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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 2 giorni 9 ore fa

Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

Dom, 25/09/2022 - 12:15
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

Lun, 11/07/2022 - 23:08
La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

Lun, 11/07/2022 - 23:08
La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Mer, 29/06/2022 - 11:22
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Mer, 29/06/2022 - 11:22
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

Dom, 26/06/2022 - 12:32
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

Dom, 26/06/2022 - 12:32
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Dom, 19/06/2022 - 11:27
Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Dom, 19/06/2022 - 11:27
Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Dom, 19/06/2022 - 10:37
Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Dom, 19/06/2022 - 10:37
Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

Sab, 11/06/2022 - 19:36
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo. IL CASO. Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro). Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'. La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86. La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose. Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””. Notizie ImpreseOggi
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Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

Sab, 11/06/2022 - 19:36
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo. IL CASO. Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro). Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'. La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86. La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose. Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””. Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.

Mar, 07/06/2022 - 01:04
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza. Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
  • l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
  • la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%. L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa. Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”

 

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Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.

Mar, 07/06/2022 - 01:04
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza. Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
  • l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
  • la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%. L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa. Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”

 

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Fondo Impresa Creativa: al via la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto.

Mar, 07/06/2022 - 00:07
Finalmente, dopo mesi di attesa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2022 con il quale si dettano le linee per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le imprese creative, così come previsto dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Stabilità 2022) Beneficiari del Fondo Impresa Creativa Possono fare richiesta di agevolazione:
  • Le imprese creative, cioè quelle imprese che operano in settori che comprendono le attività volte alla produzione, alla diffusione, alla conservazione di beni o servizi che costituiscono espressioni culturali e di creatività. Rientrano in tale categoria le attività nell’ambito dell’architettura, dell’archivistica, delle biblioteche, dei musei, dell’artigianato artistico, dell’audiovisivo, del cinema, della televisione, del software, dei videogiochi, del design, dei festival, della musica, della letteratura, delle arti, dello spettacolo, dell’editoria, della radio, delle arti visive, della comunicazione e della pubblicità. L’impresa creativa deve rientrare nella classificazione dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 19 novembre 2021;
  • Le imprese non creative che, però, partecipano a progetti integranti con imprese creative.
  • Le imprese non creative le quali necessitano di un supporto per lo sviluppo nel settore creativo.  
Per entrambe le tipologie la condizione è che si tratti di micro, piccola e media impresa così come definita dai regolamenti dell’Unione Europea. Possono richiedere l’agevolazione anche imprese non costituite, purchè entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo comunichino al soggetto gestore (Invitalia, nel caso di specie) la documentazione che ne attesti l’effettiva costituzione. Infine possono presentare la domanda sia imprese neo costituite, cioè quelle non più anziane di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta, sia quelle costituite da più di tale periodo, per spese necessarie all’implementazione o sviluppo di nuove attività o servizi. Iniziative e spese ammissibili. Le spese, per essere ammissibili, non possono superare i 500.000,00 euro al netto d’iva, devono essere realizzate entro 24 mesi dalla concessione e devono riguardare:
  • Immobilizzazioni materiali, quali impianti, macchinari, e attrezzature. Sono esclusi i beni usati;
  • Immobilizzazioni immateriali, quali licenze d’uso o brevetti;
  • Opere murarie, nel limite del 10% delle spese ammissibili;
  • Capitale circolante, nel limite del 50% delle spese precedenti. Per capitale circolante si intende le spese relative a materie prime, affitti, servizi di carattere ordinario, spese del personale
Nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, le spese ammissibili devono riguardare interventi volti all’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo oppure l’ammodernamento dell’organizzazione aziendale. I servizi devono essere erogati da “imprese creative” e devono rientrare nei settori dello sviluppo del marketing, del brand o nella valorizzazione di design e design industriale. Entità dell’agevolazione. L’agevolazione è pari all’80% delle spese ammissibili, ed è così suddivisa:
  • 40% a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato a un tasso pari a zero e di durata pari a dieci anni.
Solamente nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, l’agevolazione dell’80% è interamente a fondo perduto, e comunque per un importo massimo pari ad euro 10.000,00. Scadenze per la domanda di contributo. Compilazione della domanda di agevolazione. Per gli interventi riguardanti la nascita o il consolidamento delle imprese creative la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10:00 del 20 giugno 2022. Per gli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo, la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022. Invio della domanda di agevolazione. Le domande relative agli interventi per la nascita o il consolidamento delle imprese creative devono essere spedite a partire dalle ore 10.00 del 05 luglio 2022. Le domande relative agli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo possono essere spedite a partire dal giorno 22 settembre 2022.       Notizie ImpreseOggi
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Fondo Impresa Creativa: al via la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto.

Mar, 07/06/2022 - 00:07
Finalmente, dopo mesi di attesa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2022 con il quale si dettano le linee per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le imprese creative, così come previsto dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Stabilità 2022) Beneficiari del Fondo Impresa Creativa Possono fare richiesta di agevolazione:
  • Le imprese creative, cioè quelle imprese che operano in settori che comprendono le attività volte alla produzione, alla diffusione, alla conservazione di beni o servizi che costituiscono espressioni culturali e di creatività. Rientrano in tale categoria le attività nell’ambito dell’architettura, dell’archivistica, delle biblioteche, dei musei, dell’artigianato artistico, dell’audiovisivo, del cinema, della televisione, del software, dei videogiochi, del design, dei festival, della musica, della letteratura, delle arti, dello spettacolo, dell’editoria, della radio, delle arti visive, della comunicazione e della pubblicità. L’impresa creativa deve rientrare nella classificazione dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del Decreto interministeriale 19 novembre 2021;
  • Le imprese non creative che, però, partecipano a progetti integranti con imprese creative.
  • Le imprese non creative le quali necessitano di un supporto per lo sviluppo nel settore creativo.  
Per entrambe le tipologie la condizione è che si tratti di micro, piccola e media impresa così come definita dai regolamenti dell’Unione Europea. Possono richiedere l’agevolazione anche imprese non costituite, purchè entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo comunichino al soggetto gestore (Invitalia, nel caso di specie) la documentazione che ne attesti l’effettiva costituzione. Infine possono presentare la domanda sia imprese neo costituite, cioè quelle non più anziane di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta, sia quelle costituite da più di tale periodo, per spese necessarie all’implementazione o sviluppo di nuove attività o servizi. Iniziative e spese ammissibili. Le spese, per essere ammissibili, non possono superare i 500.000,00 euro al netto d’iva, devono essere realizzate entro 24 mesi dalla concessione e devono riguardare:
  • Immobilizzazioni materiali, quali impianti, macchinari, e attrezzature. Sono esclusi i beni usati;
  • Immobilizzazioni immateriali, quali licenze d’uso o brevetti;
  • Opere murarie, nel limite del 10% delle spese ammissibili;
  • Capitale circolante, nel limite del 50% delle spese precedenti. Per capitale circolante si intende le spese relative a materie prime, affitti, servizi di carattere ordinario, spese del personale
Nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, le spese ammissibili devono riguardare interventi volti all’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo oppure l’ammodernamento dell’organizzazione aziendale. I servizi devono essere erogati da “imprese creative” e devono rientrare nei settori dello sviluppo del marketing, del brand o nella valorizzazione di design e design industriale. Entità dell’agevolazione. L’agevolazione è pari all’80% delle spese ammissibili, ed è così suddivisa:
  • 40% a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato a un tasso pari a zero e di durata pari a dieci anni.
Solamente nel caso di imprese non creative che necessitano di un supporto per lo sviluppo creativo, l’agevolazione dell’80% è interamente a fondo perduto, e comunque per un importo massimo pari ad euro 10.000,00. Scadenze per la domanda di contributo. Compilazione della domanda di agevolazione. Per gli interventi riguardanti la nascita o il consolidamento delle imprese creative la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10:00 del 20 giugno 2022. Per gli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo, la compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022. Invio della domanda di agevolazione. Le domande relative agli interventi per la nascita o il consolidamento delle imprese creative devono essere spedite a partire dalle ore 10.00 del 05 luglio 2022. Le domande relative agli interventi per la collaborazione fra imprese creative e non, e per quelle che necessitano di supporto nel settore creativo possono essere spedite a partire dal giorno 22 settembre 2022.       Notizie ImpreseOggi
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Regime forfettario: dal 01 luglio 2022 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica ma non per tutti.

Dom, 29/05/2022 - 19:40
Finalmente dopo tanti annunci, l’obbligo della fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario diventa realtà. A stabilirlo è l’articolo 18 comma 1 e 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 100 del 30.04.2022. Obbligo ma non per tutti. In perfetto stile italiano, però, l’obbligo c’è ma non per tutti. Infatti il comma 2 del citato articolo 18 stabilisce che, a partire dal 01 luglio 2022, sono tenuti ad adottare, la fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario e nel regime dei minimi che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Solo dal 01 gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i soggetti. Coloro i quali, invece, hanno aperto la partita iva nel 2022 non avranno l’obbligo di emettere la fattura elettronica dal 01 luglio 2022. L’obbligo scatterà nel 2023 nel caso in cui al 31.12.2022 abbiano superato i 25.000 euro di fatturato ragguagliati al periodo di apertura dell’attività. Esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il primo limite, quindi, all’adozione della fatturazione elettronica sta nel fatto di avere conseguito, nell’anno precedente (e cioè il 2021) ricavi o compensi superiori a euro 25.000. Il ragguaglio all’anno significa che se un soggetto, ad esempio, ha aperto la partita Iva a ottobre 2021, dovrà calcolare il limite per i 3/12 dello stesso (ottobre – novembre – dicembre). Nel caso, quindi, si dovranno emettere fatture nel formato elettronico se i ricavi lordi sono stati superiori ad euro 6.250,00. Il secondo limite, non esplicitato nel Decreto in commento ma dedotto dalla lettura delle norme attualmente in vigore, potrebbe riguardare, a prescindere dal fatturato realizzato nell’anno precedente, i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè sostanzialmente tutti gli esercenti le professioni sanitarie per le quali le relative prestazioni possono essere scaricate dalle dichiarazione dei redditi dei propri clienti. Infatti l’art. 10-bis del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, “i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, […] non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Al momento tale divieto di emissione della fattura elettronica vale solo per il 2022. Per cui, in caso di sua mancata proroga, dal 2023 anche per questi soggetti occorrerà procedere alla verifica del fatturato conseguito nel corso del 2022.  Conclusioni: chi sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica Per riepilogare, quindi, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime dei minimi che sono tenuti, a far data dal 01 luglio 2022, ad emettere la fattura elettronica sono esclusivamente quelli che nell’anno precedente hanno avuto più di 25.000 euro di fatturato su base annua e che svolgono una professione “non sanitaria”. Per tutti gli altri l’obbligo scatterà a far data dal 01 gennaio 2024.  C'è da osservare, però, che l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione è connesso alla conversione in legge del D.l. 36/2022, che non è scontata. Infatti alcune forze politiche hanno già presentato una serie di emendamenti volti al rinvio dell'introduzione dell'obbligo in commento o alla sua sostanziale modifica. Ovviamente solo l'approvazione definitiva della legge di conversione consentirà di avere la misura degli obblighi di fatturazione a carico dei contribuenti in regime forfettario.  Notizie ImpreseOggi
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Regime forfettario: dal 01 luglio 2022 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica ma non per tutti.

Dom, 29/05/2022 - 19:40
Finalmente dopo tanti annunci, l’obbligo della fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario diventa realtà. A stabilirlo è l’articolo 18 comma 1 e 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato come “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 100 del 30.04.2022. Obbligo ma non per tutti. In perfetto stile italiano, però, l’obbligo c’è ma non per tutti. Infatti il comma 2 del citato articolo 18 stabilisce che, a partire dal 01 luglio 2022, sono tenuti ad adottare, la fatturazione elettronica i soggetti in regime forfettario e nel regime dei minimi che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Solo dal 01 gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i soggetti. Coloro i quali, invece, hanno aperto la partita iva nel 2022 non avranno l’obbligo di emettere la fattura elettronica dal 01 luglio 2022. L’obbligo scatterà nel 2023 nel caso in cui al 31.12.2022 abbiano superato i 25.000 euro di fatturato ragguagliati al periodo di apertura dell’attività. Esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il primo limite, quindi, all’adozione della fatturazione elettronica sta nel fatto di avere conseguito, nell’anno precedente (e cioè il 2021) ricavi o compensi superiori a euro 25.000. Il ragguaglio all’anno significa che se un soggetto, ad esempio, ha aperto la partita Iva a ottobre 2021, dovrà calcolare il limite per i 3/12 dello stesso (ottobre – novembre – dicembre). Nel caso, quindi, si dovranno emettere fatture nel formato elettronico se i ricavi lordi sono stati superiori ad euro 6.250,00. Il secondo limite, non esplicitato nel Decreto in commento ma dedotto dalla lettura delle norme attualmente in vigore, potrebbe riguardare, a prescindere dal fatturato realizzato nell’anno precedente, i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè sostanzialmente tutti gli esercenti le professioni sanitarie per le quali le relative prestazioni possono essere scaricate dalle dichiarazione dei redditi dei propri clienti. Infatti l’art. 10-bis del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, “i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, […] non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Al momento tale divieto di emissione della fattura elettronica vale solo per il 2022. Per cui, in caso di sua mancata proroga, dal 2023 anche per questi soggetti occorrerà procedere alla verifica del fatturato conseguito nel corso del 2022.  Conclusioni: chi sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica Per riepilogare, quindi, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario e del regime dei minimi che sono tenuti, a far data dal 01 luglio 2022, ad emettere la fattura elettronica sono esclusivamente quelli che nell’anno precedente hanno avuto più di 25.000 euro di fatturato su base annua e che svolgono una professione “non sanitaria”. Per tutti gli altri l’obbligo scatterà a far data dal 01 gennaio 2024.  C'è da osservare, però, che l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione è connesso alla conversione in legge del D.l. 36/2022, che non è scontata. Infatti alcune forze politiche hanno già presentato una serie di emendamenti volti al rinvio dell'introduzione dell'obbligo in commento o alla sua sostanziale modifica. Ovviamente solo l'approvazione definitiva della legge di conversione consentirà di avere la misura degli obblighi di fatturazione a carico dei contribuenti in regime forfettario.  Notizie ImpreseOggi
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Lesioni stradali: ciclista assolto per mancanza di colpa in relazione al comportamento alternativo lecito

Dom, 20/03/2022 - 21:35
Il Giudice del Tribunale penale di Rimini il 13 settembre 2021 ha assolto un ciclista con la formula perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 c.p.p., per il delitto previsto e punito dall’art. 590 bis, comma 1, c.p. Il caso L’imputato aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna che lo aveva ritenuto responsabile per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del Codice della Strada e di aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni ad un altro cicloamatore con il quale era entrato in collisione. L’imputato, in sella ad una bicicletta, secondo il querelante, spostandosi all’interno della carreggiata sulla sinistra con l’intento di effettuare una svolta, aveva creato pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada ed era entrato in collisione con il suo velocipede, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia, facendolo poi rovinare al suolo. Il nostro studio legale avvalendosi di apposita consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’impossibilità per l’imputato di evitare l’impatto con l’altro velocipede. La sentenza In relazione all’illecito contestato risulta decisiva la completa verifica della causalità soggettiva in quanto, fra gli elementi connotanti l’addebito colposo, occorre sempre appurare, accanto alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata nel caso specifico tende a prevenire e alla causalità della colpa, se un comportamento alternativo lecito avrebbe con buone probabilità scongiurato il danno (o, secondo altra impostazione, se avrebbe diminuito significativamente il rischio del danno verificatosi). Pertanto, attraverso l’analisi cinematica, la difesa ha potuto asserire che, con riferimento all’età del soggetto, alla natura del velocipede, al posizionamento dello stesso e soprattutto alla velocità più moderata rispetto a quella del velocipede condotto dalla potenziale persona offesa, l’imputato non sarebbe stato, in ogni caso, posto nelle condizioni di poter evitare l’evento lesivo prodottosi. Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale sostenuta nel processo, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione ritenendo pertanto “[…] che non vi sia piena prova che la violazione di tale regola cautelare sia stata da sé sola causale alla realizzazione del fatto e che si possa configurare un comportamento alternativo lecito che, nelle condizioni di fatto sopra descritte, avrebbe evitato l’evento. […]. In sostanza, il concorso di colpa – da intendersi come concorso di violazione di regole cautelari - , pur non potendo incidere sotto il profilo della causalità materiale, può incidere su quello della causalità della colpa e sulla rimproverabilità della condotta, allorché, come nel caso di specie, sia provato che il rispetto della regola cautelare non avrebbe con ragionevole probabilità evitato l’evento lesivo.” - Sent. di merito 1742 /2021 depositata il 30.11.2021 a firma del Giudice Dott. Luca Gessaroli, Tribunale di Rimini, sezione penale. Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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