Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale si stabilisce l’importo del
contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il
periodo 2023 - 2024
Il decreto, che porta la data del 26 maggio 2023, prevede le seguenti misure del contributo:
Fasce e importo
Parametri
Numero soci
Capitale sottoscritto
Fatturato
a)
€ 280,00
fino a 100
fino a € 5.160,00
fino a € 75.000,00
b)
€ 680,00
da 101 a 500
da € 5.160,01
a € 40.000,00
da € 75.000,01
a € 300.000,00
c)
€ 1.350,00
superiore a 500
superiore a € 40.000,00
da € 300.000,01
a € 1.000.000,00
d)
€ 1.730,00
superiore a 500
superiore a € 40.000,00
da € 1.000.000,01
a € 2.000.000,00
e)
€ 2.380,00
superiore a 500
superiore a
€ 40.000,00
superiore a
€ 2.000.000,00
Per fatturato si intende il
“valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le
cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il
maggior valore tra l’eventuale
incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il
Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile.
Il contributo biennale
deve essere aumentato:
- del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
- del 30% per le cooperative sociali;;
-
del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo.
Il contributo biennale dovuto, invece, per le
Banche di Credito Cooperativo è così determinato:
Fasce e importo
Parametri
Numero soci
Totale attivo (migliaia di euro)
a)
€ 1.980,00
fino a 980
fino a 124.000
b)
€ 3.745,00
da 981 a 1680
da 124.001 a 290.000
c)
€ 6.660.00
oltre 1680
oltre 290.000
Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.
Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le
Società di Mutuo Soccorso è così determinato:
Fasce e Importo (in euro)
Numero soci
Contributi mutualistici (in euro)
a
€ 280,00
fino a 1.000
fino a 100.000
b
€ 560,00
da 1.001 a 10.000
da 100.001 a 500.000
c
€ 840,00
oltre 10.000
oltre 500.000
Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione
La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti. In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto.
Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00.
I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del
bilancio al 31.12.2022 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare,
con il bilancio approvato nel corso del 2022.
Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.
Le cooperative che determinano lo
scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento
dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.
Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro
90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.
Modalità di versamento.
Il contributo viene versato utilizzando il
modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:
Codice
Descrizione
3010
contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento
3011
maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento
3014
sanzioni
Termine per il versamento del contributo
Il termine per il versamento del contributo è fissato in
novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il
giorno 08 ottobre 2023
Notizie
ImpreseOggi