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Cassazione: cedolare secca ammessa anche per immobili locati ad imprese.

La Corte di Cassazione, con le sentenze 12076 e 12079, entrambe del 23 gennaio 2025 e pubblicate il 07 maggio 2025, interviene sull’annosa questione dell’utilizzo della cedolare secca da parte di un locatore che ha affittato il proprio immobile a un soggetto che esercita l’attività di impresa e che ha destinato lo stesso a finalità abitative dei propri dipendenti o amministratori. La normativa sulla cedolare secca. Il contenzioso con il Fisco nasce in seguito alla corretta interpretazione dell’art. 3 del D. Lgs 23/2011 che ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’agevolazione della c.d. “cedolare secca”. La norma indica chiaramente che questa agevolazione può essere utilizzata esclusivamente da locatori che assoggettano i propri redditi all’Irpef, i quali concedono in locazione immobili catastalmente abitativi a favore di soggetti che li destinano a tali finalità. Il nocciolo della questione sorta negli ultimi anni sta nella qualificazione soggettiva del conduttore. Deve intendersi strettamente un conduttore che non opera in regime di impresa, oppure può operare in regime di impresa e destinare l’immobile comunque a finalità abitative? Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel silenzio della norma, il conduttore deve essere un privato, che non agisce nell’esercizio di impresa. La ferma posizione la si può rintracciare nella circolare 26/e del 2011: “tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”. Interrogazione parlamentare sulla cedolare secca. Il contenzioso che nel corso degli anni è scaturito sul tema, ha prodotto la sentenza della Cassazione n. 12395 del 07 maggio 2024. Gli Ermellini, con questa sentenza, hanno aperto alla possibilità di utilizzare l’agevolazione della cedolare secca anche nel caso di conduttore che esercita attività di impresa e che destina l’immobile locato a finalità abitative per i propri dipendenti o collaboratori. La pronuncia della Cassazione ha fatto da spunto all’interrogazione parlamentare numero 5-03773 del 26 marzo 2025, con la quale si è chiesto quale sia il comportamento che l’Agenzia delle Entrate vuole tenere sulla questione. La risposta del sottosegretario del Mef è assai disarmante: partendo dal fatto che la decisione della Cassazione “rimane al momento isolata”, l’Agenzia delle Entrate ritiene “opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali”. Le sentenze della Cassazione n. 12076/2025 e 12079/2025. L’attesa degli sviluppi in materia per l’Agenzia delle Entrate pare essere durata poco. Neanche un mese e mezzo dopo la risposta parlamentare, la Cassazione con due sentenze analoghe ha ribadito il concetto che l’agevolazione della cedolare secca può essere utilizzata anche in presenza di un conduttore che esercita attività di impresa e che destina l’immobile locato a finalità abitative proprie. Nella sentenza n. 12076 il conduttore è una Fondazione, che esercita attività di impresa e che ha stipulato il contratto di locazione per destinare l’immobile ad abitazione del presidente della Fondazione stessa. Nella sentenza n. 12079 il conduttore è, invece, una S.r.l. che ha stipulato il contratto per le esigenze abitative del proprio amministratore delegato: il classico caso dell’uso foresteria. In entrambi i casi la Cassazione ha ribadito il principio già espresso con la citata sentenza n. 12395/2024: “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti”. Il principio si fonda sul fatto che l’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 23/2011 si riferisce solo ed esclusivamente alle locazioni di immobili ad uso abitativo nei quali è il locatore che esercita l’attività di impresa. Problemi operativi. Attualmente, in sede di registrazione, l’Agenzia delle Entrate non permette di richiedere l’agevolazione della cedolare secca in presenza di un conduttore in possesso di una partita iva. Per ovviare a tale impedimento lo Studio consiglia di può procedere in questo modo:
  • Registrare il contratto di locazione applicando l’imposta di registro proporzionale. Successivamente presentare una istanza di rimborso, che sarà ovviamente rigettata. A quel punto si può impugnare il diniego davanti a una Corte di Giustizia Tributaria.
  • dichiarare il reddito da fabbricato conseguente alla locazione a un conduttore imprenditore applicando l’imposta prevista per la cedolare secca. A questo punto l’Agenzia dell’Entrate provvederà a emettere un avviso di recupero ex art. 36ter DPR 600/73, dal quale scaturirà una cartella di pagamento che potrà essere oggetto di impugnazione davanti a una Corte di Giustizia Tributaria.
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Cedolare secca per affitti a Cooperative sociali o Enti del Terzo settore.

Nel complesso mondo della corretta applicazione della agevolazione conosciuta come “cedolare secca”, diviso tra chi ritiene che sia possibile richiederla anche nel caso di un conduttore che svolge attività di impresa (la Cassazione, a più riprese) e chi, invece, la rende spettante solo nel caso di un conduttore non imprenditore (l’Agenzia delle Entrate), spicca l’apertura del Fisco al suo utilizzo nel caso in cui un locatore persona fisica conceda in affitto a una cooperativa sociale o a un generico ente del terzo settore. La normativa sulla cedolare secca. Introdotta dall’art. 3 del D. Lgs. 23/2011, l’agevolazione relativa alla cedolare secca può essere chiesta solo dai locatori che versano le imposte su redditi delle persone fisiche. Gli immobili agevolati sono quelli con destinazione catastale abitativa e che vengono locati con tale finalità. In assenza di un chiarimento normativo, l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che la cedolare secca trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il conduttore dell’immobile sia un privato o che non agisca nell’ambito dell’esercizio di impresa. Scrive, a tal proposito, il Fisco nella circolare 26/e del 2011: “tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”. Sulla base di questa valutazione, quindi, non rientrano nel campo dell’agevolazione della cedolare secca, i contratti nei quali il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che poi l’immobile preso in locazione sia destinato a essere utilizzato, con finalità abitative, da dipendenti o altri soggetti riferibili al conduttore principale. E’ il caso, tanto per intenderci, degli immobili ad uso foresteria, cioè contrattualizzati da imprese che poi li utilizzano come alloggi per i propri dipendenti. Cedolare secca e cooperative sociali. Sempre nella circolare 26/e del 2011 (pag. 7, par. 1.2), l’Agenzia delle Entrate osserva che si può chiedere l’agevolazione della cedolare secca in presenza di contratti di locazione che sono conclusi con soggetti che non agiscono in qualità di imprenditori. Rientrano in tale casistica i contratti nei quali il conduttore è un ente pubblico o privato non commerciale, a condizione che nel contratto di locazione sia evidente che il contratto di locazione è destinato ad usi abitativi. E’ il caso, seguito dal nostro studio, di una Cooperativa sociale che ha preso in locazione un immobile da destinare a un progetto di accoglienza migranti: il proprietario persona fisica dell’immobile ha optato legittimamente per l’utilizzo della cedolare secca sul canone percepito.   Per la definizione di enti privato non commerciale si può far riferimento all’art. 4 del Codice del Terzo settore e cioè:
  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici;  
  • le imprese sociali tra cui rientrano le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni sia quelle riconosciute che quelle non riconosciute;
  • le fondazioni;
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Conclusione. A conferma della possibilità di poter utilizzare da parte di un proprietario di immobili la cedolare secca nel caso in cui sottoscriva un affitto con una cooperativa sociale (o un qualsiasi altro ente del terzo settore) vi sono anche due risposte che l’Agenzia delle Entrate ha dato sul suo sito FiscoOggi il giorno 14 novembre 2016 e il giorno 19 aprile 2019. In entrambe, l’estensore dell’articolo scrive che “[…] l’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche in relazione a contratti di locazione conclusi con enti pubblici o privati non commerciali (tra cui rientrano le cooperative sociali, Onlus di diritto in base alla legge 381/1991)”. Notizie ImpreseOggi
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Agrivoltaico: riaperti i termini per gli incentivi a fondo perduto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con proprio decreto del 27 marzo 2025 ha riaperto i termini per la concessione di contributi a fondo perduto a favore della costruzione di impianti agrivoltaici su terreni agricoli, così come previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436, noto anche come Dm Agrivoltaico. Interventi oggetto dell’agevolazioni a fondo perduto. Costituiscono oggetto del contributo a fondo perduto gli interventi riguardanti la realizzazione di impianti agrivoltaici di natura sperimentale. Rientrano in questa definizione gli impianti che adottano congiuntamente:
  1. Soluzioni integrate che prevedono il montaggio dei moduli fotovoltaici elevati da terra in modo da non compromettere l’attività agricola o pastorale;
  2. sistemi di monitoraggio, che permettono di verificare l’impatto dell’impianto realizzato sulla produttività agricola, sul risparmio energetico e sul risparmio idrico.
Caratteristiche degli impianti agrivoltaici. Non possono essere ammessi all’incentivo gli impianti per i quali i lavori siano iniziati prima di aver presentato la domanda di partecipazione. Inoltre gli impianti per i quali si procede alla richiesta di ammissione all’incentivo devono possedere i seguenti requisiti:
  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. In alternativa, ove previsto, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
  • possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • garantire la possibilità di continuare l’attività agricola o pastorale al di sotto dell’impianto, senza essere di alcun ostacolo;
  • rispettare i requisiti previsti nell’Allegato 2 lettera a) del Decreto, tra cui il fatto che la superficie destinata all’attività agricola deve essere almeno il 70% dell’intera superficie interessata dall’intervento e che i pannelli abbiano un’altezza da terra di almeno 2,1 metri in caso di esercizio di attività colturale o 1,30 metri in caso di attività di allevamento di animali;
  • siano di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzioni e siano conformi alle norme in materia di tutela ambientale;
  • siano in possesso della dichiarazione di un Istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto che ha presentato la domanda. In alternativa si può presentare l’impegno di un Istituto bancario a finanziare l’intervento. Nel caso dell’ATI la dichiarazione di capacità finanziaria può essere riferita anche a solo uno dei soggetti che la compongono.
I lavori devono essere terminati entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione all’incentivo a fondo perduto. Beneficiari dell’intervento a fondo perduto. Come accennato, possono essere beneficiari dell’intervento a fondo perduto:
  1. Imprenditori agricoli, cioè coloro che ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile esercitano l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse. Sono ammessi imprenditori agricoli sia a titolo individuale che in forma societaria compresa quella cooperativa e i consorzi formati da due o più imprenditori agricoli. Non possono essere destinatari di agevolazioni gli imprenditori agricoli che sono esonerati dalla tenuta della contabilità Iva: si tratta di quegli agricoltori che hanno un volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro.
  2. Le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) che comprendono almeno un imprenditore agricolo.
Misura dell’incentivo a fondo perduto. Il Dm Agrivoltaico prevede:
  • un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
  • una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Termini per la presentazione della domanda a fondo perduto. I soggetti beneficiari possono presentare la domanda di finanziamento a fondo perduto a partire dal giorno 01 aprile 2025 e termine al 30 giugno 2025. Avvertenza. Si segnala che coloro che sono titolari di progetti che sono in graduatoria sulla base dei Decreti del Dipartimento Energia – Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari nn. 249 e 250 del 30 novembre 2024 e ss.mm.ii., non possono rinunciare alla posizione acquisita allo scopo di presentare una nuova domanda per gli stessi progetti.   Notizie ImpreseOggi
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Scomparsa Anna Angelini, il cordoglio della Cooperativa Sociale Cento Fiori, che si stringe al marito Werther Mussoni e ai figli Enrico e Francesco

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 01/05/2025 - 12:47


E’ vero, siamo nati da una manifestazione di piazza, ma siamo anche figli di una storia familiare, di una giovane coppia, Werther Mussoni e Anna Angelini, con due figli piccoli che scelsero di rispondere ad una chiamata: far crescere la Cento Fiori. Werther aveva quel che si chiama un posto fisso ed era anche un promettente sindacalista, ma insieme decisero che il futuro era nel far funzionare la Cento Fiori. Si, siamo figli di una manifestazione di piazza, di un’idea di intervento sociale corale, scientifico e non violento, ma anche figli di questa famiglia di San Giuliano Mare, allargatasi ad essere di oltre 80 dipendenti e 150 accolti, tra pazienti di strutture sociosanitarie e migranti. E come una famiglia ci stringiamo tutti a Werther, Enrico e Checco per la perdita della cara Anna. E la saluteremo insieme sabato alle ore 9 nella chiesa del cimitero di Rimini.

L'articolo Scomparsa Anna Angelini, il cordoglio della Cooperativa Sociale Cento Fiori, che si stringe al marito Werther Mussoni e ai figli Enrico e Francesco proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Italiani con pensioni di San Marino: nuovi stop alle pretese del Fisco italiano.

La questione è nota: l’Agenzia delle Entrate di Rimini ritiene che le pensioni che un residente italiano percepisce dalla Repubblica di San Marino debbano essere interamente dichiarate in Italia e le eventuali imposte trattenute all’estero non possano formare oggetto di credito di imposta ma devono essere chieste a rimborso allo Stato estero che le ha effettuate. Di contro, la Repubblica di San Marino sostiene che le pensioni erogate a favore di cittadini italiani debbano scontare le imposte solo a San Marino e, di conseguenza, nega qualsiasi possibilità di vederle rimborsate. Le prime sentenze sulla querelle pensioni di San Marino. Questa diatriba è già stata oggetto di due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, la numero 144 e 145 entrambe del 24 luglio 2024 e depositate il 27 agosto 2024, le quali entrambe hanno riconosciuto le ragioni del contribuente e hanno annullato gli avvisi di accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Il concetto di sicurezza sociale nei rapporti con San Marino. Il nodo centrale della discordia si basa sulla interpretazione del concetto di “sicurezza sociale” contenuto nell’art. 18 del Trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto dalle due Repubbliche. Nel comma 1 del Trattato si legge che le pensioni pagate da uno Stato contraente a favore di un residente dell’altro Stato contraente scontano le imposte solo in quest’ultimo Stato. In sostanza se la Repubblica di San Marino paga le pensioni a un italiano, questo è obbligato a pagare le imposte solo in Italia. Il successivo comma 3 dell’art. 18, tuttavia, per complicare ulteriormente le cose introduce una deroga a questo principio. Infatti “le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”: se la Repubblica di San Marino eroga una pensione di “sicurezza sociale” a un cittadino italiano questo pagherà le tasse solo nella Repubblica di San Marino. Sembra tutto facile e molto comprensibile. A questo punto non resta altro che capire cosa rientra nel concetto di “sicurezza sociale”. Per l’Agenzia delle Entrate con “sicurezza sociale” si intendono solo le pensioni di invalidità o sociali, cioè quelle che non tengono conto dei contributi effettivamente versati ma che vengono corrisposte sulla base di principi generali di solidarietà sociale.   Secondo i Giudici Tributari riminesi, invece, il termine “sicurezza sociale” non ha solo il significato di pura assistenza sociale ma anche quello più ampio di assistenza previdenziale. Questa loro convinzione, rintracciabile nelle richiamate sentenze 144 e 145 del 2024, poggia su quanto esplicitato nella sentenza della Cassazione n. 23001/2010, secondo la quale “il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza […]. Pertanto nel genere “sicurezza sociale” è venuto così a trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale […]. Conseguentemente ha trovato collocazione il concetto stesso di pensione, declinato in tutte le sue accezioni, anche quella di anzianità..” Le nuove pronunce in materia di pensioni sammarinesi. Alle due sentenze già citate, la 144 e la 145 del 2024, ne sono seguite altre, tutte orientate a riconoscere l’esenzione in Italia della tassazione delle pensioni erogate dalla Repubblica di San Marino: la numero 198 del 04.11.2024 depositata il giorno 08 novembre 2024, la numero 48 e la numero 49, entrambe del 13 gennaio 2025 e depositate il 27 gennaio 2025. Di interesse, però, ce ne sono ulteriormente due: la numero 6 del 09 dicembre 2024 depositata il 23 gennaio 2025 e la numero 40 del 09 dicembre 2024 depositata il 23 gennaio 2025.   Sentenza numero 6/2025 della C.g.t. di Rimini. La sentenza numero 6/2025 offre una prospettiva diversa rispetto alla questione della tassazione della pensione sammarinese. Infatti, se nelle altre sentenze l’oggetto del contendere è la tassabilità esclusivamente a San Marino, in questa il contribuente condivide la possibilità di pagare le imposte in Italia e, contemporaneamente, chiede la possibilità di usufruire del credito per le imposte maturate all’estero. Tesi ovviamente respinta dall’Agenzia delle Entrate di Rimini ma accolta dai Giudici tributari. Secondo quest’ultimi, infatti, negando la possibilità di scomputare il credito di imposta pagate all’estero ma aprendo solo alla richiesta di rimborso a San Marino (che a sua volta lo nega interpretando non correttamente la Convenzione contro le doppie imposizioni) si espone il contribuente alla doppia imposizione. Si contravviene in tal modo al dettato dell’art. 165 del Tuir che prevede appunto che le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono “ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”. Sentenza n. 40/2025 della C.g.t. di Rimini. La seconda sentenza da approfondire è la 40/2025 la quale, tra le altre cose, apre alla possibilità di impugnare l’avviso ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73 senza dover attendere la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, per molto tempo ha sostenuto, in maniera solitaria, l’autonoma impugnabilità dell’avviso ex art. 36 ter, dovendo invece attendere la conseguente cartella di pagamento. Tesi più volte rigettata dalla Corte di Cassazione, non ultimo con l’ordinanza n. 10094/2023. Nel giudizio in esame il contribuente non ha atteso la cartella di pagamento e ha impugnato direttamente l’avviso ex art. 36 ter il quale disconosceva il credito di imposta maturato all’estero sulla pensione sammarinese percepita dal contribuente italiano. Infatti quest’ultimo aveva indicato in dichiarazione il reddito da pensione estera e nel quadro C del modello 730 il credito di imposta formato dalle imposte trattenute dalla Repubblica di San Marino. In sede di ricorso, poi, ha chiesto l’emendabilità della dichiarazione presentata, manifestando la volontà di esentare completamente in Italia la pensione percepita da San Marino, contrariamente a quanto fatto con la dichiarazione oggetto di contestazione. L’Agenzia delle Entrate, invece, pretendeva di non riconoscere il credito maturato sulle imposte pagate all’estero, sostenendo che la pensione andava interamente tassata in Italia e non a San Marino. Nulla però ha eccepito sulla questione dell’impugnabilità dell’avviso ex art. 36, ammettendo così implicitamente la sua possibilità. I Giudici riminesi hanno ammesso pacificamente la possibilità di impugnare l’avviso ex art. 36 ter senza bisogno di dover aspettare la relativa cartella di pagamento. Sulla questione della tassazione della pensione si sono poi allineati alle sentenze n. 144 e 145 e, per rafforzare il significato ampio di “sicurezza sociale”, hanno richiamato anche l’ordinanza numero 26915/22 della Cassazione la quale esplicita che si deve riconoscere al termine “sicurezza sociale” un significato “ampio e, come tale, comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza”.   Notizie ImpreseOggi
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Riduzione Inps 50% neo iscritti: pubblicata la circolare applicativa

Con la Legge di Stabilità 2025 è stata introdotta una riduzione, pari al 50%, dei contributi previdenziali artigiani e commercianti a favore di coloro che si iscrivono per la prima volta alla gestione Artigiani o Commercianti gestita dall’Inps. L’agevolazione vale sia sull’importo dovuto per i contributi minimali sia sugli importi che eccedono tale limite. Tuttavia per rendere effettivamente applicabile tale agevolazione si dovevano attendere le istruzioni operative. Istruzioni che, finalmente, sono arrivate con la circolare n. 83 che l’Inps ha reso disponibile sul suo sito il giorno 24 aprile 2025. Beneficiari della riduzione Inps al 50%. La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:
  • i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
  • i contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
  • i soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.
I requisiti per poter beneficiare della riduzione sono: Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge. Ad esempio, può godere dell’agevolazione il titolare di impresa che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 e poi si iscrive alla gestione commercianti o artigiani entro il 19 gennaio 2026. Durata dell’agevolazione Inps. La durata della riduzione è di trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Data di avvio dell’attività di impresa che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS. I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi, come si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purchè vi sia continuità contributiva. Si ricorda che la riduzione del 50% si calcola solo sull’aliquota della contribuzione artigiani e commercianti, mentre è dovuta per intero il contributo di maternità (pari a 7,44 euro annui) e, per i soli commercianti, il contributo destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Calcolo dei contributi per la pensione. L’utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi. Vuol dire che se un titolare di impresa versa per intero i contributi minimali nel 2025, ai fini pensionistici maturerà 12 mesi di contributi, cioè un anno intero. Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato. Nel caso della riduzione del 50% della contribuzione previdenziale, quindi, saranno accreditati solo 6 mesi. In sostanza, se ci si avvale dell’agevolazione del 50%, al fine di poter maturare un anno utile al calcolo della pensione, bisognerà effettivamente lavorarne due, essendo conteggiati i contributi al 50% del loro valore. Riduzione 50% e contribuenti forfettari. I contribuenti forfettari che, nel dubbio, hanno presentato entro il 28 febbraio 2025 la richiesta per la riduzione dei contributi del 35%, possono stare tranquilli: hanno la facoltà, infatti, eccezionalmente per l’anno 2025 di richiedere la riduzione del 50% dei contributi, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissione (essersi iscritti per la prima volta alla gestione IVS nel corso del 2025). Inoltre, al termine dei trentasei mesi di utilizzo del beneficio del 50%, i contribuenti forfettari potranno richiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS prevista dall’articolo 1, comma da 77-4 della L. 190/2014. Modalità per richiedere il beneficio. Il richiedente potrà presentare la domanda per la riduzione accedendo al “Portale delle Agevolazioni” e compilando il relativo modulo. Domanda: chi ha aperto la partita iva nel 2024 può richiedere l’agevolazione? Nell’operatività quotidiana può essere capitato che un contribuente abbia aperto la partita iva nel corso del 2024 e solo nel 2025 abbia comunicato l’inizio attività alla Camera di Commercio e, di conseguenza, all’Inps. Analogo problema può averlo chi ha aperto una società nel corso del 2024 e solo nel 2025 abbia provveduto alla sua attivazione, facendo sorgere l’obbligo del versamento contributivo. La circolare n. 83/2025 su questo punto non dice niente. Occorre, dunque, arrivare alla risposta basandosi sulla normativa vigente. Il comma 186 della Legge di Stabilità del 2025 recita testualmente: “I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali […], che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento”. Più oltre si legge ancora che l’agevolazione ha una durata di trentasei mesi a decorrere “dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025”. Nella legge si fa esclusivo riferimento alla data di avvio dell’impresa e alla data di prima iscrizione alla gestione IVS e non si accenna minimamente alla data di apertura della posizione IVA. Si ricorda che la data di avvio dell’impresa, così come la data di prima iscrizione alla gestione IVS, può non necessariamente coincidere con l’apertura della partita Iva. Si può concludere, quindi, che chi ha aperto la partita IVA nel 2024 e non ha mai dato inizio attività come artigiano o commerciante fino al 2025 può, a parere di chi scrive, utilizzare la riduzione del 50% dei contributi INPS. Così come chi nel 2024 o in anni precedenti ha esercitato una attività libero professionale, non soggetta all’iscrizione IVS, se nel 2025 dà avvio ad una attività come commerciante o artigiano, può avvalersi dell’agevolazione sulla riduzione alla metà dei contributi previdenziali dovuti.   Notizie ImpreseOggi
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Il giardino di casa non paga l’Imu come area fabbricabile.

Il giardino di casa accatastato unitariamente con il fabbricato non paga l’Imu come area fabbricabile, anche se possiede una capacità edificatoria, purchè sia dimostrato il vincolo durevole con il bene di cui costituisce l’ornamento. Così si è espressa la C.g.t. di Rimini, sezione 1, con sentenza n. 55/2025 depositata il 27 gennaio 2025. Il caso: area edificabile, pertinenze e Imu. Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha contestato a due comproprietari l’omessa dichiarazione di pertinenzialità per l’anno 2017 di un’area di circa 1.500 mq. che costituiva il giardino di una abitazione, in parte destinato ad area di manovra e parcheggio delle autovetture e in parte a orto ad uso domestico. La tesi del Comune si fonda sul fatto che l’area, all’epoca, possedeva una sua edificabilità in base allo strumento urbanistico vigente e che sulla stessa mancassero quelle opere “inamovibili” che sancissero un vincolo di accessorietà durevole. Secondo il Comune, infatti, la semplice presenza di un giardino e di un parcheggio non rappresenta un elemento “inamovibile” nel caso si volesse realizzare nell’area un compendio edilizio. La sentenza: il giardino accatastato con la casa. La Corte di Giustizia Tributaria riminese non è, però, di questo avviso. Sulla questione della dichiarazione di pertinenzialità, i Giudici osservano che la sua presentazione è necessaria qualora l’area sia un bene immobile separato ed autonomo rispetto alla casa alla quale viene asservita. Quando l’area sia accatastata unitariamente con il fabbricato come “bene comune non censibile”, rappresentando catastalmente un unico lotto, la dichiarazione di pertinenzialità è superflua, perché sarebbe come voler dichiarare l’area pertinenziale a sé stessa. Su questa affermazione poi non c’è nemmeno più nessun dubbio in quanto l’art. 1 c. 740 della Legge 160/19 ha stabilito che l’accatastamento unitario dell’area con il fabbricato asservito è da intendersi come elemento decisivo per stabilire la natura pertinenziale dell’area stessa. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo della pertinenzialità, la Corte osserva che l’ampiezza dell’area non può costituire motivo per negarla, stante il fatto che non è la dimensione che ne sancisce o meno la connessione con il fabbricato asservito. Richiama, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 27573/18, che tratta un caso analogo a quello in esame. La sentenza citata rimanda alla nozione di pertinenzialità prevista dall’art. 817 del codice civile, il quale stabilisce che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. Secondo gli Ermellini per stabilire la pertinenzialità di un bene immobile a un altro occorre innanzitutto verificarne la caratteristica oggettiva, cioè il fatto di essere ornamento o di servire un’altra cosa; funzione che è svolta in pieno da un giardino e da un’area di manovra e parcheggio. Fatta questa verifica occorre poi, successivamente, verificare se il vincolo di accessorietà è “durevole”. Per “durevole” si può intendere sia la presenza di opere inamovibili sia anche come presenza di un vincolo di accessorietà prolungato nel tempo, anche in assenza di opere rilevanti sull’area stessa. Nel caso trattato dalla citata sentenza della Cassazione, il vincolo durevole era rappresentato dal fatto che la destinazione a giardino dell’area fabbricabile permaneva su di essa da almeno trentasei anni. Conclusione: il giardino di casa non paga l'Imu.   I Giudici di Primo Grado di Rimini concludono, quindi, che, l’area fabbricabile si può considerare accessoria anche in assenza della specifica dichiarazione purchè questa sia accatasta unitariamente al fabbricato asservito e la destinazione ad ornamento o servizio di quest’ultimo sia presente da un numero ragionevole di anni, a prescindere dalla presenza, al suo interno, di opere considerate “inamovibili”. Notizie ImpreseOggi
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Libera tutti! Fai far festa anche ai cani del canile: portali a spasso e vieni premiato

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 17/04/2025 - 17:28
A Balla la Liberazione scatta la campagna di adozione di cani e gatti: domenica 27 aprile magliette speciali e una passeggiata nel parco XXV aprile. Porta il tuo cane e sarai premiato: un’azione degli operatori cinofili del settore Benessere animali della Cooperativa Sociale Cento Fiori.

Rimini – Si potrebbe incontrare un grande amore della vita, oppure fare felice un nuovo amico peloso nell’arco di una passeggiata. Quale sarà il futuro non si sa, ma per Balla al Liberazione ci sarà l’occasione di fare una bella azione, anzi due, con un cane del canile: fargli fare una bella passeggiata e aiutare la campagna Libera tutti!, sensibilizzando chi si incontra a spasso.

E’ la prossima iniziativa degli operatori cinofili della Cooperativa Sociale Cento Fiori, che allestiranno il loro stand in occasione di Balla la Liberazione, la tre giorni di musica dal vivo e Djset che la cooperativa organizza a La Serra Cento Fiori. Domenica 27, oltre ad allestire lo stand informativo per chi vuole saperne di più su adozioni, salute degli animali, normative, i colleghi che gestiscono il Canile Comunale di Rimini Stefano Cerni e il Canile Cento Fiori di Vallecchio, lanceranno la raccolta fondi Libera tutti!, con le T-shirt realizzate apposta per la Festa della Liberazione dal costo di soli 15 euro. Attenzione però, meglio prenotarle con un messaggio whatsapp al 329 2255722.

Il programma prosegue con una passeggiata insieme ai cani del canile, che partirà alle 11.00 dal nostro stand e proseguirà all’interno del parco per tornare nel luogo di partenza. La cento fiori offrirà una consumazione omaggio a chi si unirà alla passeggiata con il proprio cane (una consumazione a cane presso lo stand della Cooperativa Sociale Cento Fiori all’interno del festival). Vi aspettiamo con questo ricco programma, non vediamo l’ ora!

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Fuori campo Iva la co-progettazione tra ente non commerciale e Comune.

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto, con l’art. 55, la co-progettazione tra gli Enti del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione. L’introduzione di tale strumento permette agli enti locali di sviluppare il principio di sussidiarietà e cooperazione e ha lo scopo principale di individuare, da un lato, i bisogni di una collettività, e dall’altra, di coinvolgere quelle realtà che per diretta esperienza sono in grado di soddisfare questi bisogni. Tuttavia è sorto da più parti l’esigenza di capire se i contributi percepiti a seguito della firma di un accordo di co-progettazione siano da considerare “commerciali” e come tali soggetti a Iva, oppure “istituzionali” e quindi fuori dall’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. Per rispondere a questa domanda si può far ricorso a una serie di documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni. Il principale, che costituisce un architrave nell’interpretazione della fattispecie che stiamo esaminando, è la circolare n. 34 del 21 novembre 2013. La quale stabilisce, curiosamente, che non esiste alcuna regola precisa per interpretare la natura di una somma ricevuta da un Ente no profit. Occorre, invece, analizzare caso per caso, basandosi su tre principi fondamentali. 1.Esistenza di un rapporto sinallagmatico. Il primo lo si rintraccia nella risoluzione del 11 giugno 2002 n. 183 la quale stabilisce che un contributo è soggetto ad Iva allorquando viene ricevuto a fronte di una obbligazione che l’ente no profit si assume nei confronti dell’Amministrazione Pubblica. Il famoso rapporto sinallagmatico: l’ente locale eroga una somma a favore di un ente no profit e in cambio da questo riceve un servizio. Viceversa, se la somma viene concessa senza alcun obbligo di prestazione da parte dell’ente non commerciale, ci si trova senza ombra di dubbio di fronte a un contributo fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Dpr 633/72. 2. Rispetto dell’art. 12 della Legge 241/1990 Il secondo punto fermo prevede la necessità di analizzare se l’Amministrazione, nell’erogare il contributo, agisce secondo i principi contenuti nell’articolo 12 della legge 241/1990. Norma che prevede che la concessione di sovvenzioni o contributi deve avvenire secondo modalità e criteri predeterminati, a garanzia di trasparenza e imparzialità. Quando si rientra in questo caso? Quando la scelta dell’ente no profit beneficiario avviene sulla base di un regolamento precedentemente approvato oppure sulla base di un bando che ha seguito le regole di pubblicità previste dalle normative sugli appalti. Se vi ricorrono almeno una di queste due condizioni, la somma erogata può essere considerata come “contributo istituzionale” e, di conseguenza, essere considerata fuori campo di applicazione dell’Iva. 3. Finalità del contributo: interesse generale o particolare dell’Ente. Il terzo e ultimo punto principio da utilizzare si basa sulla necessità di valutare se la somma viene erogata a fronte di una prestazione che persegue un interesse generale oppure solo quello esclusivo dell’ente erogante. Su questo punto si può analizzare la risposta n. 375 del 2021, a proposito di un contributo erogato su un progetto FAMI, che ha tra gli obiettivi quelli di aiutare le persone fragili provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso esaminato il contributo era stato erogato a fronte di un Avviso pubblico da parte del Ministero e del Comune. Già di partenza, quindi, il contributo specifico rientrava nella casistica di cui all’art. 12 della legge 241/1990, proprio perché era stata erogato in conformità ai principi di massima pubblicità e trasparenza. Oltre a questo, però, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che le elargizioni di denaro erano destinate a finanziare attività di interesse generale e rivolte a soggetti fragili, non certo per fornire servizi di diretto ed esclusivo interesse dell’ente proponente.   Conclusione: i contributi della co-progettazione sono fuori campo Iva. Arrivati a questo punto, si deve rispondere alla domanda iniziale: i contributi legati alla co-progettazione di cui all’art. 55 del Codice del Terzo Settore possono rientrare nell’esclusione dell’applicazione della disciplina Iva? Secondo la risposta ad interpello n. 904-785/2024 della Direzione Regionale della Lombardia, le somme percepite a seguito di una co-progettazione non sono soggette a Iva. Ad analoga conclusione si arriva, però, anche esaminando il dettato letterale del citato art. 55. Innanzitutto il coinvolgimento degli enti nella co-progettazione deve avvenire sulla base della legge 241/1990 oppure sulla base di forme di coinvolgimento che garantiscano “principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”. Il punto fermo della massima pubblicità e della trasparenza dell’iniziativa è qui espressamente previsto. Inoltre l’Ente locale deve definire e realizzare “specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”. Il punto fermo della soddisfazione di bisogni ed interessi generali e quello della mancanza di un rapporto sinallagmatico sono qui rispettati.

 

 

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Icaro, Stefano Rossini intervista Cristina Fabbri (Cento Fiori) su Donne, gioco d’azzardo e violenza

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 10/04/2025 - 15:24
Stefano Rossini di Radio Icaro ha intervistato Cristina Fabbri, della Cooperativa Sociale Cento Fiori: negli ultimi decenni, sempre più donne hanno iniziato a partecipare attivamente al gioco d’azzardo.

La percentuale delle donne che si dedicano al gioco d’azzardo è rilevante: negli ultimi decenni, sempre più donne hanno iniziato a partecipare attivamente al gioco d’azzardo, un comportamento che prima era prevalentemente messo in atto dagli uomini. Le donne connettono l’esperienza della violenza all’esperienza del gioco?

Stefano Rossini di Radio Icaro ha intervistato Cristina Fabbri, della Cooperativa Sociale Cento Fiori sull’argomento, in vista dell’incontro che si teneva a Rimini venerdì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 18, Casa Ludica, via Bramante 10 – primo piano, Rimini. Come le donne si avvicinano all’azzardo, quando il gioco può diventare una “fuga dalla realtà”, quanto spesso c’è una forma di violenza domestica?

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Torna Balla la Liberazione con la Bandabardò il 25 aprile: musica dal vivo, djset e street food per tutto il fine settimana

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 09/04/2025 - 18:06

Quarto appuntamento per festeggiare l’Italia liberata al parco La Serra Cento Fiori insieme a Rimini ed amici di tutte le età. Di giorno band dal vivo, la sera Dj Muna e Ale Paglia, Velvet e Ikigai Kollektive

Rimini – Una giovane che allegoricamente rappresenta la Libertà conquistata: è questo il nuovo volto, illustrato da Giada Romano, che introduce a Balla la Liberazione!, la tre giorni di festa, concerti, musica e buon cibo di strada che quest’anno verrà inaugurata da Bandabardò. La tre giorni che ormai da tradizione Cooperativa Sociale Cento Fiori organizza e dona alla città e ai suoi ospiti nel fine settimana del 25 aprile si ripresenta con un programma ricco che accontenta tutte le età. La duplice inaugurazione del 25 aprile – Bandabardò con il concerto riminese inaugura il suo Fandango Summer Tour 2025, dall’omonimo album di inediti che la band ha pubblicato il 28 marzo – sarà seguita da un programma di musica dal vivo e djset, ma anche momenti di riflessione sulla Liberazione- che dalle ore 16 del 25 aprile si estenderà fino alla sera di domenica 27. Una tre giorni da sempre a ingresso libero e gratuito nella consueta cornice del parco de La Serra Cento Fiori, lo spazio verde a 300 metri dal Ponte di Tiberio sul bordo del Parco XXV aprile, e con ingressi da via Galliano 19 e via Padre Tosi.

Insomma, una serie di appuntamenti divertenti e pieni di valori resi possibili non solo dall’organizzazione della Cooperativa Sociale Cento Fiori, ma anche dal patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con Risuona Rimini, Velvet, Romagna Acque, Assicoop – Romagna Futura, CBR, Coop Alleanza 3.0, Gep Carburanti e Anpi.


Quest’anno l’illustrazione della celebrazione è stata affidata a Giada Romano, monzese di nascita ma riminese d’adozione, che ha interpretato la liberazione con una giovane inghirlandata di papaveri. Un’allegoria che incarna sia la contemporaneità che continuano ad avere i valori del 25 aprile, sia lo spirito della Festa nel parco. Il tutto lasciando al lettore il piacevole retrogusto di una moderna Marianna (la fanciulla della Rivoluzione Francese che guida il popolo) o la rilettura del simbolo femminile della Repubblica Italiana, che al posto della corona porta i “mille papaveri rossi” che vegliano sul Piero di Fabrizio De André. Giada Romano, conosciuta nel mondo dei disegni manga anche come “Giada-chan” o “Lost Jade”, appassionata dai disegni manga e dalla cultura giapponese fin da bambina, si è affermata nel panorama illustrativo italiano dapprima con due serie di video su youtube, dedicate una ai tutorial manga e l’altra dal titolo “Draw my life”, poi pubblicando una sua serie, Riflessi di luce, avviata nel 2015, ed ora con una propria casa editrice che ha promosso giovani disegnatori emergenti, accanto a Riflessi di luce.

Ma veniamo al programma, anzi, al densissimo programma:

Venerdì 25 Si apre lo spazio alle 16, poi il concerto della band Khorakhané

Nati nel 2001 come tribute band, sviluppando parallelamente un repertorio di brani originali. Nel 2006 vincono SanremoLab, concorso che li porterà al Festival di Sanremo 2007 nella sezione giovani. Il loro La ballata di Gino vince il secondo Premio della Critica nella sezione giovani e il Premio MEI come miglior gruppo Indie-Pop del 2007. Nel 2008 i KhoraKhané sono selezionati per il Concerto per la Pace a Il Cairo. Una frase tratta dalla canzone “Non ho scordato” (La mia vendetta è la memoria) verrà usata come slogan dall’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. I Khorakhanè sono: Fabrizio Coveri: voce Pier David Fanti: batteria Gianluca Ravaglia: basso Matteo Scheda: chitarre (elettrica, acustica, classica) Nicoletta Bassetti: violino Enrico Pelliconi: fisarmonica, piano, tastiere

ore 18.30 Bandabardò

La Bandabardò ha scelto di iniziare la sua nuova avventura on the road in Italia il 25 aprile, una giornata che ha sempre festeggiato con passione e convinzione, quando si esibirà con un doppio concerto a Gattatico (RE) e a Rimini. Con Fandango Summer Tour 2025 la band toscana riprende il discorso col pubblico lì dove lo aveva interrotto qualche anno fa. Ora è Finaz il front man, la voce principale che sarà spesso sostituita o supportata da Ramon e dagli altri bardozziani, ognuno dei quali resta comunque ben saldo al proprio posto: Orla alla ‘chitarrona’, Bachi al basso e contrabbasso, Nuto alla batteria, Pacio alle tastiere, Ramon alla tromba e percussioni e Cantax a sovrintendere i suoni. Il loro mood e il loro suono saranno ancor più corali, sempre insieme per affrontare questo importante ‘passo avanti’.

In scaletta ci saranno certamente le canzoni più amate e cantate dal pubblico, ma anche alcuni brani sinora poco eseguiti, rimasti nascosti tra le maglie del loro vastissimo repertorio. E ovviamente ci saranno anche alcuni pezzi da Fandango.

ore 20.00 DJ Muna feat Ale Paglia sax

Un viaggio sonoro che attraversa i ritmi travolgenti degli anni ’90 e 2000. Folk, rock, hip hop e dance in un set eclettico e coinvolgente, arricchito dal sax energico e raffinato di Ale Paglia. Un’esperienza musicale tutta da ballare.

Alessandro Pagliarani (Ale Paglia), riminese, diplomato in sax e polistrumentista, si esibisce con il sax nelle più svariate forme e modalità, collaborando in studio e dal vivo con gran parte delle band, degli artisti e dei cantautori della scena riminese e con le realtà che mettono la musica al centro di attività sociali.

Matteo Munaretto (Muna), DJ e producer riminese, ha iniziato a studiare pianoforte classico per poi avvicinarsi ai sintetizzatori e alla musica elettronica. Nel 2006 vince il premio come miglior DJ/Producer nel concorso “Nokia for Music”, suonando al fianco di artisti come Tiga e Timo Maas, e aprendo l’esibizione dei Gotan Project. Nel 2007, ha ottenuto il premio per il miglior progetto Hip Hop con “Efficienza Sonika” al Mei Hip Hop Award italiano. Ha prodotto diverse tracce di musica elettronica e house con i progetti Muna, Mendez & Muna, Efficienza Sonika e Wasabit.

Sabato 26 ore 10.30 Finalmente liberi! Dibattito ANPI Conoscere, capire, scegliere la Liberazione dopo 80 anni

Dibattito pubblico con interventi di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, deputato, Marco Croatti, senatore, Renzo Savini, comitato nazionale Anpi. Modera Onide Donati, giornalista

ore 13.00 Pranzo sociale Anpi e tesseramento

Richiesta prenotazione attraverso la sezione locale o messaggio whatsapp 327 218 86 18

ore 16.00 Contest Palco Zero organizzato da Risuona Rimini ore 19.00 Velvet Remember

Con dj Elio Lucifer Rising e dj Fullnelson

Domenica 27 dalle 13.00 Back to the ’90, Eleonora Elettra, Rev. Dave

Back to the 90’s”: un dinamico duo acustico che vi farà rivivere le emozionanti note dei successi degli anni ‘90 come Torn, Back for Good, Baby One More Time… E tanti altri, rivisitati in chiave acustica. Stefania Pozzi – voce e violino Marcello Dolci – voce e chitarra

Eleonora Elettra Eleonora Zanotti, in arte Eleonora Elettra, è una delle voci più belle ed emozionanti del panorama musicale riminese ma non solo! Inizia a cantare per passione in cover band funk, rock, soul dall’età di 18 anni, fino a quando il suo amore per ogni forma di musica la spinge a voler iniziare a comporre. Nei suoi brani spazia alla ricerca di sé stessa e indaga il grande mondo delle relazioni, in un viaggio dalle varie sonorità: folk – indie e fino al soul, il genere che l’ha fatta innamorare della musica. É stata finalista dei concorsi “Incanto” nel 2016 a Morciano e “Mimì Sarà” nel 2019 (dedicato a Mia Martini) a Milano. Sale sul podio come Seconda classificata al “Festival di Rimini” tenutosi al teatro Galli di Rimini nel 2019. Oggi ha all’attivo quattro singoli composti insieme al chitarrista Luca Arduini e prodotti da Gianluca Morelli di Deck Lab.

Reverendo Dave Experience Reverendo Dave sposta sempre i suoi orizzonti, traghetta la sua marea adriatica verso sonorità acustiche con un intimo duo chitarra e sax. Davide Reverendo Dave Baldazzi voce e chitarra con Luca Quadrelli al sax

ore 17.00 Duo Bucolico

Il Duo Bucolico nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.?I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale del pubblico sempre più numeroso. ?Il loro stile è volutamente ebbro e ironico, mosso da una leggerezza pensosa e anarcoide. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato.? I loro tour coprono in lungo e in largo tutta la penisola passando dai circoli ai palchi delle piazze, dalle feste private ai Festival musicali.? Nei 17 anni di attività si contano ormai più di 1.500 concerti tra i quali nel 2019 la partecipazione al “Jova Beach Party” e all’Home festival di Treviso. Hanno all’attivo otto album di cui l’ultimo è Via col vento (Cinedelic Records) uscito in aprile 2022. ?Nella primavera 2020, in piena emergenza covid, pubblicano il singolo Palla di Gas dedicato a Zagor Camillas. Nel dicembre 2020 esce la compilation/tributo Dieci anni di Tempi d’Oro (Cinedelic Records) a cui partecipano tra gli altri Daniele Baldelli, Modena City Ramblers e Vincenzo Vasi.? Nel 2022 partono per un nuovo tour nazionale di oltre 60 concerti. Nel dicembre 2022 pubblicano IL BEL PRESEPE, sarcastica rilettura dei tic italiani. Nel 2022 inizia tour di Via col Vento che li vede in giro tutta la penisola con oltre cento date fino al 2023.

ore 18.30 Saluti e appuntamento al Marecchia Social Fest ore 19.00 Ikigai Kollektive

Amiamo condividere Arte in luoghi dove ti aspetteresti di trovare altro. Amiamo guardare il Mondo da punti di vista nuovi e diversi. Amiamo Creare.

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Donne, gioco d’azzardo e violenza domestica

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 09/04/2025 - 15:52
Incontro di formazione rivolto a tutti/e gli/le operatori/trici che si occupano di violenza domestica, venerdì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 18, Casa Ludica, via Bramante 10 – primo piano, Rimini

Rimini – La percentuale delle donne che si dedicano al gioco d’azzardo è rilevante: negli ultimi decenni, sempre più donne hanno iniziato a partecipare attivamente al gioco d’azzardo, un comportamento che prima era prevalentemente messo in atto dagli uomini. Le donne connettono l’esperienza della violenza all’esperienza del gioco?

Il gioco salta fuori anche in termini rivendicativi. È un modo per risarcire se stessi e rivalersi nei confronti degli altri. Il gioco è denaro e il denaro è una forma di risarcimento da sempre.”

Fulvia Prever

Proponiamo un momento di riflessione e approfondimento del fenomeno, in costante espansione, del gioco femminile, venerdì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 18, Casa Ludica, via Bramante 10 – primo piano, Rimini. Come le donne si avvicinano all’azzardo, quando il gioco può diventare una “fuga dalla realtà”, quanto spesso c’è una forma di violenza domestica?

Argomenti trattati:

– Il gioco d’azzardo: caratteristiche, offerta e meccanismi specifici.

– Il gioco d’azzardo e le donne: motivazioni, tipi di gioco e difficoltà nel chiedere aiuto

– Gioco d’azzardo e violenza domestica. Quando l’azzardo compulsivo e la violenza si manifestano in correlazione e come riconoscere la violenza nei casi di gioco.

– Violenza economica e autonomia finanziaria.

– Discussione e scambio di opinioni.

Per informazioni e iscrizioni:

cristina.fabbri@coopcentofiori.it – 324.0799383 (Coop. Soc. Cento fiori)

E’ un’iniziativa promossa da Rete Gap di Rimini composta dalla Comunità Papa Giovanni XXIII (capofila), Millepiedi, Cento Fiori, Alcantara, Parkinson in Rete e Il Gesto

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Stop alla piccola proprietà contadina: decadenza dell’agevolazione con rivendita a coltivatore diretto.

Il soggetto che ha acquistato un terreno agricolo avvalendosi dell’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina decade da questa agevolazione se rivende il terreno, prima dei cinque anni, a un altro soggetto, anche se questo è un coltivatore diretto. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 86/2025, a un quesito avanzato da una società iscritta come impresa agricola presso il Registro Imprese. Nello specifico il contribuente, in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ha acquistato una serie di fondi rustici avvalendosi dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009. Successivamente, per motivi strettamente economici, si è trovato nella necessità di dover vendere questi fondi, prima del decorso dei cinque anni, a un altro coltivatore diretto. Chiede, dunque, essendo l’acquirente anch’egli un coltivatore diretto, se tale vendita può comportare o meno la decadenza dall’agevolazione della piccola proprietà contadina. Cos’è la Piccola Proprietà Contadina. L’agevolazione in questione, come accennato, è contenuta nell’art. 2 comma 4 bis del D.L. 194/2009. Essa prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e ipotecaria, e dell’un per cento dell’imposta catastale, nel caso in cui un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo professionale acquistino dei terreni agricoli. L’unica condizione posta dalla norma è che l’acquirente non può, prima dei cinque anni dall’acquisto, nè cedere i terreni acquisiti con l’agevolazione nè smettere di coltivarli o gestirli direttamente. La decadenza dall’agevolazione in caso di rivendita del terreno L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, osserva che le norme agevolative fiscali non possono essere interpretate per analogia, con “la conseguenza che i benefici in esse contemplati non posso essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (Corte di Cassazione, sentenza n. 11106 del 07 maggio 2008). L’agevolazione in argomento prevede il caso tassativo di decadenza qualora i coltivatori diretti, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, cedano volontariamente o smettano di condurre i terreni oggetti dell’agevolazione. Eccezioni alla decadenza dell’agevolazione fiscale. L’unica deroga concessa, contenuta nell’articolo 11 del D.Lgs. 228/2001, è quando l’alienazione o l’affitto avvengono a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purchè questi svolgano l’attività di imprenditore agricolo come definito dall’articolo 2135 del codice civile. Fattispecie che non riguarda il caso sottoposto a interpello. Conclusione: decadenza automatica dell'agevolazione. Sulla base della normativa vigente, richiamandosi al principio del non applicabilità per analogia delle agevolazioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate conclude evidenziando che vi sia decadenza dalla piccola proprietà contadina nel caso di rivendita del terreno agevolato prima dei cinque anni, anche se questa avviene a favore di un altro coltivatore diretto.   Notizie ImpreseOggi
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Cooperative sociali e imprese sociali: al via i contributi a fondo perduto sui finanziamenti agevolati

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero n.72 del 27 marzo 2025 il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 10 marzo 2025 con il quale si stabiliscono le modalità operative per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto ministeriale 3 luglio 2015. L’obiettivo della misura agevolativa in argomento è quello di finanziarie la nascita, lo sviluppo e il rafforzamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali in generaleche operano all’interno del territorio italiano. La misura di aiuto è formata dalla concessione di un finanziamento agevolato a tasso agevolato dello 0,5% a cui si affianca, per l’appunto, un contributo a fondo perduto variabile a seconda della tipologia e dell’ubicazione dell’intervento. Chi può beneficiare del contributo a fondo perduto? I beneficiari di questa agevolazione sono:
  • Le imprese sociali, in qualsiasi forma costituite e iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • Le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti nell’albo delle Cooperative sociali e nell’apposita sezione del Registro delle Imprese;
  • Le società cooperative che hanno la qualifica di ONLUS;
  • Le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o vorranno operare nei settori indicati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
Requisiti per i beneficiari.  I beneficiari, come sopra elencati, alla data di presentazione delle domande devono possedere le seguenti caratteristiche:
  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • avere sede legale e operativa in Italia. I beneficiari che non hanno sede nel nostro territorio nazionale devono essere costituitI secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrittI nell’omologo registro delle imprese;
  • essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • adottare il regime di contabilità ordinaria;
  • non aver delocalizzato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una parte dell’unità produttiva che sarà interessata dal progetto.
Contestualmente si assume l’impegno a non delocalizzare, per almeno i due successivi il completamento dell’investimento agevolato.   Come funziona il finanziamento agevolato.  L’agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato e di un contributo a fondo perduto. Il finanziamento agevolato. Il finanziamento è composto da un finanziamento agevolato vero e proprio al quale si affianca un finanziamento, di pari durata, erogato da una Banca che ha sottoscritto la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022. Il finanziamento agevolato può avere una durata fino a quindici anni. Nel periodo di tempo è compreso anche il pre ammortamento, con durata massima di quattro anni. Il tasso di interessi previsto è 0,5%. I due finanziamenti, quello agevolato e quello bancario, sono considerati in maniera unitaria e possono raggiungere l’importo massimo dell’80% delle spese ammissibili. Il finanziamento bancario deve rappresentare il 30% della somma richiesta, mentre il restante 70% è rappresentato dal finanziamento agevolato. Contributo a fondo perduto. Oltre al finanziamento agevolato è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, in una percentuale che varia a seconda del richiedente e della sua ubicazione nel territorio nazionale. In particolare il contributo a fondo perduto sarà:
  • 20% delle spese ammissibili se la richiesta è presentata da PMI localizzate nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. In questo caso la somma del finanziamento agevolato e del contributo non può essere superiore al 75% delle spese ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili se la richiesta del finanziamento è fatta da grandi imprese che possiedono la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 15% delle spese ammissibili se la richiesta del finanziamento agevolato è fatta da PMI che possiedono la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili se la domanda è presentata da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili se la richiesta viene presentata dalle PMI o grandi imprese che non rientrano nelle categorie precedenti.
Obiettivi dell’investimento agevolato. La richiesta di finanziamento agevolato può essere presentata per spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a centomila euro e non superiori a dieci milioni di euro. Gli investimenti in essere devono raggiungere almeno uno di questi obiettivi;
  • Incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  • Inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  • Valorizzazione ambientale, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;
  • Valorizzazione e salvaguardia di beni storico – culturali, o perseguimento di finalità culturali e creative, utilità sociale;
Spese ammissibili per il finanziamento. Nello specifico le spese ammissibili sono:
  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura del 10% dell’investimento agevolabile;
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni, purchè inserite in un contesto di investimento più ampio. Pertanto l’acquisto o la sistemazione di un immobile non può essere l’unica finalità dell’investimento per cui si chiede l’agevolazione;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, purchè nuovi di fabbrica;
  • software, brevetti, licenze riguardanti nuove tecnologie e processi produttivi.
Come presentare la domanda di agevolazione? Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a mezzo Pec a partire dalle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2022. L’indirizzo pec è: es.imprese@pec.mise.gov.it   Per maggiori informazioni. Le imprese interessate, per ulteriori informazioni o per la redazione della domanda di finanziamento, nonché la sua più generale valutazione, potranno rivolgersi allo studio al numero 0541.708252 o inviare una mail all’indirizzo studio@giovannibenaglia.it Notizie ImpreseOggi
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Iftar insieme, Radio Icaro intervista Fatima Berrima della Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 27/03/2025 - 15:14
Iftar insieme: a Santarcangelo si festeggia con cibo multietnico la rottura del digiuno quotidiano per il Ramadan. Per la terza edizione dell’iniziativa, Stefano Rossini giornalista di Radio Icaro, ha intervistato Fatima Berrima, operatrice della Cooperativa Sociale Cento Fiori.

Santarcangelo – Iftar insieme: in piazza Ganganelli a Santarcangelo si festeggia con cibo multietnico la rottura del digiuno quotidiano per il Ramadan. Per parlare di questa terza edizione dell’iniziativa, Radio Icaro, grazie al giornalista Stefano Rossini, ha intervistato Fatima Berrima, operatrice della Cooperativa Sociale Cento Fiori, che ne cura insieme a colleghe e colleghi l’organizzazione.

L’evento: giovedì 27 marzo dalle ore 18:35 a buffet piatti da Marocco, Afghanistan, Mali, Pakistan, ma anche da San Vito e Santarcangelo con i migranti del progetto Sai e zdoure volontarie.

L’iniziativa è resa possibile dall’impegno delle cooperative che gestiscono il progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, ovvero la Cento Fiori e Il Millepiedi, insieme all’associazione Valmarecchia Comunità Solidale e L’unione dei Comuni della Valmarecchia. Per i fedeli ci sarà uno spazio per la preghiera del Maghreb (la preghiera del tramonto), dopo la quale comincerà la condivisione insieme alla cittadinanza.

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Iftar insieme: in piazza Ganganelli si festeggia con cibo multietnico la rottura del digiuno quotidiano per il Ramadan

Cooperativa sociale Cento Fiori - Lun, 24/03/2025 - 11:52
Giovedì 27 marzo dalle ore 18:35 a buffet piatti da Yemen, Marocco, Afghanistan, Mali, Pakistan, ma anche da San Vito e Santarcangelo con i migranti del progetto Sai e zdoure volontarie

Santarcangelo – Dopo il tramonto è festa multietnica in piazza Ganganelli giovedì 27 marzo: è Iftar insieme, la condivisione della rottura del digiuno quotidiano che i fedeli musulmani praticano durante il Ramadan, dall’alba al tramonto. E giovedì, grazie ai migranti ospiti del progetto Sai Valmarecchia e Riccione, chiunque potrà, in un momento di condivisione, conoscenza e incontro, assaggiare piatti dal buffet, formato da specialità di Yemen, Marocco, Afghanistan, Mali, Pakistan, ma anche da San Vito e Santarcangelo. Perché fianco a fianco dei migranti ai fornelli ci saranno anche zdoure e volontari.

L’iniziativa è resa possibile dall’impegno delle cooperative che gestiscono il progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, ovvero la Cento Fiori e Il Millepiedi, insieme all’associazione Valmarecchia Comunità Solidale e L’unione dei Comuni della Valmarecchia. Per i fedeli ci sarà uno spazio per la preghiera del Maghreb (la preghiera del tramonto), dopo la quale comincerà la condivisione insieme alla cittadinanza.

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Esenzione IMU per la Parrocchia che concede immobile a un'associazione no profit

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna, con propria sentenza n. 1118/2024 del 09.12.2024 e depositata il giorno 17 dicembre 2024, è tornata sulla ormai storica questione dell’esenzione Imu prevista per gli immobili strumentali di proprietà degli Enti del Terzo Settore. Il caso. Il caso per cui è stata interpellata riguarda un immobile, di proprietà di una Parrocchia, concesso in comodato d’uso gratuito a una associazione iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione sociale. Secondo il Comune l’agevolazione Imu non sarebbe spettata all’ente religioso in quanto sia la norma che la giurisprudenza maggioritaria hanno sempre interpretato la disciplina di favore esclusivamente nel caso in cui l’utilizzatore è direttamente l’ente del terzo settore e non anche quando questi concede in comodato a terzi, ancorchè gratuito, l’immobile agevolato. Normativa IMU ed Enti del Terzo Settore. I Giudici, nel proprio dispositivo, si premurano di illustrare l’esenzione contenuta nell’art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs. 504/1992. Condizione per il suo godimento è che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Rientrano in tale agevolazioni, per espresso rinvio normativo, anche gli enti ecclesiastici. Nonostante la già citata contrarietà della Giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Ministero delle Finanze con propria risoluzione n. 4/DF del 04 marzo 2013 si era espresso a favore della concessione dell’agevolazione Imu anche in caso di comodato gratuito a favore di un altro ente non commerciale. Solo nel 2023 il Parlamento è intervenuto a mettere fine a queste ondivaghe interpretazioni della materia, emanando una norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 1 comma 71 della Legge 213/2023. In particolare si è specificato che l’agevolazione Imu sugli immobili degli enti no profit spetta anche nel caso in cui questi siano concessi in comodato a favore di altri enti simili, al ricorrere, però, delle seguenti condizioni:
  1. Gli enti destinatari devono essere collegati funzionalmente o strutturalmente al soggetto concedente;
  2. All’interno dell’immobile devono essere svolte, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il collegamento funzionale e strutturale Per chiarire il concetto di “collegamento funzionale e strutturale” necessario per ottenere l’agevolazione IMU è intervenuto il Ministero delle Finanze con la circolare 2/DF del 16 luglio 2024. Il collegamento esiste quando:
  • l’attività svolta all’interno dell’immobile è legata alla finalità dell’ente concedente ed è coerente con gli scopi istituzionali del concedente stesso;
  • l’immobile è concesso in comodato a favore di un ente che appartiene alla stessa struttura del concedente.
La decisione. Nel caso esaminato, i Giudici di Secondo Grado hanno richiamato le norme che regolano il funzionamento degli enti ecclesiastici, contenute nella legge 222/1985. In particolare l’articolo 15, che stabilisce che gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di culto, e l’articolo 16 che fa rientrare nelle attività svolte dagli enti religiosi anche quelle di religione, di culto, di assistenza, di beneficenza, istruzione educazione e cultura. Nel caso trattato, il “collegamento funzionale o strutturale” è presente in quanto l’ente a cui è stato concesso il comodato gratuito ha tra le proprie finalità anche quelle di promuovere l’aggregazione giovanile anche attraverso la realtà degli oratori, il tutto secondo “la concezione cristiana dell’uomo e per la sua elevazione sociale”. Tale previsione è stata sufficiente per far decidere ai Giudici la presenza di quel nesso funzionale e strutturale necessario per far beneficiare alla Parrocchia dell’esenzione ai fini Imu dell’immobile concesso in comodato gratuito. Notizie ImpreseOggi
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Esenzione IMU per la Parrocchia che concede immobile a un'associazione no profit

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna, con propria sentenza n. 1118/2024 del 09.12.2024 e depositata il giorno 17 dicembre 2024, è tornata sulla ormai storica questione dell’esenzione Imu prevista per gli immobili strumentali di proprietà degli Enti del Terzo Settore. Il caso. Il caso per cui è stata interpellata riguarda un immobile, di proprietà di una Parrocchia, concesso in comodato d’uso gratuito a una associazione iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione sociale. Secondo il Comune l’agevolazione Imu non sarebbe spettata all’ente religioso in quanto sia la norma che la giurisprudenza maggioritaria hanno sempre interpretato la disciplina di favore esclusivamente nel caso in cui l’utilizzatore è direttamente l’ente del terzo settore e non anche quando questi concede in comodato a terzi, ancorchè gratuito, l’immobile agevolato. Normativa IMU ed Enti del Terzo Settore. I Giudici, nel proprio dispositivo, si premurano di illustrare l’esenzione contenuta nell’art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs. 504/1992. Condizione per il suo godimento è che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Rientrano in tale agevolazioni, per espresso rinvio normativo, anche gli enti ecclesiastici. Nonostante la già citata contrarietà della Giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Ministero delle Finanze con propria risoluzione n. 4/DF del 04 marzo 2013 si era espresso a favore della concessione dell’agevolazione Imu anche in caso di comodato gratuito a favore di un altro ente non commerciale. Solo nel 2023 il Parlamento è intervenuto a mettere fine a queste ondivaghe interpretazioni della materia, emanando una norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 1 comma 71 della Legge 213/2023. In particolare si è specificato che l’agevolazione Imu sugli immobili degli enti no profit spetta anche nel caso in cui questi siano concessi in comodato a favore di altri enti simili, al ricorrere, però, delle seguenti condizioni:
  1. Gli enti destinatari devono essere collegati funzionalmente o strutturalmente al soggetto concedente;
  2. All’interno dell’immobile devono essere svolte, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il collegamento funzionale e strutturale Per chiarire il concetto di “collegamento funzionale e strutturale” necessario per ottenere l’agevolazione IMU è intervenuto il Ministero delle Finanze con la circolare 2/DF del 16 luglio 2024. Il collegamento esiste quando:
  • l’attività svolta all’interno dell’immobile è legata alla finalità dell’ente concedente ed è coerente con gli scopi istituzionali del concedente stesso;
  • l’immobile è concesso in comodato a favore di un ente che appartiene alla stessa struttura del concedente.
La decisione. Nel caso esaminato, i Giudici di Secondo Grado hanno richiamato le norme che regolano il funzionamento degli enti ecclesiastici, contenute nella legge 222/1985. In particolare l’articolo 15, che stabilisce che gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di culto, e l’articolo 16 che fa rientrare nelle attività svolte dagli enti religiosi anche quelle di religione, di culto, di assistenza, di beneficenza, istruzione educazione e cultura. Nel caso trattato, il “collegamento funzionale o strutturale” è presente in quanto l’ente a cui è stato concesso il comodato gratuito ha tra le proprie finalità anche quelle di promuovere l’aggregazione giovanile anche attraverso la realtà degli oratori, il tutto secondo “la concezione cristiana dell’uomo e per la sua elevazione sociale”. Tale previsione è stata sufficiente per far decidere ai Giudici la presenza di quel nesso funzionale e strutturale necessario per far beneficiare alla Parrocchia dell’esenzione ai fini Imu dell’immobile concesso in comodato gratuito. Notizie ImpreseOggi
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Agriturismo: contributi a fondo perduto nella provincia di Rimini

Sostenere le aziende agricole nel realizzare, ampliare o adeguare la propria attività agrituristica: queste le linee guide dell’iniziativa promossa dal Gal Valli Marecchia e Conca, tramite il proprio Avviso Pubblico denominato “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile in caso di interventi realizzati nella Zona D ”Aree rurali con problemi di sviluppo”; contributo che scende al 40% nel caso di interventi ubicati nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata”. L’esatta indicazione dei confini delle zone rurali la si può trovare nel sito internet dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Pesca. Beneficiari. Possono richiedere l’agevolazione gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, che possiedono i seguenti requisiti:
  • essere regolarmente iscritti all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole;
  • rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali per il personale dipendente;
  • essere in regola con il Durc;
  • essere iscritti al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo il caso di adozione del regime speciale Iva (volume d’affari non superiore a euro 7.000,00);
  • non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
  • essere iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 sezione “operatori agrituristici”;
Interventi ammessi. Gli interventi ammessi sono:
  • interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento degli immobili esistenti;
  • realizzazione di piazzole attrezzate per il campeggio;
  • interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture destinate ad attività ricreative o sportive;
  • interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a spazi multiuso;
  • sistemazione di aree esterne al servizio dell’agriturismo;
  • mobili e arredi per camere, sale da pranzo e cucine, rigorosamente nuovi e non di antiquariato o vintage;
  • spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile;
  • acquisto di hardware e software specifico per l’attività agrituristica;
Termine presentazione delle domande.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.07.2025. La spesa minima ammissibile è pari ad euro 20.000. Il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria formata utilizzando i criteri definiti all’interno dello stesso bando di agevolazione. Notizie ImpreseOggi
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Agriturismo: contributi a fondo perduto nella provincia di Rimini

Sostenere le aziende agricole nel realizzare, ampliare o adeguare la propria attività agrituristica: queste le linee guide dell’iniziativa promossa dal Gal Valli Marecchia e Conca, tramite il proprio Avviso Pubblico denominato “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”. Misura del contributo a fondo perduto. Il sostegno prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile in caso di interventi realizzati nella Zona D ”Aree rurali con problemi di sviluppo”; contributo che scende al 40% nel caso di interventi ubicati nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata”. L’esatta indicazione dei confini delle zone rurali la si può trovare nel sito internet dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Pesca. Beneficiari. Possono richiedere l’agevolazione gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, che possiedono i seguenti requisiti:
  • essere regolarmente iscritti all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole;
  • rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali per il personale dipendente;
  • essere in regola con il Durc;
  • essere iscritti al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo il caso di adozione del regime speciale Iva (volume d’affari non superiore a euro 7.000,00);
  • non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
  • essere iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 sezione “operatori agrituristici”;
Interventi ammessi. Gli interventi ammessi sono:
  • interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento degli immobili esistenti;
  • realizzazione di piazzole attrezzate per il campeggio;
  • interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture destinate ad attività ricreative o sportive;
  • interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a spazi multiuso;
  • sistemazione di aree esterne al servizio dell’agriturismo;
  • mobili e arredi per camere, sale da pranzo e cucine, rigorosamente nuovi e non di antiquariato o vintage;
  • spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile;
  • acquisto di hardware e software specifico per l’attività agrituristica;
Termine presentazione delle domande.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.07.2025. La spesa minima ammissibile è pari ad euro 20.000. Il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria formata utilizzando i criteri definiti all’interno dello stesso bando di agevolazione. Notizie ImpreseOggi
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