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Corte di Cassazione: la compensazione delle spese di lite tributaria deve essere adeguatamente motivata. Il caso della Camera di Commercio di Roma.

Si dovrebbe essere seri e limitarsi a commentare una sentenza della Cassazione che riguarda la sempre irrisolta questione della compensazione delle spese di lite. Un commento fatto senza farsi distrarre dal merito della causa. Rimanere concentrati esclusivamente sui principi di diritto che la Suprema Corte esprime. Purtroppo in questo caso tutto questo è assai difficile. Sì, perché al di la del merito giuridico, ciò che irrita è il fatto che in contenzioso nasce a seguito dell’ennesima situazione di inefficienza in cui versa la Pubblica Amministrazione. Con l’aggiunta per di più che pure una Commissione Tributaria di Primo Grado ci aggiunge del suo, ad aggravare la questione. L’oggetto del contendere è questo: un contribuente propone ricorso contro alcuni avvisi emanati dalla Camera di Commercio di Roma. Nei motivi di ricorso si evidenzia l’intervenuta prescrizione di quanto richiesto dall’ente pubblico. Valore della lite: 1.114,75 euro. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma gli dà ragione e, oltre ad annullare la pretesa, condanna la Camera di Commercio di Roma alle spese di lite, che determina in euro 250,00.  A questo punto la questione pare chiusa qui, anche se stupisce un po’ il fatto che la Camera di Commercio di Roma probabilmente sapeva già di suo che gli avvisi potevano essere prescritti. Ma tant’è, lasciamo il beneficio del dubbio. Invece, purtroppo, la questione non è chiusa qui. L’avvocato che ha difeso il contribuente vittorioso, in sede di primo giudizio, si è dichiarato “antistatario”, cioè ha assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. In questo modo può chiedere direttamente alla parte soccombente, nella fattispecie la Camera di Commercio, di vedersi pagato il suo onorario. Cosa che puntualmente fa. In cambio non ottiene nessuna risposta. La Camera di Commercio di Roma, condannata al pagamento delle spese di lite, non risponde e non versa quanto dovuto. Di fronte a questo silenzio, all’avvocato non resta altro che proporre ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 e ss. del D. Lgs. 546/1992, per chiedere alla Camera di Commercio di Roma di pagare le spese legali del precedente giudizio. In prossimità dell’udienza, l’Ente si costituisce producendo la contabile del pagamento delle spese di giudizio della causa dove è risultato soccombente. Solo che il pagamento è avvenuto in data successiva all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. In pratica un Ente pubblico, solo di fronte alla minaccia di un nuovo giudizio negativo, provvede al pagamento di quanto dovuto in base a una sentenza precedente. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, di fronte al pagamento della Camera di Commercio di Roma, non può fare altro che dichiarare estinto il giudizio di ottemperanza, perché è avvenuto il pagamento per il quale si è prodotto il ricorso. Solo che al momento di stabilire a chi accollare le spese del giudizio di ottemperanza, invece di condannare ulteriormente la Camera di Commercio di Roma a rifondere anche queste spese, le compensa! Quindi ci troviamo di fronte al fatto che l’avvocato difensore del contribuente vittorioso del primo giudizio, per essere pagato, deve far nuovamente causa alla Camera di Commercio di Roma la quale si è guardata bene dal pagare tempestivamente le spese a cui è stata condannata. Le spese di questo nuovo giudizio, secondo i giudici tributari, sono a suo carico. Dimenticavo: il valore della lite del giudizio di ottemperanza è pari ad euro 364,78! Quindi l’avvocato ne riscuote 250 euro dalla Camera di Commercio di Roma ma per farlo ne deve pagare 364,78 al suo difensore. Per far rispettare un suo diritto ci ha rimesso 114,78 euro. Alla faccia del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. A questo punto l’avvocato del contribuente propone, giustamente si aggiunge, ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere un pronunciamento di legittimità sulla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza fatta dalla Commissione di Primo Grado. Arriviamo, quindi, al principio di diritto contenuto nella sentenza n. 9037/2024 pubblicata in data 04.04.2024. Il principio che la Cassazione stabilisce è molto semplice. La sua base giuridica è contenuta nella sentenza n. 77 del 02 aprile 2018 della Corte Costituzionale, nella quale si dichiara illegittimo l’art. 92 secondo comma del Cod. Proc. Civile, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente oppure per intero le spese di giudizio. Ciò anche nei casi in cui la compensazione sarebbe logica in presenza di gravi ed eccezionali motivi diversi da quelli tipizzati dalle norme. Nello specifico i casi tipizzati dalle norme sono quelli di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di opinione della giurisprudenza. Gli Ermellini scrivono che, quando non ricorrono i casi di compensazione previsti per legge, il Giudice deve sempre indicare i motivi alla base della compensazione delle spese legali: “La compensazione delle spese di lite allorchè concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Provinciale di Roma non ha motivato le ragioni alla base della compensazione delle spese. Per cui la Cassazione non può far altro che cassare la sentenza e rinviare il tutto al Giudice di Primo Grado che deve rifare il giudizio indicando, questa volta, i motivi per i quali trova applicazione l’eventuale nuova compensazione delle spese. Il commento alla sentenza potrebbe finire qui, con una piccola chiosa finale rispetto all’obbligo che ha il Giudice Tributario di indicare i motivi alla base della compensazione delle spese di lite. Non è giusto, però, finire così. Si deve osservare anche la situazione di sperpero di denaro e risorse pubbliche fatto da un Ente pubblico. Già in partenza ci si poteva accorgere che gli atti erano viziati da prescrizione e non emanarli. Come si diceva, però, si può lasciare alla Camera di Commercio il beneficio del dubbio. La Commissione Tributaria di Primo grado ha però ristabilito correttamente la giustizia, sia annullando gli atti, sia sanzionando l’Ente attraverso il pagamento delle spese.  E’ il giudizio successivo che dimostra la scarsa efficienza dell’Ente pubblico. La sua inattività rispetto alla richiesta di pagamento delle spese di giudizio, ha portato a dover iniziare un nuovo contenzioso al quale hanno lavorato tre giudici, i segretari delle Commissioni Tributari, un funzionario della stessa Camera di Commercio e poi ancora, la Cassazione, i funzionari della Cassazione, tutto il personale amministrativo. Tutti pagati con soldi pubblici. Ma non è finita qui, perché adesso dovrà di nuovo lavorare la Commissione Tributaria Provinciale di Roma per adeguarsi alla prescrizione impostagli dalla Corte di Cassazione. Il tutto perché la Camera di Commercio di Roma non ha voluto pagare spontaneamente la somma impostagli da un Giudice Tributario pari ad euro 250,00. Il Fisco italiano non sta bene, ma anche la Pubblica Amministrazione non è di sicuro messa meglio. Analisi e commenti ImpreseOggi
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A contrastare il gioco d’azzardo due iniziative, una teatrale a Casa Madiba Rimini e una in parrocchia a San Vito

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 10/04/2024 - 17:05
Da una parte l’impegno della Rete Gap e delle istituzioni provinciali con l’Ausl l’11 marzo, dall’altra lo spettacolo delle Albe/Ravenna teatro, “Slot Machine” il 12 marzo

Dal teatro con “Slot machine” a Rimini all’incontro a San Vito, due appuntamenti per contrastare il gioco d’azzardo e conoscerne i pericoli. E’ nutrito il prosieguo delle attività per contrastare il gioco d’azzardo, che vede nei prossimi giorni impegnati da una parte nella frazione riminese, la Rete Gap, la rete di contrasto al gioco d’azzardo che vede uniti in uno sforzo comune associazioni di volontariato, onlus, enti locali della provincia riminese e Ausl nel progetto “Occhio al gioco – quando il gioco non è un gioco”. Dall’altra invece un’iniziativa teatrale promossa da Casa Madiba e la Cooperativa Sociale Cento Fiori, a Rimini.

Andiamo con ordine: “E se il gioco d’azzardo diventa un problema?” è la domanda dalla quale prende l’avvio l’incontro con la dottoressa Michela Muccioli, psicologa e psicoterapeuta dell’Unità Operativa delle dipendenze patologiche dell’Ausl di Rimini. L’incontro è presso la sala parrocchiale della chiesa dei santi Vito e Modesto, in via Emilia Vecchia 219, San Vito. L’iniziativa sarà preceduta da un’aperi-cena gratuita alle 19,30, mentre l’incontro con la dottoressa Muccioli inizierà alle 20,30. Per info chiamare il numero +39 338 150 0188. L’iniziativa san vitese è curata per la Rete Gap dalle cooperative sociali Cento Fiori e Il Gesto e dall’Associazione Parkinson in Rete.

Da San Vito il tema del gioco d’azzardo si sposta a Rimini e prende la forma dello spettacolo teatrale, nella cornice di Casa Madiba, in via Dario Campana 63. Il centro sociale, nell’ambito di Senza filtri, rassegna di teatro e cinema pop & del percorso partecipato Zero Homeless presenta in collaborazione con la Cooperativa Sociale Cento Fiori venerdì 12 aprile “Slot machine”, soliloquio della fossa. Ovvero, la caduta vertiginosa di un giocatore, di un annegare nell’azzardo, dove ogni legame affettivo viene sacrificato sull’altare del niente. Amara è la sua fine e, nel suo malato sogno di potenza, delira da solo dal fondo di un fossato di campagna, colpito a morte dai suoi strozzini, allo stesso tempo vittima e carnefice di se’ stesso. Il gioco è una sfinge. Come una sfinge, ci interroga sulla nostra natura. E se siamo noi a interrogarlo, a interrogarne il concetto, l’essenza, la presenza millenaria nella storia dell’umanità, come un oracolo antico ci fornisce risposte ambigue: il gioco può manifestarsi come la voragine dell’autodistruzione solitaria, oppure, al contrario, come il senso più alto e bello dello stare insieme, del miracolo della convivenza. Il gioco può rivelarsi strumento demonico o danza angelica, inferno o paradiso, perché va al fondo della nostra enigmatica natura umana.

Lo spettacolo di Marco Martinelli, che ne è anche regista e l’ha ideato insieme a Ermanna Montanari, vede in scena Alessandro Agnani. E’ una produzione di Albe / Ravenna Teatro in collaborazione con Teatro La Cucina/Olinda. A seguire un momento di riflessione insieme alla dottoressa Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta, l’attore di Slot machine Alessandro Agnani, un rappresentante di Giocatori anonimi e Cristian Tamagnini, presidente della cooperativa Sociale Cento Fiori.

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Una festa di diritti: tanta gente, associazioni, enti locali e il vescovo alla Giornata della visibilità transgender al parco de La Serra Cento Fiori.

Cooperativa sociale Cento Fiori - Lun, 08/04/2024 - 15:54
La manifestazione indetta da Aics Emilia Romagna e Rimini, Gruppo T. & Non-binary di Arcigay Rimini e la Cooperativa Sociale Cento Fiori, con il contributo della Regione Emilia – Romagna e Comune di Rimini.

«Cento Fiori nasce nel 1981 da una richiesta di diritti fatta dalla città con una manifestazione. Per questo ci siamo trovati a fianco di una manifestazione che rivendica diritti, come la “Giornata della visibilità trasgender, che rientra a pieno titolo nella nostra missione e in questo spazio». Cristian Tamagnini ha dato il benvenuto alle tante persone che hanno partecipato alla manifestazione indetta da Aics Emilia Romagna e Rimini, Gruppo T. & Non-binary di Arcigay Rimini e la Cooperativa Sociale Cento Fiori, che ha messo a disposizione il parco de La serra Cento Fiori.

Un evento che ha visto una nutrita partecipazione di persone al programma di musica, giochi, laboratori creativi, una grigliata di pesce promossa dalla Community 27 e un pranzo al sacco condiviso, evento creato intorno alla promozione della visibilità della comunità transgender, necessaria sia per contrastare i luoghi comuni, sia per ricordare l’universalità dei diritti civili, sia per creare reti con enti e associazioni del territorio.

L’evento ha anche avuto un grande risalto mediatico grazie al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il primo a partecipare in Italia ad un evento in difesa dei diritti LGBT. E insieme a lui sono arrivati diversi rappresentanti degli enti locali, per una festa che ha radici nella società e che deve essere introiettata nelle istituzioni. Ha così portato il suo saluto Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna – «Cento Fiori è ormai un presidio per i diritti nella città», riportiamo ciò che ha detto con un pizzico di orgoglio – l’assessora Francesca Mattei per il Comune di Rimini, Marco Tonti nella duplice veste di consigliere del Comune di Rimini e presidente di Arcigay, Viviana Neri presidente di AICS regionale dell’Emilia-Romagna.

«La Serra Cento Fiori nasce come luogo non solo di divertimento ma anche e sopratutto come spazio sociale e culturale, – ha detto Cristian Tamagnini – un luogo di inserimento di lavoratori svantaggiati e di attività ergoterapiche, un luogo un luogo per attività didattiche per i bambini a contatto con la natura; un luogo dove prende corpo il concetto di “Comunità Curante”, il prendersi cura reciprocamente; un luogo appunto di affermazione di diritti che, soprattutto in questa fase storica e politica, non vanno mai dati per scontati e acquisiti definitivamente, ma difesi costantemente, con forza, coraggio e orgoglio». Poi si è congedato dando appuntamento al 25 aprile, per la quattro giorni di musica e cibo di strada organizzata alla Serra per la Liberazione, che sarà aperta sul palco da Lo stato Sociale, Legno, numerosi gruppi locali e Djset.

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Superbonus: stop alle cessioni di credito per chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio 2023 ma non ha iniziato i lavori.

Fine corsa per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per tutti quei contribuenti che non hanno iniziato i lavori, nonostante abbiano presentato il titolo edilizio necessario entro il 16 febbraio 2023. Lo prevede il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 il quale, dopo una gestazione di qualche giorno, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024. Si ricorda che, a tal proposito, il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 aveva introdotto un divieto assoluto di trasferimento del credito edilizio per tutti quegli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non era stato presentato il titolo edilizio necessario per la loro realizzazione. Nello stesso decreto di febbraio 2023 era previsto, inoltre, che per gli interventi in edilizia libera (per i quali, si ricorda, non è necessario presentare una specifica autorizzazione edilizia), invece, il divieto operava solo nel caso in cui, alla data del 16 febbraio 2023, non erano stati avviati i lavori, oppure non era stato sottoscritto un contratto con i fornitori o, infine, non era stato pagato alcun acconto. Il decreto 39/2024 introduce un ulteriore giro di vite alla circolazione dei crediti edilizi. L’articolo 1, punto 5 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. La cessione del credito, o lo sconto in fattura, continua ad applicarsi agli interventi ante 16 febbraio 2023 solo nel caso sia stata sostenuta almeno una spesa, pagata e documentata, relativa a lavori già effettuati. E’ importante precisare il fatto che le spese devono essere state pagate: dalla lettura del decreto si evince chiaramente che non è sufficiente l’emissione della fattura per attestare l’inizio dei lavori e continuare a sperare di poter cedere i crediti edilizi a terzi. Vi sono, però, alcune eccezioni, per le quali la cessione del credito o lo sconto in fattura continua ad operare, ancorchè non siano iniziati materialmente i lavori e purchè, comunque, entro il 16 febbraio 2023 sia stato presentato l’idoneo titolo edilizio. Le eccezioni, per le quali è ammesso il trasferimento del credito, sono:
  • gli interventi riguardanti i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, da realizzare nelle aree sismiche 1,2,3, che alla data del 16 febbraio 2023 risultano approvati;
  • gli interventi riguardanti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati e realizzati da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie, che entro diciotto mesi dalla fine dei lavori provvedano a vendere tali fabbricati;
  • interventi di adeguamento sismico realizzati da imprese di costruzione in zone classificate a rischio sismico 1,2,3, purchè i fabbricati realizzati, anche con demolizione e costruzione, siano ceduti entro trenta mesi dalla fine dei lavori.

Da segnalare, poi, che l’articolo 2 del decreto in commento prevede, al comma 2, la possibilire di sostituire le comunicazioni di cessione di credito entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ad oggi è prevista la possibilità di sostituire e/o annullare le comunicazioni inviate entro cinque giorni dall’invio stesso. In linea teorica, fino a ieri, le comunicazioni del 4 aprile era possibile sostituirle entro il giorno 09 aprile. Con l’introduzione del decreto legge 39/2024, le comunicazioni inviate il 4 aprile sarà possibile sostituirle solo entro lo stesso giorno 4 aprile.

Infine si osserva che il decreto legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: quindi entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Da questa data decorrerà anche il divieto di cessione per tutti quegli interventi che non sono iniziati effettivamente a tale data.

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Superbonus: stop alle cessioni di credito per chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio 2023 ma non ha iniziato i lavori.

Fine corsa per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per tutti quei contribuenti che non hanno iniziato i lavori, nonostante abbiano presentato il titolo edilizio necessario entro il 16 febbraio 2023. Lo prevede il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 il quale, dopo una gestazione di qualche giorno, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024. Si ricorda che, a tal proposito, il decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 aveva introdotto un divieto assoluto di trasferimento del credito edilizio per tutti quegli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non era stato presentato il titolo edilizio necessario per la loro realizzazione. Nello stesso decreto di febbraio 2023 era previsto, inoltre, che per gli interventi in edilizia libera (per i quali, si ricorda, non è necessario presentare una specifica autorizzazione edilizia), invece, il divieto operava solo nel caso in cui, alla data del 16 febbraio 2023, non erano stati avviati i lavori, oppure non era stato sottoscritto un contratto con i fornitori o, infine, non era stato pagato alcun acconto. Il decreto 39/2024 introduce un ulteriore giro di vite alla circolazione dei crediti edilizi. L’articolo 1, punto 5 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. La cessione del credito, o lo sconto in fattura, continua ad applicarsi agli interventi ante 16 febbraio 2023 solo nel caso sia stata sostenuta almeno una spesa, pagata e documentata, relativa a lavori già effettuati. E’ importante precisare il fatto che le spese devono essere state pagate: dalla lettura del decreto si evince chiaramente che non è sufficiente l’emissione della fattura per attestare l’inizio dei lavori e continuare a sperare di poter cedere i crediti edilizi a terzi. Vi sono, però, alcune eccezioni, per le quali la cessione del credito o lo sconto in fattura continua ad operare, ancorchè non siano iniziati materialmente i lavori e purchè, comunque, entro il 16 febbraio 2023 sia stato presentato l’idoneo titolo edilizio. Le eccezioni, per le quali è ammesso il trasferimento del credito, sono:
  • gli interventi riguardanti i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, da realizzare nelle aree sismiche 1,2,3, che alla data del 16 febbraio 2023 risultano approvati;
  • gli interventi riguardanti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati e realizzati da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie, che entro diciotto mesi dalla fine dei lavori provvedano a vendere tali fabbricati;
  • interventi di adeguamento sismico realizzati da imprese di costruzione in zone classificate a rischio sismico 1,2,3, purchè i fabbricati realizzati, anche con demolizione e costruzione, siano ceduti entro trenta mesi dalla fine dei lavori.

Da segnalare, poi, che l’articolo 2 del decreto in commento prevede, al comma 2, la possibilire di sostituire le comunicazioni di cessione di credito entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ad oggi è prevista la possibilità di sostituire e/o annullare le comunicazioni inviate entro cinque giorni dall’invio stesso. In linea teorica, fino a ieri, le comunicazioni del 4 aprile era possibile sostituirle entro il giorno 09 aprile. Con l’introduzione del decreto legge 39/2024, le comunicazioni inviate il 4 aprile sarà possibile sostituirle solo entro lo stesso giorno 4 aprile.

Infine si osserva che il decreto legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: quindi entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Da questa data decorrerà anche il divieto di cessione per tutti quegli interventi che non sono iniziati effettivamente a tale data.

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Badanti al servizio di persone non autosufficienti: niente contributi se il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

Niente contributi per due anni nel caso di assunzioni o stabilizzazioni di badanti che prestano assistenza a persona non autosufficiente con più di ottanta anni di età. L’agevolazione è prevista nei commi dal 15 al 18 dell’articolo29 del D.L. 02 marzo 2024 n. 19, noto anche come “Decreto P.N.R.R.”. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, nella misura massima di tremila euro su base annuale. Ulteriore condizione per accedere alla norma di favore è che il datore di lavoro, oltre a godere della pensione di accompagnamento, deve anche possedere un valore ISEE riguardante le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore ad euro seimila. Nel caso in cui il datore di lavoro possegga i requisiti precedenti, cioè età anagrafica superiore agli 80 anni, una indennità di accompagnamento e un valore ISEE inferiore ai seimila, non può comunque accedere all’agevolazione in commento nel caso in cui:
  • Tra il lavoratore e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro avente natura uguale a quella che si vuole stabilizzare;
  • La persona assunta sia un parente o un affini del soggetto da assistere, salvo il caso in cui il familiare sia destinato all’assistenza di invalidi civili, di guerra, sacerdoti e altri ministri di culto o autorità militari;
Lo sgravio contributivo non è ancora in funzione, ma occorrerà attendere che l’Inps comunichi la data di apertura. Inoltre è prevista una soglia massima di domande, in ragione dei fondi stanziati dal Decreto Legge P.N.R.R. Nello specifico le risorse stanziate sono le seguenti:
  • Euro 10.000.000 per l’anno 2024;
  • Euro 39.900.000 per l’anno 2025;
  • Euro 58.800.000 per l’anno 2026;
  • Euro 27.900.000 per l’anno 2027;
  • Euro 600.000 per l’anno 2028.
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Badanti al servizio di persone non autosufficienti: niente contributi se il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

Niente contributi per due anni nel caso di assunzioni o stabilizzazioni di badanti che prestano assistenza a persona non autosufficiente con più di ottanta anni di età. L’agevolazione è prevista nei commi dal 15 al 18 dell’articolo29 del D.L. 02 marzo 2024 n. 19, noto anche come “Decreto P.N.R.R.”. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, nella misura massima di tremila euro su base annuale. Ulteriore condizione per accedere alla norma di favore è che il datore di lavoro, oltre a godere della pensione di accompagnamento, deve anche possedere un valore ISEE riguardante le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore ad euro seimila. Nel caso in cui il datore di lavoro possegga i requisiti precedenti, cioè età anagrafica superiore agli 80 anni, una indennità di accompagnamento e un valore ISEE inferiore ai seimila, non può comunque accedere all’agevolazione in commento nel caso in cui:
  • Tra il lavoratore e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro avente natura uguale a quella che si vuole stabilizzare;
  • La persona assunta sia un parente o un affini del soggetto da assistere, salvo il caso in cui il familiare sia destinato all’assistenza di invalidi civili, di guerra, sacerdoti e altri ministri di culto o autorità militari;
Lo sgravio contributivo non è ancora in funzione, ma occorrerà attendere che l’Inps comunichi la data di apertura. Inoltre è prevista una soglia massima di domande, in ragione dei fondi stanziati dal Decreto Legge P.N.R.R. Nello specifico le risorse stanziate sono le seguenti:
  • Euro 10.000.000 per l’anno 2024;
  • Euro 39.900.000 per l’anno 2025;
  • Euro 58.800.000 per l’anno 2026;
  • Euro 27.900.000 per l’anno 2027;
  • Euro 600.000 per l’anno 2028.
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Passeggiata con 100 cani: l’iniziativa Cento Fiori all’insegna dell’affetto per i quattrozampe insieme agli youtuber Filippo Capriotti e Aka

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 24/01/2024 - 17:10
Domenica 28 gennaio alle 11,30 in piazzale Boscovich con il proprio cane e gli ospiti del canile comunale Stefano Cerni di Rimini per una passeggiata in spiaggia, insieme a volontari, operatori, educatori e veterinari della Cento Fiori

“Passeggiata con 100 cani”, è il nome della nuova iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cento Fiori: più di una passeggiata, ma un vero e proprio connubio tra divertimento e amore per gli amici a quattro zampe, in programma domenica 28 gennaio, con ritrovo in piazzale Boscovich a partire dalle ore 11.30.  

Tra scarpe sportive e code scodinzolanti, a prendere parte a questa camminata aperta a tutta la città e ai proprietari di cani ci saranno anche due special guest: il creator digitale Federico AKA Angelico, altrimenti detto @ciaosonoaka (che vanta un canale YouTube con un bacino di 484 mila iscritti, una pagina Instagram con 48 mila follower e quella TikTok con oltre 700 mila follower) e il noto youtuber Filippo Capriotti, seguitissimo sui social per i video in cui racconta simpaticamente le avventure quotidiane con i suoi pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue (oltre 45 mila follower su Instagram, circa 140 mila iscritti sul canale YouTube e 262 mila follower su TikTok). 

Durante l’iniziativa con l’obiettivo della videocamera saranno catturati i momenti più magici, così da trasformare la mattinata in un coinvolgente video. 

Ci saranno anche l’Assessora al Benessere degli Animali del Comune, Francesca Mattei, e il team di operatori e volontari del canile Stefano Cerni di Rimini insieme ai ‘Fido’ di San Salvatore, facilmente riconoscibili per la loro bella bandana.  

Ogni partecipante è invitato a portare il proprio amico a quattro zampe. Non è obbligatorio avere cani per prendere parte alla passeggiata.  

Ai presenti, prima della partenza, verrà dato un regalino speciale fino a esaurimento scorte.

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Gabriella Maggioli, vicepresidente Cento Fiori, ha condotto una conversazione interattiva sulle dipendenze con 150 studenti delle scuole di Riccione

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 19/01/2024 - 18:03
Al Cinepalace l’evento della Fondazione Conad ETS: i saluti della sindaca, Daniela Angelini, dell’ad CIA-Conad Luca Panzavolta e in collegamento don Luigi Ciotti, Gruppo Abele, lo scrittore Daniele Mencarelli, Leopoldo Grosso e Simona Baracco dell’Università della Strada Gruppo Abele.

Riccione (RN), 19 gennaio 2023 – «Non esistono moventi universali per le pratiche d’uso, in quanto le sostanze e i comportamenti a rischio caricano di diversi significati e valenze le storie delle persone, e devono pertanto essere interrogati e trattati nella loro profonda complessità».

Così Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, è intervenuto da Milano di fronte a più di 150 ragazzi delle scuole di Riccione, collegati dal Cinepalace Multiplex per l’evento sulle dipendenze organizzato da Fondazione Conad ETS e Commercianti Indipendenti Associati.

La mattinata era stata aperta dai saluti della Sindaca, Daniela Angelini e dell’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta.

Dal vivo ad approfondire il tema c’era Gabriella Maggioli, vice presidente e responsabile delle strutture terapeutiche  della cooperativa sociale Cento Fiori, che ha tenuto una conversazione interattiva con gli studenti, sollevando un dialogo ricco di domande, stimoli e quesiti. Hanno preso parte all’iniziativa le ragazze e i ragazzi dell’Istituto professionale di stato “Severo Savioli” e dell’Istituto comprensivo “Gianfranco Zavalloni”. A condurre l’incontro la responsabile Formazione di Commercianti Indipendenti Associati, Enrica Mancini.

Da Milano — per una diretta streaming che ha coinvolto decine di migliaia di studenti di tutte le regioni italiane — hanno parlato anche lo scrittore Daniele Mencarelli, Leopoldo Grosso e Simona Baracco dell’Università della Strada Gruppo Abele.

L'articolo Gabriella Maggioli, vicepresidente Cento Fiori, ha condotto una conversazione interattiva sulle dipendenze con 150 studenti delle scuole di Riccione proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Comune di Rimini: contributi a fondo perduto per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno delle attività economiche.

Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.

Iniziative ammesse.

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:

  • Gli eventi, mostre, spettacoli, intrattenimenti di animazione da svolgersi in una o più zone della città di Rimini;
  • Iniziative volte alla valorizzazione delle attività del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, o di aree della città di Rimini interessate da importanti interventi di riqualificazione;
  • Campagne pubblicitarie volte a promuovere eventi di un certo rilievo oppure a contrastare l’abusivismo e il gioco d’azzardo;
  • Iniziative volte a incentivare la produzione e il consumo di prodotti enogastronomici tipici oppure iniziative rivolte al sostegno del comprato relativo alla ristorazione locale;
  • Iniziative frutto di progetti aggregati fra le reti di esercenti all’interno del Comune di Rimini;

Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:

  • Sono già avviate al momento della presentazione della domanda;
  • che si concluderanno dopo il 01/04/2024;
  • per le quali si prevede una spesa complessiva superiore a euro 80.000,00.
Soggetti ammessi.

Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:

  • enti del Terzo Settore iscritti al Runts o enti non iscritti o non rientranti nella disciplina del Runts ma, comunque, costituiti con atto scritto;
  • associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche;
  • altri soggetti privati, anche con scopo di lucro. In questo caso possono formare oggetto di contributo solo le iniziative prive di lucro e con caratteristiche tali da promuovere in misura rilevante il commercio o le attività economiche.
Misura del contributo e modalità di assegnazione.

Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.

Termine per la presentazione.

La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.

 

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Comune di Rimini: contributi a fondo perduto per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno delle attività economiche.

Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.

Iniziative ammesse.

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:

  • Gli eventi, mostre, spettacoli, intrattenimenti di animazione da svolgersi in una o più zone della città di Rimini;
  • Iniziative volte alla valorizzazione delle attività del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, o di aree della città di Rimini interessate da importanti interventi di riqualificazione;
  • Campagne pubblicitarie volte a promuovere eventi di un certo rilievo oppure a contrastare l’abusivismo e il gioco d’azzardo;
  • Iniziative volte a incentivare la produzione e il consumo di prodotti enogastronomici tipici oppure iniziative rivolte al sostegno del comprato relativo alla ristorazione locale;
  • Iniziative frutto di progetti aggregati fra le reti di esercenti all’interno del Comune di Rimini;

Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:

  • Sono già avviate al momento della presentazione della domanda;
  • che si concluderanno dopo il 01/04/2024;
  • per le quali si prevede una spesa complessiva superiore a euro 80.000,00.
Soggetti ammessi.

Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:

  • enti del Terzo Settore iscritti al Runts o enti non iscritti o non rientranti nella disciplina del Runts ma, comunque, costituiti con atto scritto;
  • associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche;
  • altri soggetti privati, anche con scopo di lucro. In questo caso possono formare oggetto di contributo solo le iniziative prive di lucro e con caratteristiche tali da promuovere in misura rilevante il commercio o le attività economiche.
Misura del contributo e modalità di assegnazione.

Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.

Termine per la presentazione.

La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.

 

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Detrazione abbattimento barriere architettoniche: dal 01 gennaio 2024 stop alla cessione di credito e allo sconto in fattura.

Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.

Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.

La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:

  • Le spese sostenute dai condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici prevalentemente abitativi;
  • Gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente:
    • sia proprietario o abbia un altro diritto reale di godimento (escluso, quindi, il comodato);
    • sia la sua abitazione principale;
    • abbia un reddito inferiore ai 15.000,00, calcolato con le modalità previste dal comma 8.1bis dell’art.119 del D.L. 34/2020;
    • nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un familiare con una disabilità accertata, il requisito reddituale viene meno

Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.

Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.

Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.

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Detrazione abbattimento barriere architettoniche: dal 01 gennaio 2024 stop alla cessione di credito e allo sconto in fattura.

Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.

Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.

La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:

  • Le spese sostenute dai condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici prevalentemente abitativi;
  • Gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente:
    • sia proprietario o abbia un altro diritto reale di godimento (escluso, quindi, il comodato);
    • sia la sua abitazione principale;
    • abbia un reddito inferiore ai 15.000,00, calcolato con le modalità previste dal comma 8.1bis dell’art.119 del D.L. 34/2020;
    • nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un familiare con una disabilità accertata, il requisito reddituale viene meno

Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.

Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.

Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.

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Regione Marche: contributo a fondo perduto per gli investimenti delle cooperative.

La Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.

Beneficiari del contributo.

Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:

  • Avere la sede operativa destinataria dell’investimento agevolato nella Regione Marche. In caso di nuove cooperative anche la sede legale, oltrechè quella operativa, deve essere ubicata nella Regione Marche;
  • Risultare attive alla Camera di Commercio della Regione Marche nonché essere iscritte all’Albo statale delle Cooperative;
  • Esercitare una attività che rientra nei codici Ateco previsti dal bando. Sostanzialmente non esercitare una attività agricola, sia dirette che di trasformazione, nonché l’attività riguardante i tabacchi;
  • Solo per le cooperative di tipo B, essere iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali di cui all’art. 3 della L.R. 34/2001.
Interventi ammissibili.

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

  1. investimenti in innovazione o significativo ammodernamento di impianti o siti produttivi esistenti. Rientrano in tale ambito anche le applicazioni digitali e le soluzioni finalizzate al risparmio energetico;
  2. investimenti riguardanti la realizzazione di nuove unità produttive per cooperative già esistenti o la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro.
Spese ammissibili.

L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:

  1. spese relative a ristrutturazione ordinaria o straordinaria, comprese quelle relative agli impianti, sia su immobili propri che in locazione, con esclusione di quelli in comodato, il tutto purchè necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  2. spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature nuove e che conseguono un risparmio energetico e ambientale;
  3. spese per acquisto di beni immateriali quali brevetti, marchi, modelli, disegni ecc.;
  4. spese per la progettazione e la consulenza, nella misura del 20% dell’importo delle spese precedenti;
  5. spese generali, nella misura del 7% delle spese ammissibili di cui al punto a., b., e c.. Nel caso di nuove cooperative costituite dopo il 01 gennaio 2023, le spese generali sono riconosciute nella misura del 15% anziché del 7%.
Termine temporale di effettuazione delle spese.

Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.

Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.

Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.

Importo dell’agevolazione.

L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.

Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.

La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.

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Regione Marche: contributo a fondo perduto per gli investimenti delle cooperative.

La Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.

Beneficiari del contributo.

Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:

  • Avere la sede operativa destinataria dell’investimento agevolato nella Regione Marche. In caso di nuove cooperative anche la sede legale, oltrechè quella operativa, deve essere ubicata nella Regione Marche;
  • Risultare attive alla Camera di Commercio della Regione Marche nonché essere iscritte all’Albo statale delle Cooperative;
  • Esercitare una attività che rientra nei codici Ateco previsti dal bando. Sostanzialmente non esercitare una attività agricola, sia dirette che di trasformazione, nonché l’attività riguardante i tabacchi;
  • Solo per le cooperative di tipo B, essere iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali di cui all’art. 3 della L.R. 34/2001.
Interventi ammissibili.

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

  1. investimenti in innovazione o significativo ammodernamento di impianti o siti produttivi esistenti. Rientrano in tale ambito anche le applicazioni digitali e le soluzioni finalizzate al risparmio energetico;
  2. investimenti riguardanti la realizzazione di nuove unità produttive per cooperative già esistenti o la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro.
Spese ammissibili.

L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:

  1. spese relative a ristrutturazione ordinaria o straordinaria, comprese quelle relative agli impianti, sia su immobili propri che in locazione, con esclusione di quelli in comodato, il tutto purchè necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  2. spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature nuove e che conseguono un risparmio energetico e ambientale;
  3. spese per acquisto di beni immateriali quali brevetti, marchi, modelli, disegni ecc.;
  4. spese per la progettazione e la consulenza, nella misura del 20% dell’importo delle spese precedenti;
  5. spese generali, nella misura del 7% delle spese ammissibili di cui al punto a., b., e c.. Nel caso di nuove cooperative costituite dopo il 01 gennaio 2023, le spese generali sono riconosciute nella misura del 15% anziché del 7%.
Termine temporale di effettuazione delle spese.

Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.

Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.

Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.

Importo dell’agevolazione.

L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.

Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.

La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.

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Tax Free e rimborso Iva: dal 01 febbraio 2024 la soglia per la richiesta di rimborso scende ad euro 70,00

Dal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.

Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.

Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.

Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.

La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.

Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.

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Tax Free e rimborso Iva: dal 01 febbraio 2024 la soglia per la richiesta di rimborso scende ad euro 70,00

Dal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.

Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.

Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.

Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.

La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.

Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.

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Tassazione indennità di esproprio: il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è da considerare reddito diverso.

L’indennità di deprezzamento, e cioè la somma di denaro da corrispondere al soggetto espropriato quale indennizzo per la perdita di valore dell’area residua non espropriata va considerata come reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986 (Tuir). Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 476/2023, a un contribuente roso dal dubbio se l’indennità di deprezzamento sia da considerarsi tassabile oppure no. Ci si domanda, infatti, se questa indennità di deprezzamento debba considerarsi come risarcimento per lucro cessante (che si ha quando a seguito di un danno viene meno la possibilità di percepire dei guadagni) oppure risarcimento per danno emergente (minor valore del bene che si ha con la perdita o il danneggiamento del bene). Nel primo caso, trattandosi di una perdita di guadagno, il risarcimento è sicuramente tassabile. Nel secondo caso, essendo un puro risarcimento danni che va a reintegrare il valore del bene perduto, non si fa luogo a tassazione. Ça va sans dire, per l’Ufficio ci troviamo di fronte a un risarcimento per lucro cessante, quindi tassabile. La convinzione parte dall’analisi dell’art 35, comma 1, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in sigla anche TUEPU) che prevede che l’indennità di esproprio sia tassata come reddito diverso qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo di indennità di esproprio, per l’acquisizione coattiva di un terreno per realizzare un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Per inciso le zone omogenee rappresentano le varie parti del territorio a seconda che si tratti di zone del centro storico, di completamento, di espansione, industriali o agricole. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che la norma fa riferimento alla collocazione dell’eventuale area in una delle zone omogenee, senza fare alcuna distinzione sul fatto che sia edificabile oppure agricola. E’ irrilevante, perciò, discutere se ci si trova di fronte a un’area fabbricabile o agricola, in quanto ciò che conta è solo la sua ubicazione all’interno del territorio comunale. Sulla questione dell’area residua non espropriata, l’articolo 33 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, prevede che in caso di esproprio parziale, nel determinare la relativa indennità, occorre tenere in considerazione il anche la diminuzione di valore che può subire la parte non espropriata. Si torna, dunque, al dilemma iniziale: lucro cessante o danno emergente? Per il Fisco ci ha già pensato la Cassazione a risolvere l’arcano. La sua costante giurisprudenza prevede che non può esserci distinzione fra indennità di esproprio e quella erogata quale risarcimento danni per le parti non espropriate. Quest’ultima è senz’altro da ricomprendersi nell’indennità di esproprio la quale, quindi, per definizione serve a compensare sia le perdite di guadagno (lucro cessante) che il danno vero e proprio (danno emergente). La risposta alla fine è a favore del lucro cessante: l’indennizzo per il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è parte integrante, e quindi non separata, dell’indennità di esproprio. Va tassata, perciò, come reddito diverso e al momento dell’erogazione va pure applicata la ritenuta del 20%.   Notizie ImpreseOggi
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Tassazione indennità di esproprio: il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è da considerare reddito diverso.

L’indennità di deprezzamento, e cioè la somma di denaro da corrispondere al soggetto espropriato quale indennizzo per la perdita di valore dell’area residua non espropriata va considerata come reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986 (Tuir). Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 476/2023, a un contribuente roso dal dubbio se l’indennità di deprezzamento sia da considerarsi tassabile oppure no. Ci si domanda, infatti, se questa indennità di deprezzamento debba considerarsi come risarcimento per lucro cessante (che si ha quando a seguito di un danno viene meno la possibilità di percepire dei guadagni) oppure risarcimento per danno emergente (minor valore del bene che si ha con la perdita o il danneggiamento del bene). Nel primo caso, trattandosi di una perdita di guadagno, il risarcimento è sicuramente tassabile. Nel secondo caso, essendo un puro risarcimento danni che va a reintegrare il valore del bene perduto, non si fa luogo a tassazione. Ça va sans dire, per l’Ufficio ci troviamo di fronte a un risarcimento per lucro cessante, quindi tassabile. La convinzione parte dall’analisi dell’art 35, comma 1, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in sigla anche TUEPU) che prevede che l’indennità di esproprio sia tassata come reddito diverso qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo di indennità di esproprio, per l’acquisizione coattiva di un terreno per realizzare un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Per inciso le zone omogenee rappresentano le varie parti del territorio a seconda che si tratti di zone del centro storico, di completamento, di espansione, industriali o agricole. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che la norma fa riferimento alla collocazione dell’eventuale area in una delle zone omogenee, senza fare alcuna distinzione sul fatto che sia edificabile oppure agricola. E’ irrilevante, perciò, discutere se ci si trova di fronte a un’area fabbricabile o agricola, in quanto ciò che conta è solo la sua ubicazione all’interno del territorio comunale. Sulla questione dell’area residua non espropriata, l’articolo 33 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, prevede che in caso di esproprio parziale, nel determinare la relativa indennità, occorre tenere in considerazione il anche la diminuzione di valore che può subire la parte non espropriata. Si torna, dunque, al dilemma iniziale: lucro cessante o danno emergente? Per il Fisco ci ha già pensato la Cassazione a risolvere l’arcano. La sua costante giurisprudenza prevede che non può esserci distinzione fra indennità di esproprio e quella erogata quale risarcimento danni per le parti non espropriate. Quest’ultima è senz’altro da ricomprendersi nell’indennità di esproprio la quale, quindi, per definizione serve a compensare sia le perdite di guadagno (lucro cessante) che il danno vero e proprio (danno emergente). La risposta alla fine è a favore del lucro cessante: l’indennizzo per il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è parte integrante, e quindi non separata, dell’indennità di esproprio. Va tassata, perciò, come reddito diverso e al momento dell’erogazione va pure applicata la ritenuta del 20%.   Notizie ImpreseOggi
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Non è necessaria l’iscrizione a ruolo nei confronti della società estinta per chiedere il pagamento del debito tributario anche al suo liquidatore

Il tema è quello che appassiona e divide, da un po’ di anni, le aule delle commissioni tributarie e della Cassazione. Ossia: per agire contro il liquidatore ex art. 36 del D.p.r. 602/73 è necessario che prima l’Ufficio iscriva a ruolo le somme dovute dalla società estinta? Oppure può notificare a entrambi, cioè società e liquidatore, l’avviso di accertamento? La Cassazione, a Sezioni Unite, quindi con un certo peso nella decisione, hanno messo la parola fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinale stabilendo che non serve la preventiva iscrizione a ruolo nei confronti della società per poter chiedere il dovuto, poi, al liquidatore. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023. Per dovere di esposizione, si ricorda che la diatriba trae origine dall'interpretazione dell art. 36 del D.p.r. 602/73 dove, al primo comma, prevede che il liquidatore è responsabile in proprio del pagamento delle imposte se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati oppure di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale tipo di responsabilità, per copiosa giurisprudenza di legittimità, confermata definitivamente dalla sentenza in commento, è una responsabilità che ha natura civilistica e non tributaria. Ciò implica che non vi sia nessuna successione di rapporti fra soggetto sociale estinto e liquidatore. Il liquidatore non è un coobbligato della società, ma bensì un ulteriore responsabile nel soddisfare i creditori sociali. Sul liquidatore, dunque, sorge una ipotesi di responsabilità nuova, con la quale l’Erario acquisisce un diritto al pagamento di quanto dovuto che è autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria imputata alla società estinta.   Sancito questo principio, secondo gli Ermellini è più semplice stabilire se il Fisco necessita di un titolo esecutivo per agire contro il liquidatore della società estinta. Il ragionamento che viene svolto dai Giudici è assai semplice. I creditori ordinari possono agire contro il liquidatore ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile, senza alcun obbligo di dotarsi di un titolo esecutivo preventivo. Devono solo provare che il credito insoddisfatto è liquido ed esigibile. Da ciò i Giudici si domandano per quale motivo il Fisco, che è un creditore al pari degli altri, debba precostituirsi un titolo esecutivo non richiesto agli altri creditori. In più, a essere precisi, l’avviso di accertamento è esso stesso, per legge, un titolo esecutivo e, pertanto, l’Erario il fantomatico titolo esecutivo lo possiede nel momento stesso in cui viene emesso l’avviso di accertamento. Sul finire della sentenza la Cassazione apre uno scenario importante, introducendo la possibilità che il liquidatore possa discutere anche dell’accertamento emesso nei confronti della società estinta. Quest’ultima, infatti, non può stare in giudizio perché, appunto, estinta. Di conseguenza, quindi, l’avviso di accertamento nei suoi confronti, in punta di diritto, non può essere impugnato. Sulla questione scrive la Suprema Corte: “non può dubitarsi […] che il liquidatore, in sede di ricorso innanzi agli Organi di giustizia tributaria, possa confutare anche la sussistenza (come accertata nell’avviso emesso nei suoi confronti) di imposte a carico della società, al fine di escludere il contestatogli inadempimento agli obblighi connaturati alla carica ricoperta”. Concetto pienamente ribadito nel principio di diritto contenuto nella sentenza in commento. Si legge, infatti, che il liquidatore potrà contestare “la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società”. Se non è questa una forma di litisconsorzio necessario fra società estinta e liquidatore, poco ci manca.   Notizie ImpreseOggi
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