Fattura elettronica, consorzio e subappalto: nessun obbligo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/e del 02.07.2018 che finalmente fa un po' di luce sulla complessa tematica della fatturazione elettronica e stabilisce chiaramente che al consorzio aggiudicatario di un appalto di una Pubblica Amministrazione, o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, non si applica la disciplina riguardante l’obbligatorietà della fattura elettronica.
Infatti è prassi ormai consolidata che alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio si applica la stessa disciplina delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Da ciò ne consegue che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si trasferiscono anche ai rapporti interni fra consorzio e consorziati. Sul punto si può trovare riscontro anche nelle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016.
Da una lettura superficiale, quindi, la specifica natura del rapporto Consorzio – consorziato, potrebbe far ritenere sussistente l’obbligo di procedere all’emissione della fattura elettronica anche nel rapporto tra consorzio e consorziato.
In realtà, però, se si passa ad una lettura più approfondita, si evidenzia che, ad esempio, la risoluzione 242/e del 27 agosto 2009 evidenzia che, «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)». In buona sostanza, l’obbligo della fatturazione elettronica in capo al consorzio discende da un elemento soggettivo che lo lega alla Pubblica Amministrazione: va emessa la fattura elettronica perché il ricevente è una pubblica amministrazione. La norma richiamata dell’Iva, però, stabilisce chiaramente che il rapporto che lega il mandante e il mandatario (e per analogia consorzio-consorziato) è puramente oggettivo, cioè attiene alla natura della prestazione, e pertanto, tale rapporto trascina con sé solo la natura delle operazioni e non anche i rapporti soggettivi degli stessi. In sostanza, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, che è legato alla qualificazione soggettiva del committente della Pubblica Amministrazione non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
Inoltre, la circolare richiamata all’inizio, sottolinea che è “da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti”.
Tale affermazione si rifà a quanto già detto nella circolare n. 8/E del 2018 dove si è chiarito che quanto previsto dall’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).
Infatti secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.
Su questo punto giova ricordare che l’art. 1655 del codice civile stabilisce chiaramente che l’appalto è “un contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”. Di contro, per sua natura, il rapporto tra consorzio e consorziato non può ricondursi a un subappalto perché il primo è semplicemente un soggetto che tratta per i singoli consorziati. Infatti, il consorzio con attività esterna è un contratto, a mente dell’art. 2602, con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Per giurisprudenza costate il rapporto che lega consorzio e consorziato è quello del mandato.
Pertanto, se il Consorzio riveste il ruolo di appaltatore o di sub-appaltatore con la pubblica amministrazione, dovrà necessariamente, sulla base della normativa sopra riportata, provvedere all’emissione della fattura elettronica.
Di conseguenza, per quanto fino a qui detto, essendo il rapporto tra consorzio e consorzio un rapporto diverso da quello di subappalto, viene meno il requisito previsto dalle norme e, pertanto, non è necessario procedere all’emissione della fattura elettronica.
Notizie ImpreseOggi
Fattura elettronica, consorzio e subappalto: nessun obbligo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/e del 02.07.2018 che finalmente fa un po' di luce sulla complessa tematica della fatturazione elettronica e stabilisce chiaramente che al consorzio aggiudicatario di un appalto di una Pubblica Amministrazione, o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, non si applica la disciplina riguardante l’obbligatorietà della fattura elettronica.
Infatti è prassi ormai consolidata che alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio si applica la stessa disciplina delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Da ciò ne consegue che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si trasferiscono anche ai rapporti interni fra consorzio e consorziati. Sul punto si può trovare riscontro anche nelle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016.
Da una lettura superficiale, quindi, la specifica natura del rapporto Consorzio – consorziato, potrebbe far ritenere sussistente l’obbligo di procedere all’emissione della fattura elettronica anche nel rapporto tra consorzio e consorziato.
In realtà, però, se si passa ad una lettura più approfondita, si evidenzia che, ad esempio, la risoluzione 242/e del 27 agosto 2009 evidenzia che, «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)». In buona sostanza, l’obbligo della fatturazione elettronica in capo al consorzio discende da un elemento soggettivo che lo lega alla Pubblica Amministrazione: va emessa la fattura elettronica perché il ricevente è una pubblica amministrazione. La norma richiamata dell’Iva, però, stabilisce chiaramente che il rapporto che lega il mandante e il mandatario (e per analogia consorzio-consorziato) è puramente oggettivo, cioè attiene alla natura della prestazione, e pertanto, tale rapporto trascina con sé solo la natura delle operazioni e non anche i rapporti soggettivi degli stessi. In sostanza, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio, che è legato alla qualificazione soggettiva del committente della Pubblica Amministrazione non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
Inoltre, la circolare richiamata all’inizio, sottolinea che è “da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti”.
Tale affermazione si rifà a quanto già detto nella circolare n. 8/E del 2018 dove si è chiarito che quanto previsto dall’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).
Infatti secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.
Su questo punto giova ricordare che l’art. 1655 del codice civile stabilisce chiaramente che l’appalto è “un contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”. Di contro, per sua natura, il rapporto tra consorzio e consorziato non può ricondursi a un subappalto perché il primo è semplicemente un soggetto che tratta per i singoli consorziati. Infatti, il consorzio con attività esterna è un contratto, a mente dell’art. 2602, con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Per giurisprudenza costate il rapporto che lega consorzio e consorziato è quello del mandato.
Pertanto, se il Consorzio riveste il ruolo di appaltatore o di sub-appaltatore con la pubblica amministrazione, dovrà necessariamente, sulla base della normativa sopra riportata, provvedere all’emissione della fattura elettronica.
Di conseguenza, per quanto fino a qui detto, essendo il rapporto tra consorzio e consorzio un rapporto diverso da quello di subappalto, viene meno il requisito previsto dalle norme e, pertanto, non è necessario procedere all’emissione della fattura elettronica.
Notizie ImpreseOggi
Il decreto casa (art. 9, comma 2 bis del d.l. 47 del 2014) estende l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 27 maggio 2014.
Il citato comma 2 bis recita, infatti che le disposizioni di cui “al comma 1 ( che prevedono la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati al 10% fino al 31.12.2019) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Come già accennato la data di entrata in vigore del decreto è il 27 maggio 2014 pertanto, sulla base del tenore normativo, occorre riferirsi agli eventi calamitosi accaduti nei 5 anni precedenti a tale data (e cioè fino al 2009). La norma non richiede, però, che questa condizione sia in corso al momento della redazione del contratto (lo stato di emergenza può durare al massimo 180 giorni prorogabili di uguale periodo). Ciò porta come conseguenza che l'agevolazione si applica sia nel caso in cui il contratto concordato è di recente stipula, sia, a maggior ragione, quando lo stesso è stato sottoscritto in anni precedenti dove la stessa agevolazione si sarebbe potuta applicare fin da subito. In questo caso si può estendere l'agevolazione agli anni contrattuali rimanenti. Non è possibile, invece, applicare l'agevolazione a Comuni i cui eventi calamitosi sono successivi al 28 maggio 2014, con la conseguenza, abbastanza discutibile, che l'agevolazione non si applica ad altri comuni che attualmente si trovano in emergenza. Tanto per citare un esempio, sarebbero esclusi tutti i comuni vittime di Terremoto nell'Italia Centrale.
Per quanto riguarda l’accordo territoriale da applicare per definire l’importo del canone concordato, laddove il Comune non ne abbia uno proprio, si può tenere conto di quello vigente nel “comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.” (così recita il D.M. del 14 Luglio 2004 all'art. 1 comma 2, possibilità ribadita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 08 aprile 2016).
Infine, per scoprire se un Comune è stato vittima di eventi calamitosi si può consultare questo link o rivolgersi allo Studio tributario. In via generale, comunque, tutti i Comuni Emiliano romagnoli nel periodo indicato dalla normativa hanno avuto eventi per i quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.
Notizie ImpreseOggi
Il decreto casa (art. 9, comma 2 bis del d.l. 47 del 2014) estende l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 27 maggio 2014.
Il citato comma 2 bis recita, infatti che le disposizioni di cui “al comma 1 ( che prevedono la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati al 10% fino al 31.12.2019) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Come già accennato la data di entrata in vigore del decreto è il 27 maggio 2014 pertanto, sulla base del tenore normativo, occorre riferirsi agli eventi calamitosi accaduti nei 5 anni precedenti a tale data (e cioè fino al 2009). La norma non richiede, però, che questa condizione sia in corso al momento della redazione del contratto (lo stato di emergenza può durare al massimo 180 giorni prorogabili di uguale periodo). Ciò porta come conseguenza che l'agevolazione si applica sia nel caso in cui il contratto concordato è di recente stipula, sia, a maggior ragione, quando lo stesso è stato sottoscritto in anni precedenti dove la stessa agevolazione si sarebbe potuta applicare fin da subito. In questo caso si può estendere l'agevolazione agli anni contrattuali rimanenti. Non è possibile, invece, applicare l'agevolazione a Comuni i cui eventi calamitosi sono successivi al 28 maggio 2014, con la conseguenza, abbastanza discutibile, che l'agevolazione non si applica ad altri comuni che attualmente si trovano in emergenza. Tanto per citare un esempio, sarebbero esclusi tutti i comuni vittime di Terremoto nell'Italia Centrale.
Per quanto riguarda l’accordo territoriale da applicare per definire l’importo del canone concordato, laddove il Comune non ne abbia uno proprio, si può tenere conto di quello vigente nel “comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.” (così recita il D.M. del 14 Luglio 2004 all'art. 1 comma 2, possibilità ribadita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 08 aprile 2016).
Infine, per scoprire se un Comune è stato vittima di eventi calamitosi si può consultare questo link o rivolgersi allo Studio tributario. In via generale, comunque, tutti i Comuni Emiliano romagnoli nel periodo indicato dalla normativa hanno avuto eventi per i quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.
Notizie ImpreseOggi
Il Centro Studio e Ricerche “José Bleger”
vi invita
alla presentazione della traduzione in italiano del libro
“Psicologia de la conducta” (1963) di José Bleger
“Psicologia della condotta”
(Armando Editore, 2018)
tradotto e curato da Lorenzo Sartini e Alejandro Fasanini,
contiene una prefazione di Leonardo Montecchi.
Sarà l’occasione per parlare del libro e della sua diffusione, e per festeggiare.
L’incontro si svolgerà venerdì 15 giugno, dalle 17.00 alle 19.00,
presso la sala di RM25 a Rimini in Corso d’Augusto 241
Intervenite numerosi.
Diffondete la notizia a chi credete opportuno.
Doppia festa quest'anno: 30 anni di Target Sinergie. L'annuale appuntamento con le assemblee delle cooperative Log - It e In Opera, aderenti al Consorzio Target Sinergie (e con la premiazione dei dipendenti) diventa la festa del trentennale della capofila. L’incontro del 19 maggio 2018, come di consueto al campo di Don Pippo a Rimini, è stato preceduto da un acceso torneo di calcetto, che ha visto scontrarsi amichevolmente i colleghi provenienti da 8 regioni italiane per tutto il pomeriggio.
A partire dalle 18 son ostate espletate le formalità delle assemblee dei soci di Log It e della cooperativa Sociale In Opera, al termine delle quali Davide Zamagni ha approfittato per illustrare l’andamento del 2017 per il Consorzio Target Sinergie, che lui presiede, e i risultati dei primi mesi del 2018. AL termine della presentazione, Zamagni, insieme alla madrina Susy Pirozzi, hanno consegnato i premi alle squadre ai dipendenti per il 2017 sia del Consorzio Target Sinergie, sia delle cooperative In Opera e Log It.
I premiati sono stati: squadra con maggior presenze 2017 alla commessa del Pastificio Cellino, gestione del magazzino, settore Logistica. Premio alla miglior soddisfazione dei cliente secondo l'indagine Customer satisfaction 2017 alla squadra pulizie del Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano. Premio Migliore Start up 2017 alla commessa di Maxion Wheels, settore Logistica. Premio per il miglior tasso di espansione 2017 alla commessa Hera Rimini, per il Facility Management Amministrativo.
I premi individuali: Premio per il miglior spirito di adattamento e disponibilità alle sinergie 2017 alla nostra Kimete Rama, del settore pulizie. Luna Bezzi si aggiudica il premio per la migliore crescita professionale 2017. Miglior caposquadra 2017 è Martin Marku. Il miglior "Rookie", ovvero Esordiente dell'anno 2017 è stato Paolo Longhi, della commessa Fette di Sole.
La serata è poi proseguita con la cena a buffet e il concerto musicale, con il clou del taglio dlela torta, per festeggiare il 30ennale della fondazione del Consorzio Target Sinergie, ocnil fondatore Domenico “Mimmo” Pirozzi al taglio, attorniato dai presidenti del Consorzio, di Log It e di In Opera.
domenico_mimmo_pirozzi_taglia_torta_30_anni_target_sinergie_rimini.jpg assemblea_soci_log-it_2018.jpg squadra_maggior_presenze_2017_commessa_pastificio_cellino_gestione_magazzino logistica.jpg premio_miglior_customer_satisfaction_2017_squadra_pulizie_riviera_golf_resort_san_giovanni_marignano.jpg premio_migliore_start_up_2017_commessa_maxion_wheels_logistica.jpg premio_miglior_tasso_espansione_2017_commessa_hera_rimini_facility_management_amministrativo.jpg premio_miglior_spirito_adattamento_2017_kimete_rama_settore_pulizie.jpg luna_bezzi_premio_migliore_crescita_professionale_2017.jpg miglior_esordiente_2017_paolo_longhi_commessa_fette_sole.jpg miglior_caposquadra_2017_martin_marku.jpg Eventi Notizie Facility Management Igiene e pulizie LogisticaPrima o poi la telefonata doveva arrivare: «tuo padre sta male, è in ospedale». Se hai una famiglia diffusa su più città lo devi mettere in conto. Era successo a mio padre, quando vivevamo a Gaeta, anni fa è toccato a me. Io son stato fortunato, tutto sommato, forse c'erano i tempi per arrivare in tempo per un ultimo saluto. Più fortunato di mio padre di sicuro, che invece ricevette la prima telefonata nel '72, quando nonno se n'era già andato per un attacco di cuore. Per l’ultima gli andò ancora peggio: le condizioni di salute non gli permisero di venire a salutare mio fratello Roberto nell'ultimo viaggio. Non so se le mie povere cronache telefoniche lo abbiano aiutato più di tanto nel suo dolore “esiliato”. Ma andò così e non si poteva fare nulla di più dell'annullare le distanze attraverso la voce.
Il preavviso era chiaro, anche perché di solito avvertivano dei vari ricoveri dopo la dimissione, per non metterci in allarme. Jean, sua moglie, fu ancora più chiara, occorreva prepararsi al peggio, lasciando all'indomani notizie mediche più precise. Che arrivarono altrettanto chiare il pomeriggio seguente, via web: i medici avevano smesso con i medicinali lasciandogli solo gli antidolorifici. Forse avevamo un paio di giorni. Feci il giro di telefonate ai miei zii Francesco e Rita e, in attesa che potessero organizzarsi con gli impegni delle rispettive famiglie. Libero com'ero, mi portai avanti, cercando sul web le opportunità per l'itinerario più veloce: treno o auto fino a Milano, dove l'indomani mattina a Malpensa c'era un volo Easyjet verso 10 e mezza per Edinburgo. Poi l'auto fino alla clinica universitaria di Dundee. Al rientro di Jean dall'ospedale, in serata, avrei saputo chi poteva esserci, quanti biglietti avrei dovuto acquistare, chi ci avrebbe invece raggiunto nei giorni seguenti e dove alloggiare una comitiva ancora imprecisata. Due obbiettivi soltanto, per me preparare il viaggio, per gli altri cercare di pesare il meno possibile su Jean, che aveva già abbastanza pesi da sopportare in questa situazione. Altro non si poteva programmare.
Jean chiamò per gli ultimi ragguagli. Poi mio zio Francesco, che non poteva essere della partita. Ci avrebbe raggiunto. Non era un problema, avrei comunque affittato una macchina abbastanza comoda per loro e per fare la spola tra aeroporti, casa e ospedale, mentre le strade scozzesi, oltre che comode e ben tenute, mi erano abbastanza familiari. Restava mia zia Rita, la minore dei tre fratelli. Il cellulare squillò illuminando sul display il suo nome, mentre ero con la carta di credito in mano e il sito Easyjet nello schermo. Ma non era lei, era mio zio Augusto che mi diceva che lui non poteva partire. Io, un po' ingolfato nella fretta, lo interruppi dicendo che non c'era problema, che mi ero preparato a questa eventualità e che... «Lasciami parlare» - mi disse. Con un tono fermo riprese: «Io non posso venire, ma sarei molto più tranquillo se tua zia Rita venisse con te in questo viaggio fino in Scozia». Nella concitazione del momento avevo temuto volesse rimandare la partenza. E invece mi affidava sua moglie.
La cosa mi fece sorridere: Rita e Augusto mi avevano badato quando ancora ero un bambino. Il motto ricorrente di Augusto sulla mia infanzia è «Sai quante cacche ti abbiamo ripulito...». Erano ancora fidanzati e io mi accucciavo sul lunotto della sua 850 sport, parcheggiata fuori il giardino di nonna. Questa investitura – hanno brillantemente superato i settant'anni e io son sempre stato il nipote un po' eccentrico, per usare un eufemismo - mi faceva un po' sorridere. Ma stetti al gioco e gli sottoposi il programma che mi ero prefissato: macchina fino a Milano... «Preferiremmo il treno, Kikko...». «L'ultimo treno utile è alle 3 di notte, zio, ce la facciamo?» «Sì, ce la facciamo. Va bene alle tre di notte». «Ok, poi a Milano prendiamo il bus navetta fino a Malpensa, ce n'è uno ogni mezz'ora, poi c'è l'aereo...» Una volta ottenuto il suo assenso, mi passò zia Rita e cominciai la prenotazione del volo, mentre mi dava gli estremi del suo documento di identità. Erano le 10 e mezza di sera, ci lasciammo con appuntamento in stazione alle tre. Alle 2 e un quarto erano fuori casa mia: mi erano venuti a prendere.
(Continua, forse)
Argomenti: BloggingCon delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16 aprile 2018 la Regione Emilia Romagna dà l'avvio al programma di incentivo rivolto a giovani coppie, single e nuclei familiari diversi per l'acquisto della prima casa. Un’iniziativa che in realtà è anche un aiuto indiretto per le imprese immobiliari della Regione che in questo modo possono, attraverso il bando, mettere a disposizione gli immobili già costruiti o che hanno intenzione di realizzare nei prossimi mesi.
Il programma è diviso in due distinti interventi, denominati LINEA 1 e LINEA 2.
LINEA 1. Qualificazione del patrimonio esistente.
Il primo intervento è rivolto alla Qualificazione del patrimonio: in questo caso l'obiettivo è promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa, anche attraverso patti di futura vendita, tramite incentivi volti alla ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti, migliorandone la qualità urbana ed architettonica nonché l’efficienza sismica ed energetica del patrimonio edilizio.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli riguardanti il recupero del patrimonio edilizio attraverso gli interventi ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere b), c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 – comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. In buona sostanza, si tratta di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria, restauro scientifico, interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Sono ammissibili anche gli interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione.
Il fabbricato oggetto di intervento deve essere di esclusiva proprietà dell’operatore che partecipa al bando per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà. Per accedere al contributo è sufficiente che si possieda un’opzione sui diritti di proprietà oppure il diritto di acquistare l’edificio entro una data stabilita e ad un prezzo determinato. Al termine dei lavori detti alloggi dovranno essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.
La misura dell'incentivo in conto capitale (per cui non deve essere restituito ma è a fondo perduto) è di euro 35.000,00 per alloggio.
LINEA 2. Utilizzo del costruito esistente.
Il secondo intervento è rivolto agli operatori che hanno già realizzato gli immobili. In questo caso il prezzo di cessione dei singoli alloggi non può essere superiore a € 300.000,00 per interventi collocati in un capoluogo di provincia o in un comune con più di 50.000 abitanti e di € 250.000 in tutti gli altri casi. Devono, infine, essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A7. In questo caso la misura del contributo è di euro 25.000,00 per alloggio.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
LINEA 1
Gli operatori che intendono partecipare al bando devono presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) pru@postacert.regione.emilia-romagna.it dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16 del 21 maggio 2018 compilando il modulo di cui all’allegato 4, parte integrante del bando, reperibile all’indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative o sul portale regionale nella pagina dedicata al bando, pena la sua inammissibilità.
Il 13 luglio sarà pubblicata sul sito web regionale: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative la graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento.
LINEA 2
La procedura prevede due distinti momenti:
selezione alloggi da ammettere a finanziamento;
selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo:
1. Selezione alloggi
Dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16,00 del 7 maggio 2018 le imprese di costruzione o loro consorzi, le cooperative di abitazione o loro consorzi possono mettere a disposizione, sul portale regionale dedicato all'incentivo, i propri alloggi attraverso una procedura on-line.
L’offerta degli alloggi dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato. Per ogni operatore è prevista la possibilità di collocare solo un'offerta.
Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 12,00 sul portale regionale sarà pubblicato l’elenco degli alloggi che i nuclei interessati potranno proporsi di acquistare.
I possibili acquirenti hanno tempo fino al 29 giugno 2018 per individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto esclusivamente per l’acquisto di un alloggio compreso nella lista pubblicata sul portale regionale.
2. Selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo
I nuclei che hanno sottoscritto un pre-contratto entro il termine del 29 giugno 2018 potranno presentare la domanda di contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile sul portale regionale dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 2 luglio 2018.
Il 13 luglio 2018 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo.
Notizie ImpreseOggi
Con delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16 aprile 2018 la Regione Emilia Romagna dà l'avvio al programma di incentivo rivolto a giovani coppie, single e nuclei familiari diversi per l'acquisto della prima casa. Un’iniziativa che in realtà è anche un aiuto indiretto per le imprese immobiliari della Regione che in questo modo possono, attraverso il bando, mettere a disposizione gli immobili già costruiti o che hanno intenzione di realizzare nei prossimi mesi.
Il programma è diviso in due distinti interventi, denominati LINEA 1 e LINEA 2.
LINEA 1. Qualificazione del patrimonio esistente.
Il primo intervento è rivolto alla Qualificazione del patrimonio: in questo caso l'obiettivo è promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa, anche attraverso patti di futura vendita, tramite incentivi volti alla ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti, migliorandone la qualità urbana ed architettonica nonché l’efficienza sismica ed energetica del patrimonio edilizio.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli riguardanti il recupero del patrimonio edilizio attraverso gli interventi ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere b), c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 – comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. In buona sostanza, si tratta di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria, restauro scientifico, interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Sono ammissibili anche gli interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione.
Il fabbricato oggetto di intervento deve essere di esclusiva proprietà dell’operatore che partecipa al bando per una quota superiore al 50% dei millesimi generali di proprietà. Per accedere al contributo è sufficiente che si possieda un’opzione sui diritti di proprietà oppure il diritto di acquistare l’edificio entro una data stabilita e ad un prezzo determinato. Al termine dei lavori detti alloggi dovranno essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5.
La misura dell'incentivo in conto capitale (per cui non deve essere restituito ma è a fondo perduto) è di euro 35.000,00 per alloggio.
LINEA 2. Utilizzo del costruito esistente.
Il secondo intervento è rivolto agli operatori che hanno già realizzato gli immobili. In questo caso il prezzo di cessione dei singoli alloggi non può essere superiore a € 300.000,00 per interventi collocati in un capoluogo di provincia o in un comune con più di 50.000 abitanti e di € 250.000 in tutti gli altri casi. Devono, infine, essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A7. In questo caso la misura del contributo è di euro 25.000,00 per alloggio.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
LINEA 1
Gli operatori che intendono partecipare al bando devono presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) pru@postacert.regione.emilia-romagna.it dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16 del 21 maggio 2018 compilando il modulo di cui all’allegato 4, parte integrante del bando, reperibile all’indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative o sul portale regionale nella pagina dedicata al bando, pena la sua inammissibilità.
Il 13 luglio sarà pubblicata sul sito web regionale: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative la graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento.
LINEA 2
La procedura prevede due distinti momenti:
selezione alloggi da ammettere a finanziamento;
selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo:
1. Selezione alloggi
Dalle ore 9,00 del 23 aprile 2018 alle ore 16,00 del 7 maggio 2018 le imprese di costruzione o loro consorzi, le cooperative di abitazione o loro consorzi possono mettere a disposizione, sul portale regionale dedicato all'incentivo, i propri alloggi attraverso una procedura on-line.
L’offerta degli alloggi dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato. Per ogni operatore è prevista la possibilità di collocare solo un'offerta.
Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 12,00 sul portale regionale sarà pubblicato l’elenco degli alloggi che i nuclei interessati potranno proporsi di acquistare.
I possibili acquirenti hanno tempo fino al 29 giugno 2018 per individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto esclusivamente per l’acquisto di un alloggio compreso nella lista pubblicata sul portale regionale.
2. Selezione dei nuclei familiari che presentano la domanda di contributo
I nuclei che hanno sottoscritto un pre-contratto entro il termine del 29 giugno 2018 potranno presentare la domanda di contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile sul portale regionale dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 2 luglio 2018.
Il 13 luglio 2018 sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo.
Notizie ImpreseOggi
Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.
L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.
Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.
I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:
L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:
- investimento.
Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:
In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.
- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.
BENEFICIARI
Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
DOMANDA E TERMINI
Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:
Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.
Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.
L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.
Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.
I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:
L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:
- investimento.
Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:
In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.
- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.
BENEFICIARI
Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
DOMANDA E TERMINI
Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:
Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.
Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti
La Scuola di prevenzione “José Bleger”
venerdì 13 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato 14 dalle 9,30 12.30
organizza il seminario
IL GRUPPO MULTIFAMIGLIARE: TEORIA E PRATICAMassimo De Berardinis – Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore di Area Salute Mentale Adulti – ASL Toscana Centro (Firenze)
Marta De Brasi – Psicologa, psicoanalista, psicoterapeuta individuale, gruppale e della famiglia. Specialista in Clinica istituzionale (Buenos Aires)
– Sabato 14 aprile:
Massimo Mari – Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore del Dipartimento Salute Mentale Area Vasta 2 (Ancona)
Andrea Narracci – Psichiatra e psicoanalista, Direttore UOC 4° Distretto e Direttore ff del DSM della ASLRMA (Roma)
Il seminario ha l’obiettivo di discutere delle forme del gruppo multifamigliare, dei problemi e delle difficoltà che comporta ma anche delle potenzialità che racchiude.
Ci si interrogherà, mediante un costante riferimento alla pratica, alla tecnica e alla teoria, sul ruolo dei coordinatori dei gruppi multifamigliari, sui transfert multipli che si verificano all’internio di questi gruppi e sulla polarità gruppo-istituzione.
Il seminario si terrà nella sala di RM25 a Rimini in Corso d’Augusto 241.
Con la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.
L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/
L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.
Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.
Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.
Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.
Notizie ImpreseOggiCon la delibera n. 1574 del 18/07/2017 del Consiglio Nazionale Coni è stato introdotto il nuovo Registro CONI 2.0, a cui possono accedere esclusivamente le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono le discipline sportive presenti nell'elenco approvato con delibera n. 1569 del 10/05/2017.
L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 marzo 2018 collegandosi al sito https://rssd.coni.it/
L'unico onere a carico dell'Associazione o della Società Sportiva è quello di accreditarsi sul portale, ottenendo l'user e la password conseguente, e inserire i propri dati anagrafici (Codice Fiscale Società, Cognome, Nome, CF, mail e cellulare del Presidente, indirizzo della Sede Legale). Una volta effettuata tale operazione occorrerà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva, alla sua firma da parte de Presidente e al successivo nuovo caricamento come documento PDF nel portale.
Una volta terminata la procedura e stampato il relativo certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso l'associazione non si dovrà preoccupare più di nulla perchè sarà la Federazione di appartenenza a provvedere a completare i dati mancanti nel Registro.
Si rammenta che l'iscrizione nel registro del Coni è necessaria per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria concede a partire dell'art. 148 del TUIR fino alla legge 398/91.
Qualora l'Associazione non abbia ancora provveduto autonomamente all'iscrizione, o per tramite dell'ente di affiliazione o della federazione di appartenenza, lo studio è a disposizione per svolgere le pratiche necessarie.
Notizie ImpreseOggiLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
(Corte Costituzionale n. 41/2018)
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
(Corte Costituzionale n. 41/2018)
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialistiAlla fine il rinvio c’è stato. Anche se non in forma esplicita, la proroga è desumibile da una serie di quesiti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
Lo stesso MISE rileva, come peraltro già sottolineato nel nostro precedente articolo, che la norma contiene elementi di incongruenza che necessita di alcune precisazioni.
In particolare si sofferma sulla corretta individuazione dei soggetti competenti a vigilare sul corretto rispetto della norma, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, e su quali soggetti applicare le sanzioni previsti.
“La richiesta di chiarimenti è stata fatta a ridosso della scadenza e, quindi, non otterrà di certo la risposta in tempo utile” commenta Giovanni Benaglia, il socio dello studio che si occupa del mondo del No Profit. “E’ lecito, quindi, a questo punto supporre che possa essere considerata superata la necessità di provvedere alla pubblicazione entro il 28 febbraio 2018”. Una proroga di fatto, quindi, che può essere supportata anche dalla nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540, nella quale si legge che la diversa interpretazone secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
“E’ interessante notare come anche il Mise sposi questa linea interpretativa” prosegue Benaglia “e arriva alla medesima conclusione del Ministero del Lavoro: applicare al 2017 la norma è, di fatto, una violazione non solo del principio generale dell’irretroattività della norma ma è anche una violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ pur vero che la norma è in vigore da Agosto 2017, ma è altrettanto vero che gli operatori si ritroverebbero a raccogliere dati per un periodo in cui la norma non era in vigore”.
Curioso, infine, il fatto che è lo stesso Ministero ad ammettere che non sa quali sono i soggetti destinatari della sanzione. Per come è scritta la norma, infatti, pare che siano solo le imprese che non pubblicano i dati nella nota integrativa. Tale considerazione scaturisce dal fatto che il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.
“La chiarezza delle norme e dei termini non appartiene alla Pubblica Amministrazione” conclude Giovanni Benaglia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti Allegati: Nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540Alla fine il rinvio c’è stato. Anche se non in forma esplicita, la proroga è desumibile da una serie di quesiti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
Lo stesso MISE rileva, come peraltro già sottolineato nel nostro precedente articolo, che la norma contiene elementi di incongruenza che necessita di alcune precisazioni.
In particolare si sofferma sulla corretta individuazione dei soggetti competenti a vigilare sul corretto rispetto della norma, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, e su quali soggetti applicare le sanzioni previsti.
“La richiesta di chiarimenti è stata fatta a ridosso della scadenza e, quindi, non otterrà di certo la risposta in tempo utile” commenta Giovanni Benaglia, il socio dello studio che si occupa del mondo del No Profit. “E’ lecito, quindi, a questo punto supporre che possa essere considerata superata la necessità di provvedere alla pubblicazione entro il 28 febbraio 2018”. Una proroga di fatto, quindi, che può essere supportata anche dalla nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540, nella quale si legge che la diversa interpretazone secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.
“E’ interessante notare come anche il Mise sposi questa linea interpretativa” prosegue Benaglia “e arriva alla medesima conclusione del Ministero del Lavoro: applicare al 2017 la norma è, di fatto, una violazione non solo del principio generale dell’irretroattività della norma ma è anche una violazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’ pur vero che la norma è in vigore da Agosto 2017, ma è altrettanto vero che gli operatori si ritroverebbero a raccogliere dati per un periodo in cui la norma non era in vigore”.
Curioso, infine, il fatto che è lo stesso Ministero ad ammettere che non sa quali sono i soggetti destinatari della sanzione. Per come è scritta la norma, infatti, pare che siano solo le imprese che non pubblicano i dati nella nota integrativa. Tale considerazione scaturisce dal fatto che il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.
“La chiarezza delle norme e dei termini non appartiene alla Pubblica Amministrazione” conclude Giovanni Benaglia.
Notizie Newsletter Grassi Benaglia Moretti, avvocati & commercialisti Allegati: Nota del ministero del Lavoro del 23.02.2018, prot. n. 34/2540