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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 2 giorni 8 ore fa

La cooperativa Gest Servizi si aggiudica un contributo a fondo perduto pari a 25.000 euro.

Dom, 22/01/2023 - 16:25
Gest servizi è una cooperativa, con sede a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro, e nasce con l’idea di unire le esperienze di più professionisti per offrire ai propri clienti, in una unica struttura, tutta una serie di servizi e di professionalità. L’obiettivo che si sono dati soci fondatori è quello di associare all’interno della propria struttura professionisti quali commercialisti, avvocati, esperti nel settore del disbrigo pratiche, medici sia per il rilascio di certificati sia per offrire visite mediche specialistiche. I servizi offerti dalla struttura vanno da quello CAF, compresa l’elaborazione e l’invio dei modelli 730, a quello del Patronato, con la possibilità di aiutare le persone nella compilazione delle domande di disoccupazione, per le pensioni di invalidità o altri bonus fiscali. Inoltre la struttura della cooperativa Gest servizi eroga anche il servizio di disbrigo pratiche e quello relativo all’infortunistica. Partendo dalle proprie attività, la cooperativa si è rivolta al socio Giovanni Benaglia per verificare la possibilità di ottenere dei finanziamenti agevolati o a fondo perduto per far crescere ulteriormente la propria realtà aziendale. Questa richiesta è stata presto soddisfatta e la cooperativa Gest servizi ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di venticinquemila euro dalla Regione Marche, nell’ambito del bando di finanziamento denominato “Contributi per il sostegno alla nascita di nuove cooperative” di cui alla legge L.R. 5 del 16/04/2003 art. 5 e alla delibera di Giunta Regionale n. 683 del 06/06/2022. Il contributo ottenuto, in conto capitale e a fondo perduto, servirà per sostenere l’ambizioso piano degli investimenti intrapreso dalla cooperativa che, una volta realizzato, avrà come risultato anche un significativo aumento della forza lavoro sul territorio.   Notizie ImpreseOggi
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Regione Emilia Romagna: pubblicato il calendario con i prossimi finanziamenti a fondo perduto in uscita

Dom, 15/01/2023 - 22:18

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle uscite dei bandi di finanziamento che rientrano nella programmazione del Por - Fesr 2021 -2027. Per il momento la previsione di uscita riguarda i primi quattro mesi del 2023.  Come si potrà notare dall'elenco di seguito riportato, sono previsti incentivi rivolti al mondo del turismo e degli enti del terzo settore che sono iscritti al Registro imprese (come le cooperative, sia quelle ordinarie che quelle sociali)

Febbraio 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le piccole e medie imprese del settore turistico e ricettivo e i soggetti del terzo settore iscritti al Registro imprese.

Febbraio - marzo 2023

Misura prevista: Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese e gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

Marzo - aprile 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e dei pubblici esercizi e gli enti del terzo settore iscritti al Registro delle Imprese.  

Misura prevista: Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di Sistema per il digitale

Destinatari dell’incentivo sono esclusivamente gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

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Regione Emilia Romagna: pubblicato il calendario con i prossimi finanziamenti a fondo perduto in uscita

Dom, 15/01/2023 - 22:18

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle uscite dei bandi di finanziamento che rientrano nella programmazione del Por - Fesr 2021 -2027. Per il momento la previsione di uscita riguarda i primi quattro mesi del 2023.  Come si potrà notare dall'elenco di seguito riportato, sono previsti incentivi rivolti al mondo del turismo e degli enti del terzo settore che sono iscritti al Registro imprese (come le cooperative, sia quelle ordinarie che quelle sociali)

Febbraio 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le piccole e medie imprese del settore turistico e ricettivo e i soggetti del terzo settore iscritti al Registro imprese.

Febbraio - marzo 2023

Misura prevista: Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese e gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

Marzo - aprile 2023

Misura prevista: Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

Destinatari dell’incentivo sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio e dei pubblici esercizi e gli enti del terzo settore iscritti al Registro delle Imprese.  

Misura prevista: Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di Sistema per il digitale

Destinatari dell’incentivo sono esclusivamente gli enti del terzo settore iscritti al Registro Imprese.

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Sostegno all’imprenditoria femminile: al via il bando della Regione Emilia Romagna

Dom, 15/01/2023 - 21:47

La Regione Emilia Romagna, con la delibera n. 2149 del 05 dicembre 2022 intende nuovamente sostenere, come già fatto con bandi analoghi, la nascita o il consolidamento di imprese a maggioranza femminile. Lo strumento principale scelto per erogare il contributo è quello del fondo perduto, concesso a micro, piccole e medie imprese, compresi consorzi e società cooperative nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili e per un importo comunque non superiore ad euro 80.000.

Beneficiari.

I beneficiari del bando a fondo perduto sono le micro, piccole e medie imprese, compresi i consorzi, le società consortili e le società cooperative, che hanno la sede legale o una unità operativa all’interno del territorio della Regione Emilia Romagna. Questo imprese devono essere a “prevalente partecipazione femminile”, intendendo con questa definizione:

  • Le ditte individuali il cui titolare è una donna;
  • le società di persone o le cooperative nelle quali il numero delle donne rappresenti almeno il 60% dei soci, a prescindere dalla quota di capitale posseduta;
  • le società di capitali nelle quali le donne detengono almeno i due terzi delle quote di partecipazione e, contemporaneamente, siano amministrate da organi amministrativi composti almeno per due terzi da donne;

Non possono accedere all’agevolazione le imprese agricole. Il requisito di prevalenza della partecipazione femminile deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, oltre a quelli della sede legale e della dimensione aziendale:

  • Essere costituite ed iscritte alla Camera di Commercio. Non è necessario, però, che al momento della domanda siano registrate come attive;
  • non trovarsi in liquidazione giudiziale, concordato preventivo (salvo quello in continuità) o in altra procedura concorsuale;
Interventi ammissibili.

Sono ammissibili, in linea generale, tutti quegli interventi che aumentano la competitività delle aziende partecipanti, e in particolare, quelli che consentono di:

  • Innovare e valorizzare i prodotti e i sistemi di vendita;
  • Migliorare i processi di erogazione del servizio o la loro informatizzazione;
  • Implementare metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi nonché sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela;
  • Riqualificare e migliorare la sede produttiva;
  • Automatizzare i processi aziendali e l'acquisto delle relative attrezzature.
Spese ammissibili.

Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese al netto dell’Iva o di altre tasse:

  • acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali
  • acquisto di brevetti, licenze software, cloud e servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale, necessari al conseguimento degli obiettivi dell’intervento;
  • consulenze, destinate all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, gli studi di fattibilità e i piani d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, gli studi per la valutazione dell'impatto ambientale, le spese relative ad iniziative e campagne promozionali debitamente motivate e contestualizzate.
  • opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali alla realizzazione del progetto, riconosciute nel limite massimo di 5.000 euro;
  • costi generali nella misura massima del 5% dei costi diretti ammissibili dell’operazione;

L’importo minimo dell’intervento è pari a euro 20.000,00 e le spese devono essere effettuate nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023.

Contributo concesso.

Il contributo massimo concesso è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili e, comunque, nella misura massima di euro 80.000,00.

Il contributo è così suddiviso:

  • il 30% della spesa ritenuta ammissibile sotto forma di contributo a fondo perduto;
  • una quota massima del 15% della spesa ammissibile, da destinare a copertura degli interessi su un mutuo eventualmente da attivarsi con durata di almeno quattro anni. Nel caso in cui l’impresa non voglia utilizzare un mutuo, questo contributo ulteriore non sarà erogato.
Termini di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata, tramite il portale Sfinge della Regione Emilia Romagna, dalle ore 10.00 del giorno 24 febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 28 marzo 2023, per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui, prima del 28 marzo 2023, siano inviate più di 300 domande la Regione potrà anticipare la chiusura dello sportello.

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Sostegno all’imprenditoria femminile: al via il bando della Regione Emilia Romagna

Dom, 15/01/2023 - 21:47

La Regione Emilia Romagna, con la delibera n. 2149 del 05 dicembre 2022 intende nuovamente sostenere, come già fatto con bandi analoghi, la nascita o il consolidamento di imprese a maggioranza femminile. Lo strumento principale scelto per erogare il contributo è quello del fondo perduto, concesso a micro, piccole e medie imprese, compresi consorzi e società cooperative nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili e per un importo comunque non superiore ad euro 80.000.

Beneficiari.

I beneficiari del bando a fondo perduto sono le micro, piccole e medie imprese, compresi i consorzi, le società consortili e le società cooperative, che hanno la sede legale o una unità operativa all’interno del territorio della Regione Emilia Romagna. Questo imprese devono essere a “prevalente partecipazione femminile”, intendendo con questa definizione:

  • Le ditte individuali il cui titolare è una donna;
  • le società di persone o le cooperative nelle quali il numero delle donne rappresenti almeno il 60% dei soci, a prescindere dalla quota di capitale posseduta;
  • le società di capitali nelle quali le donne detengono almeno i due terzi delle quote di partecipazione e, contemporaneamente, siano amministrate da organi amministrativi composti almeno per due terzi da donne;

Non possono accedere all’agevolazione le imprese agricole. Il requisito di prevalenza della partecipazione femminile deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, oltre a quelli della sede legale e della dimensione aziendale:

  • Essere costituite ed iscritte alla Camera di Commercio. Non è necessario, però, che al momento della domanda siano registrate come attive;
  • non trovarsi in liquidazione giudiziale, concordato preventivo (salvo quello in continuità) o in altra procedura concorsuale;
Interventi ammissibili.

Sono ammissibili, in linea generale, tutti quegli interventi che aumentano la competitività delle aziende partecipanti, e in particolare, quelli che consentono di:

  • Innovare e valorizzare i prodotti e i sistemi di vendita;
  • Migliorare i processi di erogazione del servizio o la loro informatizzazione;
  • Implementare metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi nonché sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela;
  • Riqualificare e migliorare la sede produttiva;
  • Automatizzare i processi aziendali e l'acquisto delle relative attrezzature.
Spese ammissibili.

Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese al netto dell’Iva o di altre tasse:

  • acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali
  • acquisto di brevetti, licenze software, cloud e servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale, necessari al conseguimento degli obiettivi dell’intervento;
  • consulenze, destinate all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, gli studi di fattibilità e i piani d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, gli studi per la valutazione dell'impatto ambientale, le spese relative ad iniziative e campagne promozionali debitamente motivate e contestualizzate.
  • opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali alla realizzazione del progetto, riconosciute nel limite massimo di 5.000 euro;
  • costi generali nella misura massima del 5% dei costi diretti ammissibili dell’operazione;

L’importo minimo dell’intervento è pari a euro 20.000,00 e le spese devono essere effettuate nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023.

Contributo concesso.

Il contributo massimo concesso è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili e, comunque, nella misura massima di euro 80.000,00.

Il contributo è così suddiviso:

  • il 30% della spesa ritenuta ammissibile sotto forma di contributo a fondo perduto;
  • una quota massima del 15% della spesa ammissibile, da destinare a copertura degli interessi su un mutuo eventualmente da attivarsi con durata di almeno quattro anni. Nel caso in cui l’impresa non voglia utilizzare un mutuo, questo contributo ulteriore non sarà erogato.
Termini di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata, tramite il portale Sfinge della Regione Emilia Romagna, dalle ore 10.00 del giorno 24 febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 28 marzo 2023, per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui, prima del 28 marzo 2023, siano inviate più di 300 domande la Regione potrà anticipare la chiusura dello sportello.

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FOCUS LEGGE DI STABILITA’ 2023 | Al via l’aumento della soglia dei ricavi per il regime forfettario e introduzione della flat tax incrementale.

Dom, 04/12/2022 - 21:01

Finalmente, dopo vari rinvii, la Legge di Stabilità 2023 approda in Parlamento, dando certezza alle voci di modifica che si sono susseguite nel tempo rispetto al regime forfettario e all’introduzione di una forma di flat tax a favore di quei soggetti che incrementano il proprio reddito rispetto a quello degli anni precedenti

Regime forfettario.

Per quanto riguarda il regime forfettario, la Manovra prevede che a decorrere dal 2023 la soglia dei ricavi massima, oltre i quali poi si decade dal beneficio dell'aliquota fissa, passa da euro 65.000,00 ad euro 85.000. Viene introdotta, inoltre, una nuova soglia, quella a 100.000 euro, superata la quale si decade dal regime forfettario non dall’anno successivo, come nel caso della soglia pari ad euro 85.000,00, ma dall’anno stesso in cui la soglia dei 100.000 euro viene raggiunta. In questo caso una volta raggiunto questo valore, solo le operazioni successive dovranno essere assoggettate ad IVA e a ritenuta. Non è chiaro, perché nella norma non è specificato, se al calcolo del reddito in maniera ordinaria partecipano solo le operazioni successive oppure tutte quelle effettuate nell’anno, senza distinzione del momento in cui sono state messe in atto.

Flat tax incrementale.

Per il solo anno 2023, i professionisti e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti eccetera), che non utilizzano il regime forfettario, possono applicare un'aliquota forfettaria pari al 15% sull’incremento del reddito conseguito nel 2023 rispetto a quanto dichiarato nel 2020 e nel 2021 in luogo degli scaglioni Irpef normale.

Come si calcola la base imponibile. 

Per calcolare l’incremento si prende il reddito dichiarato nel 2023 e lo si mette a confronto con il reddito dichiarato nel 2020 e nel 2021, prendendo tra i due, l'anno nel quale si è conseguito il reddito più alto. Questo reddito, poi, deve essere abbattuto di una cifra forfettaria pari al 5%. Su questa differenza, che non può comunque essere superiore ad euro 40.000,00, si applica l'aliquota forfettaria del 15%.  Gli acconti per l’anno 2024 si calcolano, invece, in maniera ordinaria, cioè come se non ci fosse l’agevolazione della flat tax incrementale.

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FOCUS LEGGE DI STABILITA’ 2023 | Al via l’aumento della soglia dei ricavi per il regime forfettario e introduzione della flat tax incrementale.

Dom, 04/12/2022 - 21:01

Finalmente, dopo vari rinvii, la Legge di Stabilità 2023 approda in Parlamento, dando certezza alle voci di modifica che si sono susseguite nel tempo rispetto al regime forfettario e all’introduzione di una forma di flat tax a favore di quei soggetti che incrementano il proprio reddito rispetto a quello degli anni precedenti

Regime forfettario.

Per quanto riguarda il regime forfettario, la Manovra prevede che a decorrere dal 2023 la soglia dei ricavi massima, oltre i quali poi si decade dal beneficio dell'aliquota fissa, passa da euro 65.000,00 ad euro 85.000. Viene introdotta, inoltre, una nuova soglia, quella a 100.000 euro, superata la quale si decade dal regime forfettario non dall’anno successivo, come nel caso della soglia pari ad euro 85.000,00, ma dall’anno stesso in cui la soglia dei 100.000 euro viene raggiunta. In questo caso una volta raggiunto questo valore, solo le operazioni successive dovranno essere assoggettate ad IVA e a ritenuta. Non è chiaro, perché nella norma non è specificato, se al calcolo del reddito in maniera ordinaria partecipano solo le operazioni successive oppure tutte quelle effettuate nell’anno, senza distinzione del momento in cui sono state messe in atto.

Flat tax incrementale.

Per il solo anno 2023, i professionisti e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti eccetera), che non utilizzano il regime forfettario, possono applicare un'aliquota forfettaria pari al 15% sull’incremento del reddito conseguito nel 2023 rispetto a quanto dichiarato nel 2020 e nel 2021 in luogo degli scaglioni Irpef normale.

Come si calcola la base imponibile. 

Per calcolare l’incremento si prende il reddito dichiarato nel 2023 e lo si mette a confronto con il reddito dichiarato nel 2020 e nel 2021, prendendo tra i due, l'anno nel quale si è conseguito il reddito più alto. Questo reddito, poi, deve essere abbattuto di una cifra forfettaria pari al 5%. Su questa differenza, che non può comunque essere superiore ad euro 40.000,00, si applica l'aliquota forfettaria del 15%.  Gli acconti per l’anno 2024 si calcolano, invece, in maniera ordinaria, cioè come se non ci fosse l’agevolazione della flat tax incrementale.

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Al via le domande per il contributo a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dalla Guerra in Ucraina.

Dom, 06/11/2022 - 21:11
Piccolo sollievo, sottoforma di incentivo, per le imprese che hanno subito danni a seguito della Guerra in Ucraina. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 il Decreto Legge del 9 settembre 2022 con il quale vengono illustrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto, da parte delle imprese che operano con la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia, già previsto dal decreto n. 50 del 17 maggio 2022 entrato in vigore il giorno 18 maggio 2022. Soggetti beneficiari del sostegno a fondo perduto. Posso presentare domanda per ottenere l'incentivo le piccole e medie imprese, ad esclusione di quelle che svolgono attività agricole, che possiedono tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:
  • Hanno realizzato, negli ultimi due anni, almeno il 20% di fatturato per cessione di beni o servizi, verso l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia;
  • Hanno avuto un aumento di almeno il 30 per cento del costo di acquisto medio di materie prime o semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 rispetto al costo di acquisto dello stesso periodo dell’anno 2019. In caso di imprese costituite dopo il 01 gennaio 2020, in confronto deve essere fatto rispetto allo stesso periodo del 2021;
  • Hanno avuto un calo del fatturato nel trimestre antecedente il 18 maggio 2022 di almeno il 30 percento rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo. L'incentivo può essere chiesto utilizzando il modello fac-simile reperibile sul sito di Invitalia. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente sempre sul sito del Ministero. Possono presentare la domanda i legali rappresentanti dei potenziali beneficiari utilizzando lo Spid oppure la firma digitale o la Carta di identità elettronica. Possono essere delegati anche soggetti terzi, purchè la delega avvenga, per la prima volta, tramite l’accesso da parte del legale rappresentante o del titolare del potenziale beneficiario. Termine di presentazione delle domande. Il decreto prevede che le istanze possano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura ed entro, comunque, il trentesimo giorno successivo alla medesima data. In sostanza, dalle ore 12 del giorno 10 novembre 2022 alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2022. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno a fondo perduto è pari a una percentuale calcolata sulla differenza tra la media dei ricavi conseguiti nel trimestre precedente alla data del 18 maggio 2022 e l’ammontare medio dei ricavi conseguiti nello stesso trimestre del 2019. La percentuale, variabile, è cosi suddivisa:
  • 60 per cento per i soggetti con ricavi totali nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni;
  • 40 per cento per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
Per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. L’agevolazione non può, comunque, essere superiore ad euro 400.000,00.  

 

 

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Al via le domande per il contributo a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dalla Guerra in Ucraina.

Dom, 06/11/2022 - 21:11
Piccolo sollievo, sottoforma di incentivo, per le imprese che hanno subito danni a seguito della Guerra in Ucraina. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 il Decreto Legge del 9 settembre 2022 con il quale vengono illustrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto, da parte delle imprese che operano con la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia, già previsto dal decreto n. 50 del 17 maggio 2022 entrato in vigore il giorno 18 maggio 2022. Soggetti beneficiari del sostegno a fondo perduto. Posso presentare domanda per ottenere l'incentivo le piccole e medie imprese, ad esclusione di quelle che svolgono attività agricole, che possiedono tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:
  • Hanno realizzato, negli ultimi due anni, almeno il 20% di fatturato per cessione di beni o servizi, verso l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia;
  • Hanno avuto un aumento di almeno il 30 per cento del costo di acquisto medio di materie prime o semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 rispetto al costo di acquisto dello stesso periodo dell’anno 2019. In caso di imprese costituite dopo il 01 gennaio 2020, in confronto deve essere fatto rispetto allo stesso periodo del 2021;
  • Hanno avuto un calo del fatturato nel trimestre antecedente il 18 maggio 2022 di almeno il 30 percento rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo. L'incentivo può essere chiesto utilizzando il modello fac-simile reperibile sul sito di Invitalia. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente sempre sul sito del Ministero. Possono presentare la domanda i legali rappresentanti dei potenziali beneficiari utilizzando lo Spid oppure la firma digitale o la Carta di identità elettronica. Possono essere delegati anche soggetti terzi, purchè la delega avvenga, per la prima volta, tramite l’accesso da parte del legale rappresentante o del titolare del potenziale beneficiario. Termine di presentazione delle domande. Il decreto prevede che le istanze possano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura ed entro, comunque, il trentesimo giorno successivo alla medesima data. In sostanza, dalle ore 12 del giorno 10 novembre 2022 alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2022. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno a fondo perduto è pari a una percentuale calcolata sulla differenza tra la media dei ricavi conseguiti nel trimestre precedente alla data del 18 maggio 2022 e l’ammontare medio dei ricavi conseguiti nello stesso trimestre del 2019. La percentuale, variabile, è cosi suddivisa:
  • 60 per cento per i soggetti con ricavi totali nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni;
  • 40 per cento per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
Per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. L’agevolazione non può, comunque, essere superiore ad euro 400.000,00.  

 

 

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Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: al via i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati

Mar, 01/11/2022 - 22:17
Novità in vista per giovani o donne che cercano finanziamenti a fondo perduto in agricoltura o mutui a tassi agevolati. Con decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole approvato il 22 luglio 2022 e approdato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 ottobre 2022 sono previste misure volte ad aiutare i giovani agricoltori che vogliono ampliare la propria attività, sia tramite l’acquisto o il subentro in attività già esistenti oppure tramite un progetto di sviluppo vero e proprio.  Soggetti Beneficiari Possono presentare la domanda di agevolazione due tipologie di imprese:
  • Imprese che subentrano nella gestione: in questo caso l’incentivo è rivolto a coloro che acquistano (o subentrano ad altro titolo, anche successorio) imprese agricole già esistenti, purchè attive almeno da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. L’impresa che acquista o subentra devono possedere i seguenti requisiti:
    • non essere costituite da più di sei mesi dalla data di richiesta;
    • essere amministrate o condotte da un giovane di età compresa tra 18 e 41 anni oppure da una donna, a prescindere dall’età;
    • in caso di società, la compagine sociale deve essere composta, in maggioranza, da coltivatori diretti o IAP con età massima di 41 anni o da donne, senza limite di età in questo caso;
    • esercitare esclusivamente l’attività agricola;
    • avere sede in Italia.
  • Imprese che vogliono ampliare la propria attività: in questo caso l’incentivo è rivolto a imprese che già esistono ma che vogliono ampliare la propria attività. Queste imprese devono essere attive da almeno due anni rispetto alla data di richiesta dell’agevolazione e, come nel caso sopra, devono essere amministrate o devono avere la maggioranza dei soci, in caso di società, che posseggono il requisito di avere età inferiore ai 41 anni o essere formate, in prevalenza da donne.
Misura dell’agevolazione  L’agevolazione consiste in:
  • Mutuo a tasso zero e durata decennale per un importo pari al 60% della spesa dichiarata ammissibile. Per le iniziative nell’ambito della produzione agricola il  mutuo può avere durata massima di 15 anni con un preammortamento di due anni.
  • Contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa dichiarata ammissibile.
Obiettivi dell’agevolazione Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 
Spese ammissibili Le spese che rientrano nell’agevolazione riguardano:
  • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
  • servizi di progettazione; 
  • beni pluriennali. 
E’ prevista l’ammissibilità delle spese riguardanti gli acquisti di terreni purchè il costo di questi non sia superiore al 10% della spesa totale.  Ente gestore. L’ente gestore dell’istruttoria delle domande è l’ISMEA, che procederà secondo le modalità applicative che saranno comunicate dallo stesso Istituto successivamente alla pubblicazione del presente bando.  Notizie ImpreseOggi
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Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: al via i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati

Mar, 01/11/2022 - 22:17
Novità in vista per giovani o donne che cercano finanziamenti a fondo perduto in agricoltura o mutui a tassi agevolati. Con decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole approvato il 22 luglio 2022 e approdato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 ottobre 2022 sono previste misure volte ad aiutare i giovani agricoltori che vogliono ampliare la propria attività, sia tramite l’acquisto o il subentro in attività già esistenti oppure tramite un progetto di sviluppo vero e proprio.  Soggetti Beneficiari Possono presentare la domanda di agevolazione due tipologie di imprese:
  • Imprese che subentrano nella gestione: in questo caso l’incentivo è rivolto a coloro che acquistano (o subentrano ad altro titolo, anche successorio) imprese agricole già esistenti, purchè attive almeno da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. L’impresa che acquista o subentra devono possedere i seguenti requisiti:
    • non essere costituite da più di sei mesi dalla data di richiesta;
    • essere amministrate o condotte da un giovane di età compresa tra 18 e 41 anni oppure da una donna, a prescindere dall’età;
    • in caso di società, la compagine sociale deve essere composta, in maggioranza, da coltivatori diretti o IAP con età massima di 41 anni o da donne, senza limite di età in questo caso;
    • esercitare esclusivamente l’attività agricola;
    • avere sede in Italia.
  • Imprese che vogliono ampliare la propria attività: in questo caso l’incentivo è rivolto a imprese che già esistono ma che vogliono ampliare la propria attività. Queste imprese devono essere attive da almeno due anni rispetto alla data di richiesta dell’agevolazione e, come nel caso sopra, devono essere amministrate o devono avere la maggioranza dei soci, in caso di società, che posseggono il requisito di avere età inferiore ai 41 anni o essere formate, in prevalenza da donne.
Misura dell’agevolazione  L’agevolazione consiste in:
  • Mutuo a tasso zero e durata decennale per un importo pari al 60% della spesa dichiarata ammissibile. Per le iniziative nell’ambito della produzione agricola il  mutuo può avere durata massima di 15 anni con un preammortamento di due anni.
  • Contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa dichiarata ammissibile.
Obiettivi dell’agevolazione Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 
Spese ammissibili Le spese che rientrano nell’agevolazione riguardano:
  • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
  • servizi di progettazione; 
  • beni pluriennali. 
E’ prevista l’ammissibilità delle spese riguardanti gli acquisti di terreni purchè il costo di questi non sia superiore al 10% della spesa totale.  Ente gestore. L’ente gestore dell’istruttoria delle domande è l’ISMEA, che procederà secondo le modalità applicative che saranno comunicate dallo stesso Istituto successivamente alla pubblicazione del presente bando.  Notizie ImpreseOggi
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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Dom, 23/10/2022 - 11:27
Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Dom, 23/10/2022 - 11:27
Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Ven, 14/10/2022 - 18:02
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Ven, 14/10/2022 - 18:02
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

Gio, 06/10/2022 - 22:20
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

Gio, 06/10/2022 - 22:20
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Dom, 25/09/2022 - 21:23
Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Dom, 25/09/2022 - 21:23
Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

Dom, 25/09/2022 - 12:15
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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