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La procreatività come paradigma per una proposta politica*

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Mar, 12/04/2022 - 09:33

di Maria Teresa Fenoglio

Premessa
Le riflessioni che seguono sono il frutto di molti anni di ricerca sulla femminilità, il parto e la sessualità. Il mio impegno nel movimento femminista a partire dai primi anni ’70 ha seguito una parabola che mi ha condotto dalla militanza a sfondo ideologico alla psicoanalisi (della donna in particolare) contestualmente agli studi di psicosociologia e delle difese istituzionali, tra i quali quello condotto in alcuni reparti di maternità torinesi.
Mi rendo tuttavia conto di quanto, a fronte dei cambiamenti sociali e culturali intercorsi, che ci hanno portato al superamento della sessualità “binaria”, e alle nuove realtà affettive e di riproduzione (coppie omosessuali), il discorso che presento possa apparire molto “tradizionale”.
Quindi lo propongo con qualche riserva. Ciononostante continuo a credere che il pensiero
psicoanalitico femminile, che analizza la femminilità e la virilità in noi, mantenga il suo carattere innovativo e che per questo non solo non sia “superato”, ma permanga come risorsa importante per formulare progetti di rinnovamento sociali. Qualcosa tuttavia dovrà essere necessariamente riformulato alla luce delle nuove prospettive.
Inoltre, recentemente, lo scoppio della guerra alle porte di casa e la sconcertante assunzione da parte di molti della “mentalità di guerra”, come al solito voluta e diretta da uomini, può trovare in questo saggio, forse, una fonte utile di riflessione.

Le esperienze portanti
“Lo sviluppo dell’io consiste nel prendere le distanze dal narcisismo primario e di un lungo ed intenso sforzo teso a recuperarlo” (Freud, Introduzione al narcisismo, 1914)
Credo che la tensione vitale al recupero di una soddisfacente integrazione interiore, questa ricerca di una “autenticità del proprio essere” a ricomposizione delle frammentazioni del sé, costituisca la nota comune a tutte le esperienze “portanti”: l’attaccamento amoroso, la creazione artistica, l’investimento affettivo nei figli, l’esperienza del lavoro non alienato. A collegare tra loro le esperienze centrali dell’esistere, amore, arte, procreazione, far crescere, lavoro, c’è infatti un filo ben saldo: restaurare l’integrità narcisistica.
In queste che sono forme basilari del porsi della persona nel mondo è possibile ritrovare la
corrispondenza tra investimento negli oggetti e investimento nel proprio sé: una restaurazione dell’amore felice che nella circolarità dialettica intuita da Freud salda il soggetto all’oggetto attraverso una reciprocità narcisistica. L’essere umano, del resto, procede per investimenti/riconduzione a sé/re-investimenti, secondo una scansione dentro-fuori che costituisce il motore del processo simbolico e creativo dell’essere umano: “Fort—Da!”

Nessuna di tali esperienze dell’essere nel mondo, né l’amore, né l’arte, e neanche le forme meno speciali, la procreazione e il lavoro, sono unicamente “naturali”, cioè innate ed immediate. Si tratta invece di formazioni biologico-culturali, ad opera di soggetti in grado di operare questa saldatura-sintesi tra sé e l’altro da sé: capaci cioè di elaborare simboli ai vari livelli espressivi; là dove infatti l’elaborazione simbolica non verbale trova espressione in immagini mentali (un volto, un luogo, una musica…), quella verbale fa sì che l’individuo comunichi il proprio mondo interno agli altri, in questo modo trasmettendo conoscenza e cultura.

L’elaborazione simbolica è un processo; si rinnova e si ristabilisce ad ogni nuovo incontro, situazione e stimolo. Il simbolo si fa veicolo ed espressione della spinta interiore e allo stesso tempo strumento di decodificazione della realtà. Esprime adattamento, ma è sempre in qualche modo anche soluzione creativa; inoltre non si arresta ad una data età, non “invecchia”.

Noi clinici conosciamo di converso che cosa sia l’arresto del processo di elaborazione ideativa; lo osserviamo infatti in tutte le forme di alienazione: la nevrosi, in quanto blocco delle energie libidiche oggettuali; il lavoro “espropriato”, sia dal lato del profitto che del controllo sul prodotto; infine la procreazione come evento dovuto, o “catena di figliaggio”, ineluttabile destino di un corpo-natura che si è fatto proprietà di altri: del marito, della stirpe, o della consuetudine, con lo scopo di colmare un vuoto.
Gli studi condotti con Clara Capello fin dagli anni ’90, attraverso i quali abbiamo analizzato le istanze di liberazione/ autorealizzazione delle donne (sfociato nel libro “Perché mi curo di te”) ci hanno spinto ad approfondire le teorie del femminile in psicoanalisi e la specifica vocazione delle donne ai lavori di cura, che abbiamo visto non come vocazione nevrotica, ma come estensione del narcisismo di vita. Questa idea di fondo ci è stata ispirata da diverse autrici, come ad esempio Maria Bonaparte, J.Chasseguet-Smirgel, F.Dolto, ed è stata ripresa con molta efficacia da Silvia Vegetti Finzi in quel bel
testo sulla femminilità nascente che è “Il bambino della notte”. Attraverso numerosi casi clinici Vegetti Finzi arriva alla conclusione che la bambina, anziché venir determinata da una supposta invidia del pene, coltiva entro di sé l’idea di un bambino (il bambino della notte) di cui la bambola è un segno esteriore. Il bambino interno corrisponde al narcisismo di vita della bambina e segnala la sua capacità creativa. Anche il maschio così avrebbe la sua dose di “invidia” per la capacità generativa della femmina. La cura dell’altro, quindi, si collocherebbe simbolicamente non nella riparazione di una mancanza, ma nella estensione ad altri di un profondo, non nevrotico, compiacimento di sé.

Nel contesto di questi studi abbiamo ri-formulato l’idea della generatività della mente, prodotta dall’accoppiamento simbolico di elementi maschili e femminili indipendentemente dal genere di appartenenza dei soggetti.
Sullo sfondo di queste riflessioni, quindi, il destino della donna verso la propria liberazione non è visto più unicamente all’insegna della emancipazione dalle determinanti esterne della propria emarginazione, ma dai vincoli creatisi dal blocco alla creatività prodotto dalla colpa e dalla inibizione.
Ogni individuo, uomo o donna che sia, dispone di potenzialità interiori che possono entrare e mettersi in moto in una elaborazione creativa e ideativa, come appiattirsi nella ripetizione difensiva.
Così avviene per la procreazione. Essa può diventare un terreno di nuova consapevolezza, una esperienza ricca di contenuti che entreranno a far parte di nuove formulazioni simboliche, come può venire scissa, negata nelle sue valenze, o sovrainvestita con l’idealizzazione.

La procreazione è stata per molto tempo considerata terreno esclusivo delle donne. Le stesse donne hanno contribuito a farsene padrone. C’è da credere invece che l’uomo l’abbia allontanata da sé, rivolgendosi elettivamente ad altre attività. L’azione del fecondare, che pure è ricco di significato, è stato in qualche modo stornato dal processo della procreazione e dirottato altrove. E’ così che le attività cosiddette “maschili” (lavoro, carriera, realizzazione sociale), finiscono spesso deprivate del valore simbolico connesso con la fecondazione-procreazione, cioè dell’idea simbolica del figlio come prodotto di una relazione generativa, attestandosi invece su simbologie di intrusione possessiva e trionfo.

La scissione tra sessualità, maternità/paternità e procreazione
Leggere nella esperienza della procreazione decifrandola dall’interno significa avere come referente donne e uomini come soggetti unitari, esenti da scissioni in “funzioni”. Se la scissione tra sessualità e procreazione è diventata nel tempo consustanziale all’idea di virilità, con conseguente tendenza alla sacralizzazione della donna sposa e madre e spostamento della libido maschile su amori collaterali, la donna entra nella letteratura medica e in parte in quella psicologica essenzialmente in quanto portatrice di funzioni femminili e materne, nelle quali spesso le donne stesse si identificano.

A venir negata è la matrice erotica della gravidanza e della procreazione a vantaggio, sia per l’uomo che per la donna, della stabilità del vincolo istituzionale.
Se eros e sessualità vengono percepite come elemento di destabilizzazione sociale per entrambi i sessi, la scissione tra questi e la procreazione è particolarmente drammatica nella donna. La supposta identificazione regressiva della buona madre con il figlio impone che quella madre, cioè la madre socialmente interiorizzata, coincida con la madre dei desideri infantili: fonte di donazioni perenni, proprietà assoluta del figlio, oggetto idealizzato e non condiviso. Se infatti, secondo le fantasie dei molti adulti/bambini, la madre mantenesse una vita sessuale da cui trarre piacere, l’adulto/bambino sarebbe esposto a un senso di tradimento e perdita irrimediabili, a sentimenti di impotenza, rabbia e desiderio di ritorsione. Solo la madre idealizzata e onnipotente sembra aver spazio nell’immaginario sociale.

Ma in un senso più esteso, questa dinamica difensiva nega a donne e uomini un più ampio spettro di potenzialità. Sulla base dell’equivalenza fallicità/razionalità/fare, viene negata alla esperienza della procreazione il suo ruolo fondamentale per una crescita integrata dei soggetti.
La negazione della matrice sessuale della procreazione forclude in realtà l’interdipendenza dei due sessi, quella percezione della mancanza che si fa ricerca dell’altro. Il figlio, reale o simbolico, è infatti terzo nel rapporto di scambio tra individui, così come l’accoppiamento può avvenire non solo per via carnale, ma simbolicamente tra parti femminili e maschili dei soggetti.
Più di tutto però Il meccanismo della scissione impedisce che il procreare entri a far parte dei modelli simbolici che decodificano il mondo, lo interpretano e progettano.

 

Procreazione e lavoro non alienato
Così come nell’immaginario sociale sesso e maternità vengono tenuti separati, analogamente a virilità e genitorialità paterna, allo stesso modo la procreazione viene letta come categoria antinomica, o anche solo estranea, a quella del lavoro. Infatti, man mano che la rappresentazione del lavoro si è discostata da quella dall’universo contadino e artigianale, nel quale la simbologia si mostra coerente con il generare, il crescere e l’avere cura, ed ancor più nei tempi presenti, in cui l’oggetto del lavoro è diventato estraneo alle mani (“inafferrabile”) in quanto intangibile, lavoro e generatività si sono collocati in universi non compatibili.

La chiave della formazione di questi universi simbolici che operano in opposizione all’integrazione psichica dell’essere umano favorendone l’alienazione è una specifica rappresentazione interiorizzata della donna, e specularmente quella dell’uomo. Essa si basa sulla dicotomia natura-cultura, sull’onnipotenza estranea al limite e alla cura, e su un codice affettivo di controllo e possesso della figura materna da parte di un adulto/bambino.

A formare tale rappresentazione intervengono:
• l’idea di una gravidanza avulsa dal sesso, coinvolta da molteplici forme di rimozione: del
rapporto sessuale come motore biologico-psichico della gravidanza in atto; di una normale
vita sessuale della donna in gravidanza; della gratificazione narcisistica della gravidanza
stessa. Analisi istituzionali condotte nei reparti di maternità hanno messo in evidenza l’esistenza di numerose difese istituzionali a fronte della intollerabilità di una
contaminazione tra sessualità della donna e maternità, così come della coppia madre-
bambino, oggetto di invidia istituzionale. 1
• L’enfatizzazione/idealizzazione della diade madre-bambino, con conseguente
sottovalutazione di altri importanti elementi e figure che intervengono nella esperienza della gravidanza e del parto: i genitori della coppia, il rapporto con il partner, il ruolo delle
istituzioni.
• La negazione di ogni possibile fruizione narcisistica della procreazione da parte della donna, come se l’oblatività e la negazione di sé connotassero la buona madre.
• La negazione della drammaticità e conflittualità del vissuto profondo della donna e della
coppia, conflitti che investono il contenuto del corpo della donna in gravidanza (ansia
genetica), le mutazioni del suo corpo e le aspettative del mondo sociale circostante,
prossimo o allargato.
• La negazione di ogni vissuto che rimandi alla aggressività della donna, al rifiuto o
ambivalenza verso l’assunzione del ruolo previsto di “buona gravida” e in seguito di “buona madre”.
• La formazione della categoria di “tutela”, all’interno della quale il tutelatore (in veste di
esperto o di istituzione tutelatrice) si pone al tempo stesso come figlio bambino di una madre oblativa e come difensore del corpo materno dagli attacchi del sé bambino.
Ad ultimo:
• La mancata collocazione della procreazione all’interno delle esperienze umane “portanti”, che riguardano tutti gli esseri umani, sia maschi che femmine.

A questa fondazione culturale concorrono donne e uomini. Troppo spesso la donna appare debole nel comprendere la valenza della procreazione, circoscrivendola a evento solo privato e ponendo un limite ad integrarla a tutte le esperienze della vita e della sessualità. Analogamente l’uomo oscilla tra la completa delega alle donne, accompagnata da un senso di inadeguatezza, e una difesa pervicace del proprio ruolo maschile di “prima”, eretto a baluardo contro una dimensione esistenziale sentita come troppo invischiante e avulsa dalla propria identità.

Ciò che può fare della procreazione una esperienza “portante”, cioè in grado di fornire parametri di interpretazione della realtà, è, per entrambi i sessi, riuscire a sentirsi “strumenti attivi”: strumenti di quelle leggi naturali di cui non si avrà mai il completo controllo; strumenti dell’impulso erotico generativo, orientato alla creatività e al piacere e che ci rende protagonisti consapevoli della propria spinta, reale e simbolica, a generare e allevare in quanto attività cardine della propria presenza socio-politica.

Farsi strumenti e al contempo essere attivi pone in relazione due polarità apparentemente
contrarie. La gravidanza e il parto compendiano precisamente queste due istanze: la passività, che si traduce nell’accogliere una nuova forma vitale indipendente, che si può soltanto assecondare con premura; l’attività, che invece è dimensione segnata dal desiderio e dal progetto, dall’allestire uno spazio fisico e dal provvedere concretamente. Non è difficile individuare in questa ricomposta polarità la dinamica della genitorialità, così come della cura delle piante e dei coltivi, dell’operare in squadra, del plasmare la creta e dipingere, della buona politica. Tutte queste attività, come nella procreazione, si reggono grazie alla dialettica tra passività/accettazione (delle leggi della natura; delle diversità tra individui; dei limiti umani e delle forze; del destino) e dell’energia desiderante.

La procreazione è una tra le diverse attività caratterizzate da questa dialettica interna degli opposti, sorta di miscuglio vitale. Certamente è tra quelle più largamente condivise. Ma considerarla una esperienza unica, privilegiata ed irripetibile, enfatizzarla cioè, significa in fondo riproporne la marginalità, non coglierne gli elementi che la unificano ad altre esperienze, non facendola entrare nel grande circolo delle attività umane, del sociale e del politico.
Gli ostacoli che si frappongono a questo allargamento del significato della procreazione non sono solo di ordine esterno all’uomo e alla donna. Tra gli ostacoli di ordine interno, ricordiamo nella donna il timore ad avventurarsi fuori dalla tutela, la difficoltà ad affrontare il percorso verso una identità complessa e da inventare. Nell’uomo la difficoltà a emanciparsi dalle aspettative sociali, da una identità legata a una virilità esibita, dalla paura a confondersi con la donna.

L’esperienza della procreazione contiene tuttavia alcune specificità di particolare valore simbolico.
Nella donna la gravidanza può essere considerata emblematicamente una “esperienza ponte”: a un polo sta la concentricità della donna col proprio oggetto (se stessa/figlio), densa di compiacimento e pienezza dell’essere; all’altro polo, la prefigurazione del figlio come persona separata e come “terzo” del rapporto di coppia, un distacco-mediato dal parto, dal puerperio, dall’allattamento-che porta alla individuazione di due nuovi esseri, la madre e il bambino, e della triade, madre- padre-bambino.
Per la donna gravida il corpo è investito narcisisticamente. Se nel rapporto sessuale l’investimento narcisistico veniva attuato e poi rimandato nel corpo dell’altro (amo il tuo corpo e il corpo che tu ami), nella gravidanza l’esperienza di pienezza è in qualche modo “con-clusa”, e questo, pur indispensabile per l’investimento oggettuale nel figlio, può essere guardato con invidia e con sospetto, invece che protetto e incentivato. A meno che sia vissuto come perdita ineluttabile, il successivo fisiologico distacco madre-bambino consente alla donna di integrare la maternità con tutte le altre esperienze della vita, spostando la ricerca del piacere generativo su altri oggetti.

Esistono analogamente altre “esperienze ponte”, là dove le energie erotiche e narcisistiche si traducono nella creatività e nello scambio dell’incontro. In queste esperienze, tra le quali includo quello del lavoro non alienato, l’oggetto d’amore è nel contempo all’interno e al di fuori dell’io, parte dell’io e che all’io ritorna per arricchirlo.
La soddisfazione erotico/narcisistica della donna rimane tuttavia un tabù sociale. E’ quindi socialmente ammesso che la donna lavori, ma non che ne tragga gioia; e che sia gravida, ma non per se stessa. Il soddisfacimento è letto come intrusione della sessualità in una immagine materna che, come abbiamo visto, si vuole oblativa e munifica.
Ma ancora più scandaloso può apparire lavorare e procreare con soddisfazione e senza conflitti, ove il lavoro assume l’evidenza della piena autonomia, ed è quindi una sfida. Sempre più donne in realtà realizzano questa doppia presenza, ma non è un caso che, come si vede accadere per le figure pubbliche, esse vengano attaccate con invidia. Questa immagine di madre autonoma e forte perseguita la fantasia degli individui. La donna stessa è spesso convinta che se manterrà desideri, aspirazioni, amori “da ragazza”, costituirà una minaccia per i suoi propri figli.

Il filo che congiunge tra loro sessualità, soddisfazione narcisistica, procreazione e lavoro, testimonia una unitarietà felice del soggetto difficile da far accettare. Una società fondata sulla divisione del lavoro e delle competenze, che relega il corpo tra sublimazione e pornografia, non tollera una proposta che, pur andando nella linea della espansione e realizzazione del desiderio, contempla anche l’accettazione del distacco e della sua elaborazione, della realtà della propria morte e non univocità di ciò che poniamo come assoluto: il nostro esistere.
L’evidenza che porta con sé la donna gravida, infatti, è un messaggio inquietante: che nel farsi dell’altro si pone la propria morte e che quindi il voler separare la procreazione da tutte le altre attività della vita può significare porre una distanza tra sé e la coscienza della morte. Grazie a questa separazione il lavoro produttivo può porsi come termine indiscusso di ogni valore, addirittura come “eterno” valore.

Si parla da molti anni, con poco costrutto, del problema del “soffitto di cristallo”, quell’ostacolo invisibile che impedisce alle donne di accedere ai più alti livelli di responsabilità nelle organizzazioni e nelle istituzioni. Ma il sentire incompatibili maternità e lavoro non è solo frutto di condizionamenti culturali o generici sensi di colpa da parte della donna. E’ la risposta inevitabile alla giusta percezione inconscia che procreazione e lavoro, così come si pongono oggi, sono termini antitetici: da una parte la funzione riproduttiva, priva di mete oggettive, che si confronta con il farsi anonimo quotidiano
della vita e della morte. Dall’altro il mondo competitivo del sociale, con il suo valore assoluto e inconfutabile: qualcosa, è vero, di irraggiungibile per le donne, ma anche qualcosa che le donne guardano con un certo senso di superiorità consapevole. Con il tempo le donne si sono rifugiate sempre di più in contesti che permettevano loro di mantenere la qualità della vita e il senso concreto delle cose. Accettare tuttavia questa scissione porta all’autoemarginazione, perché il patrimonio di consapevolezza accumulato nell’operare in sintono con la vita non diventa parola, fatto, codice di trasmissione consensuale agli uomini e alle donne. Non si pone come valore, come termine di
paragone. Non si fa cultura. Così sta avvenendo per la guerra ucraina: le donne fuggono, per proteggere se stesse e i figli. Gli uomini restano per combattere. Sia dal fronte russo che da quello ucraino le donne piangono e si prendono cura, ma non hanno la forza per schierarsi contro la guerra, imprimere un corso alla politica. Ancora oggi questo “non è dato”.

Il lavoro non alienato è lavoro procreativo
Se tutte quelle che abbiamo chiamato “esperienze portanti” hanno come caratteristica quella di prevedere l’integrazione interna dell’individuo, la procreazione contiene in sé valori simbolico/affettivi che la rendono paradigmatica per altre esperienze della vita.
Essa infatti può considerarsi come una “esperienza di formazione”, intesa come processo di crescita a carattere integrato, contraddistinto dalla capacità di decentrarsi da sé e dagli oggetti per pensare e pensarsi in senso evolutivo. Ciò può avvenire sia nel caso che l’oggetto finale della formazione sia il figlio vero e proprio, quanto che sia invece un figlio simbolico, come lo è un prodotto, una idea, un contenuto.

Il lavoro non alienato è quindi lavoro procreativo e prevede che entri a far parte di un percorso di formazione:
Esso infatti:
• pone il proprio prodotto come terzo di una relazione tra il soggetto e gli altri.
• Nasce dalla capacità del soggetto di prefigurare un prodotto finito, una elaborazione, una
idea, che lo rappresenti nel mondo.
• Comporta l’interiorizzazione da parte del soggetto della relatività del proprio esistere
• Comporta la coscienza della propria dipendenza da leggi naturali ed obiettive.
• Comporta la convinzione della necessità della relazione e della collaborazione per la riuscita della attività.
• Affida l’immortalità, o permanenza oltre la morte, ad un progetto largamente condiviso, che può essere continuato ed ultimato da altri
• Contempla il soddisfacimento del fare, di natura narcisistica ed erotica, ponte per la
relazione creativa con gli altri.
• Contiene la possibilità di assistere e nutrire il proprio figlio-prodotto.
• Contempla la separazione e il distacco.

La guerra
Lo scenario drammatico da cui siamo confrontati in questi giorni, quello della riproposizione della guerra e di tutti i consolidati meccanismi che ad essa conducono (individuazione del nemico, desiderio di vendetta, eroismo irresponsabile, sottostanti avidità economiche) hanno come contrappasso il pensiero e le azioni generative/procreative: gli appelli di cittadini di entrambi le parti a fermare il massacro; l’apertura delle case all’accoglienza; l’offerta spontanea di trasporto, conforto e amicizia. L’urgenza a fornire cura. Iniziative come quelle intraprese dalla pagina web a carattere turistico “Host a sister”, si è trasformato in una organizzazione di accoglienza. Un’altra
pagina web estetico/consolatoria con migliaia di iscritti, Out of my Window, è stata invasa da immagini dall’Ucraina. Le femministe e duecento ONG russe, hanno diffuso il loro messaggio contro la guerra, e così artisti, intellettuali, e normali cittadini..
Del resto da tempo, con minore esposizione mediatica, gruppi di volontari di nazionalità diverse si adoperano con ogni mezzo per soccorrere i migranti dei mari e delle rotte balcaniche, rei forse di non essere della nostra stessa “razza”.
Già nelle guerre passate vi sono stati esempi di militanza coraggiosa ma controcorrente alla logica dominante che vuole la storia segnata solo dal conflitto, una storia esclusivamente “fallica”.

Andando controcorrente (la storia la fanno solo le guerre) la storica Anna Bravo ha lasciato uno scritto di grande bellezza, La conta dei salvati. Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue risparmiato (Laterza 2013), ricostruzione di come individui e nazioni sono riusciti a evitare spargimento di sangue. In modo analogo la nipote di Tito, il medico Svetlana Broz, dando vita a una azione simbolica legata alla generatività, ha percorso i territori della ex Yugoslavia in guerra per raccogliere testimonianze di quanti delle diverse etnie si erano aiutati vicendevolmente : I giusti nel tempo del male. Testimonianze del conflitto bosniaco (Erickson, 2008).

Farsi strumenti attivi
Dopo aver tracciato un possibile quadro del procreare e produrre in modo non alienato e del “generare” un diverso approccio attorno ai conflitti e alla politica, ci domandiamo quali potrebbero essere le fasi intermedie ad una sua realizzazione, che apparentemente ha tutti i limiti di un discorso ideale.
Non credo che la soluzione sia di rimandare il discorso al momento della disalienazione del lavoro o a trattative diplomatiche risolutive, anche perché esse non sono generatrici automatiche di una trasformazione politica.
Potrebbe essere importante invece ricondurre alcune iniziative politiche (manifestazioni per la pace, lotte sindacali, lotte contro la violenza) ad alcuni paradigmi che, discostandosi da quelli tradizionali dell’eroe militante, aggancino, espandendola, la dimensione della generatività e della cura.

Più che a rivolgersi allo scontro “militante”, ma anche ahimè simmetrico con i valori dominanti, occorrerebbe in questa nuova fase rendere propositivi i valori e i contenuti simbolici del procreare.
Le donne hanno utilizzato questa cifra in tutte le guerre: la signora della lampada, i “gruppi di difesa della donna dei volontari per la libertà” sono solo alcuni esempi. Ma questo universo femminile è sempre stato la nota materna a copertura delle violenze della storia, non riuscendo a conquistare la dignità della proposta culturale e politica.
Fare di quella che è sempre stata una sottocultura una cultura consapevole può essere un obiettivo, al fine di contribuire alla creazione di una società disalienata.

Continuare a vedere valori maschili e valori femminili come entità contrapposte è a mio parere un errore. Una società in cui persistono modelli “attivi” (il maschio, il lavoro, la trasformazione, l’intrusione, il sesso, la politica) e modelli “passivi” (la procreazione, la cura), si fonda sul fatto che questa passività-necessità è stata ad oggi attivamente assunta propria dalla donna, cristallizzandosi in precise identità. Si fonda su una scissione data per scontata: da una parte il corpo, il ruolo materno, con cui la donna si identifica. Dall’altro un soggetto superegoico esterno a lei, “scientifico”, risolutorio, severo e castrante: la “vera” politica, le leggi dell’economia e della guerra, il Partito.
Questo genere di passività non tocca in realtà solo le donne, ma si palesa presso tutte le categorie umane meno forti sul piano del potere e sul quello produttivo.

Piuttosto quindi che prefigurare le donne come vittime non consenzienti della società, oggi
ampiamente citate all’interno di quella categoria chiamato “femminicidio”, occorre iniziare a considerarle come artefici concorrenti alla formazione di un nuovo modello di politica.
Nonostante le forti trasformazioni in atto nella identità di genere, nell’animo degli individui permangono i modelli di un tempo che, pur se fonte di alienazione e sofferenze, costituiscono codici condivisi collaudati dalle leggi della sopravvivenza, strumenti di comunicazione e socializzazione. Se vogliamo però prefigurare una società che metta al suo centro la procreazione, nei suoi significati affettivi e simbolici, su questi modelli segnati dalle scissioni occorre intervenire attraverso processi di presa di coscienza collettiva.
Operando sui contenuti e le finalità del lavoro e della convivenza e facendo luce contestualmente sulle implicazioni profonde della generatività/procreazione per tutti gli esseri umani, si potranno credo trovare parametri nuovi, referenti chiave per una proposta politica.

*(Questo articolo ha tratto spunto dalla mia comunicazione dal titolo “Il progetto gestazionale della donna” alla Assemblea nazionale delle donne comuniste, Roma 1983)

 

NOTE
1 Capello C., Vacchino R. (1985) Sessualità femminile e istituzioni sociali. Una prospettiva psicoanalitica, ETS; Capello C., Fenoglio MT (2005, 2010), Perché mi curo di te?, Il lavoro di cura tra affetti e valori, Rosenberg & Sellier.

BIBLIOGRAFIA
• Bonaparte M.(1957, 1972) De la sexualité de la femme, tr. Paolo Maria Ricci e Valeria Giordano, La sessualità della donna, Newton Compton
• Capello C., Vacchino R. (1985) Sessualità femminile e istituzioni sociali. Una prospettiva psicoanalitica, ETS
• C.Capello, M.T.Fenoglio, Perché mi curo di te? Soddisfazioni e fatiche nel lavoro sociale, Rosenberg & Sellier, Torino 2010
• Chasseguet Smirgel J.(1988), Les Deux arbres du jardin, ed. Des Femmes - Antoinette
FouqueDolto F. (1987, 1995)), La libido feminine, Carrere, Il desiderio femminile, Mondadori
• Fenoglio MT
-Il progetto gestazionale della donna, comunicazione alla Conferenza internazionale
“Donna e lavoro”, in “Produrre e riprodurre”, Torino, 1984
- Donne e parto alternativo, in “I Quaderni dell’associazione Livia Laverani Donini, anno
1 No.1,Gennaio Marzo 1985
- Donne e psicoterapia, in “L’Indice”, Gennaio 1990
- La bambina, la sua crescita, la sua educazione, Comunicazione al convegno “Crescere
al femminile”, pubblicazione a cura della circoscrizione VI della città di Torino, 1991
- Le ostetriche al S. Anna: processo di emancipazione, motivazioni alla professione e sistema di valori, in “I Quaderni dell’associazione culturale Livia Laverani Donini”,
anno V, n.8-9, 1992
• Vegetti Finzi S. (1996), Il bambino della notte, Mondadori

 

Considerazioni di Leonardo Montecchi sull’articolo di Maria Teresa Fenoglio “La procreatività come paradigma per una proposta politica”

Mi colpisce innanzi tutto il tema della pro/creazione come ripetizione, nel senso che una certa tradizione la concepisce ( e’ proprio il caso di dire così ) come una sorta di clonazione, ripetizione di un originale da cui non è il caso di discostarsi. Quindi il codice della famiglia paterna, “il nome del padre” alla Lacan, marcherebbe per sempre l’ordine simbolico con il significante principale: il fallo. Sono totalmente d’accordo con te quando individui, citando Silvia Vegetti Finzi nel ” bambino della notte” anziché l’invidia del pene, la mancanza del fallo,l’accesso all’ordine simbolico della donna. Al contrario e’la capacità procreatrice a produrre l’invidia del maschio. Di più con gli studi di Luisa Muraro, come tu sai meglio di me, si definisce l’esistenza di un diverso ordine simbolico: l’ordine simbolico della madre che corrisponde ad un simbolismo legato alla lallazione.

Mi interessa molto il tuo studio perché approfondisce il significato della creatività o dell’inventiva, come la chiamava Massimo Bonfantini. È’ certo, per me, che qualsiasi forma di creatività implica la sessualità, la libido sotto varie forme. Ad esempio l’esistenza di ” muse ispiratrici, maschili o femminili”per la realizzazione di opere figlie di quella relazione.

Anche il passaggio da un aggruppamento:(persone che si trovano assieme per un compito comune)ad un gruppo: (persone che si tengono in mente ed usano il pronome “noi”) e’ caratterizzato da immagini che si riferiscono alla nascita e quindi alla circolazione della libido.

Del resto c’e una relazione molto stretta fra Eros e conoscenza.

Per quanto riguarda la guerra ed il ruolo delle donne mi piacerebbe che si aprisse questo spazio al di là della stupidità che caratterizza tutte le guerre ed in maggior misura questa in cui rischiamo l’estinzione per un errore o peggio per una valutazione stupida.

Certamente nelle donne si manifesta la cura che è l’essere dell’esserci. La cura e’l’antidoto alla stupidità, infatti la stupidità non ha cura di se ne dell’altro.

Categorie: siti che curo

Marzo 2020 – Marzo 2022: vicende di un paradgima concettuale e operativo

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Dom, 03/04/2022 - 11:58

di Marella Tarini

 Il nostro gruppo di lavoro, un’istituzione pubblica attiva nel settore delle dipendenze patologiche, ha abbracciato da molti anni un’ipotesi che interpreta le disfunzioni di cui si occupa concentrando il suo focus intorno alle dinamiche e ai fenomeni gruppali, istituzionali, comunitari e collettivi.

Il sintomo emerge dai movimenti del gruppo (in primis quello familiare) e della collettività a cui appartiene chi lo manifesta ed è in questi ambiti, quindi, che si ritiene opportuno intervenire; e le risorse per affrontare le problematiche che si configurano e per le quali viene portata la richiesta di intervento si strutturano, a loro volta, attraverso il processo operativo del gruppo- équipe, che è multiprofessionale e transdisciplinare.

Giusto due anni fa il setting necessario agli utenti e agli operatori per l’applicazione di questo paradigma, costituito da incontri cadenzati di soggetti incarnati, con i loro corpi, con la loro configurazione emotiva, il loro mondo interno ed il loro assetto mentale, che si riuniscono in un luogo fisico ben determinato, viene improvvisamente stravolto. E’ attraversato da una potente interferenza trasversale, che lo trafigge violentemente e lo rende inattuabile: l’impossibilità di realizzare e vivere la presenza per via di un rischio infettivo che attraversa la collettività e che è affrontato dalle macroistituzioni con perentorie misure   restrittive, che impongono la soppressione di esperienze collettive, il distanziamento e la copertura facciale.

 Il clima che repentinamente si instaura nel gruppo di lavoro è oscurato da spesse coltri paranoidi che si alternano a   sentimenti depressivi e colpisce la sicurezza ontologica delle relazioni.

La diversità dei pensieri e delle opinioni improvvisamente subisce una trasformazione nella percezione dei partecipanti: da ricchezza che alimenta e fa carburare il processo di costruzione e di trasformazione collettiva, così come era sentita, diventa repentinamente una pericolosa funzione destabilizzante, che potrebbe favorire un temuto scostamento dai dettami comportamentali rigidamente imposti dai gestori della situazione epidemica; si instaura un atteggiamento che porta ad aderire a tali disposizioni ancor prima di averle sottoposte a qualsiasi vaglio critico, ormai non più tollerato.

Nel gruppo di lavoro la tensione progettuale si sterilizza. I percorsi che hanno qualificato per tanto tempo gli interventi si interrompono. La spinta a ricercare collettivamente si arena. Ogni operatore si chiude nel proprio studio più a lungo che può e la gestione di processi di cura si appiattisce sulla esecuzione di atti stereotipati e ripetitivi, quelli ritenuti imprescindibili, inevitabili e non rinviabili, per lo più coincidenti con interventi esclusivamente medicalizzati e farmacologizzati.

Il colpo è molto duro: l’impedimento, la coercizione, la sottrazione di spazi di incontro espressivi e creativi, la frustrazione generata dalla mutilazione del desiderio in alcuni generano rabbia, una rabbia che vorrebbe trovare varchi costruttivi o vorrebbe configurarsi come forza per resistere, per non rinunciare al disegno operativo così a lungo elaborato ed affinato  : ma per lo più  sono la paura e la proiezione paranoidea a prevalere pervadendo l’aria e il tempo scorre ad evitare il contatto e a  garantire la rassicurazione, prodotta da comportamenti ossessivi di esorcizzazione dei rischi.

Un sistema che viene escogitato è quello del collegamento telematico: ogni professionista, che peraltro condivide con gli altri colleghi la fruizione dello stesso edificio, si connette da remoto via computer dalla propria stanza con gli altri, per ritornare a condividere elementi sensibili della relazione di accoglienza e di cura: ma questa modalità introduce un vissuto profondamente diverso, lo si sente  nella pelle e nella percezione interna: finiamo per  parlare di aspetti centrali del rapporto terapeutico, come per esempio del transfert suscitato in una particolare situazione e del controtransfert che si è generato, con una qualità metallica, bidimensionale ed appiattita, in cui la condivisione è inquinata dalla distanza corporea e dall’impoverimento della risonanza reciproca.

Il tempo scorre ancora e gli effetti della trasformazione si radicalizzano.

Mano a mano, però, almeno alcune situazioni di collegamento e di incontro tornano a rappresentarsi come inevitabili e necessarie per qualificare il lavoro. Di buono c’è che “il richiamo della foresta “si è fatto di nuovo sentire: il bisogno – desiderio di ritrovare la dimensione operativa collettiva e di recuperare il senso profondo della azione progettuale condivisa ha trovato il suo spazio per riemergere e cerca modalità per riconfigurare concretamente la meta. Seppur ancora con le protezioni facciali e con l’attenzione a non violare la distanza che ognuno reputa rassicurante, il dispositivo si ripristina: le riunioni d’équipe in presenza ricominciano e  riprendono anche gli incontri cadenzati interistituzionali.

L’offerta terapeutica invece non riesce a recuperare la sua articolazione storica: i gruppi di utenti, quelli per familiari e l’esperienza di gruppo multifamiliare sono stati sospesi dal momento in cui è stato espresso il divieto a riunire persone; lo strumento telematico, in certi casi proposto, non è stato accattivante ed è stato rifiutato. La resistenza a questo tipo di relazione è stata espressa sia dagli utenti che dagli operatori, che hanno considerato questo mezzo non adatto alla esperienza di condivisione intima, profonda e coinvolgente che si aspettano dalla partecipazione ad un gruppo.

Quindi, tutta la riflessione che nel tempo si è sviluppata intorno alle dinamiche del processo gruppale, al loro potenziale trasformativo, alla lettura e alla elaborazione della qualità dei vettori che segnalano l’andamento del percorso,  e tutto il pensiero intorno alla miglior configurazione strutturale del dispositivo, (se sia più utile, per esempio, una dimensione di gruppo aperta o chiusa, o quale sia la risorsa migliorativa di una composizione eterogenea rispetto ad una omogenea nella partecipazione degli integranti), concretamente, per il momento,  sono  annullati.  Ed è questa una grave perdita, è come una sottrazione di storia un tempo condivisa collettivamente, con il pensiero e con i sentimenti. Difficile anche continuare a pensare intorno al concetto, così intrigante, di malattia unica, o riflettere sulle risorse messe in campo dal dispositivo specifico del gruppo multifamiliare, con le sue opportunità di rispecchiamento, di utilizzo della esperienza dei transfert multipli e di sollecitazione potente ad affrontare l’uscita dalle posizioni simbiotiche ed agglutinate, perché non è in corso, di fatto, l’esperienza concreta, quella che restituisce vero apprendimento.

E’ in questo contesto climatico che, alcuni giorni fa, mi sono passati fra le mani alcuni scritti prodotti tempo addietro, ben prima che succedesse tutto questo, relativi a come poter pensare l’intervento intorno ad una particolare modalità di presentarsi della dipendenza patologica, ovvero quella da consumo di etile. Ho avuto un accesso di nostalgia, perché ho ritrovato, messo per iscritto, lo sforzo che si faceva insieme per considerare, con un pensiero che teneva conto della complessità, tanti aspetti relativi alla gestione interpretativa e terapeutica della dipendenza quando si configura come posizione disfunzionale, a partire, in quel caso, dall’evento rappresentato dal paziente etilista. Ho ritrovato l’attenzione a considerare la dimensione collettiva e comunitaria, quella istituzionale e macroistituzionale determinata dalla politica sanitaria, la riflessione sul modo di pensare la patologia, le valutazioni emerse dalle esperienze dei processi e dei dispositivi gruppali, e tanto altro ancora che può essere evinto leggendo tra le righe: e ho pensato che forse questo materiale non dovrebbe andare disperso, perché è testimonianza di un percorso  e di una elaborazione che non è diventata ormai un frutto inaridito, sommerso e spazzato via dal cambiamento degli ultimi tempi, ma piuttosto un ricordo che può avere ancora un senso evolutivo, e forse  lo si può considerare come uno dei tanti luoghi esperienziali da cui ripartire.

Per cui, ho pensato di dare completamento a queste righe, che hanno tentato di rappresentare il momento attuale, con la riproposizione del materiale datato che segue. Alcuni temi sono ripresentati e ribaditi in entrambi gli scritti.

Il primo prodotto è un contributo elaborato per i lavori di un congresso nazionale sul tema della complessità della tematica Alcologica e contiene un’analisi del contesto macroistituzionale e un accenno sulle ipotesi di trattamento a livello istituzionale; risale al 2009 ed è il seguente:


Dipendenza da etile, Istituzioni e Collettività

Negli ultimi anni il tema dell’uso di alcool e della dipendenza da etile si è presentato con forza sempre maggiore, sia per il passaggio all’evidenza di situazioni e comportamenti legati all’abuso che precedentemente abitavano l’ambito del sommerso, sia per l’effettivo aumento di condotte incentrate sul consumo “eccessivo” di alcolici.

Basti pensare al fenomeno rilevabile nei Servizi per il trattamento delle Dipendenze, secondo il quale sempre più frequentemente, accanto all’abuso e alla dipendenza da psicotropi di sintesi, si strutturano comportamenti caratterizzati dall’abuso alcolico, ad accompagnare la dipendenza principale o a sostituirla nelle fasi di remissione; o alle abitudini etiliche che coinvolgono ormai un grande numero di giovani, e sempre più precocemente.

Questi elementi farebbero supporre che la comunità nazionale si sia posta il compito di produrre risposte operative a ciò che dovrebbe essere riconosciuto come un disequilibrio, un problema di salute, individuale e generale, e che abbia quindi disposto risorse trattamentali con la stessa attenzione che si rivolge di solito alle manifestazioni patologiche a determinazione multifattoriale che coinvolgono una collettività.

Ma vediamo che le cose non stanno proprio così: se analizziamo i fatti, possiamo rilevare che forse anche le idee che circolano relativamente all’abuso e alla dipendenza da etile, comprese quelle di certa comunità scientifica, non considerano questa come una disfunzione a genesi multifattoriale, con tutta la complessità dei dispositivi operativi che ne dovrebbero conseguire: se davvero fosse riconosciuta e validata  l’interpretazione che vede il tema etilico come manifestazione patologica a determinazione complessa, vedremmo un sostegno concreto a percorsi che siano di cura, approfonditi e articolati, strutturati in termini integrati e multidisciplinari, adatti a gestire, appunto, tanta complessità.

Mi riferisco a processi che, oltre a preoccuparsi meramente di limitare o rimuovere alcuni sintomi o segni, attivino e facilitino il cambiamento degli individui e dei loro gruppi di appartenenza, favorendo il loro avvio verso una maggior consapevolezza e gestione di sé, magari in seguito alla formulazione di una richiesta autodeterminata di ingresso in trattamento.

Invece, se approfondiamo l’analisi studiando questo stesso periodo di indagine, e guardiamo al versante delle politiche socio-sanitarie che sono messe in essere in Italia, verifichiamo che non c’è sul territorio nazionale un effettivo incremento di servizi o di personale dedicato a questa problematica in espansione: per esempio, dal bollettino nazionale della rilevazione delle attività in tema di etilismo distribuito due anni fa, si evince che nella maggior parte delle regioni italiane si computano addetti al trattamento del fenomeno che, in proporzioni molto elevate,  lo sono solo a tempo parziale; fanno eccezione solo Friuli e Molise.

Nel caso degli addetti esclusivamente dedicati al tema, troviamo che la proporzione più alta spetta agli educatori professionali e agli assistenti sociali.

Il dato nazionale ci dice inoltre che il 51,4% del personale totale assegnato parzialmente o esclusivamente al trattamento dell’abuso e dipendenza da alcool è costituito da operatori sociali, i medici rappresentano il 21,5% e gli psicologi il 16,9%; il restante 10% è costituito da personale amministrativo o di altra qualifica.

Emerge una grande disomogeneità nella distribuzione regionale del personale addetto per qualifica professionale, ma comunque gli operatori sociali rappresentano la professionalità più frequente in ogni regione.

In cambio, come detto, l’utenza ufficiale è in costante crescita, si rileva un incremento di circa il 10% annuo negli ultimi tre anni, con una concentrazione di questo incremento nelle regioni del nord. Il 32% è rappresentato da nuovi utenti, il 68% da soggetti già in carico o rientrati dopo l’interruzione di un piano precedente.

Ciò ci porta a pensare che i dispositivi messi in essere per affrontare l’incremento della richiesta di presa in carico risultano non tanto dall’individuazione di nuovi Servizi o di nuove unità di personale addette, ma da una riorganizzazione di ciò che già esiste per il trattamento di altre situazioni problematiche e/o patologiche.

Ed un dato che risulta chiaro è che le politiche nazionali e/o locali pensano che per l’alcolismo siano da mettere in campo più che altro figure professionali che lavorano sull’emergenza sociale e nel campo della rieducazione.

Ora, è evidente a chi lavora nei Servizi che molto spesso ad una condotta di abuso alcolico si collegano situazioni di difficoltà sociolavorative, ambientali, economiche e comportamentali in senso lato, ma viene da osservare che questo accade con una frequenza che non è né più né meno quella che si registra per altre forme di dipendenza.

Qual è il concetto inespresso dunque che informa in Italia le scelte di politica sanitaria nel caso della dipendenza da etile? (E, verrebbe da estendere, nel caso delle dipendenze e dell’abuso di sostanze esogene?)

Viene da pensare infatti che queste scelte politico-organizzative vedano  le condotte di abuso etilico per la più parte come forme di emergenza sociale e come organizzazione di comportamenti devianti, da trattare perciò prevalentemente con interventi pedagogico-educativi o socioambientali, e non come situazioni che esprimono sofferenza e disfunzione,  non  come forme di disturbo che potrebbe essere affrontato con percorsi di elaborazione, da affidare quindi all’intervento di  professionisti della cura.

Ciò ci rimanda ad una riflessione relativa a come il tema dell’uso-abuso di sostanze, ed in particolare di etile, è stato inquadrato all’interno degli assetti culturali del nostro sistema occidentale: in particolare voglio riferirmi all’ambivalenza con la quale è visto il consumo di alcool; questa sostanza, inutile negarlo, è celebrata come simbolo di benessere sociale, di status, di omologazione significante a codici di gruppo a e valori comunitari, come sostanza centrale, persino, nella esecuzione di alcuni riti. Questa sostanza, potenzialmente così “alterante”, così capace di allentare e sovrastare le capacità di autocontrollo, è, dunque, ad un livello subliminale o implicito, carica di significati positivi, recuperati, promossi e sottolineati anche dai sistemi mediatico e pubblicitario: leggevo proprio ieri su un quotidiano locale che il trend più in auge di alcuni locali modaioli della riviera senigalliese si chiama “ Bevi e Vinci”, e consiste nell’invito a consumare più bevande alcoliche possibili, perché in abbinamento alla singola consumazione c’è la possibilità di vincere materiale informatico di nuovissima generazione o viaggi nei paesi esotici…… naturalmente sembra che l’iniziativa stia avendo un notevole successo, ed è lodata pubblicamente, in quanto in grado di aumentare la partecipazione della gente alle iniziative commerciali che qualificherebbero la città……. .

Nello stesso tempo, però, paradossalmente, questo ordine sociale enfatizza il tema del potere, del controllo, dell’onnipotenza e dell’esercizio della volontà, tematiche narcisistiche diffuse e condivise.

Nella nostra cultura, cioè, viene messa molta enfasi sul potere decisionale degli esecutivi, delle piramidi gerarchiche e infine dell’individuo e si assume che tutti gli aspetti della vita si svolgano per via dell’esercizio di questo potere, che diventa il principio organizzatore delle esistenze e degli eventi, anche collettivi. 

E per ciò che riguarda l’individuo, il senso comune acritico non accoglie l’idea che questi possa prescindere dal controllo preordinato su una situazione, che si possa fare esperienza di una qualche dipendenza, e che a volte si possa rimanere bloccati in questa posizione, quella dipendente.

La nostra cultura nega e svaluta sul piano manifesto la dipendenza, nonostante sia un’esperienza che invece dobbiamo incontrare all’interno dei nostri vincoli e nel normale svolgimento della nostra esistenza.

Lo stesso senso comune non può quindi considerare che, a volte, si possano creare situazioni per cui questa posizione si possa cristallizzare e possa bloccare i processi evolutivi, dato che non riesce ad intenderla nemmeno nella sua configurazione “sana”.

Come sappiamo, però, ciò che è negato o rimosso esiste e si manifesta prima o poi con forza maggiore e davvero si situa fuori dalla portata della gestione consapevole; cosicché questa stessa società onnipotente è in realtà profondamente incline a forme molto vaste e profonde di dipendenza individuale e collettiva, che si possono identificare facilmente, attraverso una lettura minimamente attenta di vari fenomeni diffusi e largamente condivisi, tra i quali l’abuso acritico di sostanze.

Questa scotomizzazione fa sì che generalmente l’emergenza di problemi sociali e sanitari collegati all’ uso di alcolici venga vista specificamente come il risultato del fallimento del sistema volitivo degli individui: secondo questa ottica, sembra che, nel caso in cui l’uso sfoci nell’abuso ed infine nella dipendenza, ciò che debba essere ricodificato sia il sistema della volizione e del controllo, attraverso interventi che a questo, e non ad altro, siano dedicati.

Tra l’altro, questo culto della volizione e del controllo porta inevitabilmente a sancire dall’esterno, con la forza delle norme, i livelli standard dei comportamenti, introducendo i sistemi di codificazione aprioristica di ciò che è appunto “a norma” e di ciò che non lo è, in una sorta di uniformazione dei criteri di accettabilità degli stili dei pensieri e delle azioni: così è anche per l’entità dei consumi di etile, la cui adeguatezza quindi in occidente viene stabilita all’interno di ranges chimico-biologici definiti, che poi possono essere utilizzati anche a scopo legale.

Credo che proprio questa visione, insieme ad altri criteri e motivi di ordine economico e politico, abbia fatto inquadrare il sistema degli interventi secondo la categoria della erogazione di atti rieducativi, che decisamente debbano essere brevi, e il risultato dei quali sia giusto la risoluzione comportamentale del recuperato controllo sugli usi, senza che i motivi dei consumi debbano essere criticati, rielaborati e trasformati, ed abbia escluso le più articolate emissioni di “cure”, quelle che sarebbero da prevedere per una problematica di salute psicofisica individuale e collettiva particolarmente complessa nelle sue determinanti.

Si è affermato cioè un clima professionale, appiattito sulla base di quello economico e politico, che rischia di minare profondamente il potenziale trasformativo di quelle cure incentrate sui percorsi di alleanza terapeutica, di quegli interventi che, per la elaborazione di problematiche complesse come questa che investono la persona ed i suoi gruppi di appartenenza, devono inevitabilmente essere pensati a congruo termine.

Infatti, questo sistema degli interventi “secchi e brevi”, chiamiamoli così, che si è affermato certamente non solo nel campo dell’alcologia, ma che più estesamente ha preso campo in tutto l’ambito, quanto meno, della salute mentale,  ha prodotto un numero inevitabilmente molto elevato di temporanee remissioni dei sintomi più eclatanti, seguite però dalla ripresa a rapida scadenza di tutte le problematiche; e ciò in quanto queste, evidentemente, appoggiano su condizioni di disturbo e sofferenza che non hanno trovato spazio e tempo per essere considerate e trattate.

Inoltre, questa impostazione così efficentista, potremmo dire, fa perdere di vista la complessità legata al fatto che individui o gruppi appartenenti ad altre culture, e mi riferisco ai cosiddetti migranti o immigrati, possono avere configurato un rapporto diverso con l’uso delle sostanze, e dell’etile in  particolare; e questo diverso criterio attraverso il quale questi individui “altri” intendono le sostanze rende gli standard condivisi in questa parte del mondo inadeguati a  leggere il loro comportamento, e a definire quando per questi si possa parlare di sintomo, di deviazione  in atto rispetto ad una condizione di salute , oppure no.

Questo tema dovrebbe trovarci sensibilizzati e pronti, perché il fenomeno migratorio è in evidente e prevedibile incremento nei nostri luoghi.

Anche in questo caso, l’elaborazione di una situazione forse patologica, di una condotta di abuso o di dipendenza, resa ancora più complessa dalla permanenza in situazioni geografiche e culturali che non sono quelle di origine, è pensabile solo all’interno di un percorso articolato che preveda uno spazio ed un tempo sufficienti  per elaborare gli stili della comunicazione e le modalità di costruzione dei vincoli, visto che questi, nella situazione attuale, sono riformulati in un assetto culturale diverso da quello in cui si sono stabiliti  quelli primari.

Persino nel nostro territorio, che ha una lunga storia di attenzione ai percorsi di integrazione fra servizi e fra istituzioni per la presa in carico ed il trattamento di problematiche ad alta complessità e valenza sociosanitaria, fino a pochi anni fa non era individuato il Servizio che a livello Sanitario Zonale doveva provvedere alla presa in carico degli utenti etilisti.

Quasi a confermare implicitamente ed inconsapevolmente un preconcetto che possiamo a tutt’oggi rilevare in media a livello nazionale, gli etilisti erano anche nella nostra zona trattati frammentariamente, spesso con interventi che non riuscivano a costruire una progettualità o un andamento progressivo per fasi articolate, e spesso entravano in azione presidi differenti che non sapevano l’uno degli interventi dell’altro.

Una delle risposte trattamentali che più frequentemente veniva restituita, al di là del momento del ricovero per l’adeguamento di alcuni indici somatici alterati dal consumo cronico della sostanza etilica, era il passaggio di competenze alla assistente sociale dell’area territoriale di riferimento; questa professionista spesso non poteva far altro che intervenire per rendere più snello il ricorso al ricovero successivo, rimedio da attivare in seguito al riproporsi della problematicità e alla eventuale manifestazione di disturbi comportamentali o di disagi nelle relazioni familiari.

Spesso coinvolte erano le forze dell’ordine, che intervenivano per contenere i problemi di ordine pubblico e/o privato che inevitabilmente andavano a configurarsi.

Questa ci è apparsa, ad un’indagine dedicata, un’emergenza sociosanitaria a tutti gli effetti; ci siamo interrogati sul perché fosse presente  questa  carenza e questa disorganizzazione nei dispositivi per il trattamento di questa questione clinica, abbiamo riflettuto ancora una volta su cosa pensiamo che sia una dipendenza da una sostanza, l’alcool, nella fattispecie: abbiamo quindi condiviso un punto di vista secondo il quale l’utilizzo “incontrollabile” di sostanze esogene, tra cui l’etile , è da leggere come sintomo di una perturbazione profonda dell’assetto psichico individuale, ma questa  perturbazione emerge da ciò che si è svolto e si svolge all’interno del gruppo di appartenenza di questo individuo, da qualcosa  che ha impedito l’individuazione libera da sintomi, l’accesso alla soggettività, ed il superamento della posizione dipendente, che, durante la fase simbiotica, fa parte fisiologica del nostro sviluppo evolutivo.

Quindi, i fattori che possono favorire tale perturbazione e tale arresto dello sviluppo sono riscontrabili a vari livelli, quello fisico-biologico, quello psichico, quello relazionale e sociale, in un intreccio di elementi, laddove il piano individuale si interseca con quello familiare, gruppale, istituzionale e comunitario.

L’intervento che abbiamo ritenuto adeguato è pertanto un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, volto a limitare certamente i problemi di ordine somatico ed a perseguire un superamento del sintomo, per esempio attraverso i trattamenti farmacologici, ma altresì incentrato sull’attivazione di percorsi psicoterapici che possano favorire la rielaborazione degli accadimenti che hanno determinato il blocco evolutivo.

Per questo motivo, accanto allo strumento del ricovero, per esempio per la disuassefazione, o a quello della prescrizione farmacologia, abbiamo predisposto un dispositivo da utilizzare nella fase ambulatoriale del trattamento, che è quello del gruppo psicoterapeutico, con svolgimento all’interno del campo istituzionale

Il gruppo psicoterapeutico è stato pensato sia per gli utenti portatori del sintomo, sia parallelamente per i familiari di questi utenti, consapevoli che il percorso di cambiamento debba coinvolgere i vari ambiti che pensiamo che siano implicati nel determinare il disturbo, e non solo, quindi, quello individuale.

Tale strumento ci è sembrato adatto a rappresentare, in integrazione con altri trattamenti, un significato di cura alle problematiche presentate da questi individui e da questi gruppi familiari, in quanto attraverso di esso è possibile rielaborare e trasformare le dinamiche che si sono depositate, relative alle relazioni primarie, e che hanno predisposto gli integranti a restare bloccati in una posizione di dipendenza.

Lo strumento del gruppo si avvale della comunicazione fra gli integranti e fra questi ed il coordinatore, ed è proprio attraverso questo mezzo che il gruppo interno che ciascuno porta depositato dentro di sé, ed i vincoli che lo caratterizzano, può essere trasformato, nell’ambito della esperienza del rapporto con gli altri, nel qui ed ora del gruppo attuale. Questa attenzione a strutturare una situazione terapeutica che possa favorire la comunicazione scaturisce dall’idea che certe configurazioni possano cambiare; che ci si possa quanto meno interrogare “sul cambiamento, sugli ostacoli, sugli strumenti per sconfiggere gli stereotipi, e sul progetto” .  

Stiamo propugnando un sistema di interventi che, consapevole dei lunghi tempi che occorre dedicare a questo compito per via delle inevitabili resistenze al cambiamento, crede nella possibilità di superare le cristallizzazioni degli assetti.

E nella possibilità di riconoscere, elaborare e trasformare le stereotipie, che impediscono l’accesso alla soggettività, in modo che si possa imparare a pensare.

Forse sono questi elementi, l’apprendimento a pensare con il proprio pensiero e la capacità di superare le stereotipie, che diventano criteri di salute.

Quanto meno crediamo, e riporto A. Bauleo, nella sua prefazione a “Il processo gruppale” di E. Pichon – Rivière, che “l’obiettivo del gruppo sia segnalare le trappole che la resistenza al cambiamento instaura per impedire di pensarsi diversamente nelle relazioni interpersonali”.

E’ qualcosa di diverso dagli interventi incentrati sul mero superamento o occultamento di un sintomo, che, inevitabilmente, è destinato a trasformarsi in un altro, forse poco collegabile ad un primo sguardo con quello precedente, ma riconoscibile, invece, ad una analisi più attenta, come emergente dalle stesse problematiche di fondo, se non si è almeno tentata una loro rielaborazione. E’ un modo diverso e forse in controtendenza, rispetto alle derive attuali, di intendere la salute, e quindi di operare in suo favore all’interno delle istituzioni.

Il secondo è un prodotto scaturito, tra l’altro, da una analisi sugli esiti di un percorso terapeutico gruppale ed è stato utilizzato per una relazione all’interno di un altro Congresso dedicato alla tematica degli interventi in ambito alcologico, che si è tenuto nel 2011. La riflessione è maggiormente orientata intorno allo studio di sviluppo del dispositivo rappresentato dal Gruppo Operativo Psicoterapico promosso all’interno dell’assetto istituzionale, messo in essere in un’epoca in cui non era ancora stata attivata l’esperienza del gruppo multifamigliare:

 

Dagli assetti istituzionali al gruppo terapeutico Interventi in ambito alcologico nel Dipartimento Dipendenze Patologiche di Senigallia (Zona 4 ASUR Marche)

 

Questo intervento vuole perseguire lo scopo di illustrare come il concetto di integrazione, nel settore dei trattamenti inerenti le problematiche alcologiche, è stato tradotto in dimensioni operative nel DDP di Senigallia.

Questo concetto, l’integrazione, richiama un tema, che è quello degli ambiti, che ci sembra importante ridelineare.

Quando parliamo di ambiti, intendiamo orientare la osservazione della realtà configurandola come se fosse strutturata in campi.

Questi campi sono definiti da confini che possono essere pensati netti ed impermeabili, oppure flessibili e percorribili, attraversabili, tanto da poter pensare che quello che si svolge all’interno di ciascuno di essi entri in costante dialogo e relazione vicendevoli, fino a produrre un unico ultimo effetto strutturale di dimensioni globali.

Nella nostra impostazione concettuale e poi operativa, gli ambiti sono pensati in questo secondo modo, e questo modo di pensarli definisce il nostro lavoro.

A partire da come inquadriamo il problema della dipendenza, per passare a come definiamo la diagnosi di questa specifica sofferenza, fino alla costruzione delle dimensioni trattamentali, senza dimenticare la dimensione e l’organizzazione del presidio a cui apparteniamo, pensiamo i vari ambiti identificabili in questo processo come in costante dialogo reciproco, interagenti fino a configurare un unico quadro complessivo, una intera figura finale.

L’integrazione di cui parliamo è quindi proprio questo processo, per cui gli appartenenti ad ambiti tra loro inizialmente distinti o distinguibili concorrono a creare un quadro ed un effetto di sintesi, nel quale le differenti provenienze convergono e costruiscono una unica complessa realtà operativa.

Questo paradigma, nel nostro modo di pensare, è applicato a partire da ciò che pensiamo che sia una   condizione di dipendenza patologica, e nella fattispecie, quindi, anche una dipendenza da etile.

Al di là della specifica sostanza o situazione da cui un soggetto può patologicamente dipendere, noi abbiamo condiviso il concetto che la sofferenza presentata da un individuo con questo tipo di problema è l’effetto di una serie di eventi che riguardano sì il suo ambito individuale, ma anche gli ambiti familiare, gruppale, istituzionale e collettivo o comunitario.

Come dire che una serie di processi che attraversano tutti questi ambiti si sono “integrati” fino a manifestarsi con l’emergenza di una situazione di dipendenza patologica espressa da quel singolo soggetto.

Questo concetto di integrazione torna anche nel momento in cui definiamo la dipendenza, e quindi anche la dipendenza da etile, come la risultanza multifattoriale dell’intervento di fattori biologici, psichici, relazionali e sociali, che insieme concorrono per la definizione del quadro di sofferenza finale.

Ci sembra importante richiamare questo pensiero sulla dipendenza, perché si delinea come una modalità di inquadrare la questione in controtendenza rispetto ad alcuni punti di vista molto in auge che descrivono invece questo stato patologico come l’effetto di alterazioni biologiche e neurochimiche determinate geneticamente, e quindi ascrivibili al mero ambito individuale del soggetto; questi  punti di vista sembrerebbero, pertanto, non lasciare molto spazio  a possibilità plausibili di cambiamento, e adombrano l’ipotesi che l’intervento terapeutico debba essere unimodale, ed impostato quindi anch’esso su basi esclusivamente chimico – biologiche.

Pensando invece la dipendenza in termini integrati, o secondo l’ottica di una epistemologia convergente, il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Senigallia si è configurato sulla base di una integrazione, appunto, multiprofessionale, transdiciplinare e interistituzionale.

La normativa prodotta dalla Regione Marche ha definito i Dipartimenti Dipendenze, che devono assumere in carico anche le situazioni di dipendenza da etile, come quei presidi in cui devono operare congiuntamente operatori di professionalità e discipline differenti, in cui devono essere prese in esame le determinanti e le soluzioni sanitarie e sociali, in cui devono convergere per una operatività comune gli operatori  appartenenti sia  ad istituzioni pubbliche che appartenenti al privato sociale, e nei quali si deve  articolare una costante interazione con Istituzioni di ordine diverso da quello Zonale o sanitario, ma che possono essere a vario titolo implicate nella gestione delle problematiche inerenti la dipendenza patologica o le condotte d’abuso.

Stiamo quindi ora parlando del concetto di integrazione applicato questa volta alla dimensione organizzativa ed operativa del Servizio.

All’interno del DDP la multidisciplinarietà,, la multiprofessionalità e la interistituzionalità  convergono, fin dal momento della formazione che si svolge in  comune, passando per i programmi di prevenzione, per  i momenti poi  della prima accoglienza, della elaborazione degli aspetti diagnostici, e della predisposizione dei protocolli trattamentali individualizzati, convergono, dicevamo, nel punto della effettuazione di progetti di cura che integrano varie possibilità di intervento, di ordine medico – biologico ed infermieristico, psicologico e psicoterapico, e di ordine sociale ed assistenziale.

Tali progetti di cura assumono l’aspetto di interventi che, come si può evincere da quanto più sopra definito, si rivolgono non solo al soggetto che giunge al Servizio presentando il suo problema franco di dipendenza, ma anche agli ambiti con i quali egli è in relazione, in modo specifico l’ambito familiare e quello gruppale.

I programmi multidisciplinari pensati ed eseguibili per le situazioni di dipendenza patologica da etile possono articolarsi secondo le opportunità rappresentate all’interno di una filiera, che è stata costruita nel tempo attraverso l’opera di collegamento, dialogo ed interazione tra la Zona, con i suoi presidi, ed altre realtà presenti sul territorio zonale e regionale.

Tale filiera permette di  spaziare dal protocollo ambulatoriale, al momento del ricovero in clinica o in reparto, al momento dell’invio a strutture semiresidenziali o residenziali ed infine al momento riabilitativo; entrando nel dettaglio, questo ventaglio di opportunità terapeutiche è messo in essere grazie alla esecuzione diretta all’interno della dimensione Dipartimentale, alla quale appartengono, come già detto, anche le realtà del Privato Sociale, attive su questo territorio per l’esecuzione di programmi inerenti le dipendenze patologiche, e anche  per via della interazione con istituzioni sanitarie appartenenti al sistema del Privato convenzionato, tra le quali, in questo specifico settore, svolge un ruolo centrale la Casa di Cura Villa Silvia: gli eventuali momenti del ricovero in regime di degenza per la disintossicazione o per la disuassefazione da etile, laddove ad una valutazione congiunta si considerino necessari, sono svolti infatti, nell’ambito del più vasto programma complessivo elaborato in accordo con il Servizio, o presso il reparto di Neurologia della Zona 4, o presso la Casa di Cura medesima, che predispone questa risorsa in virtù di una specifica convenzione con la stessa Zona. 

Sempre per restare nell’ambito della discussione intorno al tema della integrazione, ci è sembrato interessante riportare la descrizione ed il resoconto sul funzionamento di un dispositivo che è stato costruito nel  nostro Dipartimento e che  appartiene al  modulo trattamentale ambulatoriale, che fa parte   del  possibile programma terapeutico integrato ed individualizzato rivolto agli utenti affetti da dipendenza o abuso di etile, e che è reso possibile per la interazione di professionisti con competenze psicoterapiche  appartenenti, in questo specifico caso, in parte al Servizio Pubblico ed in parte al settore del Privato Sociale.

Questo dispositivo è rappresentato da percorsi di psicoterapia gruppale strutturati ed eseguiti secondo i termini ed il modello teorico della Concezione Operativa di Gruppo.

Un percorso è destinato agli utenti in fase di trattamento integrato ambulatoriale, ed un altro, parallelo, è destinato ai loro congiunti; i gruppi sono coordinati ciascuno da una coppia di operatori, e nel caso del gruppo dei congiunti la coppia è composta da un professionista del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche e da   uno del Centro Diurno Semiresidenziale gestito dal Privato Sociale.

Il gruppo degli utenti si svolge presso i locali del STDP, ed il gruppo dei congiunti presso i locali del Centro Semiresidenziale.

Le sedute sono settimanali, hanno la durata di un’ora e mezzo, ed i pazienti che possono avvantaggiarsi di questo tipo di presidio, che affianca altri potenziali interventi, se ritenuti necessari, di carattere medico e farmacologico, sono selezionati dall’équipe degli operatori all’interno del procedimento diagnostico integrato già sopra descritto.

La possibilità terapeutica viene presentata all’utente, che entra effettivamente nel percorso gruppale se aderisce alla proposta che gli viene presentata.

Si prevede, cioè, una libera adesione del paziente al percorso proposto.

Il percorso gruppale può rappresentare in se stesso il trattamento prescelto all’interno di un programma ambulatoriale, ma può anche essere preliminare o successivo ad una fase di ricovero in regime di degenza, o ad una fase di inserimento in Strutture terapeutiche o riabilitative.

Tali processi di gruppo  si pongono come finalità l’elaborazione di quella posizione psichica e relazionale rappresentata dalla dipendenza, senza che si faccia distinzione o si separino gli utenti sulla base della specifica sostanza di abuso con la quale si è strutturato il loro problema, e neanche separandoli sulla base del fatto che alcuni di loro siano in trattamento farmacologico ed altri no;  piuttosto si è tenuto conto del fatto che per tutti i soggetti con un problema di questo tipo, sia che siano dipendenti da etile, da oppiacei , da stimolanti, da relazioni patologiche con farmaci o con oggetti o situazioni ( internet, gioco d’azzardo), la dimensione del gruppo terapeutico può essere il campo all’interno del quale più che in altri si può catalizzare il processo che può restituire loro un senso di appartenenza coniugato con una maggior percezione della loro individualità, differenziazione ed autonomia, fornendo le basi su cui costruire una maggior capacità di progettare rispetto ai percorsi  della propria esistenza .

Ritenendo, come già detto, che la posizione dipendente si strutturi per via di processi che attraversano anche l’intero ambito familiare, si è attivato, come già riferito, un modulo gruppale con setting analogo anche per i congiunti degli utenti designati, e, anche qui, indipendentemente dalla specifica sostanza che compaia nella manifestazione della situazione patologica.

Sono pertanto raggruppati nel dispositivo i congiunti di utenti dipendenti da qualsivoglia sostanza, compreso l’etile, e anche qui, il compito del gruppo è quello di imparare a pensare quali meccanismi possano avere creato le condizioni per cui un membro del loro sistema familiare abbia manifestato la impossibilità di svincolarsi ed autonomizzarsi nel raggiungimento di una percezione sufficientemente buona della propria individualità, manifestando una posizione che lo fa permanere dipendente nel rapporto con sostanze, nei comportamenti o nelle situazioni.

Questa scelta di configurare dei gruppi “misti” nella composizione dei loro integranti, non separati cioè sulla base della specifica sostanza d’abuso, oltre che trovare i suoi fondamenti nella definizione della dipendenza così come è stata riferita, è stata perseguita tenendo conto di altri due fattori.

Uno è l’evidenza che sempre più frequentemente le condotte caratterizzate  da uso tossico di sostanze   e le situazioni di dipendenza si configurano sulla base di quadri di poliabuso, e che spesso si può registrare una alternanza nella scelta delle sostanze, una loro sostituzione nello svolgimento del tempo,  per cui un soggetto potrà presentare momenti in cui si relaziona maggiormente all’etile, ed altri in cui si dà maggiormente agli stimolanti o agli oppiacei; non solo, ma anche bisogna sottolineare come spesso le condotte di abuso alcolico accompagnino con costanza  l’appetizione verso un’altra  sostanza  prevalente: queste evidenze rendono ormai oltremodo difficile, anche se lo si ritenesse opportuno, selezionare con precisione pazienti con un franco, esclusivo e permanente abuso etilico.

L’altro è la consapevolezza teorica ed il riscontro operativo relativamente al dato che la eterogeneità degli integranti di un gruppo favorisce all’interno di quel medesimo gruppo la circolazione della comunicazione, ed evita che i contenuti si fossilizzino introno a tematiche monotone e ricorrenti che farebbero altrimenti troppo strettamente identificare tra loro integranti molto omogenei l’uno rispetto all’altro, rallentando così il processo di differenziazione e discriminazione.

 Questo è vero sia per quanto riguarda i pazienti direttamente colpiti dallo stato di dipendenza, sia per ciò che attiene ai congiunti, ai familiari.

Fa parte della nostra pregressa esperienza aver visto svolgersi intere sedute in gruppi caratterizzati da una elevata omogeneità durante le quali l’unico argomento sul quale costantemente gli integranti ritornavano e si reiteravano era quello relativo all’aspetto che li accomunava, per esempio l’esperienza con la stessa specifica sostanza d’abuso.

L’eterogeneità fa sì che gli integranti possano riconoscere, mano a mano, per via dello svolgersi del processo gruppale terapeutico, che al di là delle differenze che possono presentare rispetto alla scelta delle sostanze o riguardo ai comportamenti che li hanno bloccati nella condizione dipendente, e che si possono vicendevolmente raccontare, esistono  meccanismi più profondi, non immediatamente visibili, inizialmente latenti, intorno ai quali possono imparare a pensare insieme, e che hanno fatto sì che per ciascuno di loro la separazione e l’individuazione siano state fino a quel momento esperienze insopportabili, o l’attaccamento e il senso di appartenenza siano stati impossibili.

Nell’arco dello svolgimento di tali percorsi, abbiamo potuto notare alcuni dati interessanti e che vorremmo condividere per poter effettuare alcune valutazioni.

Il primo è che c’è tendenzialmente, in alcune persone, una sorta di resistenza preliminare ad intraprendere questi processi di gruppo.

 Sembrerebbe questo essere un po’ più vero in linea generale per i congiunti che per gli utenti designati.

Ciò comporta che ci debba essere un adeguato percorso di motivazione che li accompagni infine in questa decisione, l’ingresso nel gruppo, percorso che in genere è sostenuto dall’operatore che fino al momento della proposta di invio al modulo gruppale tratta la situazione individualmente o all’interno di un setting familiare.

A volte tale percorso di motivazione sembra molto problematico, o non sortisce esito positivo, e ci siamo posti il dubbio che forse possa esserci anche una sorta di resistenza latente negli operatori a svincolarsi essi stessi dai pazienti, con i quali avevano stabilito un vincolo individuale.

Un altro dato è che la frequenza dei familiari al gruppo per loro predisposto si è accompagnata ad un maggior indice di ritenzione in trattamento degli utenti “designati” all’interno dei loro specifici dispositivi di cura. E questo aspetto ci è sembrato particolarmente interessante.

Per ciò che riguarda le risultanze relative  al gruppo degli utenti, abbiamo strutturato  una  valutazione  dell’esperienza raccogliendo dati dall’inizio del  2008 fino all’agosto 2010: si è potuto rilevare che su 33 soggetti che hanno beneficiato del presidio 6 sono stati dimessi per programma di cura completato con esito positivo, 4 hanno finalmente elaborato la decisione di fare ingresso in strutture residenziali, 8 sono rimasti ancora in carico, continuando positivamente il programma di cura e manifestando una ferma intenzione di proseguire il trattamento, 13 pazienti hanno effettuato meno di cinque sedute ed hanno interrotto la frequentazione del gruppo, ma sono rimasti in  carico al Servizio e continuando un programma di cura individuale, 1 ha interrotto i rapporti con la Struttura.

E’ stata rilevata una correlazione positiva tra la maggior frequenza al numero delle sedute e la riduzione del sintomo tossicomanico. Durante il processo infatti 12 pazienti sono risultati costantemente negativi alle sostanze testate tramite analisi di laboratorio e 6 hanno ridotto considerevolmente il ricorso alla sostanza primaria d’abuso.

Tutti i pazienti presentavano al momento della selezione per l’avvio della esperienza gruppale un problema di abuso alcolico, per due di questi l’etile era la sostanza di abuso primaria, per gli altri, in vario modo assuntori, era la sostanza d’abuso secondaria.

Ma al di là dell’esito relativo alla sospensione o alla riduzione dell’uso delle sostanze, ci sembra interessante poter valutare altri aspetti che ci possano dare conto della realizzazione del processo nella direzione di un miglioramento delle condizioni degli integranti.

La Concezione Operativa che utilizziamo nello svolgimento del lavoro gruppale prevede che siano individuati dei vettori di valutazione, che ci servono per dare conto ed interpretare il processo realizzato.

Tali vettori sono la comunicazione, l’apprendimento, la appartenenza, la pertinenza, la cooperazione, il clima creato e la acquisizione della possibilità di progettare.

Un altro elemento che valutiamo è il grado di discriminazione raggiunto dagli integranti l’uno rispetto all’altro.

Durante tutto il processo gruppale si manifestano ovviamente delle resistenze al cambiamento, e un altro dei modi che abbiamo per darci conto se il processo gruppale sta funzionando nel senso di promuovere un maggior grado di salute nei suoi integranti è inoltre quello di valutare se le resistenze al cambiamento siano in via di risoluzione o quanto meno di riduzione.

Il processo gruppale è iniziato con una fase caratterizzata da una grande ansietà, dalla impossibilità per gli integranti di sentire che si potevano costruire vincoli tra loro, e dalle resistenze a potersi pensare differenti da come i luoghi comuni e loro stessi si dipingono in quanto tossicodipendenti; inoltre, inizialmente, si poteva osservare una importante negazione degli aspetti emotivi ed affettivi, che venivano sperimentati come intollerabili. 

Nel corso del tempo gli integranti sono passati attraverso una fase intermedia, nella quale l’emotività ha potuto cominciare ad avere accesso, grazie anche al fatto che lentamente ha iniziato a rendersi possibile l’esperienza di costruzione di vincoli più fiduciosi tra loro, ma era questa  ancora una fase nella quale, come  in un percorso a spirale, il gruppo tornava sui medesimi punti di resistenza e di ansia; erano però decisamente migliorate la comunicazione, che ha integrato gli aspetti affettivi, la pertinenza al compito che il gruppo si è dato, e cioè pensare sulla situazione dipendente e sui problemi da questa creati, e l’apprendimento: infatti i partecipanti  hanno cominciano a poter mettere in relazione i sintomi che hanno sviluppato con alcuni aspetti del loro mondo interno e con i depositi degli accadimenti della loro storia.

Nella fase successiva, l’ultima analizzata, i partecipanti hanno sviluppato una maggior capacità di elaborazione in merito al senso dei vincoli, quelli attuali, nel gruppo, messi a confronto con quelli che hanno caratterizzato la loro storia ed il loro precedente vissuto: hanno potuto cominciare a promuovere per se stessi un senso maggiore e meno ansiogeno di appartenenza.

Nell’ultima seduta del ciclo, che si è interrotto per la pausa estiva, e  che è poi ripreso in ottobre  con l’ingresso di integranti nuovi, il processo, che ha contribuito a produrre alcune risoluzioni e le conseguenti dimissioni di alcuni membri, era così delineato: gli integranti esprimevano un maggior senso di emancipazione, discriminazione ed apprendimento, pur conservando la paura di perdere un sostegno che per alcuni di loro, quelli che sarebbero poi rimasti ancora a proseguire il programma, sembrava ancora fortemente necessario; il miglioramento delle condizioni ha permesso di dimettere alcuni di loro, mentre altri sono rimasti in attesa di poter riprendere il lavoro terapeutico.

Sembra insomma di poter formulare la seguente considerazione: il dispositivo del gruppo misto, che è una parte dei complessi costrutti scaturiti dalle pratiche di integrazione transdisciplinare ed interistituzionale, si dimostra uno strumento efficace nel poter accompagnare, insieme ed in interazione con altri aspetti della terapia, gli utenti e le rispettive famiglie nella esplorazione e nella elaborazione della dipendenza: sembra che questo specifico processo gruppale permetta loro finalmente di poter tollerare un po’ di più la individuazione e la differenziazione, migliorando pertanto il livello e la qualità della  dipendenza nei loro sistemi.

 

Spero che i contributi che ho avuto desiderio di condividere oggi, riemersi dalla storia del Servizio e della équipe, possano fungere da un lato da testimonianza di cosa facevamo e come pensavamo e, dall’altro, da elemento di esperienza intorno alle tematiche descritte, forse non così datate, sul quale poter calibrare il pensiero di oggi per rinnovare la operatività.

 

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Lesioni stradali: ciclista assolto per mancanza di colpa in relazione al comportamento alternativo lecito

Il Giudice del Tribunale penale di Rimini il 13 settembre 2021 ha assolto un ciclista con la formula perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 c.p.p., per il delitto previsto e punito dall’art. 590 bis, comma 1, c.p. Il caso L’imputato aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna che lo aveva ritenuto responsabile per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del Codice della Strada e di aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni ad un altro cicloamatore con il quale era entrato in collisione. L’imputato, in sella ad una bicicletta, secondo il querelante, spostandosi all’interno della carreggiata sulla sinistra con l’intento di effettuare una svolta, aveva creato pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada ed era entrato in collisione con il suo velocipede, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia, facendolo poi rovinare al suolo. Il nostro studio legale avvalendosi di apposita consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’impossibilità per l’imputato di evitare l’impatto con l’altro velocipede. La sentenza In relazione all’illecito contestato risulta decisiva la completa verifica della causalità soggettiva in quanto, fra gli elementi connotanti l’addebito colposo, occorre sempre appurare, accanto alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata nel caso specifico tende a prevenire e alla causalità della colpa, se un comportamento alternativo lecito avrebbe con buone probabilità scongiurato il danno (o, secondo altra impostazione, se avrebbe diminuito significativamente il rischio del danno verificatosi). Pertanto, attraverso l’analisi cinematica, la difesa ha potuto asserire che, con riferimento all’età del soggetto, alla natura del velocipede, al posizionamento dello stesso e soprattutto alla velocità più moderata rispetto a quella del velocipede condotto dalla potenziale persona offesa, l’imputato non sarebbe stato, in ogni caso, posto nelle condizioni di poter evitare l’evento lesivo prodottosi. Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale sostenuta nel processo, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione ritenendo pertanto “[…] che non vi sia piena prova che la violazione di tale regola cautelare sia stata da sé sola causale alla realizzazione del fatto e che si possa configurare un comportamento alternativo lecito che, nelle condizioni di fatto sopra descritte, avrebbe evitato l’evento. […]. In sostanza, il concorso di colpa – da intendersi come concorso di violazione di regole cautelari - , pur non potendo incidere sotto il profilo della causalità materiale, può incidere su quello della causalità della colpa e sulla rimproverabilità della condotta, allorché, come nel caso di specie, sia provato che il rispetto della regola cautelare non avrebbe con ragionevole probabilità evitato l’evento lesivo.” - Sent. di merito 1742 /2021 depositata il 30.11.2021 a firma del Giudice Dott. Luca Gessaroli, Tribunale di Rimini, sezione penale. Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Lesioni stradali: ciclista assolto per mancanza di colpa in relazione al comportamento alternativo lecito

Il Giudice del Tribunale penale di Rimini il 13 settembre 2021 ha assolto un ciclista con la formula perché il fatto non costituisce reato ex art. 530 c.p.p., per il delitto previsto e punito dall’art. 590 bis, comma 1, c.p. Il caso L’imputato aveva fatto opposizione al decreto penale di condanna che lo aveva ritenuto responsabile per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del Codice della Strada e di aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni ad un altro cicloamatore con il quale era entrato in collisione. L’imputato, in sella ad una bicicletta, secondo il querelante, spostandosi all’interno della carreggiata sulla sinistra con l’intento di effettuare una svolta, aveva creato pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada ed era entrato in collisione con il suo velocipede, che lo precedeva nel medesimo senso di marcia, facendolo poi rovinare al suolo. Il nostro studio legale avvalendosi di apposita consulenza tecnica di parte, ha dimostrato l’impossibilità per l’imputato di evitare l’impatto con l’altro velocipede. La sentenza In relazione all’illecito contestato risulta decisiva la completa verifica della causalità soggettiva in quanto, fra gli elementi connotanti l’addebito colposo, occorre sempre appurare, accanto alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata nel caso specifico tende a prevenire e alla causalità della colpa, se un comportamento alternativo lecito avrebbe con buone probabilità scongiurato il danno (o, secondo altra impostazione, se avrebbe diminuito significativamente il rischio del danno verificatosi). Pertanto, attraverso l’analisi cinematica, la difesa ha potuto asserire che, con riferimento all’età del soggetto, alla natura del velocipede, al posizionamento dello stesso e soprattutto alla velocità più moderata rispetto a quella del velocipede condotto dalla potenziale persona offesa, l’imputato non sarebbe stato, in ogni caso, posto nelle condizioni di poter evitare l’evento lesivo prodottosi. Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale sostenuta nel processo, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione ritenendo pertanto “[…] che non vi sia piena prova che la violazione di tale regola cautelare sia stata da sé sola causale alla realizzazione del fatto e che si possa configurare un comportamento alternativo lecito che, nelle condizioni di fatto sopra descritte, avrebbe evitato l’evento. […]. In sostanza, il concorso di colpa – da intendersi come concorso di violazione di regole cautelari - , pur non potendo incidere sotto il profilo della causalità materiale, può incidere su quello della causalità della colpa e sulla rimproverabilità della condotta, allorché, come nel caso di specie, sia provato che il rispetto della regola cautelare non avrebbe con ragionevole probabilità evitato l’evento lesivo.” - Sent. di merito 1742 /2021 depositata il 30.11.2021 a firma del Giudice Dott. Luca Gessaroli, Tribunale di Rimini, sezione penale. Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Buona Festa della Liberazione, Rimini, con i Modena City Ramblers e Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 16/03/2022 - 16:09

Il 25 aprile la cooperativa sociale di Rimini apre il parco della sua Serra Cento Fiori ad un pomeriggio di musica e valori civili e sociali con un concerto della band modenese, unica data tra Romagna e Marche.

Rimini – Sarà una grande Festa della Liberazione, un pomeriggio denso di potenti note, valori democratici, sociali e civili al parco della Serra Cento Fiori: i Modena City Ramblers si esibiranno in un concerto organizzato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori e aperto gratuitamente alla città, nell’area che gestisce adiacente al Parco Marecchia. Tocca così Rimini il tour celebrativo dell’album Appunti Partigiani, Disco d’oro pubblicato 15 anni fa dalla band modenese e che a Rimini segnerà la sua celebrazione in congiunzione con la lotta partigiana e la Liberazione, due temi che hanno grandemente segnato la storia della città e dei suoi abitanti. E che dalle 17,30 verranno ricordati in musica.

Cristian Tamagnini, presidente della Cooperativa Sociale Cento Fiori: «È un momento di commemorazione delle radici della nostra Repubblica: oggi quanto mai necessario per contrastare chi tende ad equiparare fascismo e antifascismo, regime fascista e lotta di Resistenza, riducendoli ad “opposti estremismi”. No, anche con questo concerto oggi vogliamo ribadire con forza che la nostra democrazia è frutto del sacrificio – il fiore del Partigiano appunto – di chi, quasi 80 anni fa, ha scelto di lottare dalla parte giusta (mentre qualcun altro aveva scelto di farlo dalla parte sbagliata). Questi valori sono tragicamente tornati attuali con la guerra ai confini dell’Europa e ci ricordano quanto pace, giustizia e democrazia siano ideali da perseguire sempre e comunque».

La band modenese ha lanciato ufficialmente oggi il suo tour, che al momento prevede Rimini come terza tappa. Il gruppo ha anticipato che la scaletta del concerto sarà molto particolare, con un focus sul materiale più ‘partigiano’, attingendo però anche dal resto della discografia della band, da sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza. Non potranno mancare, naturalmente, anche i classici del repertorio dei ‘Delinquenti di Modena’: si prospetta dunque una serie di concerti in cui la festa, la voglia di condivisione e il piacere di ritrovarsi uniti nella Grande Famiglia Modena City Ramblers, dopo il lungo periodo di stop della musica dal vivo e d’isolamento, saranno più che mai protagonisti.

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Esternalizzazione i vantaggi: energie e reattività per aziende #4 CLIP Contract Logistics In Pillole

Approfondiamo alcuni cambiamenti che interessano le aziende che esternalizzano i servizi, sia di logistica di stabilimento sia di Operations, di supporto alla produzione. Vedremo come l’outsourcing elimini alcuni vincoli strutturali, aiuti a gestire i picchi di lavoro inaspettato, renda l’impresa più reattiva alle sfide di mercato.

Ne parleremo con Davide Zamagni, intervistato dal giornalista Enrico Rotelli in questa quarta puntata di Clip - Contract logistic in pillole.

Target Sinergie srl dal 1988 fornisce alle imprese soluzioni in outsourcing di Logistica di magazzino e di e-commerce. Operiamo in otto regioni d'Italia per una platea di grandi e medie imprese attive: sui mercati italiani del Beverage, del Catering, della Farmaceutica, della Metalmeccanica e dei servizi; sui mercati mondiali con brand alimentari alfieri del Made in Italy.

Intervista e progetto a cura di Enrico Rotelli, sigla di Leonardo Militi, riprese, audio e montaggio a cura di Giacomo Fiore, una produzione Target Sinergie - ufficio Commerciale.

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Ciao Andrea, è stato bello fare parte della tua vita

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 01/03/2022 - 14:52

I soci e i colleghi della Cooperativa Sociale Cento Fiori di Rimini si stringono alla famiglia per la scomparsa di

Andrea Mainardi

Lo ricordiamo come una persona generosa, un caro amico e un leale compagno di lavoro.

I funerali si terranno venerdì 4 marzo 2022 alle ore 15 presso la chiesa di Rivabella Nostra Signora di Fatima, via Coletti 174, 47921 Rimini RN

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Decreto Sostegni Ter: nuovi aiuti per le imprese turistiche, i commercianti, i ristoranti, parchi tematici e di divertimento

Con il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, denominato Sostegni Ter, vengono introdotte alcune misure di sostegno a favore delle imprese colpite duramente dalla pandemia da Covid 19 e dalle successive chiusure e limitazioni. Misure di sostegno per le attività chiuse. L’art. 1 del D.L. 4/2022  prevede per le imprese o i professionisti destinatarie di misure di chiusura o sospensione dell’attività fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute fiscali e dell’Iva per il mese di gennaio 2022. I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi entro il giorno 16 settembre 2022. Fondo Sostegni ter per le attività di commercio al dettaglio L’art. 2 del D.L. 4/2022 introduce un fondo di sostegno per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. In particolare le imprese che vogliono beneficiare di questo fondo devono rientrare nei seguenti codici Ateco:  47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Possono richiedere beneficio tutti le imprese che hanno registrato un ammontare di ricavi nel 2019 inferiore ai due milioni di euro e che hanno subito, nel 2021, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019. Il contributo sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza fra i ricavi medi mensili del 2021 e quelli medi mensili del 2019. Le percentuali saranno le seguenti:
  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 €;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di €;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 2 milioni di €.
Con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Fondo Sostegni Ter per attività di wedding, parchi tematici, ristoranti, bar, piscine, organizzazione di feste e cerimonie. L’art. 3 del D.L. 4/22 prevede un sostegno a favore delle imprese che operano nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’Horeca. In particolare le attività incentivate sono quelle dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, bar, ristoranti piscine e organizzazione di feste e cerimonie. Condizione per accedere agli aiuti è quella di avere subito nell’anno 2021 una riduzione, rispetto al 2019, pari ad almeno il  40% del fatturato. Nel caso di imprese costituite nel 2020, il calo del fatturato del 2021 dovrà essere confrontato con il calo medio mensile conseguito nel 2020, riparametrato per i giorni di apertura nel primo anno. Sempre nell'art. 3 è riconosciuto un credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Queste imprese devono svolgere attività che rientrano nei seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72 Anche in questo caso con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili L’art. 5 del D.L. 4/2022 resuscita il credito di imposta per le imprese del settore turistico previsto dall'art. 28 del D.L. Rilancio 2020. Il credito è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2022. La condizione per la sua fruizione è aver subito un calo del fatturato nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Notizie ImpreseOggi
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Decreto Sostegni Ter: nuovi aiuti per le imprese turistiche, i commercianti, i ristoranti, parchi tematici e di divertimento

Con il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, denominato Sostegni Ter, vengono introdotte alcune misure di sostegno a favore delle imprese colpite duramente dalla pandemia da Covid 19 e dalle successive chiusure e limitazioni. Misure di sostegno per le attività chiuse. L’art. 1 del D.L. 4/2022  prevede per le imprese o i professionisti destinatarie di misure di chiusura o sospensione dell’attività fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute fiscali e dell’Iva per il mese di gennaio 2022. I versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi entro il giorno 16 settembre 2022. Fondo Sostegni ter per le attività di commercio al dettaglio L’art. 2 del D.L. 4/2022 introduce un fondo di sostegno per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. In particolare le imprese che vogliono beneficiare di questo fondo devono rientrare nei seguenti codici Ateco:  47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Possono richiedere beneficio tutti le imprese che hanno registrato un ammontare di ricavi nel 2019 inferiore ai due milioni di euro e che hanno subito, nel 2021, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019. Il contributo sarà calcolato applicando una percentuale alla differenza fra i ricavi medi mensili del 2021 e quelli medi mensili del 2019. Le percentuali saranno le seguenti:
  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 €;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di €;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 2 milioni di €.
Con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Fondo Sostegni Ter per attività di wedding, parchi tematici, ristoranti, bar, piscine, organizzazione di feste e cerimonie. L’art. 3 del D.L. 4/22 prevede un sostegno a favore delle imprese che operano nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’Horeca. In particolare le attività incentivate sono quelle dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, bar, ristoranti piscine e organizzazione di feste e cerimonie. Condizione per accedere agli aiuti è quella di avere subito nell’anno 2021 una riduzione, rispetto al 2019, pari ad almeno il  40% del fatturato. Nel caso di imprese costituite nel 2020, il calo del fatturato del 2021 dovrà essere confrontato con il calo medio mensile conseguito nel 2020, riparametrato per i giorni di apertura nel primo anno. Sempre nell'art. 3 è riconosciuto un credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Queste imprese devono svolgere attività che rientrano nei seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72 Anche in questo caso con provvedimento successivo saranno definite le modalità per la richiesta del contributo. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili L’art. 5 del D.L. 4/2022 resuscita il credito di imposta per le imprese del settore turistico previsto dall'art. 28 del D.L. Rilancio 2020. Il credito è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2022. La condizione per la sua fruizione è aver subito un calo del fatturato nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Notizie ImpreseOggi
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Bando Ristori 3 Emilia Romagna: la Regione in aiuto delle imprese colpite dalla crisi del COVID – 19.

La Regione Emilia Romagna, per tramite di Unioncamere Regionale che ne è il soggetto gestore, ha aperto il Bando Ristori 3 che prevede l’erogazione di contributi forfettari a favore delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia Covid 19 e dalle successive chiusure o restrizioni. Il Bando è composto da due distinte linee di finanziamento
  • Linea A, a favore delle imprese turistiche dei comprensori sciistici;
  • Linea B, a favore di tutte le altre tipologie di imprese.
LINEA A. I beneficiari. Le imprese che vogliono accedere al contributo per la linea A devono possedere i seguenti requisiti:
  • avere sede legale o unità locale nei Comuni della Regione Emilia Romagna che rientrano nell’ambito dei comprensori sciistici, così come indicati all’Allegato A del bando;
  • essere iscritte, alla data del 23 marzo 2021, alla Camera di Commercio con un codice Ateco primario o prevalente rientranti tra quelli elencati all’Allegato B del bando;
  • essere attive alla data di presentazione della domanda;
  • avere subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo compreso fra il primo novembre 2020 e il trenta aprile 2021, rispetto al periodo primo novembre 2018 – 30 aprile 2019. Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed attivate successivamente alla data del 01 novembre 2018 ed entro la data del 23 marzo 2021 non si verifica il calo del fatturato;
  • non essere alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • il rappresentate legale non deve essere stato destinatario di misura di restrizione in base alle norme antimafia;
  • essere in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto per le imprese rientranti nella Linea A. Il contributo forfettario previsto per le imprese che rientrano nella Linea A è di euro 3.000,00. Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse a disposizione il contributo sarà ridotto e ripartito su tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.   LINEA B. Settori ammessi al contributo. Le imprese che possono accedere al contributo a fondo perduto della Linea B sono quelle che operano nei seguenti settori:
  1. Trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  2. Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  3. Imprese che operano nel settore del wedding;
  4. Attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda;
  6. Sale bingo e scommesse;
  7. Discoteche e sale da ballo;
  8. Agriturismi;
  9. Imprese culturali;
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria.
I Beneficiari dei contributi della Linea B. Possono presentare domande le imprese, operanti nei suddetti settori che:
  • hanno sede legale o unità locale nella Regione Emilia Romagna;
  • sono iscritte alla Camera di Commercio competente alla data del 23 marzo 2021;
  • sono attive alla data di presentazione della domanda;
  • hanno subito un calo del fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Questa verifica non va fatta nel caso in cui l’impresa si sia costituita successivamente al 01 gennaio 2019;
  • alla data del 31 dicembre 2019 non si trovano in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • hanno il rappresentate legale che non si trova nelle condizioni di essere destinatario di restrizione in base alle norme antimafia;
  • sono in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto della Linea B. L’entità del contributo, che è forfettario e quindi non è calcolato sulla base del calo del fatturato registrato, varia a seconda della tipologia dell’attività svolta. In particolare:
  1. Imprese operanti nel settore del rasporto turistico di persone mediante autobus coperti: euro 2.000,00;
  2. Imprese operanti nel settore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: euro 3.000,00;
  3. Imprese operanti nel settore del wedding: euro 3.000,00;
  4. Imprese che gestiscono attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti: euro 4.000,00;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda: euro 3.000,00;
  6. Imprese che operano in sale bingo e scommesse: euro 3.000,00
  7. Imprese che gestiscono Discoteche e sale da ballo: euro 3.000,00
  8. Imprese che gestiscono Agriturismi: euro 2.000,00
  9. Imprese culturali: euro 4.000,00
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria: euro 4.000,00
Modalità di richiesta del contributo a fondo perduto per entrambe le Linee di finanziamento. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del giorno 15 febbraio 2022 fino alle ore 12 del giorno 08 marzo 2022, esclusivamente in maniera telematica sul portale RESTART https://restart.infocamere.it Notizie ImpreseOggi
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Bando Ristori 3 Emilia Romagna: la Regione in aiuto delle imprese colpite dalla crisi del COVID – 19.

La Regione Emilia Romagna, per tramite di Unioncamere Regionale che ne è il soggetto gestore, ha aperto il Bando Ristori 3 che prevede l’erogazione di contributi forfettari a favore delle imprese maggiormente colpite dalla pandemia Covid 19 e dalle successive chiusure o restrizioni. Il Bando è composto da due distinte linee di finanziamento
  • Linea A, a favore delle imprese turistiche dei comprensori sciistici;
  • Linea B, a favore di tutte le altre tipologie di imprese.
LINEA A. I beneficiari. Le imprese che vogliono accedere al contributo per la linea A devono possedere i seguenti requisiti:
  • avere sede legale o unità locale nei Comuni della Regione Emilia Romagna che rientrano nell’ambito dei comprensori sciistici, così come indicati all’Allegato A del bando;
  • essere iscritte, alla data del 23 marzo 2021, alla Camera di Commercio con un codice Ateco primario o prevalente rientranti tra quelli elencati all’Allegato B del bando;
  • essere attive alla data di presentazione della domanda;
  • avere subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo compreso fra il primo novembre 2020 e il trenta aprile 2021, rispetto al periodo primo novembre 2018 – 30 aprile 2019. Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed attivate successivamente alla data del 01 novembre 2018 ed entro la data del 23 marzo 2021 non si verifica il calo del fatturato;
  • non essere alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • il rappresentate legale non deve essere stato destinatario di misura di restrizione in base alle norme antimafia;
  • essere in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto per le imprese rientranti nella Linea A. Il contributo forfettario previsto per le imprese che rientrano nella Linea A è di euro 3.000,00. Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse a disposizione il contributo sarà ridotto e ripartito su tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.   LINEA B. Settori ammessi al contributo. Le imprese che possono accedere al contributo a fondo perduto della Linea B sono quelle che operano nei seguenti settori:
  1. Trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  2. Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  3. Imprese che operano nel settore del wedding;
  4. Attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda;
  6. Sale bingo e scommesse;
  7. Discoteche e sale da ballo;
  8. Agriturismi;
  9. Imprese culturali;
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria.
I Beneficiari dei contributi della Linea B. Possono presentare domande le imprese, operanti nei suddetti settori che:
  • hanno sede legale o unità locale nella Regione Emilia Romagna;
  • sono iscritte alla Camera di Commercio competente alla data del 23 marzo 2021;
  • sono attive alla data di presentazione della domanda;
  • hanno subito un calo del fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Questa verifica non va fatta nel caso in cui l’impresa si sia costituita successivamente al 01 gennaio 2019;
  • alla data del 31 dicembre 2019 non si trovano in stato di difficoltà così come definito dalla norme europee;
  • hanno il rappresentate legale che non si trova nelle condizioni di essere destinatario di restrizione in base alle norme antimafia;
  • sono in regola, alla data del 23 giugno 2022, con gli obblighi contributivi e, cioè, che abbiano un DURC regolare.
Misura del contributo a fondo perduto della Linea B. L’entità del contributo, che è forfettario e quindi non è calcolato sulla base del calo del fatturato registrato, varia a seconda della tipologia dell’attività svolta. In particolare:
  1. Imprese operanti nel settore del rasporto turistico di persone mediante autobus coperti: euro 2.000,00;
  2. Imprese operanti nel settore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: euro 3.000,00;
  3. Imprese operanti nel settore del wedding: euro 3.000,00;
  4. Imprese che gestiscono attività ricettive alberghiere ubicate in comuni con più di 30.000 abitanti: euro 4.000,00;
  5. Imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o ambulante nel settore della moda: euro 3.000,00;
  6. Imprese che operano in sale bingo e scommesse: euro 3.000,00
  7. Imprese che gestiscono Discoteche e sale da ballo: euro 3.000,00
  8. Imprese che gestiscono Agriturismi: euro 2.000,00
  9. Imprese culturali: euro 4.000,00
  10. Imprese operanti nel settore dell’editoria: euro 4.000,00
Modalità di richiesta del contributo a fondo perduto per entrambe le Linee di finanziamento. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del giorno 15 febbraio 2022 fino alle ore 12 del giorno 08 marzo 2022, esclusivamente in maniera telematica sul portale RESTART https://restart.infocamere.it Notizie ImpreseOggi
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Regime Forfettario: nessun obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Contrariamente alle notizie che circolano in questo periodo, ad oggi non vi è nessun obbligo per i coloro che si avvalgono del regime forfettario di utilizzare la fattura elettronica. L’equivoco è stata generato, molto probabilmente, dalla notizia apparsa nel mese di dicembre 2021, nella quale si dava conto del fatto che il nostro Paese aveva ottenuto dal Consiglio della Ue la possibilità di obbligare i contribuenti all'impiego della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendo tale obbligo anche a quelli forfettari, che in sede di prima applicazione ne erano stati esclusi. BREVE CRONISTORIA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Un piccolo passo indietro è, quindi, necessario per capire i contorni della vicenda e l’equivoco nel quale molte persone sono cadute. L’obbligo, in generale, di utilizzo della fattura elettronica è una deroga ai principi generali che sovraintendono la disciplina IVA che, si ricorda, è una imposta di emanazione “europea”, la cui applicazione non è lasciata alla discrezione dei singoli Stati dell’Unione Europea, ma segue un rigido schema contenuto in una Direttiva Europea. Con una lettera inviata nel settembre 2017 il nostro Paese aveva chiesto di derogare la disciplina degli articoli 218 e 232 della Direttiva IVA che stabiliscono che ogni Stato è obbligato ad accettare le fatture sia formato cartaceo che elettronico e che l’impiego di quest’ultima forma può avvenire solo ed esclusivamente con il parere favorevole del destinatario. E' lapalissiano che l’imposizione dell’obbligo della fattura elettronica deroga le due citate disposizioni della Direttiva IVA, non essendo più possibile sostituirla, a discrezione di chi la riceve materialmente, con una in formato cartaceo. La deroga è stata chiesta in ottemperanza all'articolo 395 della direttiva Iva, ed è basato sul motivo evidente che tali strumenti informatici aiutano nella lotta contro l’evasione e contro l’elusione che affligge tale imposta nel nostro Paese. Con decisione del 05 aprile 2018 n. ST 6266 2018 COR 1 - 2018/0021 (NLE), il Consiglio Europeo ha concesso al nostro Stato la deroga richiesta limitandola fino al giorno 31.12.2021. In vista della scadenza, quindi, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 31 marzo 2021, il nostro Governo ha richiesto una proroga della facoltà concessa, chiedendo altresì di estendere l’obbligo anche ai soggetti che “si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA”, cioè i contribuenti in regime forfettario. Con decisione di esecuzione n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha accolto la richiesta avanzata dell’Italia e ha prorogato la possibilità di avvalersi dell’obbligo della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendendo tale facoltà anche ai contribuenti in regime forfettario. ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO. Ad oggi, quindi, l'Italia può obbligare i contribuenti forfettari ad utilizzare solo ed esclusivamente le fatture elettroniche. Però non l'ha ancora materialmente fatto, perchè il Governo o il Parlamento non hanno emanato norme in tal senso. Quindi, tutti i contribuenti possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, rifacendosi alle leggi vigenti. Si può osservare che, nel nostro ordinamento, al momento il contribuente in regime forfettario che vuole, non essendone per quanto detto sopra obbligato, utilizzare comunque la fattura elettronica ha il vantaggio di vedersi ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento fiscale.
Resteranno, comunque, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, a prescindere dal regime adottato, i contribuenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitario. Nulla cambia, invece, per i contribuenti in regime forfettario che emettono lo scontrino fiscale: in questo caso l'obbligo di scontrino telematico continua ad essere in vigore anche per il 2022.   Notizie ImpreseOggi
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Regime Forfettario: nessun obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Contrariamente alle notizie che circolano in questo periodo, ad oggi non vi è nessun obbligo per i coloro che si avvalgono del regime forfettario di utilizzare la fattura elettronica. L’equivoco è stata generato, molto probabilmente, dalla notizia apparsa nel mese di dicembre 2021, nella quale si dava conto del fatto che il nostro Paese aveva ottenuto dal Consiglio della Ue la possibilità di obbligare i contribuenti all'impiego della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendo tale obbligo anche a quelli forfettari, che in sede di prima applicazione ne erano stati esclusi. BREVE CRONISTORIA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Un piccolo passo indietro è, quindi, necessario per capire i contorni della vicenda e l’equivoco nel quale molte persone sono cadute. L’obbligo, in generale, di utilizzo della fattura elettronica è una deroga ai principi generali che sovraintendono la disciplina IVA che, si ricorda, è una imposta di emanazione “europea”, la cui applicazione non è lasciata alla discrezione dei singoli Stati dell’Unione Europea, ma segue un rigido schema contenuto in una Direttiva Europea. Con una lettera inviata nel settembre 2017 il nostro Paese aveva chiesto di derogare la disciplina degli articoli 218 e 232 della Direttiva IVA che stabiliscono che ogni Stato è obbligato ad accettare le fatture sia formato cartaceo che elettronico e che l’impiego di quest’ultima forma può avvenire solo ed esclusivamente con il parere favorevole del destinatario. E' lapalissiano che l’imposizione dell’obbligo della fattura elettronica deroga le due citate disposizioni della Direttiva IVA, non essendo più possibile sostituirla, a discrezione di chi la riceve materialmente, con una in formato cartaceo. La deroga è stata chiesta in ottemperanza all'articolo 395 della direttiva Iva, ed è basato sul motivo evidente che tali strumenti informatici aiutano nella lotta contro l’evasione e contro l’elusione che affligge tale imposta nel nostro Paese. Con decisione del 05 aprile 2018 n. ST 6266 2018 COR 1 - 2018/0021 (NLE), il Consiglio Europeo ha concesso al nostro Stato la deroga richiesta limitandola fino al giorno 31.12.2021. In vista della scadenza, quindi, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 31 marzo 2021, il nostro Governo ha richiesto una proroga della facoltà concessa, chiedendo altresì di estendere l’obbligo anche ai soggetti che “si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA”, cioè i contribuenti in regime forfettario. Con decisione di esecuzione n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha accolto la richiesta avanzata dell’Italia e ha prorogato la possibilità di avvalersi dell’obbligo della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendendo tale facoltà anche ai contribuenti in regime forfettario. ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO. Ad oggi, quindi, l'Italia può obbligare i contribuenti forfettari ad utilizzare solo ed esclusivamente le fatture elettroniche. Però non l'ha ancora materialmente fatto, perchè il Governo o il Parlamento non hanno emanato norme in tal senso. Quindi, tutti i contribuenti possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, rifacendosi alle leggi vigenti. Si può osservare che, nel nostro ordinamento, al momento il contribuente in regime forfettario che vuole, non essendone per quanto detto sopra obbligato, utilizzare comunque la fattura elettronica ha il vantaggio di vedersi ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento fiscale.
Resteranno, comunque, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, a prescindere dal regime adottato, i contribuenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitario. Nulla cambia, invece, per i contribuenti in regime forfettario che emettono lo scontrino fiscale: in questo caso l'obbligo di scontrino telematico continua ad essere in vigore anche per il 2022.   Notizie ImpreseOggi
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Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
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Bando Voucher Digitali I4.0: La Camera di Commercio della Romagna prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese che investono nella digitalizzazione.

Anche per il 2022 la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore delle micro piccole e medie imprese che investono nella digitalizzazione dei propri processi e dei propri prodotti. Gli interventi ammissibili. Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono riguardare almeno una tecnologia contenuta nell’Elenco 1, oppure una o più tecnologie rientranti nell’Elenco 2 purchè siano propedeutiche oppure complementari a quelle dell’Elenco 2. Rientrano nell'Elenco 1:
  1. robotica avanzata e collaborativa;
  2. interfaccia uomo-macchina;
  3. manifattura additiva e stampa 3D;
  4. prototipazione rapida;
  5. internet delle cose e delle macchine;
  6. cloud, fog e quantum computing;
  7. cyber security e business continuity;
  8. big data e analytics;
  9. intelligenza artificiale;
  10. blockchain;
  11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
  12. simulazione e sistemi cyberfisici;
  13. integrazione verticale e orizzontale; 
  14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
  15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc.);
  16. sistemi di e-commerce;
  17. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
  18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
  19. connettività a Banda Ultralarga.
Rientrano, invece, nell’Elenco 2:
  1. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
  2. sistemi fintech;
  3. sistemi EDI, electronic data interchange;
  4. geolocalizzazione;
  5. tecnologie per l’in-store customer experience;
  6. system integration applicata all’automazione dei processi;
  7. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  8. programmi di digital marketing. 
Beneficiari. Posso richiedere il contributo le micro, piccole o medie imprese che rientrano nella definizione dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che hanno la sede legale o una unità locale all’interno delle Province di Rimini e Forlì – Cesena, che siano attive e in regola con l’Iscrizione al Registro Imprese. Non possono fare richieste le imprese che hanno già ottenuto il Bando Voucher relativo all’anno 2020. Entità del contributo Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di investimento pari ad euro 7.500,00. Il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 10.000,00. Alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità è riconosciuta una maggiorazione di euro 250,00. Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. Presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica utilizzando lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 10:00 del giorno 31 gennaio 2022 e con termine alle ore 21:00 del giorno 18 febbraio 2022. Alla domanda, a pena di esclusione dovrà essere allegato:
  • MODELLO BASE generato dal sistema;
  • ALLEGATI AL MODELLO BASE, formati da:
    1. Modulo di domanda, autocertificato e compilato in ogni sua parte;
    2. Modulo Descrizione del progetto;
    3. Preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
    4. dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera g) relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile;
    5. report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” compilato in data successiva al 01/07/2021 (il modello è scaricabile dal portale nazionale dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
  1. servizi di consulenza e/o formazione, per l’introduzione e/o lo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Rientrano tra i costi ammissibili anche le licenze d’uso e i canoni. Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.   Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè. La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni. Oggetto della comunicazione. Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.   Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa). Modalità di comunicazione. La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022. Dati da inviare. I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.
Le sanzioni. In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.   Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Legge di Stabilità 2022: la sintesi delle novità in materia di bonus edilizi, Superbonus 110%, aliquote Irpef

NUOVE ALIQUOTE IRPEF DAL 2022 Le nuove aliquote e scaglioni dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono le seguenti: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; (prima era al 28%) c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; (prima era al 38% e arrivava a euro 55.000) d) oltre 50.000 euro, 43%. (prima era a 75.000,00) In sostanza si sono ridotte da 5 a 4 le aliquote Irpef, eliminando lo scaglione tra i 55.000 euro e i 75.000,00 che era tassato al 41%. ABOLIZIONE DELL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE. A decorrere dall’anno di imposta 2022 non è sarà più dovuta l’Irap dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali.  Resta dovuta dagli studi professionali e in genere da tutti i tipi di società. DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ai fini esclusivamente IRPEF, è riconosciuta ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, per le spese sostenute nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, è pari al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro se gli interventi sono realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi realizzati su edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche nel caso di questi interventi si applica la cessione del credito o lo sconto in fattura. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DI GIOVANI CHE STIPULANO CONTRATTI DI LOCAZIONE Per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione fiscale nel caso stipulino un contratto di locazione a canone concordato per un immobile da destinare a propria residenza. Non è ammesso, per ovvi motivi, stipulare un contratto di locazione con i propri genitori. La detrazione, che spetta per i primi 4 anni di contratto, è pari ad euro 991,60 o, nel sia superiore, pari al 20% del canone annuale e comunque entro il limite di euro 2.000,00 annuali. PIU’ TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI. Il termine per il pagamento delle cartelle, notificate nel periodo 01 gennaio 2022 – 31.03.2022, è aumentato da 60 a 180 giorni. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili che si applica ai seguenti beni:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.
Rispetto alla vecchia disciplina si escludono i marchi di impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a far data dal 01 gennai 2022. In questo modo è consentito ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime del Patent Box, di transitare nel nuovo a decorrere dal periodo di imposta 2025. Con la nuova di Legge di Stabilità è possibile la cumulabilità del Patent Box con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022. È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme che:
  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nella Legge di Stabilità è previsto che le disposizioni sull’asseverazioni e sulla congruità dei prezzi nei casi di interventi diversi da quelli del Superbonus non si applicano alla opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Per gli interventi relativi al Bonus Facciate, invece, a prescindere dall’importo, è necessario avere il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese. E’ stato chiarito che rientrano nella detraibilità anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché quelle relative alle asseverazioni. RINNOVO DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA È prorogata:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. RIDUZIONE BONUS FACCIATE È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità. FONDO DI GARANZIA PMI È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo. È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO È estesa anche al 2022, la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE Per l’anno 2022 è ridotta al 37,50% l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO Sono apportate modifiche all’art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma: - eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; - consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; - prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. DIFFERIMENTO TERMINI EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. DETASSAZIONE IRPEF REDDITI AGRARI E DOMINICALI Anche per l’anno 2022 è prevista l’esclusione, per i coltivatori diretti e per gli IAP, dal reddito ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativamente ai terreni dichiarati. PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. PROROGA BONUS VERDE È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.   CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” 2023-2025 Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024
CREDITO D’IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro. Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI" L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027. È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”). È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. PROROGA FONDO GASPARRINI È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. PROROGA DECONTRIBUZIONE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI UNDER 40 È prorogato al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Notizie ImpreseOggi
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Fondo Impresa femminile: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria femminile.

Con Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto sia per la nascita di nuove imprese femminili sia per il consolidamento di quelle esistenti. Il Mise ha previsto un intervento, denominato “Fondo Impresa femminile”, che comprende un mix fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con diversa modulazione a seconda delle caratteristiche dell’impresa che farà richiesta di agevolazione. Il Decreto appena pubblicato si colloca all’interno di una iniziativa più ampia a favore dello sviluppo delle imprese femminili, nell’ambito anche di quanto previsto dalla Missione 5, denominata “Inclusione e Coesione” del PNRR. Definizione di “Impresa femminile”. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le azioni previste, è utile descrivere cosa si intende per “Impresa femminile”. Il concetto di base è che nell’impresa vi deve essere la prevalente partecipazione femminile, la cui quantificazione è differenziata a seconda che si tratti di una società o di una impresa individuale. In particolare:
  • le società cooperative e le società di persone, per essere definite “imprese femminili”, devono essere costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.), per rientrare nella definizione di “impresa femminile”, devono avere una maggioranza di soci pari ai due terzi di donne e le stesse devono essere presenti almeno per i due terzi negli organi di amministrazione;
  • nel caso di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, il requisito per accedere ai benefici del Decreto è soddisfatto, come si intuirà, con il fatto che la titolare deve essere una donna. Nel più ampio termine di “lavoratrice autonoma”, si ricomprendono anche le libere professioniste iscritte o meno ad un Ordine Professionale.
Incentivi per la nascita delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di tali misure sono le imprese femminili, che hanno sede legale oppure operativa su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte nel Registro Imprese e che sono costituite da meno di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Le lavoratrici autonome, non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, soddisfano il requisito della neo-costituzione attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di poter costituire l’impresa anche successivamente all’accoglimento della domanda di agevolazione. In questo caso, una volta ottenuto il contributo, le richiedenti avranno tempo sessanta giorni per costituirsi formalmente, sulla base della forma di impresa scelta al momento della presentazione della richiesta (società, impresa individuale, lavoro autonomo) Iniziative ammissibili. Sono ammissibili i progetti di investimento che rientrano nelle seguenti casistiche:
  • Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 250.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. L’agevolazione concessa è del tipo a fondo perduto ed è cosi parametrata:
  • Per programmi di investimento fino a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 50.000 euro. Nel caso di donne in stato di disoccupazione la percentuale è elevato al 90%;
  • Per programmi di investimento compresi tra 100.000 euro e 250.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali (solo nuove di fabbrica), immateriali, servizi in cloud, personale dipendente e capitale circolante netto nel limite, però, del 20% delle spese complessive. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di queste agevolazioni sono le imprese femminili, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratrici autonome non tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, il requisito viene verificato attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Iniziative ammissibili. Sono le stesse previste per le imprese femminili neocostituite o da costituire. Nello specifico i progetti di investimento devono rientrare nelle seguenti casistiche:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. Per le imprese femminile costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. Per il restante 50% è prevista l’erogazione di un finanziamento agevolato a tasso zero, fino alla copertura dell’80% delle spese ammissibili e sostenute. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, con un preammortamento di dodici mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima trance di agevolazione, e hanno rata semestrale. Per le imprese costituite da più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto, nella misura del 50%, si calcola solo sulle spese di investimento. Anche il finanziamento della restante parte a tasso zero, fermo restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, avviene solo sulla parte delle spese di investimento. Modalità di richiesta delle agevolazioni. La modalità di richiesta delle agevolazioni è “a sportello”, e cioè fino ad esaurimento delle risorse. La procedura sarà gestita da Invitalia, con modalità tecniche ancora da definire da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.       Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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