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Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura: al via i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati

Novità in vista per giovani o donne che cercano finanziamenti a fondo perduto in agricoltura o mutui a tassi agevolati. Con decreto legge del Ministero delle Politiche Agricole approvato il 22 luglio 2022 e approdato in Gazzetta Ufficiale il giorno 27 ottobre 2022 sono previste misure volte ad aiutare i giovani agricoltori che vogliono ampliare la propria attività, sia tramite l’acquisto o il subentro in attività già esistenti oppure tramite un progetto di sviluppo vero e proprio.  Soggetti Beneficiari Possono presentare la domanda di agevolazione due tipologie di imprese:
  • Imprese che subentrano nella gestione: in questo caso l’incentivo è rivolto a coloro che acquistano (o subentrano ad altro titolo, anche successorio) imprese agricole già esistenti, purchè attive almeno da due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. L’impresa che acquista o subentra devono possedere i seguenti requisiti:
    • non essere costituite da più di sei mesi dalla data di richiesta;
    • essere amministrate o condotte da un giovane di età compresa tra 18 e 41 anni oppure da una donna, a prescindere dall’età;
    • in caso di società, la compagine sociale deve essere composta, in maggioranza, da coltivatori diretti o IAP con età massima di 41 anni o da donne, senza limite di età in questo caso;
    • esercitare esclusivamente l’attività agricola;
    • avere sede in Italia.
  • Imprese che vogliono ampliare la propria attività: in questo caso l’incentivo è rivolto a imprese che già esistono ma che vogliono ampliare la propria attività. Queste imprese devono essere attive da almeno due anni rispetto alla data di richiesta dell’agevolazione e, come nel caso sopra, devono essere amministrate o devono avere la maggioranza dei soci, in caso di società, che posseggono il requisito di avere età inferiore ai 41 anni o essere formate, in prevalenza da donne.
Misura dell’agevolazione  L’agevolazione consiste in:
  • Mutuo a tasso zero e durata decennale per un importo pari al 60% della spesa dichiarata ammissibile. Per le iniziative nell’ambito della produzione agricola il  mutuo può avere durata massima di 15 anni con un preammortamento di due anni.
  • Contributo a fondo perduto pari al 35% della spesa dichiarata ammissibile.
Obiettivi dell’agevolazione Gli interventi che rientrano nell’agevolazione devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 
Spese ammissibili Le spese che rientrano nell’agevolazione riguardano:
  • studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
  • servizi di progettazione; 
  • beni pluriennali. 
E’ prevista l’ammissibilità delle spese riguardanti gli acquisti di terreni purchè il costo di questi non sia superiore al 10% della spesa totale.  Ente gestore. L’ente gestore dell’istruttoria delle domande è l’ISMEA, che procederà secondo le modalità applicative che saranno comunicate dallo stesso Istituto successivamente alla pubblicazione del presente bando.  Notizie ImpreseOggi
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Luca Paci campione di catture no kill al pesce più grosso 2022 al lago Arcobaleno di Riccione

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 28/10/2022 - 15:30
Dei 44 pescatori usciti vincitori delle gare dei fine settimana in 7 si aggiudicano i premi assoluti: oltre a Paci, sul podio Cristian Soldati secondo, Massimo Gasperoni, Mario Savini, Massimo Spagnoli, Saverio Leone e Mirko Zavatta.

Riccione – Si sono affrontati nella sfida di pescare il pesce più grosso (per poi rilasciarlo, ovviamente) al lago Arcobaleno di Riccione tutti i fine settima da marzo a ottobre e anche la sera da maggio a settembre. E domenica 23 ottobre Luca Paci, tra tutti i vincitori della stagione, ha fatto la pescata vincente nella finale annuale con un pesce di quasi 8 chili: campione assoluto 2022. Che festeggerà affettando un prosciutto San Daniele di 12 chili e mezzo.

Secondo Cristian Soldati, premiato con un prosciutto di Parma da 11 chilogrammi. Un prosciutto anche per il terzo classificato, Massimo Gasperoni, e al quarto, Mario Savini. Si contenterà di una grigliata di salsiccia da 4 chili il quinto classificato Massimo Spagnoli, mentre sesti a pari merito Saverio Leone e Mirko Zavatta si sono aggiudicati speck e salame. Insomma, oltre ad aver primeggiato sui 44 finalisti con le catture, probabilmente i sette vincitori lo faranno anche con il colesterolo.

Da sabato 29 ottobre alle 14, tutti i weekend gara a peso per tutti. E’ sempre permesso pescare anche senza partecipare alle gare. Iscriversi prima whatsapp al n 333.4492221 www.lagoarcobaleno.com.

L'articolo Luca Paci campione di catture no kill al pesce più grosso 2022 al lago Arcobaleno di Riccione proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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Bandi PNRR: Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione e l’innovazione di imprese, associazioni, cooperative che operano nel settore della cultura.

Novità in vista per le associazioni, le cooperative, le imprese e per gli Enti del Terzo Settore in genere, che operano nel settore della cultura e che hanno intenzione di mettere in cantiere, nei prossimi mesi, progetti o iniziative per incrementare le proprie attività. E’ stato pubblicato, infatti, da parte del Ministero dei Beni Culturali, l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, associazioni, cooperative, enti del terzo settore in generale, che operano nei settori culturali e creativi e che vogliono realizzare innovazione e la transizione verso il digitale. I finanziamenti a fondo perduto rientrano nelle previsioni dei Bandi PNRR e fanno capo alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”. Le domande, da presentarsi on-line sul portale gestito da Invitalia, partiranno alle ore 12:00 del giorno 3 novembre 2022 per terminare alle ore 18:00 del giorno 01 febbraio 2023. Ricca la dotazione: 115 milioni di euro per l’innovazione e la digitalizzazione delle proprie attività. Beneficiari del bando a fondo perduto.   Possono richiedere il finanziamento a fondo perduto:
  • le imprese, sia società di capitali che di persone comprese le cooperative, che abbiano caratteristiche dimensionali di micro o piccola impresa;
  • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché tutti gli Enti che rientrano nel Codice del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS e che risultano costituiti alla data del 31.12.2020.
I requisiti che i sopra citati soggetti devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
  • essere iscritti, se previsto dalle normative, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • non essere in liquidazione, fallite o in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in amministrazione controllata o straordinaria;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • avere titolo a ricevere aiuti de minimis, e non essere incorsi in cause che ne hanno provocato il loro recupero, o la loro decadenza o essere incorsi in cause che ne hanno dichiarato la loro illegalità
Progetti ammissibili e durata I progetti, per essere dichiarati ammissibili, non devono avere un importo superiore ad euro 100.000,00, al netto dell’iva, nel caso in cui questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore. Nel caso, invece, sia un costo perché non si può operare la detrazione (come nel caso di associazioni prive di partita iva o in regimi forfettari), l’importo sarà considerato iva compresa. La durata del progetto non deve essere superiore a 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione. Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare:
  • la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online;
  • la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico e verso l’estero. Rientrano in questa casistica la veicolazione dei propri contenuti in streaming o la realizzazione di contenuti a favore di soggetti deboli;
  • la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta
  • digitalizzazione del proprio patrimonio con l’obiettivo di conservarlo o diffonderlo;
  • l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.
Gli interventi e i progetti devono rientrare nei seguenti ambiti:
  • Musica;
  • Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
  • Moda;
  • Architettura e Design;
  • Arti visive (inclusa fotografia);
  • Spettacolo dal vivo e Festival;
  • Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
  • Artigianato artistico;
  • Editoria, libri e letteratura.
Spese ammissibili al contributo a fondo perduto. Le spese, per essere ammissibili al contributo a fondo perduto, dovranno riguardare:
  • impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili;
  • beni immateriali quali licenze o concessione per programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;
  • opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile per l’adeguamento degli spazi in uso al soggetto realizzatore al nuovo progetto presentato.
Rientrano nel finanziamento, purchè nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili e comunque funzionali al progetto stesso, le spese riguardanti il capitale circolante netto, come le materie prime per la realizzazione del progetto, le utenze dei locali, le spese del personale. Importo del contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è pari all’80% delle spese dichiarate ammissibili, fino a un massimo di euro 75.000,00. Il contributo è erogato tramite una procedura valutativa, e non a sportello, per cui rimane indifferente il momento della presentazione della domanda salvo che questa, ovviamente, sia presentata nel periodo indicato in precedenza Notizie ImpreseOggi
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Richiedente asilo alla Cento Fiori trova portafoglio con oltre 700 euro sulla ciclabile, lo porta al bar Cecchini: ritrovato il proprietario.

Cooperativa sociale Cento Fiori - Ven, 21/10/2022 - 14:39

Rimini – Oltre 700 euro in contanti in un portafoglio rinvenuto sulla pista ciclabile di Spadarolo. Il giovane richiedente asilo si guarda intorno, non c’è nessuno che potrebbe averlo perso. Lì vicino c’è il bar Cecchini, entra e chiede al proprietario del bar di aiutarlo. Unica traccia, un numero telefonico in un biglietto da visita. Al quale risponde il proprietario del portafoglio, che era poche centinaia di metri distante, mentre stava proprio cercando il portafoglio.

E’ una storia di senso civico e di generosità quella che riguarda un giovane richiedente asilo che risiede in una struttura della Cooperativa Sociale Cento Fiori, Maurizio Cecchini, dell’omonimo bar a Spadarolo di Rimini, e un anonimo signore. Senso civico del giovane e di Maurizio, generosità del proprietario del portafoglio che ha voluto ricompensare il richiedente asilo per la sua onestà.

Ora il ragazzo è stato assunto al ruolo di una specie di eroe dai clienti del noto bar di Spadarolo: «Te sei quello che ha trovato il portafoglio e l’ha restituito?» E giù pacche sulle spalle, caffè pagati. Insomma, nel piccolo centro di periferia la gente trova il modo per far sentire il proprio apprezzamento con piccoli gesti. E far sentire il giovane straniero uno di casa.

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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi. Ambito di applicazione. All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);
Soglia di gravità. Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”. La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare. Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00. Violazione non definitivamente accertata. L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente.  L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente. Conclusioni. La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.     Notizie ImpreseOggi
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A Giuliano, ai genitori di Valentina e ai familiari delle vittime del Centro 21

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 11/10/2022 - 17:45

L’immane tragedia dell’A4, che si è abbattuta su ragazzi e volontari dell’associazione Cuore21, ci ha colpito nel profondo dell’animo e ci lascia costernati; ancor più perché il drammatico evento ci tocca direttamente, in quanto ha coinvolto, tra le altre, anche la famiglia di un nostro socio storico. Siamo vicine ai familiari di tutte le vittime, che oggi sono affranti da un dolore immenso. A loro giungano le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio. Il ricordo dei loro Cari prematuramente scomparsi ci guiderà nel percorrere, con ancora più forza e consapevolezza, la strada della solidarietà e del bene comune.

L'articolo A Giuliano, ai genitori di Valentina e ai familiari delle vittime del Centro 21 proviene da Cento Fiori, Rimini.

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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente. I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
  • Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
  • Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
  • In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
  • Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso,  la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
  • Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.
 

 

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Mummy cat: Coop Alleanza 3.0 inserisce nel programma di aiuti “+ Vicini” il poppatoio elettrico per i gattini orfani della Cooperativa Sociale Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 05/10/2022 - 15:05
I clienti e soci Coop potranno votare con gettone fisico (e i soci anche con uno digitale sul sito Coop) ogni 15 euro di spesa una mamma gatta virtuale per i piccoli ospiti dei canili gestiti dalla cooperativa. Gli orfanelli potranno succhiare il latte e stare al caldo. Ideato dalla veterinaria Paola Calcagnini, sarà realizzato dall’ing. Giovanni Giulietti.

Rimini – Sono dolcissimi, piccoli, morbidi, belli da coccolare. Ma sono anche da svezzare: sono i gattini orfani o di mamma che non riesce ad allattarli che giungono ogni anno al canile di Vallecchio Cento Fiori e al canile comunale Stefano Cerni di Rimini, gestito dalla cooperativa sociale riminese. Ed è per loro che la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha lanciato un nuovo progetto che rientra nel programma di finanziamento +Vicini di Coop Alleanza 3.0 nella categoria Stili di vita: Mummy Cat. Cioè un poppatoio che permetta di sfamare cinque gattini alla volta facendoli stare al caldo e, per quanto possibile, in un ambiente che ricordi quello che crea mamma gatta.

I clienti e i soci Coop potranno votare il progetto Mummy Cat con il loro gettone “fisico” ricevuto ogni 15 euro di spesa (2 gettoni per 30 euro, 3 per 45 ecc ecc), da mettere nell’urna all’ingresso della Coop Colonnella e della Coop Marecchiese di Rimini. Ogni socio, inoltre, riceverà sul proprio profilo sul sito https://www.coopalleanza3-0.it/ – attenzione, occorre registrarsi: è facile e porta via pochi solo secondi – un gettone digitale ogni 15 euro di spesa, oltre a quelli fisici ricevuti. Il gettone digitale potrà essere utilizzato per votare qualunque progetto in lizza in qualunque punto vendita, anche, ça va sans dire, il nostro Mummy Cat. Per cui, la nostra esortazione ai clienti e ai soci Coop è di votare e far votare il nostro progetto, grazie.

I gattini di pochi giorni devono essere allattati ogni due ore, i più grandicelli hanno dei tempi di poppata più diluiti ma è comunque un bell’impegno per veterinari, operatori e volontari delle due strutture. Bello in tutti i sensi: allattare i cuccioli con biberon è una bellissima esperienza. Ma i cuccioli sono davvero tanti, ogni anno. In più, il gattino ha bisogno del calore del latte e del corpo materno. «Per questo abbiamo pensato a un poppatoio che possa servire sia a nutrire i cuccioli di gatto sia a riscaldarli, riproducendo, per quanto possibile, l’ambiente che crea mamma gatta» dice la responsabile del settore animali della Cento Fiori, la veterinaria Paola Calcagnini.

Ed ecco le linee guida del progetto che verranno sviluppate dall’ingegner Giovanni Giulietti: un poppatoio elettrico con cinque tettarelle. In pratica una mamma gatta virtuale. A queste tettarelle i cuccioli potranno attaccarsi giorno e notte per prendere il latte speciale per gattini neonati, in modo autonomo e senza l’ausilio di veterinari od operatori. Un sistema riscalderà il latte alla temperatura che avrebbe in natura e mentre i cuccioli ronfano o succhiano, un tappeto riscaldato li farà sentire come tra le zampe di mamma gatta. Caldi e al sicuro ad ogni ora del giorno e della notte.

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Adolescenti e Migranti, concluso il quarto progetto: Racconti in cammino. Parole, identità, nuove appartenenze.

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 04/10/2022 - 12:50

Il video conclusivo del progetto Adolescenti e migranti: racconti in cammino. Parole, Identità, Nuove appartenenze promosso da SIPsA, COIRAG e SPI, a cui, come Cooperativa Sociale Cento Fiori abbiamo partecipato in collaborazione con Associazione Arcobaleno ODV, ISUR – progetto Interazioni, liceo G. Cesare – M. Valgimigli di Rimini, liceo Volta – Fellini di Riccione e Cooperativa CAD.

Il progetto, che è alla sua quarta edizione, rappresenta un’importante occasione di incontro e conoscenza tra adolescenti e persone migranti ma soprattutto un percorso che ha l’obiettivo di fare emergere storie che consentano di superare le narrazioni stereotipate e dominanti attraverso l’uso dell’arte, in particolare il teatro e la scrittura autobiografica.

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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Bonus 200 euro autonomi: dal 26 settembre il via alle domande per professionisti, lavoratori autonomi, agricoltori e soci lavoratori.

Solo sabato 24 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede le modalità per richiedere il bonus di euro 200,00 previsto per i professionisti iscritti alla gestione INPS o alle rispettive casse private. L’avvio delle richieste è previsto per il giorno 26 settembre 2022 con termine al giorno 30 novembre 2022. Condizioni per ricevere il bonus. Come si diceva hanno diritto a richiedere il bonus:
  1. i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle varie casse di previdenza private;
  2. i lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori. Si tratta di tutte quelle persone che trimestralmente versano i contributi fissi;
  3. i soci delle società di persona o di capitali iscritti alla gestione commercianti o artigiani in qualità di soci lavoratori.
Le condizioni per richiedere il bonus sono: Le condizioni per accedere al bonus sono:
  • Avere avuto un reddito complessivo, per l’anno 2021, inferiore a euro 35.000,00;
  • Essere iscritti e avere la partita iva attiva alla data del 17 maggio 2022;
  • Avere effettuato, alla data del 17 maggio 2022, almeno un versamento previdenziale alla rispettiva cassa di previdenza. Per i coadiuvanti e i collaboratori di iscritti alla gestione commercianti, artigiani, agricoltori il requisito deve essere rispettato dal titolare;
  • Per chi non aveva obblighi di versamento ordinari alla data del 17 maggio 2022 come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nei giorni precedenti a tale data, il requisito del versamento non verrà, ovviamente, considerato;
Modalità per richiedere il bonus. Per richiedere il bonus occorre collegarsi al sito della rispettiva cassa di previdenza o dell’Inps e utilizzare l’apposita area riservata. Il bonus viene erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle risorse a disposizione. Pertanto più sarà tempestiva la domanda e più alta sarà la possibilità di riceverlo. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Credito imposta aumento bollette energia elettrica e gas anche per i mesi di ottobre e novembre 2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge n. 144 con il quale, tra le altre cose, viene riproposto l’aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che nei mesi di ottobre e novembre subiranno un incremento importante delle tariffe di luce e gas. Nel dettaglio, come riportato nell’articolo 1 del Decreto Legge, per calcolare l’aiuto si dovrà procedere nel seguente modo. CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA Spetta per tutte le imprese che hanno potenza installata superiore ai 4,5 kw. Il contributo è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola “componente energetica” (quindi nel calcolo non entrano costi diversi, quali le accise, oneri vari di sistema eccetera) nei mesi di ottobre e novembre 2022. La condizione è che la stessa impresa abbia avuto un incremento del costo del kwh maggiore del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre 2019. In assenza di specifica ulteriore, si ritiene che le imprese che nel 2019 non esistevano, possano calcolare il contributo del 30% senza far ricorso alla verifica dell’aumento rispetto al terzo trimestre 2019. CREDITO IMPOSTA GAS Spetta a tutte le imprese, salvo quelle a forte consumo di gas (acciaierie, fonderie, eccetera). Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, cioè che non è stato impiegato per azionare una turbina o per generare, più in generale, energia elettrica. Anche in questo caso la condizione necessaria è che il presso del gas sia aumentato per più del trenta percento rispetto a quello pagato nel terzo trimestre del 2019. Analogalmente a quanto detto sopra circa il credito di imposta per l’energia elettrica, per le imprese che nel 2019 non esistevano, la verifica dell’aumento non deve essere fatta. ULTERIORE CONDIZIONE DI UTILIZZO. Per le imprese che si riforniscono, per l’energia o per il gas, dal medesimo fornitore in essere al terzo trimestre 2019, devono chiedere a quest’ultimo di inviare una comunicazione attestante l’incremento del prezzo dell’energia. Inoltre entro il 16 febbraio 2023 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del credito di imposta di cui si ha diritto. Il modello per la comunicazione uscirà nelle prossime settimane.  UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Può essere utilizzato in compensazione oppure ceduto anche a terzi, comprese le banche, purchè nel caso di prima cessione sia apposto il visto di conformità. Notizie ImpreseOggi
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Sfilate, consulenza veterinaria, desk adozioni con la Cento Fiori e i canili che gestisce: a Le Befane arriva l’Arca di Noè. Una giornata ‘in passerella’ per i propri amici a 4 zampe

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mar, 20/09/2022 - 15:04
Domenica 25 settembre 2022, dalle 11.00 alle 19.00 Le Befane Shopping Centre di Rimini


Rimini – Una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe e a tutti gli amanti dei cani, tra sfilate, consulenza veterinaria, toelettatura, premiazioni e tanto altro.

A Le Befane Shopping Centre di Rimini domenica 25 settembre 2022 arriva il tour dell’Arca di Noè, la fortunata trasmissione televisiva targata Mediaset in onda su Canale 5. Un’occasione unica sia per mettere in mostra il proprio animale di compagnia, ma anche per fargli vivere una giornata di divertimento e relax in compagnia di tanti altri amici.

Il programma della giornata prevede fin dalla mattina le iscrizioni alla sfilata.
Ecco le diverse categorie per le quali si potrà concorrere:

Il più bello di razzaIl più bel meticcioIl più social«Tali e quali» (miglior accoppiata animale padrone)Il più simpaticoIl premio speciale Le Befane Shopping Centre
Ogni iscritto riceverà anche un kit omaggio. Saranno presenti inoltre per tutta la giornata i veterinari e gli educatori della cooperativa Cento Fiori e alcuni volontari con cui gestiscono i canili Cerni di Rimini e quello di Vallecchio, disponibili a dare informazioni per possibili adozioni. Completano il programma della giornata: consulenza veterinaria comportamentale, corner controllo peso e salute dei cani, servizio di toelettatura mobile.

Presenti anche: Oasy, azienda di cibo per cani, che offrirà ai partecipanti dei campioni dei propri prodotti; Centro Cinofilo ‘Can per l’aia’ (ASD Ippogrifo), che sarà invece responsabile dei momenti mobility; e PetSplash, toelettatura mobile, che offrirà momenti di coccole e relax agli amici a quattro zampe.

Il momento clou della giornata si terrà alle 16.30 con la sfilata e la premiazione.

Programma:
11.00–13.00: Postazione con Desk Arca di Noè, iscrizioni a sfilata, desk canile di Rimini e canile di San Patrignano, Pet Bar con ciotole acqua e servizio bilancia per pesare il tuo cane
15.00–16.30: iscrizioni sfilata, mini presentazione di mobility sul palco e corner prova mobility
16.30–18:00: sfilata e premiazioni categorie
18.00–19.00: corner pesa il tuo cane, consulenza veterinaria comportamentista e corner prova mobility

Form di iscrizione: https://www.lebefane.it/iscrizione-sfilata-4-zampe-25-settembre/

(Comunicato stampa de Le Befane / Ufficio Stampa Riccardo Belotti)

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Concluso il Marecchia Social Fest, una estate di musica, balli incontri con l’autore, film e collaborazioni sociali al parco La serra Cento Fiori

Cooperativa sociale Cento Fiori - Gio, 01/09/2022 - 14:00
Il calendario della Cooperativa Sociale Cento Fiori partito con oltre 3mila spettatori per i Modena City Ramblers, ha animato per tre mesi un’area un tempo degradata e creato sinergie nel segno della cultura e del sociale.

E’ iniziata in musica l’estate al parco de La Serra Cento Fiori, con tremila persone a cantare e ballare con i Modena City Ramblers per la Festa della Liberazione, ed in musica è finita la sera del 28 agosto con il sound folk di Ellen River e rock – blues degli Oak’s. In mezzo, incontri con autori letterari, balli folk, cene, film d’animazione e film d’autore. Tanti appuntamenti in calendario e, come dice Cristian Tamagnini, presidente della Cooperativa Sociale Cento Fiori, «tante persone accorse che hanno conosciuto questo bellissimo spazio ai bordi del parco XXV aprile, che l’hanno animato, che hanno applaudito quel che abbiamo proposto e visto ciò che proponiamo tutti i giorni con la Serra Cento Fiori. E scoperto quel che realizziamo come Cooperativa da oltre 40 anni. Che dire: grazie alla cittadinanza che ha risposto alle nostre proposte, siete stati tanti e vi aspettiamo per la prossima estate con gli eventi, tutti i giorni tutto l’anno qui alla Serra».

Il pubblico dal palco dei concerto Modena City Ramblers

E’ davvero stata una scommessa il Marecchia Social Fest 2022 per la Cooperativa Sociale Cento Fiori. Nato piano piano negli anni scorsi – un fine settimana con tre concerti due anni fa, i festeggiamenti per il 40ennale lo scorso anno – quest’anno ha virato decisamente sul creare eventi e aggregazione. «C’è voluto un po’ di coraggio: organizzare un evento come il concerto dei Modena City Ramblers, introdotti da Francesco Mussoni e da Ellen River, è stato un salto di qualità professionale non indifferente per tutto il gruppo organizzativo dedicato al Marecchia Sociale Fest – dice Cristian Tamagnini – Dea Guidi, Lele Guerra, Enrico Rotelli oltre a me e Giovanni Benaglia e l’aiuto di Luca Bartoletti. Abbiamo avuto un battesimo non indifferente ma una soddisfazione inenarrabile: oltre tremila persone a saltare e ballare sotto il nostro palco. E tante associazioni che con noi hanno presentato il lavoro sociale che pulsa nella città, contribuendo a fare un 25 aprile 2022 indimenticabile. E dopo un avvio del genere, direi galvanizzante, la creazione di un programma per l’estate che ci ha consentito non solo di proporre eventi interessanti e di ampliare il gruppo di lavoro a Stefania Mosconi e Cristina Fabbri, ma anche di creare bellissime sinergie: con Cartoon Club per i film di animazione, con Notorius Rimini Cineclub per film divertenti e di qualità, con l’associazione Valmarecchia Solidale con il loro foodtruck, con l’azienda agricola Sapori nostrani di Verucchio».

Gli storici Andrea Santangelo a destra e Alessandro Agnoletti

Se il lettore non ha visto il programma, nel corso dei tre mesi di programmazione ci sono succeduti sul palco i concerti della Banda POPolare dell’Emilia Rossa e l’atletico orchestra Marnaim, il rock contest per bande giovanili Rockwood e la Pink Orchestra, le tre serate balfolk con il Trio Spatacchini, Filippo Gambetta con Ciro Manigrasso e il duo Di Doux, raccogliendo oltre 300 ballerine e ballerini a serata sull’erba del parco, provenienti da Marche, Romagna e persino Veneto Lombardia e Piemonte. Per non parlare del concerto di Filippo Malatesta alla vigilia di Ferragosto, con risottata di vongole annessa: pienone e pubblico in piedi per il rocker di Verucchio. E poi serate dedicate ai libri con Davide Bagnaresi e Miro Gori per il Fellini da giovane a Rimini, gli storici Marco Sassi e Andrea Santangelo per Anita Garibaldi e poi ancora Santangelo con il suo Generali e Battaglie della Linea Gotica insieme al direttore dell’Istituto Storico di Rimini Alessandro Agnoletti. E, infine, l’esibizione – presentazione di Roberto Mercadini del suo libro “Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo”. «Un solo rammarico su libri e autori – dice Enrico Rotelli, che ha curato questa sezione – abbiamo dovuto annullato per maltempo l’incontro con Sabrina Foschini e Alessandro Giovanardi con Vera Bessone, un’occasione mancata importante per noi e per i lettori di Rimini, alla quale vogliamo rimediare».

Filippo Malatesta al Marecchia Social Fest 2022

«Avevamo diversi obbiettivi con questo calendario di incontri. – conclude Cristian Tamagnini – Innanzi tutto valorizzare lo spazio affidatoci, proseguendo il lavoro fatto risanando l’area della Serra Cento Fiori, che prima di noi era caduta in completo abbandono e degrado. E dai riscontri con vicini e cittadini ci sembra che l’obbiettivo sia stato raggiunto. Poi far conoscere meglio l’area e le nostre attività sociali, il che è fondamentale per crescere e, infine, creare sinergie con altre realtà, perché crediamo che nel lavoro sociale, per dirla con don Milani, “se ne esce a due a due”. Questa estate siamo stati di più, molti di più, e credo che sia stato quindi un tassello aggiunto alla nostra storia ultra quarantennale di cui essere orgogliosi».

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Sailing Away the Pain: Cefeo e Cento Fiori alla 9th International Adventure Therapy Conference. La presentazione in lingua inglese

Cooperativa sociale Cento Fiori - Mer, 27/07/2022 - 16:57

Nella presentazione (in lingua inglese), la storia del progetto Ulisse, le crociere terapeutiche per pazienti in riabilitazione da dipendenza della Cooperativa Sociale Cento Fiori e il sistema di valutazione dei risultati sperimentato dal Centro di ricerca sull’Educazione e la Formazione Esperienziale e Outdoor (Cefeo) dell’Università di Bologna.

La presentazione è la sintesi dell’intervento fatto alla nona International Adventure Therapy Conference organizzata dall’Università di Agder, Norvegia, dedicata alle terapie esperienziali nell’ambito educativo: (https://www.coopcentofiori.it/veleggi….

Per la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha partecipato l’educatore / skipper Andrea Ambrosani, l’educatrice Elisabetta Boffo e lo psicologo Michele Maurizio D’Alessio, che conducono principalmente il progetto.

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Agevolazione fiscale impatriati anche per chi cessa lo smart working dall'estero

La Direzione Regionale della Lombardia con risposta a interpello n. 904-1007/2022, su un caso seguito dallo Studio, ha previsto che l’agevolazione fiscale per i lavoratori che rientrano dall’estero spetta anche nel caso del contribuente che cessa il lavoro in “smart working” e che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società per la quale lavorava a distanza. IL CASO Il contribuente italiano è dipendente di un’azienda italiana per la quale ha svolto le mansioni, anche a seguito della emergenza da Covid-19, in modalità smart working trovandosi residente all’estero. Si tiene a precisare che la presenza all’estero non era frutto di un distacco, ma di una vera e propria necessità dovuta dalla pandemia. Successivamente, finito il motivo che aveva portato a svolgere il lavoro a distanza, il contribuente è rientrato in Italia continuando a lavorare alle dipendenze della stessa azienda per la quale svolgeva l’attività in smart working. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, preliminarmente, una veloce disamina della disciplina relativa al regime speciale per Lavoratori Impatriati, introdotta con l’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 147, successivamente modificata nel corso del tempo. Le condizioni per accedere a questo regime speciale sono:
  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • Non essere stato residente in Italia per i due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’agevolazione spetta per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza, che può essere prorogata per altri cinque anni purchè il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure diventi proprietario di almeno un immobile residenziale. Nei primi cinque anni l’agevolazione dei lavoratori impatriati consente l’abbattimento forfettario del reddito nella misura del 70% dello stesso. Nei successivi cinque anni, qualora ne ricorrano le condizioni, l’abbattimento forfettario scende al 50%. Fatta questa premessa, l’Ufficio tiene a precisare che il reddito prodotto in smart working, seguendo anche quanto specificato nelle risposte n.296 del 2021 e n.590 del 2021, va tassato tenendo conto del luogo dove si svolge la prestazione. Il criterio generaleè quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa” e, di conseguenza, il reddito deve essere tassato nel Paese in cui viene prodotto, a prescindere da dove poi gli effetti dell’attività lavorativa vengono effettivamente prodotti. Da questo ragionamento discende il fatto che, se il contribuente è residente in uno Stato estero e lavora per una società italiana, nulla vi è da questionare sul fatto che questi pagherà le tasse all’estero, anche se la sua attività lavorativa è svolta a favore di un soggetto italiano. Sulla base di questa ricostruzione, quindi, il contribuente che trasferisce in Italia la residenza e continua a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza per il medesimo datore di lavoro italiano ha diritto all’agevolazione dei lavoratori impatriati ciò in quanto ha effettivamente mutato il luogo di svolgimento della propria mansione lavorativa. L’Agenza scrive che “a seguito dell’attività lavorativa in modalità smart working dall’estero risulti possibile ravvisare un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa produttiva di reddito di lavoro dipendente in tale Paese, potenzialmente agevolato dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. In tal caso, infatti, pur mantenendo in essere il contratto di lavoro dipendente con la società italiana che lo avevo assunto quando era residente all’estero, il contribuente ha in concreto mutato il luogo della propria prestazione dell’attività di lavoro dipendente, iniziando di fatto a svolgere attività di lavoro in Italia”.   Notizie ImpreseOggi
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