Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.
L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.
Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.
I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:
L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:
- investimento.
Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:
In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.
- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.
BENEFICIARI
Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
DOMANDA E TERMINI
Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:
Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.
Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.
L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.
Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.
I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:
L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:
- investimento.
Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:
In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.
- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.
BENEFICIARI
Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
DOMANDA E TERMINI
Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:
Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.
Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia.
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Con la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.
L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/
L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.
Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.
Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.
Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.
Notizie ImpreseOggiCon la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.
L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/
L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.
Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.
Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.
Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.
Notizie ImpreseOggiLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
(Corte Costituzionale n. 41/2018)
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
(Corte Costituzionale n. 41/2018)
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiAlla fine il rinvio c’è stato. Anche se non in forma esplicita, la proroga è desumibile da una serie di quesiti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
Lo stesso MISE rileva, come peraltro già sottolineato nel nostro precedente articolo, che la norma contiene elementi di incongruenza che necessita di alcune precisazioni.
In particolare si sofferma sulla corretta individuazione dei soggetti competenti a vigilare sul corretto rispetto della norma, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, e su quali soggetti applicare le sanzioni previsti.
“La richiesta di chiarimenti è stata fatta a ridosso della scadenza e, quindi, non otterrà di certo la risposta in tempo utile” commenta Giovanni Benaglia, il socio dello studio che si occupa del mondo del No Profit. “E’ lecito, quindi, a questo punto supporre che possa essere considerata superata la necessità di provvedere alla pubblicazione entro il 28 febbraio 2018”. Una proroga di fatto, quindi, che può essere supportata anche dalla nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540, nella quale si legge che la diversa interpretazone secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
“E’ interessante notare come anche il Mise sposi questa linea interpretativa” prosegue Benaglia “e arriva alla medesima conclusione del Ministero del Lavoro: applicare al 2017 la norma è, di fatto, una violazione non solo del principio generale dell’irretroattività della norma ma è anche una violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ pur vero che la norma è in vigore da Agosto 2017, ma è altrettanto vero che gli operatori si ritroverebbero a raccogliere dati per un periodo in cui la norma non era in vigore”.
Curioso, infine, il fatto che è lo stesso Ministero ad ammettere che non sa quali sono i soggetti destinatari della sanzione. Per come è scritta la norma, infatti, pare che siano solo le imprese che non pubblicano i dati nella nota integrativa. Tale considerazione scaturisce dal fatto che il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.
“La chiarezza delle norme e dei termini non appartiene alla Pubblica Amministrazione” conclude Giovanni Benaglia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti Allegati: Nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540Alla fine il rinvio c’è stato. Anche se non in forma esplicita, la proroga è desumibile da una serie di quesiti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
Lo stesso MISE rileva, come peraltro già sottolineato nel nostro precedente articolo, che la norma contiene elementi di incongruenza che necessita di alcune precisazioni.
In particolare si sofferma sulla corretta individuazione dei soggetti competenti a vigilare sul corretto rispetto della norma, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, e su quali soggetti applicare le sanzioni previsti.
“La richiesta di chiarimenti è stata fatta a ridosso della scadenza e, quindi, non otterrà di certo la risposta in tempo utile” commenta Giovanni Benaglia, il socio dello studio che si occupa del mondo del No Profit. “E’ lecito, quindi, a questo punto supporre che possa essere considerata superata la necessità di provvedere alla pubblicazione entro il 28 febbraio 2018”. Una proroga di fatto, quindi, che può essere supportata anche dalla nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540, nella quale si legge che la diversa interpretazone secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
“E’ interessante notare come anche il Mise sposi questa linea interpretativa” prosegue Benaglia “e arriva alla medesima conclusione del Ministero del Lavoro: applicare al 2017 la norma è, di fatto, una violazione non solo del principio generale dell’irretroattività della norma ma è anche una violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ pur vero che la norma è in vigore da Agosto 2017, ma è altrettanto vero che gli operatori si ritroverebbero a raccogliere dati per un periodo in cui la norma non era in vigore”.
Curioso, infine, il fatto che è lo stesso Ministero ad ammettere che non sa quali sono i soggetti destinatari della sanzione. Per come è scritta la norma, infatti, pare che siano solo le imprese che non pubblicano i dati nella nota integrativa. Tale considerazione scaturisce dal fatto che il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.
“La chiarezza delle norme e dei termini non appartiene alla Pubblica Amministrazione” conclude Giovanni Benaglia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti Allegati: Nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540Ancora poche ore a disposizione degli Enti, delle Cooperative sociali e delle Onlus in genere per adempiere all’obbligo imposto con la Legge 04/08/2017, n. 124.
L’art. 1 comma 125 prevede, infatti, che “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” dalle pubbliche amministrazioni largamente intese (cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni) nonché le controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate) nell’anno precedente.
L'onere della pubblicazione non riguarda solo gli Enti associativi e le Onlus. Infatti, tutte le imprese che usufruiscono di finanziamenti di carattere pubblico come sopra indicati, saranno obbligati a riportare i medesimi dati “nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”.
L'obbligo non scatta qualora l'importo dei finanziamenti sia inferiore ai 10.000 euro. La sanzione per l'omessa indicazione, nel sito internet e nei documenti di bilancio, è salatissima: “l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate” (comma 126).
“La norma ha degli evidenti caratteri di criticità”, afferma il dott. Giovanni Benaglia che per conto dello studio segue il mondo delle Onlus e del No profit. “Innanzitutto non si comprende da quando decorre. Nel disposto normativo si fa riferimento, infatti, a una generica affermazione del tipo “a decorrere da”, facendo presupporre che l'obbligo scatti dal 2018 e quindi la pubblicazione deve avvenire a febbraio 2019. Noi consigliamo, stante le sanzioni comunque elevate, di adottare un comportamento cautelativo e adempiere già all'obbligo a partire da quest'anno. La seconda criticità”, continua Benaglia, “riguarda il fatto di quali importi debbano essere indicati, se solo i contributi per l'attività sociale oppure anche quelli derivanti da appalti pubblici. Anche qui consigliamo un comportamento prudente: la norma parla “di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” lasciando intendere che va indicato tutto, compreso, quindi, anche ciò che deriva da appalti o servizi svolti per conto dei soggetti pubblici”.
“Infine consiglio prudenza anche a quelle società che non rientrano nel novero del No Profit: anche la normale Srl, magari unipersonale, deve adempiere all'obbligo indicando gli importi nella nota integrativa: la dimenticanza, come abbiamo visto, può costare cara”.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Ancora poche ore a disposizione degli Enti, delle Cooperative sociali e delle Onlus in genere per adempiere all’obbligo imposto con la Legge 04/08/2017, n. 124.
L’art. 1 comma 125 prevede, infatti, che “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” dalle pubbliche amministrazioni largamente intese (cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni) nonché le controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate) nell’anno precedente.
L'onere della pubblicazione non riguarda solo gli Enti associativi e le Onlus. Infatti, tutte le imprese che usufruiscono di finanziamenti di carattere pubblico come sopra indicati, saranno obbligati a riportare i medesimi dati “nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”.
L'obbligo non scatta qualora l'importo dei finanziamenti sia inferiore ai 10.000 euro. La sanzione per l'omessa indicazione, nel sito internet e nei documenti di bilancio, è salatissima: “l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate” (comma 126).
“La norma ha degli evidenti caratteri di criticità”, afferma il dott. Giovanni Benaglia che per conto dello studio segue il mondo delle Onlus e del No profit. “Innanzitutto non si comprende da quando decorre. Nel disposto normativo si fa riferimento, infatti, a una generica affermazione del tipo “a decorrere da”, facendo presupporre che l'obbligo scatti dal 2018 e quindi la pubblicazione deve avvenire a febbraio 2019. Noi consigliamo, stante le sanzioni comunque elevate, di adottare un comportamento cautelativo e adempiere già all'obbligo a partire da quest'anno. La seconda criticità”, continua Benaglia, “riguarda il fatto di quali importi debbano essere indicati, se solo i contributi per l'attività sociale oppure anche quelli derivanti da appalti pubblici. Anche qui consigliamo un comportamento prudente: la norma parla “di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” lasciando intendere che va indicato tutto, compreso, quindi, anche ciò che deriva da appalti o servizi svolti per conto dei soggetti pubblici”.
“Infine consiglio prudenza anche a quelle società che non rientrano nel novero del No Profit: anche la normale Srl, magari unipersonale, deve adempiere all'obbligo indicando gli importi nella nota integrativa: la dimenticanza, come abbiamo visto, può costare cara”.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Nella procedura d'esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE) l'accertamento del rischio connesso a trattamenti inumani impone di privilegiare i diritti umani fondamentali rispetto al principio di collaborazione.
Se lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, va al contempo salvaguardata la possibilità della realizzazione della consegna stessa, consentendo entro un tempo ragionevole allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio. Qualora sulla base delle informazioni fornite non venga escluso tale rischio, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata ma non può essere abbandonata e ne va informato Eurojus (cfr sent. Lanigan, C-237/15 PPU, 16 luglio 2015). Se l'esistenza del rischio non potrà essere esclusa in un tempo ragionevole, l'autorità potrà allora decidere se porre fino alla procedura di consegna, dovendosi in tal caso privilegiare, rispetto al principio di collaborazione, il rispetto dei diritti umani fondamentali.
(Cass. penale, II sezione, n. 8277/2018)
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiNella procedura d'esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE) l'accertamento del rischio connesso a trattamenti inumani impone di privilegiare i diritti umani fondamentali rispetto al principio di collaborazione.
Se lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, va al contempo salvaguardata la possibilità della realizzazione della consegna stessa, consentendo entro un tempo ragionevole allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio. Qualora sulla base delle informazioni fornite non venga escluso tale rischio, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata ma non può essere abbandonata e ne va informato Eurojus (cfr sent. Lanigan, C-237/15 PPU, 16 luglio 2015). Se l'esistenza del rischio non potrà essere esclusa in un tempo ragionevole, l'autorità potrà allora decidere se porre fino alla procedura di consegna, dovendosi in tal caso privilegiare, rispetto al principio di collaborazione, il rispetto dei diritti umani fondamentali.
(Cass. penale, II sezione, n. 8277/2018)
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiMassimiliano, ristoratore di Torino, l'anno scorso ha trovato il coraggio di denunciare il proprio strozzino. Era diventato vittima di un usuraio, il quale gli prestava denaro applicando tassi di interesse mensili del 15%. La situazione era precipatata in pochi mesi: in tre anni, per i 25mila euro che Massimiliano aveva richiesto, era stato poi costretto a riconsegnarne indietro 150mila. La vittima si è quindi rivolta a Confesercenti e da qui è entrata in contatto con lo sportello legale di Sos Impresa, che si occupa di tutelare e assistere le vittime di usura ed estorsione. La difesa è stata affidata all'Avv. Davide Grassi di Rimini, da anni legale di Sos Impresa in processi di usura e criminalità organizzata nel nord e centro Italia. L'avvocato dell'imputato ha presentato istanza di patteggiamento concordata con il Pubblico Ministero (4 anni e 4 mesi), ma al contempo c'è stata l'offerta di risarcimento a favore della vittima, pari a 50mila euro.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiMassimiliano, ristoratore di Torino, l'anno scorso ha trovato il coraggio di denunciare il proprio strozzino. Era diventato vittima di un usuraio, il quale gli prestava denaro applicando tassi di interesse mensili del 15%. La situazione era precipatata in pochi mesi: in tre anni, per i 25mila euro che Massimiliano aveva richiesto, era stato poi costretto a riconsegnarne indietro 150mila. La vittima si è quindi rivolta a Confesercenti e da qui è entrata in contatto con lo sportello legale di Sos Impresa, che si occupa di tutelare e assistere le vittime di usura ed estorsione. La difesa è stata affidata all'Avv. Davide Grassi di Rimini, da anni legale di Sos Impresa in processi di usura e criminalità organizzata nel nord e centro Italia. L'avvocato dell'imputato ha presentato istanza di patteggiamento concordata con il Pubblico Ministero (4 anni e 4 mesi), ma al contempo c'è stata l'offerta di risarcimento a favore della vittima, pari a 50mila euro.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiSull'ultimo numero della newsletter del Consorzio Sociale Romagnolo è apparsa l'intervista al dott. Giovanni Benaglia, nominato consigliere di amministrazione nel maggio scorso dopo aver ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di sindaco revisore. Il Consorzio Sociale Romagnolo è una realtà che raggruppa più di 40 cooperative sociali che svolgono attività di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tra i temi trattati nell'intervista quello relativo al fatto che la cooperazione sociale è una opportunità per la collettività e non certo assistenzialismo.
"Da dieci anni a questa parte mi si è aperto un mondo, che è quello del reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", afferma il dott. Benaglia. "La vera ricchezza che si produce in questo mondo non sono gli utili a fine anno di un proprietario d’impresa, ma la crescita delle persone, soprattutto svantaggiate, che ci lavorano dentro. Persone che, se non avessero questa opportunità, sarebbero consegnate all’emarginazione e alla ghettizzazione"
Notizie ImpreseOggi
Sull'ultimo numero della newsletter del Consorzio Sociale Romagnolo è apparsa l'intervista al dott. Giovanni Benaglia, nominato consigliere di amministrazione nel maggio scorso dopo aver ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di sindaco revisore. Il Consorzio Sociale Romagnolo è una realtà che raggruppa più di 40 cooperative sociali che svolgono attività di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tra i temi trattati nell'intervista quello relativo al fatto che la cooperazione sociale è una opportunità per la collettività e non certo assistenzialismo.
"Da dieci anni a questa parte mi si è aperto un mondo, che è quello del reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", afferma il dott. Benaglia. "La vera ricchezza che si produce in questo mondo non sono gli utili a fine anno di un proprietario d’impresa, ma la crescita delle persone, soprattutto svantaggiate, che ci lavorano dentro. Persone che, se non avessero questa opportunità, sarebbero consegnate all’emarginazione e alla ghettizzazione"
Notizie ImpreseOggi
Con sentenza n. 31345/17 (deposito del 22 giugno 2017) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano la questione controversa del concetto di “privata dimora”, in particolare nel reato di furto in abitazione 624-bis c.p., affermando che ai fini della configurabilità del predetto reato “rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.”
La vicenda traeva origine da un ricorso per Cassazione avverso la condanna in appello nei confronti di un soggetto condannato con rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma n. 2 c.p. in quanto si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale, asportando denaro e una macchina fotografica. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione del più grave delitto di furto in applicazione in luogo di quello “semplice”.
Ravvisata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, la questione è passata alle Sezioni Unite. Accanto ad un primo orientamento che intende la privata dimora come luogo dove vengano svolti atti della vita privata (quindi anche attività lavorative, culturali, professionali politiche), vi è un secondo orientamento che ritiene esulino dal concetto di privata dimora quei luoghi che consentano l’accesso al pubblico. Esistono poi ulteriori orientamenti “intermedi” che valorizzano altri criteri (l’occasionalità della presenza del proprietario in quei luoghi, l’orario di apertura, etc.).
Dopo aver preso atto di questa pluralità di orientamenti, le SS.UU. dichiarano immediatamente che l’ampliamento della nozione propugnato dal primo orientamento, sia eccessivo e contrasti sia col dato letterale della norma che con ogni interpretazione sistematica.
La nozione di “privata dimora” è certamente più ampia di quella di abitazione, specificano però i Giudici. Il riferimento deve essere inteso a quello di luogo adibito a svolgimento di atti della vita privata, non limitati soltanto a quelli della vita familiare o intima (propri dell’abitazione). Chi giudica – aggiunge la Corte – non deve rinunciare ad compiere ulteriori approfondimenti sulla natura e sull’utilizzo di tali luoghi.
Certamente errato è invece far dipendere l’applicazione della norma e di un trattamento sanzionatorio più grave (l’art. 624-bis. c.p.) da elementi “vaghi, incerti e occasionali” (come ritengono gli orientamenti intermedi) come la presenza o meno di persone durante il fatto o la circostanza che esso sia avvenuto nell’orario di apertura e chiusura, accettando così una sorta di “tutela ad intermittenza” (Cass. sez. V, n. 428/2015).
Le Sezioni Unite riportano al centro della discussione la ratio della norma, nel momento in cui fu pensata ed introdotta dal legislatore: la tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione. Luoghi che abbiano dunque le stesse caratteristiche dell’abitazione in termini di riservatezza e non accessibilità da parte di terzi senza il consenso del proprietario.
Facendo leva sull’interpretazione che offre la giurisprudenza costituzionale (in riferimento all’art. 14 della Carta) e al concetto di “domicilio”, le Sezioni Unite delineano così la nozione di privata dimora sulla base di alcuni indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, attività professionale e lavoro in genere); durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo da parte di terzi senza consenso.
Quando, dunque, poter applicare la nozione di “privata dimora” contenuta nell’art. 624-bis in relazione ai luoghi di lavoro? E’ indiscutibile – premettono le Sezioni Unite – che che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. Ma ciò non è sufficiente. I luoghi di lavoro, infatti, sono accessibili ad una pluralità di persone anche senza l’autorizzazione del titolare. Sono pertanto esposti all’intrusione altrui e ciò significa che è fuori luogo parlare di riservatezza e tutela della sfera privata. Di conseguenza, potrà esser riconosciuta la funzione di privata dimora solo in quei luoghi (o parte di essi) dove il soggetto compie atti della vita privata in modo riservato e precludendo accesso a terzi: retrobottega, bagni privati, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale, etc.
Nel caso di specie, non risultava che gli oggetti sottratti si trovassero in un’area riservata (il denaro nella cassa e la macchina fotografica sul tavolo). Pertanto, la Corte di Cassazione ha correttamente riqualificato il fatto in furto semplice (ancorché aggravato dall’aver usato violenza sulle cose, in quanto vi era stata un’effrazione), annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per rideterminare la pena.
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Con sentenza n. 31345/17 (deposito del 22 giugno 2017) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano la questione controversa del concetto di “privata dimora”, in particolare nel reato di furto in abitazione 624-bis c.p., affermando che ai fini della configurabilità del predetto reato “rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.”
La vicenda traeva origine da un ricorso per Cassazione avverso la condanna in appello nei confronti di un soggetto condannato con rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma n. 2 c.p. in quanto si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale, asportando denaro e una macchina fotografica. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione del più grave delitto di furto in applicazione in luogo di quello “semplice”.
Ravvisata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, la questione è passata alle Sezioni Unite. Accanto ad un primo orientamento che intende la privata dimora come luogo dove vengano svolti atti della vita privata (quindi anche attività lavorative, culturali, professionali politiche), vi è un secondo orientamento che ritiene esulino dal concetto di privata dimora quei luoghi che consentano l’accesso al pubblico. Esistono poi ulteriori orientamenti “intermedi” che valorizzano altri criteri (l’occasionalità della presenza del proprietario in quei luoghi, l’orario di apertura, etc.).
Dopo aver preso atto di questa pluralità di orientamenti, le SS.UU. dichiarano immediatamente che l’ampliamento della nozione propugnato dal primo orientamento, sia eccessivo e contrasti sia col dato letterale della norma che con ogni interpretazione sistematica.
La nozione di “privata dimora” è certamente più ampia di quella di abitazione, specificano però i Giudici. Il riferimento deve essere inteso a quello di luogo adibito a svolgimento di atti della vita privata, non limitati soltanto a quelli della vita familiare o intima (propri dell’abitazione). Chi giudica – aggiunge la Corte – non deve rinunciare ad compiere ulteriori approfondimenti sulla natura e sull’utilizzo di tali luoghi.
Certamente errato è invece far dipendere l’applicazione della norma e di un trattamento sanzionatorio più grave (l’art. 624-bis. c.p.) da elementi “vaghi, incerti e occasionali” (come ritengono gli orientamenti intermedi) come la presenza o meno di persone durante il fatto o la circostanza che esso sia avvenuto nell’orario di apertura e chiusura, accettando così una sorta di “tutela ad intermittenza” (Cass. sez. V, n. 428/2015).
Le Sezioni Unite riportano al centro della discussione la ratio della norma, nel momento in cui fu pensata ed introdotta dal legislatore: la tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione. Luoghi che abbiano dunque le stesse caratteristiche dell’abitazione in termini di riservatezza e non accessibilità da parte di terzi senza il consenso del proprietario.
Facendo leva sull’interpretazione che offre la giurisprudenza costituzionale (in riferimento all’art. 14 della Carta) e al concetto di “domicilio”, le Sezioni Unite delineano così la nozione di privata dimora sulla base di alcuni indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, attività professionale e lavoro in genere); durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo da parte di terzi senza consenso.
Quando, dunque, poter applicare la nozione di “privata dimora” contenuta nell’art. 624-bis in relazione ai luoghi di lavoro? E’ indiscutibile – premettono le Sezioni Unite – che che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. Ma ciò non è sufficiente. I luoghi di lavoro, infatti, sono accessibili ad una pluralità di persone anche senza l’autorizzazione del titolare. Sono pertanto esposti all’intrusione altrui e ciò significa che è fuori luogo parlare di riservatezza e tutela della sfera privata. Di conseguenza, potrà esser riconosciuta la funzione di privata dimora solo in quei luoghi (o parte di essi) dove il soggetto compie atti della vita privata in modo riservato e precludendo accesso a terzi: retrobottega, bagni privati, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale, etc.
Nel caso di specie, non risultava che gli oggetti sottratti si trovassero in un’area riservata (il denaro nella cassa e la macchina fotografica sul tavolo). Pertanto, la Corte di Cassazione ha correttamente riqualificato il fatto in furto semplice (ancorché aggravato dall’aver usato violenza sulle cose, in quanto vi era stata un’effrazione), annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per rideterminare la pena.
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Si potrebbe riassumere con il proverbiale “chi rompe paga” la sentenza che ha visto condannare l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali a favore di un contribuente difeso dal dott. Giovanni Benaglia.
“Seguiamo da anni il contenzioso tributario, con esiti sempre positivi” esordisce il socio dello studio. “Nello specifico il caso trae origine da un appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo grado che dichiarava illegittimo un avviso di accertamento che contestava l’omissione di una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di terreno edificabile”.
In primo grado il cliente, sempre difeso dallo studio, aveva ottenuto ragione e aveva respinto l’esosa richiesta avanzata dall’Agenzia delle Entrate. In secondo grado l’Ufficio, dopo aver fatto ricorso e costretto il contribuente nuovamente a difendersi, ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamento pretendendo, però, di compensare le spese di giudizio.
“Di fronte a questa palese ingiustizia ci siamo opposti e i Giudici di Secondo grado ci hanno dato ragione: come da noi sostenuto l’annullamento di un avviso di accertamento in pendenza di giudizio rientra nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per motivi diversi rispetto a quelli previsti per legge. Quindi, l’Agenzia delle Entrate deve pagare le spese di giudizio del contribuente”.
Su questo tema, tra l’altro, il dott. Benaglia ha incentrato il commento apparso sul numero 25/2017 della rivista IL FISCO, prestigioso settimanale di approfondimento per professionisti e imprese con il quale il dottor Benaglia collabora già da diversi anni. Nel commento viene approfondito anche l’annosa questione del pagamento delle spese di lite le quali, prima della recente introduzione della riforma del 2015, venivano sovente compensate tra le parti sulla base di una supposta, ma mai provata, “complessità del caso trattato”.
Notizie ImpreseOggiSi potrebbe riassumere con il proverbiale “chi rompe paga” la sentenza che ha visto condannare l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali a favore di un contribuente difeso dal dott. Giovanni Benaglia.
“Seguiamo da anni il contenzioso tributario, con esiti sempre positivi” esordisce il socio dello studio. “Nello specifico il caso trae origine da un appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo grado che dichiarava illegittimo un avviso di accertamento che contestava l’omissione di una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di terreno edificabile”.
In primo grado il cliente, sempre difeso dallo studio, aveva ottenuto ragione e aveva respinto l’esosa richiesta avanzata dall’Agenzia delle Entrate. In secondo grado l’Ufficio, dopo aver fatto ricorso e costretto il contribuente nuovamente a difendersi, ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamento pretendendo, però, di compensare le spese di giudizio.
“Di fronte a questa palese ingiustizia ci siamo opposti e i Giudici di Secondo grado ci hanno dato ragione: come da noi sostenuto l’annullamento di un avviso di accertamento in pendenza di giudizio rientra nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per motivi diversi rispetto a quelli previsti per legge. Quindi, l’Agenzia delle Entrate deve pagare le spese di giudizio del contribuente”.
Su questo tema, tra l’altro, il dott. Benaglia ha incentrato il commento apparso sul numero 25/2017 della rivista IL FISCO, prestigioso settimanale di approfondimento per professionisti e imprese con il quale il dottor Benaglia collabora già da diversi anni. Nel commento viene approfondito anche l’annosa questione del pagamento delle spese di lite le quali, prima della recente introduzione della riforma del 2015, venivano sovente compensate tra le parti sulla base di una supposta, ma mai provata, “complessità del caso trattato”.
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