal contribuente per evitare di pagare le tasse, ma bensì è quello realizzato dallo Stato che te le vuole fare pagare anche quando non devi! Badate bene, il saggio non è una difesa d’ufficio degli evasori, ma è semplicemente il racconto del nostro sistema fiscale visto con gli occhi dei cittadini e dei contribuenti modello i quali finiscono, loro malgrado, negli ingranaggi della macchina fiscale e da questa vengono trattati non come persone oneste ma come delinquenti, ancora prima di una sentenza di un tribunale e oberati dell’onere di dover dimostrare la propria innocenza. Insomma il ribaltamento di qualsiasi basilare principio costituzionale di presunzione di innocenza. Nel libro vi è anche, però, altro. Si racconta, infatti, anche lo stato pressochè fallimentare in cui versa la lotta all’evasione, smentendo la vulgata, propagandata dalle forze politiche, che vede l’incremento della lotta agli evasori. La realtà purtroppo dimostra che di questo incremento della lotta agli evasori non vi è alcun riscontro oggettivo visto che, ad esempio, nel 2019 lo Stato, fra tasse non pagate e quelle accertate, deve ancora riscuotere 954 miliardi di euro, cioè la metà del nostro PIL. Un fallimento sostanziale, quindi, sia dell’attività di accertamento che di quella della riscossione ma è anche la dimostrazione di come siano abortite, alla prova applicativa, tutte le riforme fiscali che si sono susseguite nel corso degli anni. In conclusione il lavoro fatto da Giovanni Benaglia appare oggi quanto mai attuale anche rispetto al dibattito sulla riforma fiscale che sta animando la scena politica di questi mesi. Proprio per questo l’autore, alla fine, suggerisce che se vogliamo iniziare veramente a riformare il nostro sistema tributario, possiamo iniziare da subito costringendo lo Stato a non ritenerci degli evasori fino a prova contraria ma, bensì, cittadini e contribuenti per natura onesti. Un cambiamento di paradigma che è poco costoso ma soprattutto veloce nella sua realizzazione pratica. Il libro si può trovare su Amazon.it, sul sito di lafeltrinelli.it , su ibs.it o sul sito dell'editore Bookstones, oppure in qualsiasi libreria del territorio nazionale.  Titolo: Colpevole fino a prova contraria. Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori Editore: ‎ Bookstones​ 168 pagine ISBN: ‎ 979-1280232366   Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

“Colpevole fino a prova contraria” ovvero quando il Fisco ti costringe a dimostrare di non essere un evasore.

Sab, 14/08/2021 - 17:54
Sul fatto che siamo un popolo a cui non piace pagare le tasse, non vi è dubbio alcuno. Su questa breve e indubbia considerazione lo Stato si è sentito in diritto di creare un sistema di recupero dell’evasione basato sul principio “della presunta colpevolezza” del cittadino di fronte al Fisco. Il ragionamento svolto dai nostri governanti pare di sentirlo: perché spendere soldi per stanare il vero evasore, quando è sufficiente presumere che tutti i contribuenti di base lo siano, lasciando a loro l’onere economico di discolparsi? Di questi “sospetti evasori” e delle loro disavventure parla l’ultimo libro di Giovanni Benaglia, uscito da pochi giorni in libreria per i tipi di Bookstones e intitolato "Colpevole fino a prova contraria". Il sottotitolo, in fondo, non è casuale e spiega già tutto: “Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori”. Scritto in forma di “saggio divulgativo”, con un linguaggio semplice e non tecnico, il lavoro di Giovanni Benaglia racconta di come funziona il Fisco Inquisitore, che ti condanna prima ancora che un Tribunale abbia emesso una sentenza. Al suo interno, infatti, vengono riportati esempi di accertamenti basati su mere presunzioni, cause in cui l’Agenzia delle Entrate viene condannata per “lite temeraria”, controlli più simili a processi da Sant’Uffizio che a una corretta dialettica fra le parti in causa, finanche a contribuenti che, pur avendo riconosciuto la ragione da parte dei Giudici Tributari, non riescono ad avere indietro le somme che hanno ingiustamente pagato. Dalla sua lettura si arriva alla constatazione che in fondo l’abuso del diritto non è quello messo in pratica dal contribuente per evitare di pagare le tasse, ma bensì è quello realizzato dallo Stato che te le vuole fare pagare anche quando non devi! Badate bene, il saggio non è una difesa d’ufficio degli evasori, ma è semplicemente il racconto del nostro sistema fiscale visto con gli occhi dei cittadini e dei contribuenti modello i quali finiscono, loro malgrado, negli ingranaggi della macchina fiscale e da questa vengono trattati non come persone oneste ma come delinquenti, ancora prima di una sentenza di un tribunale e oberati dell’onere di dover dimostrare la propria innocenza. Insomma il ribaltamento di qualsiasi basilare principio costituzionale di presunzione di innocenza. Nel libro vi è anche, però, altro. Si racconta, infatti, anche lo stato pressochè fallimentare in cui versa la lotta all’evasione, smentendo la vulgata, propagandata dalle forze politiche, che vede l’incremento della lotta agli evasori. La realtà purtroppo dimostra che di questo incremento della lotta agli evasori non vi è alcun riscontro oggettivo visto che, ad esempio, nel 2019 lo Stato, fra tasse non pagate e quelle accertate, deve ancora riscuotere 954 miliardi di euro, cioè la metà del nostro PIL. Un fallimento sostanziale, quindi, sia dell’attività di accertamento che di quella della riscossione ma è anche la dimostrazione di come siano abortite, alla prova applicativa, tutte le riforme fiscali che si sono susseguite nel corso degli anni. In conclusione il lavoro fatto da Giovanni Benaglia appare oggi quanto mai attuale anche rispetto al dibattito sulla riforma fiscale che sta animando la scena politica di questi mesi. Proprio per questo l’autore, alla fine, suggerisce che se vogliamo iniziare veramente a riformare il nostro sistema tributario, possiamo iniziare da subito costringendo lo Stato a non ritenerci degli evasori fino a prova contraria ma, bensì, cittadini e contribuenti per natura onesti. Un cambiamento di paradigma che è poco costoso ma soprattutto veloce nella sua realizzazione pratica. Il libro si può trovare su Amazon.it, sul sito di lafeltrinelli.it , su ibs.it o sul sito dell'editore Bookstones, oppure in qualsiasi libreria del territorio nazionale.  Titolo: Colpevole fino a prova contraria. Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori Editore: ‎ Bookstones​ 168 pagine ISBN: ‎ 979-1280232366   Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021: L’EMILIA ROMAGNA INCENTIVA LE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE.

Sab, 24/07/2021 - 17:33

Favorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.   

BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTO

La misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:

  • Le imprese che presentano la richiesta di contributo devono essere iscritte alla Camera di Commercio;
  • I rappresentanti legali e i soci non devono essere destinatari di misure di restrizione a seguito di reati a carattere mafioso;
  • Le imprese richiedenti devono avere la sede o una unità locale in uno dei Comuni Montani elencati nell’Allegato A del bando di agevolazione;
  • Le imprese richiedenti non devono essere fallite, in liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in concordato preventivo e, più in generale, in nessuna delle procedure concorsuali previste dalle attuali normative.
INTERVENTI FINANZIABILI A FONDO PERDUTO.

Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:

  • La riqualificazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di edifici e strutture con le relative pertinenze nelle quali il richiedente svolge la propria attività imprenditoriale;
  • Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici o altri immobili che attualmente sono dismessi ma nelle quali il richiedente si impegna a svolgere la propria attività, anche fissando all’interno la futura sede legale o l’unità locale;
  • Investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti;

Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:

  • Acquisto di terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
  • Acquisto di immobilizzazioni immateriali, quali diritto di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • Spese di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.
  • Costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica nella misura massima del 10% dei costi totali.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00

PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.

Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • Realizzare una riconversione produttiva con incremento dell’occupazione superiore al 10% di quella in essere al momento dell’approvazione del bando di finanziamento a fondo perduto;
  • Nel caso di nuova attività, l’impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti con contratti a tempo pieno e indeterminato;
  • Nel caso di investimenti in macchinari e attrezzature, l’assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno indeterminato;
  • Progetti realizzati in comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, come indicati nell’allegato E, tabella a, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna, come indicati nell’allegato E, tabella b, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati sulla base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica, come indicati nell’allegato E, tabella c del bando di finanziamento.

La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PARTECIPARE AL BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021: L’EMILIA ROMAGNA INCENTIVA LE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE.

Sab, 24/07/2021 - 17:33

Favorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.   

BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTO

La misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:

  • Le imprese che presentano la richiesta di contributo devono essere iscritte alla Camera di Commercio;
  • I rappresentanti legali e i soci non devono essere destinatari di misure di restrizione a seguito di reati a carattere mafioso;
  • Le imprese richiedenti devono avere la sede o una unità locale in uno dei Comuni Montani elencati nell’Allegato A del bando di agevolazione;
  • Le imprese richiedenti non devono essere fallite, in liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in concordato preventivo e, più in generale, in nessuna delle procedure concorsuali previste dalle attuali normative.
INTERVENTI FINANZIABILI A FONDO PERDUTO.

Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:

  • La riqualificazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di edifici e strutture con le relative pertinenze nelle quali il richiedente svolge la propria attività imprenditoriale;
  • Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici o altri immobili che attualmente sono dismessi ma nelle quali il richiedente si impegna a svolgere la propria attività, anche fissando all’interno la futura sede legale o l’unità locale;
  • Investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti;

Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:

  • Acquisto di terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
  • Acquisto di immobilizzazioni immateriali, quali diritto di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • Spese di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.
  • Costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica nella misura massima del 10% dei costi totali.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00

PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.

Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • Realizzare una riconversione produttiva con incremento dell’occupazione superiore al 10% di quella in essere al momento dell’approvazione del bando di finanziamento a fondo perduto;
  • Nel caso di nuova attività, l’impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti con contratti a tempo pieno e indeterminato;
  • Nel caso di investimenti in macchinari e attrezzature, l’assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno indeterminato;
  • Progetti realizzati in comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, come indicati nell’allegato E, tabella a, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna, come indicati nell’allegato E, tabella b, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati sulla base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica, come indicati nell’allegato E, tabella c del bando di finanziamento.

La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PARTECIPARE AL BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Anticipo NASPI: niente tasse se utilizzata per creare una cooperativa.

Sab, 10/07/2021 - 14:00
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione, nel caso in cui proceda a costituire una cooperativa, potrà richiedere l’anticipo della Naspi senza pagarci sopra alcuna tassa. Lo prevede l’articolo 1, comma 12 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità del 2020), che solo ora è entrato effettivamente in vigore con l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la legge prevede che  colui che riceve l’anticipo della disoccupazione per intraprendere una attività di lavoro autonomo, e la destina alla costituzione di una cooperativa presso la quale presterà la propria attività lavorativa, non sarà soggetto all’imposizione fiscale come, invece, avviene in tutti gli altri casi di anticipo della disoccupazione. COS’E’ L’ANTICIPO DELLA NASPI.  La possibilità di richiedere l’anticipo in una unica soluzione della Naspi (conosciuta anche con il termine gergale di indennità di disoccupazione), piuttosto che della ordinaria liquidazione mensile, è contenuta nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 22/2015. Il disposto di legge è poi integrato dalla circolare Inps n. 174 del 23 settembre 2017, la quale fornisce maggiori dettagli circa la definizione di autoimprenditorialità.   L’anticipo della NASPI è una forma di agevolazione alla autoimprenditorialità concessa a tutte quelle persone che intendono intraprendere una attività di impresa o di lavoro autonomo al termine del proprio percorso lavorativo come dipendente.  I requisiti per accedere a questa forma di aiuto sono i seguenti:
  • aver diritto a percepire la Naspi;
  • avviare una attività autonoma sotto forma di:
    • lavoro autonomo quale, ad esempio, quello libero professionale (consulente, grafico, eccetera…), compreso quello in qualità di iscritti a specifiche casse (geometri, ingegneri, commercialisti, eccetera)
    • impresa individuale, quale l’artigiano o il commerciante;
    • Costituzione di una cooperativa con contestuale attività lavorativa svolta al suo interno;
    • costituzione o acquisto di quote in società di persone o di capitali anche caratterizzate dalla presenza un unico socio; 
Sussistendo i requisiti sopra descritti, l’interessato deve richiedere l’anticipo entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Ovviamente, nel caso di partecipazioni a forme societarie, per inizio attività si intende la costituzione o l’acquisto della relativa quota.  COME SI RICHIEDE L’ESENZIONE DALLE TASSE DELL’ANTICIPO DELLA NASPI. Coloro che hanno diritto all’esenzione, e che non hanno già ricevuto l’anticipo, devono allegare alla domanda di anticipo, con le modalità previste in un documento che sarà pubblicato successivamente dall’INPS, la seguente documentazione:
  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata; 
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA E ACCEDERE AL BENEFICIO DELL'ANTICIPAZIONE DELLA NASPI

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Anticipo NASPI: niente tasse se utilizzata per creare una cooperativa.

Sab, 10/07/2021 - 14:00
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione, nel caso in cui proceda a costituire una cooperativa, potrà richiedere l’anticipo della Naspi senza pagarci sopra alcuna tassa. Lo prevede l’articolo 1, comma 12 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità del 2020), che solo ora è entrato effettivamente in vigore con l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la legge prevede che  colui che riceve l’anticipo della disoccupazione per intraprendere una attività di lavoro autonomo, e la destina alla costituzione di una cooperativa presso la quale presterà la propria attività lavorativa, non sarà soggetto all’imposizione fiscale come, invece, avviene in tutti gli altri casi di anticipo della disoccupazione. COS’E’ L’ANTICIPO DELLA NASPI.  La possibilità di richiedere l’anticipo in una unica soluzione della Naspi (conosciuta anche con il termine gergale di indennità di disoccupazione), piuttosto che della ordinaria liquidazione mensile, è contenuta nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 22/2015. Il disposto di legge è poi integrato dalla circolare Inps n. 174 del 23 settembre 2017, la quale fornisce maggiori dettagli circa la definizione di autoimprenditorialità.   L’anticipo della NASPI è una forma di agevolazione alla autoimprenditorialità concessa a tutte quelle persone che intendono intraprendere una attività di impresa o di lavoro autonomo al termine del proprio percorso lavorativo come dipendente.  I requisiti per accedere a questa forma di aiuto sono i seguenti:
  • aver diritto a percepire la Naspi;
  • avviare una attività autonoma sotto forma di:
    • lavoro autonomo quale, ad esempio, quello libero professionale (consulente, grafico, eccetera…), compreso quello in qualità di iscritti a specifiche casse (geometri, ingegneri, commercialisti, eccetera)
    • impresa individuale, quale l’artigiano o il commerciante;
    • Costituzione di una cooperativa con contestuale attività lavorativa svolta al suo interno;
    • costituzione o acquisto di quote in società di persone o di capitali anche caratterizzate dalla presenza un unico socio; 
Sussistendo i requisiti sopra descritti, l’interessato deve richiedere l’anticipo entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Ovviamente, nel caso di partecipazioni a forme societarie, per inizio attività si intende la costituzione o l’acquisto della relativa quota.  COME SI RICHIEDE L’ESENZIONE DALLE TASSE DELL’ANTICIPO DELLA NASPI. Coloro che hanno diritto all’esenzione, e che non hanno già ricevuto l’anticipo, devono allegare alla domanda di anticipo, con le modalità previste in un documento che sarà pubblicato successivamente dall’INPS, la seguente documentazione:
  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata; 
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA E ACCEDERE AL BENEFICIO DELL'ANTICIPAZIONE DELLA NASPI

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Ismea – Banca Delle Terre Agricole: un’opportunità per giovani agricoltori e coltivatori diretti per acquistare terreni agricoli abbandonati

Sab, 03/07/2021 - 12:50
Ismea, l’Istituto di diritto pubblico che si occupa del supporto allo sviluppo dell’agricoltura attraverso la fornitura di servizi finanziari e di contributi a fondo perduto, ha lanciato la nuova edizione dell’iniziativa denominata Banca Nazionale delle Terre Agricole. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, i terreni in vendita sono 37 per una superficie complessiva pari a 1.164 ettari.  Nello specifico la Banca Nazionale delle Terre Agricole è stata istituita con la Legge 28 luglio 2016 n. 154  ed ha come scopo quello di realizzare un catalogo dei terreni agricoli disponibili sul territorio italiano da assegnare ad agricoltori e coltivatori diretti. La Banca viene alimentata sia da terreni acquistati direttamente da Ismea che da terreni di proprietà di Regioni, Province Autonome o enti locali che vogliono venderli o assegnarli a terzi. L’assegnazione di questi terreni avviene attraverso una asta pubblica di vendita, previo invio della manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato. CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA Possono partecipare all’asta pubblica tutti i soggetti che:
  • non abbiano subito condanne per reati che comportino l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater del Codice Penale);
  • non siano sottoposti a misure di prevenzione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
  • non siano stati esclusi dalla partecipazione per negligenza o malafede da precedenti procedure di aggiudicazione con riferimento al terreno oggetto di vendita (art. 68 R.D. 23 maggio 1924 n. 827);
  • non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né via sia in corso un procedimento di dichiarazione di una di queste procedure concorsuali;
  • non sia stata pronunciata nei propri confronti una sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro lo Stato o la Comunità europea (art. 444 codice di procedura penale);
  • non si stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza passata in giudicato relativa a reati per mafia, corruzione, frode, riciclaggio.
MODALITA’ DI VENDITA I terreni vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’aggiudicatario ha l’obbligo di regolarizzare, a proprie spese, eventuali difformità prima dell’atto di vendita. La partecipazione alla vendita avviene, inizialmente, attraverso l’invio della manifestazione di interesse, che dovrà pervenire entro il giorno 07 settembre 2021 e potrà essere fatta solo in modalità telematica attraverso il portale di Ismea. Successivamente, chi ha manifestato il proprio interesse ed è in possesso dei requisiti richiesti, verrà invitato alla vendita senza incanto. A questo punto occorrerà inviare la propria offerta economica, comprensiva del deposito cauzionale, che dovrà pervenire in busta chiusa entro 45 giorni dalla ricezione della lettera di invito. Il deposito cauzionale è pari al 10% del valore di base dell’asta e dovrà essere versato con assegno circolare. Una commissione provvederà all’apertura delle buste e per i primi tre tentativi di vendita, risulterà aggiudicatario colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto alla base d’asta. In caso di offerte uguali, i partecipanti saranno invitati a offrire, in busta chiusa, una nuova offerta segreta in aumento. AGEVOLAZIONI PER GIOVANI AGRICOLTORI. Il bando prevede una interessante agevolazioni per i giovani agricoltori che saranno aggiudicatari dei terreni della Banca delle Terre Agricole. In questo caso il pagamento del prezzo potrà avvenire in forma rateale, previa iscrizione dell’ipoteca pari al 100% del valore della base d’asta sul terreno che forma oggetto della vendita. In questo caso il prezzo del terreno posto a base d’asta potrà essere corrisposto in trent’anni attraverso il pagamento di rate semestrali o annuali. Il tasso applicato sarà pari al tasso base aumentato fino a 220 punti base. Per capire meglio il funzionamento, si riporta il seguente esempio:
  • prezzo base d’asta: euro 100,00;
  • cauzione: euro 10,00 (il 10% di euro 100,00);
  • prezzo offerto: euro 125,00.
Il pagamento avverrà in questo modo:
  • quanto a euro 10,00 corrisposto come cauzione al momento della presentazione dell’offerta;
  • quanto a euro 25,00, cioè il differenziale tra il valore a base d’asta e quello offerto, al momento della stipula dell’atto di trasferimento in una unica soluzione;
  • quanto a euro 90,00, cioè il differenziale fra il valore a base d’asta e la cauzione presentata, in 30 anni attraverso rate semestrali o annuali.
I requisiti per accedere a questa forma di agevolazione sono i seguenti e devono essere posseduti al momento della manifestazione di interesse:
  • Se ditta individuale:
    • Il titolare deve avere una età compresa tra i 18 anni e i 41 non compiuti;
    • Deve essere iscritta alla Camera di Commercio;
    • Deve avere una partita iva nell’ambito agricolo ed essere iscritta all’INPS come coltivatore diretto;
  • Se società:
    • Deve essere iscritta alla Camera di Commercio ed avere una partita iva nell’ambito agricolo;
    • Deve avere oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole ed avere, nella ragione sociale, la denominazione “società agricola”;
    • avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
    • gli amministratori devono avere una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni compiuti.
CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PATERCIPARE AL BANDO DELLE TERRE AGRICOLE PROMOSSO DA ISMEA

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Ismea – Banca Delle Terre Agricole: un’opportunità per giovani agricoltori e coltivatori diretti per acquistare terreni agricoli abbandonati

Sab, 03/07/2021 - 12:50
Ismea, l’Istituto di diritto pubblico che si occupa del supporto allo sviluppo dell’agricoltura attraverso la fornitura di servizi finanziari e di contributi a fondo perduto, ha lanciato la nuova edizione dell’iniziativa denominata Banca Nazionale delle Terre Agricole. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, i terreni in vendita sono 37 per una superficie complessiva pari a 1.164 ettari.  Nello specifico la Banca Nazionale delle Terre Agricole è stata istituita con la Legge 28 luglio 2016 n. 154  ed ha come scopo quello di realizzare un catalogo dei terreni agricoli disponibili sul territorio italiano da assegnare ad agricoltori e coltivatori diretti. La Banca viene alimentata sia da terreni acquistati direttamente da Ismea che da terreni di proprietà di Regioni, Province Autonome o enti locali che vogliono venderli o assegnarli a terzi. L’assegnazione di questi terreni avviene attraverso una asta pubblica di vendita, previo invio della manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato. CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA Possono partecipare all’asta pubblica tutti i soggetti che:
  • non abbiano subito condanne per reati che comportino l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater del Codice Penale);
  • non siano sottoposti a misure di prevenzione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
  • non siano stati esclusi dalla partecipazione per negligenza o malafede da precedenti procedure di aggiudicazione con riferimento al terreno oggetto di vendita (art. 68 R.D. 23 maggio 1924 n. 827);
  • non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né via sia in corso un procedimento di dichiarazione di una di queste procedure concorsuali;
  • non sia stata pronunciata nei propri confronti una sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro lo Stato o la Comunità europea (art. 444 codice di procedura penale);
  • non si stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza passata in giudicato relativa a reati per mafia, corruzione, frode, riciclaggio.
MODALITA’ DI VENDITA I terreni vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’aggiudicatario ha l’obbligo di regolarizzare, a proprie spese, eventuali difformità prima dell’atto di vendita. La partecipazione alla vendita avviene, inizialmente, attraverso l’invio della manifestazione di interesse, che dovrà pervenire entro il giorno 07 settembre 2021 e potrà essere fatta solo in modalità telematica attraverso il portale di Ismea. Successivamente, chi ha manifestato il proprio interesse ed è in possesso dei requisiti richiesti, verrà invitato alla vendita senza incanto. A questo punto occorrerà inviare la propria offerta economica, comprensiva del deposito cauzionale, che dovrà pervenire in busta chiusa entro 45 giorni dalla ricezione della lettera di invito. Il deposito cauzionale è pari al 10% del valore di base dell’asta e dovrà essere versato con assegno circolare. Una commissione provvederà all’apertura delle buste e per i primi tre tentativi di vendita, risulterà aggiudicatario colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto alla base d’asta. In caso di offerte uguali, i partecipanti saranno invitati a offrire, in busta chiusa, una nuova offerta segreta in aumento. AGEVOLAZIONI PER GIOVANI AGRICOLTORI. Il bando prevede una interessante agevolazioni per i giovani agricoltori che saranno aggiudicatari dei terreni della Banca delle Terre Agricole. In questo caso il pagamento del prezzo potrà avvenire in forma rateale, previa iscrizione dell’ipoteca pari al 100% del valore della base d’asta sul terreno che forma oggetto della vendita. In questo caso il prezzo del terreno posto a base d’asta potrà essere corrisposto in trent’anni attraverso il pagamento di rate semestrali o annuali. Il tasso applicato sarà pari al tasso base aumentato fino a 220 punti base. Per capire meglio il funzionamento, si riporta il seguente esempio:
  • prezzo base d’asta: euro 100,00;
  • cauzione: euro 10,00 (il 10% di euro 100,00);
  • prezzo offerto: euro 125,00.
Il pagamento avverrà in questo modo:
  • quanto a euro 10,00 corrisposto come cauzione al momento della presentazione dell’offerta;
  • quanto a euro 25,00, cioè il differenziale tra il valore a base d’asta e quello offerto, al momento della stipula dell’atto di trasferimento in una unica soluzione;
  • quanto a euro 90,00, cioè il differenziale fra il valore a base d’asta e la cauzione presentata, in 30 anni attraverso rate semestrali o annuali.
I requisiti per accedere a questa forma di agevolazione sono i seguenti e devono essere posseduti al momento della manifestazione di interesse:
  • Se ditta individuale:
    • Il titolare deve avere una età compresa tra i 18 anni e i 41 non compiuti;
    • Deve essere iscritta alla Camera di Commercio;
    • Deve avere una partita iva nell’ambito agricolo ed essere iscritta all’INPS come coltivatore diretto;
  • Se società:
    • Deve essere iscritta alla Camera di Commercio ed avere una partita iva nell’ambito agricolo;
    • Deve avere oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole ed avere, nella ragione sociale, la denominazione “società agricola”;
    • avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
    • gli amministratori devono avere una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni compiuti.
CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PATERCIPARE AL BANDO DELLE TERRE AGRICOLE PROMOSSO DA ISMEA

 

Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

DISEGNI4+: Amocomodo srl con la consulenza dello studio si aggiudica un contributo a fondo perduto pari a 44.000 euro.

Mer, 23/06/2021 - 10:00
Amocomodo sri – prodotti di alta comodità - è una società con sede a Rimini che ha lo scopo di selezionare progetti da sviluppare, sperimentare e implementare al fine di realizzare, successivamente, la loro prototipazione e industrializzazione e, infine, la loro commercializzazione su “larga” scala. L’attività si realizza sia attraverso la ricerca sul mercato di idee e progetti da acquisire e successivamente da sviluppare, sia attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti grazie alla propria struttura interna. Uno dei prodotti di punta realizzato e commercializzato è SKIZERØ ® -SCI IN SPALLA MANI LIBERE- un innovativo accessorio per il trasporto a tracolla degli sci che consente di camminare comodi, superando l’impaccio che normalmente generano sci e bastoncini durante il trasporto degli stessi dal parcheggio agli impianti di risalita e viceversa. L’azienda ha poi successivamente realizzato SKIZERØ ® SNOWBOARD un innovativo sistema per il trasporto a spalla della tavola, questa volta per il mercato dei “rider”. Forte dell’esperienza accumulata negli anni, e nell’ottica di una ulteriore crescita nel mercato degli accessori rivolti alla “comodità” delle persone, restando sempre in ambito “Low Technology” la società riminese ha chiesto al socio Giovanni Benaglia di verificare la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo prodotto, il Mokabeep ©, un segnalatore acustico-luminoso di pronto caffè per moka classica. Si tratta questa volta di un piccolo accessorio universale che, montato sulla moka di casa, consente all’utilizzatore di essere avvisato ogni volta che il caffè è pronto evitando che il caffè si bruci ed il piano del fornello si sporchi. La ricerca ha dato i suoi frutti e amocomodo srl – prodotti di alta comodità-  si è aggiudicata un contributo a fondo perduto di 44.000 euro per lo sviluppo di Mokabeep ©. L’importo, in forma di contributo in conto capitale nella misura dell’80% dell’investimento totale, è stato erogato sulla base della partecipazione al bando DISEGNI 4+, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Unioncamere. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire un sostegno finanziario alle PMI che voglio valorizzare, attraverso la relativa industrializzazione, i disegni e i modelli dotati di privativa industriale.  Il successo ottenuto dalla società Amocomodo srl -prodotti di alta comodità-  e dallo studio assume maggior rilievo e importanza se si pensa che le risorse a bando erano veramente esigue (circa 14 milioni a livello nazionale) per l’ottima posizione ottenuta nella classifica finale dei soggetti ammessi.  Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

DISEGNI4+: Amocomodo srl con la consulenza dello studio si aggiudica un contributo a fondo perduto pari a 44.000 euro.

Mer, 23/06/2021 - 10:00
Amocomodo sri – prodotti di alta comodità - è una società con sede a Rimini che ha lo scopo di selezionare progetti da sviluppare, sperimentare e implementare al fine di realizzare, successivamente, la loro prototipazione e industrializzazione e, infine, la loro commercializzazione su “larga” scala. L’attività si realizza sia attraverso la ricerca sul mercato di idee e progetti da acquisire e successivamente da sviluppare, sia attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti grazie alla propria struttura interna. Uno dei prodotti di punta realizzato e commercializzato è SKIZERØ ® -SCI IN SPALLA MANI LIBERE- un innovativo accessorio per il trasporto a tracolla degli sci che consente di camminare comodi, superando l’impaccio che normalmente generano sci e bastoncini durante il trasporto degli stessi dal parcheggio agli impianti di risalita e viceversa. L’azienda ha poi successivamente realizzato SKIZERØ ® SNOWBOARD un innovativo sistema per il trasporto a spalla della tavola, questa volta per il mercato dei “rider”. Forte dell’esperienza accumulata negli anni, e nell’ottica di una ulteriore crescita nel mercato degli accessori rivolti alla “comodità” delle persone, restando sempre in ambito “Low Technology” la società riminese ha chiesto al socio Giovanni Benaglia di verificare la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo prodotto, il Mokabeep ©, un segnalatore acustico-luminoso di pronto caffè per moka classica. Si tratta questa volta di un piccolo accessorio universale che, montato sulla moka di casa, consente all’utilizzatore di essere avvisato ogni volta che il caffè è pronto evitando che il caffè si bruci ed il piano del fornello si sporchi. La ricerca ha dato i suoi frutti e amocomodo srl – prodotti di alta comodità-  si è aggiudicata un contributo a fondo perduto di 44.000 euro per lo sviluppo di Mokabeep ©. L’importo, in forma di contributo in conto capitale nella misura dell’80% dell’investimento totale, è stato erogato sulla base della partecipazione al bando DISEGNI 4+, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Unioncamere. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire un sostegno finanziario alle PMI che voglio valorizzare, attraverso la relativa industrializzazione, i disegni e i modelli dotati di privativa industriale.  Il successo ottenuto dalla società Amocomodo srl -prodotti di alta comodità-  e dallo studio assume maggior rilievo e importanza se si pensa che le risorse a bando erano veramente esigue (circa 14 milioni a livello nazionale) per l’ottima posizione ottenuta nella classifica finale dei soggetti ammessi.  Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

CELLULARLINE ACQUISISCE COVERLAB: LA VENDITA E’ AVVENUTA CON LA CONSULENZA DELLO STUDIO GRASSI BENAGLIA MORETTI

Sab, 12/06/2021 - 16:02
La società Cellularline, quotata al segmento Star della Borsa di Milano e leader in Europa per quanto riguarda la commercializzazione di accessori rivolti a smartphone e tablet, ha acquisito il 55% del capitale sociale di Nicotina Group srl, produttrice nel segmento custom degli accessori per smartphone. La Nicotina Group srl si è avvalsa, come advisor, della consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti. In particolare gli aspetti legali sono stati seguiti dall’avvocato Grassi Davide il quale ha così commentato: ”Siamo orgogliosi di aver fatto parte del team di consulenti che ha reso possibile questa importante operazione. Nicotina Group, proprietaria del marchio Coverlab, è una giovanissima e già affermata realtà imprenditoriale riminese che in pochi anni si è fatta conoscere, anche all’estero, nell’accessoristica per la telefonia mobile”. Il socio Giovanni Benaglia ha, invece, seguito gli aspetti riguardanti la valutazione degli asset oggetto del M&A.   LA STORIA DI NICOTINA GROUP. Nicotina Group è stata fondata nel 2018 e ha sede a Rimini e commercializza accessori per smartphone, altamente personalizzabili attraverso applicativi sviluppati internamente, garantendo un'elevata capacità produttiva. I prodotti vengono venduti con il marchio Coverlab sul proprio sito e-commerce. Altra componente altamente innovativa è il fatto che la società ha sviluppato software proprietari che rendono particolarmente efficiente ed efficace l'acquisto online e la customer experience. LE REAZIONI DEI PROTAGONISTI La società acquirente così ha commentato l’acquisizione: “Attraverso questa operazione Cellularline potrà fare leva sul know-how innovativo di Coverlab e implementare avanzate strategie di promozione e vendita dei suoi prodotti anche attraverso i canali digitali. Inoltre, aprendosi al segmento custom dell'accessoristica per smartphone, potrà soddisfare le sofisticate esigenze di una nicchia di mercato premium ed intercettare la domanda delle nuove generazioni. Nel 2020, suo secondo anno di attività, Coverlab ha sviluppato un fatturato di Euro 0,24 mln - da Euro 0,13 mln del 2019 - di cui circa il 46% sui mercati internazionali. Nel primo trimestre del 2021 il tasso di crescita si conferma sostenuto, +30% circa, ed è prevista un'ulteriore accelerazione nel corso dell'anno grazie al progressivo allargamento e profondità della gamma prodotti. L'operazione di acquisto potrà rafforzare in maniera significativa il percorso di crescita di Coverlab, anche in sinergia con la capacità commerciale del Gruppo”. A questa dichiarazione fa seguito Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline, "Questa operazione, per quanto di economics contenuti, ha un valore strategico notevole perché innesta know-how altamente innovativi all'interno del gruppo Cellularline. Siamo certi che questo porterà il Gruppo a cogliere maggiori opportunità sul fronte del digitale, accelerando la strategia di rafforzamento del canale E-commerce. Inoltre, il segmento custom integra la nostra offerta e ci permette di aprirci a nuove e interessanti fasce di consumatori. Siamo certi che il marchio Coverlab potrà crescere significativamente e in maniera sinergica con gli altri marchi del Gruppo". Infine Andrea Fabbri, co-founder di Coverlab, ha così commentato l’operazione: "Siamo orgogliosi di essere stati notati e apprezzati da un Gruppo leader di mercato, in Italia e in Europa. Crediamo di poter apportare un contributo significativo, soprattutto nelle strategie di canale che ci sono proprie. Inoltre, siamo sicuri che grazie a questa operazione potremo ampliare l'offering di Coverlab e affermare la nostra unicità anche a livello europeo".. Notizie ImpreseOggi
Categorie: siti che curo

Pagine