Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.
Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.
La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuni “non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.
Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.
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Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.
Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.
La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuni “non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.
Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.
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Fasce e importo
Parametri
Numero soci
Totale attivo (migliaia di euro)
a)
€ 1.980,00
fino a 980
fino a 124.000
b)
€ 3.745,00
da 981 a 1680
da 124.001 a 290.000
c)
€ 6.660.00
oltre 1680
oltre 290.000
Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti. In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020. Esoneri e limitazioni nel pagamento. Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento. Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021. Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: Codice Descrizione 3010 contributo biennale
Fasce e importo
Parametri
Numero soci
Totale attivo (migliaia di euro)
a)
€ 1.980,00
fino a 980
fino a 124.000
b)
€ 3.745,00
da 981 a 1680
da 124.001 a 290.000
c)
€ 6.660.00
oltre 1680
oltre 290.000
Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti. In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020. Esoneri e limitazioni nel pagamento. Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento. Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021. Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: Codice Descrizione 3010 contributo biennaleFavorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.
BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTOLa misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:
Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:
Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:
La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00
PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:
La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.
CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PARTECIPARE AL BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021Notizie ImpreseOggi
Favorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.
BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTOLa misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:
Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:
Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:
La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00
PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:
La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.
CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PARTECIPARE AL BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021Notizie ImpreseOggi
CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA E ACCEDERE AL BENEFICIO DELL'ANTICIPAZIONE DELLA NASPI
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