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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 2 giorni 10 ore fa

Ministro Giorgetti: “Non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative al 110%”.

Mer, 13/09/2023 - 17:31
Con risposta fornita oggi 13 settembre al question time alla Camera dei Deputati, il Ministro dell'Economia e Finanza Giorgetti, a nome del Governo, mette fine alle voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa la volontà di prorogare al 2024 il superbonus per i condomini. “L’effetto espansivo non è stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche”, dice il Ministro Giorgetti per poi aggiungere: “In sintesi se da una parte la stima dell’impatto macroeconomico del superbonus 110% è incerta, dall’altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa, e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al Def”. Il Ministro, poi, solleva dei dubbi anche sull’equità della misura del superbonus che “è stato pagato da tutti gli italiani” ma ad usufruirne materialmente è stato solo “il 3% del patrimonio immobiliare formato da prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli”. Proprio per questa iniquità il Governo non ha intenzione di “procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”. Allo studio, invece, misure per favorire maggiormente “la verifica della bontà di quelli ancora in possesso dei cittadini e delle imprese e sorti nel periodo antecedente l’introduzione dei vincoli di appropriatezza”. Insomma, una chiusura netta e precisa da parte dell’Esecutivo. Si osserva, però, che al di là del tentativo di favorire maggiormente la cessione del credito, nulla è stato fatto (e probabilmente nulla si potrà fare) per evitare che, al di là della indiscussa buonafede di chi acquista il credito, questo possa essere comunque sequestrato in ambito di indagine penale, bloccandolo per tutto il periodo necessario alla conclusione dei vari procedimenti. Forse, alla fine, è questa la grande paura delle banche: essere coinvolte in situazioni in cui non possono utilizzare ciò che è stato pagato in anticipo, se non quando ormai i termini l'effettivo beneficio sono spirati. Notizie ImpreseOggi
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Regione Marche: contributi a fondo perduto a favore di artigiani.

Mar, 12/09/2023 - 23:16
La Regione Marche ha previsto un’agevolazione a fondo perduto per le imprese artigiane che vogliono realizzare nuovi investimenti finalizzati all’innovazione e all’ammodernamento dei propri impianti produttivi. L’agevolazione è rivolta sia alle imprese già esistenti che alle nuove imprese artigiane. Spese ammesse Possono essere ammesse al contributo a fondo perduto le seguenti spese:
  • Spese per la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà o in locazione, con espressa esclusione degli immobili detenuti in comodato. Nella ristrutturazione rientrano gli interventi sugli impianti e sui sistemi di vigilanza;
  • Spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature;
  • Spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali. Ad esempio le spese per acquisto di licenze, concessioni, registrazione di disegni e/o brevetti;
  • Spese di progettazione e di consulenza. L’importo ammesso è il 20% delle spese viste sopra;
  • Spese generali, quantificate nella misura del 7% delle spese relative ai punti 1, 2, 3 di cui sopra.
Requisiti delle imprese. Sono ammesse al contributo le imprese che:
  • Sono attive e hanno la sede legale o una unità produttiva nella Regione Marche.
  • Sono iscritte all’Albo Artigiani. Sono da considerarsi “nuove imprese”, le imprese già costituite alla data del 01.01.2023. Nel caso in cui non siano ancora iscritte al momento della presentazione della domanda, le stesse dovranno provvedere a farlo entro 30 giorni dalla concessione del contributo;
  • Non esercitano attività rientranti nell’agricoltura, nella pesca o nell’estrazione di minerali;
  • Non sono da considerarsi “imprese in difficoltà” o non essere sottoposti a procedure di insolvenza;
  • Sono in regola con le disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Che applicano contratti ai lavoratori dipendenti sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
Limiti di investimento. L’importo ammesso all’agevolazione non può essere inferiore a:
  • Euro 40.000,00 iva esclusa nel caso di partecipazione di imprese già costituite e che vogliono ampliare o modernizzare la propria attività;
  • Euro 20.000,00 iva esclusa nel caso di imprese neo-costuite.
Percentuale del contributo a fondo perduto. Nel caso di scelta della modalità sottoforma di contributo de minimis, le spese ammesse sono quelle a decorrere dal 01.01.2022 e il contributo è pari al 50% della spesa ammessa con un massimo di euro 200.000,00. Nel caso di contributo calcolato con il metodo del Regolamento di esenzione di cui al Reg. Ue 651/2014, l’importo del contributo è pari al 20% delle spese ammesse, elevato al 35% nel caso l’investimento sia realizzato nei comuni che rientrano nelle regioni svantaggiate. In questo caso il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 250.000,00 e gli investimenti devono essere iniziati successivamente al momento di presentazione della domanda. Termini di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2023, tramite procedura informatica sul sito https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx Modalità di assegnazione del contributo. Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti nel bando. Dall’applicazione di questi criteri scaturirà, poi, una graduatoria e i contributi saranno assegnati fino a concorrenza dell’importo messo a bando. Notizie ImpreseOggi
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Regione Marche: contributi a fondo perduto a favore di artigiani.

Mar, 12/09/2023 - 23:16
La Regione Marche ha previsto un’agevolazione a fondo perduto per le imprese artigiane che vogliono realizzare nuovi investimenti finalizzati all’innovazione e all’ammodernamento dei propri impianti produttivi. L’agevolazione è rivolta sia alle imprese già esistenti che alle nuove imprese artigiane. Spese ammesse Possono essere ammesse al contributo a fondo perduto le seguenti spese:
  • Spese per la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà o in locazione, con espressa esclusione degli immobili detenuti in comodato. Nella ristrutturazione rientrano gli interventi sugli impianti e sui sistemi di vigilanza;
  • Spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature;
  • Spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali. Ad esempio le spese per acquisto di licenze, concessioni, registrazione di disegni e/o brevetti;
  • Spese di progettazione e di consulenza. L’importo ammesso è il 20% delle spese viste sopra;
  • Spese generali, quantificate nella misura del 7% delle spese relative ai punti 1, 2, 3 di cui sopra.
Requisiti delle imprese. Sono ammesse al contributo le imprese che:
  • Sono attive e hanno la sede legale o una unità produttiva nella Regione Marche.
  • Sono iscritte all’Albo Artigiani. Sono da considerarsi “nuove imprese”, le imprese già costituite alla data del 01.01.2023. Nel caso in cui non siano ancora iscritte al momento della presentazione della domanda, le stesse dovranno provvedere a farlo entro 30 giorni dalla concessione del contributo;
  • Non esercitano attività rientranti nell’agricoltura, nella pesca o nell’estrazione di minerali;
  • Non sono da considerarsi “imprese in difficoltà” o non essere sottoposti a procedure di insolvenza;
  • Sono in regola con le disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Che applicano contratti ai lavoratori dipendenti sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
Limiti di investimento. L’importo ammesso all’agevolazione non può essere inferiore a:
  • Euro 40.000,00 iva esclusa nel caso di partecipazione di imprese già costituite e che vogliono ampliare o modernizzare la propria attività;
  • Euro 20.000,00 iva esclusa nel caso di imprese neo-costuite.
Percentuale del contributo a fondo perduto. Nel caso di scelta della modalità sottoforma di contributo de minimis, le spese ammesse sono quelle a decorrere dal 01.01.2022 e il contributo è pari al 50% della spesa ammessa con un massimo di euro 200.000,00. Nel caso di contributo calcolato con il metodo del Regolamento di esenzione di cui al Reg. Ue 651/2014, l’importo del contributo è pari al 20% delle spese ammesse, elevato al 35% nel caso l’investimento sia realizzato nei comuni che rientrano nelle regioni svantaggiate. In questo caso il contributo massimo ottenibile è pari ad euro 250.000,00 e gli investimenti devono essere iniziati successivamente al momento di presentazione della domanda. Termini di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2023, tramite procedura informatica sul sito https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx Modalità di assegnazione del contributo. Le domande saranno valutate secondo i criteri previsti nel bando. Dall’applicazione di questi criteri scaturirà, poi, una graduatoria e i contributi saranno assegnati fino a concorrenza dell’importo messo a bando. Notizie ImpreseOggi
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Contributo di revisione biennale delle cooperative: in Gazzetta gli importi per il biennio 2023 – 2024.

Mar, 11/07/2023 - 00:16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale si stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il periodo 2023 - 2024 Il decreto, che porta la data del 26 maggio 2023, prevede le seguenti misure del contributo:   Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00   Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:   Fasce e importo Parametri   Numero soci Totale attivo (migliaia di euro) a) € 1.980,00 fino a 980 fino a 124.000 b) € 3.745,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000 c) € 6.660.00 oltre 1680 oltre 290.000 Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:   Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000   Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2022 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2022.  Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.   Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.  Modalità di versamento. Il contributo viene versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:  Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 08 ottobre 2023

 

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Contributo di revisione biennale delle cooperative: in Gazzetta gli importi per il biennio 2023 – 2024.

Mar, 11/07/2023 - 00:16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.07.2023 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale si stabilisce l’importo del contributo biennale di revisione dovuto dalle cooperative per il periodo 2023 - 2024 Il decreto, che porta la data del 26 maggio 2023, prevede le seguenti misure del contributo:   Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00   Per fatturato si intende il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale. Tale previsione riguarda le cooperative che hanno un fatturato superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo biennale dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:   Fasce e importo Parametri   Numero soci Totale attivo (migliaia di euro) a) € 1.980,00 fino a 980 fino a 124.000 b) € 3.745,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000 c) € 6.660.00 oltre 1680 oltre 290.000 Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso. Il contributo biennale di revisione dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato:   Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000   Modalità di calcolo del contributo biennale di revisione La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2022 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2022.  Esoneri e limitazioni nel pagamento del contributo biennale.   Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo biennale di revisione, sono tenute al pagamento dell’importo minimo di euro 280,00, fatte salve le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Per le cooperative di nuova costituzione il termine di pagamento è fissato entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2023.  Modalità di versamento. Il contributo viene versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da riportare sono i seguenti:  Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 08 ottobre 2023

 

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Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento fatti a favore di Università riconosciute dallo Stato.

Lun, 26/06/2023 - 22:57
Si applica l’Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento che una società privata svolge su incarico di una Università anch'essa privata e riconosciuta dallo Stato. A questa conclusione arriva la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna rispondendo a un interpello inviato su incarico di un cliente dello studio.
Nello specifico la Società ha sottoscritto un contratto nel quale offre, agli studenti dell’Università riconosciuta, un servizio di orientamento, informazione e tutoraggio per agevolare gli studenti stessi nella scelta dell’offerta formativa migliore in base alle proprie attitudini. E’ poi l’Università che provvede a pagare il corrispettivo per il servizio svolto alla SOCIETà. 
L’Agenzia delle Entrare ricorda che la disciplina dell’esenzione delle spese di istruzione è contenuta nell’art. 10 n. 20 del D.p.r. 633/72, laddove si prevede, per l’appunto, l’esclusione Iva per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di  natura non commerciale”. 
Le condizioni che la norma pone per l’esenzione sono due:
  • Le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, comprendendo anche quelle relative alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Le prestazioni devono essere rese da scuole o istituti riconosciute da pubbliche amministrazioni.
La risoluzione 100/2005 precisa che l’esenzione IVA si applica unicamente alle prestazioni rese da scuole o istituti e non ricomprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate a loro favore. Pertanto vendere un servizio o un bene a una istituzione scolastica, pubblica o privata, che applica l’esenzione IVA non fa scattare, sul venditore del servizio, l’obbligo di applicazione a sua volta dell’esenzione, come nel caso di specie. Ciò in quanto, per l’appunto, vi è la carenza dei due requisiti essenziali, visti sopra, per l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 n. 20 del Dpr 633/72.
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Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento fatti a favore di Università riconosciute dallo Stato.

Lun, 26/06/2023 - 22:57
Si applica l’Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento che una società privata svolge su incarico di una Università anch'essa privata e riconosciuta dallo Stato. A questa conclusione arriva la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna rispondendo a un interpello inviato su incarico di un cliente dello studio.
Nello specifico la Società ha sottoscritto un contratto nel quale offre, agli studenti dell’Università riconosciuta, un servizio di orientamento, informazione e tutoraggio per agevolare gli studenti stessi nella scelta dell’offerta formativa migliore in base alle proprie attitudini. E’ poi l’Università che provvede a pagare il corrispettivo per il servizio svolto alla SOCIETà. 
L’Agenzia delle Entrare ricorda che la disciplina dell’esenzione delle spese di istruzione è contenuta nell’art. 10 n. 20 del D.p.r. 633/72, laddove si prevede, per l’appunto, l’esclusione Iva per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di  natura non commerciale”. 
Le condizioni che la norma pone per l’esenzione sono due:
  • Le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, comprendendo anche quelle relative alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Le prestazioni devono essere rese da scuole o istituti riconosciute da pubbliche amministrazioni.
La risoluzione 100/2005 precisa che l’esenzione IVA si applica unicamente alle prestazioni rese da scuole o istituti e non ricomprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate a loro favore. Pertanto vendere un servizio o un bene a una istituzione scolastica, pubblica o privata, che applica l’esenzione IVA non fa scattare, sul venditore del servizio, l’obbligo di applicazione a sua volta dell’esenzione, come nel caso di specie. Ciò in quanto, per l’appunto, vi è la carenza dei due requisiti essenziali, visti sopra, per l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 n. 20 del Dpr 633/72.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione: il Comune di Rimini è fuori dai benefici previsti.

Ven, 02/06/2023 - 20:19
Sulla Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 61, noto anche come “Decreto Alluvione”, che fornisce alcuni provvedimenti proprio per fronteggiare le alluvioni che dal 01 maggio in avanti hanno caratterizzato il territorio romagnolo e marchigiano. Ambito di applicazione territoriale del Decreto Alluvione. Le previsioni contenute nel decreto sono applicabili nei confronti dei soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, hanno la sede o una unità operativa all'interno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023. In via generale le zone interessate dalle alluvioni sono quelle ricomprese nelle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Firenze e Pesaro. Tuttavia non tutti i soggetti che si trovano all'interno di questo perimetro hanno diritto ad avere le agevolazioni contenuto nel Decreto Legge. Infatti, il Decreto prevede solo alcune zone che possono essere destinatari degli aiuti.  Per la Provincia di Rimini, ad esempio, rientrano solo i Comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Per tutti i restanti Comuni, dunque, compreso Rimini, non vi è nessuna sospensione dei termini per il pagamento di imposte o mutui o rinvio di scadenze tributarie o di altro tipo   Sospensione dei termini tributari e previdenziali. E’ prevista la sospensione, dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini previsti per i versamenti che scadono in questo periodo:
  • Tributari, quali Iva, imposte sui redditi, Irap, Imu;
  • previdenziali e dell’Inail, sia personali che dei dipendenti;
  • delle ritenute alla fonte sui compensi ai professionisti e dei dipendenti;
  • delle cartelle di pagamento, sia che siano riferite a tributi o ad altro;
Oltre alla sospensione dei versamenti, è prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo sia per quanto riguarda i tributi che i contributi previdenziali. Ad esempio, è sospeso l’invio della dichiarazione Imu riferita al 2022, come sono sospesi i termini per le definizioni agevolate previste nella legge di Stabilità 2023, tra cui quelli della rottamazione e della definizione agevolata degli avvisi bonari. I versamenti sospesi saranno eseguiti, in una unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il giorno 20 novembre 2023. Sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas. E’ prevista la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 01 maggio 2023, del pagamento delle bollette relative a luce e gas, comprese quelle che hanno la scadenza nel periodo indicato. Sospensione dei termini processuali civili e penali e tributari. Le udienze relative a processi civili e penali, inizialmente previste tra il 16 e il 31 maggio 2023, presso i giudici competenti dei Tribunali di Forlì e Ravenna, sono rinviate d’ufficio dopo il 31 maggio, salvo quelle che si sono regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Nel periodo 16 – 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini nei procedimenti civili aperti presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Se il decorso del termine ha inizio nel periodo indicato, questo è posticipato alla fine del periodo. Nel periodo 01 maggio – 31 luglio 2023, sono sospesi tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto riguardante i giudizi tributari, compresi quelli riguardanti gli atti introduttivi del giudizio o per la proposizione dei ricorsi. Questa sospensione vale nel caso in cui almeno una parte ha sede legale o unità produttiva all’interno dei Comuni di cui all’Allegato 1. Contributi ai lavoratori autonomi. E’ riconosciuto un contributo a favore dei lavoratori autonomi e dei co.co.co, che alla data del 01 maggio 2023 risiedono, hanno domicilio oppure operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività in virtù degli avversi eventi climatici. Questo contributo, previsto per il periodo 01 maggio – 31 agosto, è pari ad euro 500,00 per ogni periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque non potrà essere superiore, complessivamente, ad euro 3.000,00. L’indennità sarà erogata dall’Inps e la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata. Altre sospensione dei termini a favore delle imprese. Per le imprese che alla data del 01 maggio 2023 hanno la sede operativa nei comuni indicati nell’Allegato 1, sono sospesi per il periodo 01 maggio – 30 giugno 2023 i seguenti adempimenti:
  • versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • adempimenti contabili o societari che scadono entro il 30 giugno 2023;
  • sospensione del pagamento dei mutui, finanziamenti e leasing di qualsiasi genere, erogate da banche o altri intermediari finanziari;
Sono altresì sospesi i termini riguardanti gli obblighi delle imprese a presentare atti o documenti alle Camere di Commercio (esempio: nomina nuovo amministratore, deposito di bilancio eccetera). La sospensione opera nel periodo 01 maggio 2023 – 31 luglio 2023. Notizie ImpreseOggi
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione: il Comune di Rimini è fuori dai benefici previsti.

Ven, 02/06/2023 - 20:19
Sulla Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 61, noto anche come “Decreto Alluvione”, che fornisce alcuni provvedimenti proprio per fronteggiare le alluvioni che dal 01 maggio in avanti hanno caratterizzato il territorio romagnolo e marchigiano. Ambito di applicazione territoriale del Decreto Alluvione. Le previsioni contenute nel decreto sono applicabili nei confronti dei soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, hanno la sede o una unità operativa all'interno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023. In via generale le zone interessate dalle alluvioni sono quelle ricomprese nelle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Firenze e Pesaro. Tuttavia non tutti i soggetti che si trovano all'interno di questo perimetro hanno diritto ad avere le agevolazioni contenuto nel Decreto Legge. Infatti, il Decreto prevede solo alcune zone che possono essere destinatari degli aiuti.  Per la Provincia di Rimini, ad esempio, rientrano solo i Comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Per tutti i restanti Comuni, dunque, compreso Rimini, non vi è nessuna sospensione dei termini per il pagamento di imposte o mutui o rinvio di scadenze tributarie o di altro tipo   Sospensione dei termini tributari e previdenziali. E’ prevista la sospensione, dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini previsti per i versamenti che scadono in questo periodo:
  • Tributari, quali Iva, imposte sui redditi, Irap, Imu;
  • previdenziali e dell’Inail, sia personali che dei dipendenti;
  • delle ritenute alla fonte sui compensi ai professionisti e dei dipendenti;
  • delle cartelle di pagamento, sia che siano riferite a tributi o ad altro;
Oltre alla sospensione dei versamenti, è prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo sia per quanto riguarda i tributi che i contributi previdenziali. Ad esempio, è sospeso l’invio della dichiarazione Imu riferita al 2022, come sono sospesi i termini per le definizioni agevolate previste nella legge di Stabilità 2023, tra cui quelli della rottamazione e della definizione agevolata degli avvisi bonari. I versamenti sospesi saranno eseguiti, in una unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il giorno 20 novembre 2023. Sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas. E’ prevista la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 01 maggio 2023, del pagamento delle bollette relative a luce e gas, comprese quelle che hanno la scadenza nel periodo indicato. Sospensione dei termini processuali civili e penali e tributari. Le udienze relative a processi civili e penali, inizialmente previste tra il 16 e il 31 maggio 2023, presso i giudici competenti dei Tribunali di Forlì e Ravenna, sono rinviate d’ufficio dopo il 31 maggio, salvo quelle che si sono regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Nel periodo 16 – 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini nei procedimenti civili aperti presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Se il decorso del termine ha inizio nel periodo indicato, questo è posticipato alla fine del periodo. Nel periodo 01 maggio – 31 luglio 2023, sono sospesi tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto riguardante i giudizi tributari, compresi quelli riguardanti gli atti introduttivi del giudizio o per la proposizione dei ricorsi. Questa sospensione vale nel caso in cui almeno una parte ha sede legale o unità produttiva all’interno dei Comuni di cui all’Allegato 1. Contributi ai lavoratori autonomi. E’ riconosciuto un contributo a favore dei lavoratori autonomi e dei co.co.co, che alla data del 01 maggio 2023 risiedono, hanno domicilio oppure operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività in virtù degli avversi eventi climatici. Questo contributo, previsto per il periodo 01 maggio – 31 agosto, è pari ad euro 500,00 per ogni periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque non potrà essere superiore, complessivamente, ad euro 3.000,00. L’indennità sarà erogata dall’Inps e la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata. Altre sospensione dei termini a favore delle imprese. Per le imprese che alla data del 01 maggio 2023 hanno la sede operativa nei comuni indicati nell’Allegato 1, sono sospesi per il periodo 01 maggio – 30 giugno 2023 i seguenti adempimenti:
  • versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • adempimenti contabili o societari che scadono entro il 30 giugno 2023;
  • sospensione del pagamento dei mutui, finanziamenti e leasing di qualsiasi genere, erogate da banche o altri intermediari finanziari;
Sono altresì sospesi i termini riguardanti gli obblighi delle imprese a presentare atti o documenti alle Camere di Commercio (esempio: nomina nuovo amministratore, deposito di bilancio eccetera). La sospensione opera nel periodo 01 maggio 2023 – 31 luglio 2023. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Lun, 01/05/2023 - 20:02
Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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Ven, 31/03/2023 - 23:00
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Patrimonio artistico ed ecclesiastico europeo, bene comune. Il tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici

Ven, 31/03/2023 - 22:55

Estratto dall'intervento che il dott. Giovanni Benaglia ha tenuto sul tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici all'interno del Convegno, tenutosi il  26 novembre 2022 presso l'Auditorium della Conferenza episcopale italiana in Roma, sulle opportunità e sfide del Pnrr. L'incontro è stato organizzato da «Arte Fede» e Cast dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza episcopale italiana.

 

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Ven, 31/03/2023 - 22:55

Estratto dall'intervento che il dott. Giovanni Benaglia ha tenuto sul tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici all'interno del Convegno, tenutosi il  26 novembre 2022 presso l'Auditorium della Conferenza episcopale italiana in Roma, sulle opportunità e sfide del Pnrr. L'incontro è stato organizzato da «Arte Fede» e Cast dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza episcopale italiana.

 

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

Dom, 26/03/2023 - 15:46

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

Dom, 26/03/2023 - 15:46

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dom, 12/03/2023 - 15:56
Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge. Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento. L’AGEVOLAZIONE Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir. La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese. CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo. Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante. L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.   Notizie ImpreseOggi
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