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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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Musica Balfolk, contest per bande emergenti e film d’animazione aspettando Cartoon Club: tre serate dense per il fine settimana ad ingresso gratuito al parco della Serra Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 30/06/2022 - 14:05
Venerdì 1° luglio concerto dei Di Doux alle 21 (stand gastronomico dalle 19,30), sabato 2 Rockwood, contest per giovani musicisti e la Pink Orchestra, domenica Valzer con Bashir, acclamato film d’animazione in attesa di Cartoon Club.

Rimini – Musica e film d’animazione battezzano il primo fine settimana di luglio del Marecchia Social Fest, al parco de La Serra Cento Fiori, con due appuntamenti musica – per gli appassionati di balfolk il duo Di Doux, Rockwood con le band emergenti e un’orchestra tutta la femminile – e l’avvio della rassegna di film d’animazione “Aspettando Cartoon Club”. come dire, un programma denso – e gratuito – quello preparato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori con l’aiuto di Cartoon Club e Notorius cineclub, dal venerdì 1 a domenica 3 luglio nell’area di via Galliano 19, ai bordi del parco XXV aprile, a 300 metri dal Ponte di Tiberio.

Duo Di Doux Giuseppe Grassi e Sara Pierleoni

Venerdì 1° luglio – Sono tra gli interpreti del balfolk più amati e attivi tra le Marche e la Romagna: Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, coppia nella vita e sul palcoscenico come Di Doux, ma anche poliedrici nei progetti musicali che coinvolgono altri musicisti. A questo splendido duo il compito di concludere degnamente la trilogia del Balfolk sur l’herbe, la rassegna dedicata alle musiche popolari ballabili da tutta Europa. E prima di loro, dalle 19,30, l’apertura dello stand gastronomico Conosciutissimi e apprezzatissimi negli ambienti del balfolk, dove si permettono con maestria incursioni nelle musiche popolari del sud, venerdì a Rimini offriranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò! Un invito al ballo con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte. Si balla come una volta, sull’erba, si consiglia perciò alle ballerine scarpe comode, meglio se chiuse. Dopo il concerto, le danze proseguiranno nella skeggia organizzata nei pressi del ponte di Tiberio dagli attivisti del gruppo Skeggia Rimini

Sabato 2 luglio – Doppio appuntamento con la musica sul palco della Serra Cento Fiori: Rockwood, il rock contest per bande emergenti alle 21 e a seguire la Pink orchestra, il progetto nato dalle allieve, ex allieve e insegnanti della scuola di Musica e banda giovanile Gioacchino Rossini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ai ragazzi Rockwood da la possibilità di uscire dalla sala prove ed esibirsi davanti a un vero pubblico e a una giuria di esperti, con un vero service audio. A seguire l’originale progetto tutto al femminile della Pink orchestra, nata al pre Festival di Castrocaro con l’intento di valorizzare i talenti femminili, sia nella composizione del sodalizio sia per le composizioni che vengono eseguite, principalmente dedicate ad artiste e compositrici. Nel repertorio si ascoltano colonne sonore di film famosi, brani di cantanti amate dal pubblico, ma anche composizioni diventate patrimonio di tutte le mamme (non solo quelle che fanno parte della Pink Orchestra), grazie ai cartoni animati della Walt Disney amati dai loro figli.

Domenica 3 luglio – Presentato in concorso al Festival di Cannes 2008, Golden Globe 2009 per il miglior film straniero, candidato all’Oscar 2009 per il miglior film straniero: il film d’animazione Valzer con Bashir alle ore 21 apre la rassegna Aspettando Cartoon club al parco Cento Fiori. La trama: un regista israeliano, segnato dalla partecipazione militare all’invasione del Libano del 1982 ma dominato dalla rimozione di quell’esperienza, decide di ricostruire la propria memoria del conflitto intervistando alcuni dei vecchi commilitoni. Comincia così un viaggio apparentemente esteriore, ma in realtà tutto interiore, verso la riappropriazione del passato. Commistione unica fra film di animazione e documentario, Valzer con Bashir ha portato al successo internazionale la figura del suo autore e regista Ari Folman.

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In Gazzetta Ufficiale i contributi a fondo perduto per il fotovoltaico in agricoltura.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale si stabiliscono le regole per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. L’intervento è attuativo della Misura M2C1 – Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” contenuta nel PNRR e che ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro proprio per sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia “verde” all’interno delle imprese agricole. Beneficiari e requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.  Possono richiedere il contributo:
  • Gli imprenditori agricoli in forma individuale o in forma societaria;
  • Le imprese agroindustriali. La corretta identificazione di questa tipologia di beneficiari sarà demandata a un successivo decreto;
  • Le cooperativa agricole che svolgono attività agricole.
Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime di esonero perché hanno un fatturato inferiore ai 7.500 euro. I requisiti che devono possedere i beneficiari sono i seguenti:
  • Essere iscritti e attivi al Registro Imprese al momento della richiesta del contributo;
  • Non aver subito condanne che limitano la capacità di agire e di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, non aver ricevuto provvedimenti di revoca di contributi pubblici e di non essere in stato di fallimento o procedure concorsuali analoghe;
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, da dimostrare attraverso il DURC.
Interventi ammissibili Sono ammessi alla agevolazione gli interventi volti all’installazione, sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività agricola, di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore ai 6 Kwp e non superiore a 500 Kwp. Rientrano nell’oggetto dell’installazione anche gli interventi di riqualificazione, volti al miglioramento energetico delle strutture stesse, che possono essere:
  • Rimozione e smaltimento amianto;
  • Isolamento termico dei tetti;
  • Realizzazione di un sistema di intercapedine d’aria nel tetto.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici il costo ammissibile non può superare i 1.500,00 euro per Kwp, che può essere aumentato di 1.000,00 euro per Kwp nel caso di installazione di impianti di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può superiore ad euro 50.000,00. Infine, nel caso di installazione di colonnine per la ricarica, la spesa ammessa non può essere superiore ad euro 1.000 per Kw a colonnina. L’IVA sarà un costo ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario non può recuperarla, sulla base del regime fiscale adottato. Entità del contributo a fondo perduto Il contributo, nella forma di finanziamento in conto capitale, è variabile a seconda delle aziende richiedenti. Nel caso di aziende agricole attive nella produzione primaria o nella trasformazione dei prodotti, l’agevolazione va da un minimo del 40% a un massimo del 50% nel caso in cui l’intervento sia ubicato nella Regione Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per le sole aziende agricole attive nella produzione primaria, qualora l’intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori che si siano insediati nei cinque anni prima, la percentuale di contributo può essere aumentata di 20 punti percentuali. Nel caso di aziende che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli e, più in generale, in quelle che non rientrano nella classificazione sopra riportata, la percentuale di contributo è pari al 30% dei costi ammissibili, senza distinzione di Regione. Presentazione della domanda. La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite piattaforma informatica. Un successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilirà le date di apertura delle domande e le modalità informatiche per presentarla.   Per qualsiasi informazione e per l’assistenza alla presentazione della domanda si può chiamare lo studio al numero 0541.708252 Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è trasferibile in capo ai soci di una società di persone.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 817 del 16 dicembre 2021, fa chiarezza su un tema che nel corso del tempo ha visto interpretazioni discordanti e ammette, nell’ambito delle società di persone, il trasferimento in capo ai soci del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali non goduto interamente dalla società che ne è titolare. Il caso. Il contribuente istante è un socio di una società semplice agricola e chiede all’Ufficio se è consentito trasferire in capo a lui il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguito a seguito di investimenti in beni strumentali, sia essi riferiti a beni materiali, immateriali o 4.0. La necessità di tale imputazione deriva dal fatto di volerlo utilizzare per compensare le imposte personali oppure i contributi previdenziali, anch’essi a carattere personale. La risposta. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente illustra la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, contenuta nell’articolo 1, comma 1051 e ss, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quale riprende a sua volta la disciplina introdotta in sede di legge di Bilancio 2020, dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito di ulteriori norme, ad oggi il credito di imposta è riconosciuto per tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.   Fatta questa premessa, l’Ufficio ricorda che già in precedenza erano stati forniti chiarimenti circa l’utilizzo da parte dei soci di crediti maturati dalla società. In particolare viene richiamata la risoluzione n. 163/e del 31 luglio 2003, che a sua volta richiama le circolari 120/e del 18 aprile 2002 e 286/e del 22 agosto 2002, che ammette l’attribuzione, in capo ai soci delle società di persone, del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 23/12/2000. La circolare 163/e stabilisce che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”. Tale principio, a parere dell’Agenzia delle Entrate, può essere esteso anche al caso del credito di imposta maturato a seguito di investimenti in beni strumentali. La condizione per godere di questa possibilità è che il credito maturato e non utilizzato sia indicato nel quadro RU della dichiarazione della società e che sia attribuito ai soci in base alla quota degli utili di ciascuno di questi. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali. Notizie ImpreseOggi
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Filippo Gambetta con preludio di Ciro Manigrasso: grande musica a Balfolk sur l’herbe al parco La Serra Cento Fiori venerdì 24

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 23/06/2022 - 11:48
Reduce dai principali festival folk, l’organetto di Gambetta inaugurerà il compleanno della comunità danzante tra Marche e Romagna a partire dalle ore 21 nel parco in via Galliano 19 (300 mt dal Ponte di Tiberio). Stand gastronomico dalle 19,30.

Rimini – Ha proposto le sue composizioni nei principali festival folk del mondo – Edmonton Folk Festival, Kaustinen Folk Festival, Festival d’Eté de Quebec, Vancouver Folk Music Festival. Ma domani, venerdì 24 giugno, l’organetto di Filippo Gambetta, suonerà per ballerine e ballerini a Rimini a Balfolk sur l’herbe, la rassegna di musica folk al parco della Serra Cento Fiori (via Galliano 19), ai bordi del parco XXV aprile, a 300 metri dal ponte di Tiberio.

Secondo appuntamento della trilogia di concerti folk del Marecchia Social Fest, organizzati dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, l’attesa esibizione di Filippo Gambetta si dipanerà sulle note di sue composizioni legate al Bal Folk, repertorio a ballo sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche, Scandinavia. L’affermato organettista genovese, che ha all’attivo 6 album, uno dei quali, Otto baffi, è stato premiato, ha collaborato con importanti musicisti tra cui Nuala Kennedy, Jean Michel Veillon, Max Manfredi, Riccardo Tesi, Jaron Freeman Fox, Oliver Schroer.

Ciro Manigrasso

Prima dell’esibizione di Filippo Gambetta, a partire dalle 21 scalderà il pubblico la fisarmonica di Ciro Manigrasso, artista “nostrano” che normalmente si esibisce con i Dottor Folk. Domani, venerdì 24, dalle 21 si esibirà con un a-solo esprimendo con la maestria che gli viene riconosciuta la passione ed il romanticismo della mazurka francese, che molti la considerano una sorta di “tango europeo”, non certo per i passi ma per l’emozionalità che la contraddistingue.

Dalle 19,30 sarà aperto uno stand gastronomico per accogliere le ballerine e i ballerini di Marche e Romagna, che verranno a Rimini sia per il concerto di Filippo Gambetta e del preludio di Ciro Manigrasso, sia per festeggiare la “mazurka di compleanno”. Il fine settimana accanto al solstizio d’estate infatti viene considerato il genetliaco della comunità danzante nelle due regioni, che scelgono i luoghi più suggestivi delle città, in questo caso Rimini il venerdì, per danzare liberamente tra la gente.

Duo Di Doux Giuseppe Grassi e Sara Pierleoni

La trilogia del Marecchia Social Fest – Balfolk sur l’herbe si concluderà venerdì 1° luglio, alle 21,30, con il duo Di Doux, al secolo Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi. Il loro progetto è nato dalla passione per la danza e la musica tradizionale, francese e italiana. Conosciutissimi e apprezzatissimi negli ambienti del balfolk, Sara e Giuseppe offriranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perché no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò! Un invito al ballo con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

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«Veleggiando lontano dal dolore»: Cefeo – Università di Bologna e il programma Ulisse – Cento Fiori alla nona International Adventure Therapy Conference dell’università di Adger, Norvegia

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 21/06/2022 - 19:16
Focus per una platea internazionale su 30 anni di crociere terapeutiche, dalla creazione grazie a Werther Mussoni. La collaborazione con i ricercatori universitari, gli obbiettivi, i risultati nei pazienti adulti in cura presso le strutture terapeutiche.

Norvegia – Le crociere terapeutiche del progetto Ulisse della Cooperativa Sociale Cento Fiori di Rimini e il sistema di valutazione che Cefeo, il Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor dell’Università di Bologna, ha messo a punto a bordo, sono approdati in Norvegia. Trent’anni di viaggi con pazienti della Comunità terapeutica di Vallecchio (Rimini) e dei Centri di Osservazione e Diagnosi di Vallecchio e Argenta in una relazione alla nona International Adventure Therapy Conference, il simposio che si tiene nel sud del paese nelle città di Kristiansand e Hovden, dedicato alle terapie dell’avventura. Ovvero, nelle quali la natura ha un ruolo fondamentale.

E coerentemente con gli argomenti trattati, l’organizzazione mette a disposizione di relatori e ospiti un sistema di pernottamento outdoor, basato su attrezzatura da campeggio propria o a disposizione.

Una ricercatrice del Cefeo, Chiara Borelli, e tre colleghi della Cooperativa Sociale Cento Fiori – lo skipper / educatore Andrea Ambrosani, l’educatrice Elisabetta Boffa e lo psicologo Michele Maurizio D’Alessio – hanno presentato ad una platea internazionale di docenti universitari, medici, psicologi, educatori, assistenti sociali la relazione «Veleggiando lontano dal dolore: valutando un programma di terapia dell’avventura a vela per adulti che vivono in un centro di riabilitazione dalla droga» (Sailing Away the Pain: Evaluating an Adventure Sailing Therapy Program for Adults Living in a Drug Rehabilitation Center).

Giannino Melotti.

La relazione è il frutto di un lavoro portato avanti dal Cefeo e dalla Cento Fiori nel 2021, anche attraverso due crociere terapeutiche alle quali hanno partecipato la ricercatrice Chiara Borelli, e il professor Giannino Melotti, docente di Psicologia Sociale. La collaborazione puntava a mettere a punto degli strumenti di valutazione che potevano applicarsi anche ad altre esperienze di outdoor education, non solo legate al mare ma anche alla montagna e al trekking.

Werther Mussoni.

Il progetto Ulisse è nato nel 1992, sulla spinta propulsiva dell’allora presidente Werther Mussoni, che insieme ai pazienti restaurarono un peschereccio, il Catholica, riarmandolo a goletta. Le crociere duravano mesi e presto divennero la sede del primigenio progetto Goletta Verde di Legambiente. Alla platea internazionale il quartetto rappresentante il Cefeo e la Cento Fiori hanno illustrato gli obbiettivi del progetto – la costruzione di una più forte relazione con i pazienti, una più vicina osservazione dei sintomi clinici, la creazione di emozioni forti e positive non causate dall’abuso di sostanze e, infine, la dimostrazione che la vita può esser vissuta in modo più salutare.

La goletta Catholica, prima barca del progetto Ulisse della Cooperativa Sociale Cento Fiori

La natura e la sua bellezza, insieme all’essere fuori dalla “comfort zone” grazie ad un ambiente straniero e non antropizzato, sono dei fattori importanti nella terapia, hanno spiegato i 4 relatori. «Così come il vento, il sole, e il mare decidono per noi tutti il tempo del mangiare, del viaggiare, del dormire, mentre nella vita precedente del paziente questi ruoli decisionali erano presi dalle sostanze». Per non parlare dell’annullamento dei ruoli: «siamo tutti sulla stessa barca, quindi eguali».

Ma quali sono gli effetti di questa trentennale esperienza del progetto Ulisse? «Durante le crociere terapeutiche abbiamo cominciato a notare diversi fenomeni. Sembra che i pazienti riducano la richiesta di di benzodiazepine e di ansiolitici in generale. Così come appare che nei pazienti coinvolti dall’esperienza ci siano meno fuoriuscite dal programma riabilitativo e una crescita nella coscienza di sé e nelle motivazioni nel proseguire la terapia. Infine, si nota in diversi una sorta di “risveglio”, una rinnovata coscienza della loro situazione».

Il rapporto tra Cefeo e Cento Fiori si era concretizzato anche con la partecipazione della cooperativa sociale a diverse iniziative del Centro di Ricerca. Due convegni organizzati da Cefeo sull’Outdoor education, come viene chiamata l’attività educativa che “sfrutta” la natura per i processi terapeutici, e una lezione all’Università di Bologna sede di Rimini, tenuta dal fondatore della Cooperativa, Werther Mussoni, dallo psicologo Michele Maurizio D’Alessio e dall’educatore–skipper Andrea Ambrosani nel marzo 2019.

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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate. La normativa. L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi. In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni.  La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
L’esclusione dell’obbligo della polizza. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria.  Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto.  Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Il Comune di Rimini apre il bando per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese del suo territorio.

Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la concessione di ristori a fondo perduto alle imprese che operano all’interno del territorio comunale e che hanno risentito della crisi dovuta dalla Pandemia da Covid 19. I Beneficiari Possono richiedere il contributo le micro o le piccole imprese che alla data di presentazione del contributo e alla data di erogazione dello stesso hanno sede legale nel Comune di Rimini e che hanno avuto, o nel 2020 o nel 2021, un fatturato inferiore del 20% rispetto al 2019. Non possono accedere al contributo:
  • coloro che hanno ricevuto da enti pubblici aiuti o contributi COVID-19 per un importo superiore a euro 5.000,00;
  • le imprese che forniscono servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione o chi negli ultimi tre anni ha svolto funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa per il Comune di Rimini;
  • chi non ha il Durc regolare;
  • le imprese non iscritte al Registro Imprese oppure quelle che al momento della richiesta del contributo sono registrate come “inattive”;
  • tutte quelle imprese che hanno i titolari o i soci o i legali rappresentanti che sono incorsi in condanne per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
Entità del contributo Il contributo, determinato in maniera forfettaria, è pari ad euro 5.000,00. Qualora le imprese richiedenti siano superiori a 60, il contributo è ridotto ad euro 3.000,00. Se le imprese richiedenti sono superiori a 100, il contributo sarà erogato solo alle prime 100, sulla base di una graduatoria che privilegerà chi non ha ricevuto alcun contributo COVID-19 e chi avrà subito la maggior perdita percentuale di fatturato, confrontando quello medio del 2020 e 2021 con quello conseguito nel 2019. Scadenza della domanda. Le domande dovranno essere presentate, tramite portale informatico e attraverso l’utilizzo o di carta CNS, CIE o Spid, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. Notizie ImpreseOggi
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Balfolk al profumo di jazz: il Trio Spatacchini inaugura le serate gratuite di musica popolare europea al Parco Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 16/06/2022 - 14:21
Preparatevi per valzer che sanno di Parigi bohémien, mazurke con riflessi di Ravel, chapeloise, scottish in stile Glenn Miller: si balla sull’erba venerdì 17 dalle ore 21, come una volta, a 300 metri dal Ponte di Tiberio.

Rimini – La parola d’ordine musicale è balfolk, anzi, Balfolk sur l’herbe – questo il titolo della rassegna di concerti gratuiti dal vivo di musica popolare da tutta Europa al parco La serra Cento Fiori – ma con il trio Spatacchini questa parola d’ordine ha tante sfumature, che ne connotano l’originalità. Giorgio Tacconi, Sissi Spicca e Lippo Mariolini – questi i componenti del Trio Spatacchini, ai quali si aggiunge la voce mitteleuropea della cantante ungherese Claudia Divon, special guest della serata – propongono infatti un repertorio balfolk con venature jazz e altre sfumature attinte dalle musiche popolari francesi e irlandesi. Ma non stupitevi di ballare un valzer che sa della Parigi bohémien, una mazurka con riflessi di Ravel e Debussy, una chapeloise su una sfrenata giga irlandese, una scottish in pieno stile Glenn Miller. Occorrerà prepararsi a cogliere però l’influenza inevitabile delle scorribande del trio nei Balcani, nel Medio Oriente, e nel mondo arabo.

Si balla come una volta, quindi, sull’erba del parco della Serra Cento Fiori (via Galliano 19, ingresso parcheggio anche da via Padre Tosi), ai bordi del parco XXV aprile, ad appena 300 metri dal bimillenario Ponte di Tiberio. Ma con note dal sapore molto diverso dall’usuale per una memorabile serata d’esordio della manifestazione organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori.

I musicisti del Trio Spatacchini si sono conosciuti ballando, nel contesto delle danze popolari creato dai Giovani Danzatori Bolognesi. Da un laboratorio di Giovani Musicanti Bolognesi, nacquero poi i gruppi Archam e Spatacchini, formati da musicisti che conoscevano il genere e altri che lo accostavano per la prima volta, mescolandolo poi con le esperienze musicali personali.

Così Giorgio Tacconi, fisarmonicista, che ha frequentato gli ambienti del Jazz e delle sale da ballo emiliano-romagnole, con escursioni nella musica francese di inizi ‘900, ha portato carica e raffinatezza insieme.

Sissi Spicca è insegnante di danze popolari e irlandesi oltre che musicista, musicalmente proviene dall’ambiente delle session irlandesi e della danza spettacolo irlandese alla Michael Flatley, suona il bodhrán irlandese, piccole percussioni, e il Vurra vurra abruzzese, uno strumento tradizionale diffuso con vari nomi in tutto il sud Italia.

Lippo Mariolini suonerà chitarre acustiche, flauto traverso irlandese e flauti dritti. Proviene dalla musica classica ma ha suonato anche il Jazz anni ’30, ‘40 e ’50 di Gershwin, Cole Porter, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, il Blues e successivamente molta musica irlandese, ritrovando la vena compositiva nell’incontro con il Balfolk.

Il Trio Spatacchini aggiunge una voce mitteleuropea al suo repertorio con Claudia Divon, cantante special guest direttamente da Budapest, viene dal mondo soul e R&B ma ballerina di Balfolk dal 2015, spazia in molti generi, tra cui anche le danze balcaniche e israeliane.

Venerdì 24 giugno alle ore 21 è di scena invece l’organetto diatonico dell’attesissimo Filippo Gambetta, musicista internazionale dai numerosi progetti musicali che si divide tra Europa e nord America, partecipando ai più importanti festival di Balfok di tutto il vecchio continente. Con sei album all’attivo, uno dei quali, Otto baffi, vincitore del Premio Nazionale Città di Loano, a Rimini proporrà un repertorio di sue composizioni sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche e Scandinavia. Preludio al concerto di Filippo Gambetta la passione e il romanticismo della fisarmonica di Ciro Manigrasso.

La rassegna viene chiusa il 1° luglio alle ore 21 dall’affermato duo delle vicine Marche, i Di Doux, presenza familiare nella cultura balfolk che si rinnova in diversi progetti. Sono Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, che nell’occasione proporranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò. Inviti alle danze con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

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Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo. IL CASO. Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro). Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'. La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86. La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose. Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””. Notizie ImpreseOggi
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Corte Costituzionale: illegittimo l’art. 66 comma 2 della Legge sull’imposta di registro in quanto subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento del tributo

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 140 del 26 aprile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2022, ribadisce un principio fondamentale per il nostro sistema giuridico e tributario: non si può limitare il potere di agire in giudizio del cittadino (c.d. tutela giurisdizionale, prevista dall’art. 24 della Costituzione) al preventivo assolvimento, da parte sua, del pagamento di un tributo. IL CASO. Il caso da cui trae origine la sentenza in commento riguarda la richiesta, avanzata dal Consiglio di Stato, di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/1986 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro). Per comprendere meglio la questione oggetto del contenzioso, è utile ricordare che il comma 1 dell’art. 66, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione, prima che sia pagata l’imposta di registro, con l’obbligo di indicare, nel caso, gli estremi della registrazione effettuata all’Ufficio del Registro. Il comma 2 elenca, invece, cinque distinte deroghe a quest’obbligo, che sono:
  1. le copie rilasciate per la prosecuzione del giudizio;
  2. gli atti richiesti d’ufficio necessari per un procedimento giurisdizionale;
  3. gli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  4. gli atti necessari all’approvazione per omologazione;
  5. le copie degli atti per le quali il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositarle presso gli uffici pubblici.
In questo elenco di esclusioni che, si ricorda, è tassativo non compare il rilascio dell’originale o della copia della sentenza, necessaria per intraprendere il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, cioè quel procedimento che permette alla parte vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza del processo amministrativo, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non lo faccia spontaneamente.  Per instaurare questo “giudizio di ottemperanza” è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, che si attesta per tramite di un documento rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale osserva che “non consentendo il rilascio” del documento dimostrante il passaggio in giudicato “prima dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, precluderebbe l’attuazione del diritto accertato giudizialmente. Questa preclusione violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., determinando un’irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio”. Prosegue, poi, evidenziando che subordinando il rilascio del certificato di passato in giudicato al pagamento dell’imposta di registro, la norma determinerebbe “una discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche”. Solo chi è ricco, quindi, ha il diritto di avere riconosciuto la propria ragione e il conseguente soddisfacimento del diritto leso dalla Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contrario, ritiene che non vi sia alcuna incostituzionalità nella norma impugnata perché il creditore potrebbe benissimo utilizzare altri strumenti oltre al giudizio di ottemperanza, per ottenere riconosciute le proprie ragioni. Non vi sarebbe nemmeno una discriminazione fra creditori ricchi e quelli poveri, in quanto comunque l’imposta di registro andrebbe pagata, anche se successivamente al rilascio del certificato di passaggio in giudicato. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA'. La Corte Costituzionale richiama preliminarmente oltre che alcune sue sentenze risalenti addirittura, in alcuni casi, agli anni 60, anche l’art. 7 della L. 825/1971 (Legge Delega sulla Riforma Fiscale) nel quale si stabilisce che la nascente riforma tributaria avrebbe dovuto rimuovere “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Stabilito, dunque, sia in forza di passata giurisprudenza costituzionale che di leggi in vigore, che un dovere tributario non può precludere l’esercizio di un diritto di tutela delle proprie ragioni da parte del cittadino, la Consulta esprime due considerazioni che la portano, poi, a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 66 comma 2 del Dpr 131/86. La prima considerazione è che il divieto di rilascio del certificato di passaggio in giudicato, in assenza del pagamento dell’imposta, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. La seconda considerazione è che la limitazione al rilascio del certificato solo al caso del pagamento dell’imposta di registro non è proporzionatarispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario”. In sostanza, anche se questo i Giudici non lo dicono, non si può impedire al cittadino di vedersi riconosciuto un proprio diritto perché non ha pagato preliminarmente i 200,00 euro dell’imposta sul certificato di passaggio in giudicato. C’è evidente una sproporzione fra le due cose. Infine la Corte Costituzionale respinge anche la tesi, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il fatto che vi sono altre forme di tutela oltre al giudizio di ottemperanza. Ci saranno anche, scrivono gli estensori della sentenza, ma quest’ultimo è un giudizio “diretto, piuttosto, a completare la tutela conseguibile nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, essendo connotato da “potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile (sentenza n. 406 del 1998)””. Notizie ImpreseOggi
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In Croazia la prima delle crociere terapeutiche Cento Fiori 2022: «una psicoterapia operativa, intensa, a volte brusca a volte dolce, esteticamente bella»

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 10/06/2022 - 16:22
La testimonianza dello psicologo Michele Maurizio D’Alessio, a bordo con i due educatori Valentina Cima e (skipper) Andrea Ambrosani, che accompagnano i pazienti del Centro di Osservazione e Diagnosi di Vallecchio. Lo skipper, Andrea Ambrosani

Rimini – E’ salpata verso le acque della Croazia la prima crociera terapeutica del 2022 per il progetto Ulisse. Anche quest’anno, non appena i problemi legati all’epidemia Covid hanno permesso di affrontare il progetto con la piena sicurezza dei pazienti e degli educatori e psicologi della Cooperativa Sociale Cento Fiori, l’Anemos – della Albatross Rimini – è salpata, dal porto di Rimini. A bordo capitan Andrea Ambrosani, educatore che ha ereditato la responsabilità del comando dal fondatore del progetto Ulisse, Werther Mussoni, insieme allo psicologo Michele Maurizio D’Alessio e all’educatrice Valentina Cima. I tre assistono alcuni pazienti del Centro Osservazione e Diagnosi di Vallecchio, la struttura adiacente alla omonima comunità terapeutica, i cui pazienti salperanno nelle prossime settimane per un analogo viaggio di outdoor education.

«Anche quest’anno siamo andati in barca a vela in Croazia con un gruppo di ospiti del Centro di Osservazione e Diagnosi. Un equipaggio con pochissime cose in comune (se non per certe sintomatologie) e con personalità diverse e giustamente uniche , ognuno nel suo mondo e nei propri pensieri». E’ Michele Maurizio D’Alessio che scrive queste righe dalle acque della Croazia. «Dopo una settimana di “convivenza forzata” in una barca di 13 metri (spazio vitale 1,5 metri a testa) e con la coordinazione dello staff, siamo riusciti a far scherzare e a tratti amare i difetti che tutti noi abbiamo e gentilmente accettarli, i propri e quelli degli altri.»

«È sicuramente una psicoterapia con uno strumento molto costoso (ma se questo può aiutare e servire perché no). – continua Michele D’Alessio – Una psicoterapia operativa, intensa, a volte brusca a volte dolce, esteticamente bella, un setting naturale e con pochi narcisismi e filosofie da ‘Alta Psicoanalisi Ortodossa’ in cui il setting deve avere la giusta distanza e interpretazioni ‘risolutive’ con il giusto timing, Noi qui stiamo 24 ore su 24 sempre insieme. Abbiamo storie (sintomi) forti e crediamo che ci vogliono interventi forti. Sembrano due mondi distanti, noi e loro, non è così, siamo solo esseri umani che ci diamo una mano, a vicenda, per stare meglio e alla fine ridere e scherzare e capire che stare bene si può, nonostante tutto, nonostante i traumi».

Giannino Melotti

Il progetto Ulisse da più di 20 anni solca i mari e da allora si è evoluto, diventando anche soggetto di studio in convegni e seminari, accendendo anche collaborazioni accademiche. L’ultima in ordine di tempo è stata la collaborazione con Cefeo, il Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor dell’Università di Bologna, che la scorsa estate ha inviato una ricercatrice, Chiara Borelli, e il professor Giannino Melotti in crociera per mettere a punto un sistema di valutazione dell’attività svolta dalle crociere del Progetto Ulisse.

Nelle crociere terapeutiche attuali si utilizza una barca a vela dotata di tutti i comfort, ma all’inizio non era così. La prima crociere era con una goletta in legno, il Catholica, un ex peschereccio cattolichino restaurato dagli ospiti della Comunità Terapeutica di Vallecchio, poi diventata la Goletta Verde di Legambiente. All’epoca le crociere duravano settimane e toccavano il mar Ionio e poi le coste della Sicilia. Ora l’esperienza si gioca tra le due traversate e la costa croata. Forse crociere meno lunghe, ma non meno intense per i pazienti.

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Marecchia Social Fest Estate al parco Cento Fiori: concerti, film, cartoni animati e incontri con gli autori sull’erba

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 08/06/2022 - 13:06
Il Programma di eventi gratuiti da giugno alla fine di agosto presso il vivaio La Serra Cento Fiori (via Galliano 19, ai bordi del parco XXV aprile). Organizzati dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con Cartoon Club e Cinema Tiberio.

Rimini – La Festa della Repubblica, con la Banda POPolare dell’Emilia Rossa, ha inaugurato l’estate al Parco della Serra Cento Fiori, con un ricco calendario di eventi che abbraccia molteplici forme di cultura – concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili – e che si concluderà alla fine di agosto. Marecchia Sociale Fest Estate, questo il titolo del cartellone di eventi, è stato creato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori grazie alla collaborazione con Cartoon Club e Cinema Tiberio. Il luogo degli eventi: il parco che circonda il vivaio della Cooperativa Sociale Cento Fiori, ai bordi del parco XXV Aprile, accessibile da via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Musica nel parco

Debutto in musica e impegno sociale il 2 giugno con il concerto gratuito della Banda POPolare dell’Emilia Rossa, supportata dall’opening act della Atletico Orchestra Marnàin di Rimini.

Domenica 14 agosto alle ore 21 si aspetta la festa dell’estate con la musica di Filippo Malatesta.

Domenica 28 agosto alle ore 21 festa di chiusura con la cantante Ellen River.

Rockwood, contest per bande giovanili

Sabato 4 giugno altro debutto, dedicato ai giovani che si affacciano al mondo della musica: è Rockwood, il contest per bande giovanili del territorio riminese che avrà un nuovo appuntamento sabato 2 luglio. Per i vincitori ci sarà un concerto tutto per loro in data da definire.

Dopo due lunghissimi anni di pandemia, la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha inteso creare un’occasione per i giovani musicisti che non hanno potuto esercitare abbastanza passioni, talenti e lo stare insieme. Rockwood vuole essere l’occasione per riscoprire la musica e confrontarsi con un palco, un vero service audio, una giuria di esperti e l’energia galvanica del pubblico. Le selezioni sono ancora in atto, basta mandare una mail a rockwood@coopcentofiori.it.,

Balfolk sur l’herbe

Prima rassegna gratuita in tre appuntamenti del venerdì dal 17 giugno al 1° luglio, con le note delle musiche popolari francesi, italiane, irlandesi, scandinave, balcaniche e chi più ne sa (suonare) più ne metta, che invitano ai vortici dei balli di gruppo e di coppia – mazurke francesi, scottish, valzer e polke. Passi e note che hanno fatto la storia e il presente del divertimento europeo.

Ad aprire la rassegna venerdì 17 giugno alle 21 il Trio Spatacchini, bolognesi che propongono un repertorio balfolk con venature jazz e altre sfumature attinte dalle musiche popolari francesi e irlandesi. Ma non stupitevi di ballare un valzer che sa della Parigi bohémien, una mazurka con riflessi di Ravel e Debussy, una chapeloise su una sfrenata giga irlandese, una scottish in pieno stile Glenn Miller. Giorgio Tacconi, Sissi Spicca e Lippo Mariolini – questi i componenti del Trio Spatacchini – aggiungerano al loro repertorio una voce mitteleruropea, grazie alla cantante Claudia Divon, special guest della serata.

Venerdì 24 giugno alle ore 21 è di scena invece l’organetto diatonico dell’attesissimo Filippo Gambetta, musicista internazionale dai numerosi progetti musicali che si divide tra Europa e nord America, partecipando ai più importanti festival di Balfok di tutto il vecchio continente. Con sei album all’attivo, uno dei quali, Otto baffi, vincitore del Premio Nazionale Città di Loano, a Rimini proporrà un repertorio di sue composizioni sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche e Scandinavia.

La rassegna viene chiusa il 1° luglio alle ore 21 dall’affermato duo delle vicine Marche, i Di Doux, presenza familiare nella cultura balfolk che si rinnova in diversi progetti. Sono Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, che nell’occasione proporranno un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò. Inviti alle danze con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

Incontri con l’autore

Venerdì 3 giugno alle 21 ha preso l’avvio il calendario di Incontri con l’Autore, dedicati a scrittori o editori locali. Debutto all’insegna di Federico Fellini e la sua infanzia, l’ultima fatica letteraria di Davide Bagnaresi, giovane ricercatore storico riminese – Federico Fellini. Biografia dell’infanzia, edizioni Sabinae – che ha dialogato con l’amico – ed esperto di cinema nonché poeta – Gianfranco Miro Gori.

La rassegna proseguirà venerdì 10 giugno, sempre alle 21, con Sabrina Foschini, curatrice di due volumi La mia storia nell’arte. Ritratti di gatti indimenticabili e La mia storia nell’arte. Ritratti di Cani indimenticabili, editi da NFC Edizioni, che vedono i contributi di Lia Celi, Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e Massimo Pulini. Con la curatrice interverranno Alessandro Giovanardi e Vera Bessone, caposervizio delle pagine Cultura del Corriere Romagna.

Domenica 17 luglio alle 21 Marco Sassi presenta il volume che ha curato Anita Garibaldi, insieme allo storico Andrea Santangelo. Il libro, edito da Bookstone, è la riedizione dell’omonimo volume del 1905, con la prefazione di Anita Garibaldi. Pubblicata nel dicembre 1905 sulle pagine delle rivista «Nuova antologia di lettere, scienze e arti», ebbe un immediato successo. Finalmente si tentava di descrivere l’eroina del Risorgimento come una figura a sé stante e non come il riflesso del grande e amatissimo compagno.

Domenica 7 agosto, alle 21, lo storico Andrea Santangelo presenta il suo libro Generali e battaglie della Linea Gotica (Bookstones, 2019), dialogando con Alessandro Agnoletti, giornalista e direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini.

Aspettando Cartoon club

In collaborazione con la fortuna e longeva manifestazione riminese dedicata ai fumetti e ai cartoni animati, due proiezioni di lungometraggi dedicati ai temi tragicamente d’attualità con la presenza della guerra in Ucraina.

Domenica 3 luglio alle ore 21 Waltz con Bashir, il lungometraggio d’animazione scritto e diretto da Ari Folman. dedicato alle esperienze sua e dei commilitoni nell’invasione del Libano del 1982, culminata con i massacri del quartiere di Sabra e il campo profughi palestinese di Shatila il 16 e il 18 settembre 1982.

Domenica 10 luglio alle 21 verrà proiettato Si alza il vento, film d’animazione del 2013 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli. La storia del progettista Jiro Horikoshi e del suo sogno di volare da bambino impedito dalla miopia che lo porta a diventare un brillante e pionieristico progettista di aerei. Tra i quali spicca il caccia Zero, il più avanzato dell’epoca ma anche simbolo della distruzione di tante passioni e vite umane coinvolte nel vortice di un cieco militarismo che ha piegato il Giappone.

Cineparco

Domenica 24 luglio – titolo da definire

Domenica 31 luglio – titolo da definire

Domenica 21 agosto – titolo da definire

Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma di luglio e agosto. Ulteriori informazioni a comunicazione@coopcentofiori.it – cell 339 5472580

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La mia storia dell’arte. Ritratti di cani e gatti indimenticabili: incontro con gli autori Sabrina Foschini e Alessandro Giovanardi con l’amica Vera Bessone venerdì 10 giugno, ore 21

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 08/06/2022 - 10:05

Rimini – Se i cani potessero parlare (e i gatti pure) la nostra lingua chissà che storie racconterebbero. Probabilmente la domanda è passata per la mente anche a Sabrina Foschini, a giudicare dalle sue due curatele edite da NFC di Rimini: La mia storia nell’arte. Ritratti di gatti indimenticabili e La mia storia nell’arte. Ritratti di Cani memorabili. E’ chiaro quindi che non ha scrollato le spalle passando ad altri pensieri come ogni altro bipede umano e, punto secondo, l’ambito della questione non l’ha relegato ai soli ossi e croccantini, come comunemente siamo portati a pensare noi comuni bipedi.

Per un’artista, poetessa, pittrice (e docente di “Storia della Moda” nell’Accademia di Belle Arti di Rimini) quale è Sabrina, ovviamente, l’indagine sugli amici a 4 zampe doveva esulare dall’ordinario e quindi ha rivolto lo sguardo alle opere d’arte. E ha allargato le possibilità editoriali alla fantasia di altri letterati, eterogenei per ambito di scrittura. Ed ecco che con lei in La mia storia nell’arte. Ritratti di cani memorabili e La mia storia nell’arte. Ritratti di gatti indimenticabili troviamo le penne di Lia Celi, Massimo Pulini, Alessandro Giovanardi, Ray Banhoff che introduce il volume sui gatti.

Per gli incontri con l’autore organizzati dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, venerdì 10 giugno alle ore 21, al Parco della Serra Cento Fiori, il dialogo per i lettori vedrà insieme alla curatrice Sabrina Foschini e al saggista e storico dell’arte Alessandro Giovanardi, la comune amica e giornalista Vera Bessone, caposervizio delle pagine della Cultura del Corriere Romagna. Insieme al pubblico parleranno di questa curiosa commistione tra fantasia letteraria e arte pittorica che ha visto raccontare storie ai cani di Piero della Francesca, Tiziano, Bronzino, Guercino, Andrea Lilio, William Hogarth, Joshua Reynolds, Edwin Henry Landseer, Gustave Courbet, Édouard Manet, Giovanni Boldini, Frida Kahlo, Felice Casorati, Andy Warhol, Lucian Freud, David Hockney per un volume.

E raccontare storie pure ai gatti dell’Egitto dinastico – età antica, Lorenzo Lotto, Fedrico Fiori detto il Barocci, Giovanni Lanfranco, Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnoletto, Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, Joseph Wrigth od Derby, Pierre-Auguste Renoir, Nikolaj Aleksandrovi? Jarošenko, Carl Kahler, Cecilia Beaux, Kees van Dongen, Foujita Tsuguharu, Baltus (Balthasar Klossowski de Rola, Lucian Freud, Marc Chagall, David Hockney.

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Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza. Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
  • l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
  • la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%. L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa. Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”

 

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Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza. Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
  • l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
  • la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%. L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa. Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”

 

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