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Continua l’incertezza sulla integrale detraibilità delle imposte pagate a San Marino dai frontalieri.

Continua a regnare una pesante incertezza sulla possibilità, per il lavoratore frontaliere a San Marino, di poter portare in detrazione integralmente, nella propria dichiarazione dei redditi in Italia, le tasse pagate all’estero. L’incertezza non viene risolta dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini la quale, invece, pare aumentarla grazie a due recenti sentenze contrapposte: per la sezione I, con la sentenza n. 36/2026 del 02.02.2026 depositata il 09.02.2026, è possibile detrarre integralmente le imposte pagate a San Marino da quelle che il frontaliere deve versare in Italia; per la sezione II, con la sentenza 301/2025 del 15.09.2025 depositata il 19.09.2025, al contrario le imposte pagate all’estero devono essere riparametrate sulla base del fatto che il reddito prodotto a San Marino sconta una franchigia di non tassazione pari ad euro 10.000,00. Il credito per le imposte pagate a San Marino nel TUIR. La questione verte principalmente sulla corretta interpretazione di due commi dell’art. 165 del Tuir. Il comma 1 prevede che le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione all’imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota corrispondente all’importo tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo del soggetto dichiarante. Nel caso, quindi, di un frontaliere che ha solo ed esclusivamente il reddito da lavoro estero, in via generale si possono scomputare tutte le imposte pagate all’estero da quella netta dovuta in Italia. Tuttavia il comma 10 dell’art. 165 prevede che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra “parzialmente alla formazione del reddito complessivo” anche l’imposta estera detraibile “va ridotta in misura corrispondente”. La questione nasce dal fatto che il reddito lordo conseguito a San Marino viene tassato in Italia al netto di una franchigia di euro 10.000,00 e, quindi, potenzialmente solo in misura parziale rispetto all’importo effettivamente percepito. La tesi a favore dello scomputo pieno delle imposte estere. La sentenza n. 36/2026 si inserisce in quella corrente di pensiero, dottrinale e giurisprudenziale, che vuole lo scomputo pieno delle imposte pagate a San Marino. Ciò, in quanto, secondo il Giudice estensore, il termine “reddito” indicato nel comma 10 deve essere interpretato quale somma di tutti i redditi percepiti dal contribuente. E’ il caso in cui vi è la contemporanea presenza di un reddito da lavoro dipendente, un reddito di lavoro autonomo o da fabbricato. Secondo questa interpretazione, dunque, il termine “reddito” indicato dal comma 10 è da riferire alla nozione di “reddito complessivo” di cui all’art. 8 comma 1 del Tuir, che lo definisce, per l’appunto, come la somma di tutti i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Nel caso di presenza di un unico reddito da lavoro dipendente prestato all’estero, non vi è alcuna somma ma semplicemente il fatto che questo reddito sia da intendere come reddito complessivo, senza ulteriori concorsi di altri redditi (in tal senso anche la sentenza 129/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì e la sentenza n. 944/2023 della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna). Il Giudice riminese osserva anche che la circolare 9/E/2015 non chiarisce affatto la corretta interpretazione dell’art. 165 comma 10, visto che viene citata sia dal Giudice tributario dell’Emilia Romagna, nella citata sentenza 944/2023, per accogliere le tesi del contribuente, sia dall’Agenzia delle Entrate come giustificazione del proprio operato.   La tesi contraria allo scomputo pieno delle imposte estere. La sentenza 301/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini si pone in contrapposizione alla tesi che vuole lo scomputo pieno delle imposte estere. Lo fa richiamando la Giurisprudenza della Corte di Cassazione contenuta nella sentenza 7355/2012 la quale obbliga a una lettura congiunta, ritenuta necessaria,  del comma 1 dell’art. 165 del Tuir con il comma 10 dello stesso articolo. Il comma 1 prevede che vi sia una proporzionalità fra le imposte pagate all’estero e quelle da scontare in Italia, in modo tale che le prime non possano mai superare la quota corrispondente tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo del contribuente. In tal modo la connessione con il successivo comma 10 appare palese, in quanto senza una riduzione proporzionale dell’imposta pagata all’estero, ci si troverebbe di fronte a una detraibilità di quest’ultime maggiore del rapporto previsto tra i redditi prodotti all’estero e quello complessivo. Notizie ImpreseOggi
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In caso di divorzio il proprietario non assegnatario dell’immobile non è obbligato a pagare l’IMU.

In presenza di una sentenza di divorzio che assegna la casa all’altro coniuge, il proprietario non risultante assegnatario non è obbligato a pagare l’Imu, anche in assenza di minori. Ciò in quanto non dispone più dell’immobile dal quale non può nemmeno ritrarre una utilità. Questo principio è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì n. 38 sezione 2 del 19.02.2026 e depositata il 23.02.2026. Il caso. I Giudici tributari sono stati chiamati a decidere su di un accertamento inviato dal Comune di Forlì nel quale si recuperava il mancato versamento IMU su di un immobile ad uso abitativo comprensivo di garage. Il contribuente, regolarmente costituito, ha eccepito che lo stesso non fosse più nella sua disponibilità in quanto assegnato all’altro coniuge in sede di divorzio, con il quale quest’ultimo conviveva il figlio che all’epoca dello scioglimento del matrimonio era minorenne. Il Comune di Forlì ha rigettato la difesa del contribuente, osservando che allo stato attuale il figlio non convive più con la madre, ricorrendo così le condizioni previste da due commi dell’art. 1 della Legge 160/2019:
  • il comma 743 il quale prevede che “è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”;
  • il comma 741 lett c) n. 4 il quale stabilisce che sono considerate abitazioni principali la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice […]”.
La lettura combinata di questi due commi porta a ritenere, secondo l’Ente impositore, che l’esclusione Imu per il proprietario non assegnatario opera solo se nella casa convive, oltre al coniuge separato, anche i figli minorenni. Una volta che questi sono diventati maggiorenni, cessa il regime affidatario e, di conseguenza, anche l’agevolazione fiscale ai fini Imu. Il giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria non condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Comune di Forlì e lo fa richiamando quanto disposto dall’articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02 marzo 2012 n. 16, il quale prevede che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, a seguito di “provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, deve essere intesa come concessione del diritto di abitazione al coniuge separato, escludendo la condizione che vi sia residente pure il minore per godere delle agevolazioni IMU. A parziale giustificazione dell’operato del Comune di Forlì, i giudici osservano che la previsione dell’art. 1 comma 743 della Legge n. 160/2019, successiva alla norma citata del 2012, potrebbe ingenerare dei dubbi interpretativi, facendo ritenere che sia necessaria la presenza nell’abitazione di figli minorenni per giustificare l’esenzione Imu. La Corte, però, ritiene che tale interpretazione sarebbe errata in quanto non escluderebbe dall’agevolazione le coppie senza figli oppure con figli maggiorenni. Tale convincimento è giustificato anche alla luce della circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero delle Finanze, con la quale si è chiarito che nulla è cambiato rispetto alla precedente disciplina e, dunque, non è soggetta a Imu l’abitazione assegnata con provvedimento del Giudice all’altro coniuge anche in assenza di figli minori o interdetti conviventi. Conclusioni. Si può, quindi, concludere che non è tenuto a pagare l’Imu il coniuge a cui è stata tolta la disponibilità dell’abitazione, assegnata all’altro coniuge, anche in assenza di figli minorenni conviventi con quest’ultimo. Il comma 743 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 non va a modificare la disciplina vigente, ma introduce una specifica (superflua e portatrice di confusione, si potrebbe aggiungere) che non implica la decadenza della normativa previgente in materia. Notizie ImpreseOggi
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Il rent to buy è valido anche con una percentuale minima di restituzione degli anticipi.

Non costituisce violazione dei principi giuridici che regolano il contratto di rent to buy il fatto che nello stesso sia prevista una percentuale minima di restituzione degli acconti prezzo erogati in caso di mancato perfezionamento dell’acquisto. E’ questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, sezione 2, con la sentenza n. 381/2025 del 01 dicembre 2025 e depositata il 29.12.2025. Il caso. I Giudici tributari sono stati chiamati a decidere su una controversia riguardante la ripresa a tassazione di un contratto di rent to buy immobiliare, giudicato dal Fisco solo apparente in quanto privo, a loro dire, della clausola dell’obbligo di restituzione, in caso di mancato acquisto, della quota dei canoni imputata a prezzo, in ossequio all’art. 23 del Decreto Legge n. 133 del 2014. Ulteriore motivo di contestazione, oltre a questo, è il fatto che, anche ritenendo buono il contratto pur privo della percentuale di restituzione, la quota in conto prezzo da non restituire deve essere tassata ordinariamente come reddito fondiario in ciascun anno di locazione.   Il contribuente si è difeso evidenziando che, al contrario di quanto asserito nell’accertamento, la clausola di restituzione era ben presente e concordata nel 5% degli acconti prezzo versati durante la vigenza del contratto di rent to buy. Il giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria richiama il comma 1 bis dell’art. 23 del D.L. 133/2014 il quale recita che “le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito”. La norma, come viene osservato, non prevede che la quota dei canoni imputata a conto prezzo debba essere restituita per intero; si limita a enunciare l’obbligo di indicare una quota, determinata sulla base della libera contrattazione delle parti. Nel caso controverso tale quota è individuata, anche se in forma minima. Ciò è sufficiente, per i giudici, per stabilire che il contratto di rent to buy è genuino, e non nasconde, al contrario, un contratto di locazione vero e proprio. Sull’operato in tal senso dell’Agenzia delle Entrate, i Giudici sono netti: “l’argomentazione dell’Ufficio che pretende di espellere il contratto dalla tipologia legale solo perché la percentuale di restituzione è minima non può certo acquisire efficacia per la definizione, oggettivamente esagerata, di “truffa delle etichette” e resta priva di un serio ancoraggio normativo”. Per la cronaca, con il termine “truffa delle etichette” si identifica quella situazione in cui la forma giuridica utilizzata dalle parti non corrisponde alla sua reale sostanza, il tutto per conseguire, come nel caso di specie, un vantaggio tributario. Più prosaicamente, secondo il Fisco si è simulato un contratto di rent to buy quando in realtà è un contratto di locazione. Sulla questione, poi, riguardante la tassazione della parte di acconto prezzo che non andrà restituita, i Giudici sono altrettanto netti nel respingere la tesi dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 4/e del 2015 stabilisce chiaramente che la quota di canone imputata a prezzo non genera, durante il contratto, alcun reddito tassabile, in quanto è da considerare come debito che il proprietario dell’immobile ha verso l’inquilino e che sarà imputato al prezzo in caso di successivo acquisto. Diventa canone di locazione, al netto della percentuale da restituire, interamente nell’anno in cui non si verificherà l’acquisto da parte dell’inquilino. Pretendere, dunque, di tassare tale somma anno per anno, ancor prima di sapere l’esito della vicenda contrattuale, “è giuridicamente insostenibile”. Notizie ImpreseOggi
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Con la variante PAI da rivedere i valori IMU delle aree edificabili.

Con l’adozione della variante PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) vengono introdotti, nella pianificazione urbanistica, dei vincoli sulla possibilità di edificare alcune parti del territorio del Comune di Rimini. Questi vincoli sono sovra ordinati rispetto alla pianificazione urbanistica comunale, cosicché un terreno che il Comune ad oggi ritiene edificabile, se confrontato con quello che stabilisce il PAI, può di fatto non esserlo più. Con un evidente impatto, quindi, anche sul valore dell’area da dichiarare ai fini IMU. Valori aree edificabili ai fini IMU. Per le aree edificabili la base imponibile Imu è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o, in alternativa, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. Nella determinazione di tale valore le norme impongono di tener conto dei seguenti elementi:
  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d'uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Una norma così formulata porta ad avere un valore dell’area assai soggettivo. Per ovviare a questo e limitare il contenzioso, la legge prevede regime di deroga al principio della tassazione sulla base del valore di mercato: i comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Il Comune può contestare il versamento IMU solo nel caso in cui sia inferiore a quello determinato con i valori da questo deliberati. La variante del Piano di Assetto Idrogeologico. Con la variante al PAI che la Regione Emilia ha adottato, e già operativa anche se non approvata definitivamente, il territorio del Comune di Rimini viene suddiviso in tre zone di rischio:
  • ZONA P3 identificata in blu scuro nella foto all’inizio dell’articolo. La pericolosità di inondazioni è considerata elevata e comprende idealmente tutta la zona di San Giuliano, il Centro storico, le Celle e una parte di Rimini Nord tra la via Sacramora e il litorale, fino a circa via Polazzi;
  • ZONA P2 identificata in un blu meno intenso. La pericolosità è media e comprende quasi tutta la zona di Marina centro;
  • ZONA P1 identificata in azzurro. La pericolosità è bassa e riguarda una parte esterna di Marina Centro e una piccola parte di Viserba, nonché una parte esterna del Marecchia.
Questa suddivisione del rischio idrogeologico comporta, come conseguenza, l’impossibilità di realizzare all’interno delle aree perimetrate certi tipi di interventi edilizi:
  • nella zona P3 si può fare solamente della manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di edificabilità. E’ vietata qualsiasi nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti, cambi di destinazione d’uso. Un’area edificabile ubicata in tale perimetro è, di fatto, inedificabile perché non può essere realizzata una nuova costruzione;
  • nella zona P2 si possono effettuare anche ristrutturazioni purchè senza aumento di volume edificato, demolizioni e ricostruzioni e anche parzialmente nuove edificazioni, purchè si dimostri di migliorare il rischio idrogeologico. Un’area edificabile classificata P2 vedrà, quindi, una forte riduzione del suo valore di mercato;
  • nella zona P1 si possono effettuare tutti gli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale per la zona specifica, anche se gli interventi da realizzare dovranno seguire determinati vincoli per il miglioramento del rischio idraulico. Un’area edificabile situata in questo perimetro mantiene senz’altro il suo valore di mercato.
Calcolo IMU, PAI e Microzone. In vista della prossima scadenza dell’acconto IMU per l’anno 2026, si rende necessario che il Comune di Rimini chiarisca come il contribuente si deve comportare nel calcolo dell’imposta dovuta, soprattutto per quelle aree edificabili che si trovano all’interno del perimetro della Zona P3 e, in parte, della Zona P2. Il suo regolamento per le microzone ai fini del calcolo dell’IMU riporta valori ormai non più realistici alla luce di quanto fin qui detto sull’adozione del PAI. Per esempio, un’area fabbricabile nella zona di Viserba, Rivabella e San Giuliano, tutte rientranti nella ZONA P3 con una inedificabilità assoluta, ha un valore al mq. da dichiarare che va da 603,00 euro di Viserba ad euro 749,00 euro di San Giuliano. Le aree di Marina Centro, che sono nell’ambito della ZONA P2 e quindi con un’edificabilità ridotta, hanno un valore secondo il Comune di almeno 954,00 euro al mq di superficie. Al contrario, se il Comune di Rimini decidesse di non variare i valori riportati nelle sue delibere e pretendesse il pagamento dell’IMU su tali valori, oltre a esporsi a un rischio di contenzioso elevato, probabilmente incorrerebbe anche nella violazione dell’art. 53 della Costituzione, quello relativo alla capacità contributiva: il contribuente riminese si troverebbe a pagare imposte su un terreno che fiscalmente è edificabile ma che alla prova dei fatti non lo è affatto.

 

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Nell’accertare una ASD l’Agenzia delle Entrate deve essere più indulgente rispetto ad una impresa normale

Nell’accertare una Associazione Sportiva Dilettantistica l’Agenzia delle Entrate deve applicare il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che comporta che le contestazioni che deve muovere devono tener conto della natura sociale dell’ente e della sua peculiarità organizzativa, senz’altro diversa e meno attenta rispetto a quella di un imprenditore o di un professionista. Questo principio è contenuto nella sentenza n. 383/2025 del 01 dicembre 2025 e depositata il 29 dicembre 2025, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rimini, sezione 2. Il caso. La Corte di Giustizia Tributaria riminese è stata chiamata a decidere su un accertamento nel quale l’Agenzia delle Entrate ha mosso numerosi rilievi contro una Associazione Sportiva Dilettantistica che svolge l’attività di animazione presso degli alberghi o delle strutture turistiche in generale. Rilievi che hanno poi cagionato la decadenza dalle agevolazioni ex Legge 398/91, con ripresa a tassazione ordinaria dei proventi conseguiti nell’esercizio. Le criticità emerse possono essere così riassunte:
  • Violazione della democraticità della vita associativa. Secondo l’Ufficio tale principio, sancito dall’art. 148 comma 8 del Tuir, è stato ripetutamente violato in quanto:
    • il diritto di voto e di nomina dei dirigenti non sono stati effettivamente esercitati;
    • nel libro soci non sono riportati tutti gli iscritti;
    • non risulta dai verbali delle assemblee una effettiva partecipazione alla vita associativa dei soci;
    • le assemblee sono convocate con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla Statuto.
  • svolgimento di prevalente attività commerciale, come risulta dalle fatture emesse e dai verbali del consiglio direttivo, dove traspare che l’attività svolta non è quella di promozione sportiva ma di fornitura di servizi di animazione. In particolare l’Ufficio osserva che la totalità delle fatture viene emessa nei confronti di alberghi o altre strutture ricettive, con una dicitura generica del tipo “compenso per prestazioni animazione svolte dai nostri associati”. In più nei verbali non vi è traccia di alcuna attività istituzionale svolta a favore dei soci;
  • violazione dell’obbligo di tenuta del rendiconto. L’associazione, che si ricorda ha usufruito del regime speciale ex L. 398/91, non ha adempiuto correttamente agli obblighi imposti da tale regime tra cui, ad esempio, quello di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e quelli di vendita.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria. I Giudici osservano, preliminarmente, che l’Asd è regolarmente iscritta al Coni e possiede l’affiliazione a una federazione sportiva. Questa iscrizione, quindi, “comporta una presunzione di legittimità della natura giuridica dell’ente che non può essere superata attraverso mere affermazioni generiche o elementi presuntivi non confortati documentalmente”. Secondo la Corte di Giustizia, quindi, l’iscrizione al Coni rappresenta una presunzione “rafforzata” di svolgimento di attività non commerciale che può essere superata solo con una dimostrazione altrettanto solida da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale non può limitarsi solo a dichiarazioni generiche e non suffragate da prove concrete. Nel giudizio complessivo, la Corte tributaria si attiene al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa nell’accertamento tributario, che assume una importanza specifica quando si tratta di verificare l’attività svolta da un ente no profit. Il principio di proporzionalità “impone che l’azione amministrativa sia commisurata agli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento”. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, “tale principio assume particolare rilevanza considerando la natura sociale dell’attività svolta e la limitata dimensione economica di tali enti”. Tutto questo si concretizza, nel caso di specie, con le seguenti attenuanti:
  • per quanto riguarda i rilievi circa la scarsa partecipazione alle assemblee, alla irregolarità della tenuta della documentazione o eventuali differenze contabili, si può concludere che queste siano da ricondurre alla “gestione semplificata tipica di un ente che opera con finalità sociali e sportive”. Una certa imprecisione amministrativa, se non proprio lieve confusione, deve essere ascritta non già a malafede fiscale ma bensì alla natura volontaristica e spontaneistica di un sodalizio sportivo. Con l’aggiunta, poi, che i ricavi non sono stati occultati ma regolarmente dichiarati, ancorchè con l’agevolazione 398/91;
  • per quanto riguarda la irregolare tenuta del rendiconto, le differenze contabili rispetto alla documentazione bancaria, possono essere tollerate in quanto, secondo la Corte tributaria, sono da ricondurre a violazioni meramente formali dovute alla “gestione semplificata tipica degli enti sportivi dilettantistici”; queste differenze non possono assumere il carattere di gravità che comporta la decadenza dal regime agevolativo di cui alla Legge 398/91.
Conclusioni. Secondo i giudici tributari riminesi, dunque, nello svolgimento del proprio operato verso le associazioni sportive dilettantistiche, l’Agenzia delle Entrate deve usare un criterio di verifica più “indulgente” rispetto a quello ordinariamente utilizzato nei confronti di imprese o liberi professionisti. Così che, ad esempio, una eventuale differenza tra gli estratti conto bancari e il rendiconto finale non può costituire motivo di decadenza dalle agevolazioni fiscali come non può fare altrettanto una certa genericità del contenuto dei verbali dei consigli direttivi o dell’assemblea dei soci. Notizie ImpreseOggi
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Eugenio Finardi il 25 aprile, concerti e djset per tutto il fine settimana: torna Balla la Liberazione, la festa Cento Fiori con musica gratuita e street food.

Cooperativa sociale Cento Fiori - Lun, 23/03/2026 - 14:58

Tre giorni di musica e street food a La Serra Cento Fiori: 24 aprile: h 17 Woodoo Child Band e in serata djset Velvet Remember (dj Elio Lucifer rising e dj Fullnelson). Sabato 25 Osaka Flu band e Eugenio Finardi, poi Dj Muna feat. Alessandro Pagliarani sax. Domenica Finale del contest emergenti Palco Zero e i Kaimani distratti band, per concludere Dj set Ikigai Kollective.

Rimini – Con Eugenio Finardi come evento clou, entra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e djset completamente gratuiti proposto dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per festeggiare degnamente il XXV aprile. E lo fa come sempre nel parco recuperato alla città de La Serra Cento Fiori, l’appezzamento di terreno e gli edifici ai bordi del polmone verde della città di Rimini, il parco XXV aprile.

Non solo grandi nomi – e che nome! Finardi: bandiera del cantautorato d’avanguardia negli anni ‘70 e una carriera di successi lunghi 50 anni – per il palco nell’erba, ma anche musicisti già affermati in ambito nazionale e locale. E così c’è spazio per gli esordienti di Palco Zero, la finale del contest Risuona Rimini per band emergenti, per conferme musicali locali come i Kaimani distratti e il loro repertorio ispirato a Rino Gaetano, per gli aretini Osaka flu band, gruppo indie eclettico e indipendente, per le atmosfere musicali dell’epoca hippy dei Woodoo Child. Insomma, ce n’è per tutti i gusti nel grande prato della Serra Cento Fiori, da chi ha vissuto le proposte musicali d’epoca e vicine a chi vuole conoscere i sapori che hanno attraversato l’etere e le generazioni. Tutte unite dai valori della Resistenza italiana alle barbarie nazifasciste.

E per chi ama ballare tre djset che vi faranno irresistibilmente muovere i piedi, tre conferme per il pubblico danzante che affolla il parco. Venerdì sera è l’iconico tempio del rock riminese che rivive i fasti orchestrati dall’indimenticato e indimenticabile Thomas Balsamini: il Velvet risorge a Balla la Liberazione con la proposta di dj Elio Lucifer rising e dj Fullnelson. E con un grazie a Lucia Chiavari per mantenere vivo, attuale e fresco il progetto culturale del Velvet. Sabato 25 aprile il duo che non ti aspetti e che ti sorprende sempre: Dj Muna da radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani sax. I ritmi trascinati della meglio musica a cavallo del vecchio e nuovo millennio sottolineati dalle improvvisazioni del sax di Ale Paglia. Venite ad ascoltare questi Cool Twins e guardate come scatenano la platea. La terza proposta sono gli Ikigai collective, un gruppo di amici che uniscono la musica elettronica contemporanea con ambientazioni uniche, miscelando suoni e visual per una esperienza coinvolgente. Il giusto mood per salutare la festa della Liberazione e continuare a viverla per altri 364 giorni.

Un paragrafo dedicato l’immagine dell’evento, quest’anno creata dalla inedita ed esordiente coppia creativa, con Rob Grassilli a illustrare la Festa della Liberazione e i testi di Enrico Rotelli. Il papavero musicista, eco della Guerra di Piero, suona sul prato della Cento Fiori, rinnovando la tradizione di chiamare un illustratore a interpretare lo spirito della Festa e donare alla città un po’ della sua arte. Dopo le splendide prove di Samuele Grassi e Giada Romano, il tratto inconfondibile di Rob Grassilli dona ulteriore leggerezza a questo appuntamento con i valori della Liberazione e la cultura del tempo libero. Il suo disegno, come sempre nella comunicazione Cento Fiori, abbellirà i muri e le plance della città con i manifesti, ingentilirà i giornali e contrasterà sui social le composizioni dell’Intelligenza Artificiale, restituendo le emozioni che solo il talento e l’applicazione sanno donare al pubblico. Grazie Rob, grazie agli artisti che ti hanno preceduto.

E ora spazio al programma e alle brevi schede degli artisti che ci accompagneranno in questo denso fine settimane del XXV aprile.

Programma e schede artisti

Venerdi 24

Ore 17 Woodoo Child band
In serata Dj set Velvet Remember con dj Elio Lucifer rising e dj Fullnelson

Sabato 25

Ore 17 Osaka Flu band
Eugenio Finardi in concerto
In serata Dj Muna da radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani sax

Domenica 26

Ore 17 Palco zero contest per giovani band a cura di Risuona Rimini
Kaimani distratti band
In serata Dj set Ikigai kollective

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Dopo oltre cinquant’anni di carriera e con circa 40 date all’attivo nel 2025, Eugenio Finardi prosegue il suo percorso artistico con TUTTO FINARDI, uno spettacolo che attraversa le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di musica che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana.

Accanto ai grandi successi, trovano spazio i brani tratti dal nuovo album TUTTO, pubblicato a maggio 2025: un lavoro sorprendente per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità e profondità. Sul palco, insieme a lui, tre musicisti di grande sensibilità contribuiscono a costruire atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili.

Con il passare degli anni, la voce di Eugenio è diventata uno strumento sempre più duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che affrontano temi universali. A distinguere Finardi resta la sua spontaneità e la capacità di instaurare un dialogo autentico con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e irripetibile.

Line-up

Eugenio Finardi – voce
Giuvazza Maggiore – chitarra, loop, cori
Maximilian Agostini – tastiere, basso, cori
Claudio Arfinengo – batteria, percussioni

Osaka Flu band

Anche se il nostro nome arriva da un virus letale, non siamo contagiosi, vogliamo solo raccontare il mondo attraverso i nostri occhi: i nostri testi sono diretti ed energici, mentre il sound mescola indie, punk e cantautorato. Abbiamo iniziato il nostro percorso musicale nel 2010 ad Arezzo, con influenze che vanno dai Clash a Rancid, da Cash e Devo a Bob Dylan, da Gaber a De André.

Siamo una band totalmente indipendente composta da Denni (chitarra, voce), Cecco (basso, voce)  e Michi (batteria, voce): ci occupiamo personalmente della scrittura e composizione dei brani, della produzione, promozione e distribuzione.

La nostra filosofia è semplice: nessuna ricerca di consenso, nessun artificio compositivo o retorico; le basi senza fronzoli sono accompagnate da testi che affrontano temi sociali, politici, ambientali e intimi con un’ironia irriverente. 

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Un viaggio sonoro che attraversa i ritmi travolgenti degli anni ’90 e 2000. Folk, rock, hip hop e dance in un set eclettico e coinvolgente, arricchito dal sax energico e raffinato di Ale Paglia. Un’esperienza musicale tutta da ballare.

Alessandro Pagliarani (Ale Paglia), riminese, diplomato in sax e polistrumentista, si esibisce con il sax nelle più svariate forme e modalità, collaborando in studio e dal vivo con gran parte delle band, degli artisti e dei cantautori della scena riminese e con le realtà che mettono la musica al centro di attività sociali.

Matteo Munaretto (Muna), DJ e producer riminese, ha iniziato a studiare pianoforte classico per poi avvicinarsi ai sintetizzatori e alla musica elettronica. Nel 2006 vince il premio come miglior DJ/Producer nel concorso “Nokia for Music”, suonando al fianco di artisti come Tiga e Timo Maas, e aprendo l’esibizione dei Gotan Project. Nel 2007, ha ottenuto il premio per il miglior progetto Hip Hop con “Efficienza Sonika” al Mei Hip Hop Award italiano. Ha prodotto diverse tracce di musica elettronica e house con i progetti Muna, Mendez & Muna, Efficienza Sonika e Wasabit.

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I Voodoo Child sono un trio caratterizzato da un sound blues-rock e funk che ricorda l’epoca anni ’60-’70, in particolare l’era hippie di Woodstock, quel periodo di vera e propria esplosione musicale, in cui amore, arte e libertà erano una cosa sola.

Lo stile della band è una fusione tra il funk/rock psichedelico con venature soul del secondo Jimi Hendrix (con richiami anche al sound dei Doors) ed il blues classico americano ed inglese (le influenze di Al Kooper, Mike Bloomfield, Carlos Santana, John Mayall ed Eric Clapton sono molto evidenti).

I Voodoo Child sono stati scelti più volte per diverse rassegne a tema ed hanno alle spalle oltre 600 live. Nel 2023 hanno effettuato un tour in Germania, a marzo 2024 un tour in Olanda (con date ad Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Amsterdam e Volendam). A ottobre 2024 un tour in Nord Europa, con date in Danimarca (Copenhagen) e Svezia, al prestigioso Flat Cap di Helsingborg. Il 31 dicembre 2024 la band è stata chiamata a suonare al leggendario Hard Rock Café di Amsterdam. In ‘estate 2025 un altro tour in Danimarca e Svezia (con date a Copenhagen, Roskilde ed Helsingborg), mentre per fine anno la band ha debuttato in Svizzera ed è tornata a suonare a Berlino.

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I Kaimani Distratti (chiamato inizialmente Omaggio a un eroe a tempo perso) è un omaggio alle canzoni e al mondo scanzonato e ironico di Rino Gaetano. Il gruppo nasce a Rimini e comincia la sua attività live nel 2008 e, da allora, gira molti locali della Romagna.

E’ il segno che le canzoni di Rino Gaetano sanno coinvolgere gente di tutte le età con testi sorprendentemente attuali. Il progetto si adatta in situazioni acustiche in duo o trio, più intimo, oppure full band con un grande spettacolo live. L’intento finale è sempre riportare lo spirito originario di Rino rimasto da sempre un ragazzo di Calabria con la chitarra in mano e tanti sogni nel cassetto.

Componenti:

Beppe Ardito – voce e chitarra
Fabrizio Flisi – tastiere e fisarmonica
Gianluca Fabbri – contrabbasso
Federico Lapa – batteria
Alessandro Pagliarani – sax
Alessia Ridolfi – violino, cori

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Ikigai collective è un gruppo di amici che condividono una forte passione per la musica e l’organizzazione di eventi con ambientazioni uniche. Veniamo da mondi diversi, quali il design, la psicologia, l’imprenditoria e la ristorazione. Anni fa abbiamo deciso di unire le forze per dare vita ad un progetto che coinvolgesse le nostre passioni in una visione comune, volta a regalare al pubblico un concetto di “divertimento” variopinto e ricco di show. Accompagnato da artisti di musica elettronica e performers con cui abbiamo la gioia di collaborare. La costante voglia di imparare ed evolverci, ci ha permesso di ritrovarci da anni nella progettazione di eventi in svariate location e in tanti ambiti di Rimini e dintorni.

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La Corte di Giustizia UE decreta la fine del project financing per le spiagge

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 5 febbraio 2026 sulla causa C-810/24, ha stabilito l’illegittimità del diritto di prelazione a favore del promotore di una procedura di finanza di progetto (project financing), perché contrario ai principi di parità di trattamento e di concorrenza contenuti nella direttiva 2014/23 nonché del principio della libertà di stabilimento, previsto dall’articolo 49 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. La pronuncia della Corte di Giustizia UE è una pietra tombale sul tentativo di bypassare la direttiva Bolkestein utilizzando il project financing quale strumento utile a garantire il diritto di prelazione a favore dei concessionari demaniali uscenti. Codice degli appalti e project financing. La finanza di progetto, o volgarmente “project financing” era prevista originariamente dall’art. 183 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed è stata riproposta dal D. Lgs. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) attraverso l’art. 193 e seguenti. Si concretizza nella proposta che un soggetto privato invia alla pubblica amministrazione per la realizzazione di una determinata opera pubblica, ricevendo in cambio una concessione di lungo periodo, necessaria per generare i flussi di cassa da impiegare nella remunerazione dell’investimento che viene fatto. La Pubblica Amministrazione ha obbligo, una volta ricevuta questa proposta, di indire una gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui, all’esito di questa gara, vi sia una offerta migliore rispetto a quella formulata dal soggetto proponente il project financing, quest’ultimo ha il diritto di adeguare la sua originaria offerta a quella risultante migliore, aggiudicandosi così la possibilità di realizzare l’opera. Questo rappresenta a tutti gli effetti un diritto di prelazione per il soggetto proponente il project financing, il quale ha comunque sempre l’ultima parola sull’esito della gara pubblica a cui ha partecipato.   La Corte di Giustizia europea e il project financing. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a giudicare sul caso di un project financing all’interno del Comune di Milano e relativo alla costruzione di servizi igienici pubblici a carico del privato, il quale in cambio ha ricevuto la possibilità di utilizzare gli stessi per veicolare messaggi pubblicitari. Il fulcro centrale del contenzioso che ne è scaturito riguarda la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione Europea, del diritto del proponente il progetto di adeguare la sua offerta a quella ritenuta migliore all’esito della gara, presentata da un partecipante estraneo alla trattativa con la Pubblica Amministrazione. Corte di Giustizia dell’Unione ha ritenuto illegittimo questa specie di diritto di prelazione a favore del proponente il project financing per i seguenti motivi:
  • è contrario al principio di “parità di trattamento” sancito dall’art. 3 paragrafo 1 della direttiva 2014/23. Secondo i giudici, per come formulato, il diritto di prelazione consente al proponente di avere un vantaggio competitivo reale rispetto agli altri partecipanti alla gara, potendo lui rimettere in discussione la graduatoria della gara stessa, modificando addirittura il prezzo che aveva indicato originariamente nella sua offerta. Questa facoltà è in contrasto con le norme UE che prevedono un piano di parità tra gli offerenti sia in sede di preparazione delle offerte, sia nel momento in cui queste offerte vengono esaminate dall’amministrazione pubblica;
  • è contrario al principio della “concorrenza effettiva” di cui all’art. 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/23. La possibilità per il proponente di modificare la propria offerta successivamente all’esito della gara, apre lo spazio a una vera e propria trattativa fra l’amministrazione e il proponente stesso, cosa ampiamente vietata dalle norme dell’Unione Europea;
  • è contrario al principio della “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 49 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto può dissuadere gli operatori economici di altri Stati Membri dal partecipare a una procedura di project financing.
Project financing e gare per la concessione delle spiagge. Come detto all’inizio, nel tentativo di correggere la direttiva Bolkestein nella parte in cui esclude la prelazione a favore del concessionario uscente, alcune amministrazioni pubbliche hanno pensato di utilizzare lo strumento del project financing, ritenendolo adatto a questo scopo. Tra queste amministrazione si può citare il Comune di Bellaria – Igea Marina, il quale ha iniziato un dialogo con la locale Cooperativa Bagnini (che raggruppa novanta soci) per definire un progetto di parternariato pubblico – privato riguardante la sistemazione dell’arenile. La filosofia di fondo di questo parternariato si basa sul fatto che i bagnini si impegnano a realizzare delle opere pubbliche (sistemazione del lungomare, riqualificazione dell’arenile eccetera) e in cambio ricevono la concessione a utilizzare le spiagge nel tempo utile necessario a rientrare dell’investimento a favore del pubblico. Se lo scopo di questo lavoro è anche quello di bypassare la Bolkestein, su questo aspetto la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 05 febbraio 2026 è una vera e propria pietra tombale: all’esito della gara pubblica per i proponenti non vi è più alcun diritto a pareggiare l’offerta migliorativa di eventuali concorrenti estranei al loro gruppo. Si ritroveranno, quindi, a spendere risorse per presentare un progetto di sistemazione dell’arenile che alla fine potrà essere realizzato da qualcun altro, il quale avrà come unico obbligo quello di rimborsargli solo le spese sostenute per la redazione del progetto stesso, e comunque nella misura massima del 2,5% del valore stimato dell’investimento. Notizie ImpreseOggi
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Casa Circondariale di Rimini: con l’informatica uno sguardo verso il futuro: intervista di Radio Icaro

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 19/03/2026 - 14:18
La finestra quotidiana di Radio Icaro dedicata al sociale, condotta da Stefano Rossini, ha visto il nostro lavoro come ospite. Grazie!

Stefano Rossini, giornalista sociale su Radio Icaro e Icaro Tv, ha letto del progetto della Cooperativa sociale Cento Fiori di informatica e comunicazione nella Sezione Attenuata Trattamento Tossicodipendenti della Casa Circondariale di Rimini.

Qui l’intervista a Enrico Rotelli, uno dei tre curatori del progetto insieme a Camilla Ginestra e Valentina Selvaggio, nella finestra quotidiana dedicata al Terzo settore che Rossini cura per Radio Icaro.

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La ritenuta applicata a San Marino non può essere detratta dal forfettario italiano

L’articolo 102 della Legge n. 166 del 2013 della Repubblica di San Marino prevede che l’operatore economico di San Marino applica, alle prestazioni di lavoro autonomo pagate a favore di soggetti residenti esteri, una ritenuta a titolo di imposta del 20% del compenso erogato. Sulla base della risoluzione 36/e del 15 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate, questa ritenuta non fa maturare al professionista italiano in regime forfettario, il credito per le imposte pagate all’estero e, dunque, non la può scomputare dalle imposte che deve pagare in Italia. Il regime forfettario e l’art. 165 del Tuir. Il regime forfettario è previsto dal comma 54 e seguente della legge n. 190 del 2014 ed è il regime naturale che si applica a tutte le persone fisiche che svolgono attività professionale e di impresa, che non superano il limite di euro 85.000 di ricavi annui. E’ un regime che si sceglie su opzione del contribuente, il quale può benissimo optare, al suo posto, per la determinazione ordinaria del reddito. Per espressa previsione normativa contenuta nel comma 64 l’imposta che si applica è “un’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. Trattandosi di un reddito soggetto a una imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) del Tuir, il reddito del contribuente forfettario non rientra nella formazione del reddito complessivo, escludendo in tal guisa, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di maturare il credito per le imposte pagate all’estero. Invero l’articolo 165 del Tuir, che norma il criterio per ottenere il credito di imposta per i redditi pagati all’estero, stabilisce che per beneficiare di quest’ultimo è necessario che alla formazione del reddito complessivo devono concorrere anche i redditi prodotti all’estero. In difetto, come nel caso del reddito prodotto in regime forfettario che non concorre, per quanto detto sopra, alla formazione del reddito complessivo, la ritenuta a titolo di imposta non può essere conteggiata in detrazione alle imposte da pagare in Italia. L’Agenzia delle Entrate, poi, suffraga questa sua posizione anche ricorrendo alla circolare n. 9/e del 5 marzo 2015, in cui si legge che l’articolo 165 del Tuir non trova la sua applicazione “in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dalla stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi”. La Convenzione contro le doppie imposizioni e la Cassazione. A parere di chi scrive non si può trovare nemmeno alcun giovamento nell’articolo 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino e nemmeno nella recente giurisprudenza della Cassazione riguardante la ritenuta a titolo di imposta sui dividenti esteri. L’articolo 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino prevede che se un residente in Italia produce dei redditi imponibili a San Marino, “nel calcolare le proprie imposte specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione” può detrarre le imposte sui redditi pagate sempre a San Marino. Tuttavia l’articolo 2 della Convenzione circoscrive l’applicazione della stessa, tra le altre imposte, alle “imposte sul reddito delle persone fisiche” non citando espressamente la sua estensione anche alle imposte sostitutive sui redditi delle persone fisiche, come quella del regime forfettario. Nemmeno la giurisprudenza della Cassazione può aiutare a risolvere il problema del professionista forfettario che lavora anche con San Marino. Il caso trattato dagli Ermellini che più si avvicina a quello in commento è quello che riguarda le ritenute a titolo di imposta pagate sui dividendi esteri. Il soggetto italiano, persona fisica, che percepisce dei dividendi da delle società straniere, subisce una ritenuta in quel Paese a titolo di imposta. In Italia lo stesso reddito è tassato con un’imposta sostitutiva e, quindi, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, il contribuente non può beneficiare del relativo credito per le imposte pagate all’estero. Tuttavia la Cassazione, con la sentenza n. 25698/2022 poi confermata dalla sentenza numero 10204/2024, ha stabilito che qualora la tassazione con imposta sostitutiva avvenga “non su richiesta del beneficiario del reddito ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagato in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d’America) si deve considerare detraibile”. Il contribuente forfettario italiano non è obbligato ad applicare tale regime (come avviene, invece, nel caso della tassazione dei dividendi) ma lo sceglie spontaneamente. Di conseguenza il principio della Cassazione sopra enunciato non può trovare alcuna applicazione. Conclusione. La posizione dell’Agenzia delle Entrate sul tema della ritenuta estera subita dal professionista in regime forfettario, pur creando una ingiusta duplicazione di imposta per il contribuente italiano, appare al momento coerente con il quadro normativo. Il professionista forfettario, dunque, dovrà tener presente che sul reddito percepito per le prestazioni rese a San Marino, la sua tassazione effettiva sarà ben superiore al 5% o al 15% prevista per il regime da lui adottato. Analisi e commenti ImpreseOggi
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Perché è inutile fiscalmente immatricolare le autovetture come autocarri

La pietra filosofale che gli alchimisti fiscali cercano da anni è quella di rendere possibile detrarre interamente il costo di un’autovettura quand’anche questa non viene usata affatto, in parte o interamente, nell’attività di impresa svolta. La ricerca di questo Eldorado ha portato a una soluzione a dir poco fantasiosa: immatricolare un’autovettura come autocarro, in modo da gabbare apparentemente il Fisco opponendogli il fatto che un autocarro è per sua natura sempre utilizzabile solo e solamente nell’attività di impresa. Spiace, però, deludere i fautori di questa teoria: se non si cambiano le norme attuali, così non è. Ci si può adoperare, con il fattivo aiuto dei rivenditori d’auto, per far sì che una city car o un Suv rientrino nella stessa categoria di un bilico autoarticolato, ma sul piano strettamente fiscale rimane pur sempre una city car con la deducibilità fiscale limitata. La deducibilità delle autovetture secondo il Tuir. L’articolo di riferimento quando si parla di deducibilità dei costi delle autovetture è l’art. 164 co. 1 del Dpr 917/1986, il quale distingue due tipi di autoveicoli: quelli deducibili integralmente e quelli deducibili parzialmente. Il comma 1 lettera a) prevede che siano deducibili integralmente le autovetture, i caravan, i ciclomotori e i motocicli, “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”. Per far sì che i costi riferiti a una autovettura siano interamente deducibili occorre che questa sia un bene strumentale impiegato “esclusivamente” nell’attività di impresa. Ad esempio, per una società di autonoleggio, i costi relativi a una piccola utilitaria sono interamente deducibili, perché essa rappresenta l’oggetto principale dell’attività. Stessa cosa per un camioncino con due posti per un imbianchino: serve per andare a fare i lavori in giro dai clienti.  Il termine “esclusivamente”, poi, serve per indicare l’impossibilità di poterli utilizzare in usi diversi da quelli di impresa. Difficilmente, infatti, un camioncino con il ribaltabile può essere pensato per portare in giro la famiglia nel week-end. Il comma 1 alla lettera b), introduce la categoria residuale: tutte le autovetture, i caravan, i ciclomotori e i motocicli che non possono essere utilizzati “esclusivamente” nell’attività di impresa o professionale hanno una deducibilità ridotta al 20% calcolata su un massimale di costo, che è pari ad euro 18.075,99 per le autovetture, €4.131,66 per i motocicli e €2.065,83 per i ciclomotori. Nel caso i mezzi appartengano agli agenti rappresentanti, la deducibilità sale all’80% e i predetti limiti aumentano ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli ed euro 5.164,57 per i motocicli e i ciclomotori. Si osserva, altresì, che la norma fiscale del Tuir non riporta in alcun modo la parola “autocarro” ma solo ed esclusivamente la parola “autovetture”. La conseguenza di questa mancanza fa sì che opporre al Fisco l’immatricolazione “autocarro” per godere della deducibilità massima non serve a niente, perché nessuna norma fa discendere da tale tipologia di mezzi una presunzione legale assoluta a favore del contribuente. Si deve sempre dimostrare che il suo impiego è “inerente” all’attività di impresa. Dove, per inerenza, si indica quel principio per cui i costi e le spese sono deducibili dal reddito d'impresa solo se funzionalmente legati all'attività svolta, ossia finalizzati alla produzione di ricavi o proventi, escludendo costi di natura personale. L’art. 35 comma 11 del D.L. 223/2006. Proprio per evitare l’abuso della definizione “autocarro” nonché il più generale abuso nell’ambito della deducibilità dei veicoli a motore (che ha portato persino per alcuni a rendere interamente deducibile l’auto a uso ufficio), il Legislatore è dovuto intervenire specificando chiaramente quali sono i veicoli che meritano un’ampia deducibilità fiscale. Lo ha fatto con l’art. 35 comma 11 del D.L. 223/2006 il quale, rimandando a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito la deducibilità limitata al 20% per tutti quei veicoli che, nonostante gli adattamenti che servono per farli diventare autocarri, permettono comunque l’utilizzo per il trasporto privato delle persone. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato emanato il 06 dicembre 2006 e prevede che debbano avere la deducibilità ridotta quei veicoli che, pur essendo immatricolati come N1 (veicoli per trasporto merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate), abbiano contemporaneamente:
  • codice di carrozzeria F0, cioè “furgone con cabina integrata nella carrozzeria”;
  • quattro o più posti;
  • rapporto tra potenza del motore (espresso in KW) e la portata del veicolo (ottenuta come differenza fra massa complessiva e tara) sia uguale o superiore a 180.
Nel caso in cui venga a mancare anche solo uno di questi requisiti, l’autovettura può non essere considerata un “finto autocarro”. Conclusione. Bisogna diffidare da chi vende autovetture immatricolate “autocarro” con la promessa della loro intera deducibilità fiscale. Come visto, se il contribuente vuole dedurre i costi delle autovetture oltre al limite del 20% consentito, deve sempre dimostrare il suo impiego esclusivo all’interno della sua attività di impresa o professionale. Opporre l’immatricolazione ad uso “autocarro” non è di per sé condizione sufficiente per vedersi riconosciuta la deducibilità piena dei relativi costi sostenuti. Analisi e commenti ImpreseOggi
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Andromeda – Sezione Attenuata della Casa Circondariale di Rimini: con l’informatica uno sguardo verso il futuro

Cooperativa sociale Cento Fiori - Lun, 02/03/2026 - 17:56
Un progetto per i detenuti della sezione trattamento tossicodipendenti impostato per arricchire le nozioni di informatica con elementi di comunicazione e di marketing attraverso la redazione di un curriculum e una lettera di presentazione.

Autori: Camilla Ginestra, Enrico Rotelli, Valentina Selvaggio

La cooperativa sociale Cento Fiori svolge nella Sezione a custodia Attenuata Trattamento Tossicodipendenti (Seatt) Andromeda della Casa Circondariale di Rimini un servizio volto a individuare e sostenere il percorso più idoneo al reinserimento sociale dei detenuti tossicodipendenti, coinvolgendo direttamente in prima persona il singolo utente e l’équipe di trattamento.

Nell’ambito di questo servizio, l’allora curatrice del servizio, la psicologa Valentina Selvaggio, ha coinvolto Enrico Rotelli, giornalista responsabile della comunicazione Cento Fiori, per impostare un corso di formazione di informatica. Nel bagaglio esperienziale della Cooperativa c’era già qualcosa di analogo, avviato con l’allestimento di un’aula di informatica presso la Comunità Terapeutica e il Cod di Vallecchio, grazie all’aiuto della Sgr. Per rendere il progetto in carcere più utile e interessante, abbiamo impostato come scopi finali la redazione di un curriculum di lavoro e di una lettera di presentazione, arricchendo così le nozioni di informatica con elementi di comunicazione e di marketing, ovviamente marketing di se stessi. Insomma, ci siamo dati un orizzonte che superava, fin dagli scopi, sbarre, muri di cinta e torrette di guardia.

In questa fase la consulenza di Primo Pellegrini è stata preziosissima. Sociologo di formazione ed educatore del SerD di Rimini, è da anni impegnato in progetti editoriali di promozione del servizio ma anche di coinvolgimento degli utenti con esperimenti di scrittura “dal basso”. Pellegrini, infatti, appassionato fin da giovane di letteratura in prosa e in poesia, ha accumulato una notevole esperienza nel coinvolgere soggetti affetti da dipendenza in fanzine, giornali e riviste, accompagnandoli nell’apprendere chi una impostazione giornalistica, chi a dipanare una verve narrativa in testi creativi, in racconti o in versi.

La bozza di progetto poi è stata rilevata e affinata dalla psicologa Camilla Ginestra, che è subentrata nel ruolo di curatrice del servizio Seatt Andromeda a Valentina Selvaggio, ora in forza alla Comunità Terapeutica di Vallecchio.

Il contesto carcerario e i requisiti di sicurezza

Non era la prima volta che personale della Cento Fiori provava a creare tali corsi, la vera sfida era e rimaneva il riuscire a realizzarli. I problemi infatti sono le restrizioni che l’ambiente carcerario ha in atto, per ovvi motivi di sicurezza. Computer e cellulari non possono essere portati all’interno dei luoghi di detenzione e Seatt Andromeda, per quanto sia a custodia attenuata, non sfugge a queste restrizioni.

Il primo scoglio per la neoresponsabile Camilla Ginestra è stato quindi reperire all’interno della amministrazione carceraria alcuni PC per le lezioni pratiche, oltre a evadere la pletora di pratiche relative alla sicurezza che ogni progetto e ingresso di estranei comporta. La chiave di volta per il primo successo – ovvero il materiale didattico – è stata la collaborazione della dirigente del carcere, la dottoressa Palma Mercurio, che ha supportato il progetto al pari dell’equipe educativa in forza alla casa circondariale, un pool di psicologhe ed educatrici guidate da Laura Ungaro. Le quali hanno assicurato il ripristino, la resa operativa e la messa in sicurezza di 4 PC portatili, funzionanti e completi con la suite Office.

Gli scopi del progetto

La semplice dicitura “Corso di informatica di base”, applicata ai detenuti e alla Seatt restringe troppo il campo della portata di un simile progetto. Il paziente già affetto da dipendenze e/ o in stato di detenzione ha alcune caratteristiche che devono essere tenuto in gran conto al momento della redazione e della esecuzione di qualunque progetto.

Il primo è il coinvolgimento. Nella routine di una istituzionalizzazione quale il carcere o la comunità, il barlume di novità rappresentato da un’idea di corso, qualunque esso sia, può portare a un’adesione che, man mano che il progetto procede, può scemare fino a scomparire. Il rischio di “mortalità” degli utenti è da tenere in conto sia nella progettazione dell’intervento, sia durante lo svolgimento delle singole lezioni sia nell’intero arco del corso.

Un secondo aspetto è la necessità di mantenere il focus dell’utente. In questo caso una componente importante è la conduzione delle singole lezioni, che certo devono essere pianificate in precedenza. Occorre però avere “in riserva” degli altri approdi argomentativi o dei “piani di fuga” nel momento in cui la platea comincia ad avere segni di cedimento d’attenzione, o indica dei forti interessi verso alcuni aspetti piuttosto che altri.

Un altro fattore decisivo, talvolta, è il vissuto anche quotidiano dell’utente, che influenza in maniera talvolta drammatico la sua capacità di attenzione o addirittura partecipazione alla lezione o l’abbandono del corso. L’ombra di un provvedimento giudiziario, un colloquio negativo con il proprio legale o con la famiglia, giusto per citare due esempi comuni, così come la prospettiva di un alleggerimento della pena, possono influenzare in un modo o in un altro il procedere dell’apprendimento. In questo senso, lo svolgimento in coppia del corso – docente + psicologo – hanno garantito il controllo della situazione e il necessario supporto alla concentrazione durante le lezioni, talvolta determinando il proseguimento per alcuni utenti dell’intero percorso.

Ultimo ma non minore aspetto, l’orizzonte prospettico del corso, sia da un punto di vista dei contenuti, sia del linguaggio. In esperienze precedenti con utenti provenienti da situazioni ravvicinate di detenzione e di tossicodipendenza, confermate anche dai progetti editoriali curati da Primo Pellegrini, si è notato che i dialoghi e le digressioni durante il corso spesso vertono su argomenti legati alla detenzione, agli aspetti legali superati o incombenti, citazioni o battute su situazioni o esperienze con sostanze. Si arriva al paradosso che argomenti comuni a uomini istituzionalizzati in strutture più o meno coercitive – siano carceri, caserme o navi – come le donne scompaiano completamente dagli scambi verbali, pur essendo copiose in immagini incollate su muri e armadietti.

L’articolazione del corso: tempi, argomenti, modalità di sviluppo delle lezioni

Tenendo presente gli aspetti illustrati nella sezione Gli scopi del progetto, abbiamo impostato una serie di argomenti e di obbiettivi ben definiti, da sviluppare in 4 – 5 appuntamenti di circa un’ora e mezza ciascuno. Tempistiche queste non tassative, influenzate non solo dai partecipanti, ma dallo stesso ambiente carcerario.

Il giorno dell’inizio del corso, ad esempio, una piccola colluttazione nel corridoio principale della zona di maggiore sicurezza ha ritardato l’arrivo dell’agente che sovrintende alla Seatt, rimasto in stand-by finché la situazione non si è normalizzata. Una situazione di nessun pericolo ma che ha reso chiaro fin da subito che le esigenze di servizio in ambito carcerario sono inaspettate e improvvise e quindi possono limitare e diminuire la durata delle lezioni.

La tempistica della lezione, oltre alle esigenze carcerarie, l’hanno dettata gli alunni. Caffé e sigarette prima di cominciare, ovviamente. La Seatt è organizzata con una cucina e una sala comune e delle camere in un unico edificio, con un ampio cortile dedicato allo sport delimitato oltre che dall’edificio da un muro perimetrale: nessun cancello divisorio se non un portone, chiuso, accanto all’ufficio dell’agente in servizio. Il cortile è stata la nostra sala caffè.

Quando l’attenzione cominciava a calare, dopo circa ¾ d’ora, un alunno si è alzato a preparare il secondo giro di caffè. Il clima che si era creato era comunitario e cameratesco, una volta spazzata via l’idea di un rapporto istituzionale che avevano i ragazzi. Dopo due o tre perentori “non mi dare del lei”, e aver specificato che “non sono un professore, sono un utente del computer come lo sarete voi tra poco, che lo usa da qualche anno in più”, e grazie all’aiuto di Camilla, la sala comune di un edificio della Casa Circondariale poteva essere benissimo scambiata per un’aula di un centro di formazione in centro a Rimini.

Il passo successivo è stato quando, distraendosi, parlavano di carcere, pene, articoli di legge, argomenti ovviamente dominanti in quell’ambito. Con decisione abbiamo chiarire bene i termini del gioco: nel tempo che ci veniva concesso, non si parla di carcere, siamo qui per lavorare sul futuro fuori da qui. E i ragazzi, su questa orizzonte, sono entrati subito in partita. Ciascuno con la propria capacità di concentrarsi, è vero, ma in maniera corale e con un notevole spirito collaborativo tra loro.

I contenuti del corso

Facendo tesoro di tutto ciò esposto sopra e di quel che la “provvidenza” donava, abbiamo impostato il corso così:

Una lezione di informatica di base, mettendo bene in evidenza che anche il cellulare è un computer, uguale in tutto e per tutto come funzionamento ad un Pc. E quindi spiegando in modo semplice e immediato cosa è una Ram, una memoria di massa, il processore ecc ecc. In questo modo gli utenti hanno assimilato le informazioni cogliendo che potevano usarle nella vita di tutti i giorni al momento di acquistare un normale telefonino, scegliendolo in base alle loro reali necessità, superando così i linguaggi accattivanti del marketing.

La parte dedicata all’hardware è stata svolta aprendo sotto i loro occhi il computer presente in sezione, un vecchio catenaccio che però è servito a fissare bene le nozioni appena illustrate. Una piccola appendice è stata dedicata alle unità di misura (byte, kilobyte, megabyte, Gigabyte), anche queste spiegate in modo che le nozioni servissero per quello che poteva essere la loro utilità più immediata. In particolare l’acquisto e l’uso di un cellulare, in un rapporto qualità – prezzo quanto più possibile alla loro portata e per conoscere la portata dei dati contenuti in immagini, video, testi. Nozioni queste utili per la gestione del traffico dati e i relativi costi e per la gestione degli spazi delle memorie di PC e cellulari.

Esauriti i pochi ma essenziali argomenti di base, ci siamo concentrati sul software Word e sui contenuti da inserirvi. Una volta accesso il computer e avviato il programma, ogni pc usato a coppie abbiamo cercato di far focalizzare gli alunni sui contenuti tipici di un curriculum, come dati personali – fin qui tutto facile – ma anche sulle esperienze passate, cercando però di superare la mera dicitura di aziende e tempi arricchendola con particolari sui ruoli svolti. Quel che l’alunno dava per scontato, nel giro di poche “interviste” diventava un terreno di analisi delle proprie competenze che via via ampliava la conoscenza di loro stessi e delle proprie capacità. Questa prima stesura del curriculum è stata anche l’occasione per impostare un lavoro sulla sintesi, assolutamente necessaria per rendere quanto più efficace un testo breve. Lavoro che poi verrà ripreso nella stesura della lettera di presentazione.

La quarta lezione è stata dedicata invece alla lettera di presentazione del curriculum. La maggiore difficoltà è stata quella di far comprendere che non si trattava di anticipare o riproporre i contenuti dipanati nel curriculum, ma di creare un testo efficace che fosse propedeutico alla lettura, generando interesse nel destinatario. Abbiamo fatto concentrare gli alunni sulle qualità che potevano emergere dalle loro precedenti posizioni lavorative, usandole come leva per ingenerare interesse. Accanto a queste abbiamo insegnato il valore di studiare il proprio target di lettore, ed inserire dei particolari nel testo che facessero intuire al destinatario che la lettera era mirata esattamente a lui e non una copia inviata indiscriminatamente a una qualunque mail di una mailing list. Molto spesso arrivano curriculum inviati massivamente ad aziende, senza che il mittente si curi di conoscere le caratteristiche del proprio target. Mail che finiscono invariabilmente nel cestino. Gli alunni hanno invece compreso che la selezione del destinatario in base alle proprie esigenze, e quindi la raccolta di informazioni attraverso i canali informativi del target, sono una fonte di aiuto per essere più efficaci nel proprio invio.

L’ultimo giorno è stato dedicato all’utilizzo dei modelli precostituiti della suite di office, inserendo le bozze di curriculum nei file preimpostati, formattando i testi e limandoli ulteriormente per una maggiore efficacia. Infine, la stampa: il lavoro svolto doveva essere consegnato all’alunno come esito finale di uno sforzo non solo personale ma comune.

Infatti le lezioni del corso sono state praticamente seguite da tutti gli appartenenti alla Seatt Andromeda, qualcuno utilizzando il pc, altri seguendo la lezione ma anche intervenendo nella discussione che ciascuno affrontava relativamente al proprio vissuto lavorativo. Si potrebbe parlare di una seduta collettiva di “terapia del lavoro”, dove le informazioni di ciascuno si traducevano in vissuto collettivo, utile a chi materialmente poi aveva scelto di stilare i propri curriculum e la lettera di presentazione. Per non parlare poi del trasfert di informazioni in informatica, i più giovani o più esperti che aiutavano i meno attivi a completare i vari task richiesti, come salvare, ritrovare, copiare, cancellare.

L'articolo Andromeda – Sezione Attenuata della Casa Circondariale di Rimini: con l’informatica uno sguardo verso il futuro proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Come pagano le tasse le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV), regolarmente iscritte al RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, godono dell’esenzione fiscale per le imposte sui redditi per le attività di interesse generale indicate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e, se ricorrono determinati requisiti, sono esentate dall’addebitare l’Iva per le attività commerciali. Le attività di interesse generale. Le attività di interesse generale sono contenute nell’art. 5 del D. Lgs.117/2017 e sono quelle attività che l’ente non commerciale deve svolgere e avere nel proprio oggetto sociale al fine di avere il riconoscimento di ente del terzo settore. In via generale, dunque, si può affermare che se l’associazione è iscritta al RUNTS essa svolge almeno una delle attività di interesse generale per le quali la normativa prevede una generalizzata esenzione dalle imposte sui redditi. Qualifica di ente non commerciale. L’articolo 79 del D. Lgs. 117/2017, al comma 5, stabilisce che un ente del Terzo Settore si considera “non commerciale” quando le attività rientranti nell’oggetto sociale sono maggiori delle attività diverse rispetto a queste. Se non è rispettata questa prevalenza l’ente, dal punto di vista fiscale, non può più essere considerato come “ente non commerciale” ma diventa a tutti gli effetti “ente commerciale”, perdendo tutti i benefici fiscali. La prima verifica, dunque, da fare, ancor prima di capire come si calcolano le tasse, è quella di stabilire se l’associazione in esame possiede il requisito di ente non commerciale. Esenzione imposte sui redditi degli ETS. Il riferimento normativo per stabilire l'esenzione o meno dalle imposte sui redditi rimane sempre l’art. 79 del D. Lgs. 117/2017, il quale stabilisce che le attività di interesse generale di cui all’art. 5 sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo che non supera i costi effettivi. Cosa si intende per “costi effettivi”? La risposta a questa domanda la si trova nel citato articolo 79, il quale stabilisce che nei costi effettivi possono rientrare:
  • costi diretti dell’attività svolta;
  • costi indiretti per tutte le attività di interesse generale;
  • costi generali tra cui quelli finanziari e tributari.
Potrebbe porsi il dubbio se questa verifica di “non commercialità” debba essere fatta puntualmente per ogni servizio reso oppure complessivamente sulla base del bilancio annuale dell’associazione. L’Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 1 del 1/e del 19 febbraio 2026 ha ammesso che la verifica richiesta dalla normativa possa essere fatta complessivamente utilizzando il bilancio dell’associazione. Ciò significa che se il bilancio dell’associazione, nella parte riguardante le attività di interesse generale svolte finisce in pareggio, allora l’ente gode dell’esenzione fiscale. Parziale deroga al principio di pareggio di bilancio. La prima deroga al principio sopra illustrato è quella contenuta nel comma 2-bis dell’art. 79 del D. Lgs. 117/2017. E’ previsto che nel caso in cui i ricavi superino per un massimo del 6% i costi, le attività di interesse generale si intendono comunque esentate, purchè questa differenza non si abbia per più di tre esercizi consecutivi. Se si supera il 6% dei costi, l'attività di interesse generale si considera commerciale già nell'anno di superamento.  Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcune casistiche che potrebbero verificarsi rispetto al superamento o meno della soglia del 6%: Primo caso Anno % eccedenza ricavi su costi Natura della attività 1 1,00% Non commerciale 2 2,00% Non commerciale 3 5,00% Non commerciale 4 Perdita  Non commerciale 5 2,50% Non commerciale 6 3,00% Non commerciale Secondo caso Anno % eccedenza ricavi su costi Natura della attività 1 1,00% Non commerciale 2 2,00% Non commerciale 3 3,00% Non commerciale 4 5,00% Commerciale 5 2,50% Commerciale 6 3,00% Commerciale   Il primo anno di applicazione della verifica del triennio è il 2026, essendo che l'introduzione della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore decorre dal primo gennaio 2026. La seconda deroga al principio illustrato nel precedente paragrafo è contenuta nel comma 3, dove si prevede che, in ogni caso, non sono considerate commerciali:
  • le attività riguardanti la ricerca e sviluppo, svolte direttamente dalle associazioni, purchè gli utili che se ne traggono vengano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca scientifica e nella divulgazione gratuita dei risultati;
  • le attività riguardanti la ricerca e sviluppo che l’associazione non svolge direttamente ma che affida ad università o organismi di ricerca che la svolgono direttamente;
La terza deroga è contenuta nel comma 4, dove si prevede che non rientrano nel calcolo del reddito:
  • i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso la vendita di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, purchè realizzate in concomitanza di celebrazioni o feste istituzionali;
  • i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento, di attività di interesse generale. Nel termine contributo rientra anche il concetto di “corrispettivo” per una prestazione che l’associazione deve rendere a favore dell’amministrazione pubblica.
La quarta deroga è contenuta nel comma 6, dove si prevede che si considerano comunque non commerciali le prestazioni che vengono rese nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi in adempimento alle attività istituzionali dell’ente. L’ultima deroga, infine, sempre contenuta nel comma 6 riguarda le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Regime forfettario per le APS e le Odv. L’art. 86 del D.Lgs. 177/17 prevede un regime fiscale agevolato specifico per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato. Per accedere a tale regime agevolato ai fini Ires e Iva occorre che l’organizzazione, nell’anno precedente, abbia conseguito ricavi da attività commerciale inferiori ad euro 85.000, ragguagliati ad anno. Calcolo IRES per le Aps e le Odv. Il calcolo dell’Ires dovuta è diverso se si tratta di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato:
  • le organizzazioni di volontariato applicano un coefficiente di redditività pari all’1 per cento dei ricavi derivanti dall’attività commerciale. Ciò significa che se una Odv ha ricavi per euro 10.000,00 il calcolo dell’Ires dovuta sarà il seguente:
euro 10.000 x 1% = euro 100,00 euro 100,00 x 24% Ires = euro 24,00 IRES DOVUTA = EURO 24,00
  • le associazioni di promozione sociale applicano, invece, un coefficiente di redditività pari al 3 per cento dei ricavi. Riprendendo l’esempio precedente, le APS determinano l’Ires da versare nel seguente modo:
euro 10.000 x 3% =euro 300,00 euro 300,00 x 24% IRES = euro 72,00 IRES DOVUTA = EURO 72,00 Calcolo dell’Iva dovuta. Nel regime forfettario previsto per le APS e le ODV non è prevista l’applicazione dell’Iva. Pertanto i due tipi di associazione quando emettono la fattura non dovranno addebitare l’Iva. Di conseguenza non potranno nemmeno detrarre l’iva pagata per gli acquisti relativi all’attività commerciale. Le associazioni che aderiscono a questo regime sono poi esonerate anche da tutti gli adempimenti IVA previsti dalla normativa; si devono limitare alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto. Inoltre non sono tenute a:
  • presentare le dichiarazioni annuali IVA;
  • inviare le comunicazioni periodiche Iva (c.d. LIPE);
  • tenere i Registri Iva Acquisti e Vendite;
  • certificare i corrispettivi attraverso l’utilizzo di registratori di cassa telematici.
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DesTEENi Digitali – Traiettorie di prevenzione onlife nel ciclo di vita a Rimini

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 20/02/2026 - 15:36
La nostra Elena Lucarella, collega che segue per Cento Fiori i progetti del territorio di prevenzione per adolescenti alle prese con il mondo digitale, co-firma un intervento sulla rivista scientifica Sestante numero 17.

Autori: Giorgia Bondi, Elena Lucarella, Valentina Moscatiello, Antonella Antonelli, Gina Ancora

Rivista Sestante – Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, Regione Emilia Romagna, numero 17, Generazione Z e Olders. Valutazione interventi clinici e di prossimità.

ABSTRACT

L’ambiente digitale si af?anca oggi ai contesti tradizionali di sviluppo familiare, scolastico, sociale e naturale sollevando interrogativi su come riorientare strategie di informazione, prevenzione e interventi educativi lungo il ciclo di vita. Le tecnologie, da semplici strumenti, sono divenute vere e proprie dimensioni esperienziali entro cui bambini e adolescenti crescono, apprendono e socializzano.

I contesti educativi e i servizi di cura sono chiamati a ride?nire le proprie pratiche, superando modelli rigidi o obsoleti e riconoscendo la dimensione digitale come spazio di crescita, valorizzandone gli aspetti evolutivi e preventivi. Promuovere il benessere digitale signi?ca costruire un equilibrio tra età, tempo, modalità di esposizione e qualità dei contenuti, a tutela dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale delle giovani generazioni.

Nella cornice del Piano Regionale della Prevenzione 2021– 2025 della Regione Emilia-Romagna, l’elaborato illustra l’impegno congiunto dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, Salute Donna, Infanzia e Adolescenza e del Servizio Dipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna – ambito di Rimini, volto a promuovere un uso equilibrato e consapevole delle tecnologie digitali in prima infanzia e adolescenza attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei sistemi educativi, dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS).

Introduzione

Negli ultimi due decenni, l’evoluzione delle tecnologie digitali ha trasformato in profondità le abitudini relazionali, cognitive e sociali, producendo quella che il ?losofo Floridi de?nisce la quarta rivoluzione esistenziale dell’uomo contemporaneo. Egli descrive questa nuova condizione attraverso il concetto di Onlife, una dimensione in cui reale e virtuale si intrecciano costantemente, ride?nendo il nostro modo di vivere, pensare e relazionarci (Floridi, 2015). Sebbene oggi si parli di nativi digitali per sottolineare la precoce familiarità dei bambini con le tecnologie, è opportuno ricordare che le competenze digitali non sono innate, ma devono essere acquisite attraverso una mediazione adulta consapevole (Prensky, 2013). L’esposizione precoce agli schermi, spesso utilizzata dalle famiglie come strumento di regolazione emotiva già nel primo anno di vita, comporta tuttavia rischi signi?cativi. Numerose ricerche evidenziano come, nella fascia 0–2 anni, l’uso incongruo dei dispositivi e la fruizione di contenuti inappropriati possano compromettere sonno, sviluppo cognitivo e linguistico, abilità sociali e abitudini alimentari, con ricadute negative sul benessere emotivo e un possibile aumento del rischio di dipendenza. Queste evidenze sollecitano una ri?essione sull’importanza di promuovere buone genitorialità digitali, intese come l’insieme di pratiche e responsabilità degli adulti nella gestione dell’ambiente digitale, includendo supervisione, trasmissione di competenze e prevenzione dei rischi (Livingstone Ross, 2022). Anche l’adolescenza risente profondamente dell’evoluzione tecnologica: smartphone, social network, piattaforme di streaming e gaming online sono oggi spazi di costruzione identitaria, espressione emotiva e socializzazione. Tuttavia, un uso eccessivo o disfunzionale può favorire forme di disagio psicosociale ?no a veri e propri quadri clinici, tra cui il Gaming Disorder (ICD- 11). In Italia, sebbene manchino dati epidemiologici nazionali sistematizzati, diversi studi regionali e osservatori locali segnalano un aumento dei comportamenti problematici legati al gaming, in particolare dopo la pandemia da COVID- 19. In questo contesto si colloca anche il gioco d’azzardo online, che condivide con videogiochi e social network speci?ci meccanismi psicologici e neurocomportamentali, quali il rinforzo intermittente, la grati?cazione immediata, l’illusione di controllo e il design persuasivo, favorendo condotte ripetitive, craving e progressiva perdita di controllo (King, Delfabbro & Grif?ths, 2010; Grif?ths, 2012; Gainsbury et al., 2015). La crescente accessibilità tramite dispositivi digitali personali, noti?che continue, microtransazioni e sistemi di pagamento rapidi e dematerializzati amplia signi?cativamente la fruibilità del gioco d’azzardo patologico, abbassando le soglie di accesso anche in età giovanile (Derevensky & Gainsbury, 2016; Hing et al., 2017). L’esposizione precoce a tali dinamiche rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di comportamenti di gioco problematico, collocando il gambling online nel più ampio quadro delle dipendenze comportamentali digitali (Blaszczynski & Nower, 2002; APA, 2013; WHO, 2019). La Società Italiana di Pediatria (SIP) segnala, inoltre, come iperconnessione e sovraesposizione a contenuti digitali siano associate a disattenzione, isolamento sociale, disturbi del sonno, sintomi depressivi e ritardi nello sviluppo socio- relazionale. A livello europeo, la prevalenza del Gaming Disorder tra i 12 e i 18 anni è stimata tra l’1% e il 9%, con valori più elevati nei maschi e nei soggetti con vulnerabilità psicologiche (ADHD, disturbi dell’umore, tratti autistici).

Anche nei contesti scolastici e nei Servizi per le Dipendenze Patologiche italiani emergono richieste crescenti di supporto per problematiche legate al gaming, spesso non ancora clinicamente strutturate, ma già impattanti sulla qualità della vita. A fronte di tali rischi, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha promosso vademecum informativi per le famiglie sull’uso consapevole dei dispositivi. Parallelamente, i servizi territoriali di Sanità Pubblica, Salute Donna, Infanzia, Adolescenza e Dipendenze Patologiche hanno iniziato a sviluppare interventi di prevenzione e sensibilizzazione per rafforzare le competenze genitoriali, riconoscendo nella salute digitale una componente essenziale del benessere complessivo. Nel territorio riminese, sono stati avviati due progetti di promozione della salute e prevenzione in continuità tra loro: Educare al Digitale, rivolto alle famiglie con bambini 0–6 anni e promosso in collaborazione con i PLS, e Rel-Azioni Digitali, destinato alle famiglie di preadolescenti e adolescenti, con l’obiettivo di favorire l’intercettazione precoce dei rischi e il raccordo con i servizi specialistici di cura.

1. Descrizione degli interventi di prevenzione e metodologia 1.1. Il Progetto Educare al Digitale

Il progetto Educare al Digitale nasce all’interno del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Rimini – AUSL della Romagna, in collaborazione con i PLS dell’ambito aziendale. Si inserisce nel quadro della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19/2018 e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021–2025, con particolare riferimento agli interventi PL11 (Primi 1000 giorni di vita), PL20 (Sani stili di vita) e PP04 (Prevenzione e Dipendenze). La prima azione progettuale innovativa ha riguardato l’integrazione, a partire dall’anno 2023, nella pratica clinica dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della provincia di Rimini, del software Bilancio di Salute Digitale (BSD), uno strumento di screening che raccoglie dati standardizzati sul rapporto tra bambini e tecnologie, esplorando speci?che aree tematiche (comprensione della realtà e dell’identità virtuale; cyberbullismo; adescamento online; sexting; dipendenza da internet; ritiro sociale e fenomeno Hikikomori; utilizzo di smartphone, tablet e computer; social network e app; videogiochi; youtuber e streamer; serie animate e anime; fumetti e manga; serie TV; musica; equilibrio tra attività digitali, sportive e sedentarie; in?uenza del contesto familiare e presenza di modelli digitali a rischio) e fornendo una fotogra?a aggiornata dello stato di salute digitale nelle diverse fasce d’età che consente l’individuazione precoce di eventuali fattori di rischio. L’approfondimento clinico con il pediatra, supportato dal BSD, è ?nalizzato alla valutazione delle principali dimensioni dello sviluppo digitale del minore attraverso la somministrazione di un questionario durante le periodiche visite di controllo: l’utilizzo dello strumento è stato prioritariamente rivolto ai nuclei con bimbi entro i primi 1000 giorni di vita e successivamente esteso, per una fotogra?a più longitudinale, anche alle famiglie con bimbi di più di 2 anni di età. La generazione di un link consente la compilazione online del questionario da parte delle famiglie e, dai 7 anni, anche dei minori. I risultati, elaborati in tempo reale, vengono condivisi con la famiglia che ha modo di ri?ettere, attraverso apposite schede tematiche elaborate dal software, sugli elementi di criticità emersi nel rapporto con le tecnologie ed eventualmente orienta il pediatra all’invio del nucleo a servizi psicologici specialistici. Il BSD si con?gura, quindi, come uno strumento teorico-pratico in evoluzione, concepito come framework dinamico per la promozione della salute digitale in ambito pediatrico, attraverso il sostegno alla genitorialità, inteso come rafforzamento delle competenze educative nella gestione dell’impatto tecnologico familiare. Parallelamente all’utilizzo del software, sono state sviluppate due principali linee di intervento operative a sostegno della salute psico-comportamentale di bambini e famiglie:

  1. Sportello psicologico gratuito, tenuto da una psicologa- psicoterapeuta esperta, attivo due giorni a settimana presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini (dicembre 2023 – giugno 2024), accessibile su richiesta spontanea da parte dei genitori di bambini 0–6 anni o su invio dei PLS.
  2. “Conversazioni educative sul benessere digitale”, un ciclo di incontri realizzato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, in collaborazione con i servizi educativi e i Centri per le Famiglie. L’obiettivo è intercettare i genitori nei contesti educativi quotidiani, promuovendo momenti di sensibilizzazione e psicoeducazione che combinano informazione, confronto e strategie pratiche per prevenire un uso inadeguato dei dispositivi (limitazione dello screen time, de?nizione di regole condivise durante i pasti, il sonno e la socializzazione, ed evitamento dell’impiego dei devices come strumenti calmanti o di ricompensa).
1.2. Il Progetto Rel-Azioni Digitali

Rel-Azioni Digitali rappresenta un’innovazione territoriale nel campo della prevenzione delle dipendenze digitali in adolescenza, fondata su un modello integrato di prossimità, accessibilità e collaborazione interprofessionale.

A partire dal 2021, l’equipe Prevenzione del SerDP ha implementato la sperimentazione delle Case Ludiche, spazi protetti di informazione, prevenzione e intercettazione precoce collocati in contesti extra-sanitari. Tali setting, attivi nei territori di Rimini e Riccione, con?gurano spazi sicuri, neutri, ove poter giocare, videogiocare, ri?ettere, in cui reale e virtuale si intersecano per promuovere nuove modalità relazionali e partecipative. Nel giugno 2024, in continuità con tale paradigma, sono stati attivati gli sportelli di ascolto e counseling psicologico sul digitale presso le Case Ludiche: A Social-Space (Riccione) e A-GoodGame Space (Rimini). Gli sportelli offrono interventi di informazione e consulenza rivolti ad adolescenti e ?gure adulte di riferimento (genitori, docenti, educatori), con la duplice ?nalità di prevenire l’uso disfunzionale delle tecnologie e di valorizzarne le potenzialità evolutive e relazionali. Tuttora operativi per tre ore settimanali e condotti da una psicologa-psicoterapeuta esperta in dipendenze patologiche, gli sportelli prevedono:

  • colloqui individuali e familiari, su appuntamento o su invio da MMG e PLS;
  • valutazione degli adolescenti condotta mediante l’Adolescent Behavior Questionnaire (ABQ), strumento self-report utilizzato all’interno di una valutazione multimodale, interpretando i comportamenti in relazione al contesto relazionale e di sviluppo dell’adolescente;
  • interventi di counselling breve e psicoeducazione sull’uso regolato dei dispositivi osservazioni comportamentali in ambiente digitale mediante console e device in un setting non stigmatizzante.

L’accesso avviene tramite segnalazione diretta o su invio dei professionisti del territorio; gli esiti della consultazione vengono restituiti in forma scritta al servizio o al medico inviante, con eventuali indicazioni di follow-up o presa in carico specialistica.

Il progetto persegue una duplice ?nalità: favorire l’intercettazione precoce dei comportamenti a rischio e promuovere competenze di autoregolazione e consapevolezza critica nei giovani e nei loro contesti di riferimento. Inoltre, Rel-Azioni Digitali consolida la rete interistituzionale tra servizi sanitari, scolastici e familiari, contribuendo alla costruzione di un modello territoriale di promozione della salute digitale.

2. Implementazione dei progetti e valutazione dell’impatto sui target 2.1. Il Progetto Educare al Digitale

Nel biennio 2023–2025, 10 PLS del territorio (28,6% del totale dei PLS formati) hanno integrato routinariamente lo strumento di screening precoce BSD nella pratica clinica. Sono stati effettuati 304 Bilanci di Salute Digitale su 235 lattanti di età inferiore ai 2 anni (età media: 1 anno). Nei gra?ci di seguito (1-2) sono riportati i principali comportamenti a rischio rilevati in questa fascia di età, tra cui emerge in particolare l’eccessiva e precoce esposizione a contenuti video, associata in letteratura a ritardi nello sviluppo del linguaggio, delle capacità cognitive ed esecutive, nonché a disturbi dell’attenzione e del sonno (Acta Pediatr. 2008, APA 2016).

Il terzo gra?co mostra che la condivisione di foto o video dei ?gli sui social network o sulle applicazioni di messaggistica risulta una pratica relativamente diffusa: il 31% dei genitori dichiara di farlo qualche volta e il 12% spesso, mentre il 29% lo fa raramente e il 28% dichiara di non farlo mai. Nel complesso, oltre quattro genitori su dieci riferiscono una condivisione almeno occasionale di contenuti riguardanti i ?gli, evidenziando come lo sharenting rappresenti un comportamento socialmente rilevante, seppur eterogeneo per frequenza (Blum-Ross & Livingstone, 2017; Brosch, 2016).

L’ultimo gra?co sembrerebbe evidenziare un’elevata consapevolezza ri?essiva rispetto all’uso dei social media, il 76% degli intervistati afferma di pensare sempre alle implicazioni identitarie dei contenuti pubblicati, contro il 24% che dichiara di non farlo. Nonostante un’elevata consapevolezza dichiarata delle implicazioni identitarie della condivisione, impression management, emerge una discrepanza tra atteggiamenti dichiarati e comportamenti, già documentata nella letteratura (Goffman, 1959; boyd, 2014; Steinberg, 2017); pur in presenza di un’elevata ri?essività, una quota signi?cativa di genitori continua a condividere contenuti sui ?gli, sollevando interrogativi sul ruolo dei fattori sociali, normativi e relazionali che in?uenzano le pratiche di condivisione digitale (Bronfenbrenner, 1979; Livingstone et al., 2018).

Le azioni di promozione della salute digitale in capo al progetto si con?gurano come interventi preventivi e psicoeducativi a bassa soglia, orientati alla promozione del benessere digitale e al rafforzamento delle competenze genitoriali, hanno coinvolto 95 genitori, prevalentemente intercettati durante incontri scolastici, 1 nucleo è stato intercettato presso lo sportello di ascolto psicologico, 1 situazione è stata reindirizzata al progetto Rel-Azioni Digitali, non ci sono stati invii diretti da parte dai PLS (Tab.1). Gli esiti sono stati rilevati tramite questionari di gradimento, dai quali sono emerse indicazioni preliminari sull’ef?cacia dell’intervento psicoeducativo ed elementi utili per implementazioni successive. Dal questionario di gradimento (Tab. 2), somministrato al termine dell’iniziativa di gruppo, risultano come temi maggiormente rilevanti: le sane abitudini digitali (riduzione dell’uso dei dispositivi durante pasti, sonno e momenti sociali – 39,3%) e le indicazioni d’uso (evitare i devices come strumenti di ricompensa, punizione, intrattenimento o paci?cazione – 39,3%), seguiti da regole per lo screen time (17,9%) e App di Parental Control (3,5%). Le adesioni agli incontri di gruppo hanno riguardato prevalentemente madri di bambini 3-5 anni, mentre la fascia 0-2 anni è risultata scarsamente rappresentata. Quest’ultimo emerge come dato interessante, che orienta a ri?ettere su come strutturare azioni mirate per aumentare la consapevolezza sul tema del digitale dei neo-genitori.

2.2. Il Progetto Rel-Azioni digitali

La metodologia dello sportello Rel-azioni Digitali prevede l’accesso di genitori, educatori e adolescenti, che possono usufruire di un massimo di cinque incontri di counseling psicologico. Al termine, il professionista valuta l’opportunità di un invio a servizi specialistici o, in alternativa, propone interventi psicoeducativi per genitori, percorsi gruppali o formativi per educatori, o interventi individuali per adolescenti. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole e sostenibile dei dispositivi digitali, af?nché non interferiscano con la traiettoria di sviluppo in adolescenza. Tra luglio 2024 e settembre 2025, il progetto ha intercettato 20 genitori di adolescenti (10–17 anni), perlopiù inviati dai MMG che avevano partecipato ad una formazione tenuta dal SerDP sull’uso problematico delle tecnologie e le nuove forme di dipendenza. Le principali dif?coltà emerse riguardano la gestione del tempo di utilizzo dei devices, le alterazioni del ritmo sonno-veglia e la scarsa autoregolazione rispetto agli impegni quotidiani, in particolare scolastici. Sono stati seguiti 6 adolescenti in percorsi di counseling e 5 educatori dei centri giovanili di Rimini e Riccione, interessati ad approfondire i temi del digitale per migliorare le proprie competenze educative. Inoltre, 2 casi sono stati indirizzati ad altri sportelli specializzati per il Disturbo da Gioco d’Azzardo, a conferma della necessità di una continuità tra gli interventi di prevenzione sul digitale, gaming e GAP e dell’importanza del lavoro di rete. Per gli educatori, i bisogni emersi sono stati affrontati attraverso interventi gruppali psicoeducativi, ?nalizzati a comprendere i mondi digitali abitati dagli adolescenti e a ideare esperienze relazionali più ef?caci nei contesti aggregativi. Il parent training rivolto ai genitori ha mirato a contenere e riorientare paure e resistenze verso il digitale, promuovendo competenze utili a sostenere la relazione genitore-?glio, favorire la condivisione di paure, ansie e strategie di controllo sui propri ?gli legate ai rischi dell’online (dipendenza, cyberbullismo, esposizione a contenuti inappropriati) e a bilanciare ?ducia e sorveglianza. Nei colloqui con gli adolescenti sono emerse fragilità coerenti con la fase evolutiva: i ragazzi hanno mostrato curiosità e apprezzamento per uno spazio di ascolto non giudicante, riconoscendo il bisogno di autonomia e appartenenza online e ri?ettendo sui rischi di un uso disfunzionale. Tra i temi principali ?gurano il con?itto con i genitori, le dif?coltà comunicative intergenerazionali e la fatica nel negoziare regole condivise, in un contesto in cui anche gli adulti faticano a interrogarsi sui propri modelli genitoriali e sui propri usi digitali.

3. Valutazioni di esito e azioni di miglioramento

Alla luce dei dati rilevati, emergono indicazioni signi?cative per l’orientamento delle future azioni di prevenzione e sensibilizzazione, in particolare in relazione al fenomeno della precocizzazione degli esordi psicopatologici nell’ambito della salute mentale e delle dipendenze comportamentali. I progetti Educare al Digitale e Rel-Azioni Digitali hanno evidenziato come il tema della salute digitale sia percepito come rilevante da PLS, MMG, educatori, specialisti e genitori di bambini al di sopra dei 2-3 anni di età, mentre la fascia 0- 2 anni risulta tuttora scarsamente rappresentata. Il periodo prenatale e perinatale, secondo quanto emerge dalla letteratura scienti?ca, resta una s?da per i servizi e gli enti territoriali impegnati nella promozione della salute, in quanto rappresenta una ?nestra temporale determinante per la prevenzione precoce di abitudini digitali disfunzionali e per la sensibilizzazione ad un’introduzione dei dispositivi coerente con l’età evolutiva e con le esigenze relazionali primarie. I genitori di bambini in età prescolare e scolare, più frequentemente già preoccupati per eventuali alterazioni comportamentali, tendono ad accedere con maggiore facilità agli sportelli e agli incontri di sensibilizzazione. Al contrario, i genitori di bambini nella fascia 0–2 anni mostrano una minore partecipazione alle iniziative di promozione della salute digitale. Tale dato rappresenta una criticità signi?cativa, che suggerisce la necessità di individuare nuove strategie di prevenzione e modalità di ingaggio più ef?caci. Potrebbe risultare utile, ad esempio, introdurre speci?ci approfondimenti sul tema della salute digitale all’interno dei corsi di accompagnamento alla nascita, oppure integrare tali contenuti nelle iniziative rivolte ai futuri genitori promosse dai Centri per le Famiglie del territorio, in un’ottica di tempestività e prossimità. Il coinvolgimento dei PLS ha comunque consentito di attivare un’importante azione di prevenzione primaria e secondaria in una fascia di popolazione che manifesta un basso livello di consapevolezza rispetto al tema e una limitata percezione del rischio. Nonostante le attività di sensibilizzazione, infatti, gli invii allo psicologo da parte dei PLS sono stati esigui, indicando la necessità di ulteriori sforzi per accrescere la consapevolezza e la partecipazione delle famiglie. Parallelamente, l’osservazione delle traiettorie di rischio in preadolescenza e adolescenza, emersa attraverso gli interventi di intercettazione precoce e l’abbassamento dell’età di primo accesso ai percorsi trattamentali specialistici, ha messo in evidenza la necessità di orientare le politiche locali verso progettazioni condivise e azioni di rete. Tali azioni devono essere in grado di creare interconnessioni dinamiche tra professionisti e servizi, come dimostrato dall’esperienza dello sportello Rel-Azioni Digitali. L’attivazione di un canale di invio da parte dei MMG allo sportello e la partecipazione di adolescenti in assenza di comportamenti francamente patologici, insieme a quella di operatori che lavorano con questa fascia d’età, rappresentano un risultato signi?cativo. Tali elementi testimoniano il successo della scelta strategica di un contesto non stigmatizzante e della collaborazione strutturata con la rete dei servizi e con il territorio. Questi esiti, seppur ancora in una fase embrionale, appaiono promettenti e pongono le basi per il consolidamento, negli anni, di Rel-Azioni Digitali come nodo stabile e riconosciuto all’interno degli interventi territoriali dedicati alla salute digitale.

Conclusioni

Accettare di operare nel territorio ibrido dell’Onlife non signi?ca ri?utare la tecnologia, ma riconoscerne le potenzialità e i rischi. Essa può essere risorsa di crescita, ma anche rifugio difensivo, risposta immediata a bisogni di sicurezza, riducendo le possibilità di un incontro autentico con centralità l’altro alla e limitando relazione le esperienze consente al trasformative. digitale di con?gurarsi Restituire come strumento e non come difesa, come opportunità e non come orizzonte chiuso. In questa prospettiva, i progetti Educare al Digitale e Rel-Azioni Digitali si delineano come una nuova frontiera della prevenzione, dai primi anni di vita ?no all’adolescenza. Il lavoro con le famiglie ha evidenziato, accanto a un interesse crescente, anche fragilità di ingaggio, indicando la necessità di rafforzare la comunicazione e consolidare un’alleanza più stretta tra servizi sanitari, scuola e genitori. L’educazione digitale si intreccia inevitabilmente con il tema della precocizzazione: l’accesso sempre più anticipato dei bambini ai dispositivi e l’esposizione precoce agli ambienti digitali richiedono interventi preventivi tempestivi, volti a promuovere un uso equilibrato e consapevole delle tecnologie. Ciò implica progetti di prevenzione primaria e di intercettazione precoce basati sulla sinergia tra sanità e scuola: i professionisti sanitari, come primi presidi di salute, hanno il compito di accompagnare le famiglie; la scuola, come luogo di socializzazione e apprendimento, diviene spazio privilegiato per promuovere salute e competenze digitali.

Co-autori

Gina Ancora, Direttore Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza, U.O. Terapia Intensiva Neonatale Rimini Director NIDCAP Training Center Rimini, AUSL Romagna, Ospedale Infermi Rimini, Vice Presidente Consiglio Direttivo Società Italiana di Neonatologia (SIN)

Antonella Antonelli, Pediatra Libera Scelta AUSL Romagna Rimini, Segretario Nazionale FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri

Elena Lucarella, Psicologa-Psicoterapeuta, Cooperativa Sociale Cento Fiori, Rimini

Valentina Moscatiello, Psicologa-Psicoterapeuta

Bibliogra?a

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Sui pensionati frontalieri l’Italia aspetta dal 2018 una risposta dal governo di San Marino.

Il Governo italiano ritiene corretto che i pensionati frontalieri debbano pagare le tasse in Italia e non a San Marino. Tuttavia già a partire dal 2018 si è adoperato per concordare con il Governo sammarinese per introdurre la tassazione concorrente, che può evitare al pensionato frontaliere la doppia imposizione fiscale. Questa è, in sintesi, la risposta che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito all’interrogazione parlamentare n. 5-04972 fatta dagli onorevoli Merola, Gnassi e Toni Ricciardi, sul tema della tassazione dei pensionati residenti in Italia che percepiscono una pensione dalla Repubblica di San Marino. La controversia. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha inviato una serie di accertamenti ai pensionati residenti in Italia che percepiscono una pensione erogata dallo Stato di San Marino, motivandoli con il fatto che l’art. 18 contro le doppie imposizioni debba essere interpretato in senso ristrettivo nella parte in cui introduce la nozione di “sicurezza sociale”. Secondo il Fisco italiano in questa definizione possono rientrare solo quelle prestazioni che lo Stato garantisce ai fini della tutela sociale delle persone in difficoltà: le pensioni di invalidità o quelle “sociali” per le quali non corrisponde una pari copertura di versamenti previdenziali come, invece, accade per le pensioni di anzianità. Per quest’ultime, la tassazione deve avvenire esclusivamente in Italia senza possibilità per il contribuente di vedersi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero. Gli accertamenti hanno alimentato un contenzioso che ha visto le Corti di Giustizia Tributaria pronunciarsi sempre costantemente a favore del contribuente, ritenendo errata la definizione di “sicurezza sociale” fornita dall’Agenzia delle Entrate. Arrivando in tal guisa a concludere che pensionato residente, che riceve una pensione da San Marino, debba unicamente pagare le tasse in quest’ultimo Stato, senza alcuna richiesta impositiva da parte dell’Italia. L’interrogazione. I parlamentari interroganti, dopo aver ricostruito la vicenda dei pensionati italiani che ricevono una pensione dalla Repubblica di San Marino, chiedono al Ministero se ha intenzione di emanare una “circolare o un atto di indirizzo che chiarisca in modo definitivo e uniforme la nozione di “pensioni di sicurezza sociale””, contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni firmata dai due Stati. La posizione del MEF sui pensionati frontalieri. Il Ministero dell’Economia risponde che ritiene corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 41/e del 21 luglio 2003, fa rientrare nelle pensioni di sicurezza sociale solo “le pensioni sociali, le pensioni di invalidità e le integrazioni al minimo, erogate dagli enti sammarinesi”. Le pensioni che vengono corrisposte ad ex lavoratori, invece, devono essere “ricondotte nell’ambito del paragrafo 1 dell’articolo 18 della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva in Italia, Stato di residenza dei percettori”. Il Mef fa sapere che sulla questione, attraverso i canali diplomatici, già a partire dal 2018 (richiesta poi reiterata nell’agosto del 2025) ha cercato una mediazione con il Governo di San Marino, senza ad oggi avere alcuna risposta. La mediazione proposta prevede la tassazione concorrente fra i due Paesi, di modo che San Marino e l’Italia riscuotono le rispettive tasse sulle pensioni, mentre il pensionato frontaliere può scontare il credito per le imposte pagate all’estero, evitando la doppia imposizione. Conclusioni. Il Ministero dell’Economia, nella sua risposta, si trincera dietro l’interpretazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate, del termine “sicurezza sociale”. Interpretazione che, però, è già stata respinta, oltre che dalle Corti di Giustizia tributaria di Primo Grado, anche dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte stabilito che in quel termine debbano far rientrare anche le pensioni di anzianità. In attesa di trovare un accordo con la Repubblica di San Marino, il Governo italiano avrebbe potuto perlomeno pronunciarsi sul tema del credito per le imposte pagate all’estero, la cui esistenza l’Agenzia delle Entrate esclude ma che le Corti di Giustizia Tributaria, invece, accettano in maniera costante come condizione minima prevista anche dalle norme italiane e dai trattati contro le doppie imposizioni. Notizie ImpreseOggi
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Contributi a fondo perduto per la riconversione di alberghi in staff hotel

Con la pubblicazione del Decreto prot. n. 11768/2026 da parte del Ministero del Turismo si conclude l’iter di attuazione del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 che, si ricorda, ha previsto una agevolazione a fondo perduto a favore delle imprese che gestiscono gli alloggi destinati ad ospitare i lavoratori del settore turistico e di quello della ristorazione (i cosiddetti “Staff Hotel”). Nel citato Decreto 95/2025 sono previste due forme distinte di agevolazione. La prima, costituita da un contributo in conto esercizio, destinata agli operatori alberghieri che si impegnano a ridurre il canone di locazione a favore dei lavoratori del comparto turistico. La seconda agevolazione, in conto capitale, a favore delle imprese che procedono ad adeguare gli immobili per ospitare i lavoratori del settore turistico e della ristorazione. Successivamente, con DM del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, si sono stabiliti i criteri, i beneficiari e le modalità di richiesta del contributo. Con l’approvazione del Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025, invece,  è stato demandato ad Invitalia la gestione dello sportello per la presentazione delle domande relative al contributo in conto esercizio a favore delle strutture che si impegnano a ridurre il canone di locazione degli alloggi destinati ai lavoratori stagionali. Il termine per la presentazione delle domande per il contributo in conto esercizio è scaduto il 19 dicembre 2025. Beneficiari del contributo a fondo perduto. Possono richiedere il contributo a fondo perduto in conto capitale per gli Staff Hotel tutte le imprese che, al momento della presentazione della domanda, esercitino una attività rientrante nei seguenti codici Ateco: 55 Servizi di alloggio 56 Attività di servizi di ristorazione 96.13 Servizi termali 93.21Attività dei parchi di divertimento 93.29 Gestione di stabilimenti balneari. I richiedenti il contributo in conto capitale devono essere i proprietari dell’immobile destinatario del contributo stesso. E’ previsto che anche chi detiene l’immobile in locazione può presentare la richiesta di contributo. La destinazione a “staff hotel” deve permanere per un periodo di almeno nove anni successivo al completamento dell’investimento. Il beneficiario del contributo in conto capitale ha l’obbligo di richiedere un canone di locazione inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato. Progetti e costi ammissibili. I progetti ammessi devono avere come obiettivo la riqualificazione, l’ammodernamento, il completamento, anche dal punto di vista dell’efficienza energetica, degli immobili destinati ad ospitare, a condizioni agevolate, i lavoratori impiegati nel comparto turistico ricettivo, inclusi i lavoratori che prestano la loro opera nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, così come definiti dall’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Sono ammessi a contributo:
  • spese riguardanti la riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti. Rientrano in questa casistica, ad esempio, i costi riguardanti, il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l’installazione di sistemi schermanti, l’efficientamento idrico ed energetico, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto ecc…;
  • spese riguardanti l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile, comprese le opere murarie necessarie per la loro installazione;
  • spese riguardanti gli studi e servizi in materia di tutela dell’ambiente e dell’energia, compresi gli audit energetici. In questo caso il limite ammissibile è pari al 2% dell’investimento complessivo;
  • esclusivamente per le PMI, rientrano anche le spese, nel limite del 10% dell’intervento ammissibili, riguardanti le consulenze strettamente connesse agli interventi, diverse da quelle ordinarie di esercizio (es.: consulenza legale, fiscale..);
Gli interventi realizzati dovranno:
  • essere compresi fra un importo minimo di euro 500.000 e un massimo di euro 5.000.000;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
  • prevedere la creazione di almeno 10 posti letto da destinare alle categorie di lavoratori beneficiari dell’agevolazione.
Importo del contributo a fondo perduto in conto capitale. L’importo del contributo a fondo perduto è così determinato:
  • nel caso di interventi riguardanti la riqualificazione e l’ammodernamento complessivo di immobili già esistenti, il contributo concesso non sarà superiore al 30% dei costi dichiarati ammissibili;
  • se l’intervento riguarda solo un elemento edilizio il contributo sarà pari al 25% del costo sostenuto che si ridurrà al 15% nel caso di interventi su edifici che devono rispettare, fin dalla loro costruzione, le disposizioni dell’Unione Europea in materia di prestazione energetica;
Inoltre il decreto del Ministero del Turismo prevede che, in caso di agevolazioni concesse a favore di piccole imprese, il contributo è aumentato del 20%; se l’agevolazione è concessa a imprese di media dimensione, questa è aumentata del 15%. Modalità e termini per la domanda. Le domande di agevolazione saranno selezionate attraverso una procedura di valutazione “mista” la quale terrà conto sia dell’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse sia della valutazione di merito del progetto. Le domande saranno gestite da Invitalia e la data di apertura e chiusura del bando sarà comunicata con un provvedimento successivo del Ministero del Turismo. Maggiori informazioni. In caso si fosse interessati al contributo qui descritto si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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Nel 2026 i ristorni delle cooperative sono tassati all’1% per i primi 5.000 euro.

Con l’art. 1 comma 9 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) è stata ridotta l’aliquota di tassazione agevolata per i ristorni distribuiti dalle Cooperative. La nuova aliquota è pari all’1% entro il limite complessivo di euro 5.000 euro e la riduzione opera sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027. Il beneficio. Il citato comma 9 della Legge di Bilancio 2026 introduce la riduzione dell’aliquota all’1% in luogo della precedente al 5%, mentre rimanda, per la disciplina specifica dell’agevolazione, all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale norma in maniera precisa la modalità di tassazione, oltre che dei premi di risultato legati agli incrementi di produttività, anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L’aliquota di tassazione è, come già detto, ridotta all’1% sia per l’anno 2026 che per quello 2027, e le condizioni per godere di tale vantaggio sono le seguenti:
  • essere un lavoratore dipendente del settore privato ed indifferentemente avere un contratto a tempo determinato o indeterminato;
  • aver percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00;
  • l’agevolazione si applica solo sui primi 5.000,00 euro di partecipazione agli utili;
Quali ristorni concorrono all’agevolazione. Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, i ristorni, se loro previsione è contenuta nell’atto costitutivo, sono una somma di denaro che viene riconosciuta ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Il ristorno assume natura e forma diversa a seconda delle cooperative che provvedono alla loro distribuzione: Proprio perché la norma fa riferimento ai “prestatori di lavoro” l’agevolazione in questione si applica solamente alle cooperative di produzione e lavoro e, in particolare, esclusivamente ai ristorni distribuiti ai soci lavoratori dipendenti. Questa sottolineatura è importante in quanto in queste cooperative il socio lavoratore può assumere la qualifica di “prestatore d’opera” e quindi essere inquadrato come lavoratore autonomo. Perché i ristorni godono dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/2016, ritiene che anche i ristorni erogati ai soci di lavoratori siano ammessi all’agevolazione della tassazione forfettaria analoga a quella dei premi di produttività, purchè questi ristorni rispettino le condizioni previste nella norma. Successivamente, con risposta n. 284/2023, rifacendosi alla circolare 9 aprile 2008, n. 35/E, ha chiarito che i ristorni sono uno strumento previsto dalla normativa per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall’intrattenere dei rapporti di lavoro con la cooperativa stessa. Secondo l’Agenzia essi rappresentano dei “profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno”. Sulla base di tale assunto, quindi, “d'intesa  con il Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  si ritiene  che,  nella misura in  cui i  ristorni in  oggetto  siano  conformi  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  182  a  190,  della legge  di  Stabilità  2016  e  a  condizione  che  la  distribuzione  degli  stessi  risulti  dal  modello  di  dichiarazione  allegato  al decreto, attraverso la compilazione della sezione  relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa,  ai  fini  trattamento  fiscale  agevolativo,  alle  somme  erogate  a  titolo  di  ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Conclusioni. Sulla base di quanto sopra detto, si può concludere che i ristorni distribuiti dalle cooperative di produzione e lavoro, negli anni 2026 e 2027 godono dell’aliquota agevolativa dell’1% fino a un massimo distribuito pari a 5.000 euro purchè ricorrano le seguenti condizioni:
  • Siano distribuiti a favore di lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato;
  • Il soggetto che li percepisce non abbia conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo da lavoro dipendente superiore ad euro 80.000,00.

 

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In Emilia Romagna è praticamente impossibile fare gli affitti brevi turistici.

Con l’entrata in vigore, a partire dal 19 dicembre 2025, della Legge Regionale n. 10, nella Regione Emilia Romagna, e quindi anche nel Comune di Rimini, è di fatto impossibile concedere in affitto breve un alloggio e men che meno iniziare una attività privata o in forma imprenditoriale in questo settore. Cerchiamo di capire il perché. Ambito di applicazione della nuova normativa. La nuova normativa regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2, si applica alle unità abitative oggetto di contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni, stipulati, direttamente o per tramite di intermediari, da proprietari o altri aventi diritto, anche nell’esercizio di attività imprenditoriale. Rientrano in questa categoria anche i contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 431/98, purchè di durata inferiore ai trenta giorni. Tutti i contratti ad uso turistico inferiore ai trenta giorni rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della nuova normativa regionale. Cambio di destinazione d’uso. La Legge Regionale prevede che l’attività di locazione breve inferiore ai trenta giorni possa essere svolta previa richiesta di cambio di destinazione d’uso dell’immobile da civile abitazione a quella nuova di “locazione breve”. Se l’immobile interessato non ha questa destinazione urbanistica, al suo interno non si può fare alcuna attività di locazione breve, né in forma privata né in forma imprenditoriale. Questo obbligo si scontra, però, con il fatto che nessun Comune in Emilia Romagna, e ovviamente neanche quello di Rimini, ha nei suoi strumenti urbanistici la destinazione d’uso urbanistica di “locazione breve”. Ciò comporta che chiunque volesse iniziare da oggi l’attività di locazione breve, non può nei fatti farlo perché non ci sono gli strumenti che gli consentono di mutare la destinazione del proprio immobile. Oneri urbanistici. Nel caso si superasse la questione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, resta comunque da calcolare la convenienza economica di procedere alla richiesta di mutamento d’uso. Questa operazione, infatti, prevede il pagamento del contributo di costruzione. L’art. 8 della L.R. 10/2025 li quantifica come la differenza fra quelli previsti, nella nuova costruzione, per la destinazione a locazione breve e quelli previsti, nella nuova costruzione, per la destinazione d’uso che si va a variare. Nel caso di una abitazione civile, gli oneri di urbanizzazione da corrispondere saranno pari alla differenza fra quelli previsti per la nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione breve e quelli per la nuova costruzione di abitazioni civili. A questi oneri occorre aggiungere anche il costo della pratica edilizia, che sarà in funzione degli interventi necessari all’adeguamento al nuovo uso. Se non ci sono opere da fare, ci si limiterà al costo del tecnico incaricato. Se, invece, occorre realizzare dei lavori per adeguare l’immobile ai parametri richiesti, al costo del tecnico occorre aggiungere anche quelli per le opere vere e proprie. Parametri igienico sanitari. L’articolo 6 della L.R. 10/2025 specifica i requisiti che devono avere le unità immobiliari, rimandando al Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975. In particolare:
  • l’altezza dell’alloggio deve essere di almeno 2,70 m;
  • Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi;
  • le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone;
  • ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Ciò significa, ad esempio, che un appartamento con una camera singola e una matrimoniale potrà ospitare al massimo tre persone. Sanzioni. L’art. 11 prevede le sanzioni:
  • nel caso di locazione breve concessa in un alloggio privo della corretta destinazione urbanistica o dei requisiti igienico sanitari, la sanzione va da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 8.000,00;
  • nel caso di locazione breve concessa senza aver chiesto le autorizzazioni all’esercizio di questa attività la sanzione minima è di euro 1.500,00 mentre quella massima di euro 3.000,00.
Periodo transitorio. L’articolo 12 prevede un periodo transitorio per le unità immobiliari già autorizzate all’esercizio delle locazioni brevi, prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale. In questo caso, sia che si svolga l’attività in forma privata o in forma di impresa, si ha tempo tre anni per adeguarsi alla nuova normativa. Chi ha dunque già fatto richiesta di Cir e Cir prima del 19 dicembre 2025, ha tempo tre anni per chiedere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Conclusioni. Per come è stata concepita la legge, è di fatto impossibile aprire una nuova attività di locazione breve inferiore ai trenta giorni perché negli strumenti urbanistici di tutti i Comuni dell’Emilia Romagna, compreso quello di Rimini, manca la destinazione d’uso “locazioni brevi”. Per quelli che già esercitano questa attività, e in particolare modo chi lo fa in forma imprenditoriale, occorre fare una valutazione economica approfondita della sua convenienza. E’ pur vero che chi sono tre anni per procedere al cambio di destinazione d’uso degli alloggi, ma è anche vero che con i nuovi requisiti sarà necessario valutare l’idoneità degli alloggi utilizzati e la convenienza nel richiedere il mutamento d’uso. Sullo sfondo resta il fatto che i Comuni devono farsi parte attiva perché devono provvedere a modificare i propri strumenti di pianificazione urbanistica.   Analisi e commenti ImpreseOggi
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IGR a San Marino e quando conviene utilizzare la Smac per diminuire le tasse da pagare.

Con l’arrivo del 2026 nella Repubblica di San Marino entra in vigore la riforma dell’IGR che coinvolge anche i lavoratori frontalieri. Per valutarne bene gli effetti, e per capire come regolarsi con l’utilizzo della Smac, di seguito si propongono alcune simulazioni, suddivise sulla base delle fasce di reddito più ricorrenti fra gli italiani che lavorano a San Marino. Credito di imposta e imposta netta. Prima di procedere nel dettaglio, si ritiene necessario specificare che il recupero delle tasse pagate all’estero, nella generalità dei casi e non solo per i frontalieri sammarinesi, ai sensi dell’art. 165 c.1 del Tuir avviene fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo. Ciò significa che, nel caso di un contribuente che non ha altri redditi oltre quello estero, potrà detrarre le tasse estere fino a concorrenza dell’imposta netta. Se, invece, ha anche altri redditi oltre quello estero, dovrà provvedere a calcolare il relativo rapporto. Nel caso in cui, poi, l’imposta estera sia maggiore dell’imposta netta, la parte eccedente, fino al limite dell’imposta lorda, potrà essere utilizzata, fino all’ottavo anno successivo, per abbattere eventuali eccedenze dell’imposta italiana rispetto a quella estera. Merita un cenno anche il comma 10 dell’art. 165 del Tuir il quale prevede che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera pagata va ridotta proporzionalmente. Questa disposizione ha suscitato, e sta suscitando tutt’ora, interpretazioni diverse: per alcune Corti di Giustizia Tributaria non si applica ai frontalieri mentre per altre sì. E’ giusto segnalare tali difformità di interpretazione, perché hanno comunque un impatto sul risultato finale per il contribuente. La simulazione. Le simulazioni sono state così svolte:
  • si è scelto di prevedere, sia per l’anno 2025 che per l’anno 2026, l’assenza di spese SMAC documentate;
  • si è considerata l’assenza di oneri deducibili o spese detraibili sia per l’anno 2025 che per l’anno 2026;
  • l’imposta estera non è stata ridotta in applicazione del principio che vede la presenza della franchigia ad abbattere il reddito. Il credito di imposta è dunque pari alle imposte nette pagate a San Marino;
  • il calcolo dell’IGR è stato fatto utilizzando il servizio presente sul Portale PA della Repubblica di San Marino.
La scelta di non valorizzare né le spese SMAC né le spese deducibili in Italia nasce dal fatto che queste sono riferite a comportamenti e scelte dei singoli contribuenti, non prevedibili a priori e potenzialmente in grado di dare origine a un numero infiniti di casi da analizzare. In più, la scelta di non valorizzare le spese documentabili con la SMAC ha come ragione il voler evidenziare ancor di più quale potrebbe essere la spesa, invece, da documentare nel 2026 per ridurre eventualmente un aumento della propria tassazione globale. Primo caso. Reddito lordo euro 22.000,00. Per il contribuente che, sia nel corso del 2025 che nel corso del 2026, avrà un reddito lordo di euro 22.000,00, la situazione è questa:     2025 2026 Imposta netta San Marino 1.075 1.988 Imposta netta Italia 698 698 Credito di imposta tasse estere 817 1.988 Sbilancio credito di imposta -119 -1.290

 

In questo caso è utile documentare le spese con la Smac, in quanto per effetto del meccanismo della franchigia, le imposte nette da pagare in Italia sono più basse di quelle pagate a San Marino. Rispetto all’anno precedente vi è un aumento della tassazione a San Marino pari ad euro 913,00. In assenza di spese documentate con la SMAC questo aumento non si riesce a recuperarlo interamente in Italia, arrivando a perdere l’eccedenza del credito di imposta pari ad euro 1.290,00. Per ovviare a questo, occorre diminuire le tasse da pagare a San Marino. Per farlo è necessario tracciare con la Smac un importo annuo pari ad almeno 3.707,96.

Secondo caso. Reddito lordo euro 28.000. In questo secondo caso, la situazione riepilogata è questa:     2025 2026 Imposta netta San Marino 2.040 2.836 Imposta netta Italia 1.314 1.315 Credito di imposta tasse estere 2.040 2.836 Sbilancio credito di imposta -726 -1.521   L’aumento delle tasse a San Marino è pari ad euro 795,00. Come nel caso precedente, anche qui appare utile prevedere nel corso del 2026 di tracciare le spese con la SMAC. Infatti, in assenza di queste, l’imposta netta italiana è più bassa di quella di San Marino, con la logica conclusione che una parte delle tasse pagate all’estero viene di fatto persa. Se si vogliono recuperare tutte le imposte a San Marino la spesa SMAC da tracciare è pari ad almeno 5.446. Terzo caso. Reddito lordo euro 34.000. Per questo terzo caso, la situazione riepilogata è questa:     2025 2026 Imposta netta San Marino 3.141 3.693 Imposta netta Italia 3.244 3.244 Credito di imposta tasse estere 3.141 3.693 Sbilancio credito di imposta 0 -449   L’aumento della tassazione a San Marino è pari ad euro 553,00. Come negli altri casi visti in precedenza, è utile prevedere di utilizzare la SMAC per recuperare tutto il credito di imposta maturato all’estero. Nel caso si tratta di una somma pari ad euro 449,00 euro. La spesa da tracciare con la Smac per evitare di perdere parte del credito di imposta maturato è pari ad euro 1.854,00. Quarto caso. Reddito lordo euro 45.000. Rispetto ai tre casi precedenti, per chi ha un reddito lordo di euro 45.000,00 è indifferente utilizzare o meno la SMAC negli acquisti che si fanno a San Marino. La situazione riepilogata è questa:     2025 2026 Imposta netta San Marino 5.610 5.686 Imposta netta Italia 7.123 7.002 Credito di imposta tasse estere 5.610 5.686 Sbilancio credito di imposta 0 0   L’aumento dell’imposizione estera è pari ad euro 77,00. E’ evidente come l’imposta netta italiana sia di gran lunga superiore a quella di San Marino permettendo un pieno recupero del credito di imposta. Se si volesse, comunque, utilizzare la SMAC per tracciare le spese sostenute a San Marino e poi portare in detrazione, l’effetto che si avrebbe è quello di pura sostituzione: si pagano meno tasse all’estero ma, con la diminuzione del credito di imposta, aumentano quelle da pagare in Italia. Il risultato è, dunque, invariato. Conclusioni. Sulla base delle simulazioni effettuate, per chi ha redditi lordi fino a 34.000,00 euro può essere utile pensare di tracciare le spese detraibili con il sistema SMAC, con l’obiettivo di ridurre le tasse a San Marino e recuperare, in questo modo, interamente il credito di imposta estero. E’ chiaro, ovviamente, che se non è possibile, per qualsiasi motivo, tracciare le spese con il sistema SMAC, i redditi fino a 34.000,00 euro non potranno recuperare interamente quanto pagato di tasse nella Repubblica di San Marino. Analisi e commenti ImpreseOggi
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L’Agenzia delle Entrate deve provare che l’appalto di pulizia delle camere è illegittimo.

Negli ultimi anni nel settore alberghiero si è sviluppata la prassi di affidare a imprese esterne il compito di pulire e sistemare le camere e, in alcuni casi, anche quello di organizzare il servizio di sala. Prassi che l’Agenzia delle Entrate di Rimini ha più volte contestato, sostenendo che non si tratta di un appalto di servizio ma di una vera e propria somministrazione abusiva di manodopera, con la conseguenza che la società committente non può detrarsi l’Iva pagata sul corrispettivo e nemmeno detrarsi il costo ai fini della determinazione dell’Irap dovuta; la dimostrazione che il contratto di appalto non nasconde l’affitto di manodopera il Fisco la pone a carico del contribuente, generando quindi una prova che definire “diabolica” è fin troppo riduttivo. Di questo parere, però, non è la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini la quale è già intervenuta in passato, con la sentenza n. 231/24, affermando che la prova della falsità del contratto di appalto non è onere a carico del contribuente ma bensì dell’Agenzia delle Entrate. Recentemente è tornata sulla questione, con la sentenza n. 335/2025 depositata il 27.10.2025, che ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, gestore di una struttura alberghiera, contro l’avviso di accertamento che contestava la detrazione dell’Iva sulle fatture emesse per le prestazioni di sistemazione delle camere e l’espletamento del servizio di sala. La Corte di Giustizia Tributaria riminese, così come già fatto nella precedente sentenza, ribadisce il principio di diritto che l’onere della prova della genuinità o meno di un contratto di appalto di servizi incombe sull’Agenzia delle Entrate, giusta interpretazione del disposto di cui all’art. 7 comma 5 bis del D. Lgs 546/92. La questione controversa infatti, non riguarda il disconoscimento di agevolazioni fiscali dove l’onere probatorio incombe per legge sul contribuente. Nel caso in esame ci si trova di fronte all’interpretazione di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti, con l’aggravante che vi è la “totale assenza, nella specie, di controversie giuslavoristiche, stragiudiziali o giudiziali, riferibili ai lavoratori distaccati presso gli alberghi di cui si tratta. Nessun elemento probatorio”, aggiungono i Giudici riminesi “può essere tratto da verifiche o accertamenti o decisioni emesse da organi competenti alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, e la circostanza depone a favore della società ricorrente: se non sono state formulate a suo carico contestazioni di sorta, è ragionevole ritenere la regolarità dei rapporti”. La Corte di Giustizia, con questa ultima affermazione, rimanda al fatto che gli enti preposti al controllo della regolarità dei rapporti lavorativi (Inps, Ispettorato del Lavoro eccetera) nulla hanno mai eccepito sulla bontà del contratto di appalto in essere; da ciò discende che questo è regolare e, quindi, a maggior ragione è onere dell’Agenzia delle Entrate provare il contrario. Come già fatto nella citata sentenza 241/2024, secondo i Giudici non è sufficiente osservare che la società che organizza il servizio di fatto ha un rischio di imprese nullo. Ciò in quanto, contrattualmente, “essa doveva assicurare le prestazioni lavorative secondo le esigenze della committenza, e il rischio di defezioni o dimissioni, o di squilibri nella compagine delle risorse umane destinate ai servizi era comunque a carico della appaltatrice”. Vieppiù la prova agli atti del processo che questa responsabilità non è solo teorica ma bensì sostanziale: la società di servizi ha dovuto emettere una nota di credito di importo significativo proprio come risarcimento per le difformità nelle prestazioni riscontrate durante la stagione. Conclusioni. La Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, sul presupposto che non vi è alcun rilievo nel merito da parte dei soggetti pubblici incaricati di vigilare sui rapporti di lavoro, arriva ad affermare che:
  • È compito dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che il contratto di appalto per la pulizia delle camere maschera in realtà la somministrazione abusiva di manodopera;
  • la dimostrazione deve avvenire sulla base di prove circostanziate e non sulla base di generiche affermazioni, come quella riguardante l’assenza di rischio imprenditoriale per l’impresa che svolge il servizio;
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Gli auguri Cento Fiori sono un’allegoria del Natale con una cornucopia di abbondanza, di solidarietà e di accoglienza, firmata Giada Romano ed Enrico Rotelli

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 24/12/2025 - 14:49
La cooperativa sociale dedica l’illustrazione per le feste, in 4 manifesti 6×3 metri, cento manifesti 100×140 cm, giornali, social e sito, a quanti donando solidarietà e accoglienza fanno crescere il terzo settore e la nostra città.

Rimini – Un’allegoria del Natale in chiave femminile, con una cornucopia di doni, ovvero un simbolo di abbondanza che porti solidarietà e accoglienza alla nostra città, rendendo Rimini più grande. E’ stata la fantasia di Giada Romano a interpretare i desideri della Cento Fiori nel suo tradizionale messaggio natalizio, dedicato al terzo settore, cioè le realtà sociali che si adoperano ogni giorno per aiutare gli altri. E Giada ha risposto da par suo alle idee, lavorando in coppia creativa con i testi di Enrico Rotelli, e restituendo una giovane donna contemporanea, una “donna Natale” che svecchia gli stereotipi tradizionali e nello stesso tempo conquista la centralità dei valori che da sempre attraversano questo periodo dell’anno. Una idea illustrativa che rende onore al grandissimo ruolo che l’universo femminile dona al mondo della solidarietà..

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