Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.
Iniziative ammesse.Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:
Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:
Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.
Termine per la presentazione.La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.
Notizie ImpreseOggi
Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.
Iniziative ammesse.Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:
Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:
Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.
Termine per la presentazione.La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.
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Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.
Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.
La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:
Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.
Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.
Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.
Notizie ImpreseOggiTra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.
Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.
La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:
Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.
Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.
Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.
Notizie ImpreseOggiLa Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.
Beneficiari del contributo.Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:
Gli interventi ammissibili devono riguardare:
L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:
Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.
Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.
Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.
Importo dell’agevolazione.L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.
Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.
Notizie ImpreseOggiLa Regione Marche ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle cooperative, presenti nel proprio territorio, che hanno intenzione di realizzare investimenti innovativi o l’ammodernamento di propri impianti produttivi. Una parte delle risorse finanziate, inoltre, andrà a favore della costituzione di nuove cooperative. Ciò è quanto previsto dal Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito N. 624 del 21 novembre 2023.
Beneficiari del contributo.Sono beneficiarie del contributo le micro e piccole medie imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di tipo B. Rimangono escluse, quindi, tutte le altre cooperative comprese quelle sociali che svolgono esclusivamente attività di tipo A. Gli ulteriori requisiti, oltre quelli di non essere in liquidazione giudiziale, fallimento, liquidazione coatta o amministrazione giudiziale sono:
Gli interventi ammissibili devono riguardare:
L’investimento per cui si chiede l’ammissione al finanziamento a fondo perduto deve avere una dimensione minima pari ad euro 15.000,00. Le spese ammissibili sono:
Il termine temporale di effettuazione delle spese varia a seconda del tipo di regime agevolativo scelto dalle cooperative.
Nel caso di regime de minimis, le spese per essere ammesse devono essere state effettuate successivamente al 01 gennaio 2022.
Nel caso di regime in esenzione, le spese per essere ammesse devono essere state pagate successivamente alla presentazione delle domande.
Importo dell’agevolazione.L'importo dell'agevolazione varia a seconda del regime prescelto.
Regime agevolativo Dimesione di impresa cooperativa Intensità dell'aiuto Massimale di contributo De minimis Tutte le cooperative 50% euro 200.000,00 Regime in esenzione Micro e piccole imprese 20% euro 300.000,00 Micro e piccole imprese se in zona assistita 35% euro 300.000,00 Regime in esenzione Medie imprese 10% euro 300.000,00 Medie imprese se in zona assistita 25% euro 300.000,00 Presentazione delle domande e modalità di valutazione.La domanda, in via telematica, può essere presentata dalle ore 12 del 18 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024. Le domande saranno valutate con la modalità a graduatoria.
Notizie ImpreseOggiDal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.
Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.
Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.
Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.
La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.
Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.
In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.
Notizie ImpreseOggiDal 01 febbraio 2024 la soglia di applicazione per l’agevolazione “tax free” scende dagli originari 300.000 lire ad euro 70,00.
Lo prevede l’articolo l’articolo 19 della Legge di Stabilità 2024 in questo momento al vaglio dell’aula del Senato, che si ricorda ha già ricevuto l’approvazione della Quinta Commissione Permanente del Senato stesso.
Il Tax free è previsto dall’articolo 38 – quater del D.p.r. 633/72 e consiste nella possibilità, per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, di ottenere il rimborso per l’Iva pagata su beni destinati al consumo personale o familiare.
Nella vecchia normativa, la possibilità di aver il rimborso sui suddetti beni scattava al superamento della soglia delle vecchie 300.000 lire (euro 154,59). Con l’articolo appena approvato dalla Commissione del Senato questo limite scende ad euro 70,00 ampliando, in questo modo, i soggetti che ne possono chiedere l’applicazione.
La richiesta di rimborso può avvenire in due modi. Il primo modo è quello che prevede la possibilità, per il venditore del bene, di non applicare l’Iva sulla cessione. La condizione per applicare questo metodo è che il bene sia trasportato al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dall’effettuazione dell’acquisto.
Il secondo modo, invece, prevede che l’acquirente paghi per intero l’importo dell’Iva sul bene e poi faccia richiesta di rimborso entro tre mesi dall’acquisto. Il rimborso dell’Iva viene fatto materialmente dal venditore del bene il quale, poi, porterà in detrazione dalla propria liquidazione Iva la somma restituita al soggetto extra Ue.
In entrambi i casi l’Agenzia delle Dogane deve apporre sui documenti la prova dell’avvenuta esportazione dei beni.
Notizie ImpreseOggi1. In caso di eliminazione occorre pagare:
aliquota media IVA anno 2023
X
(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto dirigenziale da emanarsi)
aliquota 18%
X
(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione – Valore eliminato)
2. In caso di aumento del valore delle rimanenze iniziali, si pagherà solo l’imposta sostitutiva del 18% da applicarsi unicamente sul valore di tale aumento.
COME SI PAGA La sanatoria può essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 30 settembre 2023. Per le imprese che hanno esercizio coincidente con l’anno solare tale possibilità scatterà nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023. Il pagamento avviene in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:1. In caso di eliminazione occorre pagare:
aliquota media IVA anno 2023
X
(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto dirigenziale da emanarsi)
aliquota 18%
X
(Valore eliminato x coefficiente di maggiorazione – Valore eliminato)
2. In caso di aumento del valore delle rimanenze iniziali, si pagherà solo l’imposta sostitutiva del 18% da applicarsi unicamente sul valore di tale aumento.
COME SI PAGA La sanatoria può essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 30 settembre 2023. Per le imprese che hanno esercizio coincidente con l’anno solare tale possibilità scatterà nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023. Il pagamento avviene in due rate di pari importo con le seguenti scadenze: