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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 5 giorni 16 ore fa

Al via le domande per il contributo a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dalla Guerra in Ucraina.

Dom, 06/11/2022 - 21:11
Piccolo sollievo, sottoforma di incentivo, per le imprese che hanno subito danni a seguito della Guerra in Ucraina. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 il Decreto Legge del 9 settembre 2022 con il quale vengono illustrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto, da parte delle imprese che operano con la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia, già previsto dal decreto n. 50 del 17 maggio 2022 entrato in vigore il giorno 18 maggio 2022. Soggetti beneficiari del sostegno a fondo perduto. Posso presentare domanda per ottenere l'incentivo le piccole e medie imprese, ad esclusione di quelle che svolgono attività agricole, che possiedono tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:
  • Hanno realizzato, negli ultimi due anni, almeno il 20% di fatturato per cessione di beni o servizi, verso l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia;
  • Hanno avuto un aumento di almeno il 30 per cento del costo di acquisto medio di materie prime o semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 rispetto al costo di acquisto dello stesso periodo dell’anno 2019. In caso di imprese costituite dopo il 01 gennaio 2020, in confronto deve essere fatto rispetto allo stesso periodo del 2021;
  • Hanno avuto un calo del fatturato nel trimestre antecedente il 18 maggio 2022 di almeno il 30 percento rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo. L'incentivo può essere chiesto utilizzando il modello fac-simile reperibile sul sito di Invitalia. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente sempre sul sito del Ministero. Possono presentare la domanda i legali rappresentanti dei potenziali beneficiari utilizzando lo Spid oppure la firma digitale o la Carta di identità elettronica. Possono essere delegati anche soggetti terzi, purchè la delega avvenga, per la prima volta, tramite l’accesso da parte del legale rappresentante o del titolare del potenziale beneficiario. Termine di presentazione delle domande. Il decreto prevede che le istanze possano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura ed entro, comunque, il trentesimo giorno successivo alla medesima data. In sostanza, dalle ore 12 del giorno 10 novembre 2022 alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2022. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno a fondo perduto è pari a una percentuale calcolata sulla differenza tra la media dei ricavi conseguiti nel trimestre precedente alla data del 18 maggio 2022 e l’ammontare medio dei ricavi conseguiti nello stesso trimestre del 2019. La percentuale, variabile, è cosi suddivisa:
  • 60 per cento per i soggetti con ricavi totali nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni;
  • 40 per cento per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
Per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. L’agevolazione non può, comunque, essere superiore ad euro 400.000,00.  

 

 

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Al via le domande per il contributo a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dalla Guerra in Ucraina.

Dom, 06/11/2022 - 21:11
Piccolo sollievo, sottoforma di incentivo, per le imprese che hanno subito danni a seguito della Guerra in Ucraina. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 il Decreto Legge del 9 settembre 2022 con il quale vengono illustrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto, da parte delle imprese che operano con la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia, già previsto dal decreto n. 50 del 17 maggio 2022 entrato in vigore il giorno 18 maggio 2022. Soggetti beneficiari del sostegno a fondo perduto. Posso presentare domanda per ottenere l'incentivo le piccole e medie imprese, ad esclusione di quelle che svolgono attività agricole, che possiedono tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:
  • Hanno realizzato, negli ultimi due anni, almeno il 20% di fatturato per cessione di beni o servizi, verso l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia;
  • Hanno avuto un aumento di almeno il 30 per cento del costo di acquisto medio di materie prime o semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 rispetto al costo di acquisto dello stesso periodo dell’anno 2019. In caso di imprese costituite dopo il 01 gennaio 2020, in confronto deve essere fatto rispetto allo stesso periodo del 2021;
  • Hanno avuto un calo del fatturato nel trimestre antecedente il 18 maggio 2022 di almeno il 30 percento rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo. L'incentivo può essere chiesto utilizzando il modello fac-simile reperibile sul sito di Invitalia. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente sempre sul sito del Ministero. Possono presentare la domanda i legali rappresentanti dei potenziali beneficiari utilizzando lo Spid oppure la firma digitale o la Carta di identità elettronica. Possono essere delegati anche soggetti terzi, purchè la delega avvenga, per la prima volta, tramite l’accesso da parte del legale rappresentante o del titolare del potenziale beneficiario. Termine di presentazione delle domande. Il decreto prevede che le istanze possano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di apertura ed entro, comunque, il trentesimo giorno successivo alla medesima data. In sostanza, dalle ore 12 del giorno 10 novembre 2022 alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2022. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno a fondo perduto è pari a una percentuale calcolata sulla differenza tra la media dei ricavi conseguiti nel trimestre precedente alla data del 18 maggio 2022 e l’ammontare medio dei ricavi conseguiti nello stesso trimestre del 2019. La percentuale, variabile, è cosi suddivisa:
  • 60 per cento per i soggetti con ricavi totali nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni;
  • 40 per cento per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro;
Per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. L’agevolazione non può, comunque, essere superiore ad euro 400.000,00.  

 

 

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Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: al via i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati

Mar, 01/11/2022 - 22:17
Novità in vista per giovani o donne che cercano finanziamenti a fondo perduto in agricoltura o mutui a tassi agevolati. Con decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole approvato il 22 luglio 2022 e approdato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 ottobre 2022 sono previste misure volte ad aiutare i giovani agricoltori che vogliono ampliare la propria attività, sia tramite l’acquisto o il subentro in attività già esistenti oppure tramite un progetto di sviluppo vero e proprio.  Soggetti Beneficiari Possono presentare la domanda di agevolazione due tipologie di imprese:
  • Imprese che subentrano nella gestione: in questo caso l’incentivo è rivolto a coloro che acquistano (o subentrano ad altro titolo, anche successorio) imprese agricole già esistenti, purchè attive almeno da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. L’impresa che acquista o subentra devono possedere i seguenti requisiti:
    • non essere costituite da più di sei mesi dalla data di richiesta;
    • essere amministrate o condotte da un giovane di età compresa tra 18 e 41 anni oppure da una donna, a prescindere dall’età;
    • in caso di società, la compagine sociale deve essere composta, in maggioranza, da coltivatori diretti o IAP con età massima di 41 anni o da donne, senza limite di età in questo caso;
    • esercitare esclusivamente l’attività agricola;
    • avere sede in Italia.
  • Imprese che vogliono ampliare la propria attività: in questo caso l’incentivo è rivolto a imprese che già esistono ma che vogliono ampliare la propria attività. Queste imprese devono essere attive da almeno due anni rispetto alla data di richiesta dell’agevolazione e, come nel caso sopra, devono essere amministrate o devono avere la maggioranza dei soci, in caso di società, che posseggono il requisito di avere età inferiore ai 41 anni o essere formate, in prevalenza da donne.
Misura dell’agevolazione  L’agevolazione consiste in:
  • Mutuo a tasso zero e durata decennale per un importo pari al 60% della spesa dichiarata ammissibile. Per le iniziative nell’ambito della produzione agricola il  mutuo può avere durata massima di 15 anni con un preammortamento di due anni.
  • Contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa dichiarata ammissibile.
Obiettivi dell’agevolazione Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 
Spese ammissibili Le spese che rientrano nell’agevolazione riguardano:
  • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
  • servizi di progettazione; 
  • beni pluriennali. 
E’ prevista l’ammissibilità delle spese riguardanti gli acquisti di terreni purchè il costo di questi non sia superiore al 10% della spesa totale.  Ente gestore. L’ente gestore dell’istruttoria delle domande è l’ISMEA, che procederà secondo le modalità applicative che saranno comunicate dallo stesso Istituto successivamente alla pubblicazione del presente bando.  Notizie ImpreseOggi
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Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: al via i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati

Mar, 01/11/2022 - 22:17
Novità in vista per giovani o donne che cercano finanziamenti a fondo perduto in agricoltura o mutui a tassi agevolati. Con decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole approvato il 22 luglio 2022 e approdato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 ottobre 2022 sono previste misure volte ad aiutare i giovani agricoltori che vogliono ampliare la propria attività, sia tramite l’acquisto o il subentro in attività già esistenti oppure tramite un progetto di sviluppo vero e proprio.  Soggetti Beneficiari Possono presentare la domanda di agevolazione due tipologie di imprese:
  • Imprese che subentrano nella gestione: in questo caso l’incentivo è rivolto a coloro che acquistano (o subentrano ad altro titolo, anche successorio) imprese agricole già esistenti, purchè attive almeno da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. L’impresa che acquista o subentra devono possedere i seguenti requisiti:
    • non essere costituite da più di sei mesi dalla data di richiesta;
    • essere amministrate o condotte da un giovane di età compresa tra 18 e 41 anni oppure da una donna, a prescindere dall’età;
    • in caso di società, la compagine sociale deve essere composta, in maggioranza, da coltivatori diretti o IAP con età massima di 41 anni o da donne, senza limite di età in questo caso;
    • esercitare esclusivamente l’attività agricola;
    • avere sede in Italia.
  • Imprese che vogliono ampliare la propria attività: in questo caso l’incentivo è rivolto a imprese che già esistono ma che vogliono ampliare la propria attività. Queste imprese devono essere attive da almeno due anni rispetto alla data di richiesta dell’agevolazione e, come nel caso sopra, devono essere amministrate o devono avere la maggioranza dei soci, in caso di società, che posseggono il requisito di avere età inferiore ai 41 anni o essere formate, in prevalenza da donne.
Misura dell’agevolazione  L’agevolazione consiste in:
  • Mutuo a tasso zero e durata decennale per un importo pari al 60% della spesa dichiarata ammissibile. Per le iniziative nell’ambito della produzione agricola il  mutuo può avere durata massima di 15 anni con un preammortamento di due anni.
  • Contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa dichiarata ammissibile.
Obiettivi dell’agevolazione Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 
Spese ammissibili Le spese che rientrano nell’agevolazione riguardano:
  • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
  • servizi di progettazione; 
  • beni pluriennali. 
E’ prevista l’ammissibilità delle spese riguardanti gli acquisti di terreni purchè il costo di questi non sia superiore al 10% della spesa totale.  Ente gestore. L’ente gestore dell’istruttoria delle domande è l’ISMEA, che procederà secondo le modalità applicative che saranno comunicate dallo stesso Istituto successivamente alla pubblicazione del presente bando.  Notizie ImpreseOggi
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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Dom, 23/10/2022 - 11:27
Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Dom, 23/10/2022 - 11:27
Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Ven, 14/10/2022 - 18:02
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Ven, 14/10/2022 - 18:02
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

Gio, 06/10/2022 - 22:20
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

Gio, 06/10/2022 - 22:20
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Dom, 25/09/2022 - 21:23
Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Dom, 25/09/2022 - 21:23
Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

Dom, 25/09/2022 - 12:15
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

Dom, 25/09/2022 - 12:15
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

Lun, 11/07/2022 - 23:08
La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

Lun, 11/07/2022 - 23:08
La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Mer, 29/06/2022 - 11:22
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Mer, 29/06/2022 - 11:22
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

Dom, 26/06/2022 - 12:32
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

Dom, 26/06/2022 - 12:32
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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