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Il lease back fa decadere dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina

Il coltivatore diretto o l’imprenditore a titolo professionale (IAP) che pone in essere una operazione di lease back prima dei cinque anni dall’acquisto agevolato di un terreno agricolo per il quale ha usufruito dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, decade da tale ultima agevolazione. Il principio è contenuto nella sentenza della Cassazione n. 30664 del 25 ottobre 2024 pubblicata in data 28.11.2024. Piccola proprietà contadina. L’agevolazione sulla piccola proprietà contadina la possiamo trovare nell’art. 2 comma 4 bis del D.L. 194/2009. Essa prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e ipotecaria, e dell’un per cento dell’imposta catastale. Oggetto dell’acquisto devono essere dei terreni agricoli e tali acquisti devono essere effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale. L’unica condizione è che l’acquirente non può, prima dei cinque anni, cedere i terreni acquisiti con l’agevolazione o cessare di coltivarli o gestirli direttamente. Lease back. Il contratto di lease back è una forma contrattuale atipica, che nel nostro ordinamento non esiste. Tuttavia è pacificamente consentito ai sensi dell’art. 1322 comma 2 del Codice Civile, in quanto raggiunge degli interessi meritevoli di tutela giuridica. Nel caso questi sono costituiti dalla necessità di finanziamento maturata dal soggetto che lo pone in essere. Nella sostanza si tratta di un contratto mediante il quale il proprietario cede a un istituto finanziario un bene e quest’ultimo lo riassegna al proprietario iniziale dietro pagamento di un canone di locazione. Il caso. Gli Ermellini sono stati chiamati ad esprimersi su un caso che vede coinvolta una società agricola che ha acquisito dei terreni in diritto di superficie utilizzando l’agevolazione sulla piccola proprietà contadina e, prima dei cinque anni, ha posto in essere un’operazione di lease back sugli stessi. Lo scopo dell’operazione era solo quello di finanziare lo sviluppo agricolo e fotovoltaico sui terreni acquisiti. L’Agenzia delle Entrate, di fronte al compimento di tale contratto, ha revocato le agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale e ha recuperato le imposte calcolandole in misura ordinaria. Il contribuente si è opposto a questo recupero lamentando il fatto che il contratto di lease back di fatto non è altro che un modo alternativo utilizzato per finanziarsi e che il terreno, al termine del periodo di leasing, sarebbe comunque rientrato nella sua disponibilità attraverso il pagamento del prezzo di riscatto. Di diverso parere è la Corte di Cassazione. L’obiezione principale che viene mossa è che il contratto di lease back è un’operazione complessa composta da più negozi successivi (cessione, successiva locazione, eventuale riacquisto) certamente collegati funzionalmente tra di loro ma ciascuno ben distinto sul piano della sua forma tecnica. Il contratto di lease back prevedendo proprio come primo atto quello della cessione, fa scattare in automatico la decadenza dall’agevolazione stessa che non ammette nessuna cessione di bene. Non si può invocare, inoltre, su questo punto una interpretazione estensiva della norma, con la prevalenza della sostanza sulla forma. Gli Ermellini, nella sentenza in commento, ribadiscono nuovamente il principio che le norme tributarie non possono essere interpretate in via analogica. L’agevolazione sulla piccola proprietà contadina non fa alcun riferimento al lease back tra le cause di esclusione dalla decadenza. Pertanto, per l’invocato principio di rigidità interpretativa delle agevolazioni fiscali, non si può che decidere a favore dell’Agenzia delle Entrate, legittimando il recupero delle maggiori imposte non pagate in sede di acquisto.   Notizie ImpreseOggi
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Gli auguri Cento Fiori sono un volo di solidarietà e accoglienza sulla città firmato Samuele Grassi ed Enrico Rotelli

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 05/12/2024 - 14:44
La cooperativa sociale dedica l’illustrazione per le feste, in tre manifesti 6×3 metri, cento manifesti 100×140 cm, giornali, social e sito, a quanti “con fantasia e impegno”, fanno crescere il terzo settore “attraverso azioni e progetti” sociali

Rimini – Sono un volo con la fantasia gli auguri di Natale della Cooperativa Sociale Cento Fiori che fa “a chi da e chi riceve”, ovvero alle associazioni e alle cooperative sociali che operano e alla città di Rimini. Un volo disegnato dall’illustratore Samuele Grassi con testi di Enrico Rotelli, la “coppia creativa” – come si diceva una volta per le pubblicità – che da anni costruiscono la comunicazione dell’azienda sociale riminese.

Samuele Grassi ha reinterpretato per Cento fiori i tratti costitutivi delle sue opere, ormai sedimentati nell’immaginario collettivo riminese che ama l’illustrazione e i fumetti, dopo la partecipazione alla Biennale del Disegno 2024 e l’attuale mostra al grattacielo. Ovvero, linee chiare che affondano nel ricordo di Moebius per trovare una propria originale collocazione in un dolce futuro che saprà trarre dal possibile disastro ecologico del global warming un nuovo equilibrio. La grande tavola, prodotta per i manifesti 6 per 3 metri e 100 x 140 cm, giornali, social e sito, invece prende l’ispirazione dalle navicelle di Hayao Miyazaki – Il castello errante di Howl, Il mio amico Totoro, Porco Rosso, per citare alcuni titoli – calandole però di nuovo nel delicato immaginario grassiano e nei tratti caratteristici delle nostre tradizioni marinaresche. Una flotta in volo tra le nuvole sopra la città, leggerezza sopra leggerezza che tradisce l’amore per le lezioni regalate dalla letteratura di Italo Calvino.

Pur avendo diversi amori “spirituali” nel terreno comune, i testi di Enrico Rotelli collocano più prosaicamente i voli delle navicelle nel lavoro quotidiano di quanti operano per associazioni e cooperative attive nel sociale. Migliaia di persone che “ogni giorno usano fantasia e impegno per far volare solidarietà e accoglienza a Rimini, attraverso azioni e progetti”. Il fulcro del messaggio è la navicella del progetto Ulisse, le crociere terapeutiche che oltre 20 anni fa hanno iniziato il loro viaggio con il capitano Werther Mussoni e che continuano ad essere una peculiarità dei programmi terapeutici delle due strutture della Cooperativa Sociale Cento Fiori a Vallecchio di Montescudo: la Comunità Terapeutica e il Centro Osservazione e Diagnosi.

Pur firmando gli auguri negli anni scorsi, la coppia ha virato verso l’illustrazione sulla spinta del direttore Giovanni Benaglia, dopo che Samuele Grassi ha realizzato l’illustrazione del manifesto per il concerto del 25 aprile scorso. “Conoscevamo già il grafico Samuele Grassi, abbiamo lasciato carta bianca all’illustratore Grassi e quel che è nato è un omaggio a quanti, come noi, militano nei lavori sociali. – dice Cristian Tamagnini, presidente della cooperativa Sociale Cento Fiori – Militano perché educatori, psicologi, psicanalisti, tecnici, operai, non lavorano per cooperative sociali e associazioni per i lauti guadagni che il settore sociale offre, ma perché fare solidarietà e accoglienza fa stare bene chi la riceve e chi la fa. Ogni volta che si parla di tagli alla spesa pubblica è il Welfare nel mirino delle amministrazioni pubbliche, con le ricadute sulle persone svantaggiate e le loro famiglie. Oggi una educatrice esce da un percorso universitario, eppure il suo stipendio non rappresenta la sua preparazione né le ricadute positive che ha sulla popolazione. Forse è il caso che la gente e chi amministra riconsideri il lavoro sociale e il volontariato. Non solo quando si presume siamo tutti più buoni”.

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Storia di Persone, non “migranti”

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 03/12/2024 - 12:09
L’altra informazione. La cruda ed emozionante testimonianza di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, che gira l’Italia condividendo il suo dolore. L’articolo di Enrico Rotelli pubblicato sul settimanale Il Ponte, dopo l’incontro organizzato dalla Cento Fiori.

Alle 20 di venerdì 15 novembre le poltrone del Cinema Teatro Tiberio erano già quasi tutte occupate, in attesa che lui, Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, cominciasse le sue Storie Migranti, Il mare di Lampedusa. Portato a Rimini dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, che da anni si occupa di assistenza ai migranti, la testimonianza di Pietro Bartolo è attesa. Ma forse ben pochi dei presenti si potevano aspettare quel che di lì a poco sarebbe cominciato: un lungo, doloroso viaggio nella coscienza di ciascuno. Fatto da chi quel lungo viaggio l’ha cominciato tanti anni fa e forse, ancora oggi, lo sta elaborando, serata dopo serata, parola dopo parola, immagine dopo immagine.

Vera Bessone, la collega caposervizio Cultura del Corriere di Romagna, introduce l’uomo, medico, ostetrico, “perché a Lampedusa non c’era ospedale, non c’era nemmeno l’elicottero per portare le partorienti in Sicilia”. Padre pescatore, lui stesso marinaio prima di lasciare l’isola, l’ultimo lembo d’Europa nel Mediterraneo, per seguire la carriera di Esculapio, torna nella sua isola per incontrare il fato di migliaia di persone – “perché noi spesso ci scordiamo che queste sono persone”, ricorda come un mantra nel corso della serata – vive o morte. E scoprirne il vissuto attraverso le visite mediche in banchina o sulla tolda delle barche da pesca dei suoi compaesani, sulle motovedette della Guardia Costiera, su barche o gommoni alla deriva.

Lui, che ha studiato per dare la vita, immagine dopo immagine, video dopo video, racconta quello che è diventato un viaggio nella medicina del soccorso: ostetrico, medico di pronto soccorso suo malgrado, anatomopatologo, medico legale. Un viaggio nell’orrore del mare e degli aguzzini libici ad ogni approdo, ad ogni sbarco dei pescherecci lampedusani, con i corpi ammucchiati a poppa, scrutando i corpi irrigiditi dal rigor mortis, per trovare un flebile afflato di vita. Perché in quei mucchi di muscoli rattrappiti, una persona non è irrigidita. “Ne tasto il polso, zittisco il pescatore che li ha portati in porto, «fammi sentire», e dopo un minuto lo sento, un battito, flebile, ma un battito». Non entrerà in uno dei sacchi neri in poliuretano, i bodybag che conosciamo nei telefilm e film sulla guerra, come gli altri. Non farà parte di quella lunga teoria di bare allineate nell’hangar di Lampedusa, mostrate in televisione ma subito digerite dopo i tre minuti di servizio, poi fagocitate dalla politica per farle diventare rabbia e voti da scaricare in una x sul simbolo di una scheda elettorale.

Il racconto per parole, immagini, video e, sì, emozioni e lacrime, diventerà una lunga testimonianza di “controinformazione”, storie e tragedie che sui giornali e sulle televisioni, legate alla leggi della notizia, dei palinsesti e dei timoni giornalistici, non diventano servizi ma sono, quel che si dice in gergo giornalistico, “colore”. “Ma la realtà è un’altra, quel che vi raccontano è tutto falso, è tutto distorto. Non ci sono invasioni, ma quali invasioni…”. Una realtà appresa dai media all’ora di pranzo o al Pc che si sgretola nei volti delle oltre 200 persone che, fino alla fine, gremiscono il Cinema Teatro Tiberio.

Man mano che scandisce la parola “avanti” ai tecnici nel loggione della regia, Marco Biagini e Stefano Tonini – grazie ragazzi, nessuno come chi scrive sa quanto vi siate prodigati per la riuscita di questa testimonianza – i volti della sala cambiano espressione. Due adolescenti in seconda fila all’inizio della serata sorridevano con papà e mamma. Ad ogni “avanti” il volto diventava più cupo, si velava di lacrima come gran parte degli altri spettatori. Nuove malattie affioravano nella narrazione, “il male del gommone”, racconta Bartolo, perché i gommoni che trasportano i migranti stipati in cento usano un motore fuoribordo che deve essere rifornito in viaggio, e la benzina, caduta sul pagliolato, si mischia all’acqua di mare, evapora, intossica i polmoni, sballottata sui corpi produce ustioni, ferite, pustole. “Altro che la scabbia… I migranti portano la scabbia, dicono, ma non è vero, non è quella la malattia di cui sono affetti, nessuno di quelli che ho visitato aveva malattie contagiose, queste altre sono le malattie: le sofferenze di queste persone”. E mostra il volto e il corpo di un uomo dalla pelle devastata dalla benzina e dall’acqua di mare. Niente a che vedere con il migrante che, per farne esempio e sprone agli altri, viene colpito con due colpi di pistola alla scapola e al fianco all’altezza del rene. “Perché la gente non vuole salire sui gommoni, lo sanno che la morte è certa su quei gommoni, e allora sparano a uno o due persone per convincere gli altri a salire”, racconta Pietro, “questo ragazzo invece, si è salvato perché pur con due proiettili in corpo è riuscito a salire”.

La strenua lotta per la sopravvivenza, la voglia di vita e la forza necessaria per arrivare all’Europa dopo due anni di viaggio, dopo torture, dopo sevizie inenarrabili nei campi di concentramento in Libia , è il sottotesto della narrazione. E Pietro Bartolo non risparmia questi aspetti. Esalta la forza delle donne, la loro capacità di arrivare pur stremate, dopo aver sopportato stupri, iniezioni di sostanze per indurle in una forzata menopausa per poterne abusare a piacimento senza “complicazioni” o sfruttarla per la prostituzione. O i momenti concitati di un parto sulla motovedetta, con una stringa delle sue scarpe che serve per chiudere il cordone ombellicale del nascituro. “Vedete? Il bambino appena nato è bianco, proprio come noi, tra qualche giorno prenderà la pigmentazione della madre, una donna del Mali. Ma ora è bianco come noi, è una persona uguale a noi, in tutto e per tutto. Non esistono razze, esistono etnie!”.

Ma qualche volta questa spinta di sopravvivenza deve soccombere. E’ uno dei postulati della legge del mare. La stessa che spinge l’ex pescatore ad aiutare, che proibisce alle persone di piegarsi alle leggi ad hoc e portare invece soccorso, “perché anche io sono stato naufrago”, ma che di fronte all’ineluttabile diventa tragedia. Ci sono le foto: una distesa di corpi in una ghiacciaia di un peschereccio, come in tutti i pescherecci che ci sono anche a Rimini. Fatevela mostrare da un marinaio se capitate al porto: una botola, un locale in legno senza oblò, che su un peschereccio di trafficanti diventa la “terza classe” della traversata, “quella dove non si ha diritto ad un filo d’aria”. “Pietro, vieni a vedere qua sotto, mi dissero, scendo al buio e sento sotto i piedi qualcosa, chiedo luce: i corpi ammassati di persone che hanno lottato per uscire, mi raccontano i sopravvissuti, quando l’aria cominciava a scarseggiare, tenuti dabbasso prima con le botte, poi sigillando la botola con i peso dei corpi degli aguzzini, che tenevano lontani i parenti che avevano capito cosa stava succedendo ai loro cari: stavano morendo soffocati”.

O il video della Guardia Costiera, con i sub che estraggono da un peschereccio adagiato sul fondo i corpi degli affogati. Sono immagini irreali, sembra di essere in una piscina da quanta luce c’è,. L’unica cosa non irrigidita nel rigore della morte sono i capelli, che ondeggiano nell’acqua cristallina. I sub li adagiano in fila poco distanti dal relitto, statue di carne modellate nelle pose in cui la morte li ha raccolti. Li sistemano sulla sabbia del fondo, nel chiarore filtrato dal Mediterraneo, per poi legarli assieme con delle tanichette di plastica e per portarli a galla, dove si inscenerà una danza macabra verso la sponda della motovedetta che li porterà, troppo tardi, nella desiderata Europa.

L’intensità e la potenza del racconto di Pietro Bartolo, le sue immagini, le sue emozioni che attraversano la testimonianza portano alla catarsi gran parte del pubblico. Una catarsi che si potrà rivivere nel video che la Cooperativa Sociale Cento Fiori posterà presto su Youtube. Qualcuno non regge, molti piangono, qualcuno è provato e non alza lo sguardo verso il grande schermo. Qualcuno, come chi scrive, riesce a popolare la propria memoria marinaresca dei particolari che solo le genti di mare conoscono – la ghiacciaia popolata di morte, la paura, il senso di fratellanza che abbraccia i marinai, il lavoro spasmodico di fronte alle vite in pericolo, i racconti come mantra per metabolizzare paure ancestrali. Si può popolare la propria memoria, ma c’è una domanda che non abbiamo avuto il coraggio di rivolgere a Pietro. La mattina dopo ha di nuovo raccontato le sue Storie Migranti, i dolori e le gioie della salvezza a cui ha assistito, a una platea di giovani liceali al Serpieri di Rimini. E poi via, di nuovo in viaggio verso Pesaro. E questa settimana altri incontri, altre narrazioni, e di nuovo parole al pubblico in città italiane, d’Europa, di nuovo emozionato ed emozionante. Un mantra doloroso che si ripete, senza epica, senza estetica, senza eroi, men che meno lui. Un lungo flusso di coscienza di anima ferita che regala al pubblico il suo dolore.

Enrico Rotelli

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Agevolazione sul compendio unico salva se si affitta alla società agricola dei proprietari del fondo agevolato.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale non si decade dall’agevolazione per l’acquisto di un compendio unico se l’affitto viene concesso a favore di una società agricola i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo agevolato. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Cassazione numero 30684 del 25 ottobre 2024 e pubblicata il 28 novembre 2024. Il caso da cui trae spunto l'orientamento giurisprudenziale si riferisce ad un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso dall’Agenzia delle Entrate contro gli acquirenti originari di un compendio unico il quale è stato successivamente  affittato, prima della scadenza dei dieci anni, a una società agricola interamente partecipata quest’ultima. Nell’atto di acquisto originario ci si è avvalsi dell’agevolazione sull’acquisto di un compendio unico contenuta nell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 228 del 2001 che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo sull’atto di acquisto, purchè tale compendio sia coltivato per dieci anni dal soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione. Il citato decreto legislativo definisce il compendio unico come quel terreno che ha una estensione tale da raggiungere il livello minimo di redditività stabilito dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999. La Cassazione, sul caso di specie, ha osservato che il contratto di affitto stipulato dai beneficiari non va analizzato in quanto tale ma in quanto atto che porta a separare o meno la conduzione diretta del fondo dal proprietario dello stesso. Solo in questo caso, secondo gli Ermellini, si viola il precetto imposto dall’agevolazione sul compendio unico rispetto alla conduzione per almeno dieci anni. Negli altri casi, se il contratto di affitto viene stipulato fra gli acquirenti iniziali e una società agricola partecipata interamente da quest’ultimi, non si può affermare di trovarsi di fronte a una interruzione di conduzione diretta del fondo. Tanto più che la normativa in questione riconosce alle società agricole, ricorrendone i requisiti, gli stessi diritti e le stesse agevolazioni previste in capo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli a titolo principale. Ovviamente il principio enunciato dalla Cassazione non vale nel caso in cui l’affitto sia concesso a favore di una società agricola non partecipata dagli acquirenti originari o partecipata solo in maniera parziale. Notizie ImpreseOggi
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Agevolazione sul compendio unico salva se si affitta alla società agricola dei proprietari del fondo agevolato.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale non si decade dall’agevolazione per l’acquisto di un compendio unico se l’affitto viene concesso a favore di una società agricola i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo agevolato. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Cassazione numero 30684 del 25 ottobre 2024 e pubblicata il 28 novembre 2024. Il caso da cui trae spunto l'orientamento giurisprudenziale si riferisce ad un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso dall’Agenzia delle Entrate contro gli acquirenti originari di un compendio unico il quale è stato successivamente  affittato, prima della scadenza dei dieci anni, a una società agricola interamente partecipata quest’ultima. Nell’atto di acquisto originario ci si è avvalsi dell’agevolazione sull’acquisto di un compendio unico contenuta nell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 228 del 2001 che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo sull’atto di acquisto, purchè tale compendio sia coltivato per dieci anni dal soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione. Il citato decreto legislativo definisce il compendio unico come quel terreno che ha una estensione tale da raggiungere il livello minimo di redditività stabilito dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999. La Cassazione, sul caso di specie, ha osservato che il contratto di affitto stipulato dai beneficiari non va analizzato in quanto tale ma in quanto atto che porta a separare o meno la conduzione diretta del fondo dal proprietario dello stesso. Solo in questo caso, secondo gli Ermellini, si viola il precetto imposto dall’agevolazione sul compendio unico rispetto alla conduzione per almeno dieci anni. Negli altri casi, se il contratto di affitto viene stipulato fra gli acquirenti iniziali e una società agricola partecipata interamente da quest’ultimi, non si può affermare di trovarsi di fronte a una interruzione di conduzione diretta del fondo. Tanto più che la normativa in questione riconosce alle società agricole, ricorrendone i requisiti, gli stessi diritti e le stesse agevolazioni previste in capo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli a titolo principale. Ovviamente il principio enunciato dalla Cassazione non vale nel caso in cui l’affitto sia concesso a favore di una società agricola non partecipata dagli acquirenti originari o partecipata solo in maniera parziale. Notizie ImpreseOggi
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Il compenso dell'amministratore gode dell’agevolazione per il rientro dei cervelli.

Il compenso percepito dall’amministratore che è rientrato dall’estero può godere dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati in quanto tale compenso è parificato, per legge, ai redditi da lavoro dipendente. Così stabilisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, non pubblicato e riguardante un caso curato dallo studio, nel quale si è illustrata la condizione di un lavoratore italiano residente all’estero che vuole rientrare nel suo Paese di origine al fine di aprire una srl. La quota di partecipazione in tale srl non è ancora nota al momento dell’invio dell’interpello e il compenso previsto sarà diviso in una parte variabile e in una parte fissa. L’Agevolazione impatriati. Ai fini della piena comprensione della risposta si ricorda che, per l’anno 2024, l’agevolazione per il rientro dei lavoratori impatriati (art. 5 D. Lgs 209/2023) riguarda il reddito da lavoro dipendente e assimilato e quello di lavoro autonomo (con esclusione di quello forfettario), prodotto all’interno del territorio italiano da lavoratori italiani o stranieri che provvedono a trasferire la propria residenza in Italia. L’agevolazione consiste nella detassazione del 50%, per l’anno del rientro e per i quattro successivi, del reddito prodotto nel limite annuale di 600.000 euro. Limitatamente al 2024 l’agevolazione si estende per ulteriori 3 anni (quindi in totale sette anni) nel caso in cui il beneficiario abbia acquistato, entro il 31 dicembre 2023, una prima casa di abitazione. Altresì si ricorda che la detassazione aumenta del 60% nel caso in cui il trasferimento avvenga con la presenza di un figlio a carico oppure nasca un figlio nell’ambito temporale di utilizzo dell’agevolazione. In questo ultimo caso l’aumento della detassazione spetta per il rimanente periodo residuo a partire dalla nascita del figlio.  Le condizioni per godere dell’agevolazione impatriati sono:
  • Il beneficiario non deve essere stato residente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento. Questo limite aumenta se il beneficiario rientra nel nostro Paese e continua a prestare attività per lo stesso datore di lavoro per il quale lavorava all’estero (ad esempio perché era in distacco) o per una società appartenente al suo gruppo. L’aumento passa:
    • da tre a sei anni nel caso in cui il beneficiario non sia già stato già in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo;
    • da tre a sette anni nel caso in cui, invece, prima del trasferimento era già dipendente dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo.
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni all’anno;
  • il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In sostanza deve avere almeno una laurea triennale.
Agevolazione impatriati e compenso amministratore. L’Agenzia delle Entrate, nel concedere il beneficio dell’agevolazione in argomento anche al compenso percepito dall’amministratore si rifà all’art. 50 comma 1 lettera c-bis del Tuir laddove si dice che “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente […] le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società [..]”. Il compenso amministratore è, dunque, per legge parificato al lavoro dipendente. Per cui, per logica conclusione, può godere del beneficio previsto per il rientro dei cervelli in Italia. Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della srl che amministra, purchè non socio unico. In tale caso, infatti, si segnala la risposta n. 407/2021 nel quale si tratta il caso di una srl unipersonale dove il socio unico è anche amministratore della società e percepisce un compenso totalmente variabile in funzione dell'utile prodotto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, in tale caso si può ravvisare l'abuso del diritto in quanto il beneficiario travestirebbe da compenso da amministratore (avvantaggiandosi dell'agevolazione impatriati) ciò che in realtà può considerarsi come distribuzione occulta di utile essendo il compenso determinato solo come percentuale sugli utili ottenuti.  Notizie ImpreseOggi
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Il compenso dell'amministratore gode dell’agevolazione per il rientro dei cervelli.

Il compenso percepito dall’amministratore che è rientrato dall’estero può godere dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati in quanto tale compenso è parificato, per legge, ai redditi da lavoro dipendente. Così stabilisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, non pubblicato e riguardante un caso curato dallo studio, nel quale si è illustrata la condizione di un lavoratore italiano residente all’estero che vuole rientrare nel suo Paese di origine al fine di aprire una srl. La quota di partecipazione in tale srl non è ancora nota al momento dell’invio dell’interpello e il compenso previsto sarà diviso in una parte variabile e in una parte fissa. L’Agevolazione impatriati. Ai fini della piena comprensione della risposta si ricorda che, per l’anno 2024, l’agevolazione per il rientro dei lavoratori impatriati (art. 5 D. Lgs 209/2023) riguarda il reddito da lavoro dipendente e assimilato e quello di lavoro autonomo (con esclusione di quello forfettario), prodotto all’interno del territorio italiano da lavoratori italiani o stranieri che provvedono a trasferire la propria residenza in Italia. L’agevolazione consiste nella detassazione del 50%, per l’anno del rientro e per i quattro successivi, del reddito prodotto nel limite annuale di 600.000 euro. Limitatamente al 2024 l’agevolazione si estende per ulteriori 3 anni (quindi in totale sette anni) nel caso in cui il beneficiario abbia acquistato, entro il 31 dicembre 2023, una prima casa di abitazione. Altresì si ricorda che la detassazione aumenta del 60% nel caso in cui il trasferimento avvenga con la presenza di un figlio a carico oppure nasca un figlio nell’ambito temporale di utilizzo dell’agevolazione. In questo ultimo caso l’aumento della detassazione spetta per il rimanente periodo residuo a partire dalla nascita del figlio.  Le condizioni per godere dell’agevolazione impatriati sono:
  • Il beneficiario non deve essere stato residente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento. Questo limite aumenta se il beneficiario rientra nel nostro Paese e continua a prestare attività per lo stesso datore di lavoro per il quale lavorava all’estero (ad esempio perché era in distacco) o per una società appartenente al suo gruppo. L’aumento passa:
    • da tre a sei anni nel caso in cui il beneficiario non sia già stato già in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo;
    • da tre a sette anni nel caso in cui, invece, prima del trasferimento era già dipendente dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo.
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni all’anno;
  • il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In sostanza deve avere almeno una laurea triennale.
Agevolazione impatriati e compenso amministratore. L’Agenzia delle Entrate, nel concedere il beneficio dell’agevolazione in argomento anche al compenso percepito dall’amministratore si rifà all’art. 50 comma 1 lettera c-bis del Tuir laddove si dice che “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente […] le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società [..]”. Il compenso amministratore è, dunque, per legge parificato al lavoro dipendente. Per cui, per logica conclusione, può godere del beneficio previsto per il rientro dei cervelli in Italia. Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della srl che amministra, purchè non socio unico. In tale caso, infatti, si segnala la risposta n. 407/2021 nel quale si tratta il caso di una srl unipersonale dove il socio unico è anche amministratore della società e percepisce un compenso totalmente variabile in funzione dell'utile prodotto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, in tale caso si può ravvisare l'abuso del diritto in quanto il beneficiario travestirebbe da compenso da amministratore (avvantaggiandosi dell'agevolazione impatriati) ciò che in realtà può considerarsi come distribuzione occulta di utile essendo il compenso determinato solo come percentuale sugli utili ottenuti.  Notizie ImpreseOggi
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Agricoltura: contributi a fondo perduto per innovazione e sostenibilità.

Per chi vuole fare innovazione nell’ambito dell’agricoltura, a partire dal giorno 15 novembre 2024 e fino al giorno 13 dicembre 2024 può rivolgersi ad Ismea, la società pubblica che si occupa di fornire servizi e assistenza al mondo dell’imprenditoria agricola, per ottenere un contributo a fondo perduto. E’ ufficialmente aperto, infatti, il bando relativo al Fondo Innovazione - Intervento a sostegno della produttività che si prefigge come obiettivo quello di sostenere progetti per l’innovazione e riconversione ecologica della produzione nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. I soggetti che possono presentare la domanda sono le Piccole Medie Imprese, singole o in forma associata, comprese le cooperative e le associazioni che possiedono questi requisiti:
  • essere iscritti al registro imprese e risultano attive, con la qualifica di “impresa agricola”, “impresa agromeccanica” o “impresa ittica”,
  • essere attivi da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
  • avere la sede operativa in Italia.
I beni che rientrano nel contributo (dettagliatamente descritti nel Decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) devono essere nuovi e devono rientrare nella seguente categoria: Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:
  • Macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura dotate di apparecchiature tali da rendere automatica la lavorazione;
  • macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia, con motorizzazione elettrica e destinate specificatamente ad attività agricole o zootecniche.
  • macchine per la zootecnia con un elevato livello tecnologico e di automazione;
  • investimenti riguardanti la pesca e l’acquacoltura volti a rendere sostenibile la produzione.
L’importo complessivo della spesa per la quale si richiede il contributo deve essere compreso tra gli euro 70.000,00 e gli euro 500.000,00. Nel caso di richieste da parte di imprenditori che esercitano l’attività di pesca, l’importo minimo viene ridotto ad euro 10.000,00. La misura di aiuto offerta consiste in un contributo a fondo perduto e in aggiunta ai progetti riguardanti l’Agricoltura e la Pesca, una garanzia pubblica per la richiesta di un finanziamento bancario a copertura dell’investimento. L’importo della garanzia è dell’80% nel caso di interventi nel settore agricolo e del 70% nel settore della pesca. L’importo del contributo a fondo perduto varia a seconda delle categorie previste dal Regolamento UE ABER e dal Regolamento UE FIBER è può essere così riassunto:

Scaglioni di importo di investimento

ABER giovani (massimale 80%) ABER non giovani (massimale 65%) FIBER (massimale 50%) fino 100.000,00 60% 48,75% 37,50% da 100.000,01 a 200.000 52% 42,25% 32,50% da 200.000,01 a 300.000 44% 35,75% 27,50% da 300.000,01 a 500.000 36% 29,25% 22,50%

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, attraverso lo sportello messo a disposizione da Ismea. La finestra temporale per le richieste apre alle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024 per chiudere alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.

 

 

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Agricoltura: contributi a fondo perduto per innovazione e sostenibilità.

Per chi vuole fare innovazione nell’ambito dell’agricoltura, a partire dal giorno 15 novembre 2024 e fino al giorno 13 dicembre 2024 può rivolgersi ad Ismea, la società pubblica che si occupa di fornire servizi e assistenza al mondo dell’imprenditoria agricola, per ottenere un contributo a fondo perduto. E’ ufficialmente aperto, infatti, il bando relativo al Fondo Innovazione - Intervento a sostegno della produttività che si prefigge come obiettivo quello di sostenere progetti per l’innovazione e riconversione ecologica della produzione nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. I soggetti che possono presentare la domanda sono le Piccole Medie Imprese, singole o in forma associata, comprese le cooperative e le associazioni che possiedono questi requisiti:
  • essere iscritti al registro imprese e risultano attive, con la qualifica di “impresa agricola”, “impresa agromeccanica” o “impresa ittica”,
  • essere attivi da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
  • avere la sede operativa in Italia.
I beni che rientrano nel contributo (dettagliatamente descritti nel Decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) devono essere nuovi e devono rientrare nella seguente categoria: Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:
  • Macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura dotate di apparecchiature tali da rendere automatica la lavorazione;
  • macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia, con motorizzazione elettrica e destinate specificatamente ad attività agricole o zootecniche.
  • macchine per la zootecnia con un elevato livello tecnologico e di automazione;
  • investimenti riguardanti la pesca e l’acquacoltura volti a rendere sostenibile la produzione.
L’importo complessivo della spesa per la quale si richiede il contributo deve essere compreso tra gli euro 70.000,00 e gli euro 500.000,00. Nel caso di richieste da parte di imprenditori che esercitano l’attività di pesca, l’importo minimo viene ridotto ad euro 10.000,00. La misura di aiuto offerta consiste in un contributo a fondo perduto e in aggiunta ai progetti riguardanti l’Agricoltura e la Pesca, una garanzia pubblica per la richiesta di un finanziamento bancario a copertura dell’investimento. L’importo della garanzia è dell’80% nel caso di interventi nel settore agricolo e del 70% nel settore della pesca. L’importo del contributo a fondo perduto varia a seconda delle categorie previste dal Regolamento UE ABER e dal Regolamento UE FIBER è può essere così riassunto:

Scaglioni di importo di investimento

ABER giovani (massimale 80%) ABER non giovani (massimale 65%) FIBER (massimale 50%) fino 100.000,00 60% 48,75% 37,50% da 100.000,01 a 200.000 52% 42,25% 32,50% da 200.000,01 a 300.000 44% 35,75% 27,50% da 300.000,01 a 500.000 36% 29,25% 22,50%

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, attraverso lo sportello messo a disposizione da Ismea. La finestra temporale per le richieste apre alle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024 per chiudere alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.

 

 

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I ricavi delle assegnazioni delle cooperative edilizie non sono tassabili

Le cooperative edilizie a proprietà divisa quando assegnano alloggi ai propri soci non generano ricavi tassabili ai sensi dell’art. 85 del Tuir. Ciò in quanto con l’assegnazione si viene a realizzare lo scambio mutualistico tra la cooperativa e il socio assegnatario. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 28069/2024 pubblicata il 30.10.2024. Il contenzioso nasce dal fatto che una cooperativa edilizia a proprietà divisa ha assegnato un alloggio a un suo socio e il corrispettivo ricevuto l’ha contabilizzato in riduzione delle rimanenze di merci invece che come corrispettivo, non facendolo transitare nel conto economico ma riducendo solamente la voce iscritta nello stato patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento non condividendo l’operato della cooperativa edilizia. Per l’Ufficio, infatti, l’assegnazione dell’appartamento al socio costituisce corrispettivo ai sensi dell’art. 85, c.1 lett. a) del Dpr 917/86 e, quindi, da ricomprendere nella voce dei ricavi del conto economico. Tesi che, peraltro, è stata riconosciuta fondata dai giudici di merito i quali, con sentenze di fatto conformi fra loro, hanno condannato sia in primo che in secondo grado la cooperativa edilizia al pagamento delle imposte Ires e Irap sul corrispettivo dell’assegnazione. Il contribuente si è rivolto, quindi, alla Corte di Cassazione sostenendo di aver contabilizzato il corrispettivo dell’assegnazione in riduzione del valore delle rimanenze in quanto la cooperativa stessa svolge una attività mutualistica e senza scopo di lucro. Inoltre ha rilevato che il corrispettivo stesso è uguale ai costi sostenuti per la costruzione dell’immobile oggetto di assegnazione, dimostrando una volta in più l’assenza di lucro della propria attività. La Cassazione accoglie la tesi della cooperativa. Lo fa evidenziando che sarà pur vero che il contratto di assegnazione di alloggio è pur sempre un atto di compravendita che trasferisce la proprietà, ma ciò non implica che automaticamente questo sia da intendere, sul piano contabile e fiscale, come un ricavo di vendita. Ciò in quanto le società cooperative edilizie non svolgono una attività finalizzata alla costruzione di immobili, ma bensì una attività senza scopo di lucro volta a consentire, ai propri soci, l’accesso alla casa a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. L’assegnazione, dunque, sul piano giuridico può essere senza dubbio considerata come una compravendita. Sul piano fiscale e contabile, al contrario, essa è la forma con la quale si realizza lo scambio mutualistico assumendo, quindi, una natura non commerciale. Scrive, a tal proposito, la Cassazione: “l’assegnazione, di norma, non può costituire conseguimento di una plusvalenza o di un ricavo, non generando materia imponibile per la società assegnante, in quanto il valore degli alloggi da assegnare ai soci è determinato al “costo” ed il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, imputato allo stato patrimoniale nelle rimanenze, risulta pari al corrispettivo di assegnazione di cessione degli alloggi ceduti ai soci, detratti gli eventuali versamenti già effettuati negli anni precedenti [..]”. Il principio di diritto che la Cassazione esprime, infine, è il seguente: “Il valore correlato all’assegnazione dell’unità abitativa al socio della società cooperativa edilizia a proprietà divisa non va considerato quale corrispettivo della cessione di beni ai sensi dell’art. 85, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale ricompreso nella voce dei ricavi del conto economico, generando materia imponibile tassabile, in quanto l’assegnazione realizza una vicenda che, di norma, non fa maturare reddito tassabile né in capo alla società cooperativa edilizia assegnante, né in capo al socio assegnatario, in ragione dello scambio mutualistico che viene a realizzarsi”. Notizie ImpreseOggi
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I ricavi delle assegnazioni delle cooperative edilizie non sono tassabili

Le cooperative edilizie a proprietà divisa quando assegnano alloggi ai propri soci non generano ricavi tassabili ai sensi dell’art. 85 del Tuir. Ciò in quanto con l’assegnazione si viene a realizzare lo scambio mutualistico tra la cooperativa e il socio assegnatario. L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 28069/2024 pubblicata il 30.10.2024. Il contenzioso nasce dal fatto che una cooperativa edilizia a proprietà divisa ha assegnato un alloggio a un suo socio e il corrispettivo ricevuto l’ha contabilizzato in riduzione delle rimanenze di merci invece che come corrispettivo, non facendolo transitare nel conto economico ma riducendo solamente la voce iscritta nello stato patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento non condividendo l’operato della cooperativa edilizia. Per l’Ufficio, infatti, l’assegnazione dell’appartamento al socio costituisce corrispettivo ai sensi dell’art. 85, c.1 lett. a) del Dpr 917/86 e, quindi, da ricomprendere nella voce dei ricavi del conto economico. Tesi che, peraltro, è stata riconosciuta fondata dai giudici di merito i quali, con sentenze di fatto conformi fra loro, hanno condannato sia in primo che in secondo grado la cooperativa edilizia al pagamento delle imposte Ires e Irap sul corrispettivo dell’assegnazione. Il contribuente si è rivolto, quindi, alla Corte di Cassazione sostenendo di aver contabilizzato il corrispettivo dell’assegnazione in riduzione del valore delle rimanenze in quanto la cooperativa stessa svolge una attività mutualistica e senza scopo di lucro. Inoltre ha rilevato che il corrispettivo stesso è uguale ai costi sostenuti per la costruzione dell’immobile oggetto di assegnazione, dimostrando una volta in più l’assenza di lucro della propria attività. La Cassazione accoglie la tesi della cooperativa. Lo fa evidenziando che sarà pur vero che il contratto di assegnazione di alloggio è pur sempre un atto di compravendita che trasferisce la proprietà, ma ciò non implica che automaticamente questo sia da intendere, sul piano contabile e fiscale, come un ricavo di vendita. Ciò in quanto le società cooperative edilizie non svolgono una attività finalizzata alla costruzione di immobili, ma bensì una attività senza scopo di lucro volta a consentire, ai propri soci, l’accesso alla casa a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. L’assegnazione, dunque, sul piano giuridico può essere senza dubbio considerata come una compravendita. Sul piano fiscale e contabile, al contrario, essa è la forma con la quale si realizza lo scambio mutualistico assumendo, quindi, una natura non commerciale. Scrive, a tal proposito, la Cassazione: “l’assegnazione, di norma, non può costituire conseguimento di una plusvalenza o di un ricavo, non generando materia imponibile per la società assegnante, in quanto il valore degli alloggi da assegnare ai soci è determinato al “costo” ed il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, imputato allo stato patrimoniale nelle rimanenze, risulta pari al corrispettivo di assegnazione di cessione degli alloggi ceduti ai soci, detratti gli eventuali versamenti già effettuati negli anni precedenti [..]”. Il principio di diritto che la Cassazione esprime, infine, è il seguente: “Il valore correlato all’assegnazione dell’unità abitativa al socio della società cooperativa edilizia a proprietà divisa non va considerato quale corrispettivo della cessione di beni ai sensi dell’art. 85, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale ricompreso nella voce dei ricavi del conto economico, generando materia imponibile tassabile, in quanto l’assegnazione realizza una vicenda che, di norma, non fa maturare reddito tassabile né in capo alla società cooperativa edilizia assegnante, né in capo al socio assegnatario, in ragione dello scambio mutualistico che viene a realizzarsi”. Notizie ImpreseOggi
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Il mare di Lampedusa: le storie Migranti di Pietro Bartolo, intervistato da Vera Bessone, al Cinema Teatro Tiberio di Rimini

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 25/10/2024 - 16:19
Il medico in prima fila nel soccorso dei migranti racconta con video e immagini le sue esperienze, introdotto dalla caposervizio Cultura del Corriere Romagna nell’incontro organizzato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori il 15 novembre alle ore 20,30.

Le storie di mare di Lampedusa, le tragedie e le speranze che hanno costellato quello specchio enorme di Mediterraneo che lambisce l’estrema propaggine dell’Italia, raccontate da Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che insieme a concittadini e volontari hanno assistito e assistono quotidianamente a lutti, sofferenze e insieme speranze dei migranti.

Il mare di Lampedusa, questo il titolo dell’incontro pubblico di venerdì 15 novembre alle ore 20,30 al cinema Tiberio (via San Giuliano 16) di Rimini, che vedrà Pietro Bartolo dipanare il racconto durante un’intervista condotta da Vera Bessone, giornalista caposervizio Cultura del Corriere Romagna. Una narrazione di Storie migranti fatta di dialoghi ma anche immagini e video per sensibilizzare sul tema dei migranti e della loro accoglienza.

L’incontro è organizzato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con il Sistema Accoglienza Integrazione (Sai) dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia ed è a ingresso libero.

Biografia di Pietro Bartolo

Medico chirurgo, laureato all’Università di Catania, è specializzato in ginecologia. Sposato e padre di tre figli. Dal 1991 ufficiale sanitario delle isole Pelagie, nel 1993 diviene responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa, occupandosi anche delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa e di coloro che soggiornano nel centro di accoglienza.

Nonostante qualche settimana prima fosse stato colpito da un’ischemia cerebrale, è stato in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti del Naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 di un peschereccio carico di oltre 500 migranti, in cui persero la vita 368 persone.

Prende parte nel 2015 al film documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che nel febbraio 2016 ha vinto l’Orso d’oro al 66º festival di Berlino e ha ottenuto una candidatura nella categoria miglior documentario agli Oscar 2017.

Dal suo libro Lacrime di Sale (2016) è liberamente tratto il film Nour (regia di Maurizio Zaccaro), per il quale ha contribuito all’ideazione del soggetto. Il film, in cui a vestire i panni del medico di Lampedusa è l’attore Sergio Castellitto, è stato presentato alla 37ª edizione del Torino Film Festival del 2019. È autore anche del testo “Le Stelle di Lampedusa” (2018).

Dal 2019 al 2024 è europarlamentare, con l’incarico di vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE).

È sempre stato un sostenitore dell’istituzione di corridoi umanitari contro la tratta degli esseri umani.

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Superbonus 110: rate in dieci anni per le spese effettuate nel 2023.

Novità in arrivo per le spese relative al Superbonus pagate nel corso del 2023. La bozza di Legge di Stabilità per il 2025, appena approdata alla Camera per la discussione, prevede infatti che queste possano essere spalmate in dieci anni, in luogo dei quattro anni previsti dall’attuale normativa. Si ripropone, così, la stessa agevolazione già prevista per le spese effettuate nell’anno 2022. La norma di favore tuttavia arriva in ritardo rispetto all’invio ordinario delle dichiarazioni dei redditi. Si ricorda, infatti, che quest’ultime vanno inviate entro il 31 ottobre, cioè almeno due mesi prima della probabile approvazione della Legge di Stabilità. Per superare questo inconveniente, viene previsto che l’opzione per la detrazione in dieci anni possa essere esercitata tramite l’invio di una dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2023. Dichiarazione integrativa che dovrà essere inviata entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024. Tale termine deroga espressamente quello previsto dall’articolo 2 comma 8 del Dpr 322/1998, che consente di inviare le dichiarazioni integrative entro il termine ordinario di accertamento, fissato in 6 anni a partire dall’anno di imposta di riferimento. Infine la bozza di Legge di Stabilità prevede che se da questa dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta (cosa assai probabile, visto che si vanno a ridurre le detrazioni originarie), quest’ultima potrà essere versata, senza sanzioni o interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno 2024, previsto presumibilmente entro il 30 giugno 2025. Infine si evidenzia che la scelta di spalmare in dieci anni le detrazioni Superbonus è vincolante e, dunque, non potrà mai essere revocata.   Notizie ImpreseOggi
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Superbonus 110: rate in dieci anni per le spese effettuate nel 2023.

Novità in arrivo per le spese relative al Superbonus pagate nel corso del 2023. La bozza di Legge di Stabilità per il 2025, appena approdata alla Camera per la discussione, prevede infatti che queste possano essere spalmate in dieci anni, in luogo dei quattro anni previsti dall’attuale normativa. Si ripropone, così, la stessa agevolazione già prevista per le spese effettuate nell’anno 2022. La norma di favore tuttavia arriva in ritardo rispetto all’invio ordinario delle dichiarazioni dei redditi. Si ricorda, infatti, che quest’ultime vanno inviate entro il 31 ottobre, cioè almeno due mesi prima della probabile approvazione della Legge di Stabilità. Per superare questo inconveniente, viene previsto che l’opzione per la detrazione in dieci anni possa essere esercitata tramite l’invio di una dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2023. Dichiarazione integrativa che dovrà essere inviata entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024. Tale termine deroga espressamente quello previsto dall’articolo 2 comma 8 del Dpr 322/1998, che consente di inviare le dichiarazioni integrative entro il termine ordinario di accertamento, fissato in 6 anni a partire dall’anno di imposta di riferimento. Infine la bozza di Legge di Stabilità prevede che se da questa dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta (cosa assai probabile, visto che si vanno a ridurre le detrazioni originarie), quest’ultima potrà essere versata, senza sanzioni o interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno 2024, previsto presumibilmente entro il 30 giugno 2025. Infine si evidenzia che la scelta di spalmare in dieci anni le detrazioni Superbonus è vincolante e, dunque, non potrà mai essere revocata.   Notizie ImpreseOggi
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Nuovo limite per la cooperativa sotto forma di Srl

Novità ed adeguamenti all’Istat per alcuni limiti previsti per le cooperative. Il decreto 8 agosto 2024 del Ministero delle imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18.10.2024 ritocca i limiti previsti dall’articolo 2519 e 2525 del Codice Civile che riguardano tutti i tipi di cooperative. L’articolo 2519 prevede, in via generale, che per quanto non previsto specificatamente per le società cooperative, si debba far rinvio alle norme che riguardano le società per azioni. Tuttavia, si può derogare a questa disposizione ed applicare quelle relative alle srl qualora la cooperativa non superi alternativamente due parametri, che riguardano il numero dei dipendenti e il totale dell’attivo patrimoniale. Il primo, rimasto invariato, prevede che se i soci cooperatori sono inferiori a venti, si può costituire una cooperativa che segua le norme previste per le srl, a prescindere dal totale dell’attivo. Il secondo parametro, che riguarda l’attivo patrimoniale, viene ritoccato all’insù dal decreto in commento. Il nuovo limite passa da un milione di euro a 1.438.000,00 euro. Pertanto, nel caso in cui l’attivo dello stato patrimoniale sia inferiore a 1.438.000,00 euro si può costituire una cooperativa che rimanda alle norme della srl. Si osserva, come già detto, che i due limiti sono alternativi. Pertanto si potranno avere cooperative che rimandano alle norme previste per le  srl con meno di venti dipendenti ma più di 1.438.000,00 euro di attivo. Al contempo, sono ammesse cooperative con rinvio alle srl con un patrimonio superiore  euro 1.438.000,00 ma con dipendenti inferiori ai venti. Gli altri valori che vengono ritoccati sono quelli contenuti nell’articolo 2525 del Codice Civile. In particolare:
  • Il valore massimo della quota o azione non potrà essere superiore ad euro 719,00. Il vecchio limite era di cinquecento euro;
  • Nessun socio può avere una quota superiore ad euro 143.800. Il precedente limite era di centomila. Lo stesso limite vale per le azioni. Pertanto nessun socio potrà avere tante azioni la cui somma del valore nominale sia superiore ad euro 143.800.
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Nuovo limite per la cooperativa sotto forma di Srl

Novità ed adeguamenti all’Istat per alcuni limiti previsti per le cooperative. Il decreto 8 agosto 2024 del Ministero delle imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18.10.2024 ritocca i limiti previsti dall’articolo 2519 e 2525 del Codice Civile che riguardano tutti i tipi di cooperative. L’articolo 2519 prevede, in via generale, che per quanto non previsto specificatamente per le società cooperative, si debba far rinvio alle norme che riguardano le società per azioni. Tuttavia, si può derogare a questa disposizione ed applicare quelle relative alle srl qualora la cooperativa non superi alternativamente due parametri, che riguardano il numero dei dipendenti e il totale dell’attivo patrimoniale. Il primo, rimasto invariato, prevede che se i soci cooperatori sono inferiori a venti, si può costituire una cooperativa che segua le norme previste per le srl, a prescindere dal totale dell’attivo. Il secondo parametro, che riguarda l’attivo patrimoniale, viene ritoccato all’insù dal decreto in commento. Il nuovo limite passa da un milione di euro a 1.438.000,00 euro. Pertanto, nel caso in cui l’attivo dello stato patrimoniale sia inferiore a 1.438.000,00 euro si può costituire una cooperativa che rimanda alle norme della srl. Si osserva, come già detto, che i due limiti sono alternativi. Pertanto si potranno avere cooperative che rimandano alle norme previste per le  srl con meno di venti dipendenti ma più di 1.438.000,00 euro di attivo. Al contempo, sono ammesse cooperative con rinvio alle srl con un patrimonio superiore  euro 1.438.000,00 ma con dipendenti inferiori ai venti. Gli altri valori che vengono ritoccati sono quelli contenuti nell’articolo 2525 del Codice Civile. In particolare:
  • Il valore massimo della quota o azione non potrà essere superiore ad euro 719,00. Il vecchio limite era di cinquecento euro;
  • Nessun socio può avere una quota superiore ad euro 143.800. Il precedente limite era di centomila. Lo stesso limite vale per le azioni. Pertanto nessun socio potrà avere tante azioni la cui somma del valore nominale sia superiore ad euro 143.800.
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Con lo studio associato sotto forma di cooperativa si può usare il regime forfettario.

Il socio di uno studio professionale associato, costituito sotto forma di cooperativa, può continuare a utilizzare il regime forfettario, non essendo la partecipazione in una cooperativa causa di esclusione dallo stesso. In sintesi è questo uno dei principali vantaggi che si consegue a creare, oppure a trasformare, uno studio professionale associato dandogli la forma della cooperativa. Per arrivare a questa conclusione occorre partire dall’articolo 10 della Legge 183/2011 il quale prevede che l’esercizio della professione in forma associata può avvenire adottando un qualsiasi modello societario regolato dal codice civile. Rientra, dunque, in questa casistica anche la società cooperativa. Si ricorda, poi, che tra le altre caratteristiche che devono avere le società tra professionisti (da cui l’acronimo STP) vi è quella che devono essere composte in prevalenza da professionisti iscritti all’Ordine o da cittadini dell’Unione Europea che hanno i requisiti abilitanti per l’esercizio della professione. E’ ammessa la partecipazione anche di altri soggetti non qualificati, purchè questi abbiano non più di un terzo dei diritti di voto nelle assemblee dei soci. La disciplina delle Società tra professionisti si è scontrata, ben presto però, con la normativa sul regime forfettario. Questa, infatti, non permette l’accesso al regime agevolato a quei soggetti che posseggono, contemporaneamente all’esercizio dell’attività professionale, una partecipazione in società di persone o associazioni professionali. In più, a partire dal 2019, è precluso l’accesso al regime forfettario anche a quei soggetti che possiedono un controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata che esercitano una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta in forma individuale. Così il commercialista non può usare il regime forfettario se partecipa a uno studio professionale associato, nemmeno se questo è organizzato in forma di srl. Stessa cosa per gli ingegneri, architetti, geometri e via discorrendo. Questa forma di divieto ha portato negli anni a una sorta di “nanismo” dei liberi professionisti, i quali hanno preferito mantenere una posizione individuale piuttosto che associarsi, per non perdere una agevolazione fiscale che rimane, considerando anche il limite innalzato a 85.000 euro, molto appetibile. A leggere bene, però, le norme che escludono l’utilizzo del regime forfettario a chi detiene partecipazioni in società, ci si accorge che non vi è alcun richiamo a quelle detenute nelle società cooperative. Dunque si può concludere che un qualsiasi libero professionista che adotta il regime forfettario può contemporaneamente essere socio di uno studio professionale avente la forma di cooperativa. VANTAGGI DELLO STUDIO SOTTOFORMA DI SOCIETA’ COOPERATIVA. Oltre a quello già qui richiamato del poter utilizzare, da parte del socio, il regime forfettario, gli altri vantaggi possono essere così riassunti:
  • non c’è bisogno del notaio per far entrare nuovi soci. Vige nelle cooperative il sistema del capitale variabile. E’ sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione per far entrare un nuovo socio, dopo che questo ne ha fatto richiesta;
  • si possono accantonare risorse finanziarie in apposite riserve per essere investite nello sviluppo dell’attività. Su queste riserve si può godere di uno sconto fiscale del 57%;
  • le spese e gli altri costi saranno intestati alla cooperativa, la quale potrà detrarre l’IVA sugli acquisti, o dedurre tra gli altri i costi del personale. Cosa che, come noto, non può essere fatta dai forfettari;
  • l’ingresso di eventuali soci investitori (ammessi dalla normativa sulle STP) non compromette il peso decisionale degli altri soci. In via generale, infatti, nelle cooperative vige il principio “una testa, un voto” a prescindere dal capitale conferito da ciascuno di esso. In più, per i soci esclusivamente finanziatori, le norme impongono a loro di non avere più di un terzo dei voti in assemblea e al massimo possono eleggere un terzo dei consiglieri di amministrazione.
FORMA ORGANIZZATIVA. Lo studio associato sotto forma di cooperativa provvederà a fatturare ai clienti. I vari professionisti associati a loro volta, sulla base di un regolamento interno, fattureranno allo studio associato cooperativo le rispettive competenze utilizzando il regime forfettario. CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO. Il modello di STP qui illustrato permette anche di risolvere la questione del contributo integrativo. Quest’ultimo, infatti, sarà imputato al momento dell’emissione della fattura da parte della STP ai propri clienti. A loro volta, i vari associati emetteranno fattura alla cooperativa indicando il contributo integrativo relativo. Ogni anno, poi, lo studio associato provvederà a versare il contributo integrativo dovuto sottraendo a quello incassato, quello pagato ai rispettivi associati.   Analisi e commenti ImpreseOggi
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Con lo studio associato sotto forma di cooperativa si può usare il regime forfettario.

Il socio di uno studio professionale associato, costituito sotto forma di cooperativa, può continuare a utilizzare il regime forfettario, non essendo la partecipazione in una cooperativa causa di esclusione dallo stesso. In sintesi è questo uno dei principali vantaggi che si consegue a creare, oppure a trasformare, uno studio professionale associato dandogli la forma della cooperativa. Per arrivare a questa conclusione occorre partire dall’articolo 10 della Legge 183/2011 il quale prevede che l’esercizio della professione in forma associata può avvenire adottando un qualsiasi modello societario regolato dal codice civile. Rientra, dunque, in questa casistica anche la società cooperativa. Si ricorda, poi, che tra le altre caratteristiche che devono avere le società tra professionisti (da cui l’acronimo STP) vi è quella che devono essere composte in prevalenza da professionisti iscritti all’Ordine o da cittadini dell’Unione Europea che hanno i requisiti abilitanti per l’esercizio della professione. E’ ammessa la partecipazione anche di altri soggetti non qualificati, purchè questi abbiano non più di un terzo dei diritti di voto nelle assemblee dei soci. La disciplina delle Società tra professionisti si è scontrata, ben presto però, con la normativa sul regime forfettario. Questa, infatti, non permette l’accesso al regime agevolato a quei soggetti che posseggono, contemporaneamente all’esercizio dell’attività professionale, una partecipazione in società di persone o associazioni professionali. In più, a partire dal 2019, è precluso l’accesso al regime forfettario anche a quei soggetti che possiedono un controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata che esercitano una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta in forma individuale. Così il commercialista non può usare il regime forfettario se partecipa a uno studio professionale associato, nemmeno se questo è organizzato in forma di srl. Stessa cosa per gli ingegneri, architetti, geometri e via discorrendo. Questa forma di divieto ha portato negli anni a una sorta di “nanismo” dei liberi professionisti, i quali hanno preferito mantenere una posizione individuale piuttosto che associarsi, per non perdere una agevolazione fiscale che rimane, considerando anche il limite innalzato a 85.000 euro, molto appetibile. A leggere bene, però, le norme che escludono l’utilizzo del regime forfettario a chi detiene partecipazioni in società, ci si accorge che non vi è alcun richiamo a quelle detenute nelle società cooperative. Dunque si può concludere che un qualsiasi libero professionista che adotta il regime forfettario può contemporaneamente essere socio di uno studio professionale avente la forma di cooperativa. VANTAGGI DELLO STUDIO SOTTOFORMA DI SOCIETA’ COOPERATIVA. Oltre a quello già qui richiamato del poter utilizzare, da parte del socio, il regime forfettario, gli altri vantaggi possono essere così riassunti:
  • non c’è bisogno del notaio per far entrare nuovi soci. Vige nelle cooperative il sistema del capitale variabile. E’ sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione per far entrare un nuovo socio, dopo che questo ne ha fatto richiesta;
  • si possono accantonare risorse finanziarie in apposite riserve per essere investite nello sviluppo dell’attività. Su queste riserve si può godere di uno sconto fiscale del 57%;
  • le spese e gli altri costi saranno intestati alla cooperativa, la quale potrà detrarre l’IVA sugli acquisti, o dedurre tra gli altri i costi del personale. Cosa che, come noto, non può essere fatta dai forfettari;
  • l’ingresso di eventuali soci investitori (ammessi dalla normativa sulle STP) non compromette il peso decisionale degli altri soci. In via generale, infatti, nelle cooperative vige il principio “una testa, un voto” a prescindere dal capitale conferito da ciascuno di esso. In più, per i soci esclusivamente finanziatori, le norme impongono a loro di non avere più di un terzo dei voti in assemblea e al massimo possono eleggere un terzo dei consiglieri di amministrazione.
FORMA ORGANIZZATIVA. Lo studio associato sotto forma di cooperativa provvederà a fatturare ai clienti. I vari professionisti associati a loro volta, sulla base di un regolamento interno, fattureranno allo studio associato cooperativo le rispettive competenze utilizzando il regime forfettario. CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO. Il modello di STP qui illustrato permette anche di risolvere la questione del contributo integrativo. Quest’ultimo, infatti, sarà imputato al momento dell’emissione della fattura da parte della STP ai propri clienti. A loro volta, i vari associati emetteranno fattura alla cooperativa indicando il contributo integrativo relativo. Ogni anno, poi, lo studio associato provvederà a versare il contributo integrativo dovuto sottraendo a quello incassato, quello pagato ai rispettivi associati.   Analisi e commenti ImpreseOggi
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Buongiorno dottore, come sto questa mattina?

Scuola di prevenzione José Bleger Rimini - Dom, 22/09/2024 - 16:40

E’ recentemente stato pubblicato il nuovo libro di Stefano Bonifazi dal titolo Buongiorno dottore, come sto questa mattina?, nel quale l’autore riflette sull’esperienza professionale svolta all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Jesi (AN).

(cliccare sull’immagine per aprire la copertina del libro)

 

Pubblichiamo qui la prefazione al testo scritta da Leonardo Montecchi.

 

Il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura e l’arte del possibile (Esperienze nel Diagnosi e Cura di Jesi)

 

Questo lavoro di Stefano Bonifazi condensa anni di pratica clinica nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Si tratta di una riflessione che cerca di estrarre i concetti che hanno guidato l’esperienza e quelli che ne sono derivati.

In particolare, Bonifazi si riferisce ad un acrostico, ECRO, che sta a significare Esquema, Conceptual, Referencial y Operativo, cioè Schema Concettuale Referenziale e Operativo. Si tratta del nucleo della Concezione Operativa di Gruppo che Enrique Pichon-Riviére  ha inaugurato a partire dalla sua esperienza nell’Ospedale Psichiatrico di Buenos Aires di cui era direttore.

Infatti, a metà degli anni quaranta, Pichon-Riviére si trovò in una situazione di emergenza: gli infermieri erano entrati in sciopero ed era necessario gestire tutto l’ospedale.

Dice Pichon:

“Alrededor de 1945, circunstancias particulares crearon la necesidad de transformar a los pacientes de mi servicio en operadores, por haber quedado cesante todo el personal de enfermería. Es decir que ante una situación concreta hubo que cubrir en pocos días el hecho de no tener enfermeros, el carecer de toda ayuda institucional.”

“All’incirca nel 1945, circostanze particolari crearono la necessità di trasformare i pazienti del mio servizio in operatori, perchè tutto il personale della infermeria aveva abbandonato il lavoro. Cioè, di fronte ad una situazione concreta si è dovuto risolvere in pochi giorni il fatto che non ci fossero infermieri e la mancanza di qualsiasi aiuto istituzionale.”

(“Historia de la técnica de los grupos operativos”, in Enrique Pichon-Riviere, Obra Completa, Buenos Aires, Paidós, 2023)

Da questa necessità nasce l’idea di organizzare dei gruppi, che poi vennero chiamati operativi, attorno al compito di gestire, in questo caso autogestire, l’ospedale. In quella esperienza Pichon-Riviére si accorse di una serie di ostacoli che definì “resistenze al cambiamento”.

Le resistenze istituzionali sono sempre presenti in ogni tentativo di cambiamento. Nell’esperienza italiana, la chiusura nei manicomi sancita dalla legge 180 si è accompagnata a forti resistenze sia nella mentalità delle comunità attraversate dagli stereotipi sulla follia sanciti dalla precedente legge del 1905, che favoriva l’identificazione fra folle e pericoloso a sé e agli altri, con la conseguente necessità di reclusione nel “manicomio” dove il folle doveva essere reso incapace di nuocere a sé e agli altri. Ma la resistenza non era data solo da questa paura, alimentata da certi media ma anche da resistenze istituzionali. Infatti, gli ospedali psichiatrici si erano istituzionalizzati e cioè avevano subito un’eterogenesi dei fini. Il loro compito non era più la cura dei malati ma l’automantenimento dell’istituzione stessa: posti di lavoro, commmesse di ditte che fornivano biancheria, alimentari ecc., ossia tutte le necessità per le “città dei matti”.

Il collegamento fra l’esperienza ed il pensiero di Pichon-Riviére e la trasformazione istituzionale attuata da Franco Basaglia è costituito da Armando Bauleo. Bauleo fu allievo e collaboratore di Pichon-Riviére, poi fu costretto all’esilio nel 1975. Conosceva e stimava Franco Basaglia ed in Italia cominciò ad intervenire sia nella formazione che nella supervisione istituzionale dei nuovi servizi di salute mentale che erano nati dalla riforma del 1978.

Così cominciò a circolare il concetto di ECRO, che caratterizza anche l’esperienza di Stefano Bonifazi che si richiama direttamente a Bauleo di cui è stato allievo.

Lo schema di riferimento che troverete in queste pagine riguarda l’idea di fondo che la malattia non si identifica con il malato e che il paziente, con le sue problematiche è l’emergente di un gruppo famigliare. Questo schema, come si può notare, non sostiene che i sintomi siano da riferirsi esclusivamente ad una qualche alterazione della biochimica o immunologia ma che, per comprenderli, bisogna fare riferimento anche ai vincoli ed al tipo di comunicazione del paziente e del suo gruppo famigliare. Inoltre, è necessario considerare l’ambito istituzionale, che spesso complica ulteriormente il quadro, e quello comunitario, con la carica di stereotipi e con la conseguente produzione di uno stigma che marchia il paziente e il suo gruppo famigliare.

Lo schema di riferimento che viene applicato soprattutto negli SPDC italiani e non, nonostante la legge 180 e tutte le esperienze e le teorie che lo contraddicono, è uno schema che sovrappone la sofferenza mentale a quello di una malattia o sindrome della clinica biologica. In questo schema il riferimento, non potendo riferirsi all’anatomia patologica, si rivolge alla variazione della neurotrasmissione sinaptica, quasi sempre dedotta in base a sillogismi del tipo:

Premessa maggiore: In tutte le depressioni notiamo un calo di serotonina.

Premessa minore: Tizio è depresso

Conclusione: Tizio ha poca serotonina.

Questo sillogismo porta a somministrare un farmaco inibitore della ricaptazione della serotonina ed a pensare che il sintomo sia da riferirsi ad un deficit biologico.

Questi sillogismi sono divenuti algoritmi e caratterizzano la clinica neo-krepeliniana dominante nella psichiatria contemporanea.

Per questo schema, la psicoterapia, i gruppi terapeutici, le terapie famigliari, gli interventi educativi e sociali e tutte le forme di terapia sociale e comunitaria sono, se va bene, coadiuvanti della via regia della cura che è rappresentata dal trattamento farmacologico. Non è possibile nessun riferimento al vincolo pazienti/equipe curante se non come organizzazione del flusso lavorativo scomposto in protocolli per ottenere un risultato standard, azzerando le differenze soggettive, anzi oggettivizzando tutto, per così dire, in modo che si possa intravvedere la sostituzione dell’equipe curante con forme di intelligenza artificiale. Ciò  farebbe  scomparire gli effetti emotivi (quelli che, da almeno cento anni, si chiamano transfert e controtransfert) visti come bias dannosi alla corretta terapia.

Come si intuisce, lo Schema di Riferimento del lavoro di Stefano Bonifazi non è questo. Naturalmente, non si nega l’aspetto biologico e la cura farmacologica, ma la si riporta alla funzione che deve avere in un quadro più vasto. Che è rappresentato da un’istituzione caratterizzata dal vincolo fra l’equipe curante, i gruppi terapeutici dei pazienti e il gruppo multifamigliare.

In particolare, mi voglio soffermare sull’esperienza del gruppo terapeutico che è stata oggetto di analisi e discussione in un gruppo di ricerca della scuola “Josè Bleger”.

Per quanto riguarda il gruppo terapeutico, la ricerca è partita da quel “fatto sorprendente” che Massimo Bonfantini, nei nostri seminari sulla metodologia della ricerca, riferendosi a Charles S. Peirce, ci aveva indicato come il necessario punto di partenza.

La ricerca riguardava gli effetti di un gruppo operativo in un’istituzione totale come un Servizio Psichiatrico Di Diagnosi e Cura (SPDC).

Dopo una ricognizione negli SPDC delle Marche e della Romagna, ci siamo resi conto che erano pochi i servizi in cui si teneva strutturalmente una qualche forma di gruppo e, là dove si teneva, era considerato, come si è detto, come un coadiuvante della terapia farmacologica.

Ma l’esperienza di Bonifazi nel Servizio di Jesi ci ha sorpreso in primo luogo perchè aveva notato degli atteggiamenti tipici. La sorpresa è stata che nonostante la prossimità, le interazioni fra i degenti erano scarse. Così Bonifazi descrive queste forme stereotipate:

– Le abbiamo chiamate scherzosamente: le solitarie pecore del presepe, il gioco ai quattro cantoni, i pesci nell’acquario, il gioco del silenzio.

– Il fenomeno delle “pecore solitarie” perché così è la loro disposizione nei presepi dove, spesso, ognuna sta per conto suo (nei pascoli formano greggi); allo stesso modo, i pazienti se ne andavano sempre da soli quando uscivano, uno ad uno, per recarsi al bar o a prendere una boccata d’aria fuori.

– Il gioco ai “quattro cantoni” descriveva la prossemica in sala fumo, uno per angolo, come a stabilire la maggior distanza possibile tra loro, quando di posacenere da pavimento ve ne era uno soltanto.

– I “pesci nell’acquario” perché, nei momenti inattivi delle attività pomeridiane, i degenti passavano il tempo guardando a lungo gli infermieri nella guardiola, come fossero pesci da ammirare, senza comunicare né interagire, senza parlare tra loro; per non confrontarsi né conoscersi, occupavano il tempo ammirando i pesci che si lasciavano osservare indifferenti, infastiditi quando qualcuno bussava sul vetro con una scusa o un’altra. Questo è accaduto per anni e tende a ricorrere oggi, dopo la sospensione delle attività gruppali che ha prodotto l’implosione della socialità tra i ricoverati.

Queste stereotipie erano colte come forme del gruppo dei ricoverati, non come un atteggiamento del singolo. Se non si ha uno schema di riferimento gruppale, non si vedono: si vede il singolo che sta per conto suo e non “le pecore del presepe”; si vede un solitario in un angolo, non “Il gioco dei quattro cantoni”; e, naturalmente, il singolo che guarda il pesce, non “i pesci nell’acquario”, che già denota l’aspetto che assume il transfert istituzionale in un SPDC.

L’introduzione del gruppo terapeutico sotto varie forme, compresa la realizzazione di un gruppo multifamigliare con i degenti e i loro famigliari, supervisionato dal professor Alfredo Canevaro, ha prodotto la rottura di questi stereotipi, in primo luogo ha favorito e legittimato una comunicazione orizzontale fra i degenti che prima del gruppo si rivolgevano molto agli operatori con vario tipo di richieste e molto poco fra loro. Il gruppo, anche se praticato per pochi incontri, dato che la degenza media è breve, meno di 15 giorni, favorisce l’identificazione reciproca e diminuisce l’ansia; inoltre, ha reso possibile anche la realizzazione di “gruppi autogestiti” che, come sempre, valorizzano la partecipazione soggettiva al cambiamento. Complessivamente, il compito che è emerso come fondante questo gruppo nel SPDC riguarda un primo terntativo di elaborare il motivo della crisi, il cercare un senso al ricovero fra i degenti e con i loro famigliari. Insomma, come dice bene in questo lavoro Bonifazi, un tentativo di passare dal processo primario ad un processo secondario, un provare a dare un significato a ciò che è successo e a farlo uscire dalla dimensione di evacuazione emozionale o di agiti senza un apparente senso.

Insomm,a si tratterebbe di considerare il SPDC come un dispositivo costituito da vari setting che possa essere percepito come un contenitore, un apparato formato da vincoli multipli fra degenti, operatori, famigliari e mondo esterno che riduca l’angoscia, il senso di persecuzione, la paura dell’abbandono e della dissoluzione nel nulla, e permetta di intravedere una via di uscita da questo labirinto.

Bonifazi ci mostra tutta la difficoltà e le resistenze nel condurre questa importante ricerca-azione che non è ancora conclusa e di cui questo testo non è solo una testimonianza, ma un manuale per la disseminazione in altri luoghi ed in altri tempi di esperienze simili. Le resistenze riguardano i ruoli, sulla differenza fra coordinatore e conduttore, differenza molto discussa nel gruppo di ricerca della scuola “José Bleger”. Il mio punto di vista è che all’interno di un’istituzione, e soprattutto un’istituzione totale come il SPDC, si è sempre implicati con l’istituzione stessa; si può cercare di ridurre l’implicazione, ma disimplicarsi totalmente significa abbandonare l’istituzione stessa e negare il proprio ruolo. Io sono convinto che si debba avviare una dinamica fra un aspetto istituito, le leggi, i regolamenti, le consuetudini, la mentalità ed il senso comune, comprese le routine quotidiane, e un aspetto istituente: l’esigenza di cambiamento, diversi schemi di riferimento, l’importanza dei vincoli e del mondo fuori dell’istituito, la capacità  di lasciarsi attraversare da problematiche non strettamente pertinenti il campo di lavoro.

L’istituzione è il risultato della dinamica fra questi aspetti, è un processo in continuo divenire. Solo quando l’istituito pone se stesso come l’ISTITUZIONE e schiaccia ogni pensiero e pratica differente da quella ordinaria marchiandola come antiscientifica, non basata sull’evidenza, sentimentale o retrograda, e sclerotizza le proprie pratiche trasformandole in procedure tecniche, allora diventa evidente come il processo istituzionale si sia fermato, e il compito sia mutato dalla cura dei pazienti al mantenimento dell’istituito stesso. In questo caso, non c’è più cura, perchè non c’è più l’altro, ma l’oggetto di varie procedure che mirano tutte all’automantenimento dell’istituito. Siamo, in questo caso, nell’istituzionalizzazione che bisogna distruggere se si vuole ripristinare il processo istituzionale che è stato soppresso.

Questo è quello che è stato fatto in in Italia con la distruzione dei manicomi e la ripresa della dinamica istituzionale nel campo della salute mentale.

Tuttavia, l’istituzionalizzazione della psichiatria è sempre all’orizzonte, è dunque necessario tenere aperta la dinamica istituzionale anche in questo campo tenendo come orizzonte la salute mentale globale.

Il lavoro di Stefano Bonifazi, che sono contento ed onorato di presentare, va in questa direzione. Che possa servire per molteplici esperienze di ricerca e azione.

Leonardo Montecchi

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Le pensioni ricevute da San Marino non vanno dichiarate in Italia.

Le pensioni che lo stato di San Marino eroga a favore di cittadini italiani devono essere tassate solo nello Stato estero e non anche in Italia, in forza di quanto stabilito dall’art. 18 del Trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto dai due Stati. E’ in sintesi questa la conclusione a cui perviene la sentenza n. 145/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado emessa il 24 luglio 2024 e depositata il 27 agosto 2024. Il caso trattato dai giudici riminesi prende spunto dal fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto il credito per imposte pagate all’estero a un contribuente italiano che riceve una pensione da San Marino. Il motivo della rettifica si fonda sulla diversa interpretazione che il Fisco dà del contenuto dell’art. 18 del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino.  Per capire il motivo della diatriba, che ha natura sostanzialmente di interpretazione del diritto, occorre preliminarmente analizzare quanto riportato nel suddetto Trattato. Nel comma 1 si legge che le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Ciò significa che un cittadino italiano versa le imposte solo in Italia per le pensioni ricevute da San Marino. Tuttavia questa disposizione viene derogata nel successivo comma 3 nel quale si legge che “le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. In soldoni: se un cittadino italiano riceve da San Marino una pensione che rientra nel concetto di “sicurezza sociale”, paga le tasse solo a San Marino. Il fulcro della diatriba, dunque, verte principalmente sulla corretta interpretazione del concetto di “pensione nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale”. L’Ufficio interpreta tale locuzione in modo restrittivo, facendo rientrare nella categoria della “sicurezza sociale” solo le pensioni di invalidità, quelle non erogate in forza di contributi versati o quelle sociali. Di diverso parere è, però, il Giudice di Primo Grado. Il fondamento del suo giudizio contrario trae spunto innanzitutto dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 23001 del 12 novembre 2010 per la quale il termine di “sicurezza sociale”  non ha solo il significato di pura assistenza sociale (come possono essere le pensioni di invalidità) ma anche quello più ampio di assistenza previdenziale. E’ indubbio, secondo la citata sentenza di Cassazione, che le prestazioni previdenziali in generale sono quello strumento con il quale lo Stato assicura i propri cittadini dai rischi derivanti dal rapporto di lavoro, come ad esempio la copertura in caso di malattia, infortunio o morte.  In questo ambito, dunque, rientrano anche i pagamenti delle pensioni di anzianità, in quanto la loro finalità è proprio quello della sicurezza sociale, essendo le stesse pensioni legate, tra l’altro, al versamento dei contributi durante l’arco di attività lavorativa. In tal senso, poi, ci sono anche le sentenze della Cassazione numero 1550/2012, 7969/2014 e più recentemente la n. 11035/2021. Come se non bastasse l’argomentazione svolta sulla base dei richiami alle sentenze di legittimità, la Corte di Giustizia cita anche il Commentario all’art. 18 del Modello Ocse, laddove si dice che con l’espressione di “sicurezza sociale” ci si riferisce a “un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l’obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o ridurre l’impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia o morte”. Per la Corte di Primo Grado, in conclusione, la pensione diretta erogata dallo Stato di San Marino per aver svolto lì una attività di lavoro dipendente deve scontare le imposte esclusivamente nella Repubblica di San Marino e non in Italia.  

 

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