“Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito […].In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”.
Con queste parole, tratte dal Vangelo di Matteo il dott. Benaglia, socio dello studio GRASSI BENAGLIA MORETTI, ha iniziato il tradizionale augurio rivolto ai suoi clienti per le festività natalizia.
Il messaggio, quest’anno, è improntato sul tema della rinascita e della ricostruzione della città di Rimini, martoriata e straziata dalle bombe durante la Seconda Guerra Mondiale. L’occasione è il 70° anniversario della nascita della Repubblica.
Il tradizionale augurio è accompagnato con un dono, anch’esso rivolto ai clienti: una pubblicazione dal titolo “PIU’ GRANDE, PIU’ BELLA PIU’ PROSPERA – Rimini: la rinascita civile e umana (01 dicembre 1945 –- 01 novembre 1946) che riproduce, al suo interno, la copia della comunicazione originale del Sindaco che annuncia la fine della guerra, la relazione tenuta dal Sindaco durante l’insediamento della Consulta Comunale e, infine, la copia del discorso tenuto, sempre dal Sindaco, al ricostituito Consiglio Comunale. La pubblicazione è introdotta da un testo del Prof. Bagnaresi Davide, che racconta la difficile ricostruzione di una Città martoriata dalla guerra.
Scrive Benaglia, nella sua lettera: “Un esercizio di memoria storica che non vuole solo ricordare ma che vuole anche essere monito per non ripetere gli errori. Non dobbiamo mai scordarci, infatti, che la tragedia che abbiamo vissuto 70 anni fa è accaduta perché a un certo punto, invece di costruire ponti, abbiamo iniziato a costruire dei muri tra le persone. La stessa cosa che stiamo facendo oggi con le migliaia di donne e uomini che vengono a bussare, quotidianamente, alle nostre porte perché la vita nei loro Paesi non è più sostenibile. I nostri nonni e i nostri genitori hanno avuto la fortuna di poter rivivere la loro rinascita sulla propria terra. Le persone che sbarcano o muoiono sulle rive del nostro mare hanno l’occasione di rinascere solo lontano dalla propria casa. Alla tragedia della miseria si aggiunge quella dell’abbandono dei propri affetti. Nonostante questo, ogni giorno attraversano il mare cercando una vita migliore”.
Il dott. Benaglia si augura che il 2017 sia l’anno in cui “ciascuno di noi incominci, nel proprio piccolo, a buttare giù i muri, a dare un’occasione di rinascita anche alle nostre sorelle e fratelli più lontani e di impegnarci a combattere qualsiasi discriminazione di razza, di religione, di idee politiche, perché alla fine tutti noi apparteniamo a un unico genere che è quello umano”.
Chi volesse ricevere copia della pubblicazione può inoltrare la propria richiesta all’indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it.
Notizie ImpreseOggi
Un giovane sammaurese, a processo per aver accoltellato due ragazzi, è stato condannato a 5 anni per lesioni. La Procura aveva chiesto 10 anni e mezzo per tentato omicidio.
Il ragazzo - difeso dagli avvocati Davide Grassi e Gaia Galeazzi - era stato inizialmente arrestato a fine dicembre 2015 e finito a processo davanti al Tribunale di Ravenna con l'accusa di tentato omicidio. Secondo il Pubblico Ministero, la notte di Santo Stefano del 2015 avrebbe ferito due ragazzi nei pressi di locali da ballo della zona. Il 24 gennaio, al termine dell'istruttoria, il Collegio del Tribunale Penale di Ravenna ha tuttavia parzialmente accolto le richieste degli avvocati difensori, derubricando il reato a lesioni aggravate e condannando l'imputato alla pena di 5 anni e 6 mesi.
Il 27enne, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, è stato scarcerato e si trova ora agli arresti domiciliari.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiLunedì 19 dicembre (dalle 15 alle 18), l'Avv. Patrick Wild, collaboratore dello Studio Grassi Benaglia Moretti, sarà a Bellaria Igea Marina (RN) per curare un incontro di formazione gratuito, rivolto principalmente ad amministratori e dipendenti pubblici, sul fenomeno della corruzione, la l. 190/2012, il whistleblowing, il ruolo di A.N.A.C., la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, etc.
Sarà un'occasione per fare il punto in tema di anticorruzione e di adempimenti obbligatori in capo ad amministrazioni e Responsabile Anticorruzione, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro la Corruzione e la pubblicazione dell'ultimo rapporto del GRECO sull'Italia.
L'evento è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e promosso dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, il FISU (Forum Italiano Sicurezza Urbana) e il Comune di Bellaria Igea Marina
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiChi installa videocamere o dispositivi per controllare i dipendenti, senza previo accordo con i sindacati, commette un reato. Anche a seguito dei decreti attuativi del Jobs Act.
Lo ha stabilito la terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 51897 ud. 08/09/2016 - deposito del 06/12/2016), relativamente al caso di una donna che presso il proprio distributore di benzina aveva fatto installare, senza però darne avviso, delle telecamere per controllare i propri dipendenti. Gli agenti accertatori avevano contestato il reato previsto dagli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori ed il Tribunale, in primo grado, aveva condannato la rappresentante legale dell'azienda. Veniva dunque proposto ricorso per Cassazione, rigettato tuttavia dalla Suprema Corte.
La terza Sezione ha ricordato come il decreto 23/2015, attuativo di alcune deleghe contenute nel Jobs Act, abbia modificato la L. 300/70, "rimodulando la fattispecie che prevede il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre degli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e di quelli utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" e che dunque sussiste continuità di illecito, anche a seguito delle modifiche normative.
Gli Ermellini hanno specificato che tale condotta non costituiva un legittimo esercizio di chi intende tutelare il patrimonio aziendale, giudicando al contrario lesive "le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore".
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Il Tribunale di Milano ha condannato un'intera famiglia, accusata di tentata estorsione ai danni di un imprenditore. Risarcimento alle parti civili, tra cui SOS IMPRESA.
Le indagini prima e il processo poi hanno permesso di accertare come un'intera famiglia - tra cui il padre, soggetto già coinvolto in attività criminali di storici boss insediati a Quarto Oggiaro - avesse posto in atto un'attività estorsiva (riconosciuta dai giudici nella forma del tentativo) nei confronti di un imprenditore attivo in Lombardia nel settore delle pulizie. Le minacce erano finalizzate ad acquisire quote della società della vittima, per poi sostituirsi del tutto al legittimo proprietario. A quest'ultimo venivano imposta inoltre l'assunzione di diversi operai, tutti pregiudicati. L'imprenditore (difeso dall'Avvocato riminese Davide Grassi), tuttavia, ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava subendo, anche grazie all'appoggio dello sportello di SOS IMPRESA, associazione a tutela della libera impresa che si è poi costituita parte civile nel processo, con l'Avv. Gaia Galeazzi del Foro di Rimini.
Il 23 novembre scorso, il Tribunale del Milano, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero Silvia Perrucci, ha così condannato tutti gli imputati: otto anni al capofamiglia e due anni alla moglie e alla figlia. Riconosciuto il danno patito dalle parti civili, i Giudici hanno poi disposto il risarcimento a favore dell'imprenditore e di Sos Impresa, alla quale è stato liquidato un danno di 10.000 euro.
Come riporta l'articolo di cronaca del giorno successivo, nell'ambito del processo si è assistito anche alla trasmissione degli atti in Procura per falsa testimonianza da parte di uno dei testi della difesa.
"Questa è solo una delle tante tristi vicende che emergono al Nord - commenta il presidente di SOS IMPRESA di Milano Ferruccio Patti - gli imprenditori non sempre hanno il coraggio di ribellarsi ai loro aguzzini".
(l'articolo è tratto da Repubblica del 24 settembre 2014, a firma di Sandro De Riccardis)
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiRimini - Quelle parole su Facebook non erano degli insulti, ma un giudizio critico sulle qualità del suo ex datore di lavoro.
Sono le motivazioni con le quali il giudice Vinicio Cantarini ha definitivamente archiviato l'accusa di diffamazione nei confronti di un utente riminese del social network, difeso dall'Avvocato Davide Grassi, che aveva lasciato un commento a corredo di un post nel quale si lodavano le iniziative dell'altro, titolare di uno stabilimento balneare a Marina Centro. L'accusato, "indignato e rancoroso per il trattamento illegittimo subito nel corso del rapporto di lavoro avuto in passato" (a suo dire pagato cinquecento euro al mese in nero e senza giorno di pausa) aveva accompagnato la descrizione del presunto torto subito a un giudizio negativo ("Ecco chi è il noto filantropo"). Secondo il GIP, inoltre, la successiva espressione ("bella merda"), era da riferirsi alle condizioni di lavoro e non al bagnino. Per il giudice, la libera scelta di pubblicizzare la propria attività su Facebook comporta anche un'accettazione al sistema di comunicazione dei social e quindi pure alle eventuali critiche. Nell'interpretazione del GIP, in questo caso, l'indagato spinto ad agire in uno stato di provocazione, non avrebbe superato il limite della continenza.
(dal Corriere di Romagna, edizione del 15 novembre 2016)
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La pronuncia del Giudice per le Indagini Preliminari di Rimini definisce il caso in questione, tornando nuovamente su uno dei temi più attuali e scottanti del momento, vale a dire le condotte degli utenti sui (numerosi) social network - nella specie Facebook -, sconfinato terreno all'interno del quale possono verificarsi situazioni che determinano quotidianamente l'instaurarsi di procedimenti penali a carico degli stessi. Nella vicenda in esame, il GIP riminese ha accolto la tesi prospettata dalla difesa dell'indagato e dal Pubblico Ministero che ne aveva richiesto a sua volta l'archiviazione, evidenziando che l'accettazione delle logiche dei social da parte di un utente non pone quest'ultimo al riparo dalle eventuali critiche, sempre che queste non contengano notizie o fatti falsi o attacchi gratuiti alla persona, contumelie o espressioni dileggianti. L'indagato, in altre parole, non ha superato i limiti della continenza poiché "...Sono in definitiva gli interessi in gioco che segnano la misura delle espressioni consentite. D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s'opporrebbe, ma è al contrario principalmente rivolta a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano (Cass. n. 36045/2014).
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
La Corte di Cassazione ha affermato che in relazione al reato di truffa commesso attraverso vendite “on line”, è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art. 61 n. 5 cod. pen., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2 bis, cod. pen. [Sentenza n. 43705 ud. 29/09/2016]
La Corte ha osservato che nell'ambito delle vendite online, il venditore, in virtù della distanza fisica e del versamento anticipato del prezzo da parte dell'acquirente, si pone su un piano di maggior favore rispetto alla vittima. Vantaggio di cui non godrebbe qualora la vendita avvenisse "de visu".
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiL'esperienza decennale che contraddistingue i componenti dello Studio GRASSI BENAGLIA MORETTI ha permesso di far nascere REVI.COOP, cooperativa che ha come obiettivo quello di fornire servizi nell’ambito della consulenza fiscale e contabile, dell’auditing e della consulenza strategica. Nell'ambito romagnolo è una novità che una pluralità di professionisti decide di organizzarsi sottoforma di cooperativa.
Ne parliamo con il dott. Giovanni Benaglia, che della nuova realtà è l’amministratore unico.
Innanzitutto, perché una cooperativa?
Principalmente perché questa forma societaria ribalta la concezione dei rapporti fra le persone che ci lavorano dentro. Vede, nelle imprese capitalistiche l’obiettivo è il profitto, fatto anche a discapito dei lavoratori e dei collaboratori. Nelle cooperative, invece, le persone si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso la creazione di una società di proprietà comune e controllata in maniera democratica.
Quali vantaggi dovrebbero esserci per i vostri Clienti?
Se si lavora meglio, il servizio offerto ai Clienti è migliore.
A questo punto non ci resta da chiedere quali servizi offrite.
Consulenza fiscale, contabile e amministrativa sia ai privati che alle famiglie. Consulenza in ambito societario e strategico. Il fatto poi, che la Cooperativa sia formata principalmente da Revisori contabili, ci permette di svolgere una preventiva attività di controllo della società e dei suoi conti. Inoltre, il fatto che i suoi soci abbiano già una esperienza pluriennale nel settore, permette a REVI COOP di fornire consulenza su tutto ciò che ruota intorno all’imprenditore.
Ci può fare qualche esempio?
Assisterlo nella creazione di società, aiutarlo a separare i rischi personali da quelli dell’impresa. Ma non solo. Siamo in grado di fornire consulenza nelle operazioni straordinarie, quali acquisizioni, trasformazioni e fusioni d’azienda. Nell’ambito societario, invece, i professionisti di REVI COOP sono in grado di fornire consulenza e assistenza nella nascita di nuove iniziative societarie, predisporre patti parasociali per definire i rapporti tra i soci. Infine, un altro ambito di operatività della cooperativa, è quello dei contratti di impresa legati, soprattutto, ad operazioni di finanza straordinaria. Mi lasci, infine, dire una cosa.
Prego.
REVI COOP si rivolge anche a quegli imprenditori in erba che pensano di essere spaventati di fronte ai costi di consulenti che li aiutino a dare corpo alle proprie idee. REVI COOP sarà partner del progetto “IO IMPRENDO” che lo Studio Grassi Benaglia Moretti lancerà a breve a sostengo proprio dei giovani imprenditori. Ma di questo, credo, avremo modo di parlarne più avanti.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiIn occasione del Convegno Nazionale sull'Internazionalizzazione dell'UNGDCEC (Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) del 6-7 ottobre 2016 è stato presentato questo volume.dal contenuto innovativo, di cui Marco Moretti è co-autore in qualità di componente della commissione nazionale "Cultura d'impresa, controllo di gestione e imprenditorialità" dell'UNGDCEC. Presto sarà disponibile come E-book.
Partendo dall'analisi del ruolo del commercialista nell'attuale contesto economico, il testo cerca di approfondire le criticità della professione in relazione alle mutate esigenze del mercato, cercando di cogliere le opportunità insite nel cambiamento in corso. L'evoluzione tecnologica e scientifica offre sempre maggiori strumenti per la gestione e il controllo delle imprese, sia dal punto di vista economico che finanziario. In questo ambito, il compito del commercialista sarà sempre più centrale nell'affiancamento degli imprenditori, in modo da guidare il loro intuito nella gestione della crisi e verso un miglioramento continuo.
Questo libro, oltre ad offire in modo chiaro e sintetico preziose nozioni sulle principali tecniche di controllo di gestione e sui sistemi di reportistica, mette a disposizione anche strumenti pratici di analisi, dandone piena e approfondita spiegazione. Conclude con tre "case history" e con i nuovi schemi del rendiconto finanziario, obbligatorio a partire dall'esercizio 2016 per tutte le imprese che non potranno adottare lo schema di bilancio abbreviato ex art. 2435-bis o quello per le micro-imprese, previsto dal nuovo art 2435-ter del codice civile.
Pubblicazioni ImpreseOggi
▶ Cos'è? Quali le differenze con il "Mobbing"? A differenza del mobbing, il quale presuppone una pluralità di atti persecutori ravvicinati nel tempo e di gravità crescente, lo straining - letteralmente "sforzare" - consiste nell'inflizione al lavoratore di uno "stress forzato" a mezzo di pochi atti distanziati nel tempo o anche di un atto singolo, compiuto appositamente e deliberatamente e che continua a far sentire per lungo tempo e in modo costante i propri effetti negativi sulla posizione lavorativa del dipendente.
▶ Cosa può ottenere il lavoratore vittima di straining? Il lavoratore colpito può agire per il risarcimento del danno biologico (comprensivo sia della compromissione psicofisica subita che della sofferenza morale a essa connessa) ed eventualmente del danno patrimoniale per lesione della professionalità (per esempio qualora vi sia ipotesi di demansionamento). Nel 2013, una pronuncia della sezione penale della Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti (ex 572 c.p.) ai danni di un dipendente di banca, ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento in quanto era stato costretto a lavorare in un "vero e proprio sgabuzzino, spoglio e sporco, con mansioni dequalificanti, meramente esecutive e ripetitive”. Tale condotta aveva cagionato al lavoratore in questione una lesione che si era concretizzata nella “causazione di un’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni”. Importante: la pretesa risarcitoria può essere esercitata entro dieci (10) anni, trattandosi di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. Il consiglio è comunque di attivarsi tempestivamente presso uno studio legale e contestualmente rivolgersi a medici-psicologici specializzati per certificare eventuali lesioni psico-fisiche.
▶ Può esserci straining anche in assenza di mobbing? Sì, la Cassazione ha stabilito che il giudice, "pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno" (Cassazione civile sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291).
In definitiva, per la giurisprudenza lo straining si configura quale forma attenuata del mobbing, dal quale si differenzia potendo verificarsi anche solo tramite poche sporadiche condotte, ma al quale rimane accomunato dagli effetti - negativi - sullo stato psico-fisico del lavoratore che ne è colpito.
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
▶ Cos'è? Quali le differenze con il "Mobbing"? A differenza del mobbing, il quale presuppone una pluralità di atti persecutori ravvicinati nel tempo e di gravità crescente, lo straining - letteralmente "sforzare" - consiste nell'inflizione al lavoratore di uno "stress forzato" a mezzo di pochi atti distanziati nel tempo o anche di un atto singolo, compiuto appositamente e deliberatamente e che continua a far sentire per lungo tempo e in modo costante i propri effetti negativi sulla posizione lavorativa del dipendente.
▶ Cosa può ottenere il lavoratore vittima di straining? Il lavoratore colpito può agire per il risarcimento del danno biologico (comprensivo sia della compromissione psicofisica subita che della sofferenza morale a essa connessa) ed eventualmente del danno patrimoniale per lesione della professionalità (per esempio qualora vi sia ipotesi di demansionamento). Nel 2013, una pronuncia della sezione penale della Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti (ex 572 c.p.) ai danni di un dipendente di banca, ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento in quanto era stato costretto a lavorare in un "vero e proprio sgabuzzino, spoglio e sporco, con mansioni dequalificanti, meramente esecutive e ripetitive”. Tale condotta aveva cagionato al lavoratore in questione una lesione che si era concretizzata nella “causazione di un’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni”. Importante: la pretesa risarcitoria può essere esercitata entro dieci (10) anni, trattandosi di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. Il consiglio è comunque di attivarsi tempestivamente presso uno studio legale e contestualmente rivolgersi a medici-psicologici specializzati per certificare eventuali lesioni psico-fisiche.
▶ Può esserci straining anche in assenza di mobbing? Sì, la Cassazione ha stabilito che il giudice, "pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno" (Cassazione civile sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291).
In definitiva, per la giurisprudenza lo straining si configura quale forma attenuata del mobbing, dal quale si differenzia potendo verificarsi anche solo tramite poche sporadiche condotte, ma al quale rimane accomunato dagli effetti - negativi - sullo stato psico-fisico del lavoratore che ne è colpito.
Avv. Patrick Francesco Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
L’amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale o morale al fatto.
Così la Quinta sezione della Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di un imputato - legale rappresentante di una s.r.l. - condannato (con sentenza confermata anche in appello) in quanto avrebbe contraffatto il DURC, affermando che, in base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, l'aver ricoperto la carica formale di amministratore non lo rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dai suoi collaboratori. Deve cioè essere sempre accertato quale sia il contributo dato dall'amministratore alla perpetrazione dell'illecito. Infatti, anche laddove la gestione della società sia delegata di fatto altri e questo non esime l'amministratore di diritto da tutte le responsabilità civilistiche connesse alla carica, ciò non comporta l'automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale governato dal principio di personalità. Nel caso di specie, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame. (Cass. sez. V, n. 32793 ud. 13/06/2016 - deposito del 27/07/2016)
Avv. Patrick Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiL’amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale o morale al fatto.
Così la Quinta sezione della Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di un imputato - legale rappresentante di una s.r.l. - condannato (con sentenza confermata anche in appello) in quanto avrebbe contraffatto il DURC, affermando che, in base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, l'aver ricoperto la carica formale di amministratore non lo rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dai suoi collaboratori. Deve cioè essere sempre accertato quale sia il contributo dato dall'amministratore alla perpetrazione dell'illecito. Infatti, anche laddove la gestione della società sia delegata di fatto altri e questo non esime l'amministratore di diritto da tutte le responsabilità civilistiche connesse alla carica, ciò non comporta l'automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale governato dal principio di personalità. Nel caso di specie, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame. (Cass. sez. V, n. 32793 ud. 13/06/2016 - deposito del 27/07/2016)
Avv. Patrick Wild
Analisi e commenti Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiLo Studio GRASSI BENAGLIA MORETTI vuole segnalare un evento giornalistico che si terrà venerdì 24 giugno 2016 a Riccione, in Piazzale Ceccarini, nell’ambito del DIG AWARDS. Si tratta di una conferenza che esaminerà il tema dei paradisi fiscali, più volte indagato da grandi inchieste giornalistiche condotte da reporter di tutto il mondo. I grandi evasori usano società offshore e conti segreti in Paesi compiacenti per nascondere fondi neri e riciclare denaro sporco. Al DIG Festival un gruppo di esperti di crimini finanziari discute di questo fenomeno sempre più attuale insieme a Hervé Falciani, l’informatico che ha contribuito alla condanna di centinaia di evasori internazionali diffondendo i dati di oltre 130.000 conti segreti della HSBC Private Bank di Ginevra. Da quelle rivelazioni è nata Swiss Leaks, la maxi-inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) che ha svelato un giro di evasione superiore ai 180 miliardi di euro. All’incontro prende parte anche Marcos García Rey, uno dei reporter dell’ICIJ impegnati nella colossale inchiesta Panama Papers: uno scandalo senza confini che coinvolto più di quaranta capi di governo, dall’Islanda all’Arabia Saudita, dalla Russia all’Argentina.
L’evento ha ottenuto anche il riconoscimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini che l’ha inserito nell’ambito della formazione professionale obbligatoria dei propri iscritti.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Lo Studio GRASSI BENAGLIA MORETTI vuole segnalare un evento giornalistico che si terrà venerdì 24 giugno 2016 a Riccione, in Piazzale Ceccarini, nell’ambito del DIG AWARDS. Si tratta di una conferenza che esaminerà il tema dei paradisi fiscali, più volte indagato da grandi inchieste giornalistiche condotte da reporter di tutto il mondo. I grandi evasori usano società offshore e conti segreti in Paesi compiacenti per nascondere fondi neri e riciclare denaro sporco. Al DIG Festival un gruppo di esperti di crimini finanziari discute di questo fenomeno sempre più attuale insieme a Hervé Falciani, l’informatico che ha contribuito alla condanna di centinaia di evasori internazionali diffondendo i dati di oltre 130.000 conti segreti della HSBC Private Bank di Ginevra. Da quelle rivelazioni è nata Swiss Leaks, la maxi-inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) che ha svelato un giro di evasione superiore ai 180 miliardi di euro. All’incontro prende parte anche Marcos García Rey, uno dei reporter dell’ICIJ impegnati nella colossale inchiesta Panama Papers: uno scandalo senza confini che coinvolto più di quaranta capi di governo, dall’Islanda all’Arabia Saudita, dalla Russia all’Argentina.
L’evento ha ottenuto anche il riconoscimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini che l’ha inserito nell’ambito della formazione professionale obbligatoria dei propri iscritti.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Si è concluso lunedì 13 giugno, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, il processo d'appello scaturito dall'indagine "Vulcano" della DDA felsinea. I giudici hanno sostanzialmente riconfermato le condanne inflitte in primo grado ai nove imputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso (L. 203/91), relativamente ad episodi di vessazione nei confronti di due imprenditori attivi tra la riviera romagnola e la Repubblica di San Marino. Gli imputati avevano evocato a vario titolo la vicinanza e l'appartenza a clan camorristici e dei casalesi. La sentenza emessa dal Tribunale di Rimini è stata riformata solo parzialmente per uno degli imputati, al quale è stata disapplicata la recidiva contestata, e nella parte relativa al danno lamentato dalla parte civile. Nel processo di primo grado, tramite lo Studio Grassi Benaglia Moretti, si era infatti costituita l'associazione SOS IMPRESA a tutela degli imprenditori oppressi dalla criminalità organizzata. In quella sede, tuttavia, il risarcimento del danno non era stato riconosciuto. Assieme agli imputati, anche la parte civile ha dunque proposto appello per sostenere le proprie ragioni, le quali sono state infine condivise anche dai giudici della Corte d'Appello (le motivazioni si conosceranno solo al deposito della sentenza).
Dell'esito del processo d'appello ha scritto l'Informazione di San Marino, con un articolo a firma di Antonio Fabbri, che scrive: "[...] La Corte ha anche riconosciuto il risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, a favore di Sos Impresa, in giudizio rappresentata dagli avvocati Patrick Wild e Rachele Grassi dello Studio Grassi Benaglia Moretti di Rimini. Riconoscimento, anche questo, non secondario che attesta come l'attività collettiva e la forte valenza sociale delle associazioni portatrici di principi alti e comuni, sia presidio importante e fondamentale da fare valere anche nelle sedi giudiziarie nella lotta al metodo mafioso".
Dicono di noi Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Si è concluso lunedì 13 giugno, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, il processo d'appello scaturito dall'indagine "Vulcano" della DDA felsinea. I giudici hanno sostanzialmente riconfermato le condanne inflitte in primo grado ai nove imputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso (L. 203/91), relativamente ad episodi di vessazione nei confronti di due imprenditori attivi tra la riviera romagnola e la Repubblica di San Marino. Gli imputati avevano evocato a vario titolo la vicinanza e l'appartenza a clan camorristici e dei casalesi. La sentenza emessa dal Tribunale di Rimini è stata riformata solo parzialmente per uno degli imputati, al quale è stata disapplicata la recidiva contestata, e nella parte relativa al danno lamentato dalla parte civile. Nel processo di primo grado, tramite lo Studio Grassi Benaglia Moretti, si era infatti costituita l'associazione SOS IMPRESA a tutela degli imprenditori oppressi dalla criminalità organizzata. In quella sede, tuttavia, il risarcimento del danno non era stato riconosciuto. Assieme agli imputati, anche la parte civile ha dunque proposto appello per sostenere le proprie ragioni, le quali sono state infine condivise anche dai giudici della Corte d'Appello (le motivazioni si conosceranno solo al deposito della sentenza).
Dell'esito del processo d'appello ha scritto l'Informazione di San Marino, con un articolo a firma di Antonio Fabbri, che scrive: "[...] La Corte ha anche riconosciuto il risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, a favore di Sos Impresa, in giudizio rappresentata dagli avvocati Patrick Wild e Rachele Grassi dello Studio Grassi Benaglia Moretti di Rimini. Riconoscimento, anche questo, non secondario che attesta come l'attività collettiva e la forte valenza sociale delle associazioni portatrici di principi alti e comuni, sia presidio importante e fondamentale da fare valere anche nelle sedi giudiziarie nella lotta al metodo mafioso".
Dicono di noi Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Grazie all'intervento dei colleghi di Studio, Gaia Galeazzi e Filippo Capanni, un camionista si è visto annullare una sanzione di 2833,33 euro.
La notizia è stata ripresa anche dagli organi di stampa locali.
Dicono di noi Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiGrazie all'intervento dei colleghi di Studio, Gaia Galeazzi e Filippo Capanni, un camionista si è visto annullare una sanzione di 2833,33 euro.
La notizia è stata ripresa anche dagli organi di stampa locali.
Dicono di noi Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiMartedì 31 maggio, a Rimini, l’avvocato Davide Grassi, socio e co-fondatore dello Studio Legale e Tributario "Grassi Benaglia Moretti" ha presentato il libro "La gestione del denuto Transgender" dell’ispettore Gabriele Celli.
L’evento è stato organizzato dall’associazione “Papillon Rebibbia” di Rimini, realtà che da anni si occupa di diritti delle persone ristrette e della sensibilizzazione sul tema.
Gabriele Celli (laureato in sociologia all’Università di Urbino ed esperto di criminologia e psichiatria forense) è in servizio da 25 anni nella polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Rimini ed è autore del volume dal titolo “La gestione del detenuto transgender”. Si tratta del primo saggio per gli addetti ai lavori. All’interno, oltre ad una dettagliata descrizione della struttura penitenziaria in cui l’ispettore Celli presta servizio, vi è anche un contributo importante con le testimonianze di tutti gli operatori della Casa Circondariale “Casetti”.
“L’istituto di Rimini è uno dei pochi in Italia ad avere una sezione specializzata per i detenuti transessuali”, ha raccontato l’ispettore Celli, durante il dibattito e alla presenza di numerosi partecipanti interessati all’argomento e “non esiste una formazione specifica per la gestione di questo tipo di detenuto”.
Nella prefazione scritta dal Dott. Luigi Pagano, Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, appare evidente la consapevolezza che la gestione del detenuto transgender possa avere successo solo grazie alla professionalità e alla sensibilità degli agenti, che sono tuttavia privi di strumenti adeguati: “Il mio intento, scalfendo solo un minimo di superficie, è solo quello di rendere, appena, idea di quanto spigoloso, nell’accezione etimologicamente più vasta del termine, sia l’argomento e quanto auto-controllo, tatto, sensibilità, capacità, professionalità deve dimostrare, e dimostra, di avere il nostro personale e, per inciso, mai celebrato come merita.”
Il libro di Gabriele Celli è stato tradotto in lingua inglese e verrà utilizzato anche all’estero nelle scuole di formazione della polizia penitenziaria.
Si può acquistare al seguente indirizzo web:
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