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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Sfilate, consulenza veterinaria, desk adozioni con la Cento Fiori e i canili che gestisce: a Le Befane arriva l’Arca di Noè. Una giornata ‘in passerella’ per i propri amici a 4 zampe

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 20/09/2022 - 15:04
Domenica 25 settembre 2022, dalle 11.00 alle 19.00 Le Befane Shopping Centre di Rimini


Rimini – Una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe e a tutti gli amanti dei cani, tra sfilate, consulenza veterinaria, toelettatura, premiazioni e tanto altro.

A Le Befane Shopping Centre di Rimini domenica 25 settembre 2022 arriva il tour dell’Arca di Noè, la fortunata trasmissione televisiva targata Mediaset in onda su Canale 5. Un’occasione unica sia per mettere in mostra il proprio animale di compagnia, ma anche per fargli vivere una giornata di divertimento e relax in compagnia di tanti altri amici.

Il programma della giornata prevede fin dalla mattina le iscrizioni alla sfilata.
Ecco le diverse categorie per le quali si potrà concorrere:

Il più bello di razzaIl più bel meticcioIl più social«Tali e quali» (miglior accoppiata animale padrone)Il più simpaticoIl premio speciale Le Befane Shopping Centre
Ogni iscritto riceverà anche un kit omaggio. Saranno presenti inoltre per tutta la giornata i veterinari e gli educatori della cooperativa Cento Fiori e alcuni volontari con cui gestiscono i canili Cerni di Rimini e quello di Vallecchio, disponibili a dare informazioni per possibili adozioni. Completano il programma della giornata: consulenza veterinaria comportamentale, corner controllo peso e salute dei cani, servizio di toelettatura mobile.

Presenti anche: Oasy, azienda di cibo per cani, che offrirà ai partecipanti dei campioni dei propri prodotti; Centro Cinofilo ‘Can per l’aia’ (ASD Ippogrifo), che sarà invece responsabile dei momenti mobility; e PetSplash, toelettatura mobile, che offrirà momenti di coccole e relax agli amici a quattro zampe.

Il momento clou della giornata si terrà alle 16.30 con la sfilata e la premiazione.

Programma:
11.00–13.00: Postazione con Desk Arca di Noè, iscrizioni a sfilata, desk canile di Rimini e canile di San Patrignano, Pet Bar con ciotole acqua e servizio bilancia per pesare il tuo cane
15.00–16.30: iscrizioni sfilata, mini presentazione di mobility sul palco e corner prova mobility
16.30–18:00: sfilata e premiazioni categorie
18.00–19.00: corner pesa il tuo cane, consulenza veterinaria comportamentista e corner prova mobility

Form di iscrizione: https://www.lebefane.it/iscrizione-sfilata-4-zampe-25-settembre/

(Comunicato stampa de Le Befane / Ufficio Stampa Riccardo Belotti)

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Concluso il Marecchia Social Fest, una estate di musica, balli incontri con l’autore, film e collaborazioni sociali al parco La serra Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 01/09/2022 - 14:00
Il calendario della Cooperativa Sociale Cento Fiori partito con oltre 3mila spettatori per i Modena City Ramblers, ha animato per tre mesi un’area un tempo degradata e creato sinergie nel segno della cultura e del sociale.

E’ iniziata in musica l’estate al parco de La Serra Cento Fiori, con tremila persone a cantare e ballare con i Modena City Ramblers per la Festa della Liberazione, ed in musica è finita la sera del 28 agosto con il sound folk di Ellen River e rock – blues degli Oak’s. In mezzo, incontri con autori letterari, balli folk, cene, film d’animazione e film d’autore. Tanti appuntamenti in calendario e, come dice Cristian Tamagnini, presidente della Cooperativa Sociale Cento Fiori, «tante persone accorse che hanno conosciuto questo bellissimo spazio ai bordi del parco XXV aprile, che l’hanno animato, che hanno applaudito quel che abbiamo proposto e visto ciò che proponiamo tutti i giorni con la Serra Cento Fiori. E scoperto quel che realizziamo come Cooperativa da oltre 40 anni. Che dire: grazie alla cittadinanza che ha risposto alle nostre proposte, siete stati tanti e vi aspettiamo per la prossima estate con gli eventi, tutti i giorni tutto l’anno qui alla Serra».

Il pubblico dal palco dei concerto Modena City Ramblers

E’ davvero stata una scommessa il Marecchia Social Fest 2022 per la Cooperativa Sociale Cento Fiori. Nato piano piano negli anni scorsi – un fine settimana con tre concerti due anni fa, i festeggiamenti per il 40ennale lo scorso anno – quest’anno ha virato decisamente sul creare eventi e aggregazione. «C’è voluto un po’ di coraggio: organizzare un evento come il concerto dei Modena City Ramblers, introdotti da Francesco Mussoni e da Ellen River, è stato un salto di qualità professionale non indifferente per tutto il gruppo organizzativo dedicato al Marecchia Sociale Fest – dice Cristian Tamagnini – Dea Guidi, Lele Guerra, Enrico Rotelli oltre a me e Giovanni Benaglia e l’aiuto di Luca Bartoletti. Abbiamo avuto un battesimo non indifferente ma una soddisfazione inenarrabile: oltre tremila persone a saltare e ballare sotto il nostro palco. E tante associazioni che con noi hanno presentato il lavoro sociale che pulsa nella città, contribuendo a fare un 25 aprile 2022 indimenticabile. E dopo un avvio del genere, direi galvanizzante, la creazione di un programma per l’estate che ci ha consentito non solo di proporre eventi interessanti e di ampliare il gruppo di lavoro a Stefania Mosconi e Cristina Fabbri, ma anche di creare bellissime sinergie: con Cartoon Club per i film di animazione, con Notorius Rimini Cineclub per film divertenti e di qualità, con l’associazione Valmarecchia Solidale con il loro foodtruck, con l’azienda agricola Sapori nostrani di Verucchio».

Gli storici Andrea Santangelo a destra e Alessandro Agnoletti

Se il lettore non ha visto il programma, nel corso dei tre mesi di programmazione ci sono succeduti sul palco i concerti della Banda POPolare dell’Emilia Rossa e l’atletico orchestra Marnaim, il rock contest per bande giovanili Rockwood e la Pink Orchestra, le tre serate balfolk con il Trio Spatacchini, Filippo Gambetta con Ciro Manigrasso e il duo Di Doux, raccogliendo oltre 300 ballerine e ballerini a serata sull’erba del parco, provenienti da Marche, Romagna e persino Veneto Lombardia e Piemonte. Per non parlare del concerto di Filippo Malatesta alla vigilia di Ferragosto, con risottata di vongole annessa: pienone e pubblico in piedi per il rocker di Verucchio. E poi serate dedicate ai libri con Davide Bagnaresi e Miro Gori per il Fellini da giovane a Rimini, gli storici Marco Sassi e Andrea Santangelo per Anita Garibaldi e poi ancora Santangelo con il suo Generali e Battaglie della Linea Gotica insieme al direttore dell’Istituto Storico di Rimini Alessandro Agnoletti. E, infine, l’esibizione – presentazione di Roberto Mercadini del suo libro “Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo”. «Un solo rammarico su libri e autori – dice Enrico Rotelli, che ha curato questa sezione – abbiamo dovuto annullato per maltempo l’incontro con Sabrina Foschini e Alessandro Giovanardi con Vera Bessone, un’occasione mancata importante per noi e per i lettori di Rimini, alla quale vogliamo rimediare».

Filippo Malatesta al Marecchia Social Fest 2022

«Avevamo diversi obbiettivi con questo calendario di incontri. – conclude Cristian Tamagnini – Innanzi tutto valorizzare lo spazio affidatoci, proseguendo il lavoro fatto risanando l’area della Serra Cento Fiori, che prima di noi era caduta in completo abbandono e degrado. E dai riscontri con vicini e cittadini ci sembra che l’obbiettivo sia stato raggiunto. Poi far conoscere meglio l’area e le nostre attività sociali, il che è fondamentale per crescere e, infine, creare sinergie con altre realtà, perché crediamo che nel lavoro sociale, per dirla con don Milani, “se ne esce a due a due”. Questa estate siamo stati di più, molti di più, e credo che sia stato quindi un tassello aggiunto alla nostra storia ultra quarantennale di cui essere orgogliosi».

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Sailing Away the Pain: Cefeo e Cento Fiori alla 9th International Adventure Therapy Conference. La presentazione in lingua inglese

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 27/07/2022 - 16:57

Nella presentazione (in lingua inglese), la storia del progetto Ulisse, le crociere terapeutiche per pazienti in riabilitazione da dipendenza della Cooperativa Sociale Cento Fiori e il sistema di valutazione dei risultati sperimentato dal Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor (Cefeo) dell’Università di Bologna.

La presentazione è la sintesi dell’intervento fatto alla nona International Adventure Therapy Conference organizzata dall’Università di Agder, Norvegia, dedicata alle terapie esperienziali nell’ambito educativo: (https://www.coopcentofiori.it/veleggi….

Per la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha partecipato l’educatore / skipper Andrea Ambrosani, l’educatrice Elisabetta Boffo e lo psicologo Michele Maurizio D’Alessio, che conducono principalmente il progetto.

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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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Musica Balfolk, contest per bande emergenti e film d’animazione aspettando Cartoon Club: tre serate dense per il fine settimana ad ingresso gratuito al parco della Serra Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 30/06/2022 - 14:05
Venerdì 1° luglio concerto dei Di Doux alle 21 (stand gastronomico dalle 19,30), sabato 2 Rockwood, contest per giovani musicisti e la Pink Orchestra, domenica Valzer con Bashir, acclamato film d’animazione in attesa di Cartoon Club.

Rimini – Musica e film d’animazione battezzano il primo fine settimana di luglio del Marecchia Social Fest, al parco de La Serra Cento Fiori, con due appuntamenti musica – per gli appassionati di balfolk il duo Di Doux, Rockwood con le band emergenti e un’orchestra tutta la femminile – e l’avvio della rassegna di film d’animazione “Aspettando Cartoon Club”. come dire, un programma denso – e gratuito – quello preparato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori con l’aiuto di Cartoon Club e Notorius cineclub, dal venerdì 1 a domenica 3 luglio nell’area di via Galliano 19, ai bordi del parco XXV aprile, a 300 metri dal Ponte di Tiberio.

Duo Di Doux Giuseppe Grassi e Sara Pierleoni

Venerdì 1° luglio – Sono tra gli interpreti del balfolk più amati e attivi tra le Marche e la Romagna: Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, coppia nella vita e sul palcoscenico come Di Doux, ma anche poliedrici nei progetti musicali che coinvolgono altri musicisti. A questo splendido duo il compito di concludere degnamente la trilogia del Balfolk sur l’herbe, la rassegna dedicata alle musiche popolari ballabili da tutta Europa. E prima di loro, dalle 19,30, l’apertura dello stand gastronomico Conosciutissimi e apprezzatissimi negli ambienti del balfolk, dove si permettono con maestria incursioni nelle musiche popolari del sud, venerdì a Rimini offriranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò! Un invito al ballo con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte. Si balla come una volta, sull’erba, si consiglia perciò alle ballerine scarpe comode, meglio se chiuse. Dopo il concerto, le danze proseguiranno nella skeggia organizzata nei pressi del ponte di Tiberio dagli attivisti del gruppo Skeggia Rimini

Sabato 2 luglio – Doppio appuntamento con la musica sul palco della Serra Cento Fiori: Rockwood, il rock contest per bande emergenti alle 21 e a seguire la Pink orchestra, il progetto nato dalle allieve, ex allieve e insegnanti della scuola di Musica e banda giovanile Gioacchino Rossini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ai ragazzi Rockwood da la possibilità di uscire dalla sala prove ed esibirsi davanti a un vero pubblico e a una giuria di esperti, con un vero service audio. A seguire l’originale progetto tutto al femminile della Pink orchestra, nata al pre Festival di Castrocaro con l’intento di valorizzare i talenti femminili, sia nella composizione del sodalizio sia per le composizioni che vengono eseguite, principalmente dedicate ad artiste e compositrici. Nel repertorio si ascoltano colonne sonore di film famosi, brani di cantanti amate dal pubblico, ma anche composizioni diventate patrimonio di tutte le mamme (non solo quelle che fanno parte della Pink Orchestra), grazie ai cartoni animati della Walt Disney amati dai loro figli.

Domenica 3 luglio – Presentato in concorso al Festival di Cannes 2008, Golden Globe 2009 per il miglior film straniero, candidato all’Oscar 2009 per il miglior film straniero: il film d’animazione Valzer con Bashir alle ore 21 apre la rassegna Aspettando Cartoon club al parco Cento Fiori. La trama: un regista israeliano, segnato dalla partecipazione militare all’invasione del Libano del 1982 ma dominato dalla rimozione di quell’esperienza, decide di ricostruire la propria memoria del conflitto intervistando alcuni dei vecchi commilitoni. Comincia così un viaggio apparentemente esteriore, ma in realtà tutto interiore, verso la riappropriazione del passato. Commistione unica fra film di animazione e documentario, Valzer con Bashir ha portato al successo internazionale la figura del suo autore e regista Ari Folman.

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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Filippo Gambetta con preludio di Ciro Manigrasso: grande musica a Balfolk sur l’herbe al parco La Serra Cento Fiori venerdì 24

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 23/06/2022 - 11:48
Reduce dai principali festival folk, l’organetto di Gambetta inaugurerà il compleanno della comunità danzante tra Marche e Romagna a partire dalle ore 21 nel parco in via Galliano 19 (300 mt dal Ponte di Tiberio). Stand gastronomico dalle 19,30.

Rimini – Ha proposto le sue composizioni nei principali festival folk del mondo – Edmonton Folk Festival, Kaustinen Folk Festival, Festival d’Eté de Quebec, Vancouver Folk Music Festival. Ma domani, venerdì 24 giugno, l’organetto di Filippo Gambetta, suonerà per ballerine e ballerini a Rimini a Balfolk sur l’herbe, la rassegna di musica folk al parco della Serra Cento Fiori (via Galliano 19), ai bordi del parco XXV aprile, a 300 metri dal ponte di Tiberio.

Secondo appuntamento della trilogia di concerti folk del Marecchia Social Fest, organizzati dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, l’attesa esibizione di Filippo Gambetta si dipanerà sulle note di sue composizioni legate al Bal Folk, repertorio a ballo sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche, Scandinavia. L’affermato organettista genovese, che ha all’attivo 6 album, uno dei quali, Otto baffi, è stato premiato, ha collaborato con importanti musicisti tra cui Nuala Kennedy, Jean Michel Veillon, Max Manfredi, Riccardo Tesi, Jaron Freeman Fox, Oliver Schroer.

Ciro Manigrasso

Prima dell’esibizione di Filippo Gambetta, a partire dalle 21 scalderà il pubblico la fisarmonica di Ciro Manigrasso, artista “nostrano” che normalmente si esibisce con i Dottor Folk. Domani, venerdì 24, dalle 21 si esibirà con un a-solo esprimendo con la maestria che gli viene riconosciuta la passione ed il romanticismo della mazurka francese, che molti la considerano una sorta di “tango europeo”, non certo per i passi ma per l’emozionalità che la contraddistingue.

Dalle 19,30 sarà aperto uno stand gastronomico per accogliere le ballerine e i ballerini di Marche e Romagna, che verranno a Rimini sia per il concerto di Filippo Gambetta e del preludio di Ciro Manigrasso, sia per festeggiare la “mazurka di compleanno”. Il fine settimana accanto al solstizio d’estate infatti viene considerato il genetliaco della comunità danzante nelle due regioni, che scelgono i luoghi più suggestivi delle città, in questo caso Rimini il venerdì, per danzare liberamente tra la gente.

Duo Di Doux Giuseppe Grassi e Sara Pierleoni

La trilogia del Marecchia Social Fest – Balfolk sur l’herbe si concluderà venerdì 1° luglio, alle 21,30, con il duo Di Doux, al secolo Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi. Il loro progetto è nato dalla passione per la danza e la musica tradizionale, francese e italiana. Conosciutissimi e apprezzatissimi negli ambienti del balfolk, Sara e Giuseppe offriranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perché no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò! Un invito al ballo con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

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«Veleggiando lontano dal dolore»: Cefeo – Università di Bologna e il programma Ulisse – Cento Fiori alla nona International Adventure Therapy Conference dell’università di Adger, Norvegia

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 21/06/2022 - 19:16
Focus per una platea internazionale su 30 anni di crociere terapeutiche, dalla creazione grazie a Werther Mussoni. La collaborazione con i ricercatori universitari, gli obbiettivi, i risultati nei pazienti adulti in cura presso le strutture terapeutiche.

Norvegia – Le crociere terapeutiche del progetto Ulisse della Cooperativa Sociale Cento Fiori di Rimini e il sistema di valutazione che Cefeo, il Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor dell’Università di Bologna, ha messo a punto a bordo, sono approdati in Norvegia. Trent’anni di viaggi con pazienti della Comunità terapeutica di Vallecchio (Rimini) e dei Centri di Osservazione e Diagnosi di Vallecchio e Argenta in una relazione alla nona International Adventure Therapy Conference, il simposio che si tiene nel sud del paese nelle città di Kristiansand e Hovden, dedicato alle terapie dell’avventura. Ovvero, nelle quali la natura ha un ruolo fondamentale.

E coerentemente con gli argomenti trattati, l’organizzazione mette a disposizione di relatori e ospiti un sistema di pernottamento outdoor, basato su attrezzatura da campeggio propria o a disposizione.

Una ricercatrice del Cefeo, Chiara Borelli, e tre colleghi della Cooperativa Sociale Cento Fiori – lo skipper / educatore Andrea Ambrosani, l’educatrice Elisabetta Boffa e lo psicologo Michele Maurizio D’Alessio – hanno presentato ad una platea internazionale di docenti universitari, medici, psicologi, educatori, assistenti sociali la relazione «Veleggiando lontano dal dolore: valutando un programma di terapia dell’avventura a vela per adulti che vivono in un centro di riabilitazione dalla droga» (Sailing Away the Pain: Evaluating an Adventure Sailing Therapy Program for Adults Living in a Drug Rehabilitation Center).

Giannino Melotti.

La relazione è il frutto di un lavoro portato avanti dal Cefeo e dalla Cento Fiori nel 2021, anche attraverso due crociere terapeutiche alle quali hanno partecipato la ricercatrice Chiara Borelli, e il professor Giannino Melotti, docente di Psicologia Sociale. La collaborazione puntava a mettere a punto degli strumenti di valutazione che potevano applicarsi anche ad altre esperienze di outdoor education, non solo legate al mare ma anche alla montagna e al trekking.

Werther Mussoni.

Il progetto Ulisse è nato nel 1992, sulla spinta propulsiva dell’allora presidente Werther Mussoni, che insieme ai pazienti restaurarono un peschereccio, il Catholica, riarmandolo a goletta. Le crociere duravano mesi e presto divennero la sede del primigenio progetto Goletta Verde di Legambiente. Alla platea internazionale il quartetto rappresentante il Cefeo e la Cento Fiori hanno illustrato gli obbiettivi del progetto – la costruzione di una più forte relazione con i pazienti, una più vicina osservazione dei sintomi clinici, la creazione di emozioni forti e positive non causate dall’abuso di sostanze e, infine, la dimostrazione che la vita può esser vissuta in modo più salutare.

La goletta Catholica, prima barca del progetto Ulisse della Cooperativa Sociale Cento Fiori

La natura e la sua bellezza, insieme all’essere fuori dalla “comfort zone” grazie ad un ambiente straniero e non antropizzato, sono dei fattori importanti nella terapia, hanno spiegato i 4 relatori. «Così come il vento, il sole, e il mare decidono per noi tutti il tempo del mangiare, del viaggiare, del dormire, mentre nella vita precedente del paziente questi ruoli decisionali erano presi dalle sostanze». Per non parlare dell’annullamento dei ruoli: «siamo tutti sulla stessa barca, quindi eguali».

Ma quali sono gli effetti di questa trentennale esperienza del progetto Ulisse? «Durante le crociere terapeutiche abbiamo cominciato a notare diversi fenomeni. Sembra che i pazienti riducano la richiesta di di benzodiazepine e di ansiolitici in generale. Così come appare che nei pazienti coinvolti dall’esperienza ci siano meno fuoriuscite dal programma riabilitativo e una crescita nella coscienza di sé e nelle motivazioni nel proseguire la terapia. Infine, si nota in diversi una sorta di “risveglio”, una rinnovata coscienza della loro situazione».

Il rapporto tra Cefeo e Cento Fiori si era concretizzato anche con la partecipazione della cooperativa sociale a diverse iniziative del Centro di Ricerca. Due convegni organizzati da Cefeo sull’Outdoor education, come viene chiamata l’attività educativa che “sfrutta” la natura per i processi terapeutici, e una lezione all’Università di Bologna sede di Rimini, tenuta dal fondatore della Cooperativa, Werther Mussoni, dallo psicologo Michele Maurizio D’Alessio e dall’educatore–skipper Andrea Ambrosani nel marzo 2019.

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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Balfolk al profumo di jazz: il Trio Spatacchini inaugura le serate gratuite di musica popolare europea al Parco Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 16/06/2022 - 14:21
Preparatevi per valzer che sanno di Parigi bohémien, mazurke con riflessi di Ravel, chapeloise, scottish in stile Glenn Miller: si balla sull’erba venerdì 17 dalle ore 21, come una volta, a 300 metri dal Ponte di Tiberio.

Rimini – La parola d’ordine musicale è balfolk, anzi, Balfolk sur l’herbe – questo il titolo della rassegna di concerti gratuiti dal vivo di musica popolare da tutta Europa al parco La serra Cento Fiori – ma con il trio Spatacchini questa parola d’ordine ha tante sfumature, che ne connotano l’originalità. Giorgio Tacconi, Sissi Spicca e Lippo Mariolini – questi i componenti del Trio Spatacchini, ai quali si aggiunge la voce mitteleuropea della cantante ungherese Claudia Divon, special guest della serata – propongono infatti un repertorio balfolk con venature jazz e altre sfumature attinte dalle musiche popolari francesi e irlandesi. Ma non stupitevi di ballare un valzer che sa della Parigi bohémien, una mazurka con riflessi di Ravel e Debussy, una chapeloise su una sfrenata giga irlandese, una scottish in pieno stile Glenn Miller. Occorrerà prepararsi a cogliere però l’influenza inevitabile delle scorribande del trio nei Balcani, nel Medio Oriente, e nel mondo arabo.

Si balla come una volta, quindi, sull’erba del parco della Serra Cento Fiori (via Galliano 19, ingresso parcheggio anche da via Padre Tosi), ai bordi del parco XXV aprile, ad appena 300 metri dal bimillenario Ponte di Tiberio. Ma con note dal sapore molto diverso dall’usuale per una memorabile serata d’esordio della manifestazione organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori.

I musicisti del Trio Spatacchini si sono conosciuti ballando, nel contesto delle danze popolari creato dai Giovani Danzatori Bolognesi. Da un laboratorio di Giovani Musicanti Bolognesi, nacquero poi i gruppi Archam e Spatacchini, formati da musicisti che conoscevano il genere e altri che lo accostavano per la prima volta, mescolandolo poi con le esperienze musicali personali.

Così Giorgio Tacconi, fisarmonicista, che ha frequentato gli ambienti del Jazz e delle sale da ballo emiliano-romagnole, con escursioni nella musica francese di inizi ‘900, ha portato carica e raffinatezza insieme.

Sissi Spicca è insegnante di danze popolari e irlandesi oltre che musicista, musicalmente proviene dall’ambiente delle session irlandesi e della danza spettacolo irlandese alla Michael Flatley, suona il bodhrán irlandese, piccole percussioni, e il Vurra vurra abruzzese, uno strumento tradizionale diffuso con vari nomi in tutto il sud Italia.

Lippo Mariolini suonerà chitarre acustiche, flauto traverso irlandese e flauti dritti. Proviene dalla musica classica ma ha suonato anche il Jazz anni ’30, ‘40 e ’50 di Gershwin, Cole Porter, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, il Blues e successivamente molta musica irlandese, ritrovando la vena compositiva nell’incontro con il Balfolk.

Il Trio Spatacchini aggiunge una voce mitteleuropea al suo repertorio con Claudia Divon, cantante special guest direttamente da Budapest, viene dal mondo soul e R&B ma ballerina di Balfolk dal 2015, spazia in molti generi, tra cui anche le danze balcaniche e israeliane.

Venerdì 24 giugno alle ore 21 è di scena invece l’organetto diatonico dell’attesissimo Filippo Gambetta, musicista internazionale dai numerosi progetti musicali che si divide tra Europa e nord America, partecipando ai più importanti festival di Balfok di tutto il vecchio continente. Con sei album all’attivo, uno dei quali, Otto baffi, vincitore del Premio Nazionale Città di Loano, a Rimini proporrà un repertorio di sue composizioni sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche e Scandinavia. Preludio al concerto di Filippo Gambetta la passione e il romanticismo della fisarmonica di Ciro Manigrasso.

La rassegna viene chiusa il 1° luglio alle ore 21 dall’affermato duo delle vicine Marche, i Di Doux, presenza familiare nella cultura balfolk che si rinnova in diversi progetti. Sono Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, che nell’occasione proporranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò. Inviti alle danze con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

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Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo. IL CASO. Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro). Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'. La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86. La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose. Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””. Notizie ImpreseOggi
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