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Grassi Benaglia Moretti avvocati e commercialisti

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Aggiornato: 2 giorni 19 ore fa

Fondo Impresa femminile: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dell’imprenditoria femminile.

Dom, 19/12/2021 - 18:58
Con Decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le modalità operative per la concessione di contributi a fondo perduto sia per la nascita di nuove imprese femminili sia per il consolidamento di quelle esistenti. Il Mise ha previsto un intervento, denominato “Fondo Impresa femminile”, che comprende un mix fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con diversa modulazione a seconda delle caratteristiche dell’impresa che farà richiesta di agevolazione. Il Decreto appena pubblicato si colloca all’interno di una iniziativa più ampia a favore dello sviluppo delle imprese femminili, nell’ambito anche di quanto previsto dalla Missione 5, denominata “Inclusione e Coesione” del PNRR. Definizione di “Impresa femminile”. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le azioni previste, è utile descrivere cosa si intende per “Impresa femminile”. Il concetto di base è che nell’impresa vi deve essere la prevalente partecipazione femminile, la cui quantificazione è differenziata a seconda che si tratti di una società o di una impresa individuale. In particolare:
  • le società cooperative e le società di persone, per essere definite “imprese femminili”, devono essere costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.), per rientrare nella definizione di “impresa femminile”, devono avere una maggioranza di soci pari ai due terzi di donne e le stesse devono essere presenti almeno per i due terzi negli organi di amministrazione;
  • nel caso di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, il requisito per accedere ai benefici del Decreto è soddisfatto, come si intuirà, con il fatto che la titolare deve essere una donna. Nel più ampio termine di “lavoratrice autonoma”, si ricomprendono anche le libere professioniste iscritte o meno ad un Ordine Professionale.
Incentivi per la nascita delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di tali misure sono le imprese femminili, che hanno sede legale oppure operativa su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte nel Registro Imprese e che sono costituite da meno di dodici mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Le lavoratrici autonome, non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, soddisfano il requisito della neo-costituzione attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Il Decreto prevede inoltre la possibilità di poter costituire l’impresa anche successivamente all’accoglimento della domanda di agevolazione. In questo caso, una volta ottenuto il contributo, le richiedenti avranno tempo sessanta giorni per costituirsi formalmente, sulla base della forma di impresa scelta al momento della presentazione della richiesta (società, impresa individuale, lavoro autonomo) Iniziative ammissibili. Sono ammissibili i progetti di investimento che rientrano nelle seguenti casistiche:
  • Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 250.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. L’agevolazione concessa è del tipo a fondo perduto ed è cosi parametrata:
  • Per programmi di investimento fino a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 50.000 euro. Nel caso di donne in stato di disoccupazione la percentuale è elevato al 90%;
  • Per programmi di investimento compresi tra 100.000 euro e 250.000 euro, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali (solo nuove di fabbrica), immateriali, servizi in cloud, personale dipendente e capitale circolante netto nel limite, però, del 20% delle spese complessive. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. Beneficiarie Le beneficiarie di queste agevolazioni sono le imprese femminili, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Nel caso di lavoratrici autonome non tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, il requisito viene verificato attraverso la produzione del certificato di apertura della Partita Iva. Iniziative ammissibili. Sono le stesse previste per le imprese femminili neocostituite o da costituire. Nello specifico i progetti di investimento devono rientrare nelle seguenti casistiche:
  • produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.
I progetti di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dal riconoscimento dell’agevolazione e non devono avere spese ammissibili superiori a 400.000 euro al netto dell’IVA. Misura dell’agevolazione. Per le imprese femminile costituite da almeno dodici mesi e da non più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. Per il restante 50% è prevista l’erogazione di un finanziamento agevolato a tasso zero, fino alla copertura dell’80% delle spese ammissibili e sostenute. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, con un preammortamento di dodici mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima trance di agevolazione, e hanno rata semestrale. Per le imprese costituite da più di trentasei mesi, l’agevolazione a fondo perduto, nella misura del 50%, si calcola solo sulle spese di investimento. Anche il finanziamento della restante parte a tasso zero, fermo restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, avviene solo sulla parte delle spese di investimento. Modalità di richiesta delle agevolazioni. La modalità di richiesta delle agevolazioni è “a sportello”, e cioè fino ad esaurimento delle risorse. La procedura sarà gestita da Invitalia, con modalità tecniche ancora da definire da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.       Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
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Superbonus 110%: la pertinenza staccata dall’edificio principale gode autonomamente del beneficio del Sismabonus.

Mer, 15/12/2021 - 12:52

Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.

La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuninon devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.

Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.

 

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Superbonus 110%: la pertinenza staccata dall’edificio principale gode autonomamente del beneficio del Sismabonus.

Mer, 15/12/2021 - 12:52

Con la risposta n. 806/2021 pubblicata sul suo sito il 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ammette che la pertinenza staccata dall’edificio possa godere del beneficio del Super Sismabonus con un suo massimale a parte.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda un contribuente che è familiare convivente con il coniuge proprietario di un appartamento in un edificio bifamiliare e di una piccola costruzione staccata ad uso accessorio, composta da due pertinenze autonomamente accatastate come autorimessa la prima e come cantina la seconda. Su quest’ultima costruzione staccata si andrà a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rispettando la sagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico. Il contribuente domanda se può far rientrare nel calcolo dei lavori sulle parti comuni anche il fabbricato staccato dall’edificio principale ma all’interno della medesima area cortilizia.

La risposta sul punto specifico è negativa. L’Agenzia, infatti, richiamando la circolare n. 30/E del 2020, risponde che nel calcolo del massimale dei lavori sulle parti comuninon devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi”. Tuttavia, però, si potrà usufruire del Superbonus sismico calcolato su un limite distinto di spesa di euro 96.000. Richiamandosi, infatti, sia alla circolare 30/e che all’art. 16-bis del Tuir, l’Agenzia scrive espressamente che vi è la possibilità di fruire delle detrazioni Sismabonus e Superbonus anche se l’intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa e non anche quest’ultima. Con la precisazione, però, che nel conteggio del limite occorrerà tenere conto anche delle spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, che dovranno rientrare nel raggiungimento del limite complessivo ammesso per i lavori di Sismabonus, in quanto questo non gode di un suo massimale a parte.

Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già detto in altri documenti di prassi e cioè che le spese relative alle parti comuni godono di un limite diverso e autonomo rispetto a quello in essere per la propria abitazione e le eventuali pertinenze.

 

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Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Rigenerazione urbana in Centro Storico a Rimini con la consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti.

Dom, 05/12/2021 - 12:17
Con la stipula degli ultimi due passaggi di proprietà si è concluso definitivamente l’intervento “Residenza Cavalieri”, ubicato nel Centro Storico di Rimini e realizzato dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, e che ha visto alternarsi nel cantiere la cooperativa CEV – Cooperativa Edile Viserbese per quanto riguarda la costruzione e le strutture, Ubisol srl per quanto riguarda tutta la parte impiantisca e di adeguamento energetico, e l’architetto Silvia Pulcinelli per quanto riguarda la progettazione architettonica e la direzione lavori. Un intervento questo che può essere considerato un esempio di “Rigenerazione Urbana”, la cui normativa è all’esame del Senato e per la quale si sta attendendo la sua approvazione. Dalla demolizione di un vecchio edificio abbandonato, risalente ai primi anni 60, si è arrivati, infatti, alla costruzione di nove unità immobiliari tutte in classe energetica A++++ e adeguate alla normativa antisismica. Noi, da parte nostra, abbiamo fatto questo:
  • Seguire la pratica di acquisto all’asta del vecchio fabbricato. La società Rimini Casa & Ambiente srl, infatti, ha acquisito la proprietà dell’immobile tramite un’asta giudiziaria, e il nostro Studio ha fornito tutta la consulenza specifica necessaria, dall’impostazione dell’offerta fino a seguire la relativa procedura di gara e successiva assegnazione;
  • Definizione del business plan dell’intervento, attività necessaria per pianificare l’effettiva sostenibilità economica finanziaria dell’investimento nonché per stabilire il posizionamento degli appartamenti all’interno del mercato immobiliare di Rimini;
  • Studio della normativa del settore e predisposizione della contrattualistica, sia quella necessaria per regolare i rapporti con i fornitori e i tecnici, sia quella relativa ai preliminari di vendita. Lo studio, poi, ha affiancato la società anche nella verifica dei rogiti di vendita definitivi;
  • Studio dei possibili bonus fiscali che l’intervento poteva beneficiare e la predisposizione delle pratiche necessarie alla loro effettiva fruizione. In tal senso gli acquirenti hanno potuto beneficiare del Super Sisma Bonus 110%, che la società ha scontato direttamente in fattura agli acquirenti, liberandoli dalle incombenze burocratiche e amministrative conseguenti. Quest’ultima, poi, grazie allo studio effettuato dai nostri professionisti, è riuscita a beneficiare dei bonus energetici ordinari. Ovviamente lo studio ha apposto anche i relativi visti di conformità, necessari per poter scontare i bonus fiscali di cui si aveva diritto.
A questo punto lo Studio non può che esprimere la propria soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata dalla società Rimini Casa & Ambiente srl e che ancora una volta dimostra come i propri professionisti siano preparati ad affrontare il tema della Transizione Energetica e della Rigenerazione delle aree urbane, soprattutto quelle dei centri storici, che tanta importanza avranno nel prossimo futuro.   Notizie ImpreseOggi
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Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Rigenerazione urbana in Centro Storico a Rimini con la consulenza dello studio Grassi Benaglia Moretti.

Dom, 05/12/2021 - 12:17
Con la stipula degli ultimi due passaggi di proprietà si è concluso definitivamente l’intervento “Residenza Cavalieri”, ubicato nel Centro Storico di Rimini e realizzato dalla società Rimini Casa & Ambiente srl, e che ha visto alternarsi nel cantiere la cooperativa CEV – Cooperativa Edile Viserbese per quanto riguarda la costruzione e le strutture, Ubisol srl per quanto riguarda tutta la parte impiantisca e di adeguamento energetico, e l’architetto Silvia Pulcinelli per quanto riguarda la progettazione architettonica e la direzione lavori. Un intervento questo che può essere considerato un esempio di “Rigenerazione Urbana”, la cui normativa è all’esame del Senato e per la quale si sta attendendo la sua approvazione. Dalla demolizione di un vecchio edificio abbandonato, risalente ai primi anni 60, si è arrivati, infatti, alla costruzione di nove unità immobiliari tutte in classe energetica A++++ e adeguate alla normativa antisismica. Noi, da parte nostra, abbiamo fatto questo:
  • Seguire la pratica di acquisto all’asta del vecchio fabbricato. La società Rimini Casa & Ambiente srl, infatti, ha acquisito la proprietà dell’immobile tramite un’asta giudiziaria, e il nostro Studio ha fornito tutta la consulenza specifica necessaria, dall’impostazione dell’offerta fino a seguire la relativa procedura di gara e successiva assegnazione;
  • Definizione del business plan dell’intervento, attività necessaria per pianificare l’effettiva sostenibilità economica finanziaria dell’investimento nonché per stabilire il posizionamento degli appartamenti all’interno del mercato immobiliare di Rimini;
  • Studio della normativa del settore e predisposizione della contrattualistica, sia quella necessaria per regolare i rapporti con i fornitori e i tecnici, sia quella relativa ai preliminari di vendita. Lo studio, poi, ha affiancato la società anche nella verifica dei rogiti di vendita definitivi;
  • Studio dei possibili bonus fiscali che l’intervento poteva beneficiare e la predisposizione delle pratiche necessarie alla loro effettiva fruizione. In tal senso gli acquirenti hanno potuto beneficiare del Super Sisma Bonus 110%, che la società ha scontato direttamente in fattura agli acquirenti, liberandoli dalle incombenze burocratiche e amministrative conseguenti. Quest’ultima, poi, grazie allo studio effettuato dai nostri professionisti, è riuscita a beneficiare dei bonus energetici ordinari. Ovviamente lo studio ha apposto anche i relativi visti di conformità, necessari per poter scontare i bonus fiscali di cui si aveva diritto.
A questo punto lo Studio non può che esprimere la propria soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata dalla società Rimini Casa & Ambiente srl e che ancora una volta dimostra come i propri professionisti siano preparati ad affrontare il tema della Transizione Energetica e della Rigenerazione delle aree urbane, soprattutto quelle dei centri storici, che tanta importanza avranno nel prossimo futuro.   Notizie ImpreseOggi
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Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Ven, 12/11/2021 - 13:03
Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi. Procediamo con ordine. Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti: Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità. Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020 Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario. Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito. L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione. Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette. Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

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Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Ven, 12/11/2021 - 13:03
Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi. Procediamo con ordine. Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti: Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità. Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020 Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario. Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario. Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito. L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione. Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette. Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

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Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
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Contributi a fondo perduto per l’imprenditoria femminile: dall’Emilia Romagna un aiuto alle giovani imprenditrici.

Dom, 03/10/2021 - 11:31
Incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile per superare e contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni nel mercato del lavoro: questo l’obiettivo del “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente creato al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali o professionali caratterizzate dalla prevalente presenza femminile. Nello specifico lo strumento funziona quale complemento di due fondi attualmente esistenti che incentivano la crescita o il consolidamento di imprese. Si tratta dei fondi Starter e Microcredito. Il funzionamento è assai semplice: chi farà richiesta di accesso a questi due ultimi fondi potrà, nel caso ricorrano i requisiti, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari al 40% dell’intervento ammesso fino a un massimo di 30.000 euro. Nel caso, ad esempio, di un progetto del valore complessivo di 50.000,00 euro, il Fondo Starter o Microcredito erogherà a fondo perduto 20.000,00 euro mentre la restante parte sarà sotto forma di prestito supportato dalla garanzia pubblica e a tasso agevolato. I PROGETTI AGEVOLABILI: I progetti che rientrano nell’agevolazione sono quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:
  • innovazione produttiva e di servizio;
  • sviluppo organizzativo;
  • messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
  • consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali;
  • introduzione ed uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.
I REQUISITI DEL RICHIEDENTE. I soggetti richiedenti, per rientrare nell’agevolazione prevista per l’imprenditoria femminile, devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Nello specifico possono richiedere l’aiuto previsto dalla Regione Emilia Romagna:
  • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
  • le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 
  • le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 
L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE.  Come già osservato, l’aiuto regionale è pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000,00 euro. Il singolo progetto dovrà avere un costo ammissibile non inferiore a 8.000,00 euro. L’istruttoria è gestita interamente da Artigiancredito, l’attuale gestore dei fondi Starter e Microcredito.   CONTATTO LO STUDIO AL NUMERO 0541.708358 PER APPROFONDIRE L'AGEVOLAZIONE E PREDISPORRE LA DOMANDA.    Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

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Il Comune di Rimini contesta a un contribuente l’evasione di UN CENTESIMO sulla Tari e minaccia, in caso di inadempienza, di pignorarli l’autovettura.

Sab, 18/09/2021 - 11:54
Stupore, sorpresa, spaesamento e poi, a mente fredda, senz’altro rabbia saranno state le emozioni provate da un contribuente del nostro studio quando ha visto che il Comune di Rimini, per tramite della sua agenzia di riscossione Sorit, gli ha recapitato una richiesta di pagamento dall’esorbitante importo di UN CENTESIMO (0,01 euro), che per effetto degli oneri di riscossione ammontanti ad euro 42,85, portano il conto del dovuto a complessivi 42,86 euro!  Un aggravio della somma presuntivamente evasa pari al 4.486% del dovuto. Altrochè usura, si direbbe! Già così la vicenda fa ridere di suo, ma il senso del ridicolo di chi invia queste lettere è sconfinato, per cui non ci limita a chiedere questa cifra, ma si aggiunge pure dell’altro. Difatti il Comune di Rimini mette sul chi va là il contribuente, che non pensi di chiudere la questione con una semplice risata, perché la cosa è assai seria e nel caso non volesse tirare fuori l’obolo richiesto entro trenta giorni, la sua autovettura sarà pignorata e venduta all’asta.   Ci si augura che questa vicenda venga velocemente cassata sia dalla Sorit che dal Comune di Rimini. Ad ogni modo non ci si può esimere da alcuni commenti sullo stato di salute del nostro sistema tributario e di riscossione, in particolare quello degli enti locali.   La prima osservazione da fare è che il malcapitato contribuente, impelagato in questa situazione, per vedersi riconosciuta una ragione forse non strettamente giuridica ma di sicuro basata sul buon senso e la logica, deve impiegare del suo tempo e, probabilmente anche delle risorse economiche per essere assistito. E ciò, francamente, non è giusto. La seconda osservazione è chi pensa di perseguire la fedeltà fiscale dei contribuenti agendo in questo modo, ahinoi, finirà inevitabilmente per raggiungere il risultato opposto. Anche il più estremo e fedele contribuente del mondo, di fronte a una omissione come questa fatta senz’altro in buona fede, che da un centesimo (già ridicolo di suo) diventa 43 euro per effetto di sanzioni e oneri vari, con la minaccia dell'esproprio dell'autovettura, probabilmente vacillerebbe nelle sue convinzioni di correttezza portandolo ad affermare che “la prossima volta non pago niente e poi me li vengano a prendere”. La terza osservazione è che il sistema di riscossione non funziona, perché le sanzioni vengono comminate senza essere parametrate né all’imposta effettivamente evasa né al comportamento del contribuente. Su questo punto il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che il nostro regime sanzionatorio “non promuove la fiducia dei contribuenti nella correttezza del sistema fiscale”. Il modo con cui vengono applicate le sanzioni è improprio ed è “improbabile che possa contribuire ad un miglior rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale”. La quarta osservazione riguarda il fatto che, probabilmente, è ora che qualche funzionario pubblico incominci a pagare di tasca sua gli errori grossolani che commette, non lasciando a carico del cittadino il costo che deve sopportare per vedersi riconosciute ragioni che, in un sistema pubblico efficiente, non dovrebbero mai essere messe in discussione. Sullo sfondo di questa vicenda brilla la dichiarazione che, nel 2018, il Comune di Rimini fece, annunciando il nuovo accordo con Sorit e l’adozione di politiche di riscossione, a loro dire, più snelle e vicine ai cittadini: “Si tratta di misure che tengono conto della fase economica generale e delle difficoltà che cittadini e imprese devono sostenere e allo stesso tempo perseguono l’obiettivo della semplificazione e ottimizzazione dei processi amministrativi”. Amen.

 

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L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.

Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
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L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.

Mer, 08/09/2021 - 23:05
L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale. Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato. Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020. Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.  Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece,  si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera). A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso. Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Notizie ImpreseOggi
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Contributo biennale per la revisione delle cooperative: il MISE ha pubblicato il Decreto che fissa l’importo per l'anno 2021

Gio, 19/08/2021 - 10:44
Con Decreto Ministeriale del giorno 11 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contributo biennale dovuto dalle cooperative per le spese di revisione, così come stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed  integrazioni,in particolare l'art. 8 che prevede, per l’appunto,  il  versamento  da  parte  delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione. La misura del contributo per le annualità 2021 e 2022 è così quantificato:     Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00     Si ricorda che per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile, cioè quello che stabilisce la classificazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale, cioè le cooperative che hanno un  fatturato  superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:  

 

Fasce e importo

Parametri

 

Numero soci

Totale attivo (migliaia di euro)

a)

€ 1.980,00

fino a 980

fino a 124.000

b)

€ 3.745,00

da 981 a 1680

da 124.001 a 290.000

c)

€ 6.660.00

oltre 1680

oltre 290.000

  Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.   Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato     Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo  La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020.  Esoneri e limitazioni nel pagamento.  Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021.  Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:   Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 16 novembre 2021.   Notizie ImpreseOggi
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Contributo biennale per la revisione delle cooperative: il MISE ha pubblicato il Decreto che fissa l’importo per l'anno 2021

Gio, 19/08/2021 - 10:44
Con Decreto Ministeriale del giorno 11 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contributo biennale dovuto dalle cooperative per le spese di revisione, così come stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed  integrazioni,in particolare l'art. 8 che prevede, per l’appunto,  il  versamento  da  parte  delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione. La misura del contributo per le annualità 2021 e 2022 è così quantificato:     Fasce e importo Parametri Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00 b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00 c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00     Si ricorda che per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile, cioè quello che stabilisce la classificazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile. Il contributo biennale deve essere aumentato:
  • del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale, cioè le cooperative che hanno un  fatturato  superiore  a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
  • del 30% per le cooperative sociali;
  • del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo. Il contributo dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:  

 

Fasce e importo

Parametri

 

Numero soci

Totale attivo (migliaia di euro)

a)

€ 1.980,00

fino a 980

fino a 124.000

b)

€ 3.745,00

da 981 a 1680

da 124.001 a 290.000

c)

€ 6.660.00

oltre 1680

oltre 290.000

  Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.   Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato     Fasce e Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro) a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000 b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000 c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000 Modalità di calcolo del contributo  La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti.  In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto. Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00. I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020.  Esoneri e limitazioni nel pagamento.  Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento.  Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.  Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021.  Modalità di versamento. Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:   Codice Descrizione 3010 contributo biennale
maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento 3011 maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento 3014 sanzioni Termine per il versamento del contributo Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 16 novembre 2021.   Notizie ImpreseOggi
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“Colpevole fino a prova contraria” ovvero quando il Fisco ti costringe a dimostrare di non essere un evasore.

Sab, 14/08/2021 - 17:54
Sul fatto che siamo un popolo a cui non piace pagare le tasse, non vi è dubbio alcuno. Su questa breve e indubbia considerazione lo Stato si è sentito in diritto di creare un sistema di recupero dell’evasione basato sul principio “della presunta colpevolezza” del cittadino di fronte al Fisco. Il ragionamento svolto dai nostri governanti pare di sentirlo: perché spendere soldi per stanare il vero evasore, quando è sufficiente presumere che tutti i contribuenti di base lo siano, lasciando a loro l’onere economico di discolparsi? Di questi “sospetti evasori” e delle loro disavventure parla l’ultimo libro di Giovanni Benaglia, uscito da pochi giorni in libreria per i tipi di Bookstones e intitolato "Colpevole fino a prova contraria". Il sottotitolo, in fondo, non è casuale e spiega già tutto: “Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori”. Scritto in forma di “saggio divulgativo”, con un linguaggio semplice e non tecnico, il lavoro di Giovanni Benaglia racconta di come funziona il Fisco Inquisitore, che ti condanna prima ancora che un Tribunale abbia emesso una sentenza. Al suo interno, infatti, vengono riportati esempi di accertamenti basati su mere presunzioni, cause in cui l’Agenzia delle Entrate viene condannata per “lite temeraria”, controlli più simili a processi da Sant’Uffizio che a una corretta dialettica fra le parti in causa, finanche a contribuenti che, pur avendo riconosciuto la ragione da parte dei Giudici Tributari, non riescono ad avere indietro le somme che hanno ingiustamente pagato. Dalla sua lettura si arriva alla constatazione che in fondo l’abuso del diritto non è quello messo in pratica dal contribuente per evitare di pagare le tasse, ma bensì è quello realizzato dallo Stato che te le vuole fare pagare anche quando non devi! Badate bene, il saggio non è una difesa d’ufficio degli evasori, ma è semplicemente il racconto del nostro sistema fiscale visto con gli occhi dei cittadini e dei contribuenti modello i quali finiscono, loro malgrado, negli ingranaggi della macchina fiscale e da questa vengono trattati non come persone oneste ma come delinquenti, ancora prima di una sentenza di un tribunale e oberati dell’onere di dover dimostrare la propria innocenza. Insomma il ribaltamento di qualsiasi basilare principio costituzionale di presunzione di innocenza. Nel libro vi è anche, però, altro. Si racconta, infatti, anche lo stato pressochè fallimentare in cui versa la lotta all’evasione, smentendo la vulgata, propagandata dalle forze politiche, che vede l’incremento della lotta agli evasori. La realtà purtroppo dimostra che di questo incremento della lotta agli evasori non vi è alcun riscontro oggettivo visto che, ad esempio, nel 2019 lo Stato, fra tasse non pagate e quelle accertate, deve ancora riscuotere 954 miliardi di euro, cioè la metà del nostro PIL. Un fallimento sostanziale, quindi, sia dell’attività di accertamento che di quella della riscossione ma è anche la dimostrazione di come siano abortite, alla prova applicativa, tutte le riforme fiscali che si sono susseguite nel corso degli anni. In conclusione il lavoro fatto da Giovanni Benaglia appare oggi quanto mai attuale anche rispetto al dibattito sulla riforma fiscale che sta animando la scena politica di questi mesi. Proprio per questo l’autore, alla fine, suggerisce che se vogliamo iniziare veramente a riformare il nostro sistema tributario, possiamo iniziare da subito costringendo lo Stato a non ritenerci degli evasori fino a prova contraria ma, bensì, cittadini e contribuenti per natura onesti. Un cambiamento di paradigma che è poco costoso ma soprattutto veloce nella sua realizzazione pratica. Il libro si può trovare su Amazon.it, sul sito di lafeltrinelli.it , su ibs.it o sul sito dell'editore Bookstones, oppure in qualsiasi libreria del territorio nazionale.  Titolo: Colpevole fino a prova contraria. Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori Editore: ‎ Bookstones​ 168 pagine ISBN: ‎ 979-1280232366   Notizie ImpreseOggi
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“Colpevole fino a prova contraria” ovvero quando il Fisco ti costringe a dimostrare di non essere un evasore.

Sab, 14/08/2021 - 17:54
Sul fatto che siamo un popolo a cui non piace pagare le tasse, non vi è dubbio alcuno. Su questa breve e indubbia considerazione lo Stato si è sentito in diritto di creare un sistema di recupero dell’evasione basato sul principio “della presunta colpevolezza” del cittadino di fronte al Fisco. Il ragionamento svolto dai nostri governanti pare di sentirlo: perché spendere soldi per stanare il vero evasore, quando è sufficiente presumere che tutti i contribuenti di base lo siano, lasciando a loro l’onere economico di discolparsi? Di questi “sospetti evasori” e delle loro disavventure parla l’ultimo libro di Giovanni Benaglia, uscito da pochi giorni in libreria per i tipi di Bookstones e intitolato "Colpevole fino a prova contraria". Il sottotitolo, in fondo, non è casuale e spiega già tutto: “Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori”. Scritto in forma di “saggio divulgativo”, con un linguaggio semplice e non tecnico, il lavoro di Giovanni Benaglia racconta di come funziona il Fisco Inquisitore, che ti condanna prima ancora che un Tribunale abbia emesso una sentenza. Al suo interno, infatti, vengono riportati esempi di accertamenti basati su mere presunzioni, cause in cui l’Agenzia delle Entrate viene condannata per “lite temeraria”, controlli più simili a processi da Sant’Uffizio che a una corretta dialettica fra le parti in causa, finanche a contribuenti che, pur avendo riconosciuto la ragione da parte dei Giudici Tributari, non riescono ad avere indietro le somme che hanno ingiustamente pagato. Dalla sua lettura si arriva alla constatazione che in fondo l’abuso del diritto non è quello messo in pratica dal contribuente per evitare di pagare le tasse, ma bensì è quello realizzato dallo Stato che te le vuole fare pagare anche quando non devi! Badate bene, il saggio non è una difesa d’ufficio degli evasori, ma è semplicemente il racconto del nostro sistema fiscale visto con gli occhi dei cittadini e dei contribuenti modello i quali finiscono, loro malgrado, negli ingranaggi della macchina fiscale e da questa vengono trattati non come persone oneste ma come delinquenti, ancora prima di una sentenza di un tribunale e oberati dell’onere di dover dimostrare la propria innocenza. Insomma il ribaltamento di qualsiasi basilare principio costituzionale di presunzione di innocenza. Nel libro vi è anche, però, altro. Si racconta, infatti, anche lo stato pressochè fallimentare in cui versa la lotta all’evasione, smentendo la vulgata, propagandata dalle forze politiche, che vede l’incremento della lotta agli evasori. La realtà purtroppo dimostra che di questo incremento della lotta agli evasori non vi è alcun riscontro oggettivo visto che, ad esempio, nel 2019 lo Stato, fra tasse non pagate e quelle accertate, deve ancora riscuotere 954 miliardi di euro, cioè la metà del nostro PIL. Un fallimento sostanziale, quindi, sia dell’attività di accertamento che di quella della riscossione ma è anche la dimostrazione di come siano abortite, alla prova applicativa, tutte le riforme fiscali che si sono susseguite nel corso degli anni. In conclusione il lavoro fatto da Giovanni Benaglia appare oggi quanto mai attuale anche rispetto al dibattito sulla riforma fiscale che sta animando la scena politica di questi mesi. Proprio per questo l’autore, alla fine, suggerisce che se vogliamo iniziare veramente a riformare il nostro sistema tributario, possiamo iniziare da subito costringendo lo Stato a non ritenerci degli evasori fino a prova contraria ma, bensì, cittadini e contribuenti per natura onesti. Un cambiamento di paradigma che è poco costoso ma soprattutto veloce nella sua realizzazione pratica. Il libro si può trovare su Amazon.it, sul sito di lafeltrinelli.it , su ibs.it o sul sito dell'editore Bookstones, oppure in qualsiasi libreria del territorio nazionale.  Titolo: Colpevole fino a prova contraria. Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori Editore: ‎ Bookstones​ 168 pagine ISBN: ‎ 979-1280232366   Notizie ImpreseOggi
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BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021: L’EMILIA ROMAGNA INCENTIVA LE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE.

Sab, 24/07/2021 - 17:33

Favorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.   

BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTO

La misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:

  • Le imprese che presentano la richiesta di contributo devono essere iscritte alla Camera di Commercio;
  • I rappresentanti legali e i soci non devono essere destinatari di misure di restrizione a seguito di reati a carattere mafioso;
  • Le imprese richiedenti devono avere la sede o una unità locale in uno dei Comuni Montani elencati nell’Allegato A del bando di agevolazione;
  • Le imprese richiedenti non devono essere fallite, in liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in concordato preventivo e, più in generale, in nessuna delle procedure concorsuali previste dalle attuali normative.
INTERVENTI FINANZIABILI A FONDO PERDUTO.

Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:

  • La riqualificazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di edifici e strutture con le relative pertinenze nelle quali il richiedente svolge la propria attività imprenditoriale;
  • Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici o altri immobili che attualmente sono dismessi ma nelle quali il richiedente si impegna a svolgere la propria attività, anche fissando all’interno la futura sede legale o l’unità locale;
  • Investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti;

Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:

  • Acquisto di terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
  • Acquisto di immobilizzazioni immateriali, quali diritto di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • Spese di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.
  • Costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica nella misura massima del 10% dei costi totali.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00

PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.

Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • Realizzare una riconversione produttiva con incremento dell’occupazione superiore al 10% di quella in essere al momento dell’approvazione del bando di finanziamento a fondo perduto;
  • Nel caso di nuova attività, l’impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti con contratti a tempo pieno e indeterminato;
  • Nel caso di investimenti in macchinari e attrezzature, l’assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno indeterminato;
  • Progetti realizzati in comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, come indicati nell’allegato E, tabella a, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna, come indicati nell’allegato E, tabella b, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati sulla base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica, come indicati nell’allegato E, tabella c del bando di finanziamento.

La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER PARTECIPARE AL BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021

 

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BANDO FONDO PERDUTO MONTAGNA 2021: L’EMILIA ROMAGNA INCENTIVA LE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE.

Sab, 24/07/2021 - 17:33

Favorire e consolidare lo sviluppo di imprese nelle aree montane della Regione Emilia Romagna per permettere la tenuta del tessuto produttivo e, più in generale, per la tenuta del sistema montagna, che negli anni è andato incontro all’emigrazione e al conseguente calo e progressivo invecchiamento della popolazione: questi i principi di fondo contenuti nella delibera n. 1116 del 12 luglio 2021 approvata dalla Giunta Regionale e che prevede un aiuto alle imprese del territorio sottoforma di contributo a fondo perduto sugli investimenti realizzati.   

BENEFICIARI DEL BANDO A FONDO PERDUTO

La misura di sostegno, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 70% dell’investimento realizzato, è rivolta alle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, esercenti qualsiasi attività con esclusione di quella della pesca e dell’acquacoltura così come normata dal regolamento del Consiglio Europeo n. 104/2000 e quella della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

Gli ulteriori requisiti, che il bando a fondo perduto pone, sono:

  • Le imprese che presentano la richiesta di contributo devono essere iscritte alla Camera di Commercio;
  • I rappresentanti legali e i soci non devono essere destinatari di misure di restrizione a seguito di reati a carattere mafioso;
  • Le imprese richiedenti devono avere la sede o una unità locale in uno dei Comuni Montani elencati nell’Allegato A del bando di agevolazione;
  • Le imprese richiedenti non devono essere fallite, in liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in concordato preventivo e, più in generale, in nessuna delle procedure concorsuali previste dalle attuali normative.
INTERVENTI FINANZIABILI A FONDO PERDUTO.

Gli interventi finanziabili dal Bando a fondo perduto sono:

  • La riqualificazione, la ristrutturazione o l’ampliamento di edifici e strutture con le relative pertinenze nelle quali il richiedente svolge la propria attività imprenditoriale;
  • Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici o altri immobili che attualmente sono dismessi ma nelle quali il richiedente si impegna a svolgere la propria attività, anche fissando all’interno la futura sede legale o l’unità locale;
  • Investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti;

Nell’ambito degli interventi sopra indicati sono ammissibili le seguenti spese:

  • Acquisto di terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
  • Acquisto di immobilizzazioni immateriali, quali diritto di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • Spese di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.
  • Costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica nella misura massima del 10% dei costi totali.

La spesa minima ammissibile è pari ad euro 25.000,00, mentre il finanziamento a fondo perduto massimo è pari ad euro 150.000,00

PREMIALITA’ DEL BANDO MONTAGNA 2021.

Il bando a fondo perduto prevede, poi, un regime di premialità per gli interventi che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • Realizzare una riconversione produttiva con incremento dell’occupazione superiore al 10% di quella in essere al momento dell’approvazione del bando di finanziamento a fondo perduto;
  • Nel caso di nuova attività, l’impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti con contratti a tempo pieno e indeterminato;
  • Nel caso di investimenti in macchinari e attrezzature, l’assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno indeterminato;
  • Progetti realizzati in comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, come indicati nell’allegato E, tabella a, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna, come indicati nell’allegato E, tabella b, del bando di finanziamento;
  • Progetti localizzati nei comuni montani classificati sulla base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica, come indicati nell’allegato E, tabella c del bando di finanziamento.

La scadenza per la presentazione del bando è fissata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 13:00.

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Anticipo NASPI: niente tasse se utilizzata per creare una cooperativa.

Sab, 10/07/2021 - 14:00
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione, nel caso in cui proceda a costituire una cooperativa, potrà richiedere l’anticipo della Naspi senza pagarci sopra alcuna tassa. Lo prevede l’articolo 1, comma 12 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità del 2020), che solo ora è entrato effettivamente in vigore con l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la legge prevede che  colui che riceve l’anticipo della disoccupazione per intraprendere una attività di lavoro autonomo, e la destina alla costituzione di una cooperativa presso la quale presterà la propria attività lavorativa, non sarà soggetto all’imposizione fiscale come, invece, avviene in tutti gli altri casi di anticipo della disoccupazione. COS’E’ L’ANTICIPO DELLA NASPI.  La possibilità di richiedere l’anticipo in una unica soluzione della Naspi (conosciuta anche con il termine gergale di indennità di disoccupazione), piuttosto che della ordinaria liquidazione mensile, è contenuta nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 22/2015. Il disposto di legge è poi integrato dalla circolare Inps n. 174 del 23 settembre 2017, la quale fornisce maggiori dettagli circa la definizione di autoimprenditorialità.   L’anticipo della NASPI è una forma di agevolazione alla autoimprenditorialità concessa a tutte quelle persone che intendono intraprendere una attività di impresa o di lavoro autonomo al termine del proprio percorso lavorativo come dipendente.  I requisiti per accedere a questa forma di aiuto sono i seguenti:
  • aver diritto a percepire la Naspi;
  • avviare una attività autonoma sotto forma di:
    • lavoro autonomo quale, ad esempio, quello libero professionale (consulente, grafico, eccetera…), compreso quello in qualità di iscritti a specifiche casse (geometri, ingegneri, commercialisti, eccetera)
    • impresa individuale, quale l’artigiano o il commerciante;
    • Costituzione di una cooperativa con contestuale attività lavorativa svolta al suo interno;
    • costituzione o acquisto di quote in società di persone o di capitali anche caratterizzate dalla presenza un unico socio; 
Sussistendo i requisiti sopra descritti, l’interessato deve richiedere l’anticipo entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Ovviamente, nel caso di partecipazioni a forme societarie, per inizio attività si intende la costituzione o l’acquisto della relativa quota.  COME SI RICHIEDE L’ESENZIONE DALLE TASSE DELL’ANTICIPO DELLA NASPI. Coloro che hanno diritto all’esenzione, e che non hanno già ricevuto l’anticipo, devono allegare alla domanda di anticipo, con le modalità previste in un documento che sarà pubblicato successivamente dall’INPS, la seguente documentazione:
  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata; 
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione

CONTATTA LO STUDIO AL NUMERO 0541.708252 PER AVERE ASSISTENZA E AIUTO PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA E ACCEDERE AL BENEFICIO DELL'ANTICIPAZIONE DELLA NASPI

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