Sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’
art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (
Codice degli Appalti) con il quale una
stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una
gara pubblica una impresa che
ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi.
Ambito di applicazione.
All’
articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “
violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato
imposte, tasse o contributi derivanti da:
- Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
- Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità.
Il provvedimento legislativo del MEF individua una
soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “
gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la
stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”.
La
soglia, prevista dall
’art. 3, è pari al
10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di
gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare.
Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’
importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di
euro 350.000,00.
Violazione non definitivamente accertata.
L’
art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la
stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un
avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati
oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.
L’impresa, invece,
non può essere esclusa qualora il ricorso è stato
accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “
violazione non definitivamente accertata”. Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente.
Conclusioni.
La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della
colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa
può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla
base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale. Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.
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