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Esternalizzare i servizi Operativi: quali e per che produzioni #6 CLIP Contract Logistics In Pillole

Con Davide Zamagni, direttore commerciale di Target Sinergie, parliamo dei servizi collegati alle linee di produzione o che seguono il prodotto finito: i servizi Operation od Operativi. In questa nuova pillola di CLIP – Contract Logistics In Pillole, attraverso le domande del giornalista Enrico Rotelli vedremo di quali servizi si tratta, in quali settori sono stati impiegati con successo, se e quando sono servizi legati a stagionalità. Oltre a scoprire tecniche e buone pratiche con chi opera nel settore da oltre 30 anni.

Target Sinergie srl dal 1988 fornisce alle imprese soluzioni in outsourcing di Logistica di magazzino e di e-commerce. Operiamo in otto regioni d'Italia per una platea di grandi e medie imprese attive: sui mercati italiani del Beverage, del Catering, della Farmaceutica, della Metalmeccanica e dei servizi; sui mercati mondiali con brand alimentari alfieri del Made in Italy.

Intervista e progetto a cura di Enrico Rotelli, sigla di Leonardo Militi, riprese, audio e montaggio a cura di Giacomo Fiore, una produzione Target Sinergie - ufficio Commerciale.

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Magazzini & Beverage: la gestione dei picchi #5 Clip Contract Logistics in Pillole

La gestione nei magazzini dei picchi di lavoro quotidiani, stagionali o dovuti al meteo: il caso Beverage. Nella puntata #5 di Clip Davide Zamagni di Target Sinergie spiega le soluzioni che vengono adottate per gestire grandi volumi di ordini, partendo dall’esperienza del rifornire migliaia di aziende turistiche delle riviere romagnola, veneta e marchigiana.

Target Sinergie srl dal 1988 fornisce alle imprese soluzioni in outsourcing di Logistica di magazzino e di e-commerce. Operiamo in otto regioni d'Italia per una platea di grandi e medie imprese attive: sui mercati italiani del Beverage, del Catering, della Farmaceutica, della Metalmeccanica e dei servizi; sui mercati mondiali con brand alimentari alfieri del Made in Italy.

Intervista e progetto a cura di Enrico Rotelli, sigla di Leonardo Militi, riprese, audio e montaggio a cura di Giacomo Fiore, una produzione Target Sinergie - ufficio Commerciale.

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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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La cooperativa come forma giuridica per gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Transizione energetica, sostenibilità ambientale, riconversione industriale, fonti energetiche rinnovabili: queste le parole che sono al centro del dibattito sul cambiamento climatico. E’ in questo dibattito, più che mai attuale, che si inseriscono le comunità energetiche rinnovabili. Introdotte con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le Comunità Energetiche hanno trovato il proprio recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 199/2021, il quale ne ha stabilito i caratteri generali, in attesa dei decreti attuativi per la loro effettiva entrata in esercizio. Comunità energetiche cosa sono. Il Decreto Legislativo 199/2021 descrive e identifica le comunità energetiche rinnovabili all’art. 31. Queste sono costituite da un raggruppamento di cittadini, piccole imprese, enti no profit e pubbliche amministrazioni che decidono di riunirsi insieme per la produzione e la condivisione di energia prodotta con fonti rinnovabili. L’obiettivo, quindi, espresso per legge, è quello che i vari partecipanti possano scambiarsi energia, prodotta in maniera ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi, senza  però che si realizzi alcun profitto da questo scambio. Possono far parte delle comunità energetiche:
  • le persone fisiche;
  • le piccole e medie imprese;
  • le associazioni dotate di personalità giuridica;
  • le amministrazioni locali, comprese quelle comunali;
  • gli enti di ricerca e formazione;
  • gli enti religiosi;
Proprio per tutelare il concetto di no profit dell’iniziativa, le piccole imprese che partecipano non devono avere come attività principale la produzione di energia elettrica. L’energia prodotta dalle comunità energetiche deve essere in primis utilizzata dai componenti della comunità stessa. Le comunità energetiche possono accedere alla vendita dell'energia, limitatamente alla parte non autoconsumata. La cooperativa come forma di gestione della Comunità energetica. La motivazione che porta a ritenere la cooperativa come forma più corretta di gestione della Comunità energetica la si ritrova nell’analisi di quanto contenuto nell’art. 32 del D. Lgs. 199/2021. La norma stabilisce che i vari partecipanti alla Comunità energetica possono “recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo”, fermo restando il pagamento degli eventuali importi residui per gli investimenti effettuati. In più il citato articolo precisa che i vari partecipanti “regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  […] che individua univocamente un  soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa”. La norma quindi stabilisce fondamentalmente:
  • la necessità di organizzare giuridicamente i componenti della comunità energetica, senza che qualcuno di esso abbia una preminenza rispetto agli altri. Un principio, quindi, di uguaglianza associativa;
  • la necessità di entrare e uscire dalla comunità energetica con facilità, senza costi aggiuntivi salvo gli obblighi degli investimenti che si è deciso di fare;
  • l’assenza di qualsiasi lucro da dividere fra i partecipanti.
Come si comprende, quindi, la forma giuridica che più di ogni altro è adatta per perseguire le finalità della norma sulle comunità energetiche è quella della cooperativa, in quanto:
  • ha personalità giuridica e, quindi, può stipulare contratti con soggetti terzi a cui cedere l’energia elettrica prodotta in esubero. Inoltre, proprio per la personalità giuridica, i soci partecipanti rischiano solo il patrimonio apportato senza assumersi obblighi di pagamento con tutto il proprio patrimonio personale;
  • al di là del capitale conferito, ciascun socio conta per un voto in assemblea;
  • l’entrata e l’uscita è demandata a una semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di costosi atti notarili;
  • è esclusa per legge qualsiasi distribuzione di utili. Una volta che questi sono realizzati, eventualmente per la cessione dell'energia prodotta in eccesso, devono rimanere nella cooperativa stessa ed essere impiegati, eventualmente, per realizzare nuovi investimenti;
  • si realizza la mutualità prevista dalla normativa in materia, sotto forma di produzione di energia elettrica a prezzi molto convenienti per i partecipanti alla cooperativa. Di fatto la cooperativa comunità energetica assume i tratti di una cooperativa di consumo;
  • in caso di scioglimento, il patrimonio non viene diviso dai soci ma viene devoluto ai fondi cooperativi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Nel caso si volessero più informazioni in merito alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di cooperativa si può contattare lo studio al numero 0541.708252. Notizie ImpreseOggi
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Iftar insieme: in piazza Ganganelli si festeggia con cibo multietnico la rottura del digiuno per il Ramadan

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 12/04/2023 - 16:58
Venerdì 14 aprile dalle ore 20 a buffet piatti da Yemen, Marocco, Afghanistan, Mali, Pakistan, ma anche da San Vito e Santarcangelo con i migranti del progetto Sai e zdore volontarie

Santarcangelo – Dopo il tramonto è festa multietnica in piazza Ganganelli venerdì 14 aprile: è Iftar insieme, la condivisione della rottura del digiuno che i fedeli musulmani praticano durante il Ramadan, dall’alba al tramonto. E Venerdì, grazie ai migranti ospiti del progetto Sai Valmarecchia, chiunque potrà, in un momento di condivisione, conoscenza e incontro, assaggiare piatti dal buffet, formato da specialità di Yemen, Marocco, Afghanistan, Mali, Pakistan, ma anche da San Vito e Santarcangelo. Perché fianco a fianco dei migranti ai fornelli ci saranno anche zdoure e volontari.

L’iniziativa è resa possibile dall’impegno delle cooperative che gestiscono il progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, ovvero la Cento Fiori e Il Millepiedi, insieme all’associazione Valmarecchia Comunità Solidale. Il tutto con il patrocinio del Comune di Santarcangelo. Per i fedeli ci sarà uno spazio per la preghiera del Maghreb (la preghiera del tramonto), dopo la quale comincerà la condivisione insieme alla cittadinanza.

L'articolo Iftar insieme: in piazza Ganganelli si festeggia con cibo multietnico la rottura del digiuno per il Ramadan proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Patrimonio artistico ed ecclesiastico europeo, bene comune. Il tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici

Estratto dall'intervento che il dott. Giovanni Benaglia ha tenuto sul tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici all'interno del Convegno, tenutosi il  26 novembre 2022 presso l'Auditorium della Conferenza episcopale italiana in Roma, sulle opportunità e sfide del Pnrr. L'incontro è stato organizzato da «Arte Fede» e Cast dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza episcopale italiana.

 

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Patrimonio artistico ed ecclesiastico europeo, bene comune. Il tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici

Estratto dall'intervento che il dott. Giovanni Benaglia ha tenuto sul tema della fiscalità e dei beni ecclesiastici all'interno del Convegno, tenutosi il  26 novembre 2022 presso l'Auditorium della Conferenza episcopale italiana in Roma, sulle opportunità e sfide del Pnrr. L'incontro è stato organizzato da «Arte Fede» e Cast dell'Università di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza episcopale italiana.

 

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La Festa della Liberazione Cento Fiori 2023 è con Frankie hi-nrg mc in concerto al parco de La Serra

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 28/03/2023 - 12:20
Musica dalle ore 15 del 25 aprile a Rimini con la finale del contest ChiAmaLaCittà di cantanti e band emergenti. Alle 18 Frankie hi-nrg mc, poi DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada.

Rimini – Il 25 aprile quest’anno si festeggia con il concerto di Frankie hi-nrg mc al parco de La serra Cento Fiori, in una giornata densa di musica che ha certo il suo clou con il rapper torinese alle ore 18, ma inizia molto prima e prosegue dopo. Durerà tutto il pomeriggio e oltre infatti il programma allestito dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori in omaggio alla Festa della Liberazione e aperto gratuitamente a tutti i riminesi (e non riminesi) che vogliono ricordare insieme la nascita della democrazia in Italia.

Un evento che bissa il successo dello scorso 25 aprile, dove la cooperativa sociale riminese ha portato i Modena City Ramblers, attirando oltre 3mila persone.

Il pubblico dal palco dei concerto Modena City Ramblers

Il concerto sarà il preludio a un’altra intera estate di musica, balli, cultura, cinema e film d’animazione, tutti sul prato del parco de La serra Cento Fiori, un’area verde ai bordi del parco XXV aprile dal quale si accede, ad appena 300 metri dal Ponte di Tiberio e con ingressi da via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

A rendere la giornata davvero densa non sarà infatti solo il live showcase del rapper torinese, accompagnato dal suo dj, durante il quale Frankie hi-nrg mc riproporrà i suoi grandi successi: Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e tanti altri.. Nossignori, sarà un pomeriggio no stop che inizia alle ore 15 con la finale del contest ChiAmaLaCittà, una gara dedicata agli artisti e alle band emergenti che ha accompagnato molti concerti riminesi dell’inverno ormai concluso, organizzato dall’associazione Risuona Rimini. Sul palco i quattro finalisti: Sean Arlotti, Sonogiove, Ironsides e Five Sides. A fine concerto di Frankie hi-nrg mc il dj set DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax.

Tutto intorno al palco gli spettatori potranno gustarsi l’attesa mangiando le specialità proposte dai numerosi food truck del Festival Internazionale del cibo di strada, che si svolgerà nell’area intorno al palco dal 22 al 25 aprile, organizzato da eventi 3000.

Frankie hi-nrg mc (Torino, 1969) è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il proprio talento in numerosi campi di espressione.

Musica: ha all’attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari, e vanta numerose collaborazioni con grandi artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; e inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera degli Esposti, Antonio Rezza. Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, “Fight Da Faida”, segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di temi sociali. E’ autore di grandi successi come “Potere alla Parola”, “Libri di Sangue”, “Rap Lamento”, “Direttore”. La sua “Quelli che benpensano” viene eletta Canzone dell’anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con “Rivoluzione” e l’anno successivo al progetto “Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l’Abruzzo”. Nel 2014 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, con il brano “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014.

Live: dal 1993 ha realizzato oltre 30 tournée che lo hanno portato ad esibirsi accompagnato dalla propria band nei più prestigiosi locali italiani, oltre che ad importanti manifestazioni quali il “Concerto del PrimoMaggio” a Roma (in 4 edizioni), “MTV Day”, “CocaCola Live @ MTV”, 2 edizioni del “Premio Tenco”. Il “DePrimo Maggio Tour” del 2009, spettacolo multimediale consistente in 1h45′ di musica e video sincronizzati, ha toccato oltre 40 città italiane.

Video musicali: la prima esperienza di sceneggiatura e regia risale al 1997 con il video di “Quelli che benpensano”, realizzato insieme a Riccardo Sinigallia. Da allora ha scritto e diretto oltre 15 video musicali. Tra questi ricordiamo i due video per Tiromancino “La descrizione di un attimo” (2001), con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, premio Duel per il miglior video pop al MEI di Faenza e “Due destini” (2001), con Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino, incluso nel DVD del film “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek. Ricordiamo inoltre per Pacifico “Gli occhi al cielo” (2003), Premio Videoclip Italiano sempre al MEI.

Editoria: ha pubblicato “Faccio La Mia Cosa” (Mondadori, 2019). Dalla metà degli anni ’80 collabora con numerose testate giornalistiche nazionali (La Stampa, Repubblica, Max, Smemoranda) scrivendo articoli di critica di costume e satira sociale.

Tv e cinema: nel 2004 ha condotto una stagione di MTV “Brand:new” e dal 2009 fornisce la voce al personaggio “The Player” nella omonima trasmissione di Deejay Tv. Ha recitato nel film “Paz!” (2001) di Renato De Maria e ne “I più grandi di tutti” (2011) di Carlo Virzì. Ha partecipato in qualità di ospite a numerosi programmi televisivi, tra cui “Parla con me”, “Avanzi”, “Domenica In”, “Nessun dorma”, “La storia siamo noi”, “The Voice of Italy”, “Che tempo che fa”

Dj: fin dal 1987 ha lavorato come DJ radiofonico ed in numerosi locali ed eventi: dal 2006 con il suo dj set dal titolo “L’Alto Parlante Gira Dischi” anima le serate e i festival con una selezione di musica hip-hop ed elettronica dall’alto contenuto energetico, della durata media di 2h.

Laboratori didattici: tutta l’esperienza di autore, compositore, produttore si esprime anche nella realizzazione di laboratori didattici di scrittura, educazione all’ascolto, produzione musicale. Tra le varie attività ha partecipato come relatore presso il Parlamento Europeo di Bruxelles alla giornata di dibattito sulla precarietà del lavoro giovanile e, nell’ottobre 2009, ha tenuto un laboratorio musicale a Beirut organizzato dall’Istituto di Cultura Italiano e dal Goethe Institut Tedesco.

Storytelling: grazie alla grande capacità di raccontare storie ed esprimere punti di vista originali è molto richiesto in eventi in cui la narrazione diventa spettacolo (Route Nazionale AGESCI 2014, Expo de Popoli)

Fotografia: la passione per la fotografia con iPhone e macchine tradizionali e la grande qualità dei suoi scatti lo hanno reso molto popolare sui social media dedicati alle immagini, come Instagtram e Tumblr.

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Case green: detraibile Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di case in classe energetica A o B

La Legge di Stabilità 2023, all’articolo 1 comma 76, riporta in auge una detrazione già prevista nel 2016 e da allora non più riproposta.

Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di una casa in classe energetica A o B, se comprata da un OICR Immobiliare (cioè fondi comuni di investimento immobilari) o dall’impresa che l’ha realizzata.

La detrazione viene riconosciuta agli acquisti di immobili ad uso residenziale, che abbiano per l’appunto il requisito di essere in classe energetica A o B, purchè questi acquisti siano effettuati entro il 31.12.2023. Il trasferimento deve essere definitivo e concluso entro tale data, per cui non si può godere dell’agevolazione nel caso di pagamento di acconti nel 2023 e successivo acquisto definitivo operato nel 2024.

Il riferimento che la norma fa alle “imprese che hanno costruito” le unità residenziali oggetto di agevolazione, farebbe pensare che in tale ambito non rientrano gli acquisti fatti, invece, da imprese che le hanno semplicemente ristrutturate. Una lettura, questa, restrittiva che viene infatti smentita anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2016, la quale specifica che il termine indicato dal legislatore può essere inteso in senso più ampio. Sulla base di questa lettura, quindi, rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti da tutte quelle imprese che hanno ristrutturato l’immobile residenziale, anche nel caso in cui questa ristrutturazione è avvenuta avvalendosi di imprese appaltatrici.

Si escludono anche divieti di cumulo con altre agevolazioni Irpef riservate agli immobili. Vi è però una necessaria e doverosa sottolineatura da fare e riguarda il caso in cui l’acquirente intenda godere anche dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, c.3 del Tuir, cioè quella riguardante l’acquisto di case oggetto di ristrutturazione. In questo caso, come detto sopra, non vi è alcuna limitazione al godimento di entrambe le agevolazioni. Tuttavia, però, nel calcolare il bonus per l’acquisto di case ristrutturate, occorre sottrare, all’importo a base del calcolo, l’Iva che ci si è scalati dalla dichiarazione dei redditi in forza dell’agevolazione qui in commento.  

Infine due ulteriori precisazioni per i lettori. La prima è che l’immobile oggetto di acquisto non necessariamente deve essere la prima casa. Quindi si può godere dell’agevolazione sulle Case green anche per unità abitative aggiuntive. La seconda precisazione, invece, riguarda il fatto che è ammesso al beneficio anche l’eventuale garage, purchè questo sia acquistato contestualmente all’appartamento.

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Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge. Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento. L’AGEVOLAZIONE Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir. La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese. CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo. Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante. L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.   Notizie ImpreseOggi
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Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge. Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento. L’AGEVOLAZIONE Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir. La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese. CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo. Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante. L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.   Notizie ImpreseOggi
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Che farò senza Euridice? Morte e trascendimento rituale attraverso le culture: il convegno promosso da Vite in transito. Tra le relatrici, la collega Nicoletta Russo

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 10/03/2023 - 18:37
Sabato 11 marzo ore 10 – 13 e 15.30 – 17,30 Biblioteca Gambalunga, sala della Cineteca. Alla nuova iniziativa collabora anche la Cento Fiori.

Un convegno che ripropone Approssimazioni, Dia-loghi interculturali, un’esperienza, che Vite in transito ha inaugurato nel 2017 e proseguito negli anni successivi. Un’esperienza che, attraverso il confronto tra tradizioni e culture diverse, vuole promuovere il superamento dell’etnocentrismo, e dell’eurocentrismo, l’approssimarsi all’altro, una pratica di traduzione, per abitare il “ tra”, per una convivenza delle differenze.

Il convegno propone una riflessione a più voci su un tema che è un grande rimosso della nostra società occidentale moderna, ma che pure è ineludibile per ogni vivente, quello della morte. Abbiamo paura della morte e la esorcizziamo. Non era così in passato e non è così nelle culture extraeuropee. Possiamo ripensare la morte in un ottica vitale e creativa, che accolga il dolore, lo trasformi e lo trascenda. Il titolo del convegno allude al cordoglio per la persona cara perduta. Ma è la cultura che, attraverso i suoi rituali, la poesia, l’arte, la musica, il canto, permette di trascendere la morte. Una cultura aperta agli apporti del passato, ma anche delle tradizioni extraeuropee.

Il convegno sarà aperto alle 10 dalla relazione di psicoanalista, Angela Peduto, che parlerà della crisi ed elaborazione del lutto nella ricerca antropologica di De Martino, seguirà il contributo di un critico d’arte, Giovanni Sassu, direttore dei Musei di Rimini, che parlerà della morte del principe nel Rinascimento; una tibetologa, Chiara Bellini, parlerà della morte nel buddismo himalayano. Nel pomeriggio alle 15,30 una etnopsicoterapeuta Nicoletta Russo parlerà delle morti senza sepoltura. Infine Mustapha Kebbeleh parlerà della concezione e dei rituali della morte nell’Africa centro-occidentale, lo accompagnerà la Kora e il canto del griot Jabel Kanuteh, che interpreta la musica della tradizione del suo paese.

Col patrocinio del Comune di Rimini e con la collaborazione dei Musei di Rimini, Biblioteca Gambalunga, Cooperativa Sociale Cento fiori. Ingresso libero.

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Naufragio di Cutro: CNCA e numerose associazioni depositano un esposto collettivo in Procura

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 10/03/2023 - 14:20
Oltre 40 sigle della società civile italiana ed europea, tra le quali la rappresentanza di Cento Fiori, hanno chiesto di fare luce sulla tragedia costata la vita ad almeno 72 persone, tra cui molti bambini.

Oltre 40 associazioni della società civile italiana ed europea hanno presentato un esposto collettivo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per chiedere di fare luce sul naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 72 persone, tra cui molti bambini.

“Davanti a così tanti morti e chissà quanti dispersi, è doveroso fare chiarezza” dichiarano le organizzazioni. “Vogliamo dare il nostro contributo all’accertamento dei fatti, non ci possono essere zone grigie su eventuali responsabilità nella macchina dei soccorsi”.

Le associazioni, infine, rinnovano il loro appello all’Italia e all’Europa: per ridurre drasticamente il rischio di nuove tragedie è necessario mettere in piedi al più presto un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato e proattivo.

Le associazioni e sigle firmatarie dell’esposto sono:

AOI – ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE

Associazione Contro gli Abusi in Divisa (A.C.A.D.)

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.)

Associazione Clinica Legale per i Diritti Umani

Associazione Progetto Accoglienza,

ARCI

Borderline-Europe

Casa dei Diritti Sociali

CIAC

Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos

Legambiente Nazionale

Consorzio Italiano di Solidarietà – ufficio rifugiati ONLUS (ICS)

Emergency

Fondazione Gruppo Abele

Gruppo Lavoro Rifugiati

International Justice and Human Rights Centre

Legal Team Italia

Medici Senza Frontiere

Associazione Don Vincenzo Matrangolo

Rete Comunità Solidali

Open Arms Italia

Oxfam Italia

SOS MEDITERRANEE Italia

Progetto Mem.Med – Memoria Mediterranea

Mediterranea Saving Humans

PROGETTO DIRITTI

WatchTheMed Alarm Phone

Sea-Watch

Sea Eye

RESQ – PEOPLE SAVING PEOPLE

Diritti di Frontiera – Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti

Fondazione Roberto Franceschi

A Buon Diritto

Confederazione Unione Sindacale di Base

Iuventa-crew

Louise Michel

Associazione Comunità Progetto Sud

Medici del Mondo Italia

Campagna LasciateCIEntrare

Melting Pot

MoCi Cosenza

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

La Petite Bibliothèque

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Regione Marche: al via i contributi a fondo perduto per imprese e studi professionali creati da disoccupati.

La Regione Marche, con delibera di Giunta Regionale n. 905/2022 ha previsto dei contributi a fondo perduto rivolti a disoccupati che intendono avviare attività imprenditoriali, anche in forma di impresa, o studi professionali, sia in forma singola che associata. Beneficiari del contributo. Possono essere beneficiari della misura di sostegno i disoccupati o gli inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego che sono residenti nei comuni delle Marche e che hanno una età compresa fra i 18 e i 65 anni. Il contributo è rivolto anche a chi è iscritto all’Aire, purchè al momento della presentazione della domanda sia già stata fissata la residenza nella Regione Marche e sia posseduto il requisito della inoccupazione. Requisiti per il contributo a fondo perduto. Potranno essere destinatari di contributo le nuove realtà costituite in qualsiasi forma (società o ditta individuali), sia esse imprese, studi professionali o singoli liberi professionisti, che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituiti dopo la data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 29 settembre 2022, e dopo la presentazione della domanda di contributo, cioè dopo il 01 maggio 2023;
  • nel caso di imprese, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà avvenire dopo la data di pubblicazione del bando e dopo la presentazione della domanda di contributo;
  • avere una sede operativa nella regione Marche;
  • essere micro, piccola o media impresa;
  • essere costituita esclusivamente da persone fisiche.
Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è forfettario ed è stabilito nella misura unica di euro 20.000,00. Termini per la presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata, in forma telematica, nel periodo tra il 01 maggio 2023 e il 31 luglio 2023. Criteri di selezione e valutazione delle domande. Il contributo verrà erogato sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. La richiesta dovrà avere ottenuto una valutazione minima di 60/100. Formano parte del punteggio anche i seguenti requisiti:
  • realizzabilità della proposta progettuale presentata
  • periodo di disoccupazione: il punteggio aumenta in base alla maggiore lunghezza del periodo di disoccupazione;
  • localizzazione: nel caso di localizzazione in borghi storici il punteggio potrà essere più alto.

 

 

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La Regione Marche, con delibera di Giunta Regionale n. 905/2022 ha previsto dei contributi a fondo perduto rivolti a disoccupati che intendono avviare attività imprenditoriali, anche in forma di impresa, o studi professionali, sia in forma singola che associata. Beneficiari del contributo. Possono essere beneficiari della misura di sostegno i disoccupati o gli inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego che sono residenti nei comuni delle Marche e che hanno una età compresa fra i 18 e i 65 anni. Il contributo è rivolto anche a chi è iscritto all’Aire, purchè al momento della presentazione della domanda sia già stata fissata la residenza nella Regione Marche e sia posseduto il requisito della inoccupazione. Requisiti per il contributo a fondo perduto. Potranno essere destinatari di contributo le nuove realtà costituite in qualsiasi forma (società o ditta individuali), sia esse imprese, studi professionali o singoli liberi professionisti, che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituiti dopo la data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 29 settembre 2022, e dopo la presentazione della domanda di contributo, cioè dopo il 01 maggio 2023;
  • nel caso di imprese, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà avvenire dopo la data di pubblicazione del bando e dopo la presentazione della domanda di contributo;
  • avere una sede operativa nella regione Marche;
  • essere micro, piccola o media impresa;
  • essere costituita esclusivamente da persone fisiche.
Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è forfettario ed è stabilito nella misura unica di euro 20.000,00. Termini per la presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata, in forma telematica, nel periodo tra il 01 maggio 2023 e il 31 luglio 2023. Criteri di selezione e valutazione delle domande. Il contributo verrà erogato sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. La richiesta dovrà avere ottenuto una valutazione minima di 60/100. Formano parte del punteggio anche i seguenti requisiti:
  • realizzabilità della proposta progettuale presentata
  • periodo di disoccupazione: il punteggio aumenta in base alla maggiore lunghezza del periodo di disoccupazione;
  • localizzazione: nel caso di localizzazione in borghi storici il punteggio potrà essere più alto.

 

 

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