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Nostalgia canaglia (e rompicoglioni, alla lunga)

La casa di Kikko (il mio blog) - Dom, 11/02/2029 - 12:29

Un giorno la nebbia era tanta che non si vedeva da qui a là, cioè una decina di metri, forse anche meno. Ero imbarcato su un peschereccio vecchio, con la prua a picco che sembrava un bragozzo e la poppa allungata che sembrava la coda ritta di un tacchino, con un comandante che definire alcoolista era un eufemismo: una cassa di vino bianco gli durava un giorno in mare. Stavamo tornando in porto e per un po' abbiamo viaggiato a radar, ma vicino all'imboccatura non bastava più: toccava seguire il nautofono e guardare. Il radar, all’epoca, non era molto preciso sulle corte distanze e il GPS era sconosciuto su quel legno.

Io ero a prua e il capitano aveva ficcato la testa nella finestrella per sentire meglio le mie indicazioni, ripetendo ansiosamente «Vedi niente?» Cercavo gli scogli intorno al faro rosso all'imboccatura. Niente: il suono del nautofono era sempre più forte, ma di scogli nessun contorno. Mi ero quasi convinto di averli superati quando mi sorpresi a gridare «dai indietro, dai indietro...» a quel vecchio ubriacone. Mi spaventai parecchio. Però imboccammo il porto, seguendo il profilo della palata e l'ombra del Rockisland.

Tolta questa esperienza, datata 30 anni fa, con le attrezzature che ci sono ora su qualunque barca, il nautofono non ha senso. E’ un vezzo retrò per pochi nostalgici, che magari vivono lontano dal suono e non fanno a tempo ad esasperarsi al cupo brontolio intermittente, ormai superato dal tempo. E che, forse, come talvolta accade, del mare conoscono giusto «la roiga blu» orizzontale e quella verticale dei tanga.

(Foto del Corriere Romagna tratta dall'articolo https://www.corriereromagna.it/news-rimini-33396-suoni-solidi-fatti-nebb...)

Argomenti: BloggingSpazi: Rockisland

Badanti al servizio di persone non autosufficienti: niente contributi se il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

Niente contributi per due anni nel caso di assunzioni o stabilizzazioni di badanti che prestano assistenza a persona non autosufficiente con più di ottanta anni di età. L’agevolazione è prevista nei commi dal 15 al 18 dell’articolo29 del D.L. 02 marzo 2024 n. 19, noto anche come “Decreto P.N.R.R.”. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, nella misura massima di tremila euro su base annuale. Ulteriore condizione per accedere alla norma di favore è che il datore di lavoro, oltre a godere della pensione di accompagnamento, deve anche possedere un valore ISEE riguardante le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore ad euro seimila. Nel caso in cui il datore di lavoro possegga i requisiti precedenti, cioè età anagrafica superiore agli 80 anni, una indennità di accompagnamento e un valore ISEE inferiore ai seimila, non può comunque accedere all’agevolazione in commento nel caso in cui:
  • Tra il lavoratore e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro avente natura uguale a quella che si vuole stabilizzare;
  • La persona assunta sia un parente o un affini del soggetto da assistere, salvo il caso in cui il familiare sia destinato all’assistenza di invalidi civili, di guerra, sacerdoti e altri ministri di culto o autorità militari;
Lo sgravio contributivo non è ancora in funzione, ma occorrerà attendere che l’Inps comunichi la data di apertura. Inoltre è prevista una soglia massima di domande, in ragione dei fondi stanziati dal Decreto Legge P.N.R.R. Nello specifico le risorse stanziate sono le seguenti:
  • Euro 10.000.000 per l’anno 2024;
  • Euro 39.900.000 per l’anno 2025;
  • Euro 58.800.000 per l’anno 2026;
  • Euro 27.900.000 per l’anno 2027;
  • Euro 600.000 per l’anno 2028.
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Passeggiata con 100 cani: l’iniziativa Cento Fiori all’insegna dell’affetto per i quattrozampe insieme agli youtuber Filippo Capriotti e Aka

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 24/01/2024 - 17:10
Domenica 28 gennaio alle 11,30 in piazzale Boscovich con il proprio cane e gli ospiti del canile comunale Stefano Cerni di Rimini per una passeggiata in spiaggia, insieme a volontari, operatori, educatori e veterinari della Cento Fiori

“Passeggiata con 100 cani”, è il nome della nuova iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cento Fiori: più di una passeggiata, ma un vero e proprio connubio tra divertimento e amore per gli amici a quattro zampe, in programma domenica 28 gennaio, con ritrovo in piazzale Boscovich a partire dalle ore 11.30.  

Tra scarpe sportive e code scodinzolanti, a prendere parte a questa camminata aperta a tutta la città e ai proprietari di cani ci saranno anche due special guest: il creator digitale Federico AKA Angelico, altrimenti detto @ciaosonoaka (che vanta un canale YouTube con un bacino di 484 mila iscritti, una pagina Instagram con 48 mila follower e quella TikTok con oltre 700 mila follower) e il noto youtuber Filippo Capriotti, seguitissimo sui social per i video in cui racconta simpaticamente le avventure quotidiane con i suoi pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue (oltre 45 mila follower su Instagram, circa 140 mila iscritti sul canale YouTube e 262 mila follower su TikTok). 

Durante l’iniziativa con l’obiettivo della videocamera saranno catturati i momenti più magici, così da trasformare la mattinata in un coinvolgente video. 

Ci saranno anche l’Assessora al Benessere degli Animali del Comune, Francesca Mattei, e il team di operatori e volontari del canile Stefano Cerni di Rimini insieme ai ‘Fido’ di San Salvatore, facilmente riconoscibili per la loro bella bandana.  

Ogni partecipante è invitato a portare il proprio amico a quattro zampe. Non è obbligatorio avere cani per prendere parte alla passeggiata.  

Ai presenti, prima della partenza, verrà dato un regalino speciale fino a esaurimento scorte.

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Gabriella Maggioli, vicepresidente Cento Fiori, ha condotto una conversazione interattiva sulle dipendenze con 150 studenti delle scuole di Riccione

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 19/01/2024 - 18:03
Al Cinepalace l’evento della Fondazione Conad ETS: i saluti della sindaca, Daniela Angelini, dell’ad CIA-Conad Luca Panzavolta e in collegamento don Luigi Ciotti, Gruppo Abele, lo scrittore Daniele Mencarelli, Leopoldo Grosso e Simona Baracco dell’Università della Strada Gruppo Abele.

Riccione (RN), 19 gennaio 2023 – «Non esistono moventi universali per le pratiche d’uso, in quanto le sostanze e i comportamenti a rischio caricano di diversi significati e valenze le storie delle persone, e devono pertanto essere interrogati e trattati nella loro profonda complessità».

Così Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, è intervenuto da Milano di fronte a più di 150 ragazzi delle scuole di Riccione, collegati dal Cinepalace Multiplex per l’evento sulle dipendenze organizzato da Fondazione Conad ETS e Commercianti Indipendenti Associati.

La mattinata era stata aperta dai saluti della Sindaca, Daniela Angelini e dell’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta.

Dal vivo ad approfondire il tema c’era Gabriella Maggioli, vice presidente e responsabile delle strutture terapeutiche  della cooperativa sociale Cento Fiori, che ha tenuto una conversazione interattiva con gli studenti, sollevando un dialogo ricco di domande, stimoli e quesiti. Hanno preso parte all’iniziativa le ragazze e i ragazzi dell’Istituto professionale di stato “Severo Savioli” e dell’Istituto comprensivo “Gianfranco Zavalloni”. A condurre l’incontro la responsabile Formazione di Commercianti Indipendenti Associati, Enrica Mancini.

Da Milano — per una diretta streaming che ha coinvolto decine di migliaia di studenti di tutte le regioni italiane — hanno parlato anche lo scrittore Daniele Mencarelli, Leopoldo Grosso e Simona Baracco dell’Università della Strada Gruppo Abele.

L'articolo Gabriella Maggioli, vicepresidente Cento Fiori, ha condotto una conversazione interattiva sulle dipendenze con 150 studenti delle scuole di Riccione proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Comune di Rimini: contributi a fondo perduto per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno delle attività economiche.

Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.

Iniziative ammesse.

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:

  • Gli eventi, mostre, spettacoli, intrattenimenti di animazione da svolgersi in una o più zone della città di Rimini;
  • Iniziative volte alla valorizzazione delle attività del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, o di aree della città di Rimini interessate da importanti interventi di riqualificazione;
  • Campagne pubblicitarie volte a promuovere eventi di un certo rilievo oppure a contrastare l’abusivismo e il gioco d’azzardo;
  • Iniziative volte a incentivare la produzione e il consumo di prodotti enogastronomici tipici oppure iniziative rivolte al sostegno del comprato relativo alla ristorazione locale;
  • Iniziative frutto di progetti aggregati fra le reti di esercenti all’interno del Comune di Rimini;

Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:

  • Sono già avviate al momento della presentazione della domanda;
  • che si concluderanno dopo il 01/04/2024;
  • per le quali si prevede una spesa complessiva superiore a euro 80.000,00.
Soggetti ammessi.

Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:

  • enti del Terzo Settore iscritti al Runts o enti non iscritti o non rientranti nella disciplina del Runts ma, comunque, costituiti con atto scritto;
  • associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche;
  • altri soggetti privati, anche con scopo di lucro. In questo caso possono formare oggetto di contributo solo le iniziative prive di lucro e con caratteristiche tali da promuovere in misura rilevante il commercio o le attività economiche.
Misura del contributo e modalità di assegnazione.

Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.

Termine per la presentazione.

La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.

 

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Comune di Rimini: contributi a fondo perduto per iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno delle attività economiche.

Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.

Iniziative ammesse.

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:

  • Gli eventi, mostre, spettacoli, intrattenimenti di animazione da svolgersi in una o più zone della città di Rimini;
  • Iniziative volte alla valorizzazione delle attività del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, o di aree della città di Rimini interessate da importanti interventi di riqualificazione;
  • Campagne pubblicitarie volte a promuovere eventi di un certo rilievo oppure a contrastare l’abusivismo e il gioco d’azzardo;
  • Iniziative volte a incentivare la produzione e il consumo di prodotti enogastronomici tipici oppure iniziative rivolte al sostegno del comprato relativo alla ristorazione locale;
  • Iniziative frutto di progetti aggregati fra le reti di esercenti all’interno del Comune di Rimini;

Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:

  • Sono già avviate al momento della presentazione della domanda;
  • che si concluderanno dopo il 01/04/2024;
  • per le quali si prevede una spesa complessiva superiore a euro 80.000,00.
Soggetti ammessi.

Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:

  • enti del Terzo Settore iscritti al Runts o enti non iscritti o non rientranti nella disciplina del Runts ma, comunque, costituiti con atto scritto;
  • associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche;
  • altri soggetti privati, anche con scopo di lucro. In questo caso possono formare oggetto di contributo solo le iniziative prive di lucro e con caratteristiche tali da promuovere in misura rilevante il commercio o le attività economiche.
Misura del contributo e modalità di assegnazione.

Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.

Termine per la presentazione.

La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.

 

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Detrazione abbattimento barriere architettoniche: dal 01 gennaio 2024 stop alla cessione di credito e allo sconto in fattura.

Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.

Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.

La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:

  • Le spese sostenute dai condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici prevalentemente abitativi;
  • Gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente:
    • sia proprietario o abbia un altro diritto reale di godimento (escluso, quindi, il comodato);
    • sia la sua abitazione principale;
    • abbia un reddito inferiore ai 15.000,00, calcolato con le modalità previste dal comma 8.1bis dell’art.119 del D.L. 34/2020;
    • nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un familiare con una disabilità accertata, il requisito reddituale viene meno

Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.

Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.

Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.

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Detrazione abbattimento barriere architettoniche: dal 01 gennaio 2024 stop alla cessione di credito e allo sconto in fattura.

Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.

Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.

La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:

  • Le spese sostenute dai condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni di edifici prevalentemente abitativi;
  • Gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente:
    • sia proprietario o abbia un altro diritto reale di godimento (escluso, quindi, il comodato);
    • sia la sua abitazione principale;
    • abbia un reddito inferiore ai 15.000,00, calcolato con le modalità previste dal comma 8.1bis dell’art.119 del D.L. 34/2020;
    • nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un familiare con una disabilità accertata, il requisito reddituale viene meno

Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.

Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.

Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.

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Regione Marche: contributo a fondo perduto per gli investimenti delle cooperative.

La Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.

Beneficiari del contributo.

Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:

  • Avere la sede operativa destinataria dell’investimento agevolato nella Regione Marche. In caso di nuove cooperative anche la sede legale, oltrechè quella operativa, deve essere ubicata nella Regione Marche;
  • Risultare attive alla Camera di Commercio della Regione Marche nonché essere iscritte all’Albo statale delle Cooperative;
  • Esercitare una attività che rientra nei codici Ateco previsti dal bando. Sostanzialmente non esercitare una attività agricola, sia dirette che di trasformazione, nonché l’attività riguardante i tabacchi;
  • Solo per le cooperative di tipo B, essere iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali di cui all’art. 3 della L.R. 34/2001.
Interventi ammissibili.

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

  1. investimenti in innovazione o significativo ammodernamento di impianti o siti produttivi esistenti. Rientrano in tale ambito anche le applicazioni digitali e le soluzioni finalizzate al risparmio energetico;
  2. investimenti riguardanti la realizzazione di nuove unità produttive per cooperative già esistenti o la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro.
Spese ammissibili.

L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:

  1. spese relative a ristrutturazione ordinaria o straordinaria, comprese quelle relative agli impianti, sia su immobili propri che in locazione, con esclusione di quelli in comodato, il tutto purchè necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  2. spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature nuove e che conseguono un risparmio energetico e ambientale;
  3. spese per acquisto di beni immateriali quali brevetti, marchi, modelli, disegni ecc.;
  4. spese per la progettazione e la consulenza, nella misura del 20% dell’importo delle spese precedenti;
  5. spese generali, nella misura del 7% delle spese ammissibili di cui al punto a., b., e c.. Nel caso di nuove cooperative costituite dopo il 01 gennaio 2023, le spese generali sono riconosciute nella misura del 15% anziché del 7%.
Termine temporale di effettuazione delle spese.

Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.

Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.

Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.

Importo dell’agevolazione.

L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.

Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.

La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.

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Regione Marche: contributo a fondo perduto per gli investimenti delle cooperative.

La Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.

Beneficiari del contributo.

Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:

  • Avere la sede operativa destinataria dell’investimento agevolato nella Regione Marche. In caso di nuove cooperative anche la sede legale, oltrechè quella operativa, deve essere ubicata nella Regione Marche;
  • Risultare attive alla Camera di Commercio della Regione Marche nonché essere iscritte all’Albo statale delle Cooperative;
  • Esercitare una attività che rientra nei codici Ateco previsti dal bando. Sostanzialmente non esercitare una attività agricola, sia dirette che di trasformazione, nonché l’attività riguardante i tabacchi;
  • Solo per le cooperative di tipo B, essere iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali di cui all’art. 3 della L.R. 34/2001.
Interventi ammissibili.

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

  1. investimenti in innovazione o significativo ammodernamento di impianti o siti produttivi esistenti. Rientrano in tale ambito anche le applicazioni digitali e le soluzioni finalizzate al risparmio energetico;
  2. investimenti riguardanti la realizzazione di nuove unità produttive per cooperative già esistenti o la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro.
Spese ammissibili.

L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:

  1. spese relative a ristrutturazione ordinaria o straordinaria, comprese quelle relative agli impianti, sia su immobili propri che in locazione, con esclusione di quelli in comodato, il tutto purchè necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  2. spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature nuove e che conseguono un risparmio energetico e ambientale;
  3. spese per acquisto di beni immateriali quali brevetti, marchi, modelli, disegni ecc.;
  4. spese per la progettazione e la consulenza, nella misura del 20% dell’importo delle spese precedenti;
  5. spese generali, nella misura del 7% delle spese ammissibili di cui al punto a., b., e c.. Nel caso di nuove cooperative costituite dopo il 01 gennaio 2023, le spese generali sono riconosciute nella misura del 15% anziché del 7%.
Termine temporale di effettuazione delle spese.

Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.

Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.

Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.

Importo dell’agevolazione.

L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.

Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.

La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.

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Tax Free e rimborso Iva: dal 01 febbraio 2024 la soglia per la richiesta di rimborso scende ad euro 70,00

Dal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.

Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.

Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.

Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.

La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.

Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.

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Tax Free e rimborso Iva: dal 01 febbraio 2024 la soglia per la richiesta di rimborso scende ad euro 70,00

Dal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.

Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.

Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.

Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.

La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.

Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.

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Tassazione indennità di esproprio: il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è da considerare reddito diverso.

L’indennità di deprezzamento, e cioè la somma di denaro da corrispondere al soggetto espropriato quale indennizzo per la perdita di valore dell’area residua non espropriata va considerata come reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986 (Tuir). Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 476/2023, a un contribuente roso dal dubbio se l’indennità di deprezzamento sia da considerarsi tassabile oppure no. Ci si domanda, infatti, se questa indennità di deprezzamento debba considerarsi come risarcimento per lucro cessante (che si ha quando a seguito di un danno viene meno la possibilità di percepire dei guadagni) oppure risarcimento per danno emergente (minor valore del bene che si ha con la perdita o il danneggiamento del bene). Nel primo caso, trattandosi di una perdita di guadagno, il risarcimento è sicuramente tassabile. Nel secondo caso, essendo un puro risarcimento danni che va a reintegrare il valore del bene perduto, non si fa luogo a tassazione. Ça va sans dire, per l’Ufficio ci troviamo di fronte a un risarcimento per lucro cessante, quindi tassabile. La convinzione parte dall’analisi dell’art 35, comma 1, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in sigla anche TUEPU) che prevede che l’indennità di esproprio sia tassata come reddito diverso qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo di indennità di esproprio, per l’acquisizione coattiva di un terreno per realizzare un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Per inciso le zone omogenee rappresentano le varie parti del territorio a seconda che si tratti di zone del centro storico, di completamento, di espansione, industriali o agricole. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che la norma fa riferimento alla collocazione dell’eventuale area in una delle zone omogenee, senza fare alcuna distinzione sul fatto che sia edificabile oppure agricola. E’ irrilevante, perciò, discutere se ci si trova di fronte a un’area fabbricabile o agricola, in quanto ciò che conta è solo la sua ubicazione all’interno del territorio comunale. Sulla questione dell’area residua non espropriata, l’articolo 33 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, prevede che in caso di esproprio parziale, nel determinare la relativa indennità, occorre tenere in considerazione il anche la diminuzione di valore che può subire la parte non espropriata. Si torna, dunque, al dilemma iniziale: lucro cessante o danno emergente? Per il Fisco ci ha già pensato la Cassazione a risolvere l’arcano. La sua costante giurisprudenza prevede che non può esserci distinzione fra indennità di esproprio e quella erogata quale risarcimento danni per le parti non espropriate. Quest’ultima è senz’altro da ricomprendersi nell’indennità di esproprio la quale, quindi, per definizione serve a compensare sia le perdite di guadagno (lucro cessante) che il danno vero e proprio (danno emergente). La risposta alla fine è a favore del lucro cessante: l’indennizzo per il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è parte integrante, e quindi non separata, dell’indennità di esproprio. Va tassata, perciò, come reddito diverso e al momento dell’erogazione va pure applicata la ritenuta del 20%.   Notizie ImpreseOggi
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Tassazione indennità di esproprio: il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è da considerare reddito diverso.

L’indennità di deprezzamento, e cioè la somma di denaro da corrispondere al soggetto espropriato quale indennizzo per la perdita di valore dell’area residua non espropriata va considerata come reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986 (Tuir). Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 476/2023, a un contribuente roso dal dubbio se l’indennità di deprezzamento sia da considerarsi tassabile oppure no. Ci si domanda, infatti, se questa indennità di deprezzamento debba considerarsi come risarcimento per lucro cessante (che si ha quando a seguito di un danno viene meno la possibilità di percepire dei guadagni) oppure risarcimento per danno emergente (minor valore del bene che si ha con la perdita o il danneggiamento del bene). Nel primo caso, trattandosi di una perdita di guadagno, il risarcimento è sicuramente tassabile. Nel secondo caso, essendo un puro risarcimento danni che va a reintegrare il valore del bene perduto, non si fa luogo a tassazione. Ça va sans dire, per l’Ufficio ci troviamo di fronte a un risarcimento per lucro cessante, quindi tassabile. La convinzione parte dall’analisi dell’art 35, comma 1, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in sigla anche TUEPU) che prevede che l’indennità di esproprio sia tassata come reddito diverso qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo di indennità di esproprio, per l’acquisizione coattiva di un terreno per realizzare un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Per inciso le zone omogenee rappresentano le varie parti del territorio a seconda che si tratti di zone del centro storico, di completamento, di espansione, industriali o agricole. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che la norma fa riferimento alla collocazione dell’eventuale area in una delle zone omogenee, senza fare alcuna distinzione sul fatto che sia edificabile oppure agricola. E’ irrilevante, perciò, discutere se ci si trova di fronte a un’area fabbricabile o agricola, in quanto ciò che conta è solo la sua ubicazione all’interno del territorio comunale. Sulla questione dell’area residua non espropriata, l’articolo 33 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, prevede che in caso di esproprio parziale, nel determinare la relativa indennità, occorre tenere in considerazione il anche la diminuzione di valore che può subire la parte non espropriata. Si torna, dunque, al dilemma iniziale: lucro cessante o danno emergente? Per il Fisco ci ha già pensato la Cassazione a risolvere l’arcano. La sua costante giurisprudenza prevede che non può esserci distinzione fra indennità di esproprio e quella erogata quale risarcimento danni per le parti non espropriate. Quest’ultima è senz’altro da ricomprendersi nell’indennità di esproprio la quale, quindi, per definizione serve a compensare sia le perdite di guadagno (lucro cessante) che il danno vero e proprio (danno emergente). La risposta alla fine è a favore del lucro cessante: l’indennizzo per il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è parte integrante, e quindi non separata, dell’indennità di esproprio. Va tassata, perciò, come reddito diverso e al momento dell’erogazione va pure applicata la ritenuta del 20%.   Notizie ImpreseOggi
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Non è necessaria l’iscrizione a ruolo nei confronti della società estinta per chiedere il pagamento del debito tributario anche al suo liquidatore

Il tema è quello che appassiona e divide, da un po’ di anni, le aule delle commissioni tributarie e della Cassazione. Ossia: per agire contro il liquidatore ex art. 36 del D.p.r. 602/73 è necessario che prima l’Ufficio iscriva a ruolo le somme dovute dalla società estinta? Oppure può notificare a entrambi, cioè società e liquidatore, l’avviso di accertamento? La Cassazione, a Sezioni Unite, quindi con un certo peso nella decisione, hanno messo la parola fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinale stabilendo che non serve la preventiva iscrizione a ruolo nei confronti della società per poter chiedere il dovuto, poi, al liquidatore. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023. Per dovere di esposizione, si ricorda che la diatriba trae origine dall'interpretazione dell art. 36 del D.p.r. 602/73 dove, al primo comma, prevede che il liquidatore è responsabile in proprio del pagamento delle imposte se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati oppure di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale tipo di responsabilità, per copiosa giurisprudenza di legittimità, confermata definitivamente dalla sentenza in commento, è una responsabilità che ha natura civilistica e non tributaria. Ciò implica che non vi sia nessuna successione di rapporti fra soggetto sociale estinto e liquidatore. Il liquidatore non è un coobbligato della società, ma bensì un ulteriore responsabile nel soddisfare i creditori sociali. Sul liquidatore, dunque, sorge una ipotesi di responsabilità nuova, con la quale l’Erario acquisisce un diritto al pagamento di quanto dovuto che è autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria imputata alla società estinta.   Sancito questo principio, secondo gli Ermellini è più semplice stabilire se il Fisco necessita di un titolo esecutivo per agire contro il liquidatore della società estinta. Il ragionamento che viene svolto dai Giudici è assai semplice. I creditori ordinari possono agire contro il liquidatore ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile, senza alcun obbligo di dotarsi di un titolo esecutivo preventivo. Devono solo provare che il credito insoddisfatto è liquido ed esigibile. Da ciò i Giudici si domandano per quale motivo il Fisco, che è un creditore al pari degli altri, debba precostituirsi un titolo esecutivo non richiesto agli altri creditori. In più, a essere precisi, l’avviso di accertamento è esso stesso, per legge, un titolo esecutivo e, pertanto, l’Erario il fantomatico titolo esecutivo lo possiede nel momento stesso in cui viene emesso l’avviso di accertamento. Sul finire della sentenza la Cassazione apre uno scenario importante, introducendo la possibilità che il liquidatore possa discutere anche dell’accertamento emesso nei confronti della società estinta. Quest’ultima, infatti, non può stare in giudizio perché, appunto, estinta. Di conseguenza, quindi, l’avviso di accertamento nei suoi confronti, in punta di diritto, non può essere impugnato. Sulla questione scrive la Suprema Corte: “non può dubitarsi […] che il liquidatore, in sede di ricorso innanzi agli Organi di giustizia tributaria, possa confutare anche la sussistenza (come accertata nell’avviso emesso nei suoi confronti) di imposte a carico della società, al fine di escludere il contestatogli inadempimento agli obblighi connaturati alla carica ricoperta”. Concetto pienamente ribadito nel principio di diritto contenuto nella sentenza in commento. Si legge, infatti, che il liquidatore potrà contestare “la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società”. Se non è questa una forma di litisconsorzio necessario fra società estinta e liquidatore, poco ci manca.   Notizie ImpreseOggi
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Non è necessaria l’iscrizione a ruolo nei confronti della società estinta per chiedere il pagamento del debito tributario anche al suo liquidatore

Il tema è quello che appassiona e divide, da un po’ di anni, le aule delle commissioni tributarie e della Cassazione. Ossia: per agire contro il liquidatore ex art. 36 del D.p.r. 602/73 è necessario che prima l’Ufficio iscriva a ruolo le somme dovute dalla società estinta? Oppure può notificare a entrambi, cioè società e liquidatore, l’avviso di accertamento? La Cassazione, a Sezioni Unite, quindi con un certo peso nella decisione, hanno messo la parola fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinale stabilendo che non serve la preventiva iscrizione a ruolo nei confronti della società per poter chiedere il dovuto, poi, al liquidatore. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023. Per dovere di esposizione, si ricorda che la diatriba trae origine dall'interpretazione dell art. 36 del D.p.r. 602/73 dove, al primo comma, prevede che il liquidatore è responsabile in proprio del pagamento delle imposte se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati oppure di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale tipo di responsabilità, per copiosa giurisprudenza di legittimità, confermata definitivamente dalla sentenza in commento, è una responsabilità che ha natura civilistica e non tributaria. Ciò implica che non vi sia nessuna successione di rapporti fra soggetto sociale estinto e liquidatore. Il liquidatore non è un coobbligato della società, ma bensì un ulteriore responsabile nel soddisfare i creditori sociali. Sul liquidatore, dunque, sorge una ipotesi di responsabilità nuova, con la quale l’Erario acquisisce un diritto al pagamento di quanto dovuto che è autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria imputata alla società estinta.   Sancito questo principio, secondo gli Ermellini è più semplice stabilire se il Fisco necessita di un titolo esecutivo per agire contro il liquidatore della società estinta. Il ragionamento che viene svolto dai Giudici è assai semplice. I creditori ordinari possono agire contro il liquidatore ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile, senza alcun obbligo di dotarsi di un titolo esecutivo preventivo. Devono solo provare che il credito insoddisfatto è liquido ed esigibile. Da ciò i Giudici si domandano per quale motivo il Fisco, che è un creditore al pari degli altri, debba precostituirsi un titolo esecutivo non richiesto agli altri creditori. In più, a essere precisi, l’avviso di accertamento è esso stesso, per legge, un titolo esecutivo e, pertanto, l’Erario il fantomatico titolo esecutivo lo possiede nel momento stesso in cui viene emesso l’avviso di accertamento. Sul finire della sentenza la Cassazione apre uno scenario importante, introducendo la possibilità che il liquidatore possa discutere anche dell’accertamento emesso nei confronti della società estinta. Quest’ultima, infatti, non può stare in giudizio perché, appunto, estinta. Di conseguenza, quindi, l’avviso di accertamento nei suoi confronti, in punta di diritto, non può essere impugnato. Sulla questione scrive la Suprema Corte: “non può dubitarsi […] che il liquidatore, in sede di ricorso innanzi agli Organi di giustizia tributaria, possa confutare anche la sussistenza (come accertata nell’avviso emesso nei suoi confronti) di imposte a carico della società, al fine di escludere il contestatogli inadempimento agli obblighi connaturati alla carica ricoperta”. Concetto pienamente ribadito nel principio di diritto contenuto nella sentenza in commento. Si legge, infatti, che il liquidatore potrà contestare “la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società”. Se non è questa una forma di litisconsorzio necessario fra società estinta e liquidatore, poco ci manca.   Notizie ImpreseOggi
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L’Open day del Canile Comunale di Rimini Stefano Cerni diventa una festa per tutti: cani, gatti e per chi ama fare beneficenza

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 01/12/2023 - 13:06
Nella struttura di via S. Salvatore 32 il 9 dicembre è dedicato al mercatino natalizio, che sovvenzionerà le cure di Eddy e di altri cani ammalati, alla musica ma anche ai proprietari dei gatti: microchip gratuito su iniziativa del Comune di Rimini.

Arriva il Natale e il Canile Comunale Stefano Cerni e la Cooperativa Sociale Cento Fiori che lo gestisce aprono i suoi cancelli al tradizionale Open day natalizio, in programma sabato 9 dicembre dalle 10 alle 15. Un open day speciale perché quest’anno è dedicato a Eddy e a tutti gli ospiti che soffrono di malattie con un mercatino natalizio ricco di proposte natalizie e idee regalo. Nello stesso tempo, l’Open day si arricchisce anche di una proposta vantaggiosa per i possessori di gatti: è festa anche per loro con un Microchip Day gratuito.

Ma andiamo con ordine: dalla mattina alle 10 al pomeriggio alle 15 il canile comunale di Rimini Stefano Cerni si schiude alla festa, durante la quale si starà insieme ai nostri ospiti tra visite guidate con l’ educatore, musica dal vivo, merenda preparata dai volontari e un ricco mercatino, un’ occasione perfetta anche per fare i regali di Natale e nello stesso tempo aiutare i nostri piccoli e grandi amici.

Quest’anno poi c’è un’occasione speciale che dedichiamo a Eddy, un vispo cucciolone di due anni che ha sofferto di ben due patologie autoimmuni e che si è recentemente ristabilito dopo una cura particolarmente onerosa. Nel suo nome vi proponiamo una vasta scelta di articoli, che potrete già prenotare, il cui ricavato servirà per sostenere le cure di Eddy (alcuni di voi conoscono la storia, altrimenti seguite il link https://gofund.me/f7b411c5) e di altri nostri ospiti che purtroppo sono colpiti da varie patologie.

Nel nostro mercatino natalizio troverete:

Felpe, natalizie e non, di vari colori, disponibili in tutte le taglie, costo 35 €

berretta in pile 15€

shopper 10€

pallina natalizia 8€.

Inoltre siamo molto fieri di proporvi i nostri originalissimi giochi da tavola realizzati con le foto dei nostri cani, a cura dell’obbiettivo fatato di my pet photography:

Memory 10€

Domino 10€

Gioco quiz 15€

Attenzione, tutti gli articoli verranno prodotti in base alle prenotazioni quindi ci raccomandiamo di scriverci prontamente ciò che desiderate all’indirizzo mail benessere.animali@coopcentofiori.it nome, cognome, articolo desiderato, colore e nel caso delle felpe anche la taglia.

Microchip day, l’occasione per stare ancora più vicini, con il microchip, al nostro amico felino

Un evento speciale coincide con l’Open Day: il Microchip Day! Il Comune di Rimini infatti, in collaborazione con il canile comunale Stefano Cerni e i veterinari che hanno aderito all’iniziativa, ha deciso di regalare a tutti i cittadini riminesi l’innesto del microchip ai proprio gatto di proprietà, uno strumento indispensabile per identificare il proprio animale domestico in caso di smarrimento o incidente. Insomma, un grande gesto d’ amore e di legame al vostro piccolo amico, che vi permetterà di essere un poco più sereni in caso di smarrimento. Portate il vostro felino alla festa, naturalmente nel trasportino, dove saranno microchippati gratuitamente dai nostri veterinari. Insomma, una giornata particolare per tutti gli amici a quattro zampe riminesi.

L'articolo L’Open day del Canile Comunale di Rimini Stefano Cerni diventa una festa per tutti: cani, gatti e per chi ama fare beneficenza proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Trentacinque anni di Target Sinergie: Su Rimini In Tommaso Pirozzi racconta il nuovo corso dell’azienda riminese di logistica di stabilimento

L'esperienza nell'ambito dell’Outsourcing della logistica di stabilimento (Handling) e dei servizi connessi alla produzione (Operations), fa di Target Sinergie di Rimini un punto di riferimento per il settore da 35 anni. Fondata nel 1988 e guidata fino a quattro anni fa da Domenico Pirozzi, il timone è passato in mano al figlio Tommaso, che ha colto la sfida di far «fruttare e valorizzare quello che mio padre ha costruito lungo il corso dei decenni. Senza stravolgere nulla, ma ho aggiunto alcune idee e novità nel segno di crescita, sostenibilità e redditività, riscrivendo così la mission aziendale per una clientela più vicina alla nostra visione d’impresa dinamica».

Target Sinergie affronta il mercato italiano dell’outsourcing logistico e dell’handling con servizi per le aziende nel riminese e in tutta la Penisola. Per farlo al meglio «abbiamo trasformato l’assetto societario passando da consorzio a Srl, così da rafforzare il brand, avere un più forte appeal commerciale, suscitare maggiore interesse nei confronti dei partner, dei sindacati e del mercato intero. Inoltre essere più solidi infonde tranquillità ai collaboratori, si sentono sicuri e protetti. Essere una Srl ci ha resi più moderni e pronti alle nuove sfide, ha cambiato l'assetto burocratico, raffinato ancora di più alcuni processi, permettendoci un approccio ancora più professionale. E ponendoci come partner sicuri e affidabili rispetto al mercato di riferimento, nel quale le ambiguità degli assetti sociali generaro insicurezze nelle aziende».

«Non c’è crescita d’impresa se non c’è la valorizzazione delle persone» secondo Tommaso Pirozzi, il cui avvento alla guida di Target Sinergie ha visto la significativa ascesa di diverse risorse interne in ruoli manageriali. In una impresa abituata a gestire parti importanti della attività dei clienti - quali sono i magazzini e gli ordinativi in entrata e verso i clienti finali – le necessità continue di problem solving e di adattamento al lavoro mettono in luce le qualità del personale ad ogni livello. «Sta all’azienda saper trasformare le sfide del lavoro in opportunità di crescita». La nuova line up tecnica e delle risorse umane riverbera la politica di crescita interna. Persone giovani ma di provata esperienza sono ascese ai vertici e in posizioni intermedie, figure fortemente affiatate dall’approccio multidisciplinare alla risoluzione dei problemi del lavoro e dei clienti. A queste si affiancano nuove forze, ugualmente giovani ed energiche, persone più mature dal solido bagaglio di esperienza e consulenti di alto livello.

«Delego senza problemi ai miei collaboratori, non intervengo sulle loro decisioni, dimostro così la mia fiducia e la responsabilità che ripongo nelle loro mani. Il valore di ciò che si fa lo si trasmette quotidianamente attraverso l'esempio, si migliora continuamente facendo formazione e abbracciando le novità. Rispetto ad un mercato complesso e rispetto alle difficoltà che quotidianamente ci troviamo a dover affrontare, è il valore delle persone che fa la differenza. E’ un’idea che valeva quando siamo nati 35 anni fa, è l’idea che ci guiderà nel futuro della logistica».

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Gli eredi che rivalutano nuovamente le partecipazioni del defunto non hanno diritto al rimborso di quanto pagato da quest’ultimo

Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni ex art. 5 L. 448/2001, gli eredi del contribuente defunto che in vita ha effettuato una prima rivalutazione delle partecipazioni, non hanno diritto al rimborso di quanto pagato da quest’ultimo, nel caso in cui gli stessi procedano successivamente a una seconda rivalutazione. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 31263/2023 del 07 luglio 2023 e pubblicata il 09 novembre 2023. La decisione degli Ermellini trae origine dalla richiesta di rimborso avanzato dagli eredi di un contribuente defunto che in vita aveva versato la prima rata dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. Il motivo della richiesta di rimborso avanzata risiedeva nel fatto che gli eredi, una volta acquisite le partecipazioni, avevano provveduto anch’essi a versare l’imposta per una seconda rivalutazione. Di fronte al diniego avanzato dall’Ufficio i contribuenti hanno presentato ricorso in primo grado, vedendosi però negate le proprie richieste. La Commissione Tributaria Regionale ribalta la sentenza di primo grado e dispone il rimborso così come richiesto dai contribuenti.  Contro questa decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo che la decisione dei Giudici di Secondo grado è da ritenersi sbagliata e in contrasto sia con la normativa che con la giurisprudenza. Ciò in quanto una volta pagata l’imposta da parte del contribuente, poi deceduto, eventuali scelte successive rimangono esclusivamente personali e non possono essere “ereditate” dai familiari. La Cassazione riconosce fondate le tesi avanzate dall’Ufficio. In via preliminare osserva che l’adesione alla rivalutazione rappresenta una dichiarazione di volontà irretrattabile e, come tale, può essere modificata sono nel caso di un errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale. Il pagamento dell’imposta sostitutiva rappresenta, dunque, la ferma volontà del contribuente ad aderire all’istituto agevolato, non potendo semplicemente egli stesso ammettere di “essersi sbagliato”. Neanche in vita, dunque, secondo la Cassazione un soggetto può chiedere il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta sostitutiva. L’unico modo per modificare la scelta iniziale è quello di procedere a una nuova rivalutazione. Con la successione, osservano sempre gli Ermellini, gli eredi non sono diventati titolari del diritto al rimborso della prima rivalutazione, perché questo diritto rimane in capo solo ed esclusivamente al contribuente che ha pagato la prima volta e solo se effettua una nuova rivalutazione. Gli eredi diventano semplicemente titolari della partecipazione del defunto. Conclude la Cassazione osservando che il diritto al rimborso, pertanto, spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l’imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò proprio in virtù del carattere personale dell’opzione fiscale sopra specificata, che si caratterizza per essere una dichiarazione di volontà non revocabile”. Notizie ImpreseOggi
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Gli eredi che rivalutano nuovamente le partecipazioni del defunto non hanno diritto al rimborso di quanto pagato da quest’ultimo

Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni ex art. 5 L. 448/2001, gli eredi del contribuente defunto che in vita ha effettuato una prima rivalutazione delle partecipazioni, non hanno diritto al rimborso di quanto pagato da quest’ultimo, nel caso in cui gli stessi procedano successivamente a una seconda rivalutazione. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 31263/2023 del 07 luglio 2023 e pubblicata il 09 novembre 2023. La decisione degli Ermellini trae origine dalla richiesta di rimborso avanzato dagli eredi di un contribuente defunto che in vita aveva versato la prima rata dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. Il motivo della richiesta di rimborso avanzata risiedeva nel fatto che gli eredi, una volta acquisite le partecipazioni, avevano provveduto anch’essi a versare l’imposta per una seconda rivalutazione. Di fronte al diniego avanzato dall’Ufficio i contribuenti hanno presentato ricorso in primo grado, vedendosi però negate le proprie richieste. La Commissione Tributaria Regionale ribalta la sentenza di primo grado e dispone il rimborso così come richiesto dai contribuenti.  Contro questa decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo che la decisione dei Giudici di Secondo grado è da ritenersi sbagliata e in contrasto sia con la normativa che con la giurisprudenza. Ciò in quanto una volta pagata l’imposta da parte del contribuente, poi deceduto, eventuali scelte successive rimangono esclusivamente personali e non possono essere “ereditate” dai familiari. La Cassazione riconosce fondate le tesi avanzate dall’Ufficio. In via preliminare osserva che l’adesione alla rivalutazione rappresenta una dichiarazione di volontà irretrattabile e, come tale, può essere modificata sono nel caso di un errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale. Il pagamento dell’imposta sostitutiva rappresenta, dunque, la ferma volontà del contribuente ad aderire all’istituto agevolato, non potendo semplicemente egli stesso ammettere di “essersi sbagliato”. Neanche in vita, dunque, secondo la Cassazione un soggetto può chiedere il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta sostitutiva. L’unico modo per modificare la scelta iniziale è quello di procedere a una nuova rivalutazione. Con la successione, osservano sempre gli Ermellini, gli eredi non sono diventati titolari del diritto al rimborso della prima rivalutazione, perché questo diritto rimane in capo solo ed esclusivamente al contribuente che ha pagato la prima volta e solo se effettua una nuova rivalutazione. Gli eredi diventano semplicemente titolari della partecipazione del defunto. Conclude la Cassazione osservando che il diritto al rimborso, pertanto, spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l’imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò proprio in virtù del carattere personale dell’opzione fiscale sopra specificata, che si caratterizza per essere una dichiarazione di volontà non revocabile”. Notizie ImpreseOggi
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