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Da segnalare, poi, che l’articolo 2 del decreto in commento prevede, al comma 2, la possibilire di sostituire le comunicazioni di cessione di credito entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ad oggi è prevista la possibilità di sostituire e/o annullare le comunicazioni inviate entro cinque giorni dall’invio stesso. In linea teorica, fino a ieri, le comunicazioni del 4 aprile era possibile sostituirle entro il giorno 09 aprile. Con l’introduzione del decreto legge 39/2024, le comunicazioni inviate il 4 aprile sarà possibile sostituirle solo entro lo stesso giorno 4 aprile.
Infine si osserva che il decreto legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: quindi entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Da questa data decorrerà anche il divieto di cessione per tutti quegli interventi che non sono iniziati effettivamente a tale data.
Notizie ImpreseOggiDa segnalare, poi, che l’articolo 2 del decreto in commento prevede, al comma 2, la possibilire di sostituire le comunicazioni di cessione di credito entro e non oltre il 4 aprile 2024. Ad oggi è prevista la possibilità di sostituire e/o annullare le comunicazioni inviate entro cinque giorni dall’invio stesso. In linea teorica, fino a ieri, le comunicazioni del 4 aprile era possibile sostituirle entro il giorno 09 aprile. Con l’introduzione del decreto legge 39/2024, le comunicazioni inviate il 4 aprile sarà possibile sostituirle solo entro lo stesso giorno 4 aprile.
Infine si osserva che il decreto legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: quindi entrerà in vigore il 30 marzo 2024. Da questa data decorrerà anche il divieto di cessione per tutti quegli interventi che non sono iniziati effettivamente a tale data.
Notizie ImpreseOggiIl Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.
Iniziative ammesse.Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:
Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:
Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.
Termine per la presentazione.La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.
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Il Comune di Rimini, con Determina dirigenziale n. 3592 del 05.12.2023 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di iniziative volte a sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche.
Iniziative ammesse.Sono ammissibili al contributo a fondo perduto:
Non possono, comunque, essere ammesse iniziative che:
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:
Il contributo non può essere superiore all’importo della spesa richiesta e non può essere, comunque, superiore nè al 70% delle spese previste né al 70% della differenza fra spese e entrate come indicate nel bilancio di previsione da allegare alla domanda. Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata da una apposita commissione di valutazione.
Termine per la presentazione.La domanda, a pena di ammissibilità, dovrà essere presentata, tramite PEC, entro e non oltre il giorno 11.02.2024.
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Tra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.
Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.
La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:
Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.
Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.
Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.
Notizie ImpreseOggiTra le novità più importanti del decreto 212/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2023 vi è la revisione profonda della disciplina riguardante l’agevolazione fiscale per i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La prima novità riguarda il comma 1 dell’articolo 119-ter del d.l. 34/2020, cioè quello che ha introdotto l’agevolazione in commento. Se fino a ieri si parlava genericamente di detrazione di imposta per lavori riguardanti “la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, ora si parla più specificatamente di lavori riguardanti solo ed esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Spariscono, quindi, dalla scena tutti quei lavori riguardanti infissi, impianti elettrici, idraulici ed eccetera, che hanno rappresentato il grimaldello per mascherare come abbattimento di barriere architettoniche lavori che in realtà raggiungevano sono causalmente tale scopo. Inoltre il nuovo comma 1 specifica che le modalità di pagamento di queste spese devono essere quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, cioè bonifici parlanti.
Viene abrogato il comma 3, quale conseguenza delle specifiche fatte nel comma 1: non rientrano più nell’agevolazione, quindi, i lavori necessari all’automazione degli impianti degli edifici, voce nella quale ci stava dentro di tutto, compreso il rifacimento dell’impianto elettrico. Si specifica, inoltre, che un tecnico abilitato deve asseverare che i lavori svolti all’interno dell’immobile abbiano il requisito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella previgente disciplina, invece, era sufficiente che gli interventi rispettassero i requisiti del decreto n. 236/1989, senza alcuna asseverazione particolare.
La novità più importante, però, è la fine della possibilità, per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di poter cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura a far data dal 01 gennaio 2024. Fanno eccezione a questo divieto:
Il divieto di cessione del credito non si applica per gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già stati presentati i titoli edilizi abitativi, ove necessari.
Per gli interventi in “edilizia libera”, cioè per quelli dove non è necessario presentare un titolo edilizio, occorre che siano già iniziati i lavori oppure sia stato sottoscritto un contratto vincolante tra il contribuente e gli appaltatori e che sia già stato versato un acconto.
Si ricorda, infine, che il decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2023.
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