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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 5 giorni 20 ore fa

Un accertamento definitivo è annullabile in autotutela solo se viola un rilevante interesse pubblico.

Mer, 11/10/2023 - 23:17
Un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere annullato, a seguito di istanza di autotutela, solo se lo stesso contiene vizi tali da violare principi ed interessi che vanno oltre a quelli diretti del contribuente stesso. Così si esprime la Corte di Cassazione, sezione V Civile, con sentenza n. 28134/2023 del 20.09.2023, pubblicata il 05.10.2023. La decisione nasce dal caso di un contribuente al quale sono stati notificati quattro avvisi di accertamenti, per i quali non sono stati proposti tempestivi ricorsi. Solo a seguito della notifica delle relative cartelle di pagamento, il contribuente si è attivato e ha presentato delle istanze di annullamento in autotutela, che sono state rigettate dall'Ufficio. Contro questo rifiuto è stato presentato ricorso dall'interessato. Entrambi i gradi di giudizio tributario hanno dato torto al contribuente il quale, a questo punto, si è rivolto alla Corte di Cassazione per vedere riconosciute le proprie ragioni. Tra i motivi di ricorso vi è, tra l'altro, quello riguardante la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. Secondo il contribuente, infatti, il mancato annullamento in autotutela dell’accertamento non impugnato fa produrre a questo degli effetti che sono ritenuti in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del contribuente, rimanda nel preambolo alla sentenza n. 181 del 13.07.2017 della Corte Costituzionale, la quale stabilische che l’atto di annullamento in autotutela è un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione e “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente”. Nel valutare l’annullamento di un atto amministrativo, aggiunge la Consulta, occorre valutare anche “altri interessi” fra i quali vi è anche “quello della stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico” che sarebbero inevitabilmente compromessi a seguito dell’annullamento di un atto che è diventato definitivo. La Corte Costituzionale ritiene che l’interesse pubblico è quello di far prevalere la certezza che un atto tributario diventa definitivo se non impugnato, piuttosto che far prevalere il principio che l’atto si può comunque sempre, e a prescindere, annullare. Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione, richiamandosi anche a precedenti pronunce, ribadisce che un diniego di autotutela può essere impugnato soltanto di fronte ad eventuali profili di illegittimità di rifiuto che compromettono, in maniera rilevante, degli interessi generali. Certamente lamentarsi di generici vizi dell’atto divenuto definitivo non rientra tra i motivi di annullamento di un avviso di accertamento definitivo. Il contribuente “deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non contestare la fondatezza della pretesa tributaria”, che è diventata definitiva a seguito di mancata impugnazione. Poco spazio concede la Cassazione anche alla questione della presunta violazione, a prescindere, della capacità contributiva: non è ammesso l’annullamento in autotutela di un atto basandosi solamente su un’asserita tassazione non conforme che viola, ancorchè definitiva, il principio di capacità contributiva. In questo caso l'annullamento andrebbe a tutelare un interesse specifico del soggetto che ha richiesto tale annullamento e non, invece, un più generale principio di corretta applicazione dei dettami costituzionali in materia di imposte.   Notizie ImpreseOggi
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Fondo perduto per il sostegno alla transizione industriale: dal 10 ottobre al via le domande per ricevere il contributo a fondo perduto.

Dom, 08/10/2023 - 15:16
Apre il 10 ottobre, sul sito di Invitalia, lo sportello per poter richiedere il contributo relativo al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Previsto dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e poi disciplinato nelle modalità di attuazione del Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023, il Fondo ha come obiettivo quello di incentivare le imprese manifatturiere, produttive ed estrattive ad adeguarsi alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono, quindi, le imprese che operano nel settore estrattivo e manifatturiero, la cui attività rientrano nelle sezioni B e C del codice Ateco 2007. Il fondo finanzia gli investimenti che perseguono almeno una di queste finalità
  • Maggior efficienza energetica dell’attività produttiva o un cambiamento fondamentale del processo produttivo che si vuole modificare. In questo ambito è prevista l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, che sono funzionali all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili;
  • Uso efficiente delle risorse, attraverso processi che ne riducano il loro uso o ne favoriscono il riuso, il riciclo o il recupero.
Gli investimenti non devono, però, dare luogo a un aumento della capacità produttiva. E’ finanziato, quindi, solo il miglioramento “ecologico” dei processi produttivi e non il loro aumento.   Le spese ammissibili sono:
  • Acquisto di terreni e relative sistemazioni, nel limite massimo del 10% dell’investimento complessivo;
  • Opere murarie, nel limite del 40% dell’investimento complessivo e solo se strettamente necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali posti dalla misura di agevolazione;
  • Impianti e attrezzattura, purchè nuovi e non usati;
  • Programmi informatici, brevetti e altre conoscenze tecniche ancorchè non brevettate;
  • Spese di formazione del personale.
Il contributo a fondo perduto è pari:
  • Al 30% delle spese ammissibili, se le spese sono state determinate confrontandole con i costi dell’investimento in caso di assenza dell’aiuto. Il contributo può essere aumentato del 20% in caso di piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% se gli investimenti vengono fatti nelle zone A, e del 5% nel caso vengano effettuati in zone C;
  • Se le spese sono state determinate considerando il 100% dei costi totali, le agevolazioni sono ridotte del 50%;
  • Se viene richiesto l’applicazione del Temporary Framework, il contributo è pari al 40% dei costi ammessi, se questi sono determinati come differenza tra i costi del progetto rispetto alla situazione senza aiuti. Anche in questo caso ci sono delle maggiorazioni, rispettivamente del 20% in caso di piccole imprese, 10% in caso di medie imprese e del 15% per investimenti che riducono il consumo di energia almeno del 25%.
  • Se le spese sono determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, il contributo sarà pari al 30%
I progetti di investimento saranno ammessi sulla base di una procedura di valutazione. I progetti dovranno essere presentati a partire dalle ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2023 per terminare alle ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2023. Le domande saranno esclusivamente telematiche, da inoltrare tramite lapposita sezione presente sul sito di Invitalia.

 

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Fondo perduto per il sostegno alla transizione industriale: dal 10 ottobre al via le domande per ricevere il contributo a fondo perduto.

Dom, 08/10/2023 - 15:16
Apre il 10 ottobre, sul sito di Invitalia, lo sportello per poter richiedere il contributo relativo al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Previsto dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e poi disciplinato nelle modalità di attuazione del Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023, il Fondo ha come obiettivo quello di incentivare le imprese manifatturiere, produttive ed estrattive ad adeguarsi alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono, quindi, le imprese che operano nel settore estrattivo e manifatturiero, la cui attività rientrano nelle sezioni B e C del codice Ateco 2007. Il fondo finanzia gli investimenti che perseguono almeno una di queste finalità
  • Maggior efficienza energetica dell’attività produttiva o un cambiamento fondamentale del processo produttivo che si vuole modificare. In questo ambito è prevista l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, che sono funzionali all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili;
  • Uso efficiente delle risorse, attraverso processi che ne riducano il loro uso o ne favoriscono il riuso, il riciclo o il recupero.
Gli investimenti non devono, però, dare luogo a un aumento della capacità produttiva. E’ finanziato, quindi, solo il miglioramento “ecologico” dei processi produttivi e non il loro aumento.   Le spese ammissibili sono:
  • Acquisto di terreni e relative sistemazioni, nel limite massimo del 10% dell’investimento complessivo;
  • Opere murarie, nel limite del 40% dell’investimento complessivo e solo se strettamente necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali posti dalla misura di agevolazione;
  • Impianti e attrezzattura, purchè nuovi e non usati;
  • Programmi informatici, brevetti e altre conoscenze tecniche ancorchè non brevettate;
  • Spese di formazione del personale.
Il contributo a fondo perduto è pari:
  • Al 30% delle spese ammissibili, se le spese sono state determinate confrontandole con i costi dell’investimento in caso di assenza dell’aiuto. Il contributo può essere aumentato del 20% in caso di piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% se gli investimenti vengono fatti nelle zone A, e del 5% nel caso vengano effettuati in zone C;
  • Se le spese sono state determinate considerando il 100% dei costi totali, le agevolazioni sono ridotte del 50%;
  • Se viene richiesto l’applicazione del Temporary Framework, il contributo è pari al 40% dei costi ammessi, se questi sono determinati come differenza tra i costi del progetto rispetto alla situazione senza aiuti. Anche in questo caso ci sono delle maggiorazioni, rispettivamente del 20% in caso di piccole imprese, 10% in caso di medie imprese e del 15% per investimenti che riducono il consumo di energia almeno del 25%.
  • Se le spese sono determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, il contributo sarà pari al 30%
I progetti di investimento saranno ammessi sulla base di una procedura di valutazione. I progetti dovranno essere presentati a partire dalle ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2023 per terminare alle ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2023. Le domande saranno esclusivamente telematiche, da inoltrare tramite lapposita sezione presente sul sito di Invitalia.

 

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Digital box 2023: dalla Regione Emilia Romagna un contributo a fondo perduto per incentivare lo sviluppo sui mercati esteri

Gio, 05/10/2023 - 21:19
In continuità con quanto avvenuto gli anni precedenti, anche per il 2023 la Regione Emilia Romagna e Unioncamere Emilia Romagna hanno riaperto i termini del bando denominato “Digital Box”. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare ed aiutare le imprese manifatturiere dell’Emilia Romagna che vogliono sviluppare la propria attività sui mercati esteri, incrementando sia l’export oppure creando nuovi mercati di sbocco per i propri prodotti. Possono accedere all’agevolazione le micro-imprese, le piccole o medie imprese manifatturiere che hanno sede legale o una unità operativa nel territorio dell’Emilia Romagna. L’incentivo come si può notare è, quindi, limitato esclusivamente alle imprese che producono prodotti, individuate tra quelle che rientrano nella sezione C - attività manifatturiere - divisioni dalla 10 alle 33 – del Codice Ateco 2007. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto, rivolto a qualsiasi Paese senza un numero minimo di obiettivi, che coinvolga almeno due di questi ambiti:
  • Temporary Export Manager e Digital Export Manager;
  • B2B e B2C;
  • Fiere e convegni specialistici a carattere internazionale;
  • Marketing digitale;
  • Business online;
  • Sito web;
  • Materiali promozionali;
Le spese relative al progetto dovranno essere sostenute nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese dichiarate ammissibile con un contributo minimo pari ad euro 5.000,00 e massimo pari ad euro 10.000,00. Il progetto per cui si richiede il fondo perduto dovrà avere, quindi, spese minime per euro 10.000,00 e massime per euro 20.000,00. Le spese ammissibili sono precisamente elencate nel Bando pubblicato. I progetti che riceveranno il contributo saranno selezionati tramite una procedura di tipo valutativo a graduatoria, secondo un punteggio puntuale illustrato anch’esso nel bando. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 09 ottobre 2023 e fino alle ore 14:00 del giorno 27 ottobre 2023. Per ogni informazione si può contattare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Digital box 2023: dalla Regione Emilia Romagna un contributo a fondo perduto per incentivare lo sviluppo sui mercati esteri

Gio, 05/10/2023 - 21:19
In continuità con quanto avvenuto gli anni precedenti, anche per il 2023 la Regione Emilia Romagna e Unioncamere Emilia Romagna hanno riaperto i termini del bando denominato “Digital Box”. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare ed aiutare le imprese manifatturiere dell’Emilia Romagna che vogliono sviluppare la propria attività sui mercati esteri, incrementando sia l’export oppure creando nuovi mercati di sbocco per i propri prodotti. Possono accedere all’agevolazione le micro-imprese, le piccole o medie imprese manifatturiere che hanno sede legale o una unità operativa nel territorio dell’Emilia Romagna. L’incentivo come si può notare è, quindi, limitato esclusivamente alle imprese che producono prodotti, individuate tra quelle che rientrano nella sezione C - attività manifatturiere - divisioni dalla 10 alle 33 – del Codice Ateco 2007. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto, rivolto a qualsiasi Paese senza un numero minimo di obiettivi, che coinvolga almeno due di questi ambiti:
  • Temporary Export Manager e Digital Export Manager;
  • B2B e B2C;
  • Fiere e convegni specialistici a carattere internazionale;
  • Marketing digitale;
  • Business online;
  • Sito web;
  • Materiali promozionali;
Le spese relative al progetto dovranno essere sostenute nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese dichiarate ammissibile con un contributo minimo pari ad euro 5.000,00 e massimo pari ad euro 10.000,00. Il progetto per cui si richiede il fondo perduto dovrà avere, quindi, spese minime per euro 10.000,00 e massime per euro 20.000,00. Le spese ammissibili sono precisamente elencate nel Bando pubblicato. I progetti che riceveranno il contributo saranno selezionati tramite una procedura di tipo valutativo a graduatoria, secondo un punteggio puntuale illustrato anch’esso nel bando. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 09 ottobre 2023 e fino alle ore 14:00 del giorno 27 ottobre 2023. Per ogni informazione si può contattare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Risarcimento danni alluvione da enti bilaterali: nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i dipendenti.

Gio, 28/09/2023 - 23:42
Nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i contributi che un ente bilaterale eroga, ai dipendenti iscritti, per il riacquisto di beni materiali danneggiati dall’alluvione. Nessuna ritenuta del 4% sui contributi erogati alle imprese per il riacquisto di beni strumentali danneggiati, mentre va applicata nel caso siano destinati al mero ripristino degli stessi. A queste conclusioni arriva l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello, non pubblicato, avanzato da un ente bilaterale. Il quesito proposto riguarda l’obbligatorietà della ritenuta e l’assoggettamento a tassazione di un contributo erogato a favore di imprese e dipendenti a parziale copertura dei danni subiti con le recenti alluvioni. Le somme sono erogate al beneficiario previa consegna di idonea documentazione attestante la sostituzione o il ripristino dei beni danneggiati.  L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, richiama l’art. 6 del Tuir e la circolare 20/2011, precisando che, in via generale, un risarcimento è tassabile quando va a sostituire un reddito, di qualsiasi natura, che è stato perduto a seguito dell’avvento avverso. Nel caso in esame, il contributo a favore dei dipendenti non rientra in questa casistica perché non va a sostituire un reddito perduto, ma ha una funzione prettamente assistenziale e costituisce un mero rimborso di spese documentate. La sua natura di rimborso spesa, quindi, lo porta a essere escluso sia da tassazione in capo al beneficiario, sia dalla ritenuta del 23%. Diverso è il caso che riguarda le imprese. Se il contributo erogato è finalizzato alla sostituzione dei beni strumentali danneggiati, questo non è soggetto a ritenuta perché rientra nella previsione dell’art. 28, c. 2 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce l’esclusione da ritenuta dei contributi, erogati da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici e privati, finalizzati all’acquisto di beni strumentali. L’impresa dovrà trattare tale somma come contributo in conto impianto, portandolo in diminuzione dell’importo ammortizzabile. Se il contributo erogato è finalizzato al ripristino del bene, va considerato come contributo in conto esercizio, va contabilizzato ad integrazione dei ricavi o in riduzione dei relativi costi ed è soggetto a ritenuta al 4%. Notizie ImpreseOggi
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Risarcimento danni alluvione da enti bilaterali: nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i dipendenti.

Gio, 28/09/2023 - 23:42
Nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i contributi che un ente bilaterale eroga, ai dipendenti iscritti, per il riacquisto di beni materiali danneggiati dall’alluvione. Nessuna ritenuta del 4% sui contributi erogati alle imprese per il riacquisto di beni strumentali danneggiati, mentre va applicata nel caso siano destinati al mero ripristino degli stessi. A queste conclusioni arriva l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello, non pubblicato, avanzato da un ente bilaterale. Il quesito proposto riguarda l’obbligatorietà della ritenuta e l’assoggettamento a tassazione di un contributo erogato a favore di imprese e dipendenti a parziale copertura dei danni subiti con le recenti alluvioni. Le somme sono erogate al beneficiario previa consegna di idonea documentazione attestante la sostituzione o il ripristino dei beni danneggiati.  L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, richiama l’art. 6 del Tuir e la circolare 20/2011, precisando che, in via generale, un risarcimento è tassabile quando va a sostituire un reddito, di qualsiasi natura, che è stato perduto a seguito dell’avvento avverso. Nel caso in esame, il contributo a favore dei dipendenti non rientra in questa casistica perché non va a sostituire un reddito perduto, ma ha una funzione prettamente assistenziale e costituisce un mero rimborso di spese documentate. La sua natura di rimborso spesa, quindi, lo porta a essere escluso sia da tassazione in capo al beneficiario, sia dalla ritenuta del 23%. Diverso è il caso che riguarda le imprese. Se il contributo erogato è finalizzato alla sostituzione dei beni strumentali danneggiati, questo non è soggetto a ritenuta perché rientra nella previsione dell’art. 28, c. 2 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce l’esclusione da ritenuta dei contributi, erogati da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici e privati, finalizzati all’acquisto di beni strumentali. L’impresa dovrà trattare tale somma come contributo in conto impianto, portandolo in diminuzione dell’importo ammortizzabile. Se il contributo erogato è finalizzato al ripristino del bene, va considerato come contributo in conto esercizio, va contabilizzato ad integrazione dei ricavi o in riduzione dei relativi costi ed è soggetto a ritenuta al 4%. Notizie ImpreseOggi
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Ministro Giorgetti: “Non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative al 110%”.

Mer, 13/09/2023 - 17:31
Con risposta fornita oggi 13 settembre al question time alla Camera dei Deputati, il Ministro dell'Economia e Finanza Giorgetti, a nome del Governo, mette fine alle voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa la volontà di prorogare al 2024 il superbonus per i condomini. “L’effetto espansivo non è stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche”, dice il Ministro Giorgetti per poi aggiungere: “In sintesi se da una parte la stima dell’impatto macroeconomico del superbonus 110% è incerta, dall’altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa, e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al Def”. Il Ministro, poi, solleva dei dubbi anche sull’equità della misura del superbonus che “è stato pagato da tutti gli italiani” ma ad usufruirne materialmente è stato solo “il 3% del patrimonio immobiliare formato da prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli”. Proprio per questa iniquità il Governo non ha intenzione di “procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”. Allo studio, invece, misure per favorire maggiormente “la verifica della bontà di quelli ancora in possesso dei cittadini e delle imprese e sorti nel periodo antecedente l’introduzione dei vincoli di appropriatezza”. Insomma, una chiusura netta e precisa da parte dell’Esecutivo. Si osserva, però, che al di là del tentativo di favorire maggiormente la cessione del credito, nulla è stato fatto (e probabilmente nulla si potrà fare) per evitare che, al di là della indiscussa buonafede di chi acquista il credito, questo possa essere comunque sequestrato in ambito di indagine penale, bloccandolo per tutto il periodo necessario alla conclusione dei vari procedimenti. Forse, alla fine, è questa la grande paura delle banche: essere coinvolte in situazioni in cui non possono utilizzare ciò che è stato pagato in anticipo, se non quando ormai i termini l'effettivo beneficio sono spirati. Notizie ImpreseOggi
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Ministro Giorgetti: “Non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative al 110%”.

Mer, 13/09/2023 - 17:31
Con risposta fornita oggi 13 settembre al question time alla Camera dei Deputati, il Ministro dell'Economia e Finanza Giorgetti, a nome del Governo, mette fine alle voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa la volontà di prorogare al 2024 il superbonus per i condomini. “L’effetto espansivo non è stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche”, dice il Ministro Giorgetti per poi aggiungere: “In sintesi se da una parte la stima dell’impatto macroeconomico del superbonus 110% è incerta, dall’altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa, e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al Def”. Il Ministro, poi, solleva dei dubbi anche sull’equità della misura del superbonus che “è stato pagato da tutti gli italiani” ma ad usufruirne materialmente è stato solo “il 3% del patrimonio immobiliare formato da prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli”. Proprio per questa iniquità il Governo non ha intenzione di “procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”. Allo studio, invece, misure per favorire maggiormente “la verifica della bontà di quelli ancora in possesso dei cittadini e delle imprese e sorti nel periodo antecedente l’introduzione dei vincoli di appropriatezza”. Insomma, una chiusura netta e precisa da parte dell’Esecutivo. Si osserva, però, che al di là del tentativo di favorire maggiormente la cessione del credito, nulla è stato fatto (e probabilmente nulla si potrà fare) per evitare che, al di là della indiscussa buonafede di chi acquista il credito, questo possa essere comunque sequestrato in ambito di indagine penale, bloccandolo per tutto il periodo necessario alla conclusione dei vari procedimenti. Forse, alla fine, è questa la grande paura delle banche: essere coinvolte in situazioni in cui non possono utilizzare ciò che è stato pagato in anticipo, se non quando ormai i termini l'effettivo beneficio sono spirati. Notizie ImpreseOggi
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Regione Marche: contributi a fondo perduto a favore di artigiani.

Mar, 12/09/2023 - 23:16
La Regione Marche ha previsto un’agevolazione a fondo perduto per le imprese artigiane che vogliono realizzare nuovi investimenti finalizzati all’innovazione e all’ammodernamento dei propri impianti produttivi. L’agevolazione è rivolta sia alle imprese già esistenti che alle nuove imprese artigiane. Spese ammesse Possono essere ammesse al contributo a fondo perduto le seguenti spese:
  • Spese per la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà o in locazione, con espressa esclusione degli immobili detenuti in comodato. Nella ristrutturazione rientrano gli interventi sugli impianti e sui sistemi di vigilanza;
  • Spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature;
  • Spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali. Ad esempio le spese per acquisto di licenze, concessioni, registrazione di disegni e/o brevetti;
  • Spese di progettazione e di consulenza. L’importo ammesso è il 20% delle spese viste sopra;
  • Spese generali, quantificate nella misura del 7% delle spese relative ai punti 1, 2, 3 di cui sopra.
Requisiti delle imprese. Sono ammesse al contributo le imprese che:
  • Sono attive e hanno la sede legale o una unità produttiva nella Regione Marche.
  • Sono iscritte all’Albo Artigiani. Sono da considerarsi “nuove imprese”, le imprese già costituite alla data del 01.01.2023. Nel caso in cui non siano ancora iscritte al momento della presentazione della domanda, le stesse dovranno provvedere a farlo entro 30 giorni dalla concessione del contributo;
  • Non esercitano attività rientranti nell’agricoltura, nella pesca o nell’estrazione di minerali;
  • Non sono da considerarsi “imprese in difficoltà” o non essere sottoposti a procedure di insolvenza;
  • Sono in regola con le disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Che applicano contratti ai lavoratori dipendenti sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
Limiti di investimento. L’importo ammesso all’agevolazione non può essere inferiore a:
  • Euro 40.000,00 iva esclusa nel caso di partecipazione di imprese già costituite e che vogliono ampliare o modernizzare la propria attività;
  • Euro 20.000,00 iva esclusa nel caso di imprese neo-costuite.
Percentuale del contributo a fondo perduto. Nel caso di scelta della modalità sottoforma di contributo de minimis, le spese ammesse sono quelle a decorrere dal 01.01.2022 e il contributo è pari al 50% della spesa ammessa con un massimo di euro 200.000,00. Nel caso di contributo calcolato con il metodo del Regolamento di esenzione di cui al Reg. Ue 651/2014, l’importo del contributo è pari al 20% delle spese ammesse, elevato al 35% nel caso l’investimento sia realizzato nei comuni che rientrano nelle regioni svantaggiate. In questo caso il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 250.000,00 e gli investimenti devono essere iniziati successivamente al momento di presentazione della domanda. Termini di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2023, tramite procedura informatica sul sito https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx Modalità di assegnazione del contributo. Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti nel bando. Dall’applicazione di questi criteri scaturirà, poi, una graduatoria e i contributi saranno assegnati fino a concorrenza dell’importo messo a bando. Notizie ImpreseOggi
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Regione Marche: contributi a fondo perduto a favore di artigiani.

Mar, 12/09/2023 - 23:16
La Regione Marche ha previsto un’agevolazione a fondo perduto per le imprese artigiane che vogliono realizzare nuovi investimenti finalizzati all’innovazione e all’ammodernamento dei propri impianti produttivi. L’agevolazione è rivolta sia alle imprese già esistenti che alle nuove imprese artigiane. Spese ammesse Possono essere ammesse al contributo a fondo perduto le seguenti spese:
  • Spese per la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà o in locazione, con espressa esclusione degli immobili detenuti in comodato. Nella ristrutturazione rientrano gli interventi sugli impianti e sui sistemi di vigilanza;
  • Spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature;
  • Spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali. Ad esempio le spese per acquisto di licenze, concessioni, registrazione di disegni e/o brevetti;
  • Spese di progettazione e di consulenza. L’importo ammesso è il 20% delle spese viste sopra;
  • Spese generali, quantificate nella misura del 7% delle spese relative ai punti 1, 2, 3 di cui sopra.
Requisiti delle imprese. Sono ammesse al contributo le imprese che:
  • Sono attive e hanno la sede legale o una unità produttiva nella Regione Marche.
  • Sono iscritte all’Albo Artigiani. Sono da considerarsi “nuove imprese”, le imprese già costituite alla data del 01.01.2023. Nel caso in cui non siano ancora iscritte al momento della presentazione della domanda, le stesse dovranno provvedere a farlo entro 30 giorni dalla concessione del contributo;
  • Non esercitano attività rientranti nell’agricoltura, nella pesca o nell’estrazione di minerali;
  • Non sono da considerarsi “imprese in difficoltà” o non essere sottoposti a procedure di insolvenza;
  • Sono in regola con le disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Che applicano contratti ai lavoratori dipendenti sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
Limiti di investimento. L’importo ammesso all’agevolazione non può essere inferiore a:
  • Euro 40.000,00 iva esclusa nel caso di partecipazione di imprese già costituite e che vogliono ampliare o modernizzare la propria attività;
  • Euro 20.000,00 iva esclusa nel caso di imprese neo-costuite.
Percentuale del contributo a fondo perduto. Nel caso di scelta della modalità sottoforma di contributo de minimis, le spese ammesse sono quelle a decorrere dal 01.01.2022 e il contributo è pari al 50% della spesa ammessa con un massimo di euro 200.000,00. Nel caso di contributo calcolato con il metodo del Regolamento di esenzione di cui al Reg. Ue 651/2014, l’importo del contributo è pari al 20% delle spese ammesse, elevato al 35% nel caso l’investimento sia realizzato nei comuni che rientrano nelle regioni svantaggiate. In questo caso il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 250.000,00 e gli investimenti devono essere iniziati successivamente al momento di presentazione della domanda. Termini di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2023, tramite procedura informatica sul sito https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx Modalità di assegnazione del contributo. Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti nel bando. Dall’applicazione di questi criteri scaturirà, poi, una graduatoria e i contributi saranno assegnati fino a concorrenza dell’importo messo a bando. Notizie ImpreseOggi
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Contributo di revisione biennale delle cooperative: in Gazzetta gli importi per il biennio 2023 – 2024.

Mar, 11/07/2023 - 00:16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale si stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il periodo 2023 - 2024 Il decreto, che porta la data del 26 maggio 2023, prevede le seguenti misure del contributo:   Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00   Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:   Fasce e importo Parametri   Numero soci Totale attivo (migliaia di euro) a) € 1.980,00 fino a 980 fino a 124.000 b) € 3.745,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000 c) € 6.660.00 oltre 1680 oltre 290.000 Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:   Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000   Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2022 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2022.  Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.   Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.  Modalità di versamento. Il contributo viene versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:  Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 08 ottobre 2023

 

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Contributo di revisione biennale delle cooperative: in Gazzetta gli importi per il biennio 2023 – 2024.

Mar, 11/07/2023 - 00:16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale si stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il periodo 2023 - 2024 Il decreto, che porta la data del 26 maggio 2023, prevede le seguenti misure del contributo:   Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00   Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:   Fasce e importo Parametri   Numero soci Totale attivo (migliaia di euro) a) € 1.980,00 fino a 980 fino a 124.000 b) € 3.745,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000 c) € 6.660.00 oltre 1680 oltre 290.000 Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:   Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000   Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2022 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2022.  Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.   Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.  Modalità di versamento. Il contributo viene versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:  Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 08 ottobre 2023

 

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Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento fatti a favore di Università riconosciute dallo Stato.

Lun, 26/06/2023 - 22:57
Si applica l’Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento che una società privata svolge su incarico di una Università anch'essa privata e riconosciuta dallo Stato. A questa conclusione arriva la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna rispondendo a un interpello inviato su incarico di un cliente dello studio.
Nello specifico la Società ha sottoscritto un contratto nel quale offre, agli studenti dell’Università riconosciuta, un servizio di orientamento, informazione e tutoraggio per agevolare gli studenti stessi nella scelta dell’offerta formativa migliore in base alle proprie attitudini. E’ poi l’Università che provvede a pagare il corrispettivo per il servizio svolto alla SOCIETà. 
L’Agenzia delle Entrare ricorda che la disciplina dell’esenzione delle spese di istruzione è contenuta nell’art. 10 n. 20 del D.p.r. 633/72, laddove si prevede, per l’appunto, l’esclusione Iva per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di  natura non commerciale”. 
Le condizioni che la norma pone per l’esenzione sono due:
  • Le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, comprendendo anche quelle relative alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Le prestazioni devono essere rese da scuole o istituti riconosciute da pubbliche amministrazioni.
La risoluzione 100/2005 precisa che l’esenzione IVA si applica unicamente alle prestazioni rese da scuole o istituti e non ricomprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate a loro favore. Pertanto vendere un servizio o un bene a una istituzione scolastica, pubblica o privata, che applica l’esenzione IVA non fa scattare, sul venditore del servizio, l’obbligo di applicazione a sua volta dell’esenzione, come nel caso di specie. Ciò in quanto, per l’appunto, vi è la carenza dei due requisiti essenziali, visti sopra, per l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 n. 20 del Dpr 633/72.
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Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento fatti a favore di Università riconosciute dallo Stato.

Lun, 26/06/2023 - 22:57
Si applica l’Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento che una società privata svolge su incarico di una Università anch'essa privata e riconosciuta dallo Stato. A questa conclusione arriva la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna rispondendo a un interpello inviato su incarico di un cliente dello studio.
Nello specifico la Società ha sottoscritto un contratto nel quale offre, agli studenti dell’Università riconosciuta, un servizio di orientamento, informazione e tutoraggio per agevolare gli studenti stessi nella scelta dell’offerta formativa migliore in base alle proprie attitudini. E’ poi l’Università che provvede a pagare il corrispettivo per il servizio svolto alla SOCIETà. 
L’Agenzia delle Entrare ricorda che la disciplina dell’esenzione delle spese di istruzione è contenuta nell’art. 10 n. 20 del D.p.r. 633/72, laddove si prevede, per l’appunto, l’esclusione Iva per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di  natura non commerciale”. 
Le condizioni che la norma pone per l’esenzione sono due:
  • Le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, comprendendo anche quelle relative alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Le prestazioni devono essere rese da scuole o istituti riconosciute da pubbliche amministrazioni.
La risoluzione 100/2005 precisa che l’esenzione IVA si applica unicamente alle prestazioni rese da scuole o istituti e non ricomprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate a loro favore. Pertanto vendere un servizio o un bene a una istituzione scolastica, pubblica o privata, che applica l’esenzione IVA non fa scattare, sul venditore del servizio, l’obbligo di applicazione a sua volta dell’esenzione, come nel caso di specie. Ciò in quanto, per l’appunto, vi è la carenza dei due requisiti essenziali, visti sopra, per l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 n. 20 del Dpr 633/72.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione: il Comune di Rimini è fuori dai benefici previsti.

Ven, 02/06/2023 - 20:19
Sulla Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 61, noto anche come “Decreto Alluvione”, che fornisce alcuni provvedimenti proprio per fronteggiare le alluvioni che dal 01 maggio in avanti hanno caratterizzato il territorio romagnolo e marchigiano. Ambito di applicazione territoriale del Decreto Alluvione. Le previsioni contenute nel decreto sono applicabili nei confronti dei soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, hanno la sede o una unità operativa all'interno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023. In via generale le zone interessate dalle alluvioni sono quelle ricomprese nelle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Firenze e Pesaro. Tuttavia non tutti i soggetti che si trovano all'interno di questo perimetro hanno diritto ad avere le agevolazioni contenuto nel Decreto Legge. Infatti, il Decreto prevede solo alcune zone che possono essere destinatari degli aiuti.  Per la Provincia di Rimini, ad esempio, rientrano solo i Comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Per tutti i restanti Comuni, dunque, compreso Rimini, non vi è nessuna sospensione dei termini per il pagamento di imposte o mutui o rinvio di scadenze tributarie o di altro tipo   Sospensione dei termini tributari e previdenziali. E’ prevista la sospensione, dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini previsti per i versamenti che scadono in questo periodo:
  • Tributari, quali Iva, imposte sui redditi, Irap, Imu;
  • previdenziali e dell’Inail, sia personali che dei dipendenti;
  • delle ritenute alla fonte sui compensi ai professionisti e dei dipendenti;
  • delle cartelle di pagamento, sia che siano riferite a tributi o ad altro;
Oltre alla sospensione dei versamenti, è prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo sia per quanto riguarda i tributi che i contributi previdenziali. Ad esempio, è sospeso l’invio della dichiarazione Imu riferita al 2022, come sono sospesi i termini per le definizioni agevolate previste nella legge di Stabilità 2023, tra cui quelli della rottamazione e della definizione agevolata degli avvisi bonari. I versamenti sospesi saranno eseguiti, in una unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il giorno 20 novembre 2023. Sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas. E’ prevista la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 01 maggio 2023, del pagamento delle bollette relative a luce e gas, comprese quelle che hanno la scadenza nel periodo indicato. Sospensione dei termini processuali civili e penali e tributari. Le udienze relative a processi civili e penali, inizialmente previste tra il 16 e il 31 maggio 2023, presso i giudici competenti dei Tribunali di Forlì e Ravenna, sono rinviate d’ufficio dopo il 31 maggio, salvo quelle che si sono regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Nel periodo 16 – 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini nei procedimenti civili aperti presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Se il decorso del termine ha inizio nel periodo indicato, questo è posticipato alla fine del periodo. Nel periodo 01 maggio – 31 luglio 2023, sono sospesi tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto riguardante i giudizi tributari, compresi quelli riguardanti gli atti introduttivi del giudizio o per la proposizione dei ricorsi. Questa sospensione vale nel caso in cui almeno una parte ha sede legale o unità produttiva all’interno dei Comuni di cui all’Allegato 1. Contributi ai lavoratori autonomi. E’ riconosciuto un contributo a favore dei lavoratori autonomi e dei co.co.co, che alla data del 01 maggio 2023 risiedono, hanno domicilio oppure operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività in virtù degli avversi eventi climatici. Questo contributo, previsto per il periodo 01 maggio – 31 agosto, è pari ad euro 500,00 per ogni periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque non potrà essere superiore, complessivamente, ad euro 3.000,00. L’indennità sarà erogata dall’Inps e la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata. Altre sospensione dei termini a favore delle imprese. Per le imprese che alla data del 01 maggio 2023 hanno la sede operativa nei comuni indicati nell’Allegato 1, sono sospesi per il periodo 01 maggio – 30 giugno 2023 i seguenti adempimenti:
  • versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • adempimenti contabili o societari che scadono entro il 30 giugno 2023;
  • sospensione del pagamento dei mutui, finanziamenti e leasing di qualsiasi genere, erogate da banche o altri intermediari finanziari;
Sono altresì sospesi i termini riguardanti gli obblighi delle imprese a presentare atti o documenti alle Camere di Commercio (esempio: nomina nuovo amministratore, deposito di bilancio eccetera). La sospensione opera nel periodo 01 maggio 2023 – 31 luglio 2023. Notizie ImpreseOggi
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione: il Comune di Rimini è fuori dai benefici previsti.

Ven, 02/06/2023 - 20:19
Sulla Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 61, noto anche come “Decreto Alluvione”, che fornisce alcuni provvedimenti proprio per fronteggiare le alluvioni che dal 01 maggio in avanti hanno caratterizzato il territorio romagnolo e marchigiano. Ambito di applicazione territoriale del Decreto Alluvione. Le previsioni contenute nel decreto sono applicabili nei confronti dei soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, hanno la sede o una unità operativa all'interno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023. In via generale le zone interessate dalle alluvioni sono quelle ricomprese nelle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Firenze e Pesaro. Tuttavia non tutti i soggetti che si trovano all'interno di questo perimetro hanno diritto ad avere le agevolazioni contenuto nel Decreto Legge. Infatti, il Decreto prevede solo alcune zone che possono essere destinatari degli aiuti.  Per la Provincia di Rimini, ad esempio, rientrano solo i Comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Per tutti i restanti Comuni, dunque, compreso Rimini, non vi è nessuna sospensione dei termini per il pagamento di imposte o mutui o rinvio di scadenze tributarie o di altro tipo   Sospensione dei termini tributari e previdenziali. E’ prevista la sospensione, dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini previsti per i versamenti che scadono in questo periodo:
  • Tributari, quali Iva, imposte sui redditi, Irap, Imu;
  • previdenziali e dell’Inail, sia personali che dei dipendenti;
  • delle ritenute alla fonte sui compensi ai professionisti e dei dipendenti;
  • delle cartelle di pagamento, sia che siano riferite a tributi o ad altro;
Oltre alla sospensione dei versamenti, è prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo sia per quanto riguarda i tributi che i contributi previdenziali. Ad esempio, è sospeso l’invio della dichiarazione Imu riferita al 2022, come sono sospesi i termini per le definizioni agevolate previste nella legge di Stabilità 2023, tra cui quelli della rottamazione e della definizione agevolata degli avvisi bonari. I versamenti sospesi saranno eseguiti, in una unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il giorno 20 novembre 2023. Sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas. E’ prevista la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 01 maggio 2023, del pagamento delle bollette relative a luce e gas, comprese quelle che hanno la scadenza nel periodo indicato. Sospensione dei termini processuali civili e penali e tributari. Le udienze relative a processi civili e penali, inizialmente previste tra il 16 e il 31 maggio 2023, presso i giudici competenti dei Tribunali di Forlì e Ravenna, sono rinviate d’ufficio dopo il 31 maggio, salvo quelle che si sono regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Nel periodo 16 – 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini nei procedimenti civili aperti presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Se il decorso del termine ha inizio nel periodo indicato, questo è posticipato alla fine del periodo. Nel periodo 01 maggio – 31 luglio 2023, sono sospesi tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto riguardante i giudizi tributari, compresi quelli riguardanti gli atti introduttivi del giudizio o per la proposizione dei ricorsi. Questa sospensione vale nel caso in cui almeno una parte ha sede legale o unità produttiva all’interno dei Comuni di cui all’Allegato 1. Contributi ai lavoratori autonomi. E’ riconosciuto un contributo a favore dei lavoratori autonomi e dei co.co.co, che alla data del 01 maggio 2023 risiedono, hanno domicilio oppure operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività in virtù degli avversi eventi climatici. Questo contributo, previsto per il periodo 01 maggio – 31 agosto, è pari ad euro 500,00 per ogni periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque non potrà essere superiore, complessivamente, ad euro 3.000,00. L’indennità sarà erogata dall’Inps e la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata. Altre sospensione dei termini a favore delle imprese. Per le imprese che alla data del 01 maggio 2023 hanno la sede operativa nei comuni indicati nell’Allegato 1, sono sospesi per il periodo 01 maggio – 30 giugno 2023 i seguenti adempimenti:
  • versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • adempimenti contabili o societari che scadono entro il 30 giugno 2023;
  • sospensione del pagamento dei mutui, finanziamenti e leasing di qualsiasi genere, erogate da banche o altri intermediari finanziari;
Sono altresì sospesi i termini riguardanti gli obblighi delle imprese a presentare atti o documenti alle Camere di Commercio (esempio: nomina nuovo amministratore, deposito di bilancio eccetera). La sospensione opera nel periodo 01 maggio 2023 – 31 luglio 2023. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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